dl anti-violenze

Dl anti-violenze ai medici: è legge La Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del Dl anti-violenze ai sanitari con pene fino a 5 anni e arresto nelle 48 ore per chi aggredisce un sanitario

La Camera, oggi 13 novembre, ha dato il via libera definitivo (con 144 voti a favore) al disegno di legge di conversione del Dl anti-violenze ai medici, n. 137/2024, varato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre scorso.

Il testo, reca “misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria“.

La nuova legge che si compone di quattro articoli, nasce per arginare i gravi episodi di violenza nei confronti del personale sanitario e prevede un aumento delle pene fino a 5 anni e l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, con possibilità di differimento a determinate condizioni.

L’articolo 1 (modificato dal Senato) interviene sugli artt. 583-quater e 635 c.p., estendendo l’ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni al personale che si occupa di “servizi di sicurezza complementare”.

Inoltre, aggiungendo un altro comma dopo il terzo all’art. 635 c.p., disciplina la fattispecie del danneggiamento di “cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario”, punendolo con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10mila euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da più persone riunite.

L’articolo 2, modifica gli articoli 380, 382-bis e 550 cpp, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, in particolari condizioni, l’arresto differito per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di chi esercita una professione sanitaria, socio-sanitaria e attività ausiliare, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria ex terzo comma art. 635 c.p.

Gli articoli 3 e 4 recano, infine, la clausola d’invarianza finanziaria (criticata dalle opposizioni) e l’entrata in vigore del testo.

Allegati

codice appalti

Codice appalti: approvato il correttivo 2024 Codice appalti: il nuovo correttivo approvato in via preliminare interviene su equo compenso e revisione dei prezzi

Codice appalti: ok del governo al correttivo

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 21 ottobre 2024 ha approvato in via preliminare il testo correttivo del Codice degli appalti pubblici contenuto nel decreto legislativo n. 36/2023.

Le modifiche del correttivo al Codice appalti

Le modifiche hanno riguardato moltissime disposizioni del Codice. Ce ne sono alcune però di maggiore interesse e importanza, che meritano di essere segnalate perché perseguono gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione segnalati dagli stakeholder e in sede europea.

Fasi dell’affidamento

Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 17, dedicato alle fasi delle procedure di affidamento prevede che l’allegato 1.3 indichi il termine massimo intercorrente tra l’approvazione del progetto  la pubblicazione del bando o l’invito a offrire.

Fascicolo virtuale

Le modifiche in materia di digitalizzazione sono finalizzate anche a favorire e snellire la formazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico disciplinato dall’art. 24 del dlgs n. 36/2023.

Regole tecniche: cambia l’art. 26

L’AGID di intesa con l’ANAC stabiliscono le “modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale”. Con lo stesso provvedimento vengono individuati anche i requisiti e i titoli necessari alle piattaforme per dimostrare l’adeguatezza dei sistemi di gestione e della sicurezza delle informazioni.

Equo compenso: nuovi meccanismi di garanzia

Si vuole garantire il rispetto dell’equo compenso nei contratti pubblici attraverso due meccanismi:

  • garantire l’80% del corrispettivo nei casi di affidamento diretto;
  • meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi per l’equo compenso in presenza di procedure di gara, che possono essere calcolati nella misura del 35% del corrispettivo. Il risultato che si ottiene è simile a quello degli affidamenti diretti.

Gestione informativa digitale delle costruzioni

Il nuovo comma 1 dell’art. 43 stabilisce che dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere nuove e su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro e non più per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Codice appalti: le tutele per il lavoro

Nel bando di gara è prevista l’applicazione di un unico CCNL. Nuove linee guida per permettere alle stazioni appaltanti di individuare il CCNL applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele nell’ipotesi in cui si dovesse applicare un contratto diverso.

Codice Appalti: regole nuove per la revisione dei prezzi

Il nuovo articolo 60 al comma 1 dispone che nei documenti di gara delle procedure di affidamento sia obbligatorio indicare le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non alterano la natura del contratto o dell’accordo quadro. Essi si attivano in aumento o diminuzione del 5% dell’importo complessivo “del contratto e si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle  prestazioni da eseguire.”

Stazioni appaltanti: sistema di qualificazione

Si prevede l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 64 le stazioni appaltanti e le centrali di committente possono essere qualificate anche per le sole fasi di progettazione, affidamento lavori o affidamento di servizi e forniture. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati nel separato allegato II.4.

Collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie

Il collegio consultivo tecnico avrà la funzione di prevenire le controversie. Previsti nuovi limiti per costi e facoltà di ricorso ai lodi contrattuali.

 

Leggi anche: Art. 83 comma 8 Codice contratti e contrasto con direttiva 2014/24