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Notifica irrilevante se prima c’è avviso di intimazione? Se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto con avviso di intimazione la notifica risulta irrilevante? I chiarimenti della Cassazione

notifica irrilevante

Notifica atto e avviso di intimazione

Notifica irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dell’atto con un avviso di intimazione notificato in precedenza? A questa domanda ha risposto la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 24613/2024 esprimendosi sul ricorso di un contribuente.

La vicenda

Nella vicenda, la CTR Lombardia rigettava l’appello proposto dall’uomo nei confronti della sentenza della CTP di Lecco che, a sua volta, aveva respinto il ricorso dello stesso avverso un avviso di intimazione IVA ed altri tributi per l’anno d’imposta 2011. L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione.
La CTR respingeva l’appello di evidenziando che:

a) gli avvisi di rettifica erano stati notificati al contribuente e
risultava agli atti che questi ne aveva avuto conoscenza, sicché era irrilevante la regolarità della notificazione avvenuta con il rito degli irreperibili;

b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata con allegazione dell’intimazione in formato pdf, non essendo derivato da tale modalità di notificazione alcun pregiudizio per il ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione contestando, in sostanza, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza il deposito della raccomandata informativa.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.

La decisione

Per la S.C., il motivo è fondato.
La CTR ha affermato l’irrilevanza della regolarità della notifica nei confronti del contribuente degli avvisi di rettifica per la conoscenza che quest’ultimo ha avuto dei predetti avvisi in ragione di un avviso di intimazione precedentemente notificato, sicché ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
In realtà, osservano gli Ermellini, “la sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica l’intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati”.

Pertanto, ha errato la CTR, “nel ritenere la sussistenza di una sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in assenza di una impugnazione e in ragione della semplice conoscenza che il ricorrente ha avuto aliunde dell’avviso di rettifica, ritenendo altresì irrilevante procedere all’esame della regolarità della notificazione”.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.

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