depositi automatizzati

Depositi automatizzati PCT: il cancelliere che fine fa? Depositi automatizzati: limitati i poteri della cancelleria nella procedura di deposito degli atti. Quale sarà il destino dei cancellieri?

Depositi automatizzati: specifiche tecniche PCT

I depositi automatizzati nel processo civile e penale telematico diventano la regola. Lo prevedono le specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024 e pubblicate il 4 agosto 2024 sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Depositi automatizzati: come funzionano

In base alle nuove specifiche tecniche del processo telematico, l’atto che rientra tra quelli soggetti ad accettazione automatica, una volta ricevuto dal sistema viene verificato e accettato senza che sia necessario l’intervento umano, come evidenziato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano in un documento dedicato alle specifiche tecniche. L’atto viene registrato automaticamente nello storico del fascicolo e il deposito viene posto in uno stato dedicato che mette in evidenza l’accettazione automatica. Il mittente riceve in automatico le pec che lo informano dello stato del deposito e dell’accettazione.

Deposito automatizzato: il flusso

Gli atti soggetti al deposito e all’accettazione automatica seguono i seguenti passaggi:

  • l’avvocato deposita l’atto tramite i redattori e la pec;
  • il sistema riceve l’atto in deposito ed effettua le verifiche preliminari;
  • il sistema verifica se l’atto rientra tra quelli per i quali è previsto il deposito automatico;
  • se l’atto è idoneo il sistema lo associa all’evento che corrisponde al fascicolo e procede con l’accettazione automatica;
  • invio delle pec di accettazione, di avvenuta consegna; contenente l’esito dei controlli automatici; contenente l’esito dell’accettazione del deposito.

Deposito automatizzato: per quali atti?

Numerosi gli atti per i quali le specifiche tecniche prevedono il deposito automatizzato.

  • Memoria 171 ter 1, replica 171 ter 2, contro-repliche 171 ter 3;
  • Istanza di accoglimento domanda 183 ter e di rigetto domanda 183 quater;
  • Memoria istruttoria 183 e di replica; memoria di replica 183 uc;
  • Deposito dei documenti autorizzati in udienza; di note scritte in sostituzione udienza;
  • Note scritte processo civile;
  • Note conclusionali; comparsa conclusionale e di replica 190;
  • Memoria 473 bis17c1, c2 e c3;
  • istanza ex art 186 bis, ter, quater;
  • istanza fissazione termine note sost. udienza;
  • opposizione termine note sost. udienza;
  • deposito note sostitutive udienza;
  • deposito memorie.

A questi atti del processo civile si sommano quelli specifici delle esecuzioni concorsuali, delle esecuzioni individuali e della Cassazione.

Intervento della cancelleria in caso di problemi

Il processo di accettazione automatica subisce interruzioni solo se si verificano problemi tecnici e operativi. Solo in questo caso la cancelleria è chiamata ad intervenire, se invece il processo di deposito si realizza senza problemi la figura del cancelliere non è necessaria.

L’art. 17 delle specifiche tecniche

Lo prevedono i commi 9, 10 e 11 dell’art. 17 delle specifiche tecniche, che così dispongono:

9. A seguito dellinvio dellatto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario lintervento degli operatori di cancelleria.

  1. In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dellaccettazione dellatto.
  2. In caso di accettazione dellatto, anche dopo lintervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dellavvenuto deposito dellatto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.”

 

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ape social

Ape social: dovuta anche se non è stata percepita la Naspi L’Ape social non richiede tra i requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso la fruizione concreta dell’indennità di disoccupazione

Ape social: non serve aver fruito dell’indennità di disoccupazione

L’Ape social spetta a chi, tra gli altri requisiti, si trovi in stato di disoccupazione, non rileva però che lo stesso abbia anche beneficiato della relativa indennità. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 24950/2024.

Ape sociale: l’INPS rigetta l’istanza

Una lavoratrice impugna il provvedimento con cui l’INPS le ha negato l’accesso all’APE Social a causa del mancato beneficio dell’indennità di disoccupazione (NASPI).

Il Tribunale accoglie la richiesta della lavoratrice e la Corte d’Appello conferma la decisione. Per beneficiare dell’APE sociale l’articolo 1 comma 179 della legge n. 232/2016 richiede il solo stato di disoccupazione, non l’aver beneficiato anche della relativa indennità.

Ape social e indennità di disoccupazione

L’INPS però impugna anche la decisione della Corte di Appello di fronte alla Corte di Cassazione. Per l’Istituto sostenendo l’Ape social spetta solo se il richiedente  abbia percepito l’indennità di disoccupazione.

Cassazione: per l’Ape social percezione indennità non necessaria

La Cassazione però ricorda che, per quanto riguarda la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, che è quella che va dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2023, il comma 179 precisa che possono accedere all’Ape social gli iscritti “all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata …” che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), al compimento dei 63 anni di età e alle condizioni indicate ai commi 185 e 186.

La lettera a) indica come condizione lo“stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”.

Dalla lettera della norma emerge che per beneficiare dell’Ape social occorre una certa distanza temporale con l’indennità di disoccupazione se questa è stata fruita concretamente. Questo non significa però che la fruizione della Naspi costituisca un presupposto per beneficiare dell’Ape social. La norma in effetti non richiede la fruizione positiva della Naspi, ma quella negativa della sua cessazione.

Principio di diritto

La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: “il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata.”

 

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Allegati

revisione tabelle millesimali

Revisione tabelle millesimali: basta la maggioranza per il tecnico La revisione delle tabelle millesimali deve essere approvata all’unanimità, per la nomina del tecnico revisore invece basta la maggioranza

Revisione tabelle millesimali: unanimità o maggioranza?

La revisione delle tabelle millesimali richiede l’unanimità se, come prevede l’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’assemblea rettifica o modifica direttamente i valori proporzionali delle singole unità. Se però l’assemblea si limita a nominare un tecnico per provvedere alla revisione delle tabelle, dando incarico all’amministratore di nominarlo, allora è sufficiente la maggioranza richiesta dall’art. 1136 c.c. comma 2. La Corte di Appello di Messina lo ha precisato nella sentenza n. 808/2024.

Unanimità per nominare il tecnico revisore

I proprietari di un’unità immobiliare compresa all’interno di un condominio impugnano una delibera. Con questa decisione i condomini hanno conferito mandato all’amministratore di nominare il tecnico per procedere alla revisione delle tabelle millesimali.

Il primo giudice respinge le richieste attoree, ritenendo la delibera valida e legittima perché approvata dalla maggioranza art. 1136 comma 2 c.c.

Invalida la delibera adottata a maggioranza

Parte soccombente impugna la decisione insistendo sulla richiesta declaratoria di invalidità della delibera. La decisione sarebbe stata adottata infatti in violazione di quanto previsto dall’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, norma che richiedere l’unanimità per la rettifica e la modifica delle tabelle millesimali.

Revisione tabelle millesimali: non serve l’unanimità per nominare il tecnico

La Corte d’Appello però respinge il gravame perché infondato. In sede assembleare i condomini non hanno operato una modifica diretta e immediata delle tabelle millesimali. Essi si sono limitati a conferire l’incarico a un tecnico affinché questo potesse procedere alla revisione delle tabelle, con onere di nomina a carico dell’amministratore di condominio.

Unanimità per la modifica o la rettifica delle tabelle

La decisione non ha come oggetto quindi la rettifica o la modifica delle tabelle, operazioni per la quali l’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile richiede l’unanimità.

La delibera impugnata ha un contenuto meramente programmatico, tanto che solo con una delibera apposita e successiva sono state approvate le nuove tabelle.

In ogni caso, a ben vedere, la delibera impugnata è stata approvata con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 1136 c.c comma 2, ossia con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti rappresentanti 1/3 del valore del condominio, idonea come tale a modificare le tabelle.

L’unanimità è richiesta solo se si ha intenzione di derogate alle disposizioni dell’art. 1123 c.c., che disciplina i criteri di riparto per le spese da sostenere per la conservazione e il godimento delle parti comuni.

 

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revisore di sostenibilità

Revisore di sostenibilità: chi è e cosa fa Revisore di sostenibilità: chi è e cosa fa la nuova figura prevista dalla Direttiva CSRD recepita dal decreto legislativo n. 125/2024

Revisore di sostenibilità: recepimento Direttiva UE 2022/2464

Il revisore di sostenibilità è una figura introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Direttive (CSRD), che modifica il regolamento UE 537/2014 e tre direttive che si occupano della rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024 e che ha recepito la suddetta Direttiva 2022/2464 si occupa anche di disciplinare la figura del revisore della sostenibilità.

La direttiva CSRD amplia non solo gli obblighi previsti dalla Direttiva 2014/1995, ma anche i soggetti a cui tali obblighi sono applicabili. Oggi infatti sono soggetti alla disciplina della direttiva non solo le imprese con un minimo di 500 dipendenti, ma anche le PMI, ad accezione delle micro-imprese e le succursali di società extra UE con ricavi minimi realizzati all’interno del territorio UE di 150 milioni di euro.

Revisore di sostenibilità: chi è

Il revisore della sostenibilità può essere sia lo stesso revisore legale che si occupa della revisione legale del bilancio che un altro revisore.

L’incarico per l’adempimento degli obblighi a carico del revisore di sostenibilità può essere assunto anche da una società di revisione legale abilitate. La società di revisione che si occupa di questi adempimenti può essere anche la stessa società di revisione legale del bilancio, così come una diversa società.

Requisiti e formazione

L’articolo 9 del decreto di recepimento n. 125/2024, che modifica anche il decreto legislativo n. 39/2010, stabilisce i requisiti di cui deve essere in possesso il revisore di sostenibilità e la formazione prevista per questa figura che, per svolgere gli incarichi legati alla sostenibilità, deve essere iscritto in un apposito registro.

Diritti

Il revisore può dimettersi dagli incarichi ricevuti, fatto salvo il risarcimento del danno nelle modalità e nei termini che verranno definiti dal Ministero dell’economia e delle Finanze dopo aver sentito la Consob. In ogni caso le dimissioni devono dare la possibilità alla società soggetta a revisione di provvedere in altro modo.

Revisore di sostenibilità: che cosa fa

Il revisore di sostenibilità attesta e cura la rendicontazione di sostenibilità. Lo stabilisce l’articolo 8 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva. Esso esprime con la relazione prevista dall’articolo 14 bis del decreto legislativo n. n. 39/2010 le sue conclusioni sulla conformità della rendicontazione alle norme dello stesso decreto che prevedono e disciplinano:

  • i criteri si redazione;
  • la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione;
  • la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa.

Per ogni incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità il revisore o la società di revisione devono creare un fascicolo, contenente determinati dati e informazioni.

Il revisore della sostenibilità ha l’obbligo di conservare la documentazione di eventuali reclami scritti sull’esecuzione della rendicontazione legale o delle attestazioni di sostenibilità eseguiti per 10 anni, che decorrono dalla data della relazione di revisione o di attestazione.

In caso di irregolarità nello svolgimento delle sue funzioni il revisore può essere sanzionato dal Ministero dell’Economia  e delle finanze e dalla Consob.

Relazione attestazione conformità della rendicontazione di sostenibilità

Uno dei compiti principali del revisore consiste nella redazione della  relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in cui vengono espresse le conclusioni sulla   “conformità della rendicontazione  di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,  che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura  della  rendicontazione  di  sostenibilità di  cui   agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,  del predetto decreto, nonché circa la conformità all’osservanza  degli  obblighi  di  informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.”

Il contenuto della relazione è disciplinato dal nuovo art. 14 bis del dlgs n. 39/2010.

 

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auto ferma

Auto ferma: va sempre assicurata Auto ferma: il decreto n. 184/2023 prevede l'obbligo assicurativo anche per le auto non circolanti all'interno di aree private

Auto ferma e obbligo di assicurazione

L’auto ferma deve essere comunque assicurata. Non rilevano ai fini dell’obbligo assicurativo le caratteristiche del veicolo, il terreno sul quale viene utilizzato o il fatto che sia in movimento o fermo.

A stabilirlo è il nuovo comma 1 bis dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023. Esso completa la formulazione del nuovo comma 1 dell’art. 122, che così dispone: “Sono  soggetti  all’obbligo  di  assicurazione  per  la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054  del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in  quanto mezzo di trasporto al momento dellincidente.”

Questo obbligo, in base al nuovo comma 1 ter si applica anche ai “veicoli utilizzati esclusivamente in zone  il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o  privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali  soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.”

Recepimento direttiva 2021/2018

Il decreto apparso in GU nel novembre 2023 ha recepito la Direttiva UE 2021/2018 del Parlamento e del Consiglio Europeo e che reca modifiche alla Direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e sul controllo dell’obbligo di questa responsabilità.

Obbligo assicurativo: casi di esonero

Il nuovo articolo 122 del Codice delle Assicurazioni stabilisce in quali casi e per quali veicoli non è obbligatorio assicurare il veicolo.

Le deroghe si riferiscono in particolare:

  • ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;
  • ai veicoli che non possono essere utilizzati in virtù di un divieto permanente o temporaneo perché lo ha stabilito una misura adottata dall’autorità competente nel rispetto della normativa in vigore;
  • ai veicoli che non sono idonei all’uso come mezzo di trasporto;
  • ai veicoli il cui utilizzo è stato sospeso su richiesta dei soggetti indicati dal comma 3 dell’ 122 del Codice delle Assicurazioni (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario in caso di locazione finanziaria).

Auto ferma: sanzioni per chi non la assicura

A coloro che trasgrediscono il suddetto obbligo assicurativo anche in caso di veicolo fermo   si applicano le seguenti sanzioni:

  • 866,00 euro, importo che beneficio di uno sconto se si paga entro il termine di 5 giorni dalla notifica;
  • da un minimo di 866,00 a 3.464,00 euro se il mezzo è una macchina agricola. 

Obbligo assicurativo veicoli fermi: da quando è in vigore

In base all’art. 4 del decreto legislativo n. 184/2023 le disposizioni in esso contenute sono in vigore dal 23 dicembre 2023. Il decreto Milleproroghe n. 215 del 30 dicembre 2023 ha stabilito una proroga per quanto riguarda l’obbligo assicurativo che riguarda le sole macchine agricole. Per loro infatti l’assicurazione è obbligatoria anche se sono ferme e stazionano in un’area privata dal 1° luglio 2024.

Problemi applicativi

Le novità introdotte dal decreto e previste per tutelare le vittime di incidenti stradali, non hanno vita facile a causa di alcuni problemi applicativi.

Prima di tutto le compagnia assicurative non  offrono polizze per assicurare veicoli fermi, m che non circolano o che vengono utilizzati all’interno di certe auto private. Alcune macchine agricole infatti, destinate ad attività specifiche all’interno di aree circoscritte e non circolanti, non hanno neppure l’obbligo della targa per cui non possono essere assicurate. Sarebbe necessaria una maggiore precisione dei termini impiegati nella normativa per un’applicazione più chiara delle regole.

 

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licenziamento nullo

Licenziamento nullo: il fax va bene per comunicare la malattia Licenziamento nullo se il lavoratore comunica al datore a condizione di malattia a mezzo fax, nel rispetto del regolamento aziendale

Licenziamento nullo e certificato di malattia via fax

Licenziamento nullo per il lavoratore che si reca all’estero per le vacanze, si ammala e comunica la malattia a mezzo fax se il regolamento aziendale consente questa forma di comunicazione. Questa in sintesi la precisazione contenuta nell’ordinanza n. 25661/2024 della Corte di Cassazione.

Licenziato per assenza ingiustificata dal lavoro

Il dipendente di una società viene licenziato per essersi assentato dal lavoro per 9 giorni consecutivi. Il lavoratore impugna il licenziamento dichiarando di essersi recato in Romania per le ferie e di essere caduto in malattia. Il tutto come documentato dal certificato medico inviato a mezzo fax all’azienda datrice. Il Tribunale accoglie l’impugnazione e dispone che l’azienda reintegri il lavoratore nel suo posto.

La società appella la decisione, ma la Corte conferma l’illegittimità del licenziamento, la tutela reintegratoria e ridetermina l’indennità risarcitoria in 12 mensilità. La Corte d’appello motiva la sua decisione, precisando che dal contratto collettivo e dal regolamento aziendale non emerge il divieto di utilizzare una forma diversa dalla raccomandata. Per comunicare la malattia la previsione della sola raccomandata non esclude altre modalità di comunicazione, come il fax che il lavoratore ha utilizzato nel caso di specie. Il lavoratore ha solo l’onere di verificare il buon esito della trasmissione fax e a questo proposito il rapporto che dimostra l’avvenuta ricezione è soddisfacente.

Licenziamento nullo: fax sufficiente per comunicare la malattia

La società impugna anche questa sentenza di fronte alla Corte di Cassazione.

Con il primo motivo contesta la decisione perché la Corte d’Appello dapprima sostiene che la condotta del lavoratore non è stata rispettosa delle regole basilari della sollecita diligenza, poi però ha escluso la  giusta causa del licenziamento.

In realtà, affermano gli Ermellini, la Corte d’appello ha ritenuto sufficiente la comunicazione del certificato a mezzo fax perché prevista dal regolamento aziendale. Essa ha ritenuto idonea la prova della ricezione del fax dal rapporto di trasmissione prodotto dal lavoratore. Il tutto confermato dall’invio di analogo fax all’INPS e a questo pervenuto regolarmente.

Fax: mezzo idoneo previsto dal regolamento aziendale

Nel secondo motivo contesta alla Corte d’Appello di aver affermato che il fax costituisca un mezzo idoneo per comunicare la malattia del lavoratore.

Per la Cassazione questo motivo è del tutto infondato. “La Corte d’Appello ha evidenziato che il fax era una modalità espressamente prevista dal regolamento aziendale, di cui ha riportato un ampio stralcio, ed ha affermato che la norma di legge non esclude modalità equivalenti secondo forme d’uso, che ben possono essere previste appunto da un regolamento aziendale.”

La Cassazione evidenzia che questa parte della decisione  non è stata contestata dalla società ricorrente ed è idonea a motivare la decisione. La ricorrente infatti non ha mai messo in discussione lo stralcio del regolamento riprodotto nella sentenza e virgolettato. La Corte d’Appello quindi ha accertato in modo corretto con quali modalità, nel caso di specie, il lavoratore poteva comunicare la sua condizione di malattia. Infondati anche gli altri tre motivi.

Correttezza e buona fede anche nel rapporto di lavoro

La Cassazione precisa infine che anche nell’ambito dell controversie che scaturiscono dal rapporto di lavoro “il contesto delle circostanze deve essere interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza.” Nello specifico “… il lavoratore può provare la giustificatezza dell’assenza, ai sensi dell’art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia, ove sia stato nell’impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione, ad esempio per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo, o ai familiari, per la gravità della situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni al datore di lavoro. Tali regole trovano applicazione, secondo le circostanze del caso, in base al principio di correttezza e buona fede, anche nella ipotesi di malattia contratta allestero.”

 

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correttivo crisi di impresa

Correttivo crisi d’impresa: in vigore Il Codice della crisi di impresa subisce ulteriori modifiche da parte del terzo correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 settembre 2024

Correttivo Codice della crisi

Mercoledì 4 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il correttivo della crisi d’impresa, che aveva approvato in via preliminare nella seduta del 10 giugno u.s., su proposta del Ministro della Giustizia. Il decreto legislativo contiene le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Il D.Lgs. n. 136/2024 recante “”Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14” (c.d. “Decreto correttivo-ter”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227/2024 per entrare in vigore a partire dal 28 settembre 2024.

Di cosa si occupa il correttivo al Codice della crisi

Il decreto legislativo in esame introduce il terzo correttivo al Codice e si prefigge l’obiettivo di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo venuti in rilievo dopo i precedenti correttivi, di porre rimedio ad alcuni errori materiali, di aggiornare la normativa di riferimento, nonché di fornire chiarimenti di natura interpretativa.

Le novità più importanti

Poche ma rilevanti le modifiche apportate durante il controllo del testo da parte del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Diverse le novità che interessano la composizione negoziata della crisi:

  • Alla procedura possono accedere anche l’imprenditore agricolo e commerciale che si trovino in stato di insolvenza.
  • Un chiarimento importante riguarda il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa. In questi casi, nell’ottica di perseguire il risanamento, è necessario preservare, ovviamente per quanto possibile, i posti di lavoro dei dipendenti.
  • Le misure protettive del patrimonio possono essere richieste in relazione a certi creditori o certe categorie di creditori.
  • Il compenso dell’esperto viene aumentato del 100% se dopo la relazione finale, grazie al suo intervento, si concludono accordi, contratto o convenzione.

In relazione al concordato semplificato il testo prevede invece la possibilità di accesso anche con riserva di deposito, sia della proposta che del piano.

Si prevede altresì l’applicazione delle disposizioni che regolano la crisi o l’insolvenza di gruppo ai PRO di gruppo.

Le altre modifiche interessano il procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 270) il procedimento di esdebitazione (art. 281) e l’aggiornamento dei professionisti (art. 356).

Transazione fiscale e contributiva

Il correttivo conserva l’innalzamento delle soglie per il cram down fiscale, che consiste nello stralcio forzoso dei debiti anche se gli enti pubblici non aderiscono. Cambiano però le percentuali di soddisfazione dei crediti tributari e fiscali per procedere al cram down, procedura che viene esclusa totalmente nei casi in cui il debito tributario rappresenta almeno l’80% dell’intero debito dell’impresa.

Codice della crisi: ruolo centrale dei professionisti

Nel decreto legislativo in esame, i professionisti assumono un ruolo centrale nel processo di gestione e risanamento delle imprese in crisi. Diverse le novità di interesse.

La prima riguarda la prededucibilià dei crediti professionali, che viene garantita anche quando la prestazione viene richiesta direttamente dal debitore, per l’esito positivo dello strumento.

Semplificati gli obblighi formativi e di iscrizione per gli avvocati così come per i commercialisti e i consulenti del lavoro che devono procedere all’iscrizione all’albo dei gestori della crisi.

Segnalazione anticipata delle crisi di impresa

Il testo rivede il meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa. L’organo di controllo societario e il revisore legale terzo segnalano in forma scritta, nell’esercizio delle loro funzioni, i presupposti per presentare l’istanza. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi idonei ad assicurare la ricezione. Essa deve contenere inoltre la determinazione di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo della società deve rendere note le iniziative intraprese.

 

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tachimetro partite iva

Tachimetro Partite Iva: cos’è e come funziona Tachimetro Partite Iva: strumento di verifica dell’affidabilità fiscale che incentiva il ricorso al concordato preventivo biennale

Tachimetro Partite Iva: cos’è

Il tachimetro Partite Iva, pensato e realizzato da Sogei e Agenzia delle Entrate, è un meccanismo di valutazione, che attribuisce un punteggio all’affidabilità fiscale del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, tramite il tachimetro, vuole incentivare il ricorso al concordato preventivo biennale a cui si può aderire entro il 31 ottobre 2024 e premiare le condotte virtuose dei contribuenti.

Dal punto di vista pratico il tachimetro è una funzionalità presente nel cassetto fiscale, che consente di tenere sotto controllo la propria situazione fiscale dal 20 settembre 2024.

Una volta attivato, il tachimetro mostra un indicatore che misura il rischio di evasione fiscale del singolo contribuente.

Esso tiene conto, ai fini del conteggio, delle incongruenze tra i dati che il contribuente dichiara e quelli medi del settore a cui appartiene. Il punteggio rappresenta il livello di rischio di evasione del singolo.

Riferimento normativo

Il tachimetro Partite Iva è uno degli strumenti di controllo preventivo previsti dalla legge n. 238/2021. Il fine è quello di ridurre l’evasione fiscale perché il contribuente può capire in tempo reale la propria posizione fiscale, il rischio che ne è associato e rimediare agli errori commessi.

In questo modo i controlli diventano più efficaci, il sistema fiscale più trasparente e i soggetti in regole non subiscono pressioni.

Come funziona il tachimetro Partite Iva

Il tachimetro si basa su un meccanismo di attribuzione di un punteggio che varia dal valore 0 al valore 10. Questi valori sono suddivisi in tre fasce. A ogni fascia, di colore diverso, corrisponde un grado di affidabilità diversa.

  • La fascia di colore rosso, che comprende un punteggio che varia da 0 a 5,99 corrisponde un indice di scarsa affidabilità fiscale. I contribuenti compresi in questa fascia possono migliorare il punteggio dichiarando ulteriori elementi positivi previa verifica dei dati dichiarati.
  • La fascia di colore giallo, che varia da 6 a 7,99, corrisponde a un grado di affidabilità media e suggerisce quali potrebbero essere le anomalie che precludono l’accesso ad alcuni benefici premiali. Poiché il gradi di affidabilità non è elevato è sempre consigliabile effettuare delle verifiche e correggere eventuali errori.
  • La fascia di colore verde che si riferisce a un punteggio compreso tra 8 e 10 è quella a cui appartengono i contribuenti virtuosi. Essi possono accedere a benefici premiali.

Chi conserva un punteggio basso rischia meno controlli perché non viene inserito nelle liste dei controlli.

Vantaggi del tachimetro Partite Iva

Chi adotta il tachimetro e aderisce al concordato preventivo biennale beneficia di tutta una serie di vantaggi molto interessanti:

  • esonero dalla garanzia per rimborsi Iva fino a 70.000,00 euro;
  • possibilità di optare per un imposta sostitutiva con aliquote che variano dal 10% al 15% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito dichiarato nel periodo di imposta 2023;
  • calcolo delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla base delle proposte di concordato 2024 e 2025.

Da un punto di vista più generale il tachimetro riduce la pressione fiscale nel suo complesso, realizzando nel contempo un miglioramento dei saldi di finanza pubblica grazie all’emersione di redditi non dichiarati.

 

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decreto omnibus

Decreto Omnibus: lotta al pezzotto e stretta contro le VPN Decreto Omnibus: per la lotta alla pirateria che danneggia il mondo del calcio due emendamenti intervengono contro le VPN

Pezzotto: gli interventi contro la pirateria

Decreto omnibus contro le VPN. Continua la lotta alla pirateria dopo il pezzotto, oggetto di diversi interventi per tutelare il mondo del calcio. La misura adottata più di recente è rappresentata dalla “Piracy Shield”. Si tratta della piattaforma che gestisce automaticamente le segnalazioni che seguono l’ordine cautelare dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

Un protocollo siglato da Agcom, la Guardia di Finanza e la Procura di Roma prevede invece l’identificazione e la possibilità di sanzionare gli utilizzatori del decoder che riescono ad accedere illegalmente ai contenuti delle Tv a pagamento. Ci sono però altre novità in arrivo sulla lotta alla pirateria.

Decreto omnibus: stretta anche per le VPN

Presso il Senato della Repubblica è in fase di conversione in legge il decreto omnibus n. 113/2024. Al momento il testo è in corso di esame in commissione dal 26 settembre 2024. In questa sede i senatori Damiani (Forza Italia) Loris e Zedda (entrambi di Fratelli d’Italia) hanno presentato due emendamenti, dichiarati inizialmente inammissibili.

Decreto omnibus: reclusione per omessa o tardiva segnalazione

L’emendamento 6.0.36  interviene sul testo di legge n. 633/1941. Dopo l’articolo 174 quinques l’emendamento aggiungerebbe l’articolo 174 sexies. La nuova norma impone in sostanza ai provider di segnalare alle autorità competenti gli illeciti, ma anche i casi in cui vi sia il dubbio di ritrasmissione illecita di contenuti, disponendo la pena della reclusione fino a un anno se la segnalazione viene omessa o effettuata con ritardo.

Piracy Shield per VPN e DNS

L’emendamento 6.0.35 interviene invece sulla formulazione letterale dell’articolo 2 della legge n. 93/2023 che contiene le disposizioni sulla prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore tramite le reti di comunicazione elettronica.

Come cambierebbe la norma

Sulla base delle modifiche proposte (evidenziate in grassetto) le disposizioni interessate dalla modifica contenute nell’articolo 2 assumerebbero il seguente tenore:

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite.”

“3. con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l’Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati (…)”

… LAutorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento  “garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta.

“5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati …

“I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti…”

Questo emendamento prevede in sostanza che i VPN e i DNS dovranno recepire i blocchi della Piracy Shield.

Limiti quantitativi di IP e FQDN: stop dopo il 1° anno

All’articolo 2 l’emendamento aggiunge inoltre il nuovo comma 8: L’Autorità, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, può fissare limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito”.

Il nuovo comma 8 prevede in pratica l’eliminazione del limite di IP da bloccare dopo il primo anno di funzionamento della piattaforma.

 

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Bonus mamma: com’è e come sarà Bonus mamma: fino al 2026 esonero totale dei contributi per mamme con tre figli, fino al 31 dicembre 2024 per mamme con due figli

Bonus mamma: esonero contributivo totale

Il bonus mamma è un beneficio contributivo che la legge di bilancio 2024 n. 213/2023  ha previsto per favorire la natalità e il lavoro femminile.

Il comma 180 dell’articolo 1 prevede che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso quello domestico) spetti un esonero contributivo del 100%.

L’esonero riguarda la quota dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, che sono a carico del lavoratore fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Limite annuo dell’esonero contributivo

Il limite annuo dell’esonero è fissato in 3000 euro. L’importo va comunque riparametrato su base mensile.

Facendo un rapido calcolo, e quindi dividendo l’importo annuo di 3000 euro per 12 mensilità l’importo mensile massimo di esonero contributivo è di 250,00 euro.

Esonero in via sperimentale per le mamme con due figli

Il comma 181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 prevede inoltre, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo totale anche per le lavoratrici madri di due figli e con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del 10° anno di vita dei figlio più piccolo. Da questo esonero sono esclusi però i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo: come fare?

Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni sugli aspetti pratici della misura. Il documento dispone che le lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’esonero possano comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersene. A tal fine devono comunicare il numero dei figli e per ciascuno di essi il codice fiscale. I datori di lavoro possono quindi esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.

In alternativa, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS il numero dei figli e i codici fiscali di ciascuno, compilando un applicativo dedicato.

Il messaggio INPS del 6 maggio 2024 n. 1702 ha infatti comunicato il rilascio dell’applicazione denominata “Utility esonero lavoratrici madri” il cui utilizzo è limitato alle lavoratrici fruitrici del bonus i cui figli non abbiano i codici fiscali inseriti nel flusso Uniemens.

Bonus mamma: compatibilità con esoneri a carico del datore

Poiché il bonus mamma va a sgravare la lavoratrice dal pagamento dei contributi dovuti per la sua quota, esso è compatibile con gli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro.

Il bonus mamma è alternativo però all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, ossia sulla quota IVS, che sono sempre a carico del lavoratore, come previsto dal comma 15 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.

Bonus mamme: come sarà nel 2025?

Il bonus che la legge di bilancio ha previsto in via sperimentale per il 2024 in favore delle madri lavoratrici con due figli potrebbe non essere riconfermato nel 2025.

Non correrebbero rischi invece le mamme lavoratrici con tre figli perché in questo caso la misura è stata confermata fino al 2026.

 

 

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