Penale, Penale - Primo piano

Le misure interdittive Le misure interdittive: definizione, normativa di riferimento, durata e giurisprudenza della Cassazione

misure interdittive

Cosa sono le misure interdittive?

Le misure interdittive rappresentano una categoria di misure cautelari personali applicate in ambito penale per impedire a un soggetto di svolgere determinate attività quando sussistono gravi indizi di reato. Si tratta di restrizioni che limitano temporaneamente i diritti dell’indagato o dell’imputato, senza comportare la detenzione, ma incidendo sulla sua attività professionale o sulla sua capacità di esercitare funzioni pubbliche.

Le misure interdittive sono provvedimenti restrittivi adottati dal giudice su richiesta del pubblico ministero per impedire a una persona di continuare a esercitare determinati ruoli, incarichi o attività professionali che potrebbero facilitare la commissione di nuovi reati o l’inquinamento delle prove.

Queste misure vengono applicate quando si ritiene che la libertà d’azione dell’indagato possa compromettere l’esito delle indagini o rappresentare un pericolo per la collettività.

Le misure interdittive si distinguono dalle misure coercitive (come la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari) perché non incidono direttamente sulla libertà personale, ma limitano specifiche facoltà dell’indagato.

Quali sono le misure interdittive?

Le principali misure interdittive previste dall’art. 290 del Codice di Procedura Penale (CPP) sono:

  • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
    • Si applica a funzionari pubblici e impedisce loro di esercitare temporaneamente il proprio incarico.
    • È utilizzata in caso di reati contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, abuso d’ufficio).
  • Sospensione dall’esercizio di una professione o arte
    • Impedisce all’indagato di esercitare la propria attività professionale (es. medici, avvocati, ingegneri) per il periodo stabilito dal giudice.
    • Applicata quando vi è il rischio che l’indagato possa reiterare il reato nell’ambito della sua professione.
  • Divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione
    • Esclude un’azienda o un professionista dalla possibilità di stipulare contratti con enti pubblici.
    • Spesso adottata in casi di turbativa d’asta o frode negli appalti.
  • Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    • Impedisce a un soggetto di ricoprire ruoli dirigenziali in aziende o enti per un periodo determinato.
    • Applicata nei reati societari o finanziari (es. bancarotta fraudolenta).
  • Sospensione temporanea dell’esercizio di attività imprenditoriale
    • Vieta all’indagato di gestire o dirigere un’attività economica, soprattutto in caso di reati economici o fallimentari.
  • Divieto di esercitare determinate funzioni o attività professionali
    • Impone una restrizione parziale nell’ambito lavorativo, consentendo all’indagato di continuare a lavorare con limiti imposti dal giudice.

Normativa di riferimento

Le misure interdittive trovano fondamento in diversi articoli del Codice di Procedura Penale e del Codice Penale, tra cui:

  • Art. 287 CPP – Definisce le condizioni per l’applicazione delle misure interdittive.
  • Art. 289 CPP – Regola la sospensione dall’esercizio di una professione o arte.
  • Art. 290 CPP – regola il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali

Le misure interdittive possono essere adottate in fase cautelare (durante il processo) o come sanzioni accessorie in caso di condanna definitiva.

Quanto durano le misure interdittive?

La durata delle misure interdittive varia in base alla gravità del reato e al tipo di provvedimento adottato

La norma di riferimento è l’articolo 308 c.p.p. il comma 2 in particolare stabilisce un termine generale di 12 mesi. Scaduto il termine le stesse perdono efficacia, ma se sussistono esigenze probatorie le stesse possono essere rinnovate.

L’estinzione delle misure interdittive comunque, in base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 308 c.p.p, non pregiudica il potere del giudice di applicare le pene accessorie (art. 28-37 cp) o altre misure interdittive.

Il soggetto colpito da una misura interdittiva può impugnare il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame per chiederne la revoca o la modifica.

Giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza delle misure interdittive nel prevenire la reiterazione del reato e proteggere l’interesse pubblico.

Cassazione n. 39752/2021: la legge, quando parla di “professioni” che possono essere sospese, non si riferisce unicamente a quelle che richiedono un’iscrizione a un albo, un permesso specifico o un’autorizzazione da parte delle autorità. In altre parole, anche se una persona non è iscritta a un albo professionale, la misura della sospensione dall’esercizio di una professione può comunque essere applicata. 

Cassazione n. 10940/2017:  È illegale applicare la misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio a chi ricopre una carica elettiva ottenuta direttamente dal voto popolare. Questo divieto è espressamente stabilito dall’articolo 289, comma terzo, del codice di procedura penale.

Cassazione n. 42588/2011: per decidere se applicare una misura interdittiva (come la sospensione temporanea dall’esercizio della professione a un medico accusato di omicidio colposo), il giudice deve analizzare attentamente come è stato commesso il reato e valutare la personalità dell’accusato basandosi sui criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale. È fondamentale considerare anche il livello di colpa, valutando quanto la condotta del medico si sia discostata dalle regole di prudenza violate, quanto l’evento fosse evitabile e quanto fosse ragionevole aspettarsi che il medico seguisse la condotta corretta.

 

Leggi anche gli altri articoli dedicati a questo argomento