Cos’è l’imposta di bollo
L’imposta di bollo è un tributo erariale indiretto dovuto per la formazione, l’uso o la conservazione di determinati atti, documenti e registri, sia in formato cartaceo che digitale. Si tratta di una delle imposte più antiche del sistema fiscale italiano, la cui funzione è quella di attribuire validità giuridica o ufficialità a determinati atti, oltre a generare entrate per l’erario.
L’imposta di bollo si applica in via generale:
- sugli atti redatti in forma scritta, aventi rilevanza giuridico-economica;
- sui documenti depositati presso la pubblica amministrazione;
- sulle istanze e dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione o a enti pubblici.
Può essere assolta in modo tradizionale (marca da bollo cartacea) oppure in modo virtuale (soprattutto per i documenti elettronici o nelle comunicazioni telematiche con la PA).
Normativa di riferimento
L’imposta di bollo è disciplinata dal:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche;
- Allegato A del D.P.R. 642/1972, che elenca dettagliatamente gli atti e documenti soggetti all’imposta e le relative tariffe;
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti su casi specifici.
Quando è dovuta l’imposta di bollo
L’imposta di bollo è dovuta:
- al momento della formazione dell’atto, se predisposto in forma cartacea;
- al momento dell’invio o della protocollazione, per i documenti digitali trasmessi alla PA (es. PEC, istanze, contratti elettronici);
- in caso d’uso, cioè quando un atto che inizialmente non era soggetto a imposta viene utilizzato in un procedimento amministrativo o giudiziario.
Esempi tipici in cui l’imposta è obbligatoria:
- istanze alla pubblica amministrazione non esenti per legge;
- contratti di locazione superiori a 30 giorni non registrati telematicamente;
- fatture elettroniche non soggette a IVA (es. operazioni fuori campo o esenti);
- copie conformi di atti pubblici o scritture private;
- certificati scolastici, anagrafici o catastali (salvo esenzioni specifiche).
Quanto si paga: misura dell’imposta
L’imposta di bollo è dovuta in misura fissa o proporzionale, secondo quanto stabilito dal Tariffario (Allegato A del D.P.R. 642/1972).
Misure fisse più comuni:
- € 16,00: per ogni foglio di istanze e atti trasmessi alla PA;
- € 2,00: per ricevute e quietanze superiori a € 77,47 non soggette a IVA;
- € 2,00: per fatture elettroniche non imponibili o esenti IVA, per importi oltre € 77,47;
- € 16,00 ogni 100 righe: per contratti, delibere, atti societari e notarili.
Misure proporzionali si applicano in casi residuali, come ad esempio per:
- atti di protesto cambiario;
- certificati rilasciati da camere di commercio.
Chi deve pagare l’imposta di bollo
Il pagamento dell’imposta grava su:
- chi redige l’atto (nel caso di istanze o dichiarazioni);
- chi richiede un certificato, copia o documento soggetto a imposta;
- le parti contraenti, in caso di contratti.
Nel caso di contratti o atti con più parti, tutti i soggetti firmatari sono obbligati in solido. Per i documenti trasmessi digitalmente, l’obbligo ricade su chi trasmette l’atto (es. il contribuente o il suo intermediario).
Modalità di pagamento
L’imposta di bollo può essere assolta con diverse modalità:
- Marca da bollo cartacea, acquistabile presso tabaccai autorizzati (per documenti cartacei);
- Pagamento virtuale, per atti trasmessi online, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (es. fatture elettroniche, PEC);
- Modello F24: per specifiche operazioni fiscali e contrattuali, come l’assolvimento cumulativo dell’imposta da parte di soggetti obbligati (es. banche, compagnie assicurative);
- Addebito su conto fiscale, in caso di registrazioni e dichiarazioni tramite portali dell’Agenzia.
Sanzioni in caso di omesso pagamento
Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre a interessi legali. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’omissione anche successivamente, in fase di controllo documentale.
La circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in virtù del decreto legislativo n. 139/2024 che ha modificato anche alcune disposizioni relative all’imposta di bollo:
- il co. 4 dell’art. 4 dello stesso decreto modificando l’articolo 25 del DPR n. 642 del 1972, in materia di imposta di bollo, fissa la sanzione nella misura:
- “dell’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500 per cento), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
- dell’80 per cento, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento),;
- del 45 per cento, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100 per cento).”
Esenzioni previste per legge
L’imposta di bollo non è dovuta in determinati casi previsti dalla legge. Le esenzioni riguardano:
- atti e documenti di procedimenti penali o civili a spese dello Stato;
- attività svolte da ONLUS e altri enti del Terzo Settore, in specifiche circostanze;
- istanze per prestazioni sanitarie o scolastiche.
L’esenzione va indicata espressamente sull’atto, con riferimento alla norma che la prevede.
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