ufficio del processo

Ufficio del processo: accelerata la giustizia civile Centomila i procedimenti civili arretrati smaltiti in un anno. I dati nello studio del Ministero della Giustizia e Bankitalia

Upp acceleratore della giustizia civile

L’Ufficio del processo è un acceleratore della giustizia civile. E’ quanto emerge dai dati dello studio congiunto realizzato dal ministero della Giustizia e dalla Banca d’Italia, “Gli effetti dell’ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile”, disponibile in versione integrale.

“L’assunzione degli addetti Upp prevista dal Pnrr ha avuto un impatto positivo sulla definizione dei processi, soprattutto i più complessi, con riflessi positivi anche sull’abbattimento dell’arretrato e la riduzione dei tempi” si legge nella nota di via Arenula.

I dati

Si stima, infatti, che dall’immissione del primo gruppo di addetti Upp, nel primo trimestre 2022, alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di addetti hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali più elevata; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali.

L’incremento complessivo di definizioni è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all’anno, pari a circa 1/3 dell’arretrato 2019.

Il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, “segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse”.

Un risultato incoraggiante, conclude il ministero, “anche alla luce del fatto che gli effetti positivi messi in luce dall’analisi hanno riguardato il primo periodo di immissione degli addetti Upp; solo in un orizzonte temporale più lungo potranno pienamente dispiegarsi i benefici – in termini di quantità e qualità della risposta –  della nuova organizzazione del lavoro all’interno degli uffici giudiziari”.

bando 400 magistrati

Bando 400 magistrati: non consentiti i codici annotati Il ministero della Giustizia ha pubblicato due avvisi concernenti i criteri per la consultazione dei testi e dei codici per le prove scritte del concorso

Bando 400 Magistrati, nomina commissione e testi consentiti

Bando 400 magistrati: il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha diramato due comunicazioni relative alla nomina della commissione esaminatrice (decreto ministeriale 24 luglio 2024, poi modificato dal Dm 5 agosto 2024) del concorso per 400 posti di magistrato indetto con Dm 8 aprile 2024.

Via Arenula ha pubblicato anche due avvisi concernenti i criteri per la consultazione dei testi e valutazione dei codici durante lo svolgimento delle prove scritte e l’indicazione degli oggetti ammessi e di quelli non consentiti nel corso delle sessioni d’esame.

Testi e codici consentiti

In particolare, si legge negli avvisi, “ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 118/2021 (che modifica l’art. 7 del R.D. n. 1860/1925) è consentito ai candidati “di consultare semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a disposizione previa verifica”.

Non sono pertanto ammessi “i codici illustrati, annotati, anche a mano, esplicati o commentati con richiami a dottrina o giurisprudenza, ad eccezione dei meri riferimenti ai dispositivi delle pronunce della Corte costituzionale (art. 11, comma 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)”.

Esclusi dalla consultazione anche “i codici e i testi contenenti ‘mappe’ esplicative o ‘tabelle’ che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte, anche a mano, suggerimenti o specificazioni di qualunque genere, anche se contenuti negli indici”, nonchè “stampe private o fotocopie di testi normativi”.

Ad essere consentiti, invece, “i codici corredati da indici cronologici, analitico-alfabetico (o sistematico-alfabetico) e/o sommario”.

La Commissione esaminatrice, avvisa il ministero, “procederà al controllo dei codici e dei testi ammessi in ogni momento della procedura concorsuale”.

Il candidato che verrà trovato in possesso di un codice artefatto è passibile di denuncia penale.

Cosa è ammesso portare alle prove scritte

Alle prove scritte, è permesso portare:

  • Qualunque alimento confezionato in involucro trasparente, compresi Snack, caramelle e cioccolatini purché confezionati singolarmente;
  • Acqua, succhi di frutta, integratori, caffè, the, purché conservati in bottiglie o contenitori trasparenti.

Tra gli oggetti non consentiti, invece:

  • Telefoni cellulari, smartphone, Agende elettroniche, Tablets, di qualsivoglia tipologia e marca;
  • Smartwatch, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e comunque qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati anche se spento;
  • Auricolari, Cuffie;
  • Contenitori, termos, borracce;
  • Borse, Borselli, Borsellini, portafogli, Marsupi, Portaoggetti, Zaini, Valigie di qualunque genere o dimensione;
  • Penne, Matite, gomme, Evidenziatori, colori di qualsiasi tipo, Pennarelli, Righelli, Post it, fogli, carta per scrivere, block notes, quaderni e simili;
  • Appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati compresi Codici commentati con dottrina e giurisprudenza.

 

contributo maternità avvocati

Contributo maternità avvocati 2024 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nota ministeriale di approvazione della delibera della Cassa Forense che fissa la misura del contributo di maternità 2024 per gli avvocati

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto scorso, è stata pubblicata la nota ministeriale di approvazione della delibera n. 339/2024 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 22 maggio 2024.

La delibera determina il contributo di maternità dovuto dagli avvocati e praticanti iscritti all’ente previdenziale per l’anno 2024 in misura pari a euro 96,76 pro-capite.

Il contributo, si ricorda, viene riscosso in unica soluzione unitamente alla quarta rata prevista per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria annuale.

Il termine di scadenza è il 30 settembre.

 

Leggi anche la guida alla Cassa Forense

pratica forense

Pratica forense: linee guida del CNF Pratica forense: dal CNF importanti chiarimenti sul tirocinio degli aspiranti avvocati, informazioni di dettaglio sul tirocinio alternativo

Linee guida sulla pratica forense del CNF

Pratica forense, arrivano le linee guida del CNF. Dopo le numerose richieste di chiarimenti sulle norme in materia di tirocini formativi previsti per gli aspiranti avvocati, il CNF ha elaborato le linee guide sulla pratica forense.

L’obiettivo finale è di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale il percorso formativo di coloro che si vogliono dedicare alla professione forense. Nelle linee guide il CNF dedica un’attenzione particolare al tirocinio alternativo. Per rendere tutto più chiaro il documento è corredato da schede e tabelle.

Definizione normativa di tirocinio professionale

L’articolo 41 della legge n. 247/2012 definisce il tirocinio professionale come l’addestramento teorico e pratico previsto per il praticante avvocato per consentigli di acquisire le capacità  necessarie, esercitare la professione di avvocato, gestire uno studio legale e fargli acquisire il contenuto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.

Formazione teorica

L’articolo 43 della legge n. 247/2012 stabilisce che la formazione teorica dell’aspirante avvocato è soddisfatta se il praticante frequenta con profitto i corsi di formazione ad indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine, dalle associazioni e dagli altri soggetti contemplati dalla legge per una durata non inferiore a 18 mesi.

Addestramento pratico ordinario all’esercizio della professione

Il praticante avvocato può soddisfare l’obbligo della pratica forense svolgendo il tirocinio:

  • nello studio di un avvocato che sia iscritto all’albo da non meno di 5 anni;
  • presso l’Avvocatura di Stato o in alternativa presso l’ufficio legale di un ente pubblico o un ufficio giudiziario per un periodo non superiore a 12 mesi;
  • presso lo studio di professionisti in possesso di un titolo equivalente a quello di avvocato e abilitati allo svolgimento della professione in un Paese UE diverso dall’Italia per una durata non superiore a sei mesi;
  • contestualmente all’iscrizione all’ultimo anno di corso di studio per conseguire il diploma di laurea in giurisprudenza e per non più di sei mesi nell’ipotesi contemplata dall’ 40 ossia in presenza di un accordo specifico tra università e ordine forense.

Tirocinio “alternativo”: tipologie

A quello ordinario si affiancano le seguenti tipologie di tirocinio alternativo:

Frequenza di uffici giudiziari e scuole di specializzazione

Dopo queste premesse di carattere generale il CNF procede alle necessarie distinzioni di funzionamento tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del n. 69/2013 e la frequentazione delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 16 del Dlgs. 398/1997.

Pratica forense presso gli uffici giudiziari

I praticanti che svolgono il tirocinio presso gli uffici giudiziari possono convalidare il periodo di formazione necessario al compimento di un anno di tirocinio e svolgere il semestre residuo presso lo studio di un avvocato.

Chi ha iniziato questo tirocinio prima dell’entrata in vigore del dm 17/2018 non è obbligato a frequentare un corso di formazione.

Chi, al contrario, ha iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario dopo l’entrata in vigore del dm del 2018, come ogni altro tirocinante che svolga il tirocinio nei modi ordinari, deve frequentare un corso di formazione.

Pratica forense e scuole di specializzazione

I tirocinanti che frequentano invece le scuole di specializzazione soddisfano solo la richiesta preparazione teorica. In questo caso il praticante deve svolgere quindi anche la pratica professionale nei modi contemplati dall’articolo 41, comma 6, della l. 247/2012.

Anche in questo caso operano le distinzioni necessarie per chi ha conseguito o iniziato il percorso per il diploma di specializzazione prima  o dopo il 1° aprile 2022.I primi non hanno l’obbligo di frequentare il semestre integrativo di corso di formazione per l’accesso”; i secondi invece sì.

L’iscrizione nel registro dei praticanti infine, a prescindere dal momento in cui venga effettuata , impone al laureato che ha frequentato una scuola di specializzazione di svolgere il periodo di pratica nelle modalità ordinarie o alternative.

 

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radiato l'avvocato

Radiato l’avvocato che esercita anche se sospeso Radiato l’avvocato che esercita la professione forense anche se raggiunto dalla sanzione disciplinare della sospensione

Radiazione avvocato

Radiato l’avvocato responsabile di essersi appropriato di somme di denaro detenute per svolgere i suoi incarichi e che ha esercitato la professione abusivamente dopo che era stato sospeso dall’esercizio della professione a causa degli illeciti deontologici commessi. Con la pronuncia a SU n. 22986/2024 la Cassazione conferma le conclusioni del Consiglio Nazionale Forense, che ha sancito la definitività del provvedimento di radiazione.

Appropriazione di somme ed esercizio abusivo della professione

Alcuni clienti citano in giudizio un avvocato, per contestargli diverse violazioni del Codice deontologico. L’avvocato è ritenuto responsabile di essersi appropriato di somme di denaro detenute in virtù del mandato difensivo. Lo stesso inoltre ha esercitato la professione abusivamente nonostante il provvedimento di sospensione dell’Ordine degli Avvocati del 25 febbraio 2013. L’avvocato infine è accusato di aver trascurato gli interessi di una parte assistita e di non aver fornito alla stessa le informazioni necessarie, in violazione di precisi obblighi previsti dal Codice deontologico.

Radiazione definitiva e nullità procedimento disciplinare

L’avvocato contesta il provvedimento di radiazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense, che con la sentenza del 3 ottobre 2023 statuisce “la definitività dei provvedimenti di radiazione dallalbo degli avvocati dellAvv. …. e per leffetto dichiara la nullità del procedimento disciplinare svoltosi a carico dello stesso avvocato innanzi al C.D.D di Cagliari, definito con provvedimento del 13/05/2022, depositato il 24/06/2022 e notificato in pari data.”

Processo estinto, radiazione illegittima

L’avvocato impugna la decisione in sede di Cassazione, contestando con il primo motivo la pronuncia di nullità del procedimento disciplinare. Il CNF avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del processo e la conseguente illegittimità della pronuncia con cui ha dichiarato lareviviscenza della sanzione irrogata in precedenza dal C.O.A.”.

Con il secondo motivo invece contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il giudice di merito si sarebbe infatti pronunciato oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere in giudizio.” 

Sanzione efficace dalla definitività del provvedimento

Per la Cassazione entrambi i motivi sollevati presentano profili di inammissibilità legati a questioni di natura procedurale. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Tra le questioni fatte valere dall’avvocato merita però particolare attenzione l’eccepita prescrizione della sanzione disciplinare della radiazione. Per gli Ermellini infatti tale eccezione non è stata eccepita in relazione all’illecito disciplinare, ma alla sanzione irrogata.

L’avvocato sostiene infatti che la radiazione non sarebbe stata tempestivamente eseguita.”

Le deduzioni svolte però, come precisato dalla Cassazione, non tengono conto del fatto che la sanzione disciplinare della radiazione, tendenzialmente definitiva, produce i suoi effetti ex art. 62, comma 2, della legge n. 247/2012 dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo (e, quindi, in caso di estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. dallo spirare del termine concesso per la riassunzione), tanto che è da quel momento che l’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso». La sanzione, quindi, è immediatamente efficace ex lege sicché, non dipendendo la sua esecuzione dall’attività successiva che li C.O.A. è chiamato a svolgere.”

 

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avvocati di migranti

Avvocati di migranti Italia-Albania: rimborsi fino a 500 euro Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto giustizia che stabilisce misure e condizioni del rimborso spese di viaggio e soggiorno per avvocati e interpreti

Rimborso spese avvocati migranti

Avvocati di migranti Italia-Albania: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2024, il decreto del ministero della Giustizia del 5 luglio scorso, che stabilisce le misure e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno agli avvocati e interpreti che assistono i migranti ammessi al gratuito patrocinio.

Le disposizioni si applicano nell’ambito del Protocollo Italia-Albania, finalizzato al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, ratificato con la legge n. 14/2024.

Spese di viaggio e soggiorno rimborsabili

In particolare, l’art. 3 del Dm stabilisce che sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio esclusivamente “gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e fare ritorno in Italia”.

Allo stesso modo, sono rimborsabili, “a titolo di spese di soggiorno, esclusivamente gli esborsi documentati per l’alloggio e il vitto fruiti durante la trasferta”.

Tetto spese di trasferta rimborsabili

A titolo di spese di trasferta, sono rimborsabili esclusivamente “le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell’udienza nei casi di cui all’art. 4, comma 5, della legge di ratifica”.

Le spese sono liquidate comunque in misura non superiore a 500 euro.

Istanza di liquidazione

Ai fini del rimborso delle spese suddette, l’avvocato e l’interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l’udienza. L’avvocato deve documentare anche l’ammissione al gratuito patrocinio. L’istanza deve indicare distintamente le spese di viaggio e di soggiorno ed essere corredata della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti.

negoziazione assistita

Negoziazione assistita: spetta il compenso per attività stragiudiziale? Negoziazione assistita: le spese per l’assistenza stragiudiziale di cui si chiede il rimborso devono essere richieste e dimostrate

Negoziazione assistita: compenso per l’attività stragiudiziale

Sul pagamento delle spese legali sostenute per la negoziazione assistita fa chiarezza il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 385-2024.

Richiesta compenso per attività stragiudiziale

La decisione pone fine a una controversia giudiziale che prende le mosse dall’azione giudiziale intrapresa da un avvocato. Il legale chiede nello specifico l’accertamento dell’attività svolta su incarico e nell’interesse di una società e la conseguente condanna al pagamento delle sue spettanze e al rimborso delle spese sostenute.

Manca la prova dell’utilità dell’attività svolta

Il Giudice di Pace al termine dell’attività istruttoria accoglie in parte le richieste del legale. Il Giudice di Pace nega infatti la liquidazione del compenso richiesto per lo svolgimento dell’attività stragiudiziale svolta nell’ambito della negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per la mancata adesione di controparte all’invito.

Nel negare l’accoglimento delle richieste avanzate dall’avvocato il GdP ricorda che la Cassazione nell’ordinanza n. 24481/2020 in relazione alle attività di assistenza stragiudiziale ha precisato che: “esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per lattività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle alle spese processuali vere e proprie.”

Negoziazione assistita: idoneità a raggiungere l’accordo

E’ quindi possibile ottenere la liquidazione delle spese per l’assistenza stragiudiziale solo se si dimostra che le stesse sono state utili a evitare il giudizio. L’attività svolta dall’avvocato deve essere stata cioè idonea a raggiungere un accordo stragiudiziale Nel caso di specie però l’avvocato non ha dimostrato che l’attività svolta in sede di negoziazione è stata idonea a definire la vertenza in via stragiudiziale prima del giudizio.

 

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procura speciale

Procura speciale: se manca, le spese di giudizio le paga l’avvocato Procura speciale: se mancante per la presentazione del ricorso in Cassazione spetta all’avvocato pagare le spese 

Procura speciale assente: spese a carico dell’avvocato

Se manca la procura speciale per il ricorso in Cassazione le spese di giudizio sono a carico dell’avvocato. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella decisione n. 23136/2024, dopo aver chiarito quali sono i requisiti di specificità della procura speciale.

Richiesta di annullamento avviso di accertamento

Una Società in nome collettivo ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale per chiedere l’annullamento di un avviso di accertamento. La Commissione rigetta il ricorso e la contribuente si rivolge alla Commissione Tributaria Regionale, che però respinge nuovamente la richiesta di annullamento. La controversia tra la Società e l’Amministrazione finanziaria finisce quindi in Cassazione.

Procura speciale: requisiti di specificità

La Cassazione, in via preliminare, si pronuncia d’ufficio sulla presenza e sulla specificità della procura conferita all’avvocato per ricorrere innanzi alla stessa.

Sulla questione la Cassazione precisa che la procura è “speciale” ai sensi degli articoli 83 e 356 c.p.c quando la stessa è congiunta materialmente o con strumenti informatici al ricorso. Non è necessario che la stessa sia conferita contestualmente alla redazione dell’atto. Occorre però che la stessa sia conferita dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e anteriormente alla notifica del ricorso per il quale è conferita.

La sentenza delle Sezioni Unite

La Cassazione a Sezioni Unite n. 2075/2024 ha precisato inoltre che in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso”  la stessa è valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Gli ulteriori elementi di specificità della procura sono rispettati se la stessa:

  • viene conferita all’avvocato iscritto nell’apposito albo dei cassazionisti;
  • si riferisce specificamente alla fase di legittimità;
  • è rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza da impugnare.

Tutti questi requisiti però, nel caso di specie, non sono stati rispettati.

Procura speciale mancante e spese a carico dell’avvocato

La procura è stata conferita in calce all’atto, con documento allegato. In calce al ricorso depositato telematicamente all’interno del fascicolo d’ufficio però non è presente una procura alle liti. La Cassazione ha rilevato solo una doppia attestazione di conformità in relazione agli atti depositati in primo grado e secondo grado. La procura allegata e depositata nel fascicolo telematico inoltre si riferisce a una sentenza d’appello diversa da quella impugnata nel presente giudizio.

La procura è quindi mancante e come tale insanabile. La mancanza di procura speciale in Cassazione determina l’inammissibilità del ricorso. A questo difetto consegue la condanna le spese dell’avvocato in base al seguente principio:qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio.”

 

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compensi avvocato

Compenso avvocati: come si determina il valore della causa Compenso avvocati: chiarisce la Cassazione che ai fini del calcolo rileva il valore della causa determinato dal limite temporale e dall’accordo economico

Compenso avvocati e valore della causa

Come si calcola il compenso degli avvocati quando il giudice si deve pronunciare in modo definitivo su questioni che riguardano l’esistenza e la validità di un rapporto giuridico?

Ce lo spiega la Cassazione nell’ordinanza n. 22344/2024.

Compenso avvocati: DM 127/2004

Un avvocato assiste due società e agisce per farsi pagare il compenso dovuto per l’attività svolta. Il Tribunale condanna una delle S.r.l a pagare all’avvocato la somma di Euro 195.933,40. In relazione alla richiesta di pagamento avanzata alla S.r.l in fallimento invece il giudice dichiara incompetente il giudice del lavoro.

La decisione viene impugnata e la Corte d’Appello ritiene che la prestazione prestata dall’avvocato non possa essere inquadrata come una collaborazione para-subordinata, così come qualificata dal giudice di primo grado. Il compenso dovuto all’avvocato deve quindi essere calcolato applicando le tariffe del DM 127/2004 par. 2 lettere E) e F) che qualificano l’attività come assistenza ai contratti di consulenza in campo amministrativo.”

Per la complessa vicenda amministrativa l’attività prestata dall’avvocato rientra in quella contemplata dalla Tabella D) n. 2 e lett. E) per la quale sono dovuti Euro 23.730,00. Le somme dovute al legale ammontano quindi complessivamente a Euro 77.487,00.

Gli eredi succeduti all’avvocato, nel frattempo defunto, sono quindi condannati a restituire la differenza rispetto a quanto erogato.

Calcolo compenso avvocati: rileva il valore della controversia

Gli eredi dell’avvocato però impugnano la decisione, lamentando in particolare nel primo motivo:

  • l’errata applicazione delle tariffe e dei criteri previsti dal DM 127/2004. Gli stessi ritengono che la decisione abbia violato l’articolo 5 capo III del DM 127/2004. Esso sancisce infatti che il valore della controversia debba essere determinato in base a quanto previsto dagli articoli 10 e 12 c.p.c che richiamo il valore della causa per la parte oggetto di contestazione.
  • La Corte avrebbe inoltre omesso di prendere in considerazione come valore della causa il canone di affitto per tutta la durata del contratto. La stessa ha infatti considerato i canoni di un solo anno.

Assetto degli interessi che le parti regolano con l’accordo

La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo e il terzo e, assorbito il quarto in virtù dell’accoglimento del primo.

Gli Ermellini premettono che il principio sancito dall’articolo 12 c.p.c “il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” subisce un’eccezione.

Si tratta dell’ipotesi in cui il giudice, come verificatosi nel caso si specie, venga chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all’esistenza o alla validità del rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.” 

Valore dell’accordo: rilevano il limite temporale e l’accordo

Nel caso di specie la Corte di appello ha richiamato il criterio contenuto nell’articolo 12 in modo corretto, ossia il valore del contratto. La stessa però ha preso in considerazione in modo errato il valore del canone riferito a un solo anno. Il valore da prendere in considerazione infatti è quello rappresentato dall’intero assetto degli interessi che le parti regolano con l’accordo, soprattutto ove l’accordo stesso sia riferito ad un tempo limitato di durata.” Il limite temporale e l’accordo economico rappresentano infatti i fattori che contribuiscono alla determinazione del valore dell’accordo.

 

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avvocati pubblici e badge

Avvocati pubblici: il badge non lede l’autonomia Il Consiglio di Stato chiarisce che l'obbligo di utilizzo del badge da parte degli avvocati degli enti pubblici non ne lede l'autonomia professionale

Avvocati pubblici e badge

Avvocati pubblici e badge: il rapporto di lavoro subordinato tra gli avvocati e la Regione permette che gli stessi siano assoggettati al meccanismo di rilevazione automatica delle presenze, senza che ne venga intaccata l’indipendenza. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5878/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tar accoglieva il ricorso di alcuni avvocati in servizio presso l’ufficio legale della Regione. Gli stessi avevano fatto ricorso contro la circolare che aveva esteso il meccanismo della rilevazione automatica delle presenze indistintamente a tutto il personale dipendente.
Gli avvocati ritenevano che l’obbligo di utilizzo del badge fosse incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale proprie della qualifica di avvocato della Regione.

La Regione Campania impugnava la sentenza innanzi a Palazzo Spada ritenendo che “l’autonomia professionale degli avvocati non è intaccata dalla rilevazione delle presenze che non incide sulle modalità con cui svolgono il proprio lavoro professionale”.

Il badge non lede l’autonomia degli avvocati

Il Consiglio di Stato ritene l’appello fondato.

“Non vi è dubbio che l’avvocatura degli enti pubblici costituisce un’entità organica autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica a salvaguardia delle prerogative di libertà nel patrocinio dell’amministrazione che si caratterizza per l’assenza di ingerenza nelle modalità di esercizio della professione – affermano infatti i giudici amministrativi – ma resta pur sempre un dato normativo ineludibile cioè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie con la Regione”.

Ed allora, “fermo restando che tutte le attività esterne presso uffici giudiziari saranno riscontrate dall’Amministrazione attraverso le autodichiarazioni che gli avvocati presenteranno a tempo debito, in occasione della loro presenza presso gli uffici comunali non vi è alcuna ragione per cui non timbrino all’ingresso ed all’uscita. Tale modalità di controllo non lede in alcun modo la libertà di patrocinio ma è la conseguenza che, seppur con la particolarità prima ricordata, sono comunque dipendenti pubblici, e come tali soggetti al controllo del datore di lavoro”.

La giurisprudenza del CDS

Del resto, medesima conclusione era stata già affermata dal Consiglio di Stato con alcune sentenze, come la n. 5538/2018 e la n. 2434/2026. Quest’ultima sul punto afferma “con tali provvedimenti non si realizza un’ingerenza gerarchica nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè «nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente», ai sensi dell’art. 23 l. n. 247 del 2012, ma si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso. L’art. 23 riferisce «la piena indipendenza ed autonomia» soltanto a questa «trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente» e non trasforma affatto, ex lege, l’inerente ufficio in un organo distinto e comunque autonomo dal resto dell’ente locale. Non si ravvisa qui dunque alcuna incompatibilità con le caratteristiche di autonomia nella conduzione professionale dell’ufficio di avvocatura”.

La decisione

Da qui l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il respingimento del ricorso di primo grado.