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Unioni civili: niente assegno alla ex se non c’è disparità economica Unioni civili: niente assegno di mantenimento per la ex se entrambe si trovano in una situazione economica precaria

Unioni civili e assegno di mantenimento

Sulle unioni civili e assegno di mantenimento torna a pronunciarsi la Cassazione. Nell’ordinanza n. 24930/2024 gli Ermellini precisano che per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento richiesto nell’ambito di un’unione civile sono necessari gli stessi presupposti dell’assegno di divorzio. Nel caso di specie, dalle prove fornite, emerge però che tali presupposti non sussistono e che entrambe le donne si trovano in condizioni economiche precarie. Non rileva il precedente matrimonio eterosessuale della richiedente, le tre figlie e l’invalidità, visto che l’inabilità al lavoro non è stata dimostrata.

Unione civile: scioglimento

Il Tribunale competente pronuncia lo scioglimento di un’unione civile.  La sentenza pone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un contributo mensile alla ex di 100,00 euro, oltre adeguamento ISTAT.

Revocato l’assegno di mantenimento alla ex

La beneficiaria impugna la sentenza chiedendo l’incremento dell’assegno di mantenimento. La Corte d’appello però lo respinge e accoglie, al contrario, l’appello incidentale. La parte obbligata ha richiesto nello specifico la revoca del mantenimento che il Tribunale aveva riconosciuto alla ex compagna.

Per la Corte d’appello non rileva la circostanza che la richiedente prima della relazione, abbia contratto matrimonio eterosessuale da cui ha avuto tre figlie. Per il giudice dell’impugnazione non rileva neppure l’investimento affettivo dell’appellante nella nuova relazione di coppia.

La Corte d’appello rileva che il Tribunale ha tenuto conto della patologia depressiva della richiedente, perché non contestato dalla controparte, anche se non documentata. L’autorità giudiziaria tuttavia rimarca che non è stata dimostrata l’inabilità al lavoro. La richiedente durante l’unione civile ha svolto tra l’altro attività lavorativa che ha poi deciso di lasciare spontaneamente per non perdere la pensione di invalidità.

Per la Corte di merito l’appello incidentale merita quindi accoglimento perché l’obbligata è rimasta senza redditi al momento della decisione del giudice di primo grado. La stessa ha svolto in precedenza attività lavorativa, ma è risultata gravata da debiti contratti proprio durante l’unione civile. La quasi totale assenza di redditi delle due parti non consente quindi di porre a carico di una delle due l’obbligo di sostenere economicamente l’altra.

Ignorati il pregresso matrimonio eterosessuale, le tre figlie e l’invalidità

Parte soccombente ricorre in Cassazione lamentando con il primo motivo, come la Corte d’appello, ai fini del decidere, abbia ignorato il suo pregresso matrimonio, la presenza di tre figlie e la decisione di trasferirsi dall’ex compagna, regolando la relazione con l’unione civile. La ricorrente lamenta inoltre la mancata considerazione della sua condizione di invalidità civile e della conseguente inabilità al lavoro. Con il secondo motivo  contesta invece la decisione della Corte d’appello nel punto in cui ritiene che non vi sia prova che la controparte sia più forte economicamente. L’assegno di mantenimento trova la sua ratio nel dovere di assistenza che la legge pone a carico del soggetto economicamente più forte. Da valutare inoltre la durata dell’unione civile, ma anche la pregressa convivenza. La resistente ha un lavoro ed è proprietaria di un immobile mentre la ricorrente ha solo una pensione di invalidità, non ha beni immobili e neppure un’automobile.

Unioni civili: niente assegno se non c’è disparità reddituale

Per la Cassazione entrambi i motivi del ricorso sono inammissibili. Il primo motivo tende a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Come noto però la revisione dell’apprezzamento di merito è inammissibile in sede di Cassazione.

Unioni civili: stessi presupposti regole dell’assegno divorzile

Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché alle unioni civili, per quanto riguarda il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner, valgono gli stessi parametri e presupposti dell’assegno divorzile art. 5 comma 6 legge n. 898/1970.

La misura ha infatti funzione assistenziale, compensativa e perequativa e richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del partner richiedente e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli in autonomia.

La decisione relativa all’eventuale riconoscimento presuppone una valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, del contributo fornito dalla richiedente alla vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, nonché del patrimonio personale di ciascuno alla luce della durata del matrimonio e dell’età dell’istante.

Dalla documentazione versata in atti emerge che i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento non sussistono. Entrambe le donne sono prive di redditi e parte ricorrente non ha prodotto in giudizio elementi tali da poter contrastare le conclusioni a cui è giunta la Corte di merito.

 

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giurista risponde

Assegno divorzile e incentivo all’esodo L’assegno divorzile può essere riferito anche all’incentivo all’esodo, oltre che al trattamento di fine rapporto (ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1970)?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis, Maurizio Della Ventura e Federica Florio

 

La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1979, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. – Cass., Sez. Un., 7 marzo 2024, n. 6229.

La vicenda è quella di due ex coniugi, uno dei quali si è visto riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, L. 898/1970, mentre l’altro aveva conseguito somme a titolo di indennità di fine rapporto (a cui si riferisce l’art. 12bis della legge citata) e di incentivo all’esodo. Più nello specifico, il giudizio di primo grado fra le due parti si era concluso nel senso del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, il cui importo è stato però determinato tenendo conto del solo trattamento di fine rapporto. La pronuncia veniva confermata in appello, con un discostamento da un precedente di legittimità favorevole a riferire il menzionato art. 12bis anche all’incentivo all’esodo (Cass. 12 luglio 2016, n. 14171). Si è quindi ricorso in Cassazione, con successiva rimessione alle Sezioni Unite.

È opportuno, preliminarmente, prendere le mosse dall’analisi del dato normativo. L’art. 12bis, L. 898/1970 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e se titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della medesima, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se maturata dopo la sentenza. Tale indennità è pari al 40% dell’indennità riferibile agli anni di coincidenza fra rapporto di lavoro e matrimonio.

L’incentivo all’esodo, invece, è la prestazione cui è tenuto il datore di lavoro a fronte della disponibilità del lavoratore ad addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto di prestazione d’opera, oggetto di accordo negoziale.

Si evidenzia l’esistenza di un contrasto, relativo alla natura dell’incentivo all’esodo e, in conseguenza, della riferibilità ad esso dell’art. 12bis (testualmente riferito solo all’indennità di fine rapporto).

Per un primo orientamento, infatti, la menzionata norma sarebbe riferita a ogni indennità di natura retributiva, comunque ricollegabile all’apporto fattuale indiretto del coniuge percettore dell’assegno divorzile, e derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto in costanza di matrimonio. Le somme erogate a tale titolo costituirebbero reddito da lavoro dipendente, in quanto finalizzate a sollecitare e remunerare una vera e propria controprestazione, consistente nel consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata. A sostegno di tale soluzione si evidenzia altresì la parificazione, da parte del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 17 e 19, D.P.R. 917/1986), delle discipline del trattamento di fine rapporto e dell’incentivo (Cass. 12 luglio 2016, n. 14171).

Per un secondo orientamento, invece, l’art. 12bis farebbe riferimento all’indennità menzionata ed unicamente ad essa. Sarebbe riferito, più nello specifico, all’indennità – comunque denominata – che maturi alla cessazione del rapporto di lavoro e che sia determinata in proporzione alla durata dello stesso e all’entità della retribuzione corrisposta (Cass. 17 aprile 1997, n. 3294).

L’indennità di fine rapporto non è più determinata in base all’ultima retribuzione del prestatore, ma sui compensi tempo per tempo erogatigli e periodicamente rivalutati: in sintesi, si tratta di un compenso ancorato allo sviluppo economico della carriera, e gli è comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8 gennaio 2016, n. 164 e Cass. 14 maggio 2013, n. 11479). Tenendo presente ciò, si rende ben evidente la ratio dell’art. 12bis, L. 898/1970, che ha le stesse finalità – assistenziale e perequativo-compensativa – dell’assegno divorzile: in base al principio di solidarietà, si riconosce un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tener conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287). Si deve, cioè, far sì di appianare la condizione di squilibrio riconducibile al sacrificio di aspettative professionali e reddituali, conseguente all’assunzione di un ruolo all’interno della famiglia. La ratio solidaristica e assistenziale dell’art. 12bis viene evidenziata, peraltro, anche nei relativi lavori parlamentari, ed altresì dalla Consulta (Corte cost. 24 gennaio 1991, n. 24). Si attua una partecipazione, posticipata, che realizza non solo una funzione assistenziale, ma anche una compensativa, ovvero è rapportata al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. 30 dicembre 2005, n. 28278).

L’automatismo percentuale di cui all’art. 12bis, rilevano le Sezioni Unite in commento, si giustifica solo in base alla condivisione della medesima ratio dell’assegno divorzile. D’altronde, ciò a cui si partecipa in base all’art. 12bis è una porzione reddituale maturata nel corso del rapporto e accantonata periodicamente, che diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto: si tratta, quindi, di un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che si è sacrificato. È quindi assai significativo, in tal senso, il riferimento agli anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio (art. 12bis, comma 2).

Tale digressione è necessaria giacché, evidenziata la ratio dell’art. 12bis, si pone il problema del se esso si riferisca unicamente all’indennità di fine rapporto, o abbia oggetto più ampio. Invero, non si ha perfetta coincidenza con l’art. 2120 c.c. (che riguarda il trattamento di fine rapporto), e da ciò viene evinto un campo di applicazione dell’art. 12bis che è più ampio. La parziale coincidenza lessicale, osserva però la Suprema Corte, deve far propendere per l’interpretazione per cui l’art. 12bis non si riferisce a tutte le prestazioni a cui il lavoratore ha diritto in dipendenza della cessazione del contratto, ma solo a quelle che condividono la logica del trattamento di fine rapporto. L’art. 12bis, cioè, si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e sono determinate proporzionalmente alla sua durata e all’entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309). È, questo, il criterio discretivo fra ciò che il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile può e non può esigere ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1970.

Ciò posto, è evidentemente estranea all’indicata nozione di indennità di fine rapporto anche l’indennità di incentivo all’esodo. Tale indennità, infatti, non opera quale retribuzione differita, sicché è da escludere la necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sottoforma di assegno divorzile (Cass.17 aprile 1997, n. 3294). Tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, e quindi non ricorre l’esigenza di assicurare (in chiave assistenziale e perequativo-compensativa) una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio: si è, piuttosto, innanzi a un’attribuzione patrimoniale che discende da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore prestato consenso all’anticipato scioglimento del rapporto di lavoro.

Non vengono ritenuti dirimenti, inoltre, gli argomenti basati sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a cui si è accennato (Cass. 12 luglio 2067, n. 14171): la Suprema Corte, infatti, ritiene che il regime fiscale dell’indennità non interferisca con la qualificazione civilistica della stessa.

Le Sezioni Unite, per ciò, concludono nel senso della non spettanza al coniuge divorziato della quota del 40% dell’indennità in questione, nei termini riportati in massima.

*Contributo in tema di “Assegno divorzile”, a cura di Umberto De Rasis, Maurizio Della Ventura e Federica Florio, estratto da Obiettivo Magistrato n. 76 / Luglio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica