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L’assegno divorzile Assegno divorzile: cos’è, quando spetta, normativa di riferimento, funzione, differenze con l’assegno di mantenimento e Cassazione

assegno divorzile

Assegno divorzile: cos’è

L’assegno divorzile è una misura economica prevista dalla legge italiana per garantire equilibrio e tutela al coniuge economicamente più debole in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disciplina, funzione e criteri di attribuzione sono stati oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, che ne hanno ridefinito la natura e l’estensione nel tempo.

Esso si traduce in una somma di denaro che il giudice può disporre a favore di uno dei due coniugi, in sede di sentenza di divorzio, al fine di assicurare un sostegno economico al coniuge che, all’esito della separazione definitiva, non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

L’assegno di divorzio è disciplinato dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), come modificato dalla legge n. 74/1987, ed è distinto rispetto all’assegno di mantenimento, previsto in fase di separazione.

Normativa di riferimento

La normativa principale dell’assegno di divorzio è rappresentata quindi:

  • dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, art. 5;
  • dalle modifiche introdotte dalla legge n. 74/1987 e, per gli effetti fiscali, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Quando spetta l’assegno divorzile

In base alla legge, l’assegno può essere attribuito solo in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, valutati dal giudice nel rispetto di parametri stabiliti dal legislatore e interpretati dalla giurisprudenza.

Il diritto all’assegno divorzile spetta infatti quando uno dei coniugi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per cause indipendenti dalla propria volontà. La sua attribuzione non è automatica, ma è subordinata a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, effettuata dal giudice.

Tra i criteri principali di valutazione:

  • durata del matrimonio;
  • età e stato di salute del coniuge richiedente;
  • condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti;
  • contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale;
  • capacità lavorativa e opportunità occupazionali del coniuge richiedente;
  • esistenza di figli minori o non autosufficienti.

Il giudice potrà disporre l’assegno in forma periodica, oppure in unica soluzione (una tantum), se richiesto dalle parti o se ritenuto equo in relazione alle circostanze.

Funzione dell’assegno divorzile

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno divorzile svolge una funzione composita:

  • assistenziale, per garantire il sostegno economico al coniuge privo di mezzi adeguati;
  • compensativa, per valorizzare il contributo dato dal coniuge alla vita familiare e alla costruzione del patrimonio comune, anche rinunciando alla propria carriera;
  • perequativa, per riequilibrare eventuali sperequazioni patrimoniali causate dallo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ha superato il criterio del “tenore di vita matrimoniale”, affermando che l’assegno non serve a garantire la prosecuzione dello stile di vita pregresso, ma a riconoscere il ruolo economico-sociale assunto all’interno del matrimonio, anche in chiave solidaristica.

Differenze con l’assegno di mantenimento 

È fondamentale distinguere l’assegno di mantenimento dall’assegno divorzile, poiché si collocano in fasi giuridiche diverse:

Assegno di mantenimento

Assegno divorzile

Si applica in fase di separazione legale

Si applica in fase di divorzio

Ha finalità assistenziale e temporanea

Ha finalità compensativa e definitiva

Mira a garantire il tenore di vita matrimoniale

Mira al riequilibrio economico post-divorzio

Può essere sempre modificato o revocato

Può essere revocato o ridotto solo in presenza di gravi mutamenti delle condizioni

Cosa dice la giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha delineato, negli anni, un’evoluzione significativa nell’interpretazione dell’assegno divorzile. L’orientamento giurisprudenziale recente valorizza un approccio equilibrato e personalizzato, volto a evitare sia automatismi sia disparità ingiustificate.

Tra le sentenze più rilevanti:

  • Cassazione SS.UU. n. 18287/2018: ha introdotto il principio della funzione compensativa-perequativa, superando il criterio del tenore di vita.
  • Cassazione n. 32198/202021: se viene provata una stabile convivenza del coniuge divorziato (accertabile sia nel giudizio di divorzio che in quello di revisione), il diritto alla componente assistenziale dell’assegno di divorzio cessa. Questo avviene perché la nuova convivenza rappresenta una rottura con il passato e offre all’ex coniuge la possibilità di ricevere e prestare reciproca assistenza all’interno del nuovo nucleo familiare. Questa cessazione del diritto si verifica anche se il tenore di vita della nuova famiglia di fatto è molto inferiore a quello precedente o a quello che l’ex coniuge avrebbe potuto mantenere integrando i propri mezzi con l’assegno divorzile.
  • Cassazione n. 28727/2020: ha precisato che anche il coniuge economicamente più debole può non aver diritto all’assegno se non vi è stato un effettivo sacrificio personale o patrimoniale durante il matrimonio.

 

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