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Divieto rapporti economici con il cliente: il CNF chiarisce la natura dell’illecito Il CNF ribadisce che il divieto di intrattenere rapporti economici con il cliente (art. 23 co. 3 CDF) è un illecito permanente, e il dies a quo della prescrizione coincide con il momento della violazione

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Il principio affermato dal CNF

Divieto rapporti economici avvocato-cliente: la sentenza n. 66 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 19 agosto 2025 sul sito del Codice Deontologico, stabilisce un principio importante: la violazione dell’art. 23, comma 3, del CDF — che vieta all’avvocato di intrattenere con il cliente rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di altra natura che possano influire sul rapporto professionale — configura un illecito disciplinare di natura permanente. Il Consiglio ha evidenziato che, pertanto, il termine di prescrizione disciplinare decorre dal momento in cui la violazione ha inizio, e non può essere sospeso o interrotto da eventi successivi.

Cosa significa “illecito permanente”

A differenza degli illeciti “istantanei”, che si esauriscono con il compimento dell’azione, l’illecito permanente continua nel tempo finché la condotta non cessa. Nel caso dell’art. 23, comma 3, la violazione perdura se l’avvocato mantiene rapporti economici o patrimoniali che possono influenzare il rapporto con il cliente. Perciò, non si tratta di un fatto che si consuma in un istante, ma di una situazione che rimane attiva e produttiva di effetti disciplinari finché perdura.

Il dies a quo della prescrizione disciplinare

Il CNF precisa che, trattandosi di illecito permanente, il momento iniziale del computo della prescrizione coincide con l’inizio della condotta illecita, non con la sua cessazione né con altre condizioni. In altri termini, la prescrizione comincia a decorrere dal primo momento in cui l’avvocato ha iniziato a intrattenere con il cliente rapporti vietati, e resta attiva finché quella condotta continua.

In sintesi

  • Il CNF, con sentenza n. 66/2025, afferma che l’illecito di cui all’art. 23, comma 3, CDF è permanente.

  • Il dies a quo della prescrizione decorre dal primo momento di violazione.

  • La violazione resta attiva finché la condotta continua, con conseguenze disciplinari durevoli.