conciliazione obbligatoria

Conciliazione obbligatoria: stop per voli cancellati e ritardi Stop alla conciliazione obbligatoria in caso di voli cancellati o ritardi, i passeggeri potranno rivolgersi subito al giudice

Addio conciliazione obbligatoria per ritardi e voli cancellati

Il tentativo di conciliazione obbligatoria previsto per i passeggeri aerei, vittime di ritardi e voli cancellati non sarà più vincolante. In presenza di questi inadempimenti i passeggeri potranno rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. Lo ha deciso il TAR Piemonte nella sentenza n. 1093-2024, annullando la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 21/2023 nella parte in cui prevede l’obbligo del tentativo di conciliazione prima di ricorrere in giudizio. Procedura che, come sostenuto anche dal ricorrente, aggrava le spese e causa un’inutile perdita di tempo.

Volo cancellato:  richiesta compensazione e rimborso spese

Un privato ricorre al TAR Piemonte, facendo presente che in data 18 febbraio 2023 lo stesso, lavorando a Verona, avrebbe dovuto raggiungere la sua famiglia, residente a Lucera, in provincia di Foggia.

Per arrivare rapidamente dal suo nucleo familiare l’uomo aveva prenotato un volo che gli avrebbe consentito di arrivare a destinazione entro la mattinata.

Pochi minuti prima del decollo però il ricorrente veniva a sapere che il suo volo era stato cancellato. L’uomo, dopo avere trovato in autonomia un mezzo di trasporto su strada, raggiungeva la famiglia in serata.

Il mese successivo l’uomo inviava un reclamo al vettore aereo, chiedendo la compensazione pecuniaria forfettaria di 250,00 euro (regolamento CE n. 261/2004 art. 7 par. 1, lett. a), il rimborso del biglietto aereo e il rimborso delle spese ulteriori sostenute. La Compagnia però non forniva alcun riscontro alle sue richieste.

La conciliazione aumenta i costi per il passeggero

Il ricorrente, che a questo punto avrebbe dovuto risolvere la controversia in via stragiudiziale, ne contesta l’obbligatorietà perché, a suo dire, il tentativo di conciliazione si risolve in un inutile perdita di tempo e in un aggravio di spese. Per il ricorrente la procedura conciliativa preventiva e obbligatoria impedisce infatti di ricorrere immediatamente in giudizio per far valere le proprie ragioni.

Per tutti questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 21 (compreso l’allegato A e tutti gli atti presupposti) perché impone la conciliazione obbligatoria preventiva in presenza di una controversia tra gli operatori economici che gestiscono servizi di trasporto e gli utenti o consumatori.

Conciliazione obbligatoria: viola il diritto di agire in giudizio

Il TAR accoglie il ricorso perché fondato. In effetti, come rileva il Tribunale amministrativo, la procedura conciliativa preventiva e obbligatoria costituirebbe un inutile e ingiustificato aggravio, viste lirrinunciabilità dei diritti previsti dal Regolamento e la predeterminazione forfettaria dellimporto della compensazione. Inoltre, essa, impedendo al passeggero di rivolgersi immediatamente a un tribunale in caso di rigetto del reclamo o di esercitare una scelta tra rivolgersi ad un tribunale o ad un altro organismo competente, precluderebbe laccesso alla giustizia, ponendosi in contrasto con il Regolamento europeo e con i principi costituzionali in materia di diritto di azione (cfr. art. 24 Cost)”. 

Il TAR fa presente inoltre che il passeggero potrebbe scoraggiarsi e rinunciare a far valere i propri diritti perché la piattaforma per la conciliazione obbligatoria prevede un accesso digitale di cui non tutti dispongono e con il quale non tutti hanno dimestichezza. Il passeggero potrebbe sentirsi costretto a chiedere  assistenza a un legale, che dovrebbe comunque pagare e a cui dovrebbe anticipare le spese necessarie per avviare la procedura. Senza dimenticare i costi che tutti i passaggi (reclamo, conciliazione ed eventuale giudizio) comportano.

 

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brevetti+

Brevetti+: al via le domande per accedere agli incentivi Aperto dalle ore 12:00 di oggi 29 ottobre, lo sportello per inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l'intervento promosso dal Mimit a favore delle PMI

A chi spettano le agevolazioni

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023
  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”
  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023
  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Percentuale e oggetto del contributo

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

Il contributo è finalizzato all’acquisto dei seguenti servizi specialistici:

  • progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione
  • organizzazione e sviluppo
  • trasferimento tecnologico

La misura è gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

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processo estinto

Processo estinto se non si paga il contributo unificato Processo estinto in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato: lo prevede l’art. 105 della bozza della manovra di bilancio

Estinzione processo senza contributo unificato

Processo estinto nel caso di omesso pagamento del contributo unificato. Lo prevede l’articolo 105 della bozza della manovra di bilancio 2025, che in materia di revisione delle spese di giustizia, dopo l’articolo 307 c.p.c aggiunge il nuovo 307 bis c.p.c.

Estinzione del processore: cosa prevede l’art. 307 c.p.c.

L’attuale formulazione dell’art. 307 c.p.c prevede diverse cause di estinzione del processo civile.

II primo comma ricollega l’estinzione del processo alla mancata riassunzione della causa nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto art. 166 c.p.c o dalla data del provvedimento di cancellazione, se dopo la notifica nessuna delle parti si sia costituita entro il termine di cui all’art. 166 o se dopo la costituzione delle parti il giudice abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Il secondo comma dispone invece l’estinzione del processo nel caso in cui, dopo la sua riassunzione, nessuna della parti si costituisca o il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Il terzo comma prevede infine che il processo si estingue anche quando il soggetto che vi è onerato non provveda, nei termini assegnati dal giudice o stabiliti dalla legge, a rinnovare la citazione o a proseguire, riassumere e integrare il giudizio.

Pagamento omesso o parziale: altri 30 giorni per pagare

La prima disposizione del nuovo art. 307 bis c.p.c è perentoria nella sua formulazione letterale. Essa impone infatti che Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.” 

L’estinzione del processo però non è prevista in modo automatico. Il giudice infatti, nel corso della prima udienza, se verifica che il contributo unificato non è stato pagato o è stato pagato in parte, assegna alla parte interessata un termine di 30 giorni per provvedere al pagamento dell’intero importo o all’integrazione di quanto pagato fino a quel momento, rinviando l’udienza a una data immediatamente successiva.

Processo estinto se all’udienza di rinvio il contributo non risulta versato

Nel corso di questa nuova udienza il giudice, verificato il mancato pagamento del contributo nonostante la concessione del suddetto termine di 30 giorni, dichiara l’estinzione del processo.

Esito diverso se l’omesso pagamento del contributo riguarda la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa, l’intervento volontario nei confronti di tutti le parti o per proporre l’impugnazione incidentale. In questi casi infatti il giudice non dichiara il processo estinto, ma si limita a dichiarare improcedibile la domanda.

Si estinguono anche processo del lavoro ed esecutivo

Queste regole, come precisano le ultime disposizioni della norma, si applicano anche elle controversie del rito lavoro e del processo esecutivo, mentre non trovano applicazione nei procedimenti cautelari e possessori.

Le reazioni dell’Avvocatura alla norma

La norma ha suscitato subito le reazioni dei principali organismi dell’avvocatura. L’Organismo Congressuale Forense ritiene incostituzionale bloccare un processo subordinandolo a imposizioni o prestazioni patrimoniali. Chiede quindi che la norma venga stralciata dal testo della manovra. Il Movimento Forense critica la norma perché in questo modo si subordina l’accesso alla giustizia a un adempimento fiscale. L’Associazione Nazionale Forense ricorda che nel 2022 il Governo aveva ritirato una disposizioni simile in quanto incostituzionale.

L’AIGA infine ha espresso la propria contrarietà alla norma con un comunicato stampa del 24 ottobre 2024 (sotto allegato), in cui il Presidente Foglieni dichiara che: “la nuova previsione normativa rischia di porsi come ostacolo al diritto costituzionalmente garantito del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.”

 

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affitti brevi

Affitti brevi: obbligo CIN prorogato al 2025 Il ministero del Turismo ha comunicato la proroga al 1° gennaio 2025 dell'obbligo di munirsi del Codice identificativo nazionale (CIN) per locazioni brevi e turistiche

Obbligo CIN prorogato al 1° gennaio 2025

L’obbligo di munirsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni brevi e turistiche, di cui all’art. 13-ter del Dl n. 145/2023 (convertito dalla l. n. 191/2023), è stato posticipato al 1° gennaio 2025. Lo ha reso noto il ministero del Turismo con un avviso pubblicato sul proprio sito il 22 ottobre 2024. 

Le ragioni della proroga

“In considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma” si legge nell’avviso.
Non solo, l’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì “a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN”.
L’uniformità del termine consente, inoltre, “di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine”.
In definitiva, conclude il dicastero, “il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale”.
osservatorio intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale: al via l’osservatorio Il ministero della Giustizia accogliendo la richiesta della Cassazione e del CNF ha istituito l'osservatorio IA insediato il 23 ottobre 2024

Osservatorio Intelligenza Artificiale

Con un decreto ministeriale del 10 luglio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha istituito l’Osservatorio Permanente per l’Uso dell’Intelligenza Artificiale, accogliendo la richiesta congiunta che era stata avanzata dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense.

Il 23 ottobre 2024, il Guardasigilli ha presieduto la prima riunione dell’Osservatorio, il cui tavolo tecnico si è insediato in via Arenula lo stesso giorno.

Le richieste della Cassazione e del CNF

Nella lettera inviata al ministro della Giustizia, la Prima Presidente Margherita Cassano e il Presidente del CNF Francesco Greco avevano sottolineato “l’opportunità di istituire un luogo di riflessione e approfondimento che veda il permanente coinvolgimento di tutti gli attori fondamentali della giurisdizione e del processo, in cui affrontare tutti i temi che toccano il rapporto tra IA e giurisdizione, a partire dalla qualità e sicurezza delle banche dati giuridiche, agli strumenti di supporto dell’attività giurisdizionale e delle professioni”.

La condizione posta dalla Suprema Corte e dagli Avvocati è che “l’innovazione tecnologica debba supportare la funzione di giustizia per innalzarne la qualità e l’efficienza” e venga utilizzata in “modo compatibile con i princìpi cardine dello Stato di diritto, del giusto processo, del diritto inalienabile di difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”.

Composizione Osservatorio IA

Sono stati nominati componenti dell’Osservatorio i vertici della Corte di Cassazione, tra cui la Prima Presidente Cassano, il direttore del Ced Enzo Vincenti – il Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, il direttore e il vicedirettore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi Nunzia Ciardi, il direttore generale del Dg Connect della Commissione Ue, Roberto Viola, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino.

L’Osservatorio sarà presieduto dal ministro Carlo Nordio, il cui dicastero ha il compito di disciplinare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari come previsto dal ddl governativo sull’IA.

Greco: “Passo fondamentale per la giustizia”

“La costituzione dell’Osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale – ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco – rappresenta un passo fondamentale per garantire che l’innovazione tecnologica sia al servizio della giustizia e del cittadino. Si tratta di uno strumento che offre straordinarie opportunità per migliorare l’efficienza e la qualità del sistema giuridico, ma deve essere impiegata con prudenza e in conformità con i princìpi del nostro Stato di diritto”.

opposizione a decreto ingiuntivo

Opposizione a decreto ingiuntivo: la domanda è modificabile Opposizione a decreto ingiuntivo: la domanda è modificabile anche se nasce da una mera eccezione e non da una riconvenzionale

Domanda modificabile anche se sorge da un’opposizione

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande aggiuntive/alternative a quella principale anche se controparte non ha proposto una domanda riconvenzionale, ma si è limitata a sollevare delle eccezioni. Lo hanno chiarito le SU nella sentenza n. 26727/2024.

Opposizione decreto ingiuntivo: domande alternative dell’opposta

Una S.r.l chiede e ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una Asl e della Regione Lazio per la somma di 800.000,00 euro. Le ingiunte si oppongono e dalle due opposizione scaturiscono due cause di cognizione. Nella comparsa di costituzione e risposta la S.r.l chiede il rigetto dell’opposizione in via principale. In via subordinata invece chiede che le opponenti la tengano indenne con conseguente condanna al pagamento di 909.000,00 euro. In via ulteriormente subordinata chiede invece di accertare l’ingiustificato arricchimento, con condanna al pagamento dello stesso importo.

Inammissibili le domande art. 1137 c.c. e art. 2041 c.c.

Il Tribunale accoglie le opposizioni, ma rigetta le domande ulteriori avanzate dalla società. Questa  ricorre in appello, ma anche in questa sede l’autorità giudiziaria, dopo aver riunito le cause, rigetta le istanze avanzate dall’opposta.

Per la Corte di appello le richieste di pagamento avanzate con le domande subordinate in base agli articoli 1337 c.c. e 2041 c.c sono inammissibili perché non scaturiscono da una domanda riconvenzionale presentata dalle convenute Asl e Regione.

Cassazione: ammissibili domande alternative nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La società soccombente a questo punto ricorre in Cassazione. La prima sezione però si rivolge alle SU per chiarire se nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa vantare una domanda nuova, ossia diversa da quella del pagamento avanzata con il decreto ingiuntivo, anche qualora l’opponente non abbia formulato una domanda riconvenzionale, ma abbia solo sollevato eccezioni e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.

Le Sezioni Unite rispondono a questa richiesta di chiarimenti affermando il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.”

Domande ammissibili se rapportate allo stesso interesse

La Cassazione in un passaggio della motivazione precisa infatti che il soggetto opposto non è legittimato a proporre solo domande reattive, ossia riconvenzionali in senso stretto. Lo stesso può anche proporre domande aggiuntive/alternative, spesso in via subordinata, ma ammissibili “perché rapportate al medesimo interesse”.

Nel caso di specie pertanto, sono ammissibili le domande proposte dall’opposto ai sensi degli articoli 1337 c.c e  2041 c.c. A livello generale/astratto le stesse trovano fondamento nell’interesse originario corrispondente all’azione di adempimento contrattuale. Il petitum di queste domande risulta corrispondente almeno in parte alla domanda avanzata in origine.

Come chiarito dalla SU n. 12310/2015 “l’interesse è il presupposto legittimante l’introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita (…) dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria.”

 

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testamento no interpretazione

Testamento: no all’interpretazione troppo “tecnica” No a un’interpretazione troppo tecnica del testamento, occorre valutare cultura, mentalità e ambiente di vita del de cuius

Disputa tra eredi e interpretazione del testamento

Testamento, no a un’interpretazione troppo “tecnica”, quando si deve individuare la volontà espressa dalla de cuius. Si deve andare oltre il dato letterale se si vogliono rispettare i veri desideri della testatrice. A tal fine è necessario tenere conto anche della sua cultura, della sua mentalità e dell’ambiente in cui è vissuta. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 26951/2024.

Riparto delle quote tra eredi come da supplemento della CTU

Gli eredi testamentari di una donna agiscono in giudizio affinché il giudice dichiari la validità di tre schede testamentarie redatte dalla de cuius. Gli stessi chiedono anche l’accertamento, la dichiarazione di apertura della successione e lo scioglimento della comunione ereditaria per procedere alla formazione del progetto divisionale e all’attribuzione a ciascuno della quota spettante.

Gli attori nell’agire in giudizio contestano all’esecutore di aver svincolato dei buoni fruttiferi per pagare il premio unico di una assicurazione. Gli stessi criticano poi la condotta del nipote, unico erede testamentario. Costui infatti avrebbe annullato una polizza, per mettere a sua disposizione la liquidazione e stipularne una nuova intestata a se stesso. Detta somma però, per gli attori, doveva essere restituita alla massa ereditaria e distribuita tra gli eredi.

Il giudice di primo grado stabilisce che il riparto dell’eredità debba avvenire nel rispetto delle quote indicate nel supplemento della CTU. La decisione viene appellata, ma la Corte respinge l’appello. Si giunge così in sede di Cassazione.

Errata l’interpretazione troppo tecnica del giudice di primo grado

Il ricorrente solleva 5 motivi di doglianza, lamentando in sostanza l’errata interpretazione delle disposizioni testamentarie e la conseguente errata attribuzione delle quote della de cuius.

La Cassazione, tra tutti i motivi sollevati, accoglie solo il secondo perché fondato. Dichiara invece infondati il quarto e il quinto, inammissibili il primo e il terzo.

Per verificare però la fondatezza del secondo motivo gli Ermellini fanno riferimento alla quarta censura in appello. In questa censura l’appellante ha contestato al giudice di primo grado l’errata applicazione delle norme sull’interpretazione del testamento.

Occorre andare oltre il significato delle parole

Per l’appellante, nel rispetto della volontà della testatrice, il giudice avrebbe dovuto andareoltre il significato letterale delle espressioni adoperate (logicamente non avrebbe senso pensare che il de cuius sia sempre un tecnico del diritto da cui si possa pretendere l’uso, con cognizione di causa, del linguaggio giuridico)” e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale“, come /a cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo.

Tenendo conto di questi elementi l’appellante ha fornito in effetti una diversa lettura delle schede testamentarie. D’altro canto il giudice  ha ignorato il rapporto particolare, anche di natura lavorativa, che legava l’appellante alla de cuius, così come la cultura modesta della donna, tutti elementi che avrebbero dovuto condurre a una lettura non troppo tecnica delle espressioni usate.

 

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coerede risponde dei debiti

Coerede risponde dei debiti solo per la sua quota Per la Cassazione, il coerede deve rispondere pro quota dei debiti del cuius in presenza di altri eredi o di un litisconsorzio

Coerede: risponde pro quota dei debiti del defunto

Il coerede deve rispondere dei debiti ereditari pro-quota o come litisconsorte in presenza di altri coeredi. Se però questa qualità sopravviene durante il processo introdotto nei confronti del de cuius tra i coeredi si realizza un litisconsorzio necessario. Deve quindi applicarsi l’art. 754 c.c, che prevede che ogni coerede risponda dei debiti nei limiti della propria quota ereditaria. Questo in sintesi il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 26833/2024.

Decreto ingiuntivo e pagamento pro quota a carico degli eredi

Una S.p.a chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento pro-quota a carico degli eredi del debitore di 139.697,07 euro oltre interessi. La somma è dovuta a titolo di anticipazione su crediti in conto corrente per obbligazioni contratte dalla fallita S.n.c, dal suo amministratore e dal suo fideiussore.

Opposizione al decreto: coerede con beneficio di inventario

Gli eredi si oppongono al decreto, dichiarando di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario. La S.p.a però, nel costituirsi in giudizio, chiede il rigetto delle opposizioni ed eccepisce che l’accettazione è intervenuta tardivamente, perché gli eredi erano già nel possesso dei beni. In ogni caso, anche qualora l’accettazione con beneficio sia intervenuta tempestivamente, gli eredi sono ormai decaduti dal beneficio. Gli stessi infatti non hanno iniziato la procedura nel termine dei tre mesi dal decesso, come previsto dalla legge.

Succede poi che nel corso del giudizio un altro debitore viene a mancare. Gli eredi portano avanti la causa con atto di costituzione volontaria, ma uno degli eredi rinuncia alla propria quota.

Il Tribunale istruisce la causa, accoglie in parte le opposizioni, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento della somma di 94.718,41 euro e della somma di euro 37.029,96 per sconto delle cambiali presentate. Gli eredi di uno dei debitori devono considerarsi accettanti l’eredità con beneficio di inventario perché non decaduti dallo stesso.

Appello: mancata notifica a tutti gli eredi

La società appella la decisione sollevando tre motivi di doglianza, ma gli eredi eccepiscono che l’appello non è stato notificato a tutti gli eredi dei debitori. La sentenza quindi deve considerarsi passata in giudicato nei confronti di questi eredi e l’effetto favorevole della limitazione di responsabilità derivante dal beneficio di inventario deve estendersi agli altri eredi. La corte d’appello però rigetta l’impugnazione e conferma integralmente la sentenza di primo grado.

Litisconsorzio necessario anche se ogni erede risponde pro quota

La società soccombente contesta la decisione della corte d’appello ricorrendo in Cassazione. La società con il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione degli articoli 102 e 331 c.p.c per error in procedendo. La sentenza inoltre è nulla per omessa integrazione del contraddittorio e falsa applicazione dell’articolo 752 c.c. La Corte ha infatti escluso una situazione di litisconsorzio necessario, richiamando il principio secondo il quale ogni erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari pro quota anche se l’oggetto del contendere è rappresentato dall’accertamento della circostanza relativa alla qualità di erede puro e semplice o beneficiato. Dopo il decesso si è creata una situazione di litisconsorzio necessario. La corte d’appello però ha negato questa condizione in virtù del principio per il quale ogni erede risponde dei debiti pro quota, anche se l’oggetto del contendere è rappresentato dalla necessità di accertare le qualità di eredi puri e semplici (per aver proceduto tardivamente all’accettazione o per essere decaduti dal beneficio) o beneficiati.

Coerede obbligato pro quota

La Cassazione accoglie il primo motivo perché fondato. Assorbiti tutti gli altri.

Gli Ermellini precisano che il coerede convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario deve eccepire la propria qualità di obbligato pro-quota in presenza di altri coeredi. Qualora tale qualità sopravvenga nel corso di un processo introdotto in origine nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura un litisconsorzio necessario processuale. Va quindi applicata la regola di quell’articolo 754 c.c. secondo la quale ciascuno degli eredi risponde nei confronti del creditore nei limiti della propria quota ereditaria. Nel caso di specie la morte di uno dei debitori si è verificata in corso di causa. Tale evento interruttivo ha determinato la trasmissione della legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, che si sono trovati in una posizione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. In fase di appello doveva  essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di chi non si era costituito nel giudizio di gravame a differenza degli altri eredi.

 

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bannati dai social

Bannati dai social? In arrivo l’Appeals Center Europe I bannati dai social come Facebook, Tik Tok e YouTube da dicembre potranno rivolgersi all’Appeals Center Europe

Per i bannati dai social arriva il Centro Europeo per le controversie

I bannati dai social potranno rivolgersi all’Appeals Center Europe, il Centro Europeo per le controversie. Questo organo di controllo dei social media, che sarà operativo da dicembre 2024, ha ricevuto l’ok per essere certificato come piattaforma dell’Unione Europea per la gestione dei reclami.

Il Centro dovrà esaminare le decisioni delle piattaforme e verificare la loro conformità alle politiche interne dei social e il rispetto contestuale dei diritti umani. All’inizio il Centro si occuperà di monitorare le dispute interne all’Unione Europea che riguarderanno You Tube, Facebook  e Tik Tok. Con il tempo però c’è l’intenzione di ampliare le competenze di questo organismo.  Il tutto in base a quanto previsto dal Digital Service Act, contenuto nel Regolamento Europeo 2022/2065.

Primo step: gestione interna dei reclami

L’utente bannato, infatti, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento UE, in prima battuta, può opporsi ad esempio al provvedimento di espulsione dalla piattaforma social, presentando un reclamo alla stessa. L’articolo 20 del Digital Service Act prevede infatti che i fornitori di piattaforme online forniscano ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l‘accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all’atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online.” 

Reclamo respinto: organismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie

Il reclamo, una volta inoltrato, può essere accolto o respinto. In questo secondo caso l’utente ha un’altra possibilità per contestare la decisione. L’articolo 21 del Regolamento UE 2022/2065 prevede infatti che coloro che abbiano presentato segnalazioni e che siano stati destinatari delle decisioni assunte dal sistema interno di gestione dei reclami della piattaforma, possano rivolgersi a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In questo modo l’utente può appellare la decisione che ha respinto il reclamo davanti a un organismo certificato.

La piattaforma potrà rifiutarsi di adire l’organismo se la controversia è già stata risolta.

L’utente però ha ancora una carta da giocarsi se in sede stragiudiziale il suo reclamo non viene preso in considerazione o respinto. Il comma 3 dell’art. 21 del regolamento prevede infatti che resta impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.”

 

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animali domestici e separazione

Animali domestici e separazione: senza accordo a chi spettano? Animali domestici e separazione: cosa accade in caso di mancato accordo? Chi e come decide il loro destino

In caso di separazione cosa succede agli animali domestici?

Animali domestici e separazione sono i due termini di un problema spesso difficile da risolvere. Quando una coppia si separa può litigare perché entrambi si contendono lo stesso animale o perché al contrario, nessuno dei due vuole assumersi gli stessi impegni del matrimonio una volta riacquistata la propria libertà. Cosa fare in questi casi? Tutto dipende dal percorso di separazione che le parti hanno deciso di intraprendere.

Separazione consensuale e animali domestici

Nel caso in cui i coniugi abbiano optato per una separazione consensuale, con l’assistenza dei loro avvocati e tanta buona volontà possono inserire nell’accordo anche le condizioni di assegnazione dell’animale domestico, la suddivisione delle spese di cura, mantenimento e dei compiti quotidiani di accudimento.

In questo caso il giudice non farà altro che omologare l’accordo e la questione, anche se modificabile, in futuro, può dirsi temporaneamente risolta.

Animali domestici e separazione giudiziale: la decisione al giudice?

Le cose cambiano quando la separazione è conflittuale e i coniugi sono protagonisti di una separazione giudiziale. In questo caso è molto difficile che il Tribunale prenda una posizione sugli animali domestici.

In Italia però ci sono stati dei Tribunali che hanno preso decisioni coraggiose su questo tema.

Il tribunale di Cremona ad esempio ha optato per l’affido condiviso di un cane e la conseguente suddivisione a metà delle spese per il mantenimento dell’animale.

Il Tribunale di Foggia invece ha stabilito l’assegnazione esclusiva di un cane a uno dei coniugi, riconoscendo all’altro un diritto di visita regolare.

Il Tribunale di Sciacca infine ha deciso di assegnare il gatto di casa a un coniuge e il cane a entrambi, senza tenere conto dell’intestazione risultante dal microchip.

In questa decisione il criterio discriminante è stata la valutazione della capacità dei soggetti  coinvolti di garantire il miglior sviluppo e le migliori condizioni di cura all’animale.

Animali domestici: l’affidamento segue l’interesse dei figli

Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice civile in caso di separazione giudiziale, il Giudice potrebbe rifarsi però anche a un altro criterio per stabilire le sorti dell’animale domestico.

In una famiglia con figli gli animali spesso e volentieri vengono acquistati o adottati soprattutto se sono presenti dei bambini. Il Giudice deve quindi indagare, prima di tutto, quale tipo di rapporto lega l’animale di casa ai figli. Il Tribunale infatti quando assume le decisioni che riguardano la coppia in presenza di figli minori, deve tenere conto dell’interesse primario di questi ultimi, per cui se i bambini sono particolarmente affezionati all’animale, allora il giudice, nel loro interesse morale e materiale può decidere di assegnare l’animale al genitore a cui vengono anche assegnati i figli.

Benessere dell’animale domestico

Un altro criterio però che può far propendere il giudice per l’affidamento di un animale a uno solo dei due coniugi è rappresentato dal benessere dell’animale. Chi dei due per spazio, tempo e possibilità è in grado di garantire un maggior benessere all’animale? Anche in questo caso la proprietà formale dell’animale viene messa in secondo piano per dare priorità al pet, alle sue esigenze fisiche e psicologiche.

Se poi l’animale è affezionato a entrambi, i coniugi se ne occupano con la stessa amorevole attenzione, la custodia a settimane alterne o a giorni alterni potrebbe essere la soluzione migliore. In questo modo  infatti l’animale manterrebbe il contatto con entrambe le figure di riferimento.

La custodia condivisa ovviamente deve includere tutti gli aspetti di vita dell’animale, dalle vacanze, alle cure mediche, dall’alimentazione alle passeggiate quotidiane. In questi casi è importante anche definire a priori chi, in caso di difficoltà o impossibilità di gestire l’animale, se ne deve occupare.

La mediazione per gestire i conflitti

La mediazione è una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie che può risultare molto utile in caso di conflitti che hanno per protagonisti gli animali domestici. Il percorso si basa sulla collaborazione delle parti e sulla guida di un mediatore, che è un soggetto terzo, ed estraneo che, in caso di difficoltà, può intervenire con una proposta conciliativa soddisfacente per entrambi. In sede di mediazione è possibile anche avvalersi dell’aiuto e dell’esperienza di consulenti come veterinari ed esperti del comportamento. Se le parti hanno a cuore il benessere dell’animale non avranno problemi a seguire le indicazioni sull’ambiente e sulla persona più adatta a prendersi cura dell’amato pet.

 

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