caparra tipologie

Caparra: tipologie e disciplina Caparra confirmatoria e caparra penitenziale: che funzione hanno e qual è la disciplina. Differenze tra la caparra ed altri istituti affini

Cos’è la caparra e a cosa serve

Caparra, tipologie e disciplina: la caparra è una somma di denaro (o di altro bene fungibile) che viene consegnata al venditore per tutelarlo dall’eventuale successivo inadempimento dell’acquirente.

Il nostro ordinamento contempla due differenti tipologie di caparra, ognuna con una sua peculiare disciplina e funzione: la caparra confirmatoria (art. 1385 codice civile) e la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.).

In questa breve guida esamineremo le caratteristiche di tali istituti e le differenze tra la caparra ed altri istituti affini, come l’acconto e la clausola penale.

Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria viene consegnata dall’acquirente al momento della conclusione del contratto e, come detto, tutela il venditore in ordine alla possibilità che l’acquirente non esegua la propria prestazione.

Una volta versata la caparra, quindi, si profilano due possibilità: che l’acquirente adempia o meno al proprio obbligo contrattuale.

Adempimento

Se questi paga effettivamente il prezzo del bene o servizio acquistato, il venditore è tenuto ad imputare la somma versata a titolo di caparra alla prestazione dovuta dall’acquirente (in sostanza, la caparra diviene un mero anticipo parziale del prezzo).

Se la prestazione dell’acquirente non consiste nel versamento di una somma di denaro, all’atto dell’adempimento da parte sua, il venditore è tenuto a restituirgli la caparra precedentemente versata (art. 1385 c.c., primo comma).

Inadempimento

Diversamente, in caso di mancato adempimento da parte dell’acquirente, il venditore può scegliere se recedere dal contratto o chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto.

Nel primo caso, il venditore che esercita il recesso ha diritto di trattenere la caparra, ma così facendo rinuncia all’azione per il risarcimento del danno; in questo caso, in sostanza, la somma versata a titolo di caparra rappresenta la quantificazione forfettaria del danno da inadempimento, che le parti concordano alla conclusione del contratto.

Se invece il venditore agisce per l’esecuzione o per la risoluzione del contratto, allora dovrà domandare il risarcimento del danno secondo le regole generali, dimostrando innanzitutto l’esistenza del danno e il suo nesso causale con l’inadempimento. Ovviamente, questa strada può portare a una quantificazione del danno in misura superiore a quella rappresentata dalla caparra.

Può anche verificarsi, infine, che a dimostrarsi inadempiente sia il venditore: in tal caso, l’acquirente può recedere dal contratto ed esigere una somma pari al doppio della caparra precedentemente versata (art. 1385 c.c., secondo comma).

Caparra penitenziale

La caparra penitenziale, invece, segue una disciplina che prescinde dall’eventuale inadempimento di una parte.

Infatti, essa rappresenta sostanzialmente il corrispettivo del diritto di recesso (art. 1386 c.c., primo comma), valevole per una od entrambe le parti.

Se il recesso viene esercitato da chi ha versato la caparra all’altra parte, quest’ultima ha diritto di trattenere la somma versata. Viceversa, se a recedere è la parte che ha ricevuto la somma di denaro, questa dovrà restituire il doppio di tale somma a chi aveva versato la caparra.

Differenze tra caparra e altri istituti affini

Da ultimo, è opportuno segnalare brevemente le differenze tra la caparra ed altri istituti affini.

Acconto

Ad esempio, la caparra si differenzia dall’acconto perché quest’ultimo è una mera anticipazione parziale del prezzo pattuito, mentre la caparra, come abbiamo visto, svolge una funzione legata all’eventuale inadempimento (caparra confirmatoria) o all’esercizio del diritto di recesso (caparra penitenziale).

Clausola penale

Ancora diversa è la natura della clausola penale, che ha la funzione di predeterminare l’entità del risarcimento del danno in caso di inadempimento e che trova applicazione quando si chiede comunque l’esecuzione o la risoluzione del contratto, a differenza della caparra confirmatoria, che postula il recesso della parte che intende trattenerla.

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disposizioni anticipate di trattamento

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) Cosa sono le DAT, come si fa il testamento biologico, chi è il fiduciario nel biotestamento e cos’è la Banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento

Cosa si intende per disposizioni anticipate di trattamento

Le disposizioni anticipate di trattamento, o DAT, sono dichiarazioni di volontà in merito a trattamenti sanitari cui si desidera, o meno, essere sottoposti. Le DAT possono essere rilasciate volontariamente da un soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione dell’eventualità in cui successivamente ci si trovi in condizioni di non poter decidere consapevolmente o esprimere e comunicare le proprie volontà.

Come è evidente, si tratta di un istituto che riguarda aspetti molto delicati – al centro anche di dibattito politico – perché coinvolge profili etici come la libertà di autodeterminazione di ciascun individuo nella scelta relativa ai trattamenti terapeutici e agli accertamenti diagnostici cui sottoporsi in caso di necessità (si pensi ad esempio all’alimentazione artificiale).

Dove si registrano le DAT?

Le disposizioni anticipate di trattamento rappresentano il c.d. testamento biologico, o biotestamento, ed è opportuno che siano decise soltanto dopo che il soggetto abbia acquisito un’idonea informazione medica, ad esempio facendosi assistere nella stesura delle stesse da un proprio medico di fiducia.

Consenso informato DAT

A livello normativo, la materia del consenso informato e delle DAT è disciplinata dalla legge n. 219 del 2017, entrata in vigore dal 31 gennaio 2018.

In base a tale disciplina, le disposizioni anticipate di trattamento devono essere sottoscritte personalmente dal soggetto disponente ed essere rilasciate nelle seguenti modalità:

  • depositate in originale presso lo studio di un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • consegnate personalmente al personale preposto presso il proprio Comune di residenza (Ufficio di stato civile), presso le strutture sanitarie della Regione competente o presso l’Ufficio Consolare (per i cittadini residenti all’estero).

Nel caso di soggetti con particolari disabilità, le DAT possono essere rilasciate (e analogamente revocate) con l’utilizzo di tecnologie di registrazione, davanti a due testimoni, per poi essere depositate secondo quanto sopra esposto.

Il rilascio delle DAT è esente da tasse e imposte di bollo.

La Banca dati nazionale per il testamento biologico

Il notaio o il personale pubblico che raccoglie le dichiarazioni del testamento biologico è tenuto, previa raccolta del consenso dell’interessato, a trasmettere le stesse alla Banca Dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della salute e attiva 1° febbraio 2020. Alla registrazione consegue una notifica via mail all’indirizzo del disponente.

È importante evidenziare che, così come non ha un termine di scadenza di validità, il biotestamento può anche essere modificato o revocato in qualsiasi momento, con analoga dichiarazione del disponente. Allo stesso modo, il dichiarante può richiedere la cancellazione delle DAT dalla Banca dati nazionale.

L’accesso alla Banca dati è possibile con SPID o Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato al disponente, al suo fiduciario (di cui si dirà oltre) e al medico che ha in cura il disponente – quando questi si trovi in situazioni di incapacità ad autodeterminarsi – e sia tenuto a sottoporlo a trattamenti sanitari o accertamenti diagnostici oggetto del biotestamento.

Biotestamento, chi è il fiduciario

Come accennato, una figura importante nell’ambito della disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento è il fiduciario.

Quest’ultimo è il soggetto – necessariamente maggiorenne – che il disponente indica quale suo rappresentante nei rapporti con medici e strutture sanitarie, in merito a ciò che concerne le DAT e la loro osservanza.

In caso di nomina di un fiduciario, quest’ultimo deve sottoscrivere l’accettazione nell’atto stesso o con separato atto e produrre – così come il disponente – il proprio documento d’identità al pubblico ufficiale che riceve le dichiarazioni, oltre a sottoscrivere l’informativa per il trattamento dei dati personali.

Quando le DAT possono essere disattese

È importante evidenziare, infine, che le disposizioni contenute nel testamento biologico possono essere disattese, anche solo parzialmente, con l’accordo tra medico curante e fiduciario, quando appaiano palesemente incongrue con le condizioni del paziente o qualora siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione delle DAT.

In caso di mancato accordo tra il medico e il fiduciario, la decisione spetta al giudice tutelare.

soccorso istruttorio

Soccorso istruttorio L’istituto del soccorso istruttorio dentro e fuori l’ambito delle gare d’appalto: obiettivi, presupposti e modalità di applicazione

Cos’è un soccorso istruttorio?

Il soccorso istruttorio è un istituto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2003, art. 101) e, in via generale, dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, art. 6 comma 1 lett. b), che impone all’ente pubblico che si rapporta col soggetto privato di richiedere a quest’ultimo rettifiche, integrazioni o chiarimenti in relazione alla documentazione precedentemente prodotta.

L’istituto del soccorso istruttorio, come detto, nasce nell’ambito dei contratti pubblici (era già previsto dal vecchio Codice appalti, D.Lgs. 50/2016, art. 83), dove riceve una dettagliata disciplina, ma, anche grazie alla giurisprudenza, trova ormai pacifica applicazione nell’intero settore amministrativo, sia per le procedure comparative, come selezioni e concorsi, sia – e a maggior ragione – in quelle non comparative.

Quando è possibile il soccorso istruttorio?

Prima di esaminare la disciplina normativa del soccorso istruttorio, è opportuno chiarire che l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso tale istituto è quello di salvaguardare la partecipazione a una gara da parte del soggetto privato (o la validità di una sua istanza, al di fuori di procedure comparative) anche quando la documentazione da questi prodotta sia incompleta o non del tutto chiara o corretta.

Ovviamente, un simile scopo può scontrarsi, nell’ambito di procedure comparative come gare d’appalto o concorsi, con l’esigenza di assicurare la par condicio tra i vari partecipanti, ed è proprio per questo che il soccorso istruttorio incontra precisi limiti che ne subordinano l’applicabilità al ricorrere di determinate condizioni.

In ogni caso, è evidente che la possibilità di operare rettifiche e integrazioni che non incidano sulla sostanza della posizione del soggetto privato, mira ad assicurare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa, evitando che candidati e partecipanti meritevoli vengano esclusi per mere irregolarità formali.

Soccorso istruttorio integrativo e chiarimenti nel Codice Appalti

Analizzando la disciplina del dettaglio, vediamo come, a norma dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni” al privato per integrare la documentazione, sanare eventuali irregolarità, chiedere chiarimenti o operare rettifiche.

Il dato che viene in rilievo, quindi, è innanzitutto la previsione di un termine entro cui il partecipante alla gara ha l’opportunità di sanare le irregolarità della propria domanda, a pena di esclusione dalla procedura di gara (art. 101, comma 2).

Inoltre, le correzioni o integrazioni non possono modificare la sostanza della domanda, ma soltanto alcuni aspetti formali, come vedremo di seguito.

Quali documenti possono essere sanati tramite soccorso istruttorio?

In particolare, l’integrazione documentale e l’attività sanante di omissioni, inesattezze e irregolarità di cui all’articolo citato non possono concernere la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica, che rappresentano, per l’appunto, la parte sostanziale della domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda i chiarimenti, invece, il comma terzo dispone che essi possono “sempre” essere richiesti dalla stazione appaltante con riguardo ai contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ma, qualora resi, essi non possono in alcun modo modificarne il contenuto.

Infine, il comma quarto dell’art. 101 Codice contratti pubblici prevede la possibilità, per l’operatore economico partecipante alla gara pubblica, di richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, sempre a patto che non ne venga modificata la sostanza.

Il soccorso istruttorio nella legge sul procedimento amministrativo

Quanto, infine, al soccorso istruttorio nel più generale ambito amministrativo, e quindi non solo in tema di appalti, esso trova disciplina, come detto, nella legge 241/90, che legittima il responsabile del procedimento a chiedere al privato la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e, all’uopo, ad ordinare la produzione di documenti.

A tal riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che il soccorso istruttorio è applicabile nell’ambito di concorsi e selezioni pubbliche, proprio nell’ottica di evitare l’esclusione di candidati potenzialmente validi per mere irregolarità formali (v. la recente sentenza n. 15436/2024 del Tar Lazio); e che il soccorso istruttorio va adottato, a maggior ragione, nei casi in cui risulti irrilevante l’esigenza di parità di trattamento, come ad esempio nei procedimenti in cui il privato può ottenere benefici a prescindere da una comparazione della sua posizione con quella di altri soggetti (ad esempio, il riconoscimento di contributi economici subordinati alla mera sussistenza di determinati requisiti).

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divieto di cumulo pensione

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo Scadenza modello RED 2024: chi deve trasmettere la dichiarazione sul divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: i soggetti percettori di pensione che abbiano conseguito redditi da lavoro autonomo nell’anno di riferimento devono presentare il modello RED 2024 entro il 31 ottobre 2024.

I soggetti tenuti all’invio di tale dichiarazione reddituale sono, quindi, i pensionati che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo nell’anno 2023.

Modello RED come si presenta

Per presentare la dichiarazione RED, è necessario accedere con SPID o Carta Nazionale dei Servizi al sito www.inps.it, selezionando l’apposito servizio online “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, nella sezione “Pensione e Previdenza”.

Con il modello RED il pensionato non dichiara soltanto l’ammontare dei redditi già percepiti nell’anno precedente a quello in cui viene rilasciata la dichiarazione. Deve anche indicare, in via preventiva e presuntiva, i redditi che suppone di percepire nell’anno in corso e che andrà, quindi, a dichiarare – in via consuntiva – nel RED dell’anno successivo.

A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, anche qualora i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente corrispondano all’importo indicato in via presuntiva nella dichiarazione dell’anno precedente, il contribuente dovrà ugualmente presentare il modello RED indicando tali importi “a consuntivo”.

In base al reddito presuntivo indicato dal pensionato, l’ente previdenziale effettua delle trattenute in via preventiva. Successivamente, se dalle risultanze della dichiarazione successiva risulta un credito in favore del pensionato, l’Inps provvede a conguagliare la differenza.

Per esempio: nel modello RED 2024, il pensionato indica “a consuntivo” i redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno 2023 e, in via preventiva, quelli che presume di percepire nel 2024. Se poi, nella dichiarazione presentata nel 2025, i redditi effettivamente percepiti nel 2024 risulteranno inferiori a quelli indicati in via preventiva nella precedente dichiarazione, l’Ente provvederà ad effettuare l’opportuno conguaglio.

Le regole sul divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione non vanno indicati sotto forma di importo complessivo, bensì come singoli importi per ogni tipologia di reddito, suddivisi nei vari periodi dell’anno (con un massimo di sei periodi per ogni tipologia di reddito).

Ad esempio, per una specifica tipologia di reddito va indicato il mese di inizio e quello di fine dell’attività e il relativo reddito ottenuto.

Modello RED: le sanzioni per il mancato invio

La mancata dichiarazione della situazione reddituale RED è sanzionata in modo piuttosto severo. Infatti, la disciplina del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, prevista dall’art. 10 del d.lgs. 503/1992, dispone che l’omessa presentazione telematica del modello RED è sanzionata con un importo pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi (in sostanza, l’INPS provvede a trattenere l’importo di tale sanzione dalle successive rate della pensione).

Chi sono i pensionati che devono presentare il RED?

Infine, va segnalato che, come chiarito dal recente messaggio Inps n. 3077 del 19 settembre 2024, sono esclusi dal divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
giudizio di ottemperanza

Giudizio di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza: funzione, presupposti e procedimento. I provvedimenti oggetto del giudizio e la nomina del commissario ad acta

Cos’è l’azione di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza è un particolare procedimento che si svolge davanti al giudice amministrativo per conseguire l’adempimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di un obbligo previsto da un precedente provvedimento giudiziario.

I provvedimenti oggetto del giudizio di ottemperanza

Il Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010) prevede un’apposita disciplina per l’azione di ottemperanza.

In particolare dispone che essa può essere adottata da un soggetto privato per ottenere l’attuazione di:

  • sentenze pronunciate dal giudice amministrativo (Tar o Consiglio di Stato) passate in giudicato;
  • provvedimenti esecutivi pronunciati dal giudice amministrativo;
  • sentenze del giudice ordinario che obbligano una pubblica amministrazione all’adempimento di un obbligo (ad esempio, pagamento di una somma di denaro);
  • lodi arbitrali esecutivi.

Cosa significa giudizio di ottemperanza

La funzione del giudizio di ottemperanza è, quindi, quella di offrire, al soggetto che sia risultato vittorioso in un giudizio nei confronti di una pubblica amministrazione, uno strumento efficace per ottenere l’adempimento da parte dell’ente pubblico rimasto inerte di fronte al comando contenuto in un provvedimento giudiziario.

Il procedimento di ottemperanza

È importante notare, però, che vi è la possibilità che la sentenza (o altro provvedimento definitorio) oggetto dell’azione di ottemperanza non sia del tutto chiara nel definire in cosa consista l’obbligo a carico della p.a. soccombente.

Per tale motivo, il procedimento di ottemperanza può anche comportare una fase di cognizione, per consentire al giudice dell’ottemperanza di conoscere atti e fatti che lo aiutino a individuare, in concreto e con precisione, l’obbligo cui è tenuto l’ente pubblico.

Così procedendo, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a valutare la conformità – o meno – del comportamento tenuto dalla PA rispetto al comando contenuto a suo carico nella pronuncia impugnata, facendo particolare attenzione all’eventuale residua presenza di margini di discrezionalità in capo alla stessa, con riferimento all’obbligo da adempiere.

Chi è competente nel giudizio di ottemperanza

Quanto al rito da osservare nel procedimento di ottemperanza, va innanzitutto evidenziato che la competenza appartiene al giudice amministrativo che ha adottato il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza oppure al Tar della medesima circoscrizione del giudice ordinario che ha adottato il provvedimento cui conformarsi.

Il giudizio di ottemperanza viene introdotto con ricorso (anche senza previa diffida) ed i termini processuali del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza viene adottata in forma semplificata e contiene le prescrizioni del giudice in ordine alle modalità cui la pubblica amministrazione deve attenersi per soddisfare l’interesse del privato ricorrente.

Il commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza

A norma dell’art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, il giudice, se necessario, può nominare un commissario ad acta al fine di emanare gli atti che dovrebbero essere adottati dalla PA.

Inoltre, su richiesta di parte, il giudice ha facoltà di fissare una somma di denaro che l’ente pubblico deve pagare al ricorrente in caso di ritardo o di mancata osservanza del suo provvedimento.

L’azione di ottemperanza si prescrive decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede l’osservanza.

passaggio di consegne

Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio La documentazione oggetto di passaggio di consegne tra amministratori in ambito condominiale. Il rendiconto e il verbale di consegna

L’obbligo di consegna della documentazione

Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio rappresenta un momento di delicata importanza nella gestione dell’immobile, sia per garantire l’opportuna continuità nei rapporti che coinvolgono il condominio, sia per scongiurare l’emergere di responsabilità a carico dell’amministratore uscente.

In primo luogo, va rilevato che, a norma degli artt. 1129 ottavo comma e 1130 del codice civile, l’amministratore è tenuto alla corretta conservazione di tutta la documentazione inerente all’attività del condominio ed è altresì obbligato a trasmetterla al soggetto che gli succede al termine del suo incarico.

Verbale di consegna

All’atto della consegna della documentazione, è opportuno che venga redatto un apposito verbale di consegna in cui vengono indicati i vari documenti oggetto del passaggio di consegne.

Il verbale di consegna va sottoscritto da entrambi gli amministratori, quello uscente e quello subentrante, ma va evidenziato che la firma di quest’ultimo non costituisce ricognizione di debito riguardo ad eventuali anticipazioni di pagamento dichiarate dal vecchio amministratore.

Né tanto meno quest’ultimo può rifiutarsi di consegnare la documentazione anche qualora si ritenga in credito di somme da lui anticipate per conto del condominio.

Il rendiconto e i documenti oggetto di consegna

Ovviamente, assieme alla consegna della documentazione, l’amministratore uscente dovrà rendere conto della situazione di cassa.

A tal fine, il passaggio di consegne riguarderà anche documenti come fatture, estratti conto bancari e bilanci, attraverso i quali si realizza il rendiconto.

Altra documentazione solitamente oggetto di passaggio di consegne tra amministratori di condominio è rappresentata dal regolamento del condominio, dalle tabelle millesimali, dalle eventuali polizze assicurative stipulate dal condominio e dalle certificazioni relative agli impianti presenti nell’immobile.

Ulteriore documentazione può consistere nei preventivi relativi ai lavori da farsi, nei documenti afferenti ad eventuali contenziosi in corso e nella documentazione inerente ai contratti d’appalto o di lavoro subordinato (es. portierato, impresa di pulizie, giardinaggio).

Il rifiuto di effettuare il passaggio di consegne in condominio

L’eventuale rifiuto della consegna della documentazione afferente all’attività condominiale può esporre l’amministratore uscente a responsabilità nei confronti dei condomini.

A tal fine, al gestore subentrante è riservato il diritto di agire in giudizio per ottenere la consegna dei documenti, se del caso anche con procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., oggi disciplinato dalle norme sul nuovo rito semplificato.

Diverse pronunce della Cassazione penale (v. Cass. n. 29451/13) hanno inoltre evidenziato come il rifiuto di consegnare la documentazione o di ottemperare al provvedimento d’urgenza deliberato dal Tribunale, espongono l’amministratore uscente a responsabilità penale per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. o per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario ex art. 388 c.p. (salvo il risarcimento del danno causato al condominio, ostacolato nella propria attività dalla mancata consegna della documentazione).

Passaggio di consegne amministratori di condominio: i tempi

Tra il momento in cui viene deliberata in assemblea la scadenza del mandato con il vecchio amministratore e quello in cui avviene il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore possono passare alcune settimane, secondo gli accordi tra i soggetti interessati.

In tal caso, nel periodo intercorrente alla formalizzazione dell’insediamento del nuovo gestore, l’amministratore di condominio uscente è legittimato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, come il pagamento delle bollette o gli interventi che presentano carattere di urgenza.

Altri adempimenti del nuovo amministratore di condominio

Tra gli altri adempimenti a carico del nuovo amministratore, vi è anche la comunicazione del proprio incarico all’Agenzia delle Entrate, in modo che quest’ultima possa associare il nome del nuovo amministratore al codice fiscale del condominio.

Inoltre, l’amministratore subentrante ha diritto di ricevere dalla banca (presentando il verbale assembleare di nomina) o direttamente dal vecchio amministratore le credenziali del conto corrente intestato al condominio.

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ipoteca cos'è

Ipoteca: cos’è e come funziona Breve guida sull’ipoteca: a cosa serve, come si iscrive e a cosa dà diritto. I diritti del terzo acquirente e la liberazione dall’ipoteca

Ipoteca, diritto reale di garanzia

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che conferisce il diritto, al soggetto in cui favore è iscritta, di ottenere l’espropriazione e la vendita del bene ipotecato e di essere soddisfatto sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tale garanzia può avere ad oggetto beni immobili, rendite dello Stato o beni mobili registrati, come navi, aeromobili e autoveicoli.

Insieme al pegno (che ha ad oggetto, invece, i beni mobili) e ai privilegi, l’ipoteca è una delle cause di prelazione che fanno venir meno la c.d. par condicio creditorum prevista dall’art. 2741 del codice civile (in base alla quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore).

Che cos’è l’ipoteca giudiziale

L’ipoteca può essere di tre tipi: legale, giudiziale e volontaria.

L’ipoteca legale è prevista dall’art. 2817 del codice civile in favore di determinati soggetti (ad esempio in favore dell’alienante nei confronti dell’acquirente, per tutelarlo in caso di mancato pagamento del prezzo).

L’ipoteca giudiziale spetta, invece, a chiunque ottenga un provvedimento favorevole da parte del giudice (ad es.: una sentenza) che obblighi l’altra parte al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altro tipo di obbligazione. In tal caso, quindi, la sentenza è titolo per l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, se questi non ottempera a quanto disposto dal giudice.

L’ipoteca volontaria, infine, è concessa spontaneamente, per iscritto con atto pubblico o scrittura privata, con una dichiarazione unilaterale o disposizione contrattuale con cui si individui con precisione l’immobile oggetto di garanzia.

Quanto dura l’ipoteca su un immobile

L’ipoteca si sostanzia in una iscrizione nei registri immobiliari, che ha valore costitutivo: solo con l’iscrizione, cioè, l’ipoteca si perfeziona e il relativo diritto diviene opponibile ai terzi acquirenti del bene.

Per l’iscrizione dell’ipoteca, il richiedente deve presentare il titolo costitutivo (ad esempio, la sentenza) ed una nota di iscrizione, in cui va precisata, tra l’altro, la somma per la quale l’ipoteca viene iscritta.

L’ipoteca ha una durata di venti anni, che decorrono dal momento dell’iscrizione nei pubblici registri; è possibile, peraltro, provvedere al rinnovo dell’ipoteca prima della sua scadenza.

Il grado dell’ipoteca

La preferenza riservata al creditore ipotecario in sede di ripartizione del ricavato della vendita del bene segue un criterio temporale, poiché, come dispone l’art. 2852 c.c. “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione“.

In altre parole, viene soddisfatto per primo chi ha eseguito la prima iscrizione e via via gli altri creditori ipotecari a seguire, in base al proprio grado di iscrizione, sempre che la somma del ricavato sia sufficiente a soddisfarli.

Quando una casa è ipotecata si può vendere?

Il creditore ipotecario ha diritto di ottenere l’espropriazione del bene anche se questo sia stato nel frattempo venduto dal debitore ad un terzo.

Purgazione dell’ipoteca

A norma dell’art. 2858 c.c., il terzo acquirente può scegliere se pagare i creditori, rilasciare l’immobile o liberare i beni dalle ipoteche (c.d. purgazione dell’ipoteca). La liberazione dall’ipoteca si può ottenere notificando ai creditori ipotecari un atto in cui viene indicato il prezzo stabilito per la vendita; se entro quaranta giorni dalla notifica, i creditori non chiedono l’espropriazione del bene (con il fine di ottenere un prezzo più alto), il terzo acquirente ha facoltà di depositare il prezzo indicato, che servirà a soddisfare, eventualmente solo in parte, i creditori. In tal modo, l’acquirente ottiene la cancellazione delle ipoteche iscritte prima della trascrizione del suo titolo di acquisto.

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diritto di ripensamento

Diritto di ripensamento Il diritto di ripensamento consente al consumatore di recedere da un contratto entro quattordici giorni senza costi aggiuntivi

Quando si può esercitare il diritto di ripensamento?

Diritto di ripensamento: quando si può esercitare? Quando si effettua un acquisto online, può capitare che ci si penta quasi subito dell’operazione, vuoi perché ci si rende conto che il prodotto non ci serve davvero, o magari perché si considera il suo prezzo un po’ troppo alto.

Per ovviare a questa spiacevole situazione, la legge ha previsto in favore del consumatore un particolare rimedio: il diritto di ripensamento.

Come annullare un contratto per ripensamento

Il diritto di ripensamento è previsto in favore di chiunque effettui un acquisto fuori dei locali commerciali (ad esempio online, o anche in occasione di una vendita a domicilio) oppure concluda un contratto a distanza (ad esempio per l’attivazione di una fornitura domestica come telefono, luce e gas, oppure per attivare un servizio come una piattaforma a pagamento per la visione di film o eventi sportivi).

Nello specifico, l’art. 52 del Codice del Consumo (d.lgs. 206 del 2005) stabilisce che “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali”.

In sostanza, senza dover fornire alcuna motivazione, chi ha effettuato l’acquisto ha la possibilità di ripensarci entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto oppure dalla consegna del bene.

Entro tale termine, l’acquirente deve comunicare alla controparte contrattuale la propria decisione di recedere dal contratto.

Come funziona il diritto di recesso entro 14 giorni

In caso di ripensamento relativo all’acquisto di un prodotto, il consumatore è tenuto alla restituzione a proprie spese del bene.

D’altro canto, il venditore deve provvedere al rimborso integrale di quanto pagato dal consumatore, ivi comprese le spese di spedizione (ma se l’acquirente aveva scelto una modalità di consegna più dispendiosa rispetto a quella solitamente proposta dal venditore, tali maggiori spese rimangono a suo carico).

Disciplina del diritto di ripensamento nel Codice del consumo

La disciplina del diritto di ripensamento a tutela del consumatore prevede anche altre particolari disposizioni, come quella che obbliga il fornitore di servizi ad informare il cliente della possibilità di esercitare il diritto di ripensamento.

In mancanza di tale informativa, al consumatore sono concessi ben dodici mesi in più per esercitare il ripensamento (quindi 12 mesi più quattordici giorni). Nell’arco di tale periodo, il fornitore può, comunque, provvedere a inviare la suddetta informativa: in tal caso, dall’invio “tardivo” decorrono i classici quattordici giorni per l’esercizio del diritto in oggetto.

Per legge, inoltre, è nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso in favore del consumatore se questi esercita il diritto di ripensamento (cfr. art. 56 primo comma del Codice del consumo).

È importante ricordare che, in base all’art. 47 comma secondo del Codice, la disciplina sul ripensamento si applica solo per acquisti fuori dei locali commerciali il cui corrispettivo pagato dal consumatore sia pari o superiore a 50 euro.

Ripensamento e acquisti all’interno di negozi “fisici”

Va evidenziato, pertanto, come il diritto di ripensamento non operi per gli acquisti effettuati in negozio, cioè all’interno dei locali commerciali del venditore.

In tal caso, quest’ultimo rimane libero di non venire incontro al ripensamento da parte dell’acquirente e pertanto non è tenuto ad accettare la restituzione del bene né, tanto meno, a rimborsargli quanto speso. Nulla vieta, peraltro, al venditore di prevedere facoltà analoghe al ripensamento anche per gli acquisti effettuati in negozio.

Differenze tra diritto di ripensamento e di recesso

È importante notare che, per quanto affini, gli istituti del diritto di ripensamento e del recesso rimangono due cose diverse. In un certo senso, il ripensamento è una specie particolare di recesso, ed è per questo che nella terminologia del Codice del Consumo (art. 52 e segg.) si fa riferimento al “recesso” anche per individuare il diritto di ripensamento da esercitarsi entro quattordici giorni.

In generale, il diritto di recesso è sempre esercitabile nei contratti continuativi, come ad esempio quelli di fornitura di servizi domestici. Solitamente, però, la disciplina normativa prevede alcuni “paletti” da rispettare, ad esempio in relazione ai costi aggiuntivi da sostenere, o ai termini di preavviso da non oltrepassare, oppure in ordine ai motivi del recesso.

trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto: come funziona il TFR Una breve guida sul trattamento di fine rapporto: come si calcola, a quanto ammonta, quando viene pagato e come si fa a chiedere un anticipo del TFR

Come funziona il TFR

Il trattamento di fine rapporto, anche detto TFR, è un elemento della retribuzione che viene corrisposto al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (es. licenziamento, pensione etc.).

Quanto si prende di TFR

A norma dell’art. 2120 del codice civile, l’importo del trattamento di fine rapporto viene calcolato sommando per ciascun anno (o frazione di anno) in cui si è lavorato una quota pari all’importo della retribuzione annuale divisa per 13,5.

Il valore delle quote annuali di TFR accantonate viene incrementato attraverso la rivalutazione delle somme, con l’applicazione, alla fine di ogni anno, di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento, rispetto all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Come si fa a sapere a quanto ammonta il TFR

La quota annuale di TFR che viene accantonata si calcola su  tutte le voci della retribuzione corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (compresi, quindi, gli incentivi, i premi di rendimento e gli emolumenti periodici come la tredicesima mensilità). Rimangono esclusi i rimborsi spese (cfr. art. 2120 c.c., II comma) e le indennità di trasferta.

A quanto appena detto possono derogare le disposizioni contenute nei contratti collettivi (ad esempio, nel comparto metalmeccanico la tredicesima mensilità non contribuisce ad alimentare la quota annuale del TFR).

Quando si può chiedere un anticipo del TFR

Un importante aspetto della disciplina del TFR è rappresentato dalla possibilità di richiedere l’anticipazione del pagamento di una sua parte nel corso del rapporto lavorativo, anziché alla cessazione dello stesso.

Possono avanzare tale richiesta i dipendenti che abbiano maturato già otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2120 c.c., sesto comma e segg.).

La richiesta può essere fatta solo una volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro e deve essere motivata dalla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari o dall’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o in favore dei propri figli).

Tali esigenze vanno opportunamente documentate, con certificazione delle strutture sanitarie o, nel caso di acquisto della prima casa, con atto notarile.

Anticipo TFR: quanto si può chiedere

Oggetto della richiesta di anticipo TFR è una somma pari al massimo al 70% del TFR maturato al momento dell’istanza. Ovviamente, la somma anticipata viene detratta da quanto successivamente riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

I contratti collettivi, o anche le pattuizioni individuali, possono prevedere condizioni più favorevoli per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. I contratti collettivi possono anche prevedere criteri di priorità per il soddisfacimento delle varie richieste.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione TFR entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Peraltro, l’azienda può negare l’anticipazione TFR per i lavoratori dipendenti se sia stata dichiarata azienda in crisi.

Quando ti viene pagato il TFR?

Il diritto al TFR matura mensilmente, ma sorge soltanto al termine del rapporto di lavoro; quindi, in costanza dello stesso, si tratta di un diritto futuro, come ribadito più volte dalla Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 4360/2023).

Ciò implica, tra l’altro, che in costanza del rapporto di lavoro il dipendente non possa rinunciare al TFR, per il semplice motivo che il relativo diritto non è ancora venuto ad esistenza (la circostanza appena descritta depone a favore del lavoratore, in quanto lo pone al riparo da eventuali pattuizioni di rinuncia concordate con il datore prima della cessazione del rapporto).

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR viene erogato automaticamente dal datore di lavoro, senza necessità che il lavoratore presenti alcuna specifica richiesta in tal senso. I tempi di pagamento si aggirano, generalmente, intorno ai 60 giorni dalla cessazione del rapporto, anche se nel settore pubblico il relativo provvedimento deve rispettare il termine di 30 giorni per la durata del procedimento amministrativo.

Sempre per i dipendenti pubblici vigono alcune regole particolari: ad esempio, il TFR viene erogato in un’unica soluzione se ammonta al lordo a meno di 50.000 euro, oppure in due rate se inferiore a 100.000 euro o in tre rate annuali, se supera i 100.000 euro.

Prescrizione TFR

Il diritto al pagamento del TFR, ove non venga versato spontaneamente dal datore di lavoro, si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò significa che la relativa richiesta di pagamento deve pervenire entro tale termine, affinché si consideri interrotta la prescrizione.

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reato di diffamazione

Il reato di diffamazione Il reato di diffamazione: gli elementi costitutivi e la differenza tra diffamazione, ingiuria e calunnia. In particolare: la diffamazione a mezzo stampa

Quando si può considerare diffamazione?

La diffamazione è l’offesa alla reputazione altrui che si realizza comunicando con altre persone, in assenza della persona offesa.

Il reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale, il quale prevede precisi requisiti e circostanze che devono sussistere affinché la comunicazione offensiva possa comportare la colpevolezza del soggetto agente.

Quali sono i 3 elementi che costituiscono la diffamazione?

Innanzitutto, deve sussistere l’offesa alla persona altrui, attraverso l’utilizzo di parole che abbiano la potenzialità di lederne la reputazione, ossia la considerazione di cui questa gode presso le altre persone.

Inoltre, tali parole devono essere comunicate (non necessariamente a voce, come vedremo) ad almeno due (o più) persone.

Infine, perché si configuri il reato di cui all’art. 595 c.p., l’espressione diffamatoria deve essere comunicata in assenza della persona offesa.

Va evidenziato, inoltre, che, a norma dell’art. 597 c.p., il reato di diffamazione è punibile a querela della persona offesa.

Qual è la differenza tra calunnia e diffamazione?

La circostanza per cui la diffamazione si configura solo se la comunicazione offensiva avviene in assenza della persona offesa occorre a distinguere tale reato dall’ingiuria, che è invece l’offesa ad una persona presente e in grado di percepire direttamente l’espressione pronunciata (l’ingiuria, peraltro, una volta prevista come reato dall’art. 594 c.p., è oggi depenalizzata).

Oltre che dall’ingiuria, la diffamazione va tenuta distinta anche dal reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p., nel quale invece si incolpa un altro soggetto di un reato, sapendo che questi è in realtà innocente.

La diffamazione a mezzo stampa

Un particolare mezzo di comunicazione attraverso cui può essere realizzata la diffamazione è la stampa, o altro mezzo di pubblicità.

In tal caso, la pena è aumentata. In linea generale, infatti, il reato di diffamazione è punito con la reclusione fino ad un anno ed una multa fino a 1.032 euro, mentre la diffamazione a mezzo stampa può comportare la condanna alla reclusione fino a tre anni.

Va anche ricordato che, a norma dell’art. 57 c.p., nel caso di diffamazione a mezzo stampa (così come accade per gli altri reati commessi a mezzo della pubblicazione, come ad es. l’illecita diffusione di particolari notizie relative a un procedimento penale ex art. 685 c.p.), oltre all’autore della pubblicazione, sono puniti anche il direttore o il vicedirettore responsabile che non abbiano esercitato il controllo sul contenuto della pubblicazione stessa, finalizzato ad impedire la commissione del reato.

Un inasprimento della pena prevista dal primo comma dell’art. 595 c.p. è previsto anche quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 595 c.p., secondo comma) o quando essa sia recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Diffamazione: la dimostrazione della verità del fatto

La disciplina codicistica del reato di diffamazione prevede che l’imputato non possa dimostrare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa (art. 596 c.p.).

Se, però, si tratta di un fatto determinato, l’imputato e la persona offesa possono accordarsi per deferire la decisione ad un giurì d’onore, cioè ad un collegio di esperti iscritti in particolari elenchi tenuti dal Tribunale.

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