Cosa sono i contributi figurativi
I contributi figurativi sono periodi di contribuzione accreditati dall’INPS senza un effettivo versamento da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Sono riconosciuti in determinate situazioni che impediscono la normale attività lavorativa, in modo da garantire la continuità dei diritti previdenziali e pensionistici. Questi contributi possono essere determinanti per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, anticipata o per altre prestazioni previdenziali.
Quando si possono ottenere i contributi figurativi
I contributi figurativi possono essere riconosciuti automaticamente dall’INPS o su richiesta del lavoratore. Le principali situazioni in cui vengono concessi includono:
- disoccupazione indennizzata NASpI;
- cassa integrazione e integrazioni salariali;
- maternità e congedo parentale (sia per lavoratrici dipendenti che autonome);
- malattia e infortunio sul lavoro;
- servizio militare o civile;
- aspettativa per cariche elettive o sindacali;
- congedo per donne vittime di violenza:
- periodi di assistenza a familiari con disabilità grave;
- permessi per donazione di midollo osseo e sangue
- periodo di studio universitario riscattato.
Normativa di riferimento
La disciplina dei contributi figurativi è regolata da diverse norme, tra cui:
- Legge n. 155/1981: ha introdotto il riconoscimento dei contributi figurativi per la disoccupazione indennizzata;
- Lgs. n. 564/1996: disciplina il riscatto dei periodi di studio universitario;
- Legge n. 388/2000: ha esteso il riconoscimento automatico di alcuni contributi figurativi;
- Legge n. 335/1995 (Riforma Dini): ha riformato il sistema previdenziale, introducendo il calcolo contributivo anche per i contributi figurativi;
- Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017): ha ampliato i diritti ai contributi figurativi per lavoratori in determinate condizioni.
Come fare domanda per il riscatto
Alcuni contributi figurativi vengono accreditati automaticamente, mentre altri devono essere richiesti all’INPS. Ecco come procedere:
- Verifica della posizione contributiva: consultando l’estratto conto previdenziale tramite il portale INPS.
- Presentazione della domanda: attraverso:
- Il portale INPS con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
- Patronati o CAF che forniscono assistenza gratuita;
- Contact Center INPS (numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare).
- Attesa dell’istruttoria: l’INPS verifica la documentazione e comunica l’esito della richiesta.
Per il riscatto dei periodi di studio universitario, è prevista la possibilità di accedere al riscatto agevolato, introdotto dal Decreto-Legge n. 4/2019, che consente il versamento di contributi a condizioni vantaggiose.
Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze in materia di contributi figurativi:
Cassazione n. 20828/2022: Non è ammissibile richiedere in giudizio solo l’accertamento del grado di invalidità per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, poiché non si possono proporre azioni autonome su singoli elementi di un diritto senza richiederne il riconoscimento complessivo. Nel caso specifico, il contribuente, non avendo presentato domanda amministrativa per la pensione, non poteva chiedere in giudizio l’accredito dei contributi figurativi.
Cassazione n. 4254/2023: La contribuzione figurativa è una copertura assicurativa garantita dallo Stato per proteggere i lavoratori nei periodi in cui, senza loro colpa, l’attività lavorativa è sospesa. Si tratta di un accreditamento fittizio dei contributi per situazioni eccezionali rispetto alla contribuzione obbligatoria, come malattia, infortunio, servizio militare, maternità, disoccupazione e incarichi pubblici. Pur essendo regolata dalla legge, mantiene la sua natura anche se concessa d’ufficio o su richiesta.
Cassazione n. 24916/2024: Nel sistema previsto dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, che consente la pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, è possibile includere la contribuzione figurativa. Diversamente, nel sistema di cui al comma 11, che prevede il pensionamento anticipato anche in base all’età anagrafica, la contribuzione richiesta deve essere effettiva.
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