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Contratto di spedalità Contratto di spedalità: cos'è, normativa, contenuto, novità della Legge Gelli Bianco n. 24/2017 e responsabilità della struttura

contratto di spedalità

Cos’è il contratto di spedalità?

Il contratto di spedalità è l’accordo che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria all’atto del ricovero. Questo contratto regola i diritti e i doveri di entrambe le parti, disciplinando sia gli aspetti assistenziali che quelli economici. Con l’introduzione della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), la normativa sulla responsabilità sanitaria ha subito importanti modifiche, incidendo direttamente anche sulla disciplina del contratto di spedalità.

La normativa sul contratto di spedalità

Il contratto di spedalità è un contratto atipico, cioè non espressamente disciplinato dal Codice Civile, ma riconosciuto dalla giurisprudenza come un contratto a prestazioni corrispettive. Esso prevede che:

  • il paziente riceva cure mediche, assistenza e prestazioni sanitarie;
  • la struttura sanitaria garantisca servizi idonei e organizzazione adeguata;
  • il paziente corrisponda un pagamento se la prestazione è erogata in regime privatistico.

Questo contratto si applica sia alle strutture pubbliche (ospedali, ASL) sia a quelle private accreditate.

Contenuto del contratto di spedalità

Il contratto di spedalità comprende diverse obbligazioni a carico della struttura sanitaria:

  1. obbligo di prestare cure adeguate secondo le linee guida mediche;
  2. corretta gestione delle risorse umane e tecnologiche per garantire la sicurezza del paziente;
  3. rispetto del diritto all’informazione e al consenso informato;
  4. diligenza nella tenuta della cartella clinica e nella gestione dei dati sanitari;
  5. obbligo di garantire la continuità assistenziale in caso di trasferimento o dimissioni del paziente;
  6. messa a disposizione del personale, dei medicinali e delle attrezzature;
  7. fornitura di prestazioni alberghiere come vitto e alloggio.

Le novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha ridefinito il sistema di responsabilità sanitaria, introducendo novità rilevanti per il contratto di spedalità.

  • Doppio regime di responsabilità:
    • contrattuale per la struttura sanitaria (art. 1218 c.c.);
    • extracontrattuale per il medico (art. 2043 c.c.), salvo che non vi sia un rapporto diretto tra paziente e medico (es. libera professione intramoenia).
  • Obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa, per garantire il risarcimento dei danni ai pazienti;
  • Definizione delle linee guida per la valutazione della condotta medica.
  • Maggior tutela per i pazienti, con regole più chiare sulla trasparenza delle cure e sulla responsabilità della struttura.

Responsabilità della struttura sanitaria

La struttura sanitaria è responsabile contrattualmente per le prestazioni rese nei confronti del paziente. Tale responsabilità può essere:

  • diretta, quando il danno è dovuto a difetti organizzativi (es. carenza di personale, attrezzature inadeguate);
  • indiretta, se il danno deriva dalla condotta negligente di un medico dipendente.

Onere della prova

Secondo la Cassazione, in caso di danno subito dal paziente, spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni oppure che l’inadempimento della prestazione è dipesa da una causa non imputabile (Cassazione n. 5922/2024)

Termini di prescrizione

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ha un termine di prescrizione di 10 anni, mentre quella del medico libero professionista (extracontrattuale) si prescrive in 5 anni.

 

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