Il giurista risponde, Penale

Dolo eventuale e colpa cosciente Qual è il discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Gaya Carbone, Beatrice Lo Proto e Antonino Ripepi

 

[Il dolo eventuale] ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento, ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. – Cass. IV, 25 luglio 2023, n. 32281.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte è chiamata a valutare la correttezza della ricostruzione, effettuata dai giudici di prime e seconde cure, dell’elemento soggettivo del reato ascritto all’imputato.

Nonostante le censure sollevate dall’appellante, che aveva prospettato una ricostruzione del fatto in termini colposi, la Corte d’appello confermava la decisione del giudice di primo grado in merito alla sussistenza del dolo eventuale in capo al prevenuto.

Pertanto, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea qualificazione dell’elemento soggettivo, anche sulla base di plurimi travisamenti della prova, da parte della Corte di appello, la quale aveva ricostruito il fatto in termini di lesioni volontarie sorrette dal dolo eventuale, laddove la condotta dell’imputato presentava tutte le connotazioni di una condotta imprudente e, quindi, colposa.

La corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato.

Nell’esaminare la questione, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 (Thyssenkrupp), con cui le Sezioni Unite avevano tracciato il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Nello specifico, si affermava la sussistenza del dolo eventuale ogni qualvolta l’agente si fosse chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si fosse determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; al contrario, si riteneva integrato l’elemento della colpa cosciente qualora la volontà dell’agente non fosse stata diretta verso l’evento, ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si fosse astenuto dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

La complessità dell’accertamento giudiziale del dolo eventuale aveva altresì indotto le Sezioni Unite Thyssenkrupp a enucleare degli indicatori del dolo eventuale, tra cui la formula di Frank, utili per il giudice al fine di ricostruire correttamente l’elemento soggettivo del reato.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che né il Tribunale né i giudici d’appello avessero compiuto una corretta valutazione dell’elemento soggettivo e, dunque, della qualificazione giuridica del fatto, alla luce dei principi espressi dalla Thyssenkrupp.

In particolare, i passaggi motivazionali della sentenza impugnata non consentono di affermare con certezza la sussistenza del dolo eventuale del soggetto imputato.

Infatti, manca l’indicazione, da parte della Corte d’appello, degli elementi fattuali dai quali sia stata desunta la previsione da parte dell’imputato dell’evento realizzatosi, nonché l’accettazione consapevole del rischio correlato alla sua condotta imprudente.

Infatti, è pacifico che, ai fini dell’affermazione della responsabilità a titolo di dolo eventuale, il giudice sia tenuto ad indicare analiticamente, con idonea motivazione, gli elementi sintomatici da cui sia desumibile, sul piano della rappresentazione, la previsione in concreto dell’evento e, sul piano volitivo, l’adesione psicologica (o meno) a esso, quale conseguenza del proprio agire.

Pertanto, la Corte ritiene necessario annullare la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343;
Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2015, n.23992
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