cedolino della pensione

Cedolino della pensione: cos’è e come funziona Cedolino della pensione: documento che permette al pensionato di visionare la pensione mensile e conoscere i motivi di eventuali variazioni

Cedolino della pensione: il servizio INPS

Il cedolino della pensione è il documento che riporta tutta una serie di informazioni relative alla pensione che viene erogata mensilmente dall’INPS. Grazie a questo documento i pensionati possono controllare in particolare l’importo che l’INPS eroga ogni mese e, in presenza di eventuali variazioni, di conoscerne i motivi.

Contenuto del cedolino della pensione

Il cedolino della pensione è suddiviso graficamente in tre parti.

  1. Nella prima parte il documento contiene tutta una serie di informazioni di carattere generale.

In alto compare il numero della rata della pensione, la data a cui si riferisce il cedolino, l’importo in pagamento e la valuta. Il cedolino riporta poi i dati anagrafici del beneficiario e il suo codice fiscale.

Seguono le modalità di pagamento della pensione, ossia a mezzo conto corrente bancario o postale.

Il documento riporta poi i dati dell’Ufficio pagatore, seguito dallo stato del pagamento e dalla data della valuta. In ultimo compaio la categoria della pensione e il numero della prestazione.

  1. Nella seconda parte, il documento riporta invece i dati del cedolino, ossia:
  • la pensione lorda del mese di riferimento;
  • il contributo fisso EX-ONPI;
  • le trattenute IRPEF mensili sulla base delle aliquote in vigore;
  • le trattenute addizionali IRPEF regionali a debito dell’anno precedente;
  • le trattenute addizionali IRPEF comunali a debito del pensionato dell’anno precedente;
  • l’acconto dell’Addizionale IRPEF comunale;
  • l’eventuale contributo associativo del sindacato;
  • l’importo netto della pensione messo in pagamento’
  1. Nella terza e ultima parte del cedolino compare infine l’importo lordo dellIRPEF dovuta dal pensionato e le detrazioni di imposta applicate come quelle relative al lavoro, al nucleo familiare o al reddito.

Servizio Inps: come si usa

Per poter consultare il proprio cedolino mensile della pensione l’INPS ha messo a disposizione un servizio on line, disponibile 24 ore su 24, a cui si può accedere anche da un dispositivo mobile.

Nella homepage, scorrendo verso il basso, è disponibile un link che porta alla pagina descrittiva del cedolino in cui, a fondo pagina è presente l’accesso al servizio cliccando sulla voce “utilizza lo strumento”.

Cliccando su questo link compare la schermata del servizio a cui il pensionato potrà accedere previa autenticazione (SPID, PIN INPS, CIE, CNS).

Grazie alla formulazione di domande relative ai vari argomenti di interesse, il servizio consente di:

  • confrontare i cedolini;
  • visualizzare l’elenco dei vari prospetti di liquidazione;
  • gestire le deleghe sindacali;
  • vedere le comunicazioni INPS;
  • cambiare l’ufficio pagatore;
  • recuperare e stampare la certificazione unica;
  • visualizzare il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento;
  • chiedere il duplicato del libretto della pensione;
  • verificare i conguagli IRPEF;
  • gestire la cessione del Quinto;
  • recuperare gli indebiti;
  • verificare il bonus 14° e il bonus da 154 euro.

Aumentare l’importo della pensione

Dalla pagina che consente l’ accesso allo strumento del cedolino è possibile anche avvalersi di un consulente digitale per verificare se esistono le condizioni per avere diritto a prestazioni integrative per far aumentare l’importo della pensione.

Basta cliccare sulla voce “Approfondisci” contenuta nell’apposito riquadro in fondovalle pagina e si apre subito una pagina dedicata alla consulenza, dalla quale si può accedere allo strumento cliccando sulla voce “Utilizza lo strumento”. Subito si apre una pagina con una serie di domande a cui rispondere per la consulenza personalizzata sulla propria posizione pensionistica.

 

Leggi anche: Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

divieto di cumulo pensione

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo Scadenza modello RED 2024: chi deve trasmettere la dichiarazione sul divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: i soggetti percettori di pensione che abbiano conseguito redditi da lavoro autonomo nell’anno di riferimento devono presentare il modello RED 2024 entro il 31 ottobre 2024.

I soggetti tenuti all’invio di tale dichiarazione reddituale sono, quindi, i pensionati che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo nell’anno 2023.

Modello RED come si presenta

Per presentare la dichiarazione RED, è necessario accedere con SPID o Carta Nazionale dei Servizi al sito www.inps.it, selezionando l’apposito servizio online “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, nella sezione “Pensione e Previdenza”.

Con il modello RED il pensionato non dichiara soltanto l’ammontare dei redditi già percepiti nell’anno precedente a quello in cui viene rilasciata la dichiarazione. Deve anche indicare, in via preventiva e presuntiva, i redditi che suppone di percepire nell’anno in corso e che andrà, quindi, a dichiarare – in via consuntiva – nel RED dell’anno successivo.

A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, anche qualora i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente corrispondano all’importo indicato in via presuntiva nella dichiarazione dell’anno precedente, il contribuente dovrà ugualmente presentare il modello RED indicando tali importi “a consuntivo”.

In base al reddito presuntivo indicato dal pensionato, l’ente previdenziale effettua delle trattenute in via preventiva. Successivamente, se dalle risultanze della dichiarazione successiva risulta un credito in favore del pensionato, l’Inps provvede a conguagliare la differenza.

Per esempio: nel modello RED 2024, il pensionato indica “a consuntivo” i redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno 2023 e, in via preventiva, quelli che presume di percepire nel 2024. Se poi, nella dichiarazione presentata nel 2025, i redditi effettivamente percepiti nel 2024 risulteranno inferiori a quelli indicati in via preventiva nella precedente dichiarazione, l’Ente provvederà ad effettuare l’opportuno conguaglio.

Le regole sul divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione non vanno indicati sotto forma di importo complessivo, bensì come singoli importi per ogni tipologia di reddito, suddivisi nei vari periodi dell’anno (con un massimo di sei periodi per ogni tipologia di reddito).

Ad esempio, per una specifica tipologia di reddito va indicato il mese di inizio e quello di fine dell’attività e il relativo reddito ottenuto.

Modello RED: le sanzioni per il mancato invio

La mancata dichiarazione della situazione reddituale RED è sanzionata in modo piuttosto severo. Infatti, la disciplina del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, prevista dall’art. 10 del d.lgs. 503/1992, dispone che l’omessa presentazione telematica del modello RED è sanzionata con un importo pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi (in sostanza, l’INPS provvede a trattenere l’importo di tale sanzione dalle successive rate della pensione).

Chi sono i pensionati che devono presentare il RED?

Infine, va segnalato che, come chiarito dal recente messaggio Inps n. 3077 del 19 settembre 2024, sono esclusi dal divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
ape social

Ape social: dovuta anche se non è stata percepita la Naspi L’Ape social non richiede tra i requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso la fruizione concreta dell’indennità di disoccupazione

Ape social: non serve aver fruito dell’indennità di disoccupazione

L’Ape social spetta a chi, tra gli altri requisiti, si trovi in stato di disoccupazione, non rileva però che lo stesso abbia anche beneficiato della relativa indennità. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 24950/2024.

Ape sociale: l’INPS rigetta l’istanza

Una lavoratrice impugna il provvedimento con cui l’INPS le ha negato l’accesso all’APE Social a causa del mancato beneficio dell’indennità di disoccupazione (NASPI).

Il Tribunale accoglie la richiesta della lavoratrice e la Corte d’Appello conferma la decisione. Per beneficiare dell’APE sociale l’articolo 1 comma 179 della legge n. 232/2016 richiede il solo stato di disoccupazione, non l’aver beneficiato anche della relativa indennità.

Ape social e indennità di disoccupazione

L’INPS però impugna anche la decisione della Corte di Appello di fronte alla Corte di Cassazione. Per l’Istituto sostenendo l’Ape social spetta solo se il richiedente  abbia percepito l’indennità di disoccupazione.

Cassazione: per l’Ape social percezione indennità non necessaria

La Cassazione però ricorda che, per quanto riguarda la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, che è quella che va dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2023, il comma 179 precisa che possono accedere all’Ape social gli iscritti “all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata …” che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), al compimento dei 63 anni di età e alle condizioni indicate ai commi 185 e 186.

La lettera a) indica come condizione lo“stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”.

Dalla lettera della norma emerge che per beneficiare dell’Ape social occorre una certa distanza temporale con l’indennità di disoccupazione se questa è stata fruita concretamente. Questo non significa però che la fruizione della Naspi costituisca un presupposto per beneficiare dell’Ape social. La norma in effetti non richiede la fruizione positiva della Naspi, ma quella negativa della sua cessazione.

Principio di diritto

La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: “il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata.”

 

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pensione anticipata

Pensione anticipata: i 35 anni di contributi effettivi non servono Pensione anticipata: la Cassazione cambia orientamento e afferma che i 35 anni di contributi effettivi non servono

Pensione anticipata e contributi effettivi

Per la pensione anticipata non servono più i 35 anni di contributi effettivi versati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione in due sentenze che vanno a sovvertire il precedente orientamento giurisprudenziale. Si tratta delle decisioni n. 24916/2024 e 24952/2024, entrambe del 17 settembre 2024, che hanno posto fine a due controversie tra due lavoratrici e l’INPS.

Pensione anticipata: valore dei contributi figurativi

In entrambi i casi le lavoratrici hanno convenuto in giudizio l’INPS per chiedere di far valere, ai fini della pensione anticipata (legge Fornero- Monti n. 214/2011), anche i contributi figurativi per malattia o disoccupazione. Le autorità giudiziarie adite però hanno respinto le domande delle lavoratrici. La pensione anticipata infatti, per disposizione di legge, non permetterebbe di accreditare i contributi figurativi per disoccupazione o malattia. Le due lavoratrici hanno quindi appellato le decisioni delle Corti perché il comma 10 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, consente di conteggiare i contributi figurativi.

Cassazione: i 35 anni di contributi effettivi non servono

La Corte di Cassazione, in entrambe le cause, ricorda che il sistema pensionistico è stato modificato dalla riforma contenuta nella legge n. 214/2011. Le modifiche di questa legge hanno coinvolto anche la pensione anticipata, eliminando il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva.

Il comma 10 dell’art. 24 al comma 1 recita infatti testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.”

La norma è chiara, essa cita l’anzianità contributiva e la sua durata, non specifica che deve essere effettiva.

Diversa è invece la formulazione del comma 11 dell’art. 24, il quale dispone che: “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva (…)”

La decisione dell’INPS, di rigettare le domande di pensione anticipata avanzata dalle lavoratrici, non trova quindi alcun fondamento normativo, al contrario, essa conduce alla disapplicazione della  legge.

Contributi effettivi se il primo accredito è successivo al 1° gennaio 1996

Il legislatore quando ha voluto includere tra i requisiti necessari per conseguire la pensione anticipata i soli contributi effettivi lo ha specificato. Poiché però il comma 10 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 non lo specifica, la contribuzione figurativa non può ritenersi esclusa.

La contribuzione effettiva è infatti richiesta per il lavoratore, il cui primo accredito contributivo, si verifica dopo il 1° gennaio 1996.

Con queste due sentenze la Cassazione cambia direzione rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale. La Cassazione n. 30265/2022 riteneva infatti che la riforma conservasse il requisito dei 35 anni di contributi effettivi necessari per conseguire la pensione anticipata, in totale contrasto con la lettera della legge, come evidenziato dalle due sentenze 2024.

 

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clausola d'oro

Clausola d’oro: i chiarimenti della Cassazione La Suprema Corte fa chiarezza sulla clausola d'oro, che stabilisce la riliquidazione della pensione, operativa fino al 31 diicembre 1997

La clausola d’oro

Con l’ordinanza della sezione lavoro n.23046/2024 la Cassazione fa chiarezza sulla cosiddetta “clausola d’oro” operativa fino al 31 dicembre 1997.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio disponeva l’applicazione, sulla pensione del dante causa del controricorrente della clausola d’oro di cui all’art. 30 del regolamento ENPI e condannava l’INPS a pagare.

L’istituto ricorreva innanzi al Palazzaccio, denunciando la violazione dell’art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997 che a decorrere dal 1° gennaio 1998 ha bloccato meccanismi di adeguamento diversi da quello generalizzato di cui all’art. 11 D.Lgs. nr. 503 del 1992, collegato alle variazioni del costo della vita.
Secondo l’Inps, i giudici di merito, nel rideterminare il trattamento pensionistico spettante al dante causa, avrebbero disatteso al disciplina di riferimento e i principi di diritto della Corte, applicando la cd. «clausola oro» anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1997 ovvero fino al novembre 2010. Avrebbero dovuto, invece, limitare li meccanismo rivalutativo al 31 dicembre del 1997.

La decisione

Per la Cassazione, il ricorso è fondato.

L’applicazione della «clausola oro», affermano preliminarmente i giudici, “stabilisce la riliquidazione della pensione, in conseguenza di variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale) alla stregua del principio per cui essa opera anche se il nuovo inquadramento (e quindi la diversa retribuzione) è attribuito al lavoratore con provvedimento organizzativo intervenuto dopo li collocamento in quiescenza, purché il nuovo inquadramento corrisponda all’effettivo esercizio delle relative funzioni, durante il servizio”.

A tal proposito, ricorda la S.C., “la legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dal D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 11, anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio. Ciò impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi delle disposizioni regolamentari, dei trattamenti pensionistici dei dipendenti e, dunque, l’operatività del meccanismo di cui di discute”.
La sentenza impugnata, invece, non si è occupata affatto del periodo in relazione al quale ha operato il sistema di adeguamento della «clausola d’oro», per cui, sentenziano da piazza Cavour, la statuizione che quantifica le differenze anche in relazione ad un periodo successivo al 31.12.1997, si pone in contrasto con la normativa indicata e con la regola iuris affermata dalla S.C.

Il ricorso pertanto è accolto e la sentenza cassata.

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prestazioni di esodo

Prestazioni di esodo: i chiarimenti INPS L'INPS fornisce chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012

Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo

Prestazioni di esodo: a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’INPS con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le stesse, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

La domanda

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione, ricorda l’istituto, è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tali informazioni sono certificate dall’Istituto prima della chiusura del relativo piano di esodo.

Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio né su istanza del lavoratore.

La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Casi particolari

Si precisa, inoltre, che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

  • dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
  • nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Qualora, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la Struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

Procedura WEBDOM

La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato, da acquisire agli atti.

 

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trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto: come funziona il TFR Una breve guida sul trattamento di fine rapporto: come si calcola, a quanto ammonta, quando viene pagato e come si fa a chiedere un anticipo del TFR

Come funziona il TFR

Il trattamento di fine rapporto, anche detto TFR, è un elemento della retribuzione che viene corrisposto al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (es. licenziamento, pensione etc.).

Quanto si prende di TFR

A norma dell’art. 2120 del codice civile, l’importo del trattamento di fine rapporto viene calcolato sommando per ciascun anno (o frazione di anno) in cui si è lavorato una quota pari all’importo della retribuzione annuale divisa per 13,5.

Il valore delle quote annuali di TFR accantonate viene incrementato attraverso la rivalutazione delle somme, con l’applicazione, alla fine di ogni anno, di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento, rispetto all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Come si fa a sapere a quanto ammonta il TFR

La quota annuale di TFR che viene accantonata si calcola su  tutte le voci della retribuzione corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (compresi, quindi, gli incentivi, i premi di rendimento e gli emolumenti periodici come la tredicesima mensilità). Rimangono esclusi i rimborsi spese (cfr. art. 2120 c.c., II comma) e le indennità di trasferta.

A quanto appena detto possono derogare le disposizioni contenute nei contratti collettivi (ad esempio, nel comparto metalmeccanico la tredicesima mensilità non contribuisce ad alimentare la quota annuale del TFR).

Quando si può chiedere un anticipo del TFR

Un importante aspetto della disciplina del TFR è rappresentato dalla possibilità di richiedere l’anticipazione del pagamento di una sua parte nel corso del rapporto lavorativo, anziché alla cessazione dello stesso.

Possono avanzare tale richiesta i dipendenti che abbiano maturato già otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2120 c.c., sesto comma e segg.).

La richiesta può essere fatta solo una volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro e deve essere motivata dalla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari o dall’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o in favore dei propri figli).

Tali esigenze vanno opportunamente documentate, con certificazione delle strutture sanitarie o, nel caso di acquisto della prima casa, con atto notarile.

Anticipo TFR: quanto si può chiedere

Oggetto della richiesta di anticipo TFR è una somma pari al massimo al 70% del TFR maturato al momento dell’istanza. Ovviamente, la somma anticipata viene detratta da quanto successivamente riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

I contratti collettivi, o anche le pattuizioni individuali, possono prevedere condizioni più favorevoli per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. I contratti collettivi possono anche prevedere criteri di priorità per il soddisfacimento delle varie richieste.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione TFR entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Peraltro, l’azienda può negare l’anticipazione TFR per i lavoratori dipendenti se sia stata dichiarata azienda in crisi.

Quando ti viene pagato il TFR?

Il diritto al TFR matura mensilmente, ma sorge soltanto al termine del rapporto di lavoro; quindi, in costanza dello stesso, si tratta di un diritto futuro, come ribadito più volte dalla Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 4360/2023).

Ciò implica, tra l’altro, che in costanza del rapporto di lavoro il dipendente non possa rinunciare al TFR, per il semplice motivo che il relativo diritto non è ancora venuto ad esistenza (la circostanza appena descritta depone a favore del lavoratore, in quanto lo pone al riparo da eventuali pattuizioni di rinuncia concordate con il datore prima della cessazione del rapporto).

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR viene erogato automaticamente dal datore di lavoro, senza necessità che il lavoratore presenti alcuna specifica richiesta in tal senso. I tempi di pagamento si aggirano, generalmente, intorno ai 60 giorni dalla cessazione del rapporto, anche se nel settore pubblico il relativo provvedimento deve rispettare il termine di 30 giorni per la durata del procedimento amministrativo.

Sempre per i dipendenti pubblici vigono alcune regole particolari: ad esempio, il TFR viene erogato in un’unica soluzione se ammonta al lordo a meno di 50.000 euro, oppure in due rate se inferiore a 100.000 euro o in tre rate annuali, se supera i 100.000 euro.

Prescrizione TFR

Il diritto al pagamento del TFR, ove non venga versato spontaneamente dal datore di lavoro, si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò significa che la relativa richiesta di pagamento deve pervenire entro tale termine, affinché si consideri interrotta la prescrizione.

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pensioni all'estero

Pensioni all’estero: seconda fase accertamento esistenza in vita L'Inps comunica l'avvio della seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero

Pensioni all’estero e accertamento esistenza in vita

Pensioni all’estero: con il messaggio n. 3006/2024, l’Inps ha comunicato l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in EuropaAfrica e Oceania, Sono esclusi i paesi scandinavi e quelli dell’Est Europa già interessati dalla prima fase (avviata per il 2024-2025 con il messaggio n. 4071/2023).

Richieste di attestazione entro il 18 gennaio 2025

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, i quali dovranno restituirle alla Banca entro il 18 gennaio 2025.

Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.  

Verifica generalizzata a prescindere dall’area geografica

Inoltre, evidenzia l’istituto, “al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio”.

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tfr nei fondi pensione

TFR nei fondi pensione Al vaglio la proposta di legge che prevede il versamento obbligatorio di 1/4 del trattamento di fine rapporto  

TFR nei fondi pensione: la proposta di legge

Il passaggio del TFR nei fondi pensione è in sintesi il contenuto di una proposta di legge al vaglio del Governo. La proposta è il frutto di alcune considerazioni sui fondi pensionistici integrativi e sui loro indiscutibili vantaggi. I fondi pensione infatti offrono al lavoratore la possibilità di beneficiare di un’entrata aggiuntiva rispetto alla pensione ordinaria nel momento in cui smetterà di lavorare.

Al fine di incoraggiare l’adesione ai fondi pensione sono previste delle detrazioni fiscali molto interessanti sui contributi versati.

Occorre poi ricordare che chi aderisce a un piano pensionistico integrativo ha la possibilità di cessare l’attività lavorativa con un anticipo di diversi anni rispetto all’età prevista in via ordinaria per andare in pensione.

I vantaggi fiscali previsti per chi aderisce ai fondi pensione non riescono tuttavia a essere sufficientemente attrattivi. Lo dicono i numeri. I lavoratori che attualmente aderiscono a fondi pensione integrativi sono poco più di 1/3 del totale.

TFR nei fondi pensione obbligatorio

Da qui la proposta del leghista e sottosegretario del Ministero del lavoro Claudio Durino. La sua idea si traduce nell’introduzione dell’obbligo di far confluire il 25% del TFR nei fondi previdenziali integrativi. Il Governo è già al lavoro per introdurre queste novità nella legge di bilancio relativa al prossimo anno.

TFR nei fondi: semestre di silenzio assenso

La Ministra Calderone sta lavorando a una proposta similare, che prevede però una nuova gestione del TFR maturato attraverso il meccanismo del “semestre di silenzio assenso”. L’idea prevede che, qualora il lavoratore non comunichi espressamente nel termine di sei mesi la volontà di conservare il proprio TFR presso l’azienda, l’importo maturato debba essere trasferito automaticamente a un fondo pensione.

Conseguenze della riforma

La riforma, che potrebbe essere inserita e regolamentata nella legge di Bilancio 2025, potrebbe essere ostacolata dai datori di lavoro. Le somme che vengono accantonate per i TFR dei dipendenti costituisce infatti una risorsa per l’azienda, soprattutto se di piccole dimensioni. Nessuna controindicazione invece per le imprese più grandi, perché queste hanno l’obbligo di versare le somme accantonate per il TFR nel fondo INPS.

 

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Pensione reversibilità coppie gay: spetta al partner e al figlio? Saranno le Sezioni Unite della Cassazione a pronunciarsi sulla questione se al partner omosessuale e al figlio avuto grazie alla maternità surrogata spetta il diritto alla pensione indiretta del defunto

Pensione reversibilità partner omosessuale: parola alle Sezioni Unite

La pensione di reversibilità in favore del partner omosessuale della coppia sposata negli Stati Uniti, che ha avuto un figlio grazie alla maternità surrogata, è oggetto dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 22992/2024. La sezione IV civile non si è pronunciata, ma ha rimesso la questione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La questione da risolvere riguarda la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del 2016.

Domanda pensione per il partner omosessuale superstite e per il figlio

Una coppia omosessuale, unita da una stabile convivenza, ha un figlio negli Stati Uniti grazie alla fecondazione assistita. La nascita del figlio viene registrata in Italia il 23.03.2010 come figlio di uno dei membri della coppia. Il 2 novembre 2013 la coppia si sposa a New York. L’atto viene trascritto in Italia come unione civile il 4.10.2016, dopo il decesso di uno dei due, verificatosi in data 8.10.2015.

Il 06.07.2016  la paternità del superstite è accertata con conseguente trascrizione della sentenza e aggiornamento dell’atto di nascita.

Nella sua qualità d’erede e di genitore responsabile del minore il membro superstite dell’unione civile superstite agisce in giudizio per far accertare il contenuto discriminatorio della decisione con cui è stata rigettata la sua domanda di erogazione della pensione indiretta del compagno defunto. Lo stesso chiede quindi il riconoscimento della misura per se e il minore.

Pensione indiretta: rigetto in primo grado e accoglimento in appello

Il Tribunale esclude la natura discriminatoria del rigetto della richiesta. La ragione del diniego deve rinvenirsi infatti nell’assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Inammissibile inoltre la domanda per accertare il diritto alla pensione indiretta perché proposta con procedimento speciale antidiscriminatorio. Parte soccombente impugna la decisione. La Corte d’Appello accoglie il gravame e accerta il diritto del compagno superstite e del minore alla pensione indiretta perché eredi del soggetto a cui sarebbe spettata la pensione diretta.

La Corte condanna quindi l’INPS a pagare i ratei dovuti maggiorati degli interessi a partire dal 1° novembre 2015. Per la Corte i componenti della coppia omosessuale hanno diritto a un trattamento omogeneo rispetto a quello della coppia coniugata. La pensione ai superstiti rientra nell’ambito dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione e che caratterizzano le relazioni affettive, comprese quelle omosessuali. Essa è espressione del diritto inviolabile di vivere la propria condizione di coppia con libertà e del diritto alla tutela giurisdizionale. La Corte giunge a conclusioni similari anche per il figlio minore.

Niente pensione indiretta prima della legge n. 76/2016

L’INPS ricorre alla Corte di Cassazione contestando il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite della coppia omosessuale. Questo perché il decesso del partner assicurato si è verificata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, che ha regolamentato le unioni civili e le convivenze.

Con il secondo motivo l’INPS contesta la decisione della Corte d’appello per aver riconosciuto il diritto alla pensione indiretta al minore. La trascrizione della sentenza statunitense che ha riconosciuto la paternità del “genitore intenzionale” è contraria all’ordine pubblico. Per l’istituto il minore nato da una maternità surrogata non possiede il requisito soggettivo richiesto per il diritto alla pensione indiretta.

Al ricorso dell’INPS il partner superstite propone contro-ricorso con cui contesta i motivi sollevati dall’INPS. La domanda dovrebbe essere accolta a prescindere dalla anteriorità della data del decesso del partner rispetto all’entrata in vigore della legge n. 76/2016. Il rigetto avrebbe infatti natura discriminatoria. Il secondo motivo invece deve essere rigettato per la mancata legittimazione dell’INPS a contestare lo stato di filiazione accertato negli Stati Uniti.

Cassazione: “vicenda peculiare”

La Cassazione ricorda di essersi già pronunciata sulla questione, negando la pensione di reversibilità al superstite legato da stabile convivenza con un soggetto dello stesso sesso, deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016.

Il caso di specie tuttavia presenta delle peculiarità rispetto all’orientamento citato. Le coppie omosessuali prima di tutto non possono optare per il matrimonio come le coppie conviventi di sesso diverso. Peculiare è inoltre la posizione del minore, che è meritevole di una tutela speciale in una situazione caratterizzata da un’accentuata vulnerabilità. Il legislatore non dovrebbesacrificare in maniera sproporzionata i fondamentali doveri di solidarietà, che presiedono al riconoscimento della pensione in favore dei superstiti, in nome dello stigma della pratica che ha condotto alla nascita del minore.” 

Parola alle Sezioni Unite

Le questioni oggetto di dibattito nella vicenda, suscettibili di ripresentarsi in numerose altre fattispecie riguardano l’interpretazione della disciplina vigente in relazione a questioni di estrema importanza, che riguardano la disciplina intertemporale della legge n. 76/2016.

Appare quindi necessario comporre il dettato normativo e le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalle Carte internazionali per garantire una tutela omogenea e non frazionata dei vari interessi in campo e per orientare il comportamento delle amministrazioni coinvolte.

Queste le ragioni per le quali la Cassazione rimette la questione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ragione delle “questioni di massima di particolare importanza, implicate dalla trattazione del ricorso principale dell’INPS e del primo motivo di ricorso incidentale.”

 

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