Cos’è l’ammenda
L’ammenda è una pena pecuniaria prevista dall’ordinamento penale italiano, applicata in caso di contravvenzioni, ossia violazioni meno gravi rispetto ai delitti. Si distingue nettamente dalla multa, dalla sanzione amministrativa e ha specifiche modalità di applicazione, pagamento, riscossione ed eventuale estinzione.
La corretta comprensione di questa pena e delle sue implicazioni è fondamentale per orientarsi nel sistema sanzionatorio penale italiano, anche in chiave difensiva e preventiva.
Definizione
L’ammenda, ai sensi dell’art. 26 del codice penale, è una sanzione pecuniaria che si applica a seguito della commissione di contravvenzioni. La sua funzione è prevalentemente afflittiva e patrimoniale e non comporta restrizioni della libertà personale. L’importo è determinato dal giudice sulla base dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tenendo conto della gravità del fatto, delle modalità della condotta e delle condizioni economiche del reo.
Differenza tra ammenda, multa e sanzione amministrativa
Nel sistema sanzionatorio italiano, è essenziale distinguere tra:
- ammenda: si applica per contravvenzioni (es. guida senza casco, violazioni minori del Codice della strada che costituiscono reato);
- multa: prevista per i delitti, secondo l’art. 24 c.p;
- sanzione amministrativa pecuniaria: disciplinata dalla legge n. 689/1981, si applica per illeciti non penalmente rilevanti, e viene irrogata da autorità amministrative (es. mancato pagamento di un pedaggio autostradale).
La differenza più rilevante tra ammenda e sanzione amministrativa è che la prima è una vera e propria pena afflittiva di natura penale, iscritta nel casellario giudiziale, mentre la seconda consegue alla commissione di un illecito di natura amministrativa, privo di rilevanza penale.
Normativa di riferimento
La disciplina di questa pena è contenuta in diverse disposizioni del codice penale, in particolare:
- art. 26 c.p. – definizione della pena;
- art. 133 e 133-bis c.p. – criteri per la determinazione della pena;
- art. 136 c.p. – conversione pene pecuniarie non eseguite;
- art. 460 c.p.p. – decreto penale di condanna, spesso applicabile alle contravvenzioni punite con ammenda.
Ammenda e oblazione
L’oblazione è un istituto che consente all’imputato l’estinzione anticipata del reato contravvenzionale, pagando una somma pari a una terza parte del massimo dell’ammenda prevista dalla legge per la contravvenzione. È regolata dagli articoli 162 e 162-bis c.p. e può essere:
- obbligatoria: è prevista quando le contravvenzioni sono punite solo con la pena dell’ammenda;
- facoltativa: quando le contravvenzioni sono punite in alternativa con l’arresto o l’ammenda.
L’oblazione evita la condanna e la conseguente iscrizione nel casellario giudiziale, ma è ammessa solo per le contravvenzioni punite con sola ammenda o congiuntamente con l’arresto.
Ammenda e casellario giudiziale
La condanna penale alla pena dell’ammenda è iscritta nel casellario giudiziale, salvo nei casi in cui l’ammenda venga applicata con il decreto penale di condanna e sia poi estinta per effetto di oblazione o altra causa estintiva del reato. Questa iscrizione può avere rilievo in ambito lavorativo, concorsuale o per il rilascio di certificazioni pubbliche.
Pagamento dell’ammenda e riscossione coattiva
Il pagamento deve avvenire nei termini stabiliti dal provvedimento di condanna.
In caso di inadempimento, si procede con:
- la riscossione coattiva;
- la conversione in libertà controllata o lavoro di pubblica utilità se il condannato è insolvente e sussistono le condizioni previste.
La giurisprudenza chiarisce che la conversione non è automatica: il giudice valuta la situazione economica e può disporre misure alternative solo se sussiste l’assoluta impossibilità al pagamento.
Conversione pena detentiva in pena pecuniaria
Anche una pena detentiva per contravvenzione può essere convertita in pena pecuniaria.
Il tasso di conversione, in base a quanto previsto dall’articolo 135 c.p è di 250 euro per ciascun giorno di pena detentiva sostituita, salvo diversa determinazione del giudice. In questi casi, la pena si tramuta in ammenda, pur essendo stata originariamente prevista la pena dell’arresto.
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