Responsabilità avvocato: vale la regola del più probabile che non In tema di responsabilità dell’avvocato, la regola probatoria del “più probabile che non”, si applica non solo al nesso causale tra la condotta e l’evento, ma anche al nesso tra quest’ultimo e i danni prodotti

Risarcimento danni per negligente adempimento avvocato

Nel caso di specie, il cliente aveva adito il Giudice di merito per ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso lamentati in conseguenza del negligente adempimento da parte dell’avvocato delle obbligazioni professionali dallo stesso assunte e derivanti da un incarico di patrocinio nell’ambito di una causa penale.

Il Giudizio di merito si era concluso con la decisione della Corte d’appello di Brescia che, confermando gli esiti cui era giunto il giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta risarcitoria formulata dal cliente.

Avvero tale decisione il cliente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, contestando, in particolare e per quanto qui rileva, che nel corso del giudizio di merito, nonostante fosse stata raggiunta la prova circa la negligenza professionale del proprio difensore, tale condotta non era stata ritenuta dal Giudice di secondo grado idonea a dimostrare il nesso causale tra quest’ultima ed il danno subito dal cliente.

Responsabilità avvocato: regola del più probabile che non

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15719-2024, ha rigettato il ricorso proposto dal cliente ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Per quanto in particolare attiene al motivo d’impugnazione sopra indicato, la Corte ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo (…) e le conseguenze dannose risarcibili”, attraverso un giudizio di tipo prognostico, ovvero valutando quale sarebbe potuto essere l’esito dell’attività professionale se questa non fosse stata (colposamente) omessa.

Negligenza professionale e danno al cliente

Ciò posto, il Giudice di legittimità, riferendo quanto accertato dalla Corte d’appello, ha precisato che, nel caso di specie, non fosse possibile ritenere che la negligenza professionale dell’avvocato abbia prodotto il danno dedotto dal cliente, poiché sarebbe mancata la prova “che, se anche la prestazione professionale (…) fosse stata regolarmente adempiuta dal convenuto, l’esito finale del relativo processo sarebbe stato più favorevole” al cliente in base ad una valutazione prognostica basata sul criterio del “più probabile che non”, confermando di conseguenza gli esiti processuali raggiunti al termine del giudizio di merito.

 

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modello 5 cassa forense

Avvocati: online la procedura per l’invio del modello 5 Cassa Forense rende noto che è attiva dal 17 giugno la procedura per l'invio dei modelli 5, 5bis e 5ter

Modello 5/2024 procedura online

E’ attiva dal 17 giugno 2024, la procedura per la compilazione dei modelli 5/2024, 5bis/2024 e 5ter/2024. Lo rende noto Cassa Forense sul proprio sito informando che l’invio delle comunicazioni dei dati reddituali dell’anno 2023 per gli iscritti va effettuato entro il 30 settembre.

Modello 5/2024

Il Modello 5/2024, in particolare, dovrà essere inviato entro il 30 settembre da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi anche per frazione di anno e dai Praticanti iscritti alla Cassa a decorrere dal 2023 o da anni precedenti. Ai fini della compilazione e dell’invio del modello basta collegarsi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale” – “Modello 5 individuale”, con il proprio codice meccanografico e il codice PIN.

Modello 5bis/2024

Il Modello 5bis/2024, relativo alla comunicazione dei dati reddituali dell’anno 2023, dovrà essere inviato dalle Associazioni tra Professionisti e Società tra professionisti comprendenti almeno un soggetto iscritto agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno e dai Praticanti iscritti alla Cassa a decorrere dal 2023 o da anni precedenti. L’invio va effettuato da ogni società/associazione collegandosi al sito della Cassa, nella sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale” – “Modello 5 Bis, Associazioni professionali”, con il proprio codice meccanografico e il codice PIN personale.

Modello 5ter/2024

Il Modello 5ter/2024, relativo alla comunicazione dei dati reddituali dell’anno 2023, infine, dovrà essere inviato dalle Società Tra Avvocati che risultano iscritte nell’anno 2023, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell’Albo. Anche in tal caso, il rappresentante della società potrà collegarsi al sito della Cassa, sezione “Accessi riservati” – “Società Tra Avvocati”, con il codice meccanografico e il codice PIN della Società rilasciati dopo la registrazione della stessa tramite la procedura disponibile sul sito.

Call center

Per ulteriori informazioni, Cassa Forense mette a disposizione degli iscritti il proprio call center al numero 06 51435340.