Codice Rosso, Penale

Violazione allontanamento casa familiare e divieto di avvicinamento Le fattispecie di reato relative alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387bis)

violazione allontanamento casa familiare

Nozione e interesse tutelato

Violazione allontanamento casa familiare e divieto di avvicinamento sono fattispecie che rientrano fra le novità disciplinari introdotte dalla L. 19-7-2019, n. 69 (cd. «Codice rosso»), e oggetto di correttivi ad opera della L. 24-11-2023, n. 168.

In particolare, ai sensi della citata previsione, risponde penalmente chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli artt. 282bis e 282ter c.p.p. o dall’ordine di cui all’art. 384bis del medesimo codice.

Nell’individuazione dell’interesse tutelato, non può non tenersi conto della circostanza che le misure (l’inosservanza dei cui precetti viene penalmente sanzionata) assicurano una tutela immediata della vittima nei rapporti familiari, realizzando uno schermo di protezione attorno al «soggetto debole».

La genesi e la ratio della disposizione fanno propendere, quindi, per il carattere pluri-offensivo del reato che appare diretto a tutelare sia la corretta esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela dell’incolumità delle vittime di reato, sia l’incolumità fisica e psichica, in quanto tale, delle persone a salvaguardia delle quali sono state emanate le misure citate.

La disposizione attua, altresì, l’art. 53 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul, sottoscritta dall’Italia il 27-9-2012 e ratificata con L. 27-6-2013, n. 77, nel punto in cui dispone che la violazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive».

Elemento oggettivo

Trattasi di figura criminosa diretta semplicemente a far conseguire sanzioni penali alla violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dal provvedimento che applica le seguenti misure cautelari:

Allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.)

La norma (anch’essa, come le altre richiamate dalla fattispecie, fatta oggetto di correttivi dal legislatore del 2023) prevede, fra l’altro, che con il provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prescriva all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Qualora si proceda per taluno dei gravi delitti puntualmente elencati dalla norma, la misura può essere disposta, fra l’altro, con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. Anche in tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dalla norma. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.)

Viene, fra l’altro, previsto che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275bis c.p.p. (trattasi di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui il giudice abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria). Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’art. 275bis. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275bis c.p.p.;

Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384bis c.p.p.)

Prevede, fra l’altro, la norma che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria abbiano facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti indicati per richiamo dalla previsione, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La norma dispone, altresì, che, fermo restando quanto disposto dalla disciplina del fermo, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei gravi delitti puntualmente elencati dalla norma, o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

I correttivi della legge 168/2023

Su tale impianto disciplinare, come anticipato in precedenza, ha inciso la L. 24-11-2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica». I correttivi affiancano ad un incremento della risposta sanzionatoria edittale massima (peraltro di soli sei mesi), una estensione dei margini di applicabilità della previsione, attraverso l’introduzione di un inedito comma 2, per effetto del quale la medesima sanzione viene disposta a carico di chi elude l’ordine di protezione previsto dall’art. 342ter, comma 1, c.c., ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È opportuno precisare che l’ordine di protezione previsto dall’art. 342ter, comma 1, c.c. riguarda gli abusi familiari, la cui disciplina è confluita nell’art. 473bis.70 c.p.c., alla cui lettera si rinvia.

Elemento soggettivo

Si ritiene sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevole e volontaria violazione delle prescrizioni imposte, a prescindere dalle concrete finalità perseguite dal reo nel violarle.

Pena ed istituti processuali

Per effetto dei correttivi all’impianto sanzionatorio, dovuti alla L. 168/2023, la pena è, per tutte le configurazioni del delitto, la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (la parte in corsivo è stata inserita dal legislatore del 2023). L’arresto in flagranza è obbligatorio, mentre il fermo non è consentito. Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

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