Cosa sono gli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale di tipo coercitivo prevista dal Codice di procedura penale. Consistono nell’obbligo per l’indagato o l’imputato di rimanere presso il proprio domicilio o da altro luogo di privata dimora stabilito dal giudice, in attesa del processo o di ulteriori sviluppi processuali. L’obiettivo della misura deve essere identificato con la volontà di limitare la libertà personale dell’imputato quando sussistono esigenze cautelari, evitando la detenzione in carcere.
Normativa di riferimento sui domiciliari
La disciplina si trova nel Libro IV, Titolo I, Capo II del Codice di procedura penale. Le principali norme di riferimento sono:
- 284 c.p.p.: disciplina generale degli arresti domiciliari.
- 275 c.p.p.: principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari.
- 276 c.p.p.: sostituzione e cumulo con altre misure cautelari.
- 303 c.p.p.: durata massima degli arresti domiciliari.
Quando si applicano gli arresti domiciliari
Gli arresti domiciliari possono essere disposti dal giudice per le indagini preliminari (GIP) o dal giudice procedente in presenza di tre condizioni fondamentali:
Gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.).
Esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), tra cui:
- Pericolo di fuga;
- Rischio di reiterazione del reato;
- Possibile inquinamento delle prove.
Adeguatezza della misura: gli arresti domiciliari devono risultare idonei rispetto alla custodia cautelare in carcere, in base al principio di extrema ratio.
Reati per cui si applicano
Gli arresti domiciliari possono essere concessi per una vasta gamma di reati, ma generalmente si applicano per reati di media gravità, o nei casi in cui l’imputato non abbia precedenti o non rappresenti un pericolo per la collettività. Alcuni esempi:
- Furto e truffa aggravata (artt. 624 e 640 c.p.).
- Stupefacenti (spaccio di lieve entità) (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90).
- Violenza privata (art. 610 c.p.).
- Lesioni personali gravi (art. 582 c.p.).
- Corruzione e concussione (artt. 318-319 c.p.).
Durata degli arresti domiciliari
La durata massima di questa misura è regolata dall’art. 303 c.p.p. e varia a seconda della pena detentiva massima. Questo articolo stabilisce che il termine massimo è:
- di sei anni nei procedimenti per reati puniti con l’ergastolo o con una pena detentiva superiore a venti anni;
- di quattro anni per i reati la cui pena detentiva massima non supera i venti anni;
- di due anni per i reati con una pena detentiva massima fino a sei anni.
Differenze con la custodia cautelare in carcere
Entrambe le misure sono misure cautelari coercitive, ma con importanti differenze:
Caratteristica | Arresti Domiciliari | Custodia Cautelare |
Luogo di esecuzione | Domicilio o luogo indicato dal giudice | Carcere |
Grado di restrizione | Limitato, con eventuale permesso di uscita per motivi lavorativi o sanitari | Massimo, con privazione totale della libertà |
Presupposti | Necessaria una valutazione di idoneità rispetto alla custodia in carcere | Disposta nei casi più gravi o quando gli arresti domiciliari sono insufficienti |
Applicabilità | Reati meno gravi o imputati senza precedenti | Reati più gravi e pericolo concreto |
Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione ha chiarito in diverse pronunce i criteri di applicazione:
Cassazione n. 18035/2022: chi è agli arresti domiciliari commette reato se si allontana oltre un chilometro dal percorso autorizzato, eludendo così i controlli. Per configurare il dolo di evasione, è sufficiente essere consapevoli della misura restrittiva e agire volontariamente per violarla.
Cassazione n. 20026/2022: annullata l’ordinanza che imponeva gli arresti domiciliari a un medico per non aver somministrato il vaccino ai pazienti, sottolineando l’importanza del principio di proporzionalità nelle misure cautelari. Eccessiva la detenzione domiciliare, l’interdizione dalla professione è sufficiente a prevenire la reiterazione del reato.
Cassazione SU n. 7635/2022: la sottoposizione dell’imputato ai domiciliari per altra causa, debitamente documentata o comunicata al giudice procedente in qualsiasi momento, costituisce un impedimento legittimo a comparire. Di conseguenza, il giudice è tenuto a rinviare l’udienza e a disporre la traduzione dell’imputato.
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