Patto di quota lite: vietato anche per stragiudiziale
Il patto di quota lite consiste in un accordo tra avvocato e cliente, in base al quale il compenso per l’attività professionale svolta viene determinato in misura percentuale sul bene controverso o sul suo valore. La sentenza del CNF n. 352/2024, pubblicata sul sito del Codice Deontologico Forense in data 11 marzo 2025, conferma il divieto del patto sia quando riguarda l’attività giudiziale che quella stragiudiziale. Il CNF annulla così il provvedimento di archiviazione del CDD, che aveva ritenuto la percentuale del 15% sul risarcimento riconosciuto alla cliente in sede transattiva con l’Assicurazione e percepita dall’avvocato a titolo di compenso legittima perché proporzionata alla difficoltà dell’incarico.
Risarcimento danno: 15% dell’importo all’avvocato
Una donna presenta un esposto al COA competente per territorio contro un avvocato. La stessa aveva conferito l’incarico a un legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un intervento chirurgico. La compagnia assicurativa con cui l’avvocato aveva accettato di transigere la vertenza provvedeva al pagamento del risarcimento del danno nella misura di 89.180,00 euro.
La compagnia pagava l’importo concordato al legale, che però consegnava alla cliente 69.880,00 euro. L’esponente chiedeva quindi chiarimenti sul minore importo corrisposto. Il legale la informava di aver sottoscritto un accordo, che prevedeva il riconoscimento in suo favore del 15% del risarcimento che le sarebbe stato riconosciuto, a titolo di compenso.
Percentuale proporzionata
Il procedimento proseguiva innanzi al CDD. Il Consiglio concludeva che tra le parti era intercorso un patto di quota lite vietato dall’articolo 2233 c.c nella sua formulazione originaria, disciplinato dall’articolo 25 comma 1 e considerato lecito nei limiti sanciti dall’articolo 29 comma IV del Codice deontologico forense. Nel caso di specie però l’accordo si era realizzato in forma scritta e l’importo risultava proporzionato alla difficoltà dell’incarico. Il CDD decideva quindi di archiviare il procedimento. Il COA però ricorreva al CNF, chiedendo la sospensione dell’avvocato dall’esercizio della professione da un minimo di due fino a un massimo di sei mesi. Per il Consiglio dell’Ordine l’avvocato aveva infatti violato l’articolo 25, comma 2 del Codice deontologico.
Patto di quota lite: evoluzione normativa
Il CNF sul motivo di ricorso del patto di quota lite, ricorda che, prima del 2006, la legge vietava severamente tali patti. Con il decreto Bersani del 2006, il divieto venne rimosso. Gli accordi basati sul risultato pratico e sulla percentuale del valore dei beni o degli interessi litigiosi divenivano quindi leciti.
La legge 247/2012 però ha reintrodotto il divieto con l’articolo 13, comma 4. La norma vieta infatti all’avvocato di ricevere come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Tuttavia, il comma 3 consente la pattuizione di compensi a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il cliente. Il tutto in base al principio della libera pattuizione del compenso.
Il patto però è lecito quando si basa sul valore dei beni o sugli interessi litigiosi, è illecito se legato all’esito della lite. Questa distinzione mira a prevenire la commistione di interessi tra avvocato e cliente, evitando che il rapporto professionale si trasformi in un rapporto associativo.
Il divieto vale per l’attività giudiziale e stragiudiziale
Nel caso specifico, il CDD di Firenze ha riconosciuto un patto di quota lite tra l’avvocato e la cliente ritenendo però corretta dal punto di vista deontologico, la condotta del legale.
Il CNF nella motivazione precisa che il divieto del patto di quota lite concerne sia l’attività giudiziale che quella stragiudiziale. Nel caso di specie il contratto sottoscritto dal professionista al punto 2. ha così previsto il compenso in caso di attività stragiudiziale: “A. stragiudiziale: proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nella misura percentuale del 15% da calcolare sulla somma che verrà riconosciuta al cliente oltre cassa nazionale previdenza (4%). Si precisa che tale importo non è comprensivo delle spese legali poste a carico della controparte in sede stragiudiziale stabilita in favore dell’avvocato… Pertanto, in aggiunta al compenso riconosciuto dalla controparte in via stragiudiziale, è dovuto dalla cliente all’avvocato un ulteriore compenso determinato in percentuale “sulla somma riconosciuta al cliente”.
Questo compenso ulteriore, legato al risultato della prestazione viola l’articolo 13 della legge n. 247/201e e l’articolo 25 del CdF. Il ricorso del COA quindi va accolto, con remissione degli atti al CDD che deve proseguire il procedimento nei confronti dell’avvocato.
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