processo esecutivo

Il processo esecutivo Il processo esecutivo: guida generale alla fase del processo finalizzata al recupero coattivo di quanto spettante al creditore

Processo esecutivo: definizione e disciplina

Il processo esecutivo è un procedimento che permette al creditore di ottenere coattivamente quanto spettante. Esso si basa su un titolo esecutivo, che può essere rappresentato da una sentenza, da un decreto ingiuntivo, da un accordo di mediazione e non solo. La sua disciplina è contenuta negli articoli 474-632 del Codice di Procedura Civile, aggiornati di recente dal correttivo della riforma Cartabia, in vigore dal 26 novembre 2024.

Presupposti del processo esecutivo

Per avviare il processo esecutivo, occorrono determinati presupposti.

– Un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c) rappresentato da una serie di documenti che attestano l’esistenza del diritto, come sentenze, decreti ingiuntivi e atti notarili, che attribuiscano al creditore il diritto di agire in via esecutiva. La nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c consente il rilascio del titolo esecutivo necessario ad avviare l’esecuzione anche come duplicato informatico. Ne consegue che, anche ai fini della notifica, possa essere rilasciato il duplicato informatico, in quanto equivalente alla consegna di copia conforme all’originale.

– Un precetto (art. 480 c.p.c) ossia un atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine perentorio. L’atto, in base alla riforma più recente, può anche indicare un indirizzo pec o un domicilio digitale speciale in alternativa alla residenza o al domicilio fiscale eletto.

– Il mancato adempimento, questo perchè, solo se il debitore non paga entro il termine indicato nel precetto il creditore può procedere all’esecuzione forzata.

Tipologie di esecuzione forzata

Il processo esecutivo si articola in tre principali tipologie. E’ importante però precisare che, nell’ottica della digitalizzazione del processo esecutivo, il fascicolo dell’esecuzione che viene formato dal cancelliere, è oggi di tipo informatico. Ma vediamo quali sono le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

Esecuzione per espropriazione

L’esecuzione per espropriazione forzata risponde ad alcune regole generali (art. 483- 512 c.p.c) e ad altre più specifiche dedicate alle varie tipologie che si vanno a descrivere.

Espropriazione mobiliare (artt. 513-542 c.p.c): si realizza sui beni mobili del debitore. Non tutti i beni del debitore però sono pignorabili. Ve ne sono alcuni infatti assolutamente impignorabili, come l’anello nunziale, i letti, i vestiti e la biancheria, perchè necessari al debitore e alla sua famiglia. Altri beni mobili sono invece relativamente impignorabili, come le attrezzature necessarie alla coltivazione del fondo, che il giudice può escludere dal pignoramento su richiesta del debitore e sentito il creditore.

Espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c): colpisce crediti o beni del debitore presso terzi, come lo stipendio o il conto corrente o beni del debitore che sono in possesso di terzi. Anche in questo caso, la legge pone dei limiti in relazione alla pignorabilità di alcuni beni o crediti. Non possono essere pignorati ad esempio i crediti alimentari (a meno la causa non riguardi gli alimenti), e i crediti che riguardano sussidi di grazia o di sostentamento per i poveri. Sono invece pignorabili, nella misura stabilita dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, i crediti per stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro.

Espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c): riguarda i beni immobili del debitore, che viene costituito custode dell’immobile, salvo eccezioni, senza alcun diritto a un compenso e senza che lo stesso possa disporre e godere dei suoi beni liberamente. Da segnalare anche l’espropriazione immobiliare di beni indivisi (artt. 599-601) e quella contro il terzo proprietario (artt. 602 – 604).

Esecuzione per consegna o rilascio

Disciplinata dagli artt. 605-611c.p.c, consente al creditore di ottenere la consegna di beni mobili o il rilascio di immobili.  Per questa procedura la legge dispone che il precetto debba contenere la descrizione sommaria dei beni. L’esecuzione per consegna presuppone la notifica di un avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica alla parte, almeno 10 giorni prima, che è tenuta a rilasciare l’immobile, così come l’ora e il giorno in cui procederà.

Esecuzione degli obblighi di fare o non fare

Gli articoli 612-614 c.p.c regolano l’esecuzione forzata di obblighi contrattuali o giudiziali non patrimoniali. La procedura prevede che il giudice dell’esecuzione, su ricorso del creditore, stabilisca le modalità dell’esecuzione e che, con ordinanza, designi l’ufficiale giudiziario addetto alla procedura e le persone che devono procedere alla realizzazione dell’opera o alla distruzione di quella che è stata realizzata.

Fasi del processo esecutivo

Il processo esecutivo si svolge in diverse fasi. Analizziamole distintamente.

Avvio del procedimento

Il processo esecutivo viene avviato con la notifica del precetto da parte del creditore al debitore, per intimargli il pagamento entro un termine prestabilito. Decorso questo termine, se il debitore risulta inadempiente il creditore può avviare il pignoramento, al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione.

Intervento dei creditori

Al procedimento esecutivo avviato dal creditore procedente possono prendere parte altri creditori. L’art. 499 c.p.c disciplina i requisiti per l’intervento, stabilendo che possono intervenire i titolari di un credito fondato su un titolo esecutivo, coloro che hanno eseguito un sequestro e i creditori pignoratizi il cui diritto risulta da pubblici registri o da scritture contabili.

Vendita dei beni

La vendita dei beni pignorati viene eseguita in modi diversi a seconda che siano beni mobili o immobili.

La vendita mobiliare, disciplinata dagli articoli 530-538 c.p.c prevede diverse procedure come la vendita senza incanto, a mezzo commissario e all’incanto. Il giudice dell’esecuzione, se la vendita deve essere fatta all’incanto, può affidarne l’esecuzione a un cancelliere, a un ufficiale giudiziario, a un istituto autorizzato, a un notaio, ma anche a un avvocato o a un commercialista.

La vendita immobiliare, disciplinata dagli articoli 569-587 c.p.c, può avvenire mediante asta giudiziaria o nella forma della vendita diretta, come previsto dall’articolo 568 c.p.c, su istanza del debitore a un prezzo inferiore a quello indicato nella relazione di stima. L’ultimo correttivo ha sancito la decadenza dell’aggiudicatario, con incameramento della cauzione e nuovo incanto, in caso di mancato versamento prezzo e di mancata dichiarazione di cui all’art. 585 c.p.c. Il tutto al fine di consentire controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Distribuzione del ricavato

Il giudice dell’esecuzione distribuisce il ricavato tra i creditori in base a quanto stabilito in generale  dagli articoli 510-512 c.p.c. La distribuzione del ricavato della vendita risulta particolarmente semplice quando la procedura viene avviata e proseguita da un solo creditore. La procedura risulta invece più complessa quando i creditori che prendono parte all’esecuzione forzata sono diversi. In questi casi infatti è necessario prendere in considerazione le cause legittime di prelazione, previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori senza titolo esecutivo, i cui crediti non sono stati riconosciuti dal debitore.

Opposizioni nel Processo Esecutivo

Il debitore e i terzi, in quanto soggetti “aggrediti” dall’esecuzione, possono proporre due diversi tipi di opposizione per tutelare i propri diritti.

Opposizione allesecuzione (artt. 615-616 c.p.c) per contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Questa opposizione si propone con atto di citazione se l’esecuzione non è ancora iniziata, con ricorso quando è già iniziata.

Opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c) per denunciare i vizi formali degli atti del processo esecutivo. Per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si procede con atto di citazione. Si procede invece con ricorso se non è stato possibile procedere a dette contestazioni prima dell’inizio dell’esecuzione.

L’ultimo correttivo della Riforma Cartabia, al fine di velocizzare la trattazione delle opposizioni esecutive, ha sancito la riduzione delle metà dei termini per la costituzione dell’attore, del convenuto, per le verifiche preliminari del giudice e per il deposito delle memorie integrative delle parti.

Sospensione e estinzione del processo esecutivo

Come il processo di cognizione, anche quello esecutivo va incontro alla sospensione e all’interruzione.

Sospensione (artt. 623- 628 c.p.c): il giudice sospende il processo in presenza di un’opposizione all’esecuzione o su istanza dei creditori. In presenza di una sospensione del processo esecutivo non è consentito compiere alcun atto esecutivo, a meno che non sia lo stesso giudice dell’esecuzione a disporlo.

Estinzione (artt. 629-632 c.p.c): il processo esecutivo si estingue:

  • per rinuncia del creditore e dei creditori intervenuti;
  • per mancata comparizione delle parti a due udienze successive fissate dal giudice dell’esecuzione;
  • per mancato proseguimento o riassunzione nei termini stabiliti dalla legge;
  • per omessa pubblicazione sul portale delle vendite, a meno che la pubblicità non sia stata possibile per malfunzionamento dei sistemi informatici.

 

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rito di famiglia

Rito di famiglia: come cambia dopo i correttivi Il rito di famiglia dopo il decreto correttivo della Cartabia cambia veste, numerosi i dubbi sulla capacità dei tribunali di attuare le novità

Rito di famiglia: le novità del decreto correttivo

Dal 26 novembre 2024 il rito famiglia in materia di persone, minorenni e famiglie subisce importanti modifiche. Entrano in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 164/2024, che corregge e integra la riforma Cartabia (Decreto Legislativo 149/2022). Il nuovo assetto normativo mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, senza introdurre cambiamenti radicali richiesti da alcuni. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Ambito di applicazione: nuove regole per il rito famiglia

L’articolo 473-bis c.p.c viene modificato per ampliare e precisare i procedimenti soggetti al rito di famiglia. In particolare:

  • si aggiungono le domande di risarcimento danni per violazione dei doveri familiari;
  • si escludono i procedimenti di scioglimento della comunione legale, che saranno trattati come quelli di comunione ordinaria o ereditaria.

Un’ulteriore novità riguarda il mutamento del rito. Se un procedimento è stato avviato con modalità non conformi, il giudice, entro la prima udienza, potrà disporre il cambio di rito. Ciò garantisce che le cause non vengano respinte per mere formalità, riducendo il rischio di inammissibilità e ottimizzando i tempi processuali.

Accelerazione dei tempi nei casi di urgenza

Il giudice avrà la possibilità di abbreviare i termini fino alla metà nei casi di comprovata urgenza. Questa disposizione introdotta nell’art. 473-bis.14 c.p.c. si applica sia alla fase introduttiva del processo sia alla presentazione di memorie integrative.  

Provvedimenti temporanei e urgenti

Un’altra modifica riguarda la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili art. 473-bis.15 c.p.c. Sarà il giudice monocratico, e non più il collegio, a occuparsi di queste decisioni in udienza. L’ordinanza emessa sarà reclamabile, ma solo contestualmente ai provvedimenti temporanei e urgenti adottati nella prima udienza.

Tutela dei minori e delle parti deboli

Per i diritti indisponibili, come quelli economici legati ai figli minori, si chiarisce, tramite una modifica dell’art. 473-bis.19 c.p.c, che non si applica la decadenza per il convenuto nel proporre domande riconvenzionali. Questo garantisce una maggiore flessibilità nei casi in cui le esigenze dei minori siano coinvolte.

Inoltre, il nuovo articolo 473-bis.72 estende le norme sugli ordini di protezione per abusi familiari anche a condotte pregiudizievoli esercitate da o verso membri della famiglia diversi da coniugi, conviventi o partner uniti civilmente.

Appello e reclami: procedure più chiare

La possibilità di proporre reclami contro i provvedimenti temporanei si applica ora anche alle decisioni emesse dalla Corte d’Appello. I reclami saranno decisi dalla stessa Corte, ma in una composizione diversa. Se il numero di giudici non consente di formare un collegio separato, gli atti verranno trasmessi alla Corte d’Appello più vicina. Questa modifica dell’art. 473-bis.34 c.p.c mira a garantire uniformità e specializzazione nelle decisioni, rafforzando la tutela dei diritti delle parti.

Nuovi poteri del pubblico ministero

Il pubblico ministero potrà proporre impugnazione contro le sentenze che definiscono il giudizio, ma solo in relazione agli interessi patrimoniali dei figli minori o incapaci. Si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore protezione delle categorie vulnerabili.

Famiglia e minori: le modifiche alle leggi speciali

Il decreto legislativo n. 164/2024 introduce rilevanti modifiche anche in diverse leggi speciali.

Separazioni e divorzi: cambiano le spese

Tra queste, spiccano interventi sul testo unico delle spese di giustizia (Dpr 115/2002).

  • Viene istituito l’articolo 8-bis, che stabilisce che nei procedimenti civili con il coinvolgimento del pubblico ministero il regime delle spese segua quello del patrocinio a spese dello Stato.
  • Per separazioni, divorzi e regolamentazione della responsabilità genitoriale su domanda congiunta, il contributo unificato sarà di 43 euro, mentre per i procedimenti contenziosi salirà a 98 euro.
  • Un nuovo Titolo V-bis regola i procedimenti per la tutela dei minori non accompagnati, esentandoli dalle spese.

Le altre modifiche

Viene abrogato l’articolo 5, comma 5, della legge sul divorzio, già integrato nel nuovo regime del Codice di procedura civile tramite l’art. 474-bis.47 c.p.c.

La riforma tocca inoltre la legge n. 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia, specificando il ruolo del giudice tutelare e dei servizi sociali.

Si estendono infine le disposizioni unificate ai procedimenti di rettificazione di sesso e si definiscono i compiti dei notai nella tutela economica dei minori o dei soggetti protetti, garantendo maggiore trasparenza e protezione.

Criticità e prospettive future del rito di famiglia

Nonostante le migliorie apportate al rito di famiglia, alcuni aspetti restano oggetto di dibattito. In particolare, il limite imposto al reclamo dei provvedimenti indifferibili rischia di creare tensioni nei casi in cui i tribunali non rispettino la rapidità prevista.

L’esclusione dell’udienza di conciliazione, invece, anche se motivata dalla volontà di non allungare i tempi, solleva dubbi, per la possibilità di promuovere accordi tra le parti nei casi meno conflittuali.

 

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citazione testi

Citazione testi via pec Citazione testi a mezzo pec: il correttivo Cartabia in vigore dal 26 novembre 2024 amplia i metodi di intimazione dei testimoni

Correttivo Cartabia: testi citati anche a mezzo pec

Citazione testi anche a mezzo pec: è una delle modifiche che il correttivo Cartabia ha apportato al codice di procedura civile. A tal fine, infatti, il decreto legislativo n. 164/2024, che corregge il decreto della Riforma Cartabia  n. 149/2022, interviene sul testo dell’articolo 250 c.p.c dedicato all’intimazione dei testimoni.

Il correttivo in vigore dal 26 novembre 2024 rappresenta un tassello fondamentale nell’aggiornamento delle norme del processo civile, con l’obiettivo di migliorarne efficienza e digitalizzazione.

Intimazione testi: come cambia l’art. 250 c.p.c.

Il Correttivo Cartabia non apporta modifiche al comma 1 dell’art. 250 c.p.c Questa disposizione  continua a prevedere che la notifica ai testimoni, su richiesta della parte interessata, avvenga tramite l’ufficiale giudiziario. Nello specifico, la citazione del testimone ammesso dal giudice istruttore continua a effettuarsi con intimazione a comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita, indicando anche il giudice che assumerà la dichiarazioni testimoniale e la causa in relazione alla quale il soggetto deve essere sentito.

Il secondo comma prevede invece un elemento di novità. Esso prevede infatti che, qualora lintimazione al testimone non avvenga a mani proprie per mezzo dell’ufficiale giudiziario o per mezzo del servizio postale, alla stessa si potrà procedere anche a mezzo pec.

Cambia anche il comma 3 della norma, che d’ora in poi presenterà la seguente formulazione letterale: L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata  all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.

Modificato anche il comma 4 della norma che, in conseguenza delle modifiche intervenute sui metodi per intimare i testimoni, impone al difensore di depositare la copia dellatto inviato e dellavviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna. 

Testi citati a mezzo pec: processo telematico

La scelta di ampliare l’uso della PEC nel contesto processuale risponde alla volontà di rendere il sistema giudiziario più moderno e meno dipendente da metodi tradizionali, come fax o biglietti di cancelleria. Queste innovazioni si collocano nel quadro più ampio della digitalizzazione promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a rendere il processo civile più accessibile e funzionale.

A tale fine il Correttivo ha introdotto un’altra novità significativa, sempre in materia di testimonianza. Secondo l’articolo 257-bis del codice di procedura civile, i testimoni possono ora redigere le proprie dichiarazioni su documenti informatici firmati digitalmente, che vengono trasmessi al difensore per il deposito telematico. Questa semplificazione elimina la necessità di consegnare o spedire l’atto in forma cartacea, riducendo ulteriormente i tempi e i costi.

Obiettivi del correttivo Cartabia

Il correttivo Cartabia si propone di superare alcune difficoltà applicative della riforma originaria (D. Lgs. 149/2022) e di rispondere ai contrasti interpretativi emersi nei primi mesi di attuazione. L’intervento consolida l’impianto della riforma, introducendo aggiustamenti puntuali che mirano a garantire una maggiore chiarezza normativa e a semplificare le procedure per le parti e i professionisti legali.

Tra le altre innovazioni del correttivo, si segnalano il potenziamento del rito semplificato, modifiche al recupero crediti con l’utilizzo di fatture elettroniche e l’introduzione del titolo esecutivo digitale. Questi interventi sottolineano la centralità della tecnologia nella giustizia civile, riducendo al minimo gli adempimenti burocratici e garantendo una maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni. Un passo avanti significativo verso un sistema giudiziario più moderno, efficiente e digitalizzato, rispondendo alle esigenze di un contesto in rapida evoluzione.

 

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