negoziazione assistita

Negoziazione assistita: senza domanda per danni improcedibile Negoziazione assistita: obbligatoria nelle cause per il pagamento di somme fino a 50.000 euro, in assenza la domanda è improcedibile

Negoziazione assistita risarcimento danni

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 186-2025 ribadisce l’importanza della negoziazione assistita come passaggio obbligatorio in alcune controversie. Il caso analizzato riguarda una richiesta di risarcimento danni presentata da un conducente contro la Regione Marche per un incidente stradale causato da un cinghiale su una strada provinciale. Dal punto di vista procedurale la richiesta risarcitoria di somme inferiori ai 50.000 richiede il preventivo esperimento della negoziazione assistita. Nel caso si specie però la procedura stragiudiziale non è stata esperita, per questa ragione la domanda giudiziale è stata dichiarata improcedibile.

Richiesta risarcitoria danni materiali

L’iter giudiziario che ha portato la Cassazione alla predetta decisione è stato complesso. In primo grado, il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda del danneggiato e condannato la Regione a pagare 7.014 euro. La Regione però ha fatto appello, sostenendo che la domanda fosse improcedibile a causa del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. La Corte d’Appello ha accolto questa eccezione, dichiarando quindi improcedibile la domanda originaria.

Negoziazione assistita: condizione di procedibilità

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 132/2014 stabilisce in effetti che, per alcune controversie, è obbligatorio tentare la negoziazione assistita prima di ricorrere al giudice. Questo obbligo vale in due casi distinti:

  • per richieste di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, senza limiti di valore;
  • per domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro.

La ratio della norma è di ridurre il carico di lavoro dei tribunali, favorendo soluzioni amichevoli. Il giudice o la parte convenuta, se la negoziazione non viene esperita, possono eccepire l’improcedibilità della domanda entro la prima udienza.

Nel caso specifico, la Regione Marche aveva inizialmente eccepito l’improcedibilità della domanda sostenendo che si trattasse di una richiesta di risarcimento per danni derivanti dalla circolazione di veicoli, ma il Tribunale aveva rigettato l’eccezione. In appello, invece la Regione aveva sollevato un nuovo motivo di improcedibilità, affermando che la richiesta riguardasse la richiesta di pagamento di una somma inferiore a 50.000 euro, altra fattispecie soggetta a negoziazione assistita. La Corte d’Appello aveva accolto la nuova eccezione.

Negazione assistita: rispetto termini per sollevare l’eccezione

La Corte di Cassazione invece ha stabilito che, fermo restando l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negazione assistita nei casi previsti dalla legge, sollevare tale eccezione in appello deve ritenersi inammissibile. Questa eccezione rituale infatti deve essere sollevata in primo grado, ossia entro i limiti temporali previsti dalla legge. La Cassazione ha  evidenziato nella decisione che il giudice d’appello non poteva accogliere una nuova eccezione di improcedibilità sollevata in secondo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Dalla decisione emerge l’importanza della negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda in giudizio nelle richieste risarcitorie e di pagamento sopra evidenziate. Chi intende agire in giudizio deve quindi verificare se il caso rientra tra quelli soggetti alla negoziazione assistita perché il mancato rispetto di questa condizione può rendere la domanda improcedibile. Importante però anche il rispetto rigoroso delle regole procedurali e in particolare dei termini entro cui sollevare l’eccezione di improcedibilità della domanda, condizione che nel caso di specie non è stata rispettata.

 

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servitù di passaggio

Servitù di passaggio: tutto quello che devi sapere Servitù di passaggio: cos'è come è disciplinata dal codice civile, quando è coattiva, come si estingue e cosa dice la Cassazione

Cos’è la servitù di passaggio?

La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che consente al proprietario di un fondo, detto “fondo dominante”, di utilizzare un altro fondo, chiamato “fondo servente”, per accedere a una strada pubblica o per altre necessità. Questo diritto è regolato dal codice civile e rappresenta una limitazione al diritto di proprietà del fondo servente, bilanciata dall’utilità che ne deriva al fondo dominante.

Come si costituisce

Questa servitù può essere costituita in diversi modi, secondo quanto previsto dal codice civile.

  • Per contratto o testamento: si tratta della modalità più comune, con un accordo tra le parti formalizzato per iscritto e spesso trascritto nei registri immobiliari.
  • Per usucapione: si verifica quando il diritto viene esercitato in maniera continuativa e pubblica per il periodo previsto dalla legge, solitamente vent’anni.
  • Per destinazione del padre di famiglia: accade quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario vengono separati, e uno dei fondi risulta strutturalmente destinato a garantire il passaggio all’altro.
  • Per legge: la normativa stabilisce che la servitù può essere imposta quando un fondo è intercluso, ossia non ha accesso alla strada pubblica.

Normativa del codice civile

Gli articoli 1027 e seguenti del codice civile disciplinano le servitù prediali, comprese quelle di passaggio, alcuni di essi però risultano fondamentali per comprendere questo tipo di servitù.

  • Articolo 1027: definisce la servitù come il peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
  • Articolo 1032: regola la servitù di passaggio forzoso in caso di interclusione, prevedendo che il proprietario del fondo intercluso possa ottenere il passaggio sul fondo altrui dietro indennizzo.
  • Articolo 1051: stabilisce che il passaggio deve essere concesso nel punto in cui risulta meno gravoso per il fondo servente.

Servitù di passaggio coattiva

Si definisce servitù “coattiva” di passaggio quella che viene imposta dal giudice, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. La stessa si può richiedere quando il fondo è completamente circondato da altri e non ha alcuna uscita sulla via pubblica e nel caso in cui, pur esistendo un accesso, lo stesso è troppo piccolo, scomodo o insufficiente per le esigenze del fondo.Il percorso del passaggio viene stabilito dal giudice tra quello più diretto possibile per raggiungere la via pubblica e meno dannoso per il fondo sul quale si istituisce la servitù.

Cause di estinzione

La servitù di passaggio può estinguersi nei seguenti modi:

  • Confusione: un unico soggetto diventa proprietario sia del fondo dominante che di quello servente, la servitù cessa di esistere perché non ha più senso.
  • Prescrizione: se il proprietario del fondo dominante non utilizza il passaggio per 20 anni consecutivi, la servitù si estingue per non uso. E’ bene precisare che se il passaggio diventa inutile o temporaneamente impossibile, la servitù non si estingue finché non trascorrono i 20 anni di non uso.

Giurisprudenza della Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato più volte le controversie relative alla servitù di passaggio, contribuendo a chiarire diversi aspetti applicativi, alcuni dei quali di fondamentale importanza per comprendere l’istituto.

  • Interclusione: il diritto di servitù si applica solo se il fondo è effettivamente privo di accesso alla strada pubblica e non vi sono alternative ragionevoli.
  • Usucapione: per costituire una servitù per usucapione il passaggio deve essere esercitato in modo continuo e non contestato per vent’anni.
  • Limiti del diritto: il diritto di passaggio deve essere esercitato nel rispetto della proprietà altrui, evitando usi eccedenti o non conformi all’

 

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palazzo chigi

Ddl Piccole e medie imprese Ddl Piccole e medie imprese: il 14 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato il primo Ddl sulle PMI. Ecco le novità

Approvato il primo disegno di legge annuale sulle PMI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato il primo disegno di legge annuale dedicato alle micro, piccole e medie imprese (PMI). Questo provvedimento introduce misure innovative e strategiche per sostenere il tessuto produttivo italiano, con un focus su aggregazione, innovazione e accesso al credito.

Misure chiave per le PMI: innovazione, crescita e tutela

Tra le principali novità del disegno di legge spiccano i “Mini Contratti di Sviluppo” destinati al settore Moda, le Centrali consortili per il coordinamento delle filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. Inoltre, il testo promuove il ricambio generazionale con agevolazioni per l’assunzione di giovani e introduce norme contro le false recensioni online, garantendo una maggiore tutela della concorrenza.

Il ministro Urso ha descritto questa iniziativa come una svolta per la politica industriale italiana: “Le PMI sono il cuore pulsante della nostra economia. Questo ddl le valorizza attraverso misure mirate a innovazione, competitività e crescita”. Il provvedimento rappresenta la prima applicazione dell’articolo 18 della Legge 180/2011, rimasto inattuato dai governi precedenti.

“Mini Contratti di Sviluppo” per il settore moda

Per sostenere le PMI del comparto Moda, il ddl destina fino a 100 milioni di euro ai “Mini Contratti di Sviluppo”, mirati a finanziare programmi di investimento tra i 3 e i 20 milioni di euro. L’obiettivo è incentivare l’aggregazione tra imprese, potenziando la loro capacità di innovare e competere sui mercati globali.

Centrali consortili: il nuovo modello di cooperazione

Un’altra misura innovativa è l’introduzione delle Centrali consortili, nuovi enti giuridici che coordinano le imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti rafforzano la competitività delle PMI attraverso una gestione centralizzata ed efficiente. Entro 12 mesi, il Governo disciplinerà il funzionamento e la vigilanza di tali strutture.

Accesso al credito semplificato con il riordino dei Confidi

Per facilitare l’accesso al credito, il ddl attribuisce al Governo una delega per il riordino della normativa sui Confidi. Tra le novità: revisione dei requisiti di iscrizione, ampliamento delle attività consentite e incentivi per l’integrazione tra consorzi. Questo intervento mira a semplificare le procedure e ridurre i costi per le imprese.

Incentivi fiscali e ricambio generazionale

Le PMI che aderiscono a contratti di rete potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, con la sospensione d’imposta sugli utili destinati a investimenti comuni. Inoltre, la disposizione sulla staffetta generazionale promuove il pensionamento flessibile e incentiva l’assunzione di giovani under 35, garantendo il trasferimento di competenze tra generazioni.

Norme contro le false recensioni online

Per tutelare la concorrenza, il ddl introduce un sistema di verifica dell’autenticità delle recensioni online, obbligando i consumatori a rilasciare giudizi solo dopo aver usufruito del servizio o prodotto. Le imprese potranno richiedere la rimozione di recensioni false o non aggiornate.

Un testo unico per startup e PMI innovative

Infine, il disegno di legge delega il Governo alla redazione di un testo unico su startup e PMI innovative, coordinando le normative vigenti e abrogando quelle obsolete. Viene inoltre potenziata la figura del Garante, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione tecnologica in Italia.

cessione sepolcro gentilizio

Cessione sepolcro gentilizio: indebito arricchimento per il terzo Cessione sepolcro gentilizio non consentita, l’accordo inter-vivos è nullo, azione di indebito arricchimento per il terzo

Cessione sepolcro gentilizio

In relazione ai diritti su un sepolcro gentilizio la recente sentenza n. 190/2025 della Corte Suprema di Cassazione, cassando una decisione della Corte d’Appello di Roma, sancisce l’intrasmissibilità sia a titolo oneroso che gratuito degli stessi da parte degli eredi. Ne consegue che, se il terzo, come nel caso di specie, effettua lavori di ristrutturazioni del sepolcro stesso, l’unica azione esperibile, stante la nullità del contratto di vendita, è l’azione di indebito arricchimento.

Contesa sul sepolcro familiare

La vicenda giudiziaria ha inizio quando una vedova conviene in giudizio i cognati presso il Tribunale di Cassino. Essi, dopo la morte del marito, le avevano apparentemente ceduto i diritti di proprietà e uso su un’edicola cimiteriale di famiglia, situata in un piccolo comune laziale. La cessione era stata formalizzata con una scrittura privata. Convinta della validità dell’atto, la donna aveva sostenuto spese per 25.000 euro per la ristrutturazione del sepolcro familiare. Completati i lavori però i fratelli avevano negato la validità della cessione e rivendicato la proprietà del sepolcro come eredi diretti dei genitori. Tale situazione aveva costretto la vedova a seppellire altrove il marito e ad avviare un’azione legale per ottenere il rimborso delle somme spese.

Scrittura privata nulla: indebito arricchimento terzo

Il Tribunale di Cassino, riconosciuta la nullità della scrittura privata per la cessione del sepolcro gentilizio, accoglieva la domanda dell’attrice e condannava i convenuti al pagamento pro-quota della somma richiesta, basandosi sull’azione di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile. Per il Tribunale infatti, considerata la nullità della scrittura privata, l’azione di indebito arricchimento era l’unica praticabile.

Corte d’appello: esperibile l’azione art. 2043 c.c.

La Corte d’Appello di Roma però accoglieva il primo motivo del gravame dei soccombenti di primo grado e condannava la vedova al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio. La vedova a questo punto ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice dell’impugnazione.

Diritti sepolcro gentilizio: intrasmissibilità

La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso, sottolinea due principi fondamentali:

  • nel caso di un sepolcro gentilizio o familiare, i diritti sullo stesso non possono essere trasmessi tramite atti inter vivos. Essi derivano iure sanguinis, cioè dal legame di sangue con il fondatore, e non iure successionis;
  • la nullità della scrittura privata determinata dalla intrasmissibilità inter vivos del sepolcro familiare elimina il titolo contrattuale, rendendo inapplicabili azioni basate su rapporti contrattuali o di comunione. L’azione di indebito arricchimento rappresenta l’unica strada percorribile.

La Corte cassa quindi la sentenza della Corte d’Appello di Roma, rinviando il caso per un nuovo esame in base ai principi stabiliti.

Dalla vicenda emerge l’importanza di rispettare i vincoli giuridici legati ai diritti sul sepolcro gentilizio. La sentenza della Cassazione rafforza il principio di intrasmissibilità di tali diritti, assicurando che essi rimangano legati alla sfera familiare come originariamente concepiti dal fondatore.

 

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giurista risponde

Amministrazione di sostegno: le valutazioni del giudice Quali parametri e presupposti devono orientare il giudice nel disporre l’apertura di un’amministrazione di sostegno?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi. La misura deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Il giudice deve valutare non solo l’an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa (Cass., sez. I, ord. 10 settembre 2024, n. 24251).

L’ordinanza in esame discende da un reclamo avverso il decreto con il quale il giudice tutelare aveva aperto un’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto su istanza presentata dai servizi sociali territoriali.

Il ricorrente aveva espresso forte opposizione alle limitazioni conseguenti alla misura di protezione, sostenendo di essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sanitari e patrimoniali, contestando i fatti allegati a sostegno del ricorso.

Il Tribunale confermava il decreto impugnato, tranne che per quanto concerne il consenso ai trattamenti sanitari, che configurava in termini di mera assistenza, sul rilievo che l’amministrato ha una menomazione fisica e psichica e percepisce un’indennità di accompagnamento; pur se è in grado di ben esprimere i suoi desideri e la sua volontà, necessita di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione”, in quanto dai suoi estratti conto è emerso un frequente ricorso al credito e spese rilevanti in locali di giochi e scommesse.

Avverso il menzionato provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione con cui l’istante lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la erronea e falsa applicazione dell’art. 404 c.c. e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione del Tribunale si porrebbe in violazione del principio di autodeterminazione dell’individuo, per avere confermato l’amministrazione di sostegno nonostante il convinto, fermo e deciso parere contrario del ricorrente e, per avere di fatto illegittimamente trasformato la misura di mera assistenza e sussidiarietà, prevista dal legislatore, in una misura altamente afflittiva, che prevede la quasi totale sostituzione del beneficiario.

Deduce che le limitazioni previste alla sua libertà di autodeterminazione mal si conciliano con il riconoscimento della sua piena capacità, tra le quali la gestione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, il ricevere notifiche di atti, ritirare ogni genere di corrispondenza, la partecipazione alle assemblee di condominio, la rappresentanza in eventuali procedimenti giudiziari, la gestione ordinaria dei rapporti pensionistici, la chiusura di conti correnti, libretti e depositi postali e l’effettuare i pagamenti necessari alle esigenze del beneficiario, salvo che per le piccolissime spese della quotidianità etc.

Il giudice di merito, nonostante avesse riconosciuto la necessità dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno per i soli aspetti di straordinaria amministrazione, ha di fatto, secondo il ricorrente, illegittimamente confermato le ingerenze e limitazioni nella gestione patrimoniale ordinaria.

La Suprema corte, in accoglimento del ricorso, ribadisce che l’istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21985; Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114; Cass. 4 marzo 2020, n. 6079).

L’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’apertura di tale misura, in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice, sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. (Cass. 11 luglio 2022, n. 21887).

Da ciò discende che il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si limita la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura in cui la si limita e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, e solo ove questo non sia possibile, può farsi luogo alle compressione della capacità.

In questi termini si apprezza la compatibilità della misura con il sistema costituzionale.

Deciso l’an della misura non possono conseguire automatismi e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati ovvero usare moduli standardizzati, poiché dalla apertura dell’amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità e deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona.

Le caratteristiche dell’istituto impongono, pertanto, che siano perimetrati i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

Si deve, inoltre, osservare che l’art. 410 c.c. impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità.

Limitare la capacità nella minor misura possibile significa, dunque, non soltanto selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano.

Nel provvedimento di apertura della amministrazione deve esistere una ragionata corrispondenza tra i deficit rilevati, le risorse della persona interessata e della sua famiglia, e i poteri attribuiti all’amministratore devono essere conferiti nell’ottica di perseguire il miglior interesse della persona, senza comprimerne inutilmente la libertà.

Dei principi esposti i giudici di merito non hanno fatto buon governo, mancando nell’ordinanza impugnata la valutazione e motivazione della proporzionalità delle limitazioni imposte al beneficiario che sono particolarmente incisive e penetranti.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame.

 

(*Contributo in tema di “Amministrazione di sostegno”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

pagamento contributo unificato

Pagamento contributo unificato: la Cassazione chiede lumi Con una nota la presidente Margherita Cassano chiede al ministero della Giustizia chiarimenti sul mancato o parziale pagamento del contributo unificato

La nota della Cassazione

Mancato pagamento contributo unificato: a chiedere lumi al ministero della Giustizia sulla novità introdotta dalla legge di bilancio 2025 è la stessa Cassazione, con una nota dell’8 gennaio 2025, a firma della prima presidente, Margherita Cassano.

Le modifiche della legge di bilancio 2025

Si ricorda che la legge di bilancio ha apportato importanti novità al processo civile.

In particolare, all’art. 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (DPR n. 115/2002), è stato aggiunto il comma 3.1, che stabilisce: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.

La circolare di via Arenula

Nella circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) di via Arenula del 30 dicembre 2024, viene stabilito che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi: a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato; b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.

Leggi in merito Contributo unificato: cosa cambia dal 2025

I dubbi della Cassazione

Alla luce della novella normativa, la Cassazione evidenzia, dunque, la necessità di ricevere chiarimenti sulle modalità applicative per quel che attiene ai servizi di cancelleria, ferma restando la competenza giurisdizionale in ordine all’interpretazione della norma in esame.

Rifiuto immediato o sospensione temporanea

In particolare, nella nota vengono formulati i seguenti quesiti: se l’enunciato ‘la causa non può essere iscritta a ruolo’ laddove non venga corrisposto il contributo unificato anche nel minor importo, stia a significare “che il riscontro del mancato pagamento consenta di mantenere sospesa l’iscrizione stessa” sino all’avvenuto pagamento “oppure comporti il rifiuto, da parte della cancelleria, dell’iscrizione della causa (nel giudizio di legittimità del ricorso)”.

Nella prima ipotesi (sospensione dell’iscrizione), se sia possibile “configurare un termine entro il quale l’avvocato debba comunque provvedere a dare riscontro del pagamento del contributo unificato, tenendo conto, per un verso, che il deposito dell’atto si ha solo in caso di accettazione dell’atto/ricorso, e, per altro verso, dei termini di legge per la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti di cui agli artt. 369 e 372 c.p.c.”.

Problemi tecnici nella gestione dei pagamenti

Un ulteriore chiarimento richiesto riguarda le difficoltà operative legate alla mancanza di un applicativo adeguato per verificare in tempo reale il pagamento del contributo unificato.

In particolare, chiede la Cassano, “come debba procedere la cancelleria in attuale assenza di idonea applicazione informatica che consenta di intercettare direttamente, al momento dell’accettazione del ricorso, il deposito della distinta di avvenuto pagamento del contributo unificato anche là dove non prodotta dall’avvocato sotto corretta nomenclatura identificativa”.

Nell’attesa, conclude la nota, “si confida nel consueto spirito di collaborazione nell’interesse del servizio giustizia”. 

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carta acquisti

Carta acquisti over 65 Carta acquisti over 65: la carta di pagamento elettronica che riconosce a chi è in difficoltà un aiuto di 80 euro a bimestre per spesa, farmaci e bollette

Carta Acquisti over 65: per chi ha difficoltà economiche

La Carta Acquisti over 65 è uno strumento di pagamento elettronico fornito dallo Stato per aiutare le persone in condizioni economiche difficili. Permette di effettuare acquisti presso negozi alimentari e farmacie convenzionate senza costi per il titolare. Le spese sono infatti coperte direttamente dallo Stato. Alcuni esercizi inoltre offrono sconti aggiuntivi.

Requisiti per richiedere la carta

La Carta è rivolta a cittadini italiani (o stranieri con permesso di soggiorno), iscritti all’Anagrafe comunale, che soddisfano i seguenti criteri:

  • età minima di 65 anni;
  • reddito annuo inferiore a 8.117,17 € (10.822,90 € per gli over 70);
  • ISEE valido inferiore a 8.117,17 €;
  • assenza di beni e patrimoni significativi, come più proprietà immobiliari, veicoli o utenze intestate;
  • non essere ricoverati in istituti di lunga degenza o di detenzione.

Chi soddisfa questi requisiti può accedere al contributo erogato bimestralmente pari a 80 euro.

Come ottenere la Carta Acquisti

Il processo per richiedere la Carta è semplice e accessibile:

  1. prima di tutto è necessario scaricare il modulo disponibile online sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o su quello delle Poste. In alternativa è possibile ritirare il modulo presso uno degli uffici postali presenti sul territorio;
  2. il modulo va poi compilato, inserendo i propri dati personali, incluso codice fiscale, residenza e documenti di riconoscimento;
  3. occorre poi verificare con attenzione il possesso dei requisiti richiesti come reddito, ISEE e patrimonio;
  4. effettuate le predette verifiche sarà possibile procedere alla presentazione della domanda con il modulo compilato e i documenti richiesti debitamente allegati presso un ufficio postale.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge da parte dell’INPS, la Carta verrà rilasciata  al richiedente, che la potrà ritirare presso l’ufficio postale.

Utilizzo e gestione della Carta Acquisti over 65

La Carta può essere usata per pagare beni di prima necessità, come alimenti e farmaci nei negozi che accettano il circuito Mastercard e per pagare  le bollette di luce e gas. È possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro o l’utilizzo, nel caso di impedimenti fisici.

Se necessario, il titolare può richiedere la variazioni dei dati e del titolare, chiedere un duplicato del pin necessario per utilizzare la carte o la sostituzione della Carta Acquisti quando la stessa sia stata smarrita o rubata o non funzioni. Da parte sua anche l’Amministrazione effettua controlli periodici per verificare la persistenza dei requisiti necessari. In caso di irregolarità, i contributi possono essere sospesi o revocati.

Un aiuto tangibile per chi ne ha bisogno

La Carta Acquisti rappresenta una misura concreta per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Con regole chiare e procedure trasparenti, offre un aiuto immediato per le spese quotidiane, garantendo dignità e supporto economico.

Leggi anche l’articolo dedicato alla legge di bilancio 2025 che introduce la Carta per i nuovi nati e rifinanzia la Carta dedicata a te

contributo unificato

Contributo unificato: cosa cambia dal 2025 Contributo unificato: la circolare del Ministero della Giustizia sulle novità della manovra 2025 relative a mancato pagamento e recupero

Contributo unificato: novità della manovra 2025

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti cambiamenti per il versamento del contributo unificato nei procedimenti civili. Le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2025, mirano a garantire maggiore precisione nei pagamenti e incidono direttamente sull’iscrizione a ruolo delle cause. Le novità della manovra 2025 relative anche a mancato pagamento e recupero sono state esplicitate in una circolare del ministero della Giustizia del 30 dicembre 2024.

Nuove disposizioni sull’iscrizione a ruolo

In base al nuovo comma 3.1, aggiunto all’articolo 14 del D.P.R. 115/2002, una causa civile non può essere iscritta a ruolo senza il pagamento del contributo unificato previsto. L’importo minimo da versare è pari a 43 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) dello stesso decreto.

In pratica:

  1. se il contributo dovuto è pari o inferiore a 43 euro, l’iscrizione a ruolo è possibile solo con il versamento dell’importo nella misura dovuta per intero;
  2. se il contributo è superiore a 43 euro, la parte che iscrive la causa deve pagare almeno 43 euro. Eventuali somme mancanti verranno recuperate successivamente.

Queste regole non modificano le esenzioni già previste dalla legge. Le parti esentate continueranno a non dover nulla. Inoltre, se l’importo dovuto è inferiore a 43 euro, sarà sufficiente versare la somma minore.

Recupero delle somme mancanti dovute

In caso di versamento parziale del contributo unificato, la legge di bilancio introduce nuove modalità per il recupero delle somme mancanti. L’articolo 248 del D.P.R. 115/2002 si arricchisce del comma 3-bis. Questa disposizione prevede che, trascorsi 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio competente o Equitalia Giustizia Spa ( in presenza di apposita convenzione) procedano al recupero delle somme tramite iscrizione a ruolo. Il recupero include interessi legali e sanzioni.

La riscossione avviene secondo le norme previste dall’articolo 32 del D.Lgs. 46/1999, che disciplinala riscossione e spontanea a mezzo ruolo, applicando anche le disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 602/1973. Detta norma dispone nello specifico che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”

Entrata in vigore e norme transitorie

Le nuove regole si applicano esclusivamente alle controversie iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2025. Per quelle iscritte fino al 31 dicembre 2024, continuano a valere le norme precedenti, indipendentemente dalla fase processuale in cui si trovano.

Obiettivo delle modifiche

Con questa riforma, il Ministero punta a garantire maggiore trasparenza e tempestività nei versamenti. Le novità riducono il rischio di contenziosi legati a omissioni parziali e semplificano il recupero delle somme dovute.

La manovra 2025 segna quindi un passo avanti nella gestione delle spese di giustizia, con effetti immediati sull’accesso alla tutela legale.

 

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Allegati

amministratori di società

Amministratori di società: pec obbligatoria Gli amministratori di società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 dovranno munirsi di una pec personale

PEC obbligatoria per gli amministratori di società

Dal 1° gennaio 2025, una novità importante entra in vigore per le aziende italiane: tutti gli amministratori di società dovranno avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. Lo stabilisce la legge di bilancio 2025.

La PEC è come una raccomandata digitale: garantisce che un messaggio sia stato inviato e ricevuto, e funge da prova legale. L’obiettivo di questa nuova norma è rendere la comunicazione tra aziende e amministrazione pubblica più sicura e tracciabile.

Amministratori di società: cosa cambia nella pratica?

Fino ad ora, era sufficiente che l’azienda avesse una PEC. Da ora in poi, ogni amministratore dovrà avere la sua PEC personale, che dovrà essere comunicata al Registro delle Imprese.

Dubbi sulla novità normativa

La novità suscita alcune perplessità per i seguenti motivi:

  • per le aziende con molti amministratori, gestire più PEC potrebbe essere un po’ complicato;
  • la legge non specifica se si può usare la PEC aziendale anche per le comunicazioni personali dell’amministratore;
  • la norma si applica solo alle nuove società, ma non è chiaro cosa accadrà per quelle già esistenti.

In conclusione la PEC per gli amministratori di società è una novità che mira a rendere la comunicazione aziendale più sicura e trasparente. Anche se ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, è importante essere pronti a questa nuova esigenza.

pacchetto giustizia 2025

Pacchetto giustizia 2025: contributo unificato in primo piano Pacchetto giustizia 2025: divieto di iscrizione cause civili se non si paga il contributo unificato, sanzionati atti e documenti “pesanti”

Pacchetto giustizia 2025: novità nella manovra 2025

Il pacchetto giustizia della manovra 2025 prevede poche misure di rilievo e incentrate soprattutto sugli adempimenti fiscali collegati ai processi.

Vediamo quelle di maggiore interesse.

Contributo unificato: quali novità?

Le modifiche introdotte dal comma 812 aggiornano il decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e mirano a ottimizzare la gestione del contributo unificato nei procedimenti civili. Si stabilisce in particolare che una causa civile può essere iscritta a ruolo solo dopo il versamento minimo previsto per il contributo unificato.

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Si attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A., in presenza di specifica convenzione, il compito di avviare il recupero immediato in caso di mancato pagamento, comprendendo interessi e sanzioni. Queste misure riducono i rischi di insolvenza, semplificano i procedimenti e velocizzano la riscossione, eliminando passaggi burocratici inutili.

Il comma 813 introduce invece nell’ambito del processo amministrativo, una sanzione pecuniaria decisa dal giudice, per atti processuali che superano i limiti dimensionali previsti, che può arrivare fino al doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Il comma 814 aumenta invece il contributo unificato per le controversie sulla cittadinanza italiana, portandolo da 518 a 600 euro per ciascun ricorrente. Questa modifica interessa procedimenti civili semplificati e punta a incrementare il gettito erariale, pur non quantificabile con precisione.

Queste innovazioni mirano a rendere i procedimenti più efficienti e ad assicurare un miglior recupero delle somme dovute, migliorando l’equilibrio tra semplificazione amministrativa e tutela delle finanze pubbliche.

Copie di atti e documenti

La norma contenuta nel comma 815 aggiorna le modalità di rilascio di copie di atti e documenti in formato non cartaceo, armonizzandole con il sistema telematico. Si interviene sul DPR 115/2002, estendendo l’esonero dal pagamento dei diritti di copia non autenticata per difensori e parti private che scaricano direttamente dal portale telematico senza assistenza del personale.

Viene introdotto l’articolo 269-bis, che impone il versamento di un diritto forfettizzato nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato 8 per la trasmissione di duplicati o copie informatiche di atti e decrementi del procedimento penale da parte della segreteria o della cancelleria.

La norma  in questo modo migliora l’efficienza processuale e incrementa le entrate erariali. Si eliminano supporti obsoleti come CD e cassette.

Pacchetto giustizia 2025: le altre misure

Il comma 816 estende l’inviolabilità dei fondi destinati “a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi” al pagamento di tasse e tributi, per evitare esecuzioni forzate che generano costi aggiuntivi per l’amministrazione.

Il comma 817 rivede invece le procedure di pagamento per l’equa riparazione per processi irragionevolmente lunghi. Si introduce la trasmissione telematica obbligatoria delle istanze e documentazioni. I termini di validità delle dichiarazioni passano da sei mesi a due anni, e gli interessi sulle somme tardive non decorrono. È previsto un piano per smaltire l’arretrato dei pagamenti entro il 2026, riducendo contenziosi e interessi passivi.

Il comma 819 stabilisce che il Ministero della Giustizia, per ridurre i ritardi nei pagamenti connessi ai ricorsi per la durata irragionevole dei processi (legge n. 89/2001), collabori con l’Associazione Formez PA nel biennio 2025-2026. Formez PA supporterà l’organizzazione delle fasi di pagamento, migliorando l’efficienza e affrontando le criticità sollevate dalla procedura di infrazione europea sui ritardi di pagamento. Questa misura rientra nella riforma del PNRR per accelerare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Collaborazione che è già iniziata grazie al progetto “PintoPaga”.

II comma 821 prevede che il Ministero della Giustizia monitori e valuti l’efficienza delle procedure di pagamento tramite dati telematici. L’obiettivo è verificare la validità delle richieste e migliorare la gestione delle risorse destinate agli indennizzi. L’amministrazione liquiderà i pagamenti solo in presenza di documentazione completa e correttamente trasmessa, ottimizzando l’utilizzo delle somme stanziate per i risarcimenti.

 

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