Delega unica agli intermediari: il modello
Arriva la delega unica agli intermediari. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 ottobre 2024 protocollo n. 0375356/2024 attua l’articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2024 sul modello unico di delega previsto per gli intermediari al fine di accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Modello unico di delega per l’accesso: art. 21
- L’articolo 21 che il provvedimento del Direttore attua dispone infatti che il contribuente possa delegare gli intermediari previsti dall’ 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 all’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, compilando un modello unico.
Trattasi in particolare dei seguenti intermediari:
- “gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti al 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b)e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
La delega deve indicare specificamente quali tipi di servizi intende delegare.
Contenuto della delega unica
La delega deve contenere determinati dati e informazioni:
- codice fiscale, dati anagrafici del delegante e dell’intermediario;
- servizi online che il delegante vuole delegare o revocare;
- data della delega o della revoca.
Servizi che possono essere delegati
Il punto 4 del provvedimento precisa quali servizi è possibile delegare agli intermediari:
– consultazione del Cassetto fiscale delegato;
– uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
- registrazione dell’indirizzo telematico,
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
- accreditamento e censimento dispositivi;
– acquisizione dei dati ISA e di quelli per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
-servizi online dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate Riscossione.
Delega unica: conferimento, durata, rinnovo, revoca e rinuncia
La delega può essere conferita, al massimo, a due intermediari. In questo caso occorrono due comunicazioni distinte all’Agenzia delle Entrate.
Come anticipato la delega dura fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui la stessa viene conferita. Il delegante però può sempre revocarla così come il delegato rinunciarvi.
La delega può essere rinnovata se non è ancora scaduta e se non ci sono variazioni. La comunicazione del rinnovo deve essere eseguita a partire dal 90° giorno antecedente la scadenza originaria. Il rinnovo non causa la revoca della delega, ma ne prolunga l’efficacia a partire dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.
Il delegante può revocare la delega e comunicarlo direttamente. A questo adempimento può provvedere anche l’intermediario.
La delega è revocata anche in caso di variazione di uno o più dati, questo comporta l’attivazione di una nuova delega con i dati nuovi e la scadenza in questo caso decorre dalla data di attivazione di quella nuova.
La rinuncia alla delega da parte dell’intermediario è comunicata dallo stesso tramite apposita modalità web presente all’interno della sua area riservata ed è immediatamente efficace.
Comunicazione della delega unica
La comunicazione dei dati della delega all’Agenzia è necessaria per l’attivazione. La comunicazione può essere fatta dal contribuente delegante dalla sua area riservata o dall’intermediario tramite la trasmissione di un file xml sottoscritto con firma digitale, FEA CIE o FEA (firma elettronica avanzata).
La comunicazione può essere effettuata inoltre tramite un sevizio web specifico per il conferimento della delega dopo apposita convenzione tra intermediario e Agenzia.
Leggi le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica
Obblighi intermediario
L’intermediario delegato può utilizzare i servizi delegati previa accettazione. Con l’accettazione esso di impegna a utilizzare le informazioni del contribuente per le finalità della delega. Il delegato deve poi conservare le deleghe e i documenti a queste collegati fino al 10° anno successivo.
Essi devono tenere inoltre un registro in cui annotare le deleghe e dati specifici.
L’Agenzia può effettuare dei controlli presso gli intermediari. In presenza di irregolarità nella gestione delle deleghe o delle loro revoche l’Agenzia può procedere alla revoca, fatta salva la responsabilità civile e l’applicazione di sanzioni penali.
Vuoi sapere di più sul decreto legislativo n. 1/2024? Allora leggi anche: Avvisi bonari: dal 1° settembre il fisco batte cassa