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No alla cancellazione dell’avvocato che non completa la formazione Il Consiglio Nazionale Forense che l'avvocato non può essere cancellato automaticamente dall'albo per la mancata formazione continua in quanto la regola non è ancora operativa

avvocato cancellazione albo

Avvocato cancellazione albo

Non può essere cancellato dall’albo l’avvocato che non completa la formazione, in quanto la regola non è ancora operativa. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 15/2024, pubblicato sul sito del Codice deontologico, in risposta a un quesito del COA di Novara.

Il quesito del COA

Il Consiglio dell’Ordine chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri”.

La risposta del CNF

Sul punto, il CNF osserva innanzitutto che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. “La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo” prosegue il Consiglio.

Valutazione spetta al COA

Ne deriva che, conclude il CNF, “la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare”.

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