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Affidamento in prova all’estero: la Cassazione apre alla possibilità Per la giurisprudenza di legittimità, il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati membri

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Affidamento in prova ai servizi sociali all’estero

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7352/2025 della Prima Sezione Penale, ha stabilito che l’affidamento in prova ai servizi sociali può essere eseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il caso specifico

Nel caso esaminato, un condannato aveva richiesto di scontare la propria pena attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali in Francia, dove risiedeva stabilmente con la famiglia.

Il tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la fruizione di misure alternative all’estero, sul presupposto che tale misura alternativa deve svolgersi in via continuativa all’interno del territorio nazionale.

L’uomo, tramite il difensore adiva il Palazzaccio. Si lamentava in particolare che nel decreto impugnato non si era tenuto conto delle sopravvenienze normative (d.lgs. n. 38/2016) e della conseguente evoluzione giurisprudenziale scaturitane, che ha affermato principi diametralmente opposti a quelli richiamati nel provvedimento.

Il decreto legislativo 38/2016

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

L’indirizzo precedente, infatti, osservano “è stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta alla opposta e condivisibile soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive”.

Difatti, a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, “si è ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro” (cfr. ex multis, Cass. n. 20977 del 15/06/2020).

Affidamento in prova sanzione sostitutiva

Ciò in quanto “l’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una ‘sanzione sostitutiva’ come descritta dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall’altro, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l’occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc.”.

Detenzione domiciliare e semilibertà non all’estero

Ad ogni modo, ricorda opportunamente la S.C., “la misura alternativa della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dal ricorrente, non potrebbe, al contrario dell’affidamento in prova, essere eseguita in altro Stato, membro dell’Unione europea, in cui li condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle ‘misure alternative alla detenzione cautelare’ e non è compresa tra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della decisione quadro (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursilo, Rv. 283366 – 01)”.

Cosa che a maggior regione, precisano ancora i giudici, “deve valere per la semilibertà, che implica la detenzione notturna”.

La decisione

Fatte queste premesse, concludono dal Palazzaccio, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa dell’affidamento, richiesta in via principale, in Francia, ove egli risiede stabilmente, “non avrebbe trovato alcun impedimento sul piano normativo, diversamente da quanto erroneamente affermato nel provvedimento impugnato”.

Da qui l’annullamento dello stesso con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

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