In evidenza - home page, Professioni, Professioni - Primo piano

Avvocati: nessuna “smorfia” in udienza Il Tribunale di Milano ha adottato il nuovo Regolamento d’udienza per la Sezione IX civile, prescrivendo, tra l’altro, ai partecipanti: puntualità, cellulari spenti, abbigliamento adeguato

comportamento corretto udienza

Fair play in udienza

Niente smorfie, vietato interrompere e anche tenere i cellulari accesi con la suoneria. Prescritti, invece, abbigliamento consono e rigorosa puntualità. Sono queste le linee guida adottate dalla nona sezione civile del tribunale di Milano, che si occupa di famiglia e minori, per indicare ai partecipanti all’udienza, dagli avvocati alle parti, il comportamento da corretto da tenere durante lo svolgimento della stessa.

Il regolamento, senz’altro mutuabile in tutte le controversie e nei vari tribunali, è stato adottato in considerazione del potere attribuito dalla legge al giudice di disporre quanto occorre affinché la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo.

Infatti, nel testo si fa espressa menzione dell’art. 129 c.p.c. ove è contenuto il divieto, a coloro che intervengano nell’udienza, di fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo durante l’udienza; viene altresì fatto riferimento all’art. 89 c.p.c. il quale stabilisce che le parti e i loro difensori non possono usare espressioni sconvenienti o offensive.

Cosa prevede il Regolamento

Con le linee guida sottoscritte dalla presidente della sezione Anna Cattaneo e dalla consigliera dell’Ordine di Milano Giulia Sapi, che coordina la Commissione Persona, Famiglia e Minori, il tribunale ha adottato un vero e proprio decalogo, prescrivendo a coloro che partecipano all’udienza di adeguare il proprio comportamento a determinate regole, quali:

  • presentarsi con puntualità;
  • vestirsi in modo appropriato e decoroso;
  • tenere il cellulare spento o senza suoneria.

Vengono anche date indicazioni ai difensori e ai magistrati di arrivare all’udienza “preparati ed a conoscenza dei fatti di causa (…), avendo contezza delle posizioni delle rispettive parti, della documentazione già in atti e degli adempimenti che saranno svolti nella specifica udienza”.

Un’udienza “ordinata”

Il Regolamento dedica anche alcune prescrizioni alle modalità con cui deve essere gestita l’udienza.

In particolare, è precisato che spetta al giudice concedere la parola alle parti e ai difensori, che si impegnano ad utilizzare il tempo loro concesso, seguendo l’ordine processuale prescritto.

Sempre nel rispetto dei ‘tempi’ del processo, il regolamento prescrive altresì che “nessuno potrà interrompere o sovrapporsi ai difensori e alle parti durante la loro esposizione”.

Nella medesima direzione, è posto il divieto, durante l’esposizione dei difensori o delle parti, di “fare segni di approvazione o di disapprovazione e cagionare in qualsiasi modo disturbo né usare espressioni sconvenienti od offensive”.

Linguaggio chiaro e niente offese

In merito al linguaggio da adoperare durante l’udienza, le linee guida prescrivono, infine, che le argomentazioni rilevanti ai fini della decisione dovranno essere esposte “in modo chiaro, conciso e comprensibile”.  A tal riguardo, il giudice potrà intervenire ogni qualvolta “i toni” (offensivi, svalutativi, provocatori, e così via) contribuiscano ad alimentare il conflitto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *