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Delega unica agli intermediari Delega unica agli intermediari: pubblicato il provvedimento sul modello unico di delega e fornisce le istruzioni per la sua comunicazione

delega unica agli intermediari

Delega unica agli intermediari: il modello

Arriva la delega unica agli intermediari. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 ottobre 2024 protocollo n. 0375356/2024 attua l’articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2024 sul modello unico di delega previsto per gli intermediari al fine di accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Modello unico di delega per l’accesso: art. 21

  • L’articolo 21 che il provvedimento del Direttore attua dispone infatti che il contribuente possa delegare gli intermediari previsti dall’ 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 all’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, compilando un modello unico.

Trattasi in particolare dei seguenti intermediari:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro; 
  • i soggetti iscritti al 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a)b)c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”

La delega deve indicare specificamente quali tipi di servizi intende delegare.

Contenuto della delega unica

La delega deve contenere determinati dati e informazioni:

  • codice fiscale, dati anagrafici del delegante e dell’intermediario;
  • servizi online che il delegante vuole delegare o revocare;
  • data della delega o della revoca.

Servizi che possono essere delegati

Il punto 4 del provvedimento precisa quali servizi è possibile delegare agli intermediari:

– consultazione del Cassetto fiscale delegato;

– uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

  1. consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
  2. consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
  3. registrazione dell’indirizzo telematico,
  4. fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
  5. accreditamento e censimento dispositivi;

– acquisizione dei dati ISA e di quelli per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;

-servizi online dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate Riscossione.

Delega unica: conferimento, durata, rinnovo, revoca e rinuncia

La delega può essere conferita, al massimo, a due intermediari. In questo caso occorrono due comunicazioni distinte all’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato la delega dura fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui la stessa viene conferita. Il delegante però può sempre revocarla così come il delegato rinunciarvi.

La delega può essere rinnovata se non è ancora scaduta e se non ci sono variazioni. La comunicazione del rinnovo deve essere eseguita a partire dal 90° giorno antecedente la scadenza originaria. Il rinnovo non causa la revoca della delega, ma ne prolunga l’efficacia a partire dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.

Il delegante può revocare la delega e comunicarlo direttamente. A questo adempimento può provvedere anche l’intermediario.

La delega è revocata anche in caso di variazione di uno o più dati, questo comporta l’attivazione di una nuova delega con i dati nuovi e la scadenza in questo caso decorre dalla data di attivazione di quella nuova.

La rinuncia alla delega da parte dell’intermediario è comunicata dallo stesso tramite apposita modalità web presente all’interno della sua area riservata ed è immediatamente efficace.

Comunicazione della delega unica

La comunicazione dei dati della delega all’Agenzia è necessaria per l’attivazione. La comunicazione può essere fatta dal contribuente delegante dalla sua area riservata o dall’intermediario tramite la trasmissione di un file xml sottoscritto con firma digitale, FEA CIE o FEA (firma elettronica avanzata).

La comunicazione può essere effettuata inoltre tramite un sevizio web specifico per il conferimento della delega dopo apposita convenzione tra intermediario e Agenzia.

Leggi le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica

Obblighi intermediario

L’intermediario delegato può utilizzare i servizi delegati previa accettazione. Con l’accettazione esso di impegna a utilizzare le informazioni del contribuente per le finalità della delega. Il delegato deve poi conservare le deleghe e i documenti a queste collegati fino al 10° anno successivo.

Essi devono tenere inoltre un registro in cui annotare le deleghe e dati specifici.

L’Agenzia può effettuare dei controlli presso gli intermediari. In presenza di irregolarità nella gestione delle deleghe o delle loro revoche l’Agenzia può procedere alla revoca, fatta salva la responsabilità civile e l’applicazione di sanzioni penali.

 

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