incompetenza avvocati

L’avvocato incompetente viola il codice deontologico Il CNF conferma la decisione del CDD di Bologna, che ha sanzionato due avvocati, colpevoli di aver accettato un incarico senza avere la necessaria competenza

Illecito disciplinare avvocati

La sentenza n. 23-2024 del Consiglio Nazionale Forense ribadisce l’importanza del rispetto delle norme deontologiche nell’esercizio della professione forense, sottolineando come la richiesta di compensi non concordati e l’accaparramento di clientela tramite terzi siano pratiche inaccettabili. La decisione del CNF conferma però e soprattutto che gli avvocati devono operare con trasparenza, competenza e nel rispetto degli accordi stabiliti con i clienti e i terzi coinvolti.

Il procedimento che si conclude con la sentenza del CNF nasce dalla richiesta di opinamento della parcella di due avvocati relativa ad alcune prestazioni legali fornite in favore di un loro “assistito”. Quest’ultimo avrebbe incaricato gli avvocati di promuovere un’azione legale contro una Banca per un contratto di mutuo ritenuto usurario. Alla fine della causa, gli avvocati avevano inviato al cliente una nota pro-forma di € 14.170,17.

L’assistito si opponeva alla richiesta e chiedeva che la sua difesa fosse considerata anche come esposto contro i suoi avvocati. Egli dichiarava di non ricordare di aver mai incontrato gli avvocati personalmente, ma solo un loro collaboratore. Inoltre, sosteneva di non aver mai ricevuto copia dell’atto di citazione né informazioni sullo stato della causa, salvo la notizia della sentenza sfavorevole. Alcune informazioni le aveva ottenute solo tramite un’impiegata della società che aveva eseguito l’analisi contabile del rapporto con la banca e che aveva suggerito gli avvocati.

Incompetenza sanzionata dal codice deontologico forense

Il Consiglio di Distrettuale di Disciplina di Bologna avviava un procedimento disciplinare contro gli avvocati contestando loro tre violazioni:

  1. violazione dell’art. 9 del Codice Deontologico Forense: per aver richiesto al cliente una somma superiore a quella pattuita con la società di analisi contabile;
  2. violazione dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense: per accaparramento di clientela tramite la stipula di un contratto con la società, impegnandosi a retrocedere alla stessa una percentuale dei compensi professionali.
  3. violazione dell’art. 12 del Codice Deontologico Forense: per mancanza di adeguata competenza tecnica nel patrocinare l’assistito nel giudizio contro la Banca.

Il CDD di Bologna, esaminati i documenti e sentite le testimonianze, riteneva provate tutte le condotte contestate. In particolare:

  • gli avvocati avevano richiesto al cliente somme diverse e maggiori rispetto a quelle stabilite con la società;
  • avevano sottoscritto un accordo con la società che prevedeva una retrocessione dei compensi e la limitazione dell’indipendenza professionale;
  • non avevano prodotto in giudizio la documentazione necessaria a sostenere le domande, mancando quindi di competenza. 

Il CDD di Bologna infliggeva la sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per un avvocato e la censura per l’altro difensore.

Corrette le sanzioni irrogate

Gli avvocati presentavano ricorso al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni. Nelle memorie difensive, essi sostenevano:

  • l’assenza di un accordo per la determinazione del compenso con il cliente.
  • la revoca del mandato da parte dell’“assistito”che aveva fatto venir meno la copertura assicurativa prevista in caso di esito sfavorevole della causa;
  • l’assenza di un rapporto che potesse configurare il divieto di accaparramento di clientela, poiché la società era un semplice terzo che offriva servizi di supporto;
  • la correttezza e completezza della documentazione presentata a sostegno della causa.

Il CNF, esaminati i fatti e le memorie difensive, confermava in gran parte la decisione del CDD di Bologna. In particolare, il CNF riteneva che:

  • la richiesta di somme superiori a quelle concordate con la società costituisse una violazione del dovere di lealtà e correttezza;
  • la convenzione con la società che prevedeva la retrocessione di parte dei compensi, violasse il divieto di accaparramento di clientela;
  • la mancata produzione della documentazione necessaria in giudizio fosse un errore elementare, indicativo di mancanza di competenza. 

Confermata quindi la responsabilità degli avvocati e le sanzioni irrogate dal CDD.

Allegati

giustizia accelera ufficio processo

La giustizia accelera grazie all’ufficio per il processo La ricerca sugli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile mostra riflessi positivi sull'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi dei processi

Ufficio per il processo, acceleratore della giustizia civile

L’assunzione degli addetti Upp prevista dal Pnrr ha avuto un impatto positivo sulla definizione dei processi, soprattutto i più complessi, con riflessi positivi anche sull’abbattimento dell’arretrato e la riduzione dei tempi. A dirlo, come riporta via Arenula sul proprio sito, sono i dati del lavoro “Gli effetti dell’ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile” condotto da un gruppo di ricercatori del Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia nell’ambito di un accordo di collaborazione per la valutazione dell’impatto delle misure del Pnrr.

Il testo completo della ricerca – curata da Mario Cannella, Marialuisa Cugno, Sauro Mocetti, Giuliana Palumbo, Gianluca Volpe – sarà pubblicato a breve.

Nel frattempo, spiega il ministero che le stime, sin dall’immissione del primo gruppo di addetti Upp, nel primo trimestre 2022, fino alla fine del 2023, “mostrano come i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di addetti hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali più elevata; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali”.

Un incremento complessivo valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all’anno, pari a circa 1/3 dell’arretrato 2019.

“Il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata – prosegue via Arenula -, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse”.

L’analisi ha messo in luce solo gli effetti di breve periodo, “nella consapevolezza che solo in un orizzonte temporale più lungo sarà possibile osservare a pieno i benefici – in termini di quantità e qualità – di una nuova organizzazione del lavoro all’interno degli uffici giudiziari”.

protocollo tutela professionisti

Minacce ai professionisti: siglato il protocollo E' stata firmata l'intesa al Viminale tra avvocati, notai e commercialisti e dipartimento della pubblica sicurezza per la tutela dei professionisti

Protocollo a tutela dei professionisti

“Monitorare gli episodi intimidatori compiuti nei confronti degli avvocati, dei commercialisti e dei notai chiamati a svolgere funzioni sussidiarie delle Autorità giudiziarie e indipendenti”. È questo l’obiettivo ispiratore dell’intesa firmata ieri pomeriggio al Viminale tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale del Notariato.

L’accordo è stato firmato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani; dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Napoli; dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio; dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Giulio Biino. Presente anche il Prefetto Annunziato Vardé, Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

Al via l’Osservatorio dedicato

“L’istituzione di un Osservatorio dedicato consentirà di avere un quadro completo del fenomeno e di mettere in campo azioni concrete per contrastarlo. L’intimidazione dei professionisti rappresenta un attacco al diritto di difesa e al corretto funzionamento della giustizia” spiega il presidente del CNF, Francesco Greco.

Il protocollo, conclude, è “un passo fondamentale nella tutela degli avvocati e di tutti i professionisti che, nell’esercizio delle loro funzioni, subiscono minacce e intimidazioni”.

scuola praticanti notai

Al via la scuola per praticanti notai Il notariato comunica l'apertura di una nuova scuola per la preparazione giuridica dei praticanti notai

Notariato, la scuola per i praticanti

E’ partito il progetto formativo della “Scuola Nazionale del Notariato Giancarlo Laurini” del Consiglio Nazionale del Notariato e della Fondazione Italiana del Notariato. L’obiettivo è quello di “indirizzare, sostenere e consolidare la preparazione giuridica dei praticanti notai, necessaria per il superamento delle prove di concorso e per lo svolgimento dell’attività notarile” si legge nella nota diffusa ieri dallo stesso Notariato.

Finalità essenziale della Scuola è quella di accompagnare lo studio teorico-pratico con l’acquisizione dei principi etici e deontologici fondamentali per l’esercizio corretto della funzione notarile.

L’offerta formativa

Due le proposte formative della Scuola:

  • il “Notary Camp 2024”, tre corsi intensivi della durata di cinque giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) in partenza il prossimo 24 giugno. Si tratta di incontri di studio solo “in presenza” dedicati all’approfondimento di tematiche giuridiche (diritto civile, diritto delle successioni e diritto commerciale) che potrebbero risultare di particolare interesse nell’imminenza delle prove di concorso. Sarà possibile iscriversi sul sito www.scuolanazionalenotariato.it da domani 29 maggio 2024, a partire dalle ore 11, fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. La partecipazione per quest’anno è gratuita.
  • il “Corso ordinario 2024-2025”, della durata di nove mesi (dal 7 ottobre 2024 al 26 giugno 2025), al quale si potrà partecipare sia “in presenza” che “a distanza”, tramite la piattaforma della Scuola. Il Corso sarà suddiviso in tre moduli corrispondenti alle tre prove scritte di concorso (diritto civile, diritto delle successioni e diritto commerciale), completati dallo studio delle materie necessarie per assicurare una preparazione completa e interdisciplinare, quali la legge notarile, la deontologia, la legislazione urbanistica e catastale, il diritto internazionale privato, il diritto dell’Unione Europea, l’informatica giuridica e il diritto tributario. I mesi di maggio e giugno saranno dedicati alle prove di “simulazione di concorso”, con la relativa correzione collettiva e individuale, e costituiranno un quarto modulo solo “in presenza”. Le iscrizioni saranno aperte a partire da metà giugno e saranno messe a disposizione 8 borse di studio: il bando delle borse di studio e tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito ufficiale www.scuolanazionalenotariato.it.
titolo avvocato

Il titolo di avvocato non equivale a quello rilasciato dalle SSPL Il TAR afferma che il titolo d’avvocato non dimostra il possesso di tutte le conoscenze che le SSPL offrono, essendo queste dirette a formare figure professionali eterogenee, per la preparazione a concorsi ed esami diversi

SNA: esclusa candidata per assenza del titolo

Nel caso di specie, la ricorrente dopo aver superato le prove preselettive del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali, veniva contatta dagli uffici della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) per le verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con particolare riguardo alla natura e alle caratteristiche del titolo post lauream, poiché lo stesso non risultava riconducibile ad alcuno dei tre titoli tassativamente previsti dal bando.

Rispetto a tale richiesta di chiarimenti, la candidata aveva esposto le ragioni per cui il titolo posseduto rientrava tra quelli post-universitari considerati utili ai fini dell’accesso al corso concorso di formazione dirigenziale, avente le caratteristiche di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80.

A seguito di ulteriori verifiche istruttorie, la SNA aveva trasmesso alla ricorrente una nota nella quale aveva evidenziato che il titolo in questione non era ascrivibile, né ad un master universitario di secondo livello, né ad un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80. Ne conseguiva, pertanto, l’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale.

Avverso il suddetto provvedimento di esclusione la candidata aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Regionale per il Lazio.

Il titolo indicato nel bando di concorso

Il TAR Lazio, con sentenza n. 8767/2024, ha rigettato il ricorso proposto.

Per quanto qui rileva, la ricorrente ha affermato che il titolo post-universitario dalla stessa posseduto era stato rilasciato dalla “Scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica” dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), riconosciuta dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio nazionale Forense in convenzione/consorzio, oltre che con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e con cinque Istituti Universitari italiani, pertanto, tale scuola “non sarebbe un mero ente di formazione privato ma un’istituzione pubblico-privata riconosciuta costituita in un vero e proprio consorzio universitario sotto il diretto controllo del Ministero della Giustizia”.

Inoltre, elemento cruciale del ricorso proposto, l’aspirante candidata ha rilevato che, per l’accesso alla suddetta scuola non era sufficiente possedere un titolo di laurea, ma era altresì necessario essere iscritti all’albo degli Avvocati. Ne sarebbe conseguito che il titolo posseduto dalla ricorrente, non solo doveva essere qualificato come master di secondo livello, ma anche come titolo addirittura superiore ai diplomi di specializzazione richiamati dall’art. 4, D.P.C.M. n. 80/2018 sub lettera b), per il conseguimento dei quali è sufficiente il possesso della sola laurea.

La discrezionalità dell’amministrazione

Rispetto alle contestazioni formulate dalla ricorrente, il Giudice amministrativo ha anzitutto ricordato che “in linea di principio, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione ad una procedura concorsuale, che va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare. Naturalmente, in quanto esercizio di discrezionalità, tale potere di scelta non può essere esercitato in modo arbitrario ed è suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e irragionevolezza”.

Ciò premesso, il TAR ha ritento che la previsione del bando, secondo cui “al corso-concorso selettivo di formazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi (…) i soggetti muniti di (…) master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale”, non consente di ritenere che allo stesso possano accedere anche soggetti muniti di un titolo come quello posseduto dalla ricorrente, non qualificabile come “master rilasciato da Università, italiane o straniere, come richiesto dalla normativa di cui la SNA ha fatto corretta applicazione”.

Analogamente, ha proseguito il TAR, in ordine alla ritenuta qualificazione del titolo alla stregua di un diploma di specializzazione “il d.P.C.M. n. 80/18 (…), recante l’individuazione delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi che consentono la partecipazione ai concorsi per la qualifica di dirigente di seconda fascia, prevede, all’art. 2, che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari”, tale qualificazione, non appare, secondo il Giudice amministrativo “surrogabile dalla stipula di una semplice convenzione con le università per l’organizzazione e il funzionamento del corso da parte di altro ente, pubblico o privato”, come sarebbe stato il corso cui aveva partecipato la ricorrente e di cui si è dato sopra conto.

Il principio dell’assorbimento del titolo inferiore

Per quanto invece attiene all’operatività o meno, nel caso di specie, del principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore, il TAR ha ricordato la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense dovrebbe considerarsi assorbente rispetto ai titoli post-universitari richiesti dal bando e, segnatamente, al diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), giacché queste ultime sarebbero preordinate all’acquisizione di conoscenze funzionali al superamento dell’esame di abilitazione.

Tuttavia il TAR ha affermato che, nel caso esaminato, il principio di assorbimento non verrebbe in rilievo, posto che il titolo c.d. ‘assorbente’, diversamente dal titolo ‘assorbito’, è costituito da un’abilitazione professionale conseguita all’esito dello specifico percorso formativo e di tirocinio disciplinato dalla legge professionale forense. Non si tratta, in altri termini, di un titolo di studio ma di un titolo professionale.

Quanto sopra riferito, ha precisato il Giudice amministrativo, è confermato dal fatto che “Il superamento dell’esame di abilitazione (…) non dimostra affatto il possesso di tutte le conoscenze che le Scuole offrono (..), essendo queste dirette a formare figure professionali eterogenee (e, soprattutto, a fornire gli strumenti necessari per la preparazione a concorsi ed esami diversi, ciascuno connotato da proprie peculiarità)”.

Il TAR ha pertanto concluso il proprio esame, affermando che deve ritenersi più corretto l’orientamento tradizionale secondo il quale “in materia di procedure concorsuali trova applicazione il principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore in virtù del quale nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad una selezione pubblica un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l’ammissione di un candidato in possesso di laurea “coerente”, in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo”.

separazione carriere giudici

Separazione delle carriere: via libera del CdM Approvato il disegno di legge sulla riforma della Giustizia, che prevede la divisione delle carriere della magistratura requirente e giudicante. Plauso dell'avvocatura. Ecco il testo

Ok del Governo alla riforma della Giustizia

Il CdM ha approvato il 29 maggio 2024 il disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia (vedi bozza) contenente le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il testo del ddl, composto da otto articoli, interviene sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione disponendo la separazione delle carriere dei magistrati, introducendo un sistema di sorteggio per la componente laica del CSM e istituendo l’Alta Corte per giudicare gli errori dei magistrati.

Separazione delle carriere

Il primo punto della riforma, che la magistratura non ha accolto con favore, dispone la separazione delle carriere. La modifica prevede che i magistrati requirenti non possano passare al ruolo della magistratura giudicante e viceversa.

Indipendenza della magistratura requirente

La separazione delle carriere mira anche a garantire la piena indipendenza della magistratura requirente da qualsiasi tipo di influenza e di interferenza da parte del Governo e da parte di altri poteri, al pari della magistratura giudicante.

Cambia la composizione del CSM

La riforma interviene anche sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM  verrà diviso in due sezioni, una dedicata ai magistrati requirenti e una ai magistrati giudicanti, presiedute entrambe dal Presidente della Repubblica.

Nomina della componente laica del CSM

La componente laica del CMS, costituita attualmente dai membri eletti dal Parlamento, verrà nominata per sorteggio, sempre con la finalità di garantire la piena indipendenza e imparzialità del Consiglio Superiore della Magistratura.

Istituita l’Alta Corte

Per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati viene istituita l’Alta Corte, che si va a sostituire in questo modo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dialogo aperto con l’ANM

Il Ministro Nordio si dice aperto a un dialogo con l’Associazione Nazionale dei Magistrati. Le critiche fanno parte del sistema democratico, ma la volontà popolare che viene espressa con le elezioni è sacra. Resta inalterata la disciplina sull’obbligo dell’azione penale nel rispetto della volontà espressa dalla ANM, che si esprimerà anche sui contenuti del testo, modificato fino a qualche minuto prima della approvazione.

Plauso del CNF e dell’AIGA

«La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri costituisce un importante passo avanti verso il giusto processo, previsto dall’art. 111 della Costituzione, perché assicura equidistanza tra accusa e difesa nei confronti del giudice. Inevitabile, dunque, è la previsione dell’istituzione di un Consiglio superiore per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, perché mantenere un unico organo di autogoverno finirebbe, nel concreto, per vanificare la separazione delle due carriere. Questi passaggi, che concretizzano il principio costituzionale dell’uguaglianza tra accusa e difesa, contribuiranno a rendere chiara la terzietà del giudice e, dunque, a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario». Così il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, il quale ha aggiunto: «un processo penale ideale necessita di un pubblico ministero forte, di un avvocato forte e di un giudice terzo altrettanto forte. Con la separazione delle carriere si passa da una “cultura della giurisdizione” ristretta ai magistrati, ad una “cultura della legalità” comune tra tutte le parti del processo, anche al difensore, e di conseguenza di maggior tutela per i cittadini».

Soddisfazione anche dai giovani avvocati secondo cui “la proposta, di matrice governativa, può rappresentare, finalmente, l’ultimo tassello verso l’effettiva realizzazione del giusto processo, nel quale i protagonisti della giurisdizione devono agire realmente sul piano della parità delle armi”. Si tratta, si legge nella nota AIGA di “una scelta coerente con la finalità di garantire la pienezza del contraddittorio e l’equidistanza delle parti, nonché la concreta terzietà del giudice”. Siffatti principi, concludono i giovani avvocati, “costituiscono la vera essenza della giurisdizione, la quale, tuttavia, potrà raggiungere il suo definito compimento con la previsione dell’Avvocato in Costituzione, ultimo tassello mancante per l’autentica ed auspicata riforma della giustizia”.

 

avvocati ufficio processo formazione

Avvocati sospesi ufficio processo: hanno obbligo formativo? Il CNF chiarisce che gli avvocati sospesi in quanto alle dipendenze dell'ufficio del processo sono esonerati per lo stesso periodo dall'obbligo formativo

Avvocati ufficio del processo e obbligo formativo

Nessun obbligo formativo per gli avvocati assunti all’ufficio del processo. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense (nel parere n. 21/2024) rispondendo al quesito del COA di Torino.

Il parere del CNF

Il COA chiedeva al CNF di sapere se possano ritenersi esonerati dall’obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell’Ufficio per il processo.

Il CNF premette che “la sospensione obbligatoria prevista dall’articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall’articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all’articolo 20 della legge 247/2012”.

Pertanto, “come previsto dall’articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo per la durata della sospensione”.

Il COA di Torino chiede di sapere se possano ritenersi esonerati dall’obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell’Ufficio per il processo.

concorso magistrato 2024

Concorso 400 magistrati: riaperti i termini In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero che riapre i termini per la presentazione delle domande per il concorso a 400 posti di magistrato ordinario. C'è tempo fino all'1 giugno

Bando 400 magistrati 2024, riapertura termini

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – Concorsi ed esami – n. 42 del 24 maggio 2024, il decreto del 21 maggio 2024 che dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il concorso a 400 posti di magistrato ordinario, bandito con provvedimento dell’8 aprile 2024.

Domande entro l’1 giugno

Gli interessati, dunque, potranno presentare la loro istanza dalle ore 12:00 di oggi 24 maggio 2024 alle ore 12:00 dell’1 giugno 2024. 

Elenco candidati idonei e prove concorso 2022

Inoltre, rende noto via Arenula che, con riferimento al concorso per magistrato a 400 posti, bandito con provvedimento del 18 ottobre 2022, di cui è stato pubblicato il numero e l’elenco dei candidati idonei, è stato pubblicato l’elenco delle Corti d’appello secondo l’ordine di estrazione per le prove orali, che avranno inizio il 1° luglio 2024. Si parte dalla Corte d’appello di Bologna.

nuova aggressione avvocati

Nuova aggressione avvocati, AIGA: serve legge L'Associazione dei giovani avvocati esprime piena solidarietà al legale minacciato in carcere e sollecita il legislatore ad intervenire

Nuova aggressione avvocati

Serve l’intervento del legislatore di fronte alle aggressioni agli avvocati. “La misura è colma” avverte l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) esprimendo piena e incondizionata solidarietà all’avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere per le minacce ricevute nei giorni scorsi durante il processo per i fatti commessi nel carcere “F. Uccella” in danno dei detenuti.

“Appare quantomai necessario, in questo periodo storico, adottare ogni iniziativa a difesa della categoria forense, associandosi, con determinazione, al grido di giustizia lanciato dall’AIGA, nella persona del Presidente avv. Carlo Foglieni” si legge nella nota stampa dell’associazione.

Questo di fronte a un fatto che “esprime una preoccupante similarità” rispetto alla vicenda denunciata da un’avvocatessa in occasione della conferenza “Il pericolo di essere avvocati”, tenutasi lo scorso gennaio presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

Ancora una volta, denunciano i giovani avvocati, “la Toga risulta bersaglio di rigurgiti antidemocratici e – fatto ancor più grave – senza che sia adottato alcun espresso provvedimento, da parte delle autorità preposte, che ne tuteli l’onore ed il prestigio”.

Tutela normativa alla categoria forense

Risulta quindi doveroso “fornire una tutela normativa alla Categoria forense, relativamente alle ipotesi di aggressioni subite da esercenti le professioni legali, nell’esercizio ed in occasione della funzione svolta, così come previsto per coloro che esercitano una funzione sanitaria”.

Per cui, rincara l’Aiga, “non è più procrastinabile un intervento legislativo in tal senso: vi è la consapevolezza che dietro ogni simile aggressione si celi un attacco frontale ai valori dello stato di diritto e del giusto processo: l’Avvocato – lo si ribadisce – costituisce un pilastro della giurisdizione, e va tutelato in quanto tale”.

avvocato cancellato anzianità

Avvocato cancellato e riabilitato: cumula l’anzianità? Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che è possibile cumulare diversi periodi di iscrizione, ferma restando la detrazione del periodo in cui l’avvocato è stato cancellato

Il quesito

Il CNF si è espresso con parere n. 11/2024 (pubblicato sul sito del Codice deontologico il 5 maggio 2024) sul quesito sottopostogli dal Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia. In particolare, il COA chiedeva di sapere “se l’avvocato cancellato dall’albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale e successivamente reiscritto a seguito della riabilitazione – potesse – cumulare i periodi di anzianità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”.

La risposta del CNF è resa nei seguenti termini: secondo il costante orientamento domestico in sede consultiva (cfr. ex multis i pareri nn. 33/2023, 57/2018, 40/2017), “ai fini del computo dell’anzianità anche in relazione all’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato – è consentito – di cumulare diversi periodi di iscrizione, ferma restando l’ovvia detrazione del periodo o dei periodi in cui l’avvocato è stato cancellato”.