imposta di registro

Imposta di registro Imposta di registro: cos'è, normativa, quando e chi la paga, modalità di registrazione e pagamento, agevolazioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di registro

L’imposta di registro è un tributo che si applica alla registrazione di determinati atti giuridici, contratti o documenti presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una imposta indiretta che ha come finalità principale quella di conferire data certa e validità giuridica ai rapporti formalizzati tra le parti, con effetti anche fiscali.

L’imposta di registro è disciplinata dal Testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Essa si applica:

  • in misura proporzionale, quando il valore dell’atto costituisce la base imponibile (es. compravendite, locazioni);
  • in misura fissa, quando l’atto non prevede un corrispettivo economico diretto o la legge stabilisce una somma fissa.

Normativa di riferimento

La disciplina dell’imposta di registro è contenuta principalmente in:

  • D.P.R. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro (TUR);
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e chiariscono le disposizioni del TUR;
  • Codice civile e norme collegate in tema di contratti e obbligazioni.

Quando si paga l’imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell’atto, salvo i casi in cui la legge prevede l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso (cioè quando l’atto viene prodotto in giudizio o presso la pubblica amministrazione).

Esempi tipici di atti soggetti a registrazione obbligatoria:

  • Contratti di compravendita immobiliare;
  • Contratti di locazione (anche a uso abitativo e commerciale);
  • Atti societari (es. conferimenti, cessioni di quote);
  • Contratti preliminari di vendita;
  • Atti giudiziari in determinati casi, come le sentenze costitutive o dispositive di diritti reali.

Quanto si paga: aliquote e misura dell’imposta

L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa o proporzionale, in base al tipo di atto:

  • Misura fissa: normalmente pari a € 200,  quando si tratta di atti che hanno ad oggetto la cessione di beni o di servizi che rilevano ai fini IVA.
  • Misura proporzionale: ad esempio:
    • 2% per i contratti di locazione a uso abitativo o per chi acquista la prima casa da un privato o da una azienda che vende in regime di esenzione IVA;
    • 9% per le compravendite immobiliari, salvo agevolazioni prima casa;
    • 0,50% o 1% per finanziamenti, fideiussioni e prestiti. Dal 1° gennaio 2025 la percentuale dell’imposta dello 0,50 si applica anche ai contratti preliminari di compravendita.
    • 3% delle somme versate a titolo odi acconto sul prezzo di vendita se il trasferimento non è soggetto a IVA.

L’imposta si calcola sulla base imponibile indicata nell’atto, ovvero sul corrispettivo pattuito o sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto.

Chi deve pagare l’imposta di registro

Sono solidalmente obbligati al pagamento:

  • le parti contraenti, ossia tutti i soggetti firmatari dell’atto;
  • il notaio o altro pubblico ufficiale, in qualità di soggetto obbligato alla registrazione;
  • il locatore e il conduttore, in caso di contratti di affitto.

Nel caso di atti unilaterali, come una donazione, l’imposta è dovuta dal beneficiario. Per gli atti giudiziari, l’imposta è solitamente posta a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del giudice.

Modalità di pagamento e registrazione

La registrazione degli atti può avvenire:

  • in via telematica, per i soggetti obbligati (es. notai, agenti immobiliari, professionisti abilitati);
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti privati.

Il pagamento dell’imposta avviene tramite:

  • Modello F24 Elide per contratti di locazione;
  • Addebito diretto su conto per atti registrati telematicamente;
  • Pagamento allo sportello per registrazioni cartacee.

I termini per la registrazione sono di norma 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, con proroghe e eccezioni previste dalla legge.

Imposta di registro e atti giudiziari

L’imposta di registro si applica anche agli atti giudiziari, come previsto dall’art. 37 del TUR:

  • l’imposta è dovuta per le sentenze, decreti e ordinanze che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti;
  • l’obbligo scatta al momento del passaggio in giudicato o quando l’atto produce effetti giuridici;
  • In genere si applica in misura fissa di 200 euro, ma può essere proporzionale se l’atto ha contenuto patrimoniale.

Agevolazioni e esenzioni

Sono previste esenzioni totali o parziali nei seguenti casi:

  • Atti soggetti a IVA (esenti dall’imposta proporzionale di registro);
  • Atti relativi a enti non commerciali e ONLUS;
  • Prima casa: aliquota ridotta al 2% per l’imposta di registro su compravendite, se ricorrono le condizioni previste,
voltura catastale

Voltura catastale e consultazione: come funzionano i servizi online Al via i nuovi servizi di voltura catastale e consultazione registro partite catastali online attivati dall'Agenzia delle Entrate

Nuovi servizi catastali online

“Voltura catastale” e “Consultazione registro partite catastali” sono i nuovi servizi attivati dall’Agenzia delle Entrate direttamente online. Entrambi i servizi, come reso noto dal fisco con comunicato del 15 aprile 2025 hanno il fine di rendere più semplice la richiesta di voltura degli immobili nonchè la consultazione dei vecchi registri cartacei ora digitalizzati.

Voltura catastale web più semplice

La voltura catastale, spiegano le Entrate, è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto. Con la “domanda di volture”, quindi, il contribuente comunica al Fisco che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona, ma un’altra (come ad esempio nelle successioni ereditarie).

Il nuovo servizio “Voltura catastale web”, accessibile tramite credenziali Spid, Cie, Cns o Entratel/Fisconline, consente di presentare la domanda di volture e versare le somme dovute direttamente online. Il sistema guida l’utente nella compilazione della dichiarazione e, al termine, attesta la ricezione, il controllo e l’accettazione dei documenti inseriti, nonché l’avvenuto pagamento dei tributi.

Consultazione partite catastali

Attivo anche il nuovo servizio gratuito “Consultazione registro partite catastali” disponibile nell’area riservata sul sito delle Entrate.

La nuova funzionalità consente di consultare i “registri di partita”, ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita). Nel corso degli anni tali registri sono stati microfilmati e successivamente trasferiti su immagini digitali, che oggi vengono rese consultabili online grazie al nuovo servizio, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia. Benché questi registri cartacei non siano più aggiornati, poiché superati dalle attuali modalità di archiviazione dei dati catastali, conclude la nota stampa, “la consultazione delle informazioni in essi contenute risulta particolarmente utile in caso di ricerche a ritroso nel tempo”.

fogli di mappa catastali

Fogli di mappa catastali: gratis online L'Agenzia delle Entrate ha reso gratuitamente l'accesso diretto online ai fogli di mappa catastali dell'intero territorio nazionale

Fogli di mappa catastali

Cittadini, professionisti e Pubbliche amministrazioni possono accedere gratis e direttamente online ai fogli di mappa catastali del territorio nazionale, esclusi quelli di Trento e Bolzano, dove il catasto è gestito dalle rispettive Province autonome. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, pubblicando il provvedimento direttoriale ad hoc (Prot. n. 147556/2025).

Attuazione del DLgs. n. 139/2024

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, determina le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l’intero territorio nazionale (fatta eccezione, appunto, per le province autonome di Trento e Bolzano).

L’intervento legislativo, le cui disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025, si innesta nel solco dell’ampliamento dei servizi telematici dell’Agenzia, per consentire, fa sapere il fisco, “a Pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini di accedere gratuitamente e in modalità diretta e semplificata al patrimonio cartografico catastale, in coerenza con le previsioni di rafforzamento dei servizi digitali espresse nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1”.

Come accedere ai fogli di mappa catastale

I fogli di mappa sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l’accesso all’area riservata dell’Agenzia ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, concludono le Entrate, “nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale, eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale”.

bonus musica

Bonus musica: come si ottiene Bonus musica: cos’è, la normativa di riferimento, a chi spetta, in cosa consiste, e come indicarlo nella dichiarazione dei redditi per averlo

Cos’è il bonus musica

Il Bonus Musica 2025 è una detrazione fiscale del 19% che viene calcolata sulle spese sostenute per l’iscrizione o l’abbonamento a corsi di musica riconosciuti. L’agevolazione si applica ai figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni e consente di ottenere un rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun figlio. Il beneficio è riservato alle famiglie con un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro annui.

Normativa di riferimento

Il Bonus Musica è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di bilancio 2020. Esso è disciplinato dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), dedicato alle detrazioni degli oneri, che al comma 1, lettera e-quater) così dispone: “le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.” 

La detrazione si applica quindi alle spese sostenute per corsi presso conservatori, istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), scuole di musica registrate nei registri regionali, bande musicali e cori riconosciuti dalla pubblica amministrazione.

A chi spetta il bonus musica

Il Bonus Musica è destinato quindi ai contribuenti con figli di età compresa tra 5 e 18 anni, iscritti a scuole di musica accreditate. Per accedere alla detrazione, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore a 36.000 euro annui. Sebbene il bonus venga generalmente richiesto dai genitori, anche un minore con reddito proprio e obbligo dichiarativo può beneficiare direttamente della detrazione per le spese sostenute.

In cosa consiste

Il Bonus Musica consente di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% sulle spese di iscrizione o abbonamento ai corsi musicali riconosciuti. L’importo massimo detraibile è di 1.000 euro per figlio, con un risparmio massimo di 190 euro per ogni minore iscritto.

La detrazione può essere attribuita a un solo genitore oppure suddivisa tra entrambi se gli accordi lo prevedono.

Cosa si deve indicare nel 730

Per ottenere la detrazione, non è necessaria alcuna domanda preventiva. Il contribuente deve conservare la ricevuta della spesa e riportarla nella dichiarazione dei redditi.

L’importo va inserito:

  • Nel quadro RP del Modello Redditi PF
  • Nel quadro E del Modello 730 (righi da E8 a E10), specificando il codice 45

Se le spese sono state sostenute per più figli, è necessario indicare l’importo relativo a ciascuno di loro nella dichiarazione.

Come richiedere il bonus musica

Per ottenere il Bonus Musica 2025, non è necessario presentare una domanda specifica. La detrazione va richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730 o il Modello Redditi PF.

Per essere ammessi alla detrazione, le spese devono essere state sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Il pagamento deve essere tracciabile e effettuato tramite bonifico bancario, versamento postale, assegni bancari o circolari, oppure carte di pagamento (di debito, di credito o prepagate). Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Nel caso in cui il figlio compia 18 anni nel corso dell’anno, il requisito dell’età si considera rispettato se, per una parte dell’anno d’imposta, il figlio risulti ancora minorenne.

 

Leggi anche gli articoli dedicati agli altri bonus per figli e famiglia 

auto per disabili

Auto per disabili: la detrazione vale anche con la permuta L'Agenzia delle Entrate chiarisce che si può beneficiare della detrazione auto per disabili anche se parte del pagamento avviene con permuta di veicolo usato

Detrazione fiscale auto per disabili

Auto per disabili: ok alla detrazione anche con la permuta dell’usato. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, chiarisce che è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero costo di un’auto acquistata per il trasporto di persone con disabilità, anche se parte del pagamento avviene tramite la permuta di un veicolo usato.

Il quesito

Il quesito sottoposto all’Agenzia riguardava l’acquisto di un’auto per il trasporto del figlio disabile dell’istante. In tale occasione, l’uomo aveva venduto al concessionario un veicolo usato il cui ”valore”, evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell’auto», era stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo saldato con bonifico bancario. Ciò posto, il contribuente chiede alle Entrate se, ai fini della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Dpr n. 917/1986), spettante per le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ”valore” del veicolo “concesso in permuta al concessionario in occasione dell’acquisto, scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura”.

La detrazione Irpef sull’auto per disabili

L’Agenzia ricorda preliminarmente che, l’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo. La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

Documentazione richiesta per la detrazione

Per garantire la tracciabilità dell’acquisto e poter usufruire della detrazione, il contribuente deve conservare:

  • Il contratto di acquisto del veicolo nuovo, con il prezzo totale dell’auto.
  • L’atto di vendita del veicolo usato o la fattura d’acquisto che riporti il valore della permuta.
  • La ricevuta del pagamento della caparra e del saldo (se effettuati con metodi tracciabili come bonifico bancario o carta di credito).

La normativa prevede che per la detrazione siano validi solo i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, postale o altri metodi tracciabili riconosciuti.

Quali veicoli sono ammessi all’agevolazione

I mezzi di trasporto che rientrano nell’agevolazione fiscale sono:

  • Motoveicoli e autoveicoli adattati per persone con limitazioni motorie permanenti.
  • Veicoli non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale grave, con diritto all’indennità di accompagnamento.
  • Autoveicoli non adattati per il trasporto di persone non vedenti o sorde.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce delle premesse normative, le Entrate esaminano il caso di specie, ossia “l’ipotesi in cui, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e l’importo corrispondente a tale ‘valore’ è utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo”.

In tal caso, dunque, conclude il fisco, “poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ”vendita’ del veicolo usato, ‘compensando’, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare”.

bonus pubblicità

Bonus pubblicità: ultima chiamata Scade oggi 10 febbraio 2025, a mezzanotte, il termine per inviare la dichiarazione sostitutiva necessaria ad ottenere il bonus pubblicità

Bonus pubblicità in scadenza

Ultima chiamata per il bonus pubblicità 2024: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi, 10 febbraio 2025, per inviare la dichiarazione sostitutiva necessaria a confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati lo scorso anno. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali SPID, CNS, CIE o, dove previsto, le credenziali Entratel/Fisconline.

Cos’è il bonus pubblicità

Si ricorda che il bonus pubblicità è una misura agevolativa destinata alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
Per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente, spiega l’Agenzia delle Entrate.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modello e istruzioni

Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata al bonus pubblicità, sono disponibili sia il modello da compilare sia le relative istruzioni operative.

Si tratta dello stesso modulo utilizzato per la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con la differenza che, in questa fase, sarà necessario selezionare la casella relativa alla “Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati”.

Come funziona il bonus

Il credito d’imposta rientra nel regime degli aiuti de minimis ed è concesso entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. L’ammontare effettivo del bonus spettante è determinato da un provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il bonus pubblicità può essere fruito esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 con il codice tributo “6900”, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo del credito sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi.

Scadenza prorogata per il 2025

In via eccezionale, la scadenza per l’invio della dichiarazione sostitutiva è stata prorogata al 10 febbraio 2025 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024, poiché il termine ordinario del 9 febbraio cadeva di domenica.

f24 elide

F24 Elide: cos’è e a cosa serve F24 Elide: cos’è il modello Elide, a che cosa serve, come si può pagare, dove scaricarlo e quali dati indicare in fase di compilazione

Cos’è l’F24 Elide

L’F24 Elide (Elementi Identificativi) è un particolare modello di pagamento utilizzato in Italia per versare tributi che richiedono informazioni specifiche, non gestibili con il modello F24 ordinario. La principale caratteristica di questo modello è l’inserimento degli elementi identificativi, necessari per collegare il pagamento a un determinato atto o contratto.

A cosa serve

L’F24 Elide è impiegato per il versamento di diversi tipi di imposte, tra cui:

  • l’imposta di registro su locazioni e contratti di comodato;
  • le sanzioni e gli interessi relativi a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate;
  • le tasse per successioni e donazioni;
  • l’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Questo modello è obbligatorio quando il pagamento necessita di informazioni specifiche per essere correttamente abbinato a un atto o un contratto.

Come si può pagare l’F24 Elide

Il pagamento di questo modello  può avvenire attraverso diverse modalità:

  • online tramite Fisconline o Entratel: utilizzabile da contribuenti con accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • home banking: per chi ha un conto corrente presso banche convenzionate;
  • presso gli sportelli bancari e postali: con addebito diretto sul conto corrente, carta Pagobancomat, assegni bancari, circolari, postali, vaglia, Postamat e Postepay.
  • tramite intermediari abilitati: come commercialisti o centri di assistenza fiscale (CAF).

Dal 1° luglio 2020, il pagamento in contanti è stato eliminato e tutti i versamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili.

Dove scaricare il modello

Questo modello F24 può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

Scheda informativa: Agenzia Entrate – F24 Elide

Modello e istruzioni: Modello e istruzioni F24 Elide

Come compilare l’F24 Elide

La compilazione dell’F24 Elide richiede particolare attenzione ai seguenti campi:

  • Dati anagrafici del contribuente: codice fiscale, nome e cognome (o denominazione per le società), data e comune di nascita; domicilio fiscale;
  • Codice tributo: il codice identificativo dell’imposta da versare (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate);
  • Elementi identificativi: informazioni relative al contratto o atto per cui si effettua il pagamento;
  • Anno di riferimento: indicazione dell’anno fiscale cui si riferisce il tributo;
  • Importo dovuto: suddiviso in tributo, sanzioni e interessi, se applicabile.

Compilare correttamente il modello è essenziale per evitare errori che potrebbero portare a contestazioni fiscali.

 

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residenza fiscale

Residenza fiscale: i chiarimenti delle Entrate L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole introdotte dal decreto Fiscalità Internazionale in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti

Residenza fiscale, le nuove regole

Con la circolare n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (D.Lgs. n. 209/2023), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti.

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.

Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, spiegano le Entrate, “la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia”.

La circolare illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia.

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, “sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”.

Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.