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Cedolare secca: la guida Cedolare secca: cos'è, a quali immobili, contratti e soggetti si applica, quanto dura, cosa comporta e come si paga

cedolare secca

Che cos’è la cedolare secca?

La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo che riguarda i redditi derivanti dai contratti di locazione. Chi sceglie di applicare la cedolare secca paga un’imposta che va a sostituire l’IRPEF e le addizionali relative al reddito dell’immobile.

Normativa di riferimento

La principale fonte normativa della cedolare secca è il decreto legislativo n. 23/2011 che contiene le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. A questa si sono susseguite varie norme, leggi e leggi di bilancio, circolari, provvedimenti e risposte di interpello dell’Agenzia delle Entrate che ne hanno delineato il regime di applicazione.

Durata della cedolare secca

I contratti a cui viene applicato questo regime agevolato non pagano l’imposta di registro e il bollo, né in fase di prima registrazione del contratto né nelle eventuali fasi successive di proroga e risoluzione. Ogni anno, successivo al primo, il locatore può comunque decidere di conservare il regime agevolato o di rinunciarvi. E’ anche possibile optare nuovamente per la cedolare secca dopo la rinuncia nelle annualità a seguire.

Cedolare secca: effetti

Chi decide di optare per questo regime fiscale non può aggiornare il canone di locazione per tutta la durata di vigenza dell’opzione, anche se nel contratto è previsto. Non è possibile applicare neppure la variazione ISTAT che si riferisce ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell’anno precedente.

Aliquote e contratti di locazione

Il regime della cedolare secca prevede aliquote agevolate differenziate soprattutto in base tipo di contratto di locazione.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva Irpef è del 10% se le parti stipulano un contratto a canone concordato. Questo tipo di contratto è applicato solo in determinati Comuni caratterizzati da un’alta tensione abitativa, da una carenza di immobili ad uso abitativo, o dalla presenza di studenti universali e lavoratori che stipulano contratti di breve durata, da uno a diciotto mesi, per soddisfare esigenze transitorie.

L’aliquota è del 21% per i contratti a canone libero, che non sono quindi soggetti a vincoli e limiti particolari e per le locazioni di un solo immobile che il locatore mette a disposizione per affitti brevi (durata inferiore a 30 giorni).

L’aliquota più elevatezza del 26% è prevista per i contratti di locazione breve, dal secondo al quarto immobile locato. L’affitto breve di 5 immobili o più è infatti è considerata attività imprenditoriale

Cedolare secca e immobili

Il regime della cedolare secca non è applicabile a tutte le tipologie di immobili. Si tratta di un’opzione che interessa solo gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali comprese da A1 a A11 (ad eccezione della categoria A10 che si riferisce agli immobili destinati a uso ufficio). Il beneficio fiscale si estende anche alle pertinenze di questi immobili se le stesse vengono locate insieme all’immobile o con un contratto successivo e diverso tra le stesse parti del contratto. In quest’ultimo caso, nel contratto di locazione della pertinenza è necessario precisare che la stessa si riferisce all’immobile locato e che è presente un vincolo pertinenziale.

Cedolare secca: per quali soggetti?

La cedolare secca è prevista per i contratti di locazione stipulati con persone fisiche, salvo limitate eccezioni. Non è applicabile ai conduttori che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo.

Il regime può essere applicato inoltre in favore di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro che concedono in sublocazione gli immobili a studenti universitari.

Pagamento della cedolare secca

Il locatore paga la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi. Se l’importo dovuto per la cedolare riferita all’anno precedente supera l’importo di 51,65 euro il pagamento deve essere effettuato:

  • entro il 30 novembre purché l’importo sia inferiore a 257, 52 euro con un pagamento unico.

Se invece l’importo supera i 257,52 euro il pagamento deve essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • acconto del 40% entro il 30 giugno (o il 30 luglio maggiorato dello 0,40%)
  • saldo del 60% entro il 30 novembre.

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