Strepitus fori e sospensione cautelare
Lo strepitus fori è il danno all’immagine e al decoro dell’avvocatura che deriva dall’allarme che la vicenda processuale penale del singolo avvocato crea nell’ambiente professionale e nella collettività. Esso è presupposto per l’applicazione della misura cautelare della sospensione prevista e disciplinata dall’art. 60 della legge 247/2012, che contiene la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Questo quanto emerge dalla decisione del CNF n. 336/2024 pubblicata il 25 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico.
Condanna penale sui giornali e strepitus fori
Un avvocato viene condannato a sette anni di reclusione perchè ritenuto responsabile della commissione di diversi illeciti penali relativi al reato di bancarotta in concorso con altri soggetti, ai danni di diverse società.
Il giorno successivo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze trasmette al Consiglio Distrettuale di disciplina forense territorialmente competente copia di due articoli di giornale in cui si evidenziano i fatti e la notizia della condanna. Durante il procedimento disciplinare il difensore dell’avvocato evidenzia come la condanna penale non possa avere ripercussioni negative sull’intera categoria. L’avvocato infatti non è conosciuto a livello nazionale e la notizia non ha avuto rilevanza aldilà dei confini locali.
Il CDD di Firenze ritiene però che lo strepitoso fori nel caso di specie sia conclamato. La vicenda fin dal suo esordio ha catturato l’attenzione di diverse testate giornalistiche cittadine e l’interesse per la vicenda è riesploso dopo la notizia della condanna. Lo strepitus fori è quindi evidente. Il fatto che nella vicenda penale fosse coinvolto un avvocato ha senz’altro prodotto un vulnus significativo all’immagine e alla considerazione che l’opinione pubblica ha della categoria professionale.
Strepitus fori: definizione e rilevanza
Il provvedimento viene impugnato dall’avvocato di fronte al CNF, chiedendo l’annullamento o la riduzione della sospensione cautelare disposta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Nel rigettare il ricorso il CNF ricorda però alcune importanti precisazioni relative allo strepitus fori e alla sanzione della sospensione, contenute nella sentenza n. 33/2021.
In questa decisione il CNF ha puntualizzato in particolare come lo strepitus fori non si possa dimostrare solo con documenti o articoli di giornale. Non basta neppure un provvedimento giudiziario per presumere la sua esistenza. Esso va valutato sia nel contesto professionale, dove gli esperti comprendono la gravità dell’evento, sia nell’opinione pubblica, che si forma sulla diffusione delle notizie, influenzata dalla portata dell’indagine e dall’importanza dei coinvolti. Lo strepitus fori rappresenta nello specifico il danno all’immagine dell’Ordine forense causato dalla risonanza di un caso penale.
Esso costituisce un criterio per l’adozione di misure cautelari, che possono essere revocate o modificate se non più adeguate (art. 60, comma 5, L. 247/2012). Sebbene non esplicitamente previsto dalla legge, esso è coerente con la tutela della credibilità della professione forense e limita la discrezionalità del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).
Il CDD può considerare anche elementi diversi dal clamore mediatico per valutare il danno alla reputazione dell’avvocato e della categoria.
Se poi l’illecito è strettamente legato alla professione, come l’abuso del titolo di avvocato, la sospensione cautelare può prevenire la reiterazione di comportamenti scorretti. Questo protegge chi interagisce con un avvocato che abbia usato il proprio ruolo per scopi estranei alla difesa legale. La tutela dell’affidamento della collettività e della correttezza professionale è un principio fondamentale dell’ordinamento forense (art. 1, comma 2, lett. c, L. 247/2012). La sospensione cautelare affianca la misura penale e contribuisce a garantire questi valori.
Il clamore della notizia
Nel caso esaminato, gli addebiti erano connessi all’attività difensiva e avevano avuto ampia risonanza. Il CDD ha quindi motivato adeguatamente la decisione basandosi sulla diffusione delle notizie e sul clamore della notizia nell’ambiente professionale e nell’opinione pubblica. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) del resto può controllare solo la legittimità formale della sospensione decisa dal CDD, senza entrare nel merito della sua opportunità o delle circostanze di fatto (CNF, sentenza n. 29/2018). Già nella sentenza n. 33/2021, il CNF aveva confermato la correttezza della motivazione del CDD, che aveva rilevato l’attualità e la concretezza del clamore suscitato dalla vicenda. Stesse conclusioni a cui è giunto quindi nel caso di specie.
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