test Invalsi

Invalsi nel cv dello studente: interviene il Garante Il Garante Privacy ha inviato una richiesta di informazioni all'Istituto in merito alla possibile integrazione dei testi nel curriculum digitale degli studenti

Garante Privacy e test Invalsi nel cv dello studente

In base a numerose notizie stampa, i risultati delle prove Invalsi entreranno a far parte del curriculum dello studente allegato al diploma di scuola superiore e contenuto nell’E-Portfolio presente sulla piattaforma ministeriale Unica. Sulla scorta di questi rumors, il Garante Privacy ha deciso di intervenire inviando una richiesta di informazioni all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) in merito a tale possibile integrazione nei curricula dei ragazzi.

Vulnerabilità dei dati dei minori

Nella richiesta di informazioni, l’Authority evidenzia innanzitutto come la normativa sulla privacy, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, assicuri “ai dati personali dei minori una specifica protezione, anche quando i trattamenti riguardano la valutazione del rendimento scolastico”.

Per cui entro 20 giorni, Invalsi dovrà fornire riscontro al Garante, ci sono i presupposti normativi per inserire i risultati dei test delle prove (che peraltro saranno effettuate nei prossimi giorni negli istituti scolastici di tutta Italia) nei curricula degli studenti e quali tipologie di prove, oltre alle finalità e alla logica del trattamento.

Quanto all’eventuale effettuazione di trattamenti automatizzati ai fini di “profilazione e classificazione” degli studenti, l’Autorità ha chiesto, infine, “di conoscere le misure adottate per assicurare la qualità dei dati e l’intervento umano nel processo decisionale”.

Rapporto avvocatura 2024 Cassa Forense, in collaborazione con il Censis, ha realizzato, come ogni anno, il rapporto sull'avvocatura 2024

Rapporto avvocatura 2024: i numeri

Lieve diminuzione degli avvocati anche nel 2023 ma anche maggiore familiarità con la tecnologia e l’intelligenza artificiale, che è vista come un’opportunità e non come una minaccia. gLavorare insieme ai colleghi in studi aggregati è ritenuto utile per fare di più e meglio, ma evidenziata anche stanchezza nel rincorrere le continue riforme legislative e preoccupazione per le difficoltà causate dalla burocrazia e dal ritardo nei pagamenti dei loro compensi. Questo dicono i numeri del Rapporto sull’Avvocatura 2024, realizzato come di consueto da Cassa Forense in collaborazione con il Censis e presentato l’8 maggio scorso.

Meno avvocati iscritti alla Cassa

Entrando nel dettaglio, gli iscritti alla Cassa Forense alla data del 31 dicembre 2023 sono 236.946, uomini poco più di 125 mila e donne 111.500. Il numero scende rispetto all’anno precedente, confermando il trend (-1,3%). Permane il saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni: nel 2023 si registrano 8.043 avvocati in meno rispetto all’anno precedente. Le cancellazioni riguardano in particolare le donne con meno di 15 anni di anzianità di iscrizione (54,2%).

Età media avvocati in aumento

L’età media degli avvocati aumenta, è passata da 42,3 anni nel 2002 a 48,3 anni nel 2023. Il fenomeno rispecchia quello dell’invecchiamento generale della popolazione. Aumenta il numero delle giovani avvocate: tra le diverse fasce d’età, la maggior parte delle donne si trova infatti nelle fasce più giovani: il 57,5% degli avvocati sotto i 34 anni e il 55,3% tra i 35 e i 44 anni. Al contrario, più della metà degli iscritti tra i 55 e i 64 anni è composta da uomini (59,9%) come per la maggior parte degli over 65 anni (75,3%). Il più giovane iscritto alla Cassa è un praticante di 22 anni, il più anziano ha 101 anni.

Il 5,7% degli avvocati svolge la professione in monocommittenza, ossia in regime di collaborazione esclusiva. Le proposte di legge per fare decadere l’incompatibilità tra professione forense e lavoro parasubordinato, svolto in esclusiva presso uno studio legale trova il favore del 73,6% degli avvocati.

Reddito avvocati

Il reddito complessivo Irpef aumenta del 5,1%, quello medio annuo per avvocato è di 44.654 euro. Tra il reddito medio degli uomini e quello delle donne ci sono più di 30 mila euro di differenza (e sono le donne a guadagnare di meno). E’ tra le avvocate che si registra il maggior tasso di crescita, 7,1% contro il 4,2% degli uomini. Sono le professioniste tra i 35 e 39 anni di età a incrementare di più i guadagni (11,6%), seguite da quelle della fascia 40-44 anni di età (9,1%). Restano sotto la media i redditi delle donne appartenenti alle classi di età maggiore, a partire dalle professioniste con un’età fra i 45 e i 49 anni (6,2%).

Circa il 70% dei professionisti dichiara un reddito professionale complessivo inferiore a 35 mila euro. Ampia è la distanza che separa in media i redditi di chi esercita la professione nel Nord rispetto al Sud del Paese.

Dal punto di vista economico, la graduatoria per livello di reddito medio acquisito nel 2023 pone al primo posto la Lombardia, con 77.598 euro annui, dato questo che si ottiene dalla media di 45.406 euro dichiarati dalle donne avvocato lombarde e dei 112.408 euro dichiarati dai colleghi uomini.

Le controversie giudiziali rappresentano il 59,3% del fatturato complessivo. Il restante 40,8% proviene dall’attività stragiudiziale.

Avvocati e intelligenza artificiale

Gli avvocati non temono l’Intelligenza Artificiale, indicata solo dal 6% come fattore di rischio professionale ma l’eccesso di adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali (37% tra gli uomini e 38,5% tra le donne), il ritardo dei pagamenti da parte degli assistiti (31,5% tra gli uomini e 40,4% tra le donne) e l’eccesso di offerta di servizi legali a causa dell’alto numero di avvocati che esercitano la professione (35,3% tra gli uomini e 28,3% tra le donne).

superamento prezzo medicinali

Medicinali e superamento prezzo medio europeo L'intervento della Corte Costituzionale sul regime di sorveglianza sul superamento del prezzo medio europeo

Regime sorveglianza prezzi medicinali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77-2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 36 della legge n. 449 del 1997, asseritamente tesi a fornire l’interpretazione autentica del comma 12 dell’art. 8 della legge n. 537 del 1993 (che ha introdotto un regime di sorveglianza dei prezzi dei medicinali) e volti a incidere su giudizi di cui era parte la pubblica amministrazione anche con riferimento ai collegati profili risarcitori.

Superamento media europea prezzi medicinali

Il predetto comma 12 prevedeva un intervento da parte dell’autorità preposta in caso di superamento della cosiddetta «media europea» dei prezzi dei medicinali, assumendo come parametro di riferimento il concetto del «prezzo medio europeo», la cui determinazione era rimessa al CIPE. Quest’ultimo, con la deliberazione del 25 febbraio 1994 disponeva che il prezzo medio europeo venisse determinato prendendo a riferimento i prezzi praticati da soli 4 paesi europei e che la media fosse calcolata utilizzando i tassi di conversione basati sulla parità del potere di acquisto delle varie monete, come determinati annualmente dallo stesso CIPE.

La suddetta deliberazione veniva successivamente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 118 del 1997, ritenendo illegittimo il criterio di determinazione del prezzo sulla base dei prezzi praticati in soli quattro paesi e con riferimento a un tasso di conversione diverso dal tasso di cambio ufficiale. Prima del passaggio in giudicato di tale decisione, con l’art. 36 della legge n. 449 del 1997 veniva introdotta una nuova disciplina del prezzo dei medicinali, che prendeva in considerazione, ai fini del calcolo del prezzo medio degli stessi, i prezzi praticati in tutti i paesi dell’Unione europea, con applicazione dei tassi di cambio ufficiali, rimettendo al CIPE di provvedere alla definizione di nuovi criteri per il calcolo del prezzo medio europeo.

Con i primi due commi dello stesso articolo veniva, inoltre, disciplinato in via transitoria – nelle more dell’adozione della nuova deliberazione da parte del CIPE – il regime dei prezzi dei medicinali, disponendo una sanatoria della precedente disciplina prevista dal citato comma 12.

Efficacia retroattiva

La Consulta ha affermato che i suddetti primi due commi dell’art. 36 della legge n. 449 del 1997, asseritamente tesi a fornire l’interpretazione autentica del comma 12 dell’art. 8 della legge n. 537 del 1993, erano invece volti a incidere su giudizi di cui era parte la pubblica amministrazione, al fine di condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori.

Nell’accogliere le questioni sollevate, il giudice delle leggi ha richiamato la propria precedente giurisprudenza sulla centralità del principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, con la conseguente necessità che una norma avente comunque efficacia retroattiva sia sottoposta ad uno scrutinio particolarmente rigoroso; e ciò tanto più se l’intervento legislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso, in cui per giunta sia coinvolta un’amministrazione pubblica.

Nel caso esaminato dalla Corte, l’uso improprio della funzione legislativa – tale perché esercitata allo scopo di influire sul contenzioso in corso, vanificandone, nelle intenzioni, gli effetti sfavorevoli – “è affermato sulla base di due significative circostanze, l’una attinente alla complessiva vicenda processuale, l’altra concernente la stessa portata normativa dell’intervento. Sul piano della vicenda processuale, è stata ritenuta significativa la tempistica dell’intervento legislativo, collocato a ben quattro anni di distanza dalla disposizione oggetto della presunta interpretazione, quando era già in corso un nutrito contenzioso, alimentato da trentanove aziende farmaceutiche, che aveva dato luogo all’annullamento, con sentenza n. 118 del 1997 del Consiglio di Stato, della deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994”.

Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. proposto dall’Avvocatura generale dello Stato aveva impedito il passaggio in giudicato della predetta sentenza posta dalla parte privata a fondamento della pretesa risarcitoria nel giudizio a quo e dai lavori preparatori non era possibile evincere ragioni giustificatrici dell’intervento legislativo retroattivo diverse dall’esigenza di “sterilizzare” gli effetti della predetta sentenza del Consiglio di Stato allo scopo di evitare future azioni di risarcimento dei danni. Sul piano sostanziale, infine, è stato sottolineato che il legislatore, nel disciplinare pro futuro la determinazione dei prezzi dei farmaci, con il comma 3 del medesimo art. 36 della legge n. 449 del 1997 ha delineato un sistema esattamente conforme a quanto deciso con la sentenza n. 118 del 1997.

Allegati

visura catastale e ispezione ipotecaria

Visura catastale e ispezione ipotecaria online L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i servizi a pagamento della visura catastale e dell'ispezione ipotecaria online

Visura catastale e ispezione ipotecaria a pagamento

I servizi a pagamento “Visura catastale” e “Ispezione Ipotecaria” offerti dall’Agenzia delle Entrate a pagamento sono disponibili nell’area riservata del sito, previa autenticazione con le credenziali Spid, Cie o Cns. Per raggiungere i servizi all’interno dell’area riservata basta selezionare dal menù “Servizi” la voce “Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”.

Visura catastale online

La visura catastale, si ricorda, permette la consultazione degli atti e dei documenti catastali consentendo di acquisire i dati identificativi e reddituali degli immobili, i dati anagrafici delle persone intestatarie, i dati grafici dei terreni e l’elaborato planimetrico. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile richiedere visure attuali e visure storiche in due formati differenti: analitico e sintetico.

Il servizio di visura catastale online consente l’accesso alla banca dati catastale e ipotecaria relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento e ottenere a titolo gratuito e in esenzione da tributi, su file in formato pdf, visure attuali e storiche dell’unità immobiliare, visure della mappa, visure planimetriche e ispezioni ipotecarie.

Il servizio di Visura catastale telematica consente l’accesso telematico alle banche dati catastali anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile.

In tal caso, la visura erogata è un servizio a pagamento, il cui costo è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a visure erogate per via telematica , e aumentata del 50 per cento, trattandosi di visure fornite non su base convenzionale. In particolare, nel caso di

  • visura per soggetto, l’importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10
  • visura, attuale o storica, per immobile, l’importo è di 1,35 euro
  • visura della mappa, l’importo è di 1,35 euro.

Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.
I documenti richiesti sono disponibili fino a 10 giorni dal pagamento. Trascorso questo tempo, non sarà più possibile visualizzarli e prelevarli.

Anche per utilizzare tale servizio, specifica l’agenzia, è necessario effettuare l’accesso ai servizi online dell’Agenzia tramite un’identità SPID, una Carta di identità elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ispezione ipotecaria online

L’ispezione ipotecaria consente di consultare registri, note e titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.  L’ispezione può riguardare ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio (con esclusione delle sedi di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia nelle quali vige il sistema del libro fondiario).

In alternativa è possibile utilizzare il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico. In particolare, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.

Con il servizio telematico “Consultazione personale” è possibile consultare la banca dati ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il servizio di Ispezione ipotecaria telematica consente l’accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile. Anche in questo caso, il servizio è disponibile previo pagamento. Il costo è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro. Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità.

Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.

Per utilizzare il servizio, è sempre necessario effettuare l’accesso ai servizi online dell’Agenzia tramite un’identità SPID, una Carta di identità elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

comunicazioni fisco

Stop comunicazioni del fisco ad agosto e dicembre Adempimenti più snelli e servizi più digitali, tra le misure di semplificazione rese note dall'Agenzia delle Entrate alla luce della riforma fiscale

Riforma fiscale: le novità

Con la circolare n. 9/E , l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni agli uffici relativamente alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dalla riforma fiscale (di cui al Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale).

Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.

Stop comunicazioni fisco ad agosto e dicembre

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

Nuovi termini di pagamento rateale

Previsti anche nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.

L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti.

Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

Servizi più digitali

Il decreto Adempimenti prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini.

Saranno messi a disposizione servizi digitali, fanno sapere dalle Entrate, “per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale”.

pensione casalinghe

Pensione casalinghe: come fare per iscriversi Come iscriversi per versare contributi volontari al Fondo casalinghe e maturare una pensione dopo i 65 anni

Fondo Casalinghe e Casalinghi: cos’è

I soggetti impegnati nei lavori di cura domestica possono garantirsi una pensione versando periodicamente somme al Fondo Casalinghe gestito dall’INPS.

Opzione donna 2024: le istruzioni INPS Con apposita circolare l'INPS ha fornito le istruzioni su Opzione donna 2024 facendo seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio

Opzione donna 2024

Con circolare n. 59-2024, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla c.d. Opzione donna, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024.
Nello specifico, l’istituto ha indicato le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, le modalità di richiesta, il calcolo e i termini di decorrenza del trattamento pensionistico.

Chi può accedere a Opzione donna 2024

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla misura ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

“a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Decorrenza del trattamento pensionistico

Alla pensione anticipata c.d. opzione donna, chiarisce l’istituto, si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi: “a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi”.

Il trattamento pensionistico, ad ogni modo, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, “fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda”.

Domanda opzione donna e calcolo

La pensione anticipata Opzione donna, specifica l’INPS, è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (come già spiegato nel messaggio n. 454/2024 e nella circolare 24/2023), ossia:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID, CNS o CIE, seguendo il percorso guidato;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Allegati

smishing fiscale

Smishing fiscale L'Agenzia delle Entrate avvisa gli utenti che è in corso una campagna malevola veicolata con false comunicazioni sms (smishing) che utilizza il pretesto di un presunto rimborso

Smishing: cos’è

Lo smishing, si ricorda, anche conosciuto come phishing via sms, è una tipologia di phishing che usa messaggi di testo veicolati attraverso i tradizionali sistemi di messaggistica per appropriarsi dei dati personali degli utenti a fini di truffa.

Smishing rimborso Agenzia Entrate

Utilizzando il pretesto di un presunto rimborso in favore della vittima, viene richiesta la compilazione di un form per la verifica dei propri dati. È questa la campagna di smishing in corso, su cui l’Agenzia delle Entrate ha lanciato il proprio alert sul sito istituzionale. Il fine di queste comunicazioni è quello di attirare l’attenzione del malcapitato cercando un contatto dal quale successivamente instaurare un’azione fraudolenta.

I messaggi afferenti a questa campagna malevola si caratterizzano per la presenza di importi a credito casuali e di un link ad una pagina web contraffatta, nella quale si chiede di inserire d’inserire i propri dati personali e le coordinate bancarie per poter ricevere il fantomatico rimborso.

Come tutelarsi

L’Agenzia raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e, “qualora ricevessero comunicazioni analoghe all’esempio sopra riportato, di non cliccare sui link in esse presenti, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni”. Le Entrate infatti disconoscono questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiarano totalmente estranee e, in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, invitano a “verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente”.

precompilata 2024

Precompilata 2024 L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli della precompilata 2024 dal 30 aprile con le novità del 730 semplificato

Nuovo 730 semplificato

Al via il nuovo 730 semplificato. Dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha messo online i modelli già predisposti con i dati in proprio possesso oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

Con il nuovo 730 semplificato il cittadino, fanno sapere dal fisco, “non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”. Ad es. i dati relativi all’abitazione saranno raccolti nella nuova sezione “casa”, le informazioni sui coniuge e figli nella sezione “famiglia”, ecc. Si tratta di una delle tante novità del modello che dal 20 maggio potrà essere inviato, una volta accettati o modificati i dati in esso contenuti. Altra novità del 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dalle Entrate, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Le regole sono definite nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

I dati nei modelli delle dichiarazioni 2024

Tra i dati precaricati nelle dichiarazioni 2024, che ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni, svettano le spese sanitarie, ma anche i premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e gli interessi sui mutui.

Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Tutte voci che, spiega l’Agenzia, si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali, ecc.

Filo diretto con l’Agenzia per rimborsi e pagamenti

Da quest’anno, inoltre, chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in tal caso il contribuente potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Precompilata anche per i titolari di partita Iva

Dal 2024 anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

In caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, inoltre, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

Come visualizzare la propria dichiarazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Sarà possibile anche delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia.

In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Da quest’anno, conclude l’Agenzia, “si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe)”.

interessi legali 2024

Interessi legali 2024 Il tasso degli interessi legali per il 2024 è stato determinato dal Mef nella misura del 2,5%

Tasso interessi legali

Con decreto del 29 novembre 2023, pubblicato in GU l’11 dicembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso noto il tasso degli interessi legali per l’anno 2024, determinandolo nella misura del 2,5%, dimezzata rispetto al 2023 (anno in cui il tasso era pari al 5%).

Il saggio degli interessi legali nel codice civile

È l’articolo 1284 c.c. a prevedere che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno. Tuttavia, viene demandato al ministro del tesoro (oggi al Mef), con proprio decreto pubblicato entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, il compito di modificarne la misura, sulla base del rendimento medio annuale lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato durante l’anno.

La mancata fissazione del nuovo saggio di interessi entro la data del 15 dicembre fa sì che il tasso rimanga invariato anche l’anno successivo.

A cosa si applicano gli interessi legali

Gli interessi legali si applicano alle obbligazioni di natura contrattuale, alle obbligazioni che insorgono in virtù di un fatto illecito o di altro atto o fatto idonei a produrle. Si applicano automaticamente, dunque, ai rapporti tra le parti, ma nulla vieta che le stesse possano concordare interessi maggiori (interessi convenzionali). Resta comunque nullo il patto con il quale vengano determinati interessi sproporzionati rispetto a quelli legali (interessi usurari, il cui tasso è stabilito dal ministero competente, sentiti Bankitalia e l’ufficio italiano cambi).

Gli interessi legali, infine, non vanno confusi con quelli moratori che sono invece collegati all’inadempimento di una obbligazione pecuniaria.