assegno divorzile

L’assegno divorzile Assegno divorzile: cos’è, quando spetta, normativa di riferimento, funzione, differenze con l’assegno di mantenimento e Cassazione

Assegno divorzile: cos’è

L’assegno divorzile è una misura economica prevista dalla legge italiana per garantire equilibrio e tutela al coniuge economicamente più debole in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disciplina, funzione e criteri di attribuzione sono stati oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, che ne hanno ridefinito la natura e l’estensione nel tempo.

Esso si traduce in una somma di denaro che il giudice può disporre a favore di uno dei due coniugi, in sede di sentenza di divorzio, al fine di assicurare un sostegno economico al coniuge che, all’esito della separazione definitiva, non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

L’assegno di divorzio è disciplinato dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), come modificato dalla legge n. 74/1987, ed è distinto rispetto all’assegno di mantenimento, previsto in fase di separazione.

Normativa di riferimento

La normativa principale dell’assegno di divorzio è rappresentata quindi:

  • dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, art. 5;
  • dalle modifiche introdotte dalla legge n. 74/1987 e, per gli effetti fiscali, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Quando spetta l’assegno divorzile

In base alla legge, l’assegno può essere attribuito solo in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, valutati dal giudice nel rispetto di parametri stabiliti dal legislatore e interpretati dalla giurisprudenza.

Il diritto all’assegno divorzile spetta infatti quando uno dei coniugi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per cause indipendenti dalla propria volontà. La sua attribuzione non è automatica, ma è subordinata a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, effettuata dal giudice.

Tra i criteri principali di valutazione:

  • durata del matrimonio;
  • età e stato di salute del coniuge richiedente;
  • condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti;
  • contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale;
  • capacità lavorativa e opportunità occupazionali del coniuge richiedente;
  • esistenza di figli minori o non autosufficienti.

Il giudice potrà disporre l’assegno in forma periodica, oppure in unica soluzione (una tantum), se richiesto dalle parti o se ritenuto equo in relazione alle circostanze.

Funzione dell’assegno divorzile

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno divorzile svolge una funzione composita:

  • assistenziale, per garantire il sostegno economico al coniuge privo di mezzi adeguati;
  • compensativa, per valorizzare il contributo dato dal coniuge alla vita familiare e alla costruzione del patrimonio comune, anche rinunciando alla propria carriera;
  • perequativa, per riequilibrare eventuali sperequazioni patrimoniali causate dallo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ha superato il criterio del “tenore di vita matrimoniale”, affermando che l’assegno non serve a garantire la prosecuzione dello stile di vita pregresso, ma a riconoscere il ruolo economico-sociale assunto all’interno del matrimonio, anche in chiave solidaristica.

Differenze con l’assegno di mantenimento 

È fondamentale distinguere l’assegno di mantenimento dall’assegno divorzile, poiché si collocano in fasi giuridiche diverse:

Assegno di mantenimento

Assegno divorzile

Si applica in fase di separazione legale

Si applica in fase di divorzio

Ha finalità assistenziale e temporanea

Ha finalità compensativa e definitiva

Mira a garantire il tenore di vita matrimoniale

Mira al riequilibrio economico post-divorzio

Può essere sempre modificato o revocato

Può essere revocato o ridotto solo in presenza di gravi mutamenti delle condizioni

Cosa dice la giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha delineato, negli anni, un’evoluzione significativa nell’interpretazione dell’assegno divorzile. L’orientamento giurisprudenziale recente valorizza un approccio equilibrato e personalizzato, volto a evitare sia automatismi sia disparità ingiustificate.

Tra le sentenze più rilevanti:

  • Cassazione SS.UU. n. 18287/2018: ha introdotto il principio della funzione compensativa-perequativa, superando il criterio del tenore di vita.
  • Cassazione n. 32198/202021: se viene provata una stabile convivenza del coniuge divorziato (accertabile sia nel giudizio di divorzio che in quello di revisione), il diritto alla componente assistenziale dell’assegno di divorzio cessa. Questo avviene perché la nuova convivenza rappresenta una rottura con il passato e offre all’ex coniuge la possibilità di ricevere e prestare reciproca assistenza all’interno del nuovo nucleo familiare. Questa cessazione del diritto si verifica anche se il tenore di vita della nuova famiglia di fatto è molto inferiore a quello precedente o a quello che l’ex coniuge avrebbe potuto mantenere integrando i propri mezzi con l’assegno divorzile.
  • Cassazione n. 28727/2020: ha precisato che anche il coniuge economicamente più debole può non aver diritto all’assegno se non vi è stato un effettivo sacrificio personale o patrimoniale durante il matrimonio.

 

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Unioni civili: niente assegno alla ex se non c’è disparità economica Unioni civili: niente assegno di mantenimento per la ex se entrambe si trovano in una situazione economica precaria

Unioni civili e assegno di mantenimento

Sulle unioni civili e assegno di mantenimento torna a pronunciarsi la Cassazione. Nell’ordinanza n. 24930/2024 gli Ermellini precisano che per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento richiesto nell’ambito di un’unione civile sono necessari gli stessi presupposti dell’assegno di divorzio. Nel caso di specie, dalle prove fornite, emerge però che tali presupposti non sussistono e che entrambe le donne si trovano in condizioni economiche precarie. Non rileva il precedente matrimonio eterosessuale della richiedente, le tre figlie e l’invalidità, visto che l’inabilità al lavoro non è stata dimostrata.

Unione civile: scioglimento

Il Tribunale competente pronuncia lo scioglimento di un’unione civile.  La sentenza pone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un contributo mensile alla ex di 100,00 euro, oltre adeguamento ISTAT.

Revocato l’assegno di mantenimento alla ex

La beneficiaria impugna la sentenza chiedendo l’incremento dell’assegno di mantenimento. La Corte d’appello però lo respinge e accoglie, al contrario, l’appello incidentale. La parte obbligata ha richiesto nello specifico la revoca del mantenimento che il Tribunale aveva riconosciuto alla ex compagna.

Per la Corte d’appello non rileva la circostanza che la richiedente prima della relazione, abbia contratto matrimonio eterosessuale da cui ha avuto tre figlie. Per il giudice dell’impugnazione non rileva neppure l’investimento affettivo dell’appellante nella nuova relazione di coppia.

La Corte d’appello rileva che il Tribunale ha tenuto conto della patologia depressiva della richiedente, perché non contestato dalla controparte, anche se non documentata. L’autorità giudiziaria tuttavia rimarca che non è stata dimostrata l’inabilità al lavoro. La richiedente durante l’unione civile ha svolto tra l’altro attività lavorativa che ha poi deciso di lasciare spontaneamente per non perdere la pensione di invalidità.

Per la Corte di merito l’appello incidentale merita quindi accoglimento perché l’obbligata è rimasta senza redditi al momento della decisione del giudice di primo grado. La stessa ha svolto in precedenza attività lavorativa, ma è risultata gravata da debiti contratti proprio durante l’unione civile. La quasi totale assenza di redditi delle due parti non consente quindi di porre a carico di una delle due l’obbligo di sostenere economicamente l’altra.

Ignorati il pregresso matrimonio eterosessuale, le tre figlie e l’invalidità

Parte soccombente ricorre in Cassazione lamentando con il primo motivo, come la Corte d’appello, ai fini del decidere, abbia ignorato il suo pregresso matrimonio, la presenza di tre figlie e la decisione di trasferirsi dall’ex compagna, regolando la relazione con l’unione civile. La ricorrente lamenta inoltre la mancata considerazione della sua condizione di invalidità civile e della conseguente inabilità al lavoro. Con il secondo motivo  contesta invece la decisione della Corte d’appello nel punto in cui ritiene che non vi sia prova che la controparte sia più forte economicamente. L’assegno di mantenimento trova la sua ratio nel dovere di assistenza che la legge pone a carico del soggetto economicamente più forte. Da valutare inoltre la durata dell’unione civile, ma anche la pregressa convivenza. La resistente ha un lavoro ed è proprietaria di un immobile mentre la ricorrente ha solo una pensione di invalidità, non ha beni immobili e neppure un’automobile.

Unioni civili: niente assegno se non c’è disparità reddituale

Per la Cassazione entrambi i motivi del ricorso sono inammissibili. Il primo motivo tende a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Come noto però la revisione dell’apprezzamento di merito è inammissibile in sede di Cassazione.

Unioni civili: stessi presupposti regole dell’assegno divorzile

Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché alle unioni civili, per quanto riguarda il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner, valgono gli stessi parametri e presupposti dell’assegno divorzile art. 5 comma 6 legge n. 898/1970.

La misura ha infatti funzione assistenziale, compensativa e perequativa e richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del partner richiedente e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli in autonomia.

La decisione relativa all’eventuale riconoscimento presuppone una valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, del contributo fornito dalla richiedente alla vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, nonché del patrimonio personale di ciascuno alla luce della durata del matrimonio e dell’età dell’istante.

Dalla documentazione versata in atti emerge che i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento non sussistono. Entrambe le donne sono prive di redditi e parte ricorrente non ha prodotto in giudizio elementi tali da poter contrastare le conclusioni a cui è giunta la Corte di merito.

 

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giurista risponde

Assegno divorzile e incentivo all’esodo L’assegno divorzile può essere riferito anche all’incentivo all’esodo, oltre che al trattamento di fine rapporto (ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1970)?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis, Maurizio Della Ventura e Federica Florio

 

La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1979, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. – Cass., Sez. Un., 7 marzo 2024, n. 6229.

La vicenda è quella di due ex coniugi, uno dei quali si è visto riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, L. 898/1970, mentre l’altro aveva conseguito somme a titolo di indennità di fine rapporto (a cui si riferisce l’art. 12bis della legge citata) e di incentivo all’esodo. Più nello specifico, il giudizio di primo grado fra le due parti si era concluso nel senso del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, il cui importo è stato però determinato tenendo conto del solo trattamento di fine rapporto. La pronuncia veniva confermata in appello, con un discostamento da un precedente di legittimità favorevole a riferire il menzionato art. 12bis anche all’incentivo all’esodo (Cass. 12 luglio 2016, n. 14171). Si è quindi ricorso in Cassazione, con successiva rimessione alle Sezioni Unite.

È opportuno, preliminarmente, prendere le mosse dall’analisi del dato normativo. L’art. 12bis, L. 898/1970 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e se titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della medesima, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se maturata dopo la sentenza. Tale indennità è pari al 40% dell’indennità riferibile agli anni di coincidenza fra rapporto di lavoro e matrimonio.

L’incentivo all’esodo, invece, è la prestazione cui è tenuto il datore di lavoro a fronte della disponibilità del lavoratore ad addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto di prestazione d’opera, oggetto di accordo negoziale.

Si evidenzia l’esistenza di un contrasto, relativo alla natura dell’incentivo all’esodo e, in conseguenza, della riferibilità ad esso dell’art. 12bis (testualmente riferito solo all’indennità di fine rapporto).

Per un primo orientamento, infatti, la menzionata norma sarebbe riferita a ogni indennità di natura retributiva, comunque ricollegabile all’apporto fattuale indiretto del coniuge percettore dell’assegno divorzile, e derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto in costanza di matrimonio. Le somme erogate a tale titolo costituirebbero reddito da lavoro dipendente, in quanto finalizzate a sollecitare e remunerare una vera e propria controprestazione, consistente nel consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata. A sostegno di tale soluzione si evidenzia altresì la parificazione, da parte del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 17 e 19, D.P.R. 917/1986), delle discipline del trattamento di fine rapporto e dell’incentivo (Cass. 12 luglio 2016, n. 14171).

Per un secondo orientamento, invece, l’art. 12bis farebbe riferimento all’indennità menzionata ed unicamente ad essa. Sarebbe riferito, più nello specifico, all’indennità – comunque denominata – che maturi alla cessazione del rapporto di lavoro e che sia determinata in proporzione alla durata dello stesso e all’entità della retribuzione corrisposta (Cass. 17 aprile 1997, n. 3294).

L’indennità di fine rapporto non è più determinata in base all’ultima retribuzione del prestatore, ma sui compensi tempo per tempo erogatigli e periodicamente rivalutati: in sintesi, si tratta di un compenso ancorato allo sviluppo economico della carriera, e gli è comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8 gennaio 2016, n. 164 e Cass. 14 maggio 2013, n. 11479). Tenendo presente ciò, si rende ben evidente la ratio dell’art. 12bis, L. 898/1970, che ha le stesse finalità – assistenziale e perequativo-compensativa – dell’assegno divorzile: in base al principio di solidarietà, si riconosce un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tener conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287). Si deve, cioè, far sì di appianare la condizione di squilibrio riconducibile al sacrificio di aspettative professionali e reddituali, conseguente all’assunzione di un ruolo all’interno della famiglia. La ratio solidaristica e assistenziale dell’art. 12bis viene evidenziata, peraltro, anche nei relativi lavori parlamentari, ed altresì dalla Consulta (Corte cost. 24 gennaio 1991, n. 24). Si attua una partecipazione, posticipata, che realizza non solo una funzione assistenziale, ma anche una compensativa, ovvero è rapportata al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. 30 dicembre 2005, n. 28278).

L’automatismo percentuale di cui all’art. 12bis, rilevano le Sezioni Unite in commento, si giustifica solo in base alla condivisione della medesima ratio dell’assegno divorzile. D’altronde, ciò a cui si partecipa in base all’art. 12bis è una porzione reddituale maturata nel corso del rapporto e accantonata periodicamente, che diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto: si tratta, quindi, di un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che si è sacrificato. È quindi assai significativo, in tal senso, il riferimento agli anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio (art. 12bis, comma 2).

Tale digressione è necessaria giacché, evidenziata la ratio dell’art. 12bis, si pone il problema del se esso si riferisca unicamente all’indennità di fine rapporto, o abbia oggetto più ampio. Invero, non si ha perfetta coincidenza con l’art. 2120 c.c. (che riguarda il trattamento di fine rapporto), e da ciò viene evinto un campo di applicazione dell’art. 12bis che è più ampio. La parziale coincidenza lessicale, osserva però la Suprema Corte, deve far propendere per l’interpretazione per cui l’art. 12bis non si riferisce a tutte le prestazioni a cui il lavoratore ha diritto in dipendenza della cessazione del contratto, ma solo a quelle che condividono la logica del trattamento di fine rapporto. L’art. 12bis, cioè, si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e sono determinate proporzionalmente alla sua durata e all’entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309). È, questo, il criterio discretivo fra ciò che il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile può e non può esigere ai sensi dell’art. 12bis, L. 898/1970.

Ciò posto, è evidentemente estranea all’indicata nozione di indennità di fine rapporto anche l’indennità di incentivo all’esodo. Tale indennità, infatti, non opera quale retribuzione differita, sicché è da escludere la necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sottoforma di assegno divorzile (Cass.17 aprile 1997, n. 3294). Tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, e quindi non ricorre l’esigenza di assicurare (in chiave assistenziale e perequativo-compensativa) una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio: si è, piuttosto, innanzi a un’attribuzione patrimoniale che discende da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore prestato consenso all’anticipato scioglimento del rapporto di lavoro.

Non vengono ritenuti dirimenti, inoltre, gli argomenti basati sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a cui si è accennato (Cass. 12 luglio 2067, n. 14171): la Suprema Corte, infatti, ritiene che il regime fiscale dell’indennità non interferisca con la qualificazione civilistica della stessa.

Le Sezioni Unite, per ciò, concludono nel senso della non spettanza al coniuge divorziato della quota del 40% dell’indennità in questione, nei termini riportati in massima.

*Contributo in tema di “Assegno divorzile”, a cura di Umberto De Rasis, Maurizio Della Ventura e Federica Florio, estratto da Obiettivo Magistrato n. 76 / Luglio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica