Imposta di registro Imposta di registro: cos'è, normativa, quando e chi la paga, modalità di registrazione e pagamento, agevolazioni ed esenzioni
Cos’è l’imposta di registro
L’imposta di registro è un tributo che si applica alla registrazione di determinati atti giuridici, contratti o documenti presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una imposta indiretta che ha come finalità principale quella di conferire data certa e validità giuridica ai rapporti formalizzati tra le parti, con effetti anche fiscali.
L’imposta di registro è disciplinata dal Testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Essa si applica:
- in misura proporzionale, quando il valore dell’atto costituisce la base imponibile (es. compravendite, locazioni);
- in misura fissa, quando l’atto non prevede un corrispettivo economico diretto o la legge stabilisce una somma fissa.
Normativa di riferimento
La disciplina dell’imposta di registro è contenuta principalmente in:
- D.P.R. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro (TUR);
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e chiariscono le disposizioni del TUR;
- Codice civile e norme collegate in tema di contratti e obbligazioni.
Quando si paga l’imposta di registro
L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell’atto, salvo i casi in cui la legge prevede l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso (cioè quando l’atto viene prodotto in giudizio o presso la pubblica amministrazione).
Esempi tipici di atti soggetti a registrazione obbligatoria:
- Contratti di compravendita immobiliare;
- Contratti di locazione (anche a uso abitativo e commerciale);
- Atti societari (es. conferimenti, cessioni di quote);
- Contratti preliminari di vendita;
- Atti giudiziari in determinati casi, come le sentenze costitutive o dispositive di diritti reali.
Quanto si paga: aliquote e misura dell’imposta
L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa o proporzionale, in base al tipo di atto:
- Misura fissa: normalmente pari a € 200, quando si tratta di atti che hanno ad oggetto la cessione di beni o di servizi che rilevano ai fini IVA.
- Misura proporzionale: ad esempio:
- 2% per i contratti di locazione a uso abitativo o per chi acquista la prima casa da un privato o da una azienda che vende in regime di esenzione IVA;
- 9% per le compravendite immobiliari, salvo agevolazioni prima casa;
- 0,50% o 1% per finanziamenti, fideiussioni e prestiti. Dal 1° gennaio 2025 la percentuale dell’imposta dello 0,50 si applica anche ai contratti preliminari di compravendita.
- 3% delle somme versate a titolo odi acconto sul prezzo di vendita se il trasferimento non è soggetto a IVA.
L’imposta si calcola sulla base imponibile indicata nell’atto, ovvero sul corrispettivo pattuito o sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto.
Chi deve pagare l’imposta di registro
Sono solidalmente obbligati al pagamento:
- le parti contraenti, ossia tutti i soggetti firmatari dell’atto;
- il notaio o altro pubblico ufficiale, in qualità di soggetto obbligato alla registrazione;
- il locatore e il conduttore, in caso di contratti di affitto.
Nel caso di atti unilaterali, come una donazione, l’imposta è dovuta dal beneficiario. Per gli atti giudiziari, l’imposta è solitamente posta a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del giudice.
Modalità di pagamento e registrazione
La registrazione degli atti può avvenire:
- in via telematica, per i soggetti obbligati (es. notai, agenti immobiliari, professionisti abilitati);
- presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti privati.
Il pagamento dell’imposta avviene tramite:
- Modello F24 Elide per contratti di locazione;
- Addebito diretto su conto per atti registrati telematicamente;
- Pagamento allo sportello per registrazioni cartacee.
I termini per la registrazione sono di norma 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, con proroghe e eccezioni previste dalla legge.
Imposta di registro e atti giudiziari
L’imposta di registro si applica anche agli atti giudiziari, come previsto dall’art. 37 del TUR:
- l’imposta è dovuta per le sentenze, decreti e ordinanze che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti;
- l’obbligo scatta al momento del passaggio in giudicato o quando l’atto produce effetti giuridici;
- In genere si applica in misura fissa di 200 euro, ma può essere proporzionale se l’atto ha contenuto patrimoniale.
Agevolazioni e esenzioni
Sono previste esenzioni totali o parziali nei seguenti casi:
- Atti soggetti a IVA (esenti dall’imposta proporzionale di registro);
- Atti relativi a enti non commerciali e ONLUS;
- Prima casa: aliquota ridotta al 2% per l’imposta di registro su compravendite, se ricorrono le condizioni previste,