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Misure cautelari personali Misure cautelari personali: definizione, principio di proporzionalità, normativa, presupposti, tipologie, normativa e giurisprudenza

misure cautelari personali

Cosa sono le misure cautelari personali?

Le misure cautelari personali rappresentano strumenti giuridici che limitano temporaneamente la libertà personale di un soggetto nel corso di un procedimento penale. Vengono applicate per prevenire la fuga dell’imputato, la reiterazione del reato o l’inquinamento delle prove.

Le misure cautelari personali sono provvedimenti restrittivi imposti dal giudice prima della sentenza definitiva per garantire il buon andamento del processo.

Il principio di proporzionalità

Tra i principali criteri di scelta delle misure cautelari da applicare il giudice deve tenere conto del principio di proporzionalità della misura rispetto al reato contestato (art. 275 app).

Normativa di riferimento

Sono disciplinate dal Titolo I del Libro IV del Codice di Procedura Penale (articoli 272-315 app).

Queste le norme di maggiore rilievo:

  • art. 272 CPP: Principio di eccezionalità delle misure cautelari;
  • art. 273 CPP: Necessità di gravi indizi di colpevolezza;
  • art. 274 CPP: Esigenze cautelari;
  • art. 275 CPP: Principio di proporzionalità;
  • art. 280 CPP: Condizioni di applicabilità delle misure;
  • art. 292 CPP: Contenuto dell’ordinanza cautelare;
  • art. 309-311 CPP: Procedura di impugnazione delle misure cautelari.

Presupposti adozione misure cautelari personali

L’adozione di una misura cautelare personale richiede la presenza di determinati presupposti fondamentali:

1. gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p);

2. esigenze cautelari (art. 274 c.p.p), che possono riguardare:

  • il pericolo di fuga;
  • la possibile reiterazione del reato;
  • l’inquinamento delle prove.

3. utilità della misura. 

Tipologie di misure cautelari personali

Le misure cautelari personali si distinguono in misure coercitive e misure interdittive.

Misure Coercitive

Le misure coercitive incidono direttamente sulla libertà personale dell’imputato.

  • Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p): è la misura più grave, applicata per reati particolarmente gravi (es. omicidio, mafia, terrorismo). Il giudice deve motivare la necessità di applicarla.
  • La custodia cautelare può avvenire anche in un istituto a custodia attenuata per le detenute madri (art. 285 bis c.p.p) e in un luogo di cura (art. 286 c.p.p).
  • Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p): l’imputato è obbligato a rimanere presso la propria abitazione o altro luogo designato. Può essere concesso solo se sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.
  • Obbligo di dimora (art. 283 c.p.p): impone all’indagato di risiedere in un determinato Comune senza allontanarsi.
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p): viene adottato nei casi di reati contro la persona, come violenza domestica o stalking.
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p): l’imputato deve presentarsi periodicamente presso un comando di polizia.
  • Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p): l’imputato non può uscire dal territorio nazionale senza preventiva autorizzazione del giudice procedente.

Misure interdittive

Le misure interdittive non limitano direttamente la libertà personale, ma incidono sull’attività professionale o sociale dell’imputato.

  • Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p)
  • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 288 c.p.p);
  • Divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 289 bis c.p.p)
  • Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p).

Durata delle misure cautelari

La durata della custodia cautelare è stabilita dall’art. 303 CPP e dipende dalla gravità del reato e dalla fase processuale:

  • Massimo 2 anni per reati puniti con pena massima non superiore a 6 anni;
  • Massimo 4 anni per reati puniti con pena non superiore nel massimo a 20 anni, salvo eccezioni;
  • Massimo 6 anni per reati con pena superiore a 20 anni o puniti con la pena dell’ergastolo.

Per quanto riguarda invece la durata delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare l’art. 308 c.p.p stabilisce che “perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’articolo 303.”

Le misure interdittive invece non possono durare più di 12 mesi, anche se possono essere rinnovate.

Per particolari delitti queste perdono efficacia con il decorso di sei mesi dalla loro esecuzione.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha spesso ribadito i criteri di applicazione delle misure cautelari:

Cassazione n. 8379/2025: a seguito della sentenza n. 173 del 2024 della Corte costituzionale, è stato dichiarato illegittimo l’automatismo con cui il giudice, dopo aver disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con le modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale, applichi una misura più restrittiva qualora si accerti l’impossibilità tecnica di tali controlli. La Corte ha stabilito che il giudice, in tale circostanza, deve invece riesaminare il caso specifico e decidere se aggravare o attenuare la misura originaria, sempre nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Cassazione n. 30996/2023: la vicenda cautelare richiede una valutazione continua e unitaria dei presupposti che la giustificano, il che significa che le condizioni richieste per l’applicazione di una specifica misura devono persistere non solo al momento iniziale, ma durante tutta la sua esecuzione. I principi di adeguatezza e proporzionalità devono quindi accompagnare quella particolare misura restrittiva non solo quando viene disposta, ma per tutta la sua durata nel processo. Se così non fosse, si verificherebbe una limitazione della libertà personale sproporzionata rispetto alla sua funzione, compromettendo il quadro costituzionale di riferimento.

 

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