diritto di accesso

L’avvocato ha diritto di accesso alle intercettazioni La Cassazione rammenta che il difensore ha diritto di accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali

Diritto di accesso alle intercettazioni

L’avvocato ha il diritto di accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni intercettate, soprattutto quando queste costituiscono la base per l’adozione di una misura cautelare. Questo quanto ribadito dalla sesta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 6529/2025.

La vicenda giudiziaria

Nel caso in esame, a seguito del rigetto da parte del tribunale di Roma della richiesta di riesame proposta da un imputato avverso l’ordinanza del Gip che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, il difensore dell’uomo proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

Il ricorso

In particolare, l’avvocato eccepiva la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen, e la nullità dell’ordinanza impugnata, e della stessa ordinanza genetica, in ragione della lesione del diritto di difesa conseguente all’intempestiva messa a disposizione dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. L’udienza del procedimento di riesame veniva celebrata, infatti, senza che il difensore avesse avuto la possibilità di ascoltare le intercettazioni a causa dell’ingiustificato lasso di tempo decorso tra la concessione dell’autorizzazione da parte del pubblico ministero e l’effettiva messa a disposizione dei supporti.

Ciò, a suo avviso, avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, pregiudicando l’accesso alla copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite. La violazione del diritto di difesa comporterebbe, a causa dell’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’integrale caducazione dell’ordinanza cautelare, che, sulle stesse, si fonda.

L’avvocato deduceva, inoltre, la nullità e l’inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le stesse non erano state tempestivamente messe a disposizione della difesa.

Diritto di accesso alle intercettazioni

La Suprema Corte, esaminando il ricorso, ritiene che vada rigettato. Innanzitutto, dalla S.C. esaminano le norme e la giurisprudenza in materia e affermano che “la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte ni cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate”. In questa pronuncia la Consulta ha affermato che “l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria – e che – la tutela del diritto di difesa, in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita, impone che ai difensori sia riconosciuto il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero”.

L’art. 293 comma 3 c.p.p.

L’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione vigente, modificata dall’art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, continuano gli Ermellini, sancisce che “il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni”. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, “a seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l’ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l’istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l’indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019)”.

Nullità a regime intermedio

Invero, “l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando li risultato probatorio, ne impedisce l’utilizzo in fase cautelare (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021)”.

La decisione della Cassazione

Nel caso di specie, tuttavia, ritengono da piazza Cavour, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 293 cod. proc. pen., in quanto ha rilevato che il Pubblico Ministero ha autorizzato tempestivamente il difensore ad ottenere copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite. Il difensore, peraltro, non ha chiarito perché, una volta autorizzato dal PM, non si sia recato prontamente presso la sede dell’ufficio, anche a mezzo di collaboratori delegati per l’incombente, e non già nel primo pomeriggio (atteso che l’udienza di riesame era fissata per il lunedì mattina successivo, il materiale informatico era copioso, e che vi era il rischio della chiusura pomeridiana dell’ufficio).

Infine, quanto alla nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni, poiché non sono state tempestivamente messe a disposizione della difesa, anche in tal caso, il motivo è infondato, giacché “non è stato dimostrato il presupposto di tale eccezione, costituito dalla tardiva mesa a disposizione in favore del difensore dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite”.

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso, pertanto, è rigettato.

 

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giurista risponde

Furto d’uso: connessione internet fraudolenta L’utilizzo di una connessione ad Internet fraudolenta può essere sussunta nella fattispecie di furto d’uso?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo

 

Integra furto d’uso la condotta di chi utilizza in modo fraudolento la connessione Internet intestata ad un altro soggetto. Nel momento in cui attraverso l’allaccio abusivo al box telefonico della persona offesa, l’imputato utilizza la connessione Internet che a tale linea fa capo, utilizza detto bene sottraendolo dalla disponibilità del titolare, il quale non riesce difatti a navigare. Pertanto, è evidente, in ragione della non riconducibilità al concetto di energia della connessione Internet, la perfetta corrispondenza del paradigma del furto d’uso di linea telefonica (Cass., sez. I, 15 novembre 2024, n. 42127).

La presente analisi della Corte di legittimità riguarda la sussunzione o meno di un utilizzo fraudolento ad una connessione Internet nelle maglie della fattispecie del furto d’uso (art. 626 c.p.).

Nel confermare la qualifica data dai precedenti gradi di giudizio, la Corte riprende la ricostruzione logico – sistematica fornita dalla Corte d’Appello; in particolare, nell’unico motivo di doglianza presentato dal difensore dell’imputato veniva contestata l’estensione della giurisprudenza in materia di peculato d’uso per l’utilizzo di apparecchiature telefoniche di servizio alla fattispecie in esame. Lo stesso contestava che la connessione Internet, connessione caratterizzata dal pagamento di un canone mensile non legato al consumo effettivo, potesse rientrare nella nozione di energia ex art. 624, comma 2 c.p. e conseguentemente essere oggetto di appropriazione, sottrazione o detenzione.

La Corte confermava la definizione fornita dalla Corte d’Appello di linea telefonica sulla base dei principi forniti nella sentenza Cass. pen., Sez. Un., 2 maggio 2013, n. 19054 (cd. Vattani) in materia di peculato d’uso e utilizzo del telefono d’ufficio per ragioni personali. La connessione Internet, infatti, non risultava per la Corte suscettibile di una condotta appropriativa e non poteva, pertanto, essere oggetto di furto, non rientrando nella nozione di energia, ma solo di furto d’uso. Si evidenziava come, nonostante non si fosse verificato alcun danno economicamente apprezzabile stante i costi in misura fissa, si fossero comunque verificati una serie di disagi, dati dall’impossibilità per la persona offesa di connettersi alla rete. In particolare, nel richiamo tratto dalla sentenza cd. Vattani, le energie suscettibili di condotta appropriativa ex art. 624 c.p. sono solo quelle possedenti una forza misurabile in denaro e che vengono captate dall’uomo mediante l’apprestamento di mezzi idonei, così da essere impiegate a fini pratici. Non è questo il caso: tali energie non possono essere oggetto di appropriazione, non preesistendo, ma vengono prodotte all’attivazione della connessione, propagandosi. Pertanto, è consequenziale la loro rispondenza al requisito previsto. Tali principi sono stati, poi, ripresi in materia di connessione a rete Internet dalle sentenze Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2014, n. 50944 e Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2013, n. 34524.

Alla luce della perfetta sovrapponibilità tra le due condotte materiali e una differenza solo in merito al soggetto – agente della condotta, i principi fino ad ora descritti in materia di peculato d’uso venivano ritenuti dai giudici di merito estendibili alla fattispecie del furto d’uso. A fortiori, veniva citata testualmente la stessa sentenza Vattani “Quanto in particolare al peculato d’uso, si osserva che tale figura replica strutturalmente lo schema del furto d’uso, mirando, da un lato, ad arginare arbitrarie dilatazioni interpretative del peculato comune e, dall’altro, a reprimere condotte che nel previgente sistema erano irrilevanti, con un temperamento del trattamento sanzionatorio in relazione al minor disvalore del fatto” (Cass. pen., Sez. Un., 2 maggio 2013, n. 19054). Si rammenti, inoltre, che per sua definizione codicistica il furto d’uso si contraddistingue per lo scopo di fare un uso momentaneo della cosa per poi essere immediatamente restituita, condotta perfettamente sovrapponibile a quella del peculato d’uso. Inoltre, le energie che si sviluppano da una connessione Internet non sono suscettibili di sottrazione: ad essere oggetto della condotta materiale è la linea telefonica in quanto mezzo attraverso il quale si realizza la connessione. Per questi motivi, la condotta tenuta dall’imputato veniva ritenuta perfettamente sussumibile nella fattispecie astratta del furto d’uso, considerando anche le modalità di allaccio e le conseguenze di tale condotta.

 

(*Contributo in tema di “Furto d’uso: connessione internet fraudolenta”, a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

oltraggio a pubblico ufficiale

Oltraggio a pubblico ufficiale Oltraggio a pubblico ufficiale: cos’è, cosa prevede l’art. 341-bis c.p., quando si configura, aspetti procedurali e giurisprudenza

Cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale

L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato previsto e punito dall’articolo 341-bis del Codice penale, introdotto per rafforzare la tutela della dignità e dell’autorevolezza degli appartenenti alla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. La norma punisce chiunque, con offese o insulti, manifesti pubblicamente disprezzo nei confronti di un pubblico ufficiale, ledendo il prestigio delle istituzioni.

Normativa di riferimento: art. 341-bis c.p.

L’art. 341-bis c.p. dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa è commessa con violenza o minaccia.”

Il reato è stato reintrodotto nel 2009 con la legge n. 94/2009 “pacchetto sicurezza”, dopo essere stato abrogato nel 1999. La sua finalità consiste nel tutelare il rispetto delle istituzioni attraverso la protezione dell’onore e del prestigio dei pubblici ufficiali.

Quando si configura il reato

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura quando sussistono contemporaneamente i determinati elementi, analizziamoli uno per uno.

Offesa allonore o al prestigio: l’offesa può avvenire con parole, gesti, espressioni o atteggiamenti che umiliano il pubblico ufficiale.

Il reato deve essere commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico: l’atto deve avvenire in uno spazio accessibile a più persone (strade, piazze, uffici pubblici).

La condotta criminosa deve realizzarsi alla presenza di più persone: l’offesa cioè deve essere pubblica, ossia compresa da almeno due persone oltre il pubblico ufficiale.

L’illecito penale deve verificarsi durante o a causa delle funzioni pubbliche: il pubblico ufficiale deve essere nellesercizio delle sue funzioni o l’offesa deve derivare proprio dal suo ruolo.

Qualche esempio concreto di condotte che integrano il reato:

  • insultare un agente di polizia durante un controllo stradale;
  • offendere un medico del pronto soccorso mentre presta assistenza pubblica;
  • minacciare un vigile urbano nel momento in cui sta elevando una multa.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato

Lelemento oggettivo, ossia la condotta materiale del reato deve consistere in espressioni offensive, ingiuriose o minacciose rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone oltre all’offeso.

Lelemento soggettivo, ossia lintenzione del colpevole deve tradursi in un dolo generico, il soggetto deve avere cioè la consapevolezza e la volontà di offendere il prestigio del pubblico ufficiale. Non è necessario che vi sia un intento specifico di umiliare la persona, basta che l’atto sia volontario e cosciente.

Chi è il pubblico ufficiale secondo il Codice Penale

Per comprendere la qualifica della persona offesa di questo reato occorre comprendere chi è il pubblico ufficiale. A questo proposito è di aiuto la definizione fornita dall’articolo art. 357 c.p.. Questa norma definisce il pubblico ufficiale come il soggetto che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa o di certificazione o attestazione pubblica.

Sono pubblici ufficiali gli agenti di polizia, i carabinieri, i vigili urbani, gli insegnanti pubblici, i medici ospedalieri, i magistrati e i vigili del fuoco.

Procedibilità reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è procedibile dufficio, esso non necessita di querela per essere perseguito ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Pene previste per l’oltraggio a pubblico ufficiale

L’art. 341-bis c.p. prevede:

La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. L’aumento di pena è previsto nei seguenti casi:

  • se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola;
  • se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Il reato è estinto se prima della giudizio l’imputato ripara il danno per intero risarcendo il soggetto o l’ente a cui lo stesso appartiene.

Giurisprudenza su oltraggio a pubblico ufficiale

Riportiamo alcuni stralci di sentenze che si sono occupate del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui hanno precisato alcuni e importanti aspetti:

Cassazione n. 3079/2025: La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, modificandone la condotta tipica. Pur mantenendo il legame tra l’offesa e le funzioni del pubblico ufficiale, ha richiesto che l’ingiuria offenda sia l’onore che il prestigio del soggetto e che avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza di più persone. Questo requisito, prima considerato un’aggravante, è ora un elemento essenziale del reato (art. 341-bis c.p.). L’offesa deve ledere sia la dignità personale del pubblico ufficiale che la sua considerazione sociale, giustificando così una tutela rafforzata rispetto ai cittadini comuni, poiché danneggia anche la reputazione della Pubblica Amministrazione. Inoltre, affinché il reato sussista, è sufficiente che l’ingiuria possa essere udita dai presenti, in quanto ciò genera un disagio psicologico che può compromettere l’operato del funzionario.

Cassazione n. 33020/2024: Nel reato di oltraggio, l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire davanti ad almeno due persone, escluse quelle che assistono nell’ambito delle loro funzioni. Il requisito della pluralità di persone è soddisfatto solo dalla presenza di civili o di pubblici ufficiali che si trovino nel contesto per ragioni diverse da quelle legate all’atto d’ufficio in cui si verifica l’offesa.

Cassazione n. 211/2023: La legge tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione non solo quando l’offesa è diretta al singolo pubblico ufficiale, ma anche quando l’offesa può essere percepita da altri pubblici ufficiali presenti che in quel momento svolgono funzioni diverse da quelle della persona offesa. La condotta dell’agente, in questi casi, compromette la prestazione del PU perché disturbato da una situazione sfavorevole.

Differenza tra oltraggio, ingiuria e diffamazione

Reato Articolo c.p. Dove avviene Chi è l’offeso Procedibilità
Oltraggio a pubblico ufficiale 341-bis c.p. Luogo pubblico, davanti a più persone Pubblico ufficiale D’ufficio
Ingiuria (depenalizzata) Art. 594 c.p. (depenalizzato) In presenza della persona offesa Privato Sanzione civile
Diffamazione 595 c.p. Assente la persona offesa Chiunque Su querela

 

 

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gioco delle tre carte

Gioco delle tre carte: è azzardo e non truffa Il gioco delle tre carte integra il reato di gioco d'azzardo (art. 718 c.p.) ma non quello di truffa (art. 640 c.p.)

Gioco delle tre carte: quale reato

Il gioco delle tre carte integra il reato di gioco d’azzardo (art. 718 c.p.) ma non quello di truffa (art. 640 c.p.). Lo ha precisato la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 43873/2024.

La vicenda

A ricorrere per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, è un uomo condannato per il reato di cui all’art. 718 cod. pen., per aver, in luogo pubblico e avendo allestito un banchetto, tenuto un gioco d’azzardo, consistito nel maneggiare delle campanelle allo scopo di far puntare denaro ai viaggiatori in transito e agli avventori del bar.

Il ricorso

Il ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze formulate con i motivi di appello, con le quali aveva rappresentato che il gioco delle tre carte o delle tre campanelle non possa essere qualificato come gioco d’azzardo connotato da aleatorietà, ma come gioco d’abilità del gestore o dello scommettitore, nè sono necessari, per la sua realizzazione, artifizi e raggiri.  Rappresenta, inoltre, di aver tenuto il banchetto ove si effettuava il gioco in modo occasionale, senza alcuna organizzazione.

Reato ex art. 718 c.p.

Per gli Ermellini, il ricorso, tuttavia, è manifestamente infondato.
In giurisprudenza, premettono, si è affermato che il gioco dei “tre campanelli” e quelli similari delle “tre tavolette” o delle “tre carte” “non configura il reato di truffa ma quello di
cui all’art. 718 cod. pen., in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige li gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell’ambito dei fatti notori, purché all’abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo (Sez. 2, n. 48159 del 17/07/2019, Rv. 277805; Sez. 3, n. 19985 del 2020)”.
Si è quindi affermato, proseguono dalla S.C., “che, in tema esercizio abusivo dell’attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, è necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa (Sez. F, n. 26321 del 02/09/2020)”.

La decisione

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente si era posizionato
presso un’area di servizio, aveva allestito un banchetto amovibile su cui conduceva il gioco delle
tre campanelle, era circondato da un capannello di persone, e ha affermato che il condurre in luogo pubblico il suddetto gioco, non richiedendo la predisposizione di attività specifiche di inganno, non integri il reato di truffa ma deve considerarsi come un gioco d’azzardo in quanto il partecipe al gioco può ottenere la vincita della somma in modo del tutto aleatorio, a prescindere da ogni abilità.

Il ricorso, dunque, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

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giurista risponde

Atti persecutori in presenza di minori e circostanza aggravante L’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., è compatibile con il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. quando tale condotta viene perpetrata in presenza di un minore?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo

 

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, ha affrontato il tema dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., al delitto di atti persecutori. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la condanna per atti persecutori aggravati, ritenendo correttamente contestata l’aggravante in considerazione della presenza del figlio minore durante la commissione del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione limitatamente alla questione dell’aggravante, annullando la sentenza impugnata senza rinvio in quanto tale aggravante non è applicabile al reato di atti persecutori (Cass., sez. V, 31 ottobre 2024, n. 40301).

In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che l’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., fa riferimento a delitti contro la vita e l’incolumità personale, escludendo esplicitamente il reato di atti persecutori, che è considerato un reato contro la libertà morale. La Corte ha sottolineato che la precisa formulazione della norma non lascia margini di interpretazione, confermando che la protezione offerta ai minori che assistono a condotte delittuose non si estende ai reati di atti persecutori.

Nel caso specifico, i giudici di merito non avevano affrontato adeguatamente il profilo giuridico sollevato dalla difesa riguardo all’applicabilità dell’aggravante, limitandosi a elencare gli episodi di atti persecutori assistiti dal minore, senza entrare nel merito dell’interpretazione della norma. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata dovesse essere annullata in relazione all’aggravante contestata, con conseguente necessità di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della caducazione dell’aggravante stessa.

In conclusione, la Corte ha ribadito che la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p. non può essere applicata al delitto di atti persecutori, confermando una visione restrittiva della norma e garantendo così una corretta interpretazione della tutela giuridica in materia di reati contro la libertà morale.

 

(*Contributo a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

violenza sessuale

Violenza sessuale anche senza contatto fisico Violenza sessuale: per integrare il reato è sufficiente la costrizione, non occorre il contatto fisico tra reo e persona offesa

Violenza sessuale: non occorre il contatto fisico

La violenza sessuale si configura anche senza contatto fisico. L’agente lede l’autodeterminazione della vittima con violenza, minaccia o induzione. La costrizione o l’induzione a subire atti sessuali, può avvenire anche senza contatto fisico diretto. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5688/2025.

Reato “costringere” la collega ad atti di autoerotismo

Il Tribunale di primo grado ritiene un soggetto responsabile di diversi illeciti penali ai danni della persona offesa. Tra questi figurano il reato di atti persecutori, estorsione e violenza sessuale. Quest’ultimo reato si sarebbe configurato perché l’imputato avrebbe costretto la sua collega, un’animatrice turistica, a compiere atti di autoerotismo ripresi in un video che l’uomo avrebbe poi diffuso.

Non c’è reato se manca il contatto fisico

L’imputato nel contestare il reato di violenza sessuale, rileva la totale assenza di un contatto fisico con la persona offesa. A sua difesa l’uomo invoca l’interpretazione più restrittiva della nozione di violenza sessuale per la quale “la nozione di atti sessuali racchiude in sé i concetti di congiunzione carnale e quella di atti di libidine.”

Violenza sessuale: costrizione della libertà sessuale

La Cassazione nel rigettare il ricorso dell’imputato fornisce alcune importanti precisazioni sul reato di cui all’art. 609 bis c.p. La violenza sessuale non implica necessariamente un contatto fisico tra l’aggressore e la vittima. Essa si verifica quando l’aggressore compromette la capacità della vittima di autodeterminarsi, costringendola o persuadendola a eseguire o subire azioni sessuali.

La giurisprudenza sottolinea che il contatto fisico non è un requisito essenziale per la configurazione del reato. Ciò che conta è il coinvolgimento fisico della vittima, obbligata o indotta a partecipare o subire atti sessuali contro la sua volontà.La protezione della libertà sessuale individuale è l’interesse giuridico in questione. La violenza si manifesta attraverso qualsiasi atto che comprometta questa libertà, sia esso caratterizzato da un contatto diretto fisico oppure no.

L’aspetto psicologico del reato risiede nella consapevolezza e volontà di compiere un atto che invade e danneggia la libertà sessuale della vittima. Non è necessario che l’aggressore agisca con lo scopo di soddisfare i propri desideri sessuali; possono esserci diversi obiettivi, come la violenza fisica, l’umiliazione morale o il disprezzo pubblico.

La minaccia di divulgare immagini intime, ad esempio, può configurare il reato di violenza sessuale se si costringe la vittima a eseguire atti di autoerotismo. In questo caso, la libertà sessuale della vittima risulta violata, indipendentemente dalla presenza fisica o virtuale dell’aggressore.

La definizione di “atto sessuale” è oggettiva e non dipende dalle intenzioni dell’aggressore. È sufficiente che l’atto sia oggettivamente in grado di compromettere la libertà sessuale della vittima.

 

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decreto penale di condanna

Decreto penale di condanna Cos’è il decreto penale di condanna, qual è la normativa di riferimento, come funziona e come si può fare opposizione

Cos’è il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale previsto dal codice di procedura penale italiano, che consente di definire rapidamente procedimenti per reati di minore gravità senza ricorrere a un processo ordinario. Questo strumento mira a ridurre il carico di lavoro dei tribunali e accelerare i tempi della giustizia penale.

Normativa di riferimento

La disciplina di questo istituto è contenuta negli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale. Con la riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), sono state introdotte importanti modifiche al procedimento.

  • un termine di tempo più ampio al Pm per la richiesta di decreto penale di condanna a partire dalla data di iscrizione del soggetto ritenuto responsabile del reato;
  • la possibilità di convertire la pena detentiva prevista per il reato in lavoro di pubblica utilità;
  • la possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza formulare l’atto di opposizione;
  • la previsione che il decreto penale di condanna debba contenere anche l’avviso all’imputato della facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa e l’avviso di poter effettuare il pagamento della pena pecuniaria nella misura ridotta di 1/5 entro 15 giorni dalla notifica del decreto, rinunciando all’opposizione.

Come funziona il decreto penale di condanna

Il decreto può essere richiesto dal pubblico ministero quando ritiene che le prove raccolte siano sufficienti per una condanna e che il reato sia punibile con una pena pecuniaria o una pena detentiva sostituibile con una pena pecuniaria.

La procedura tipica di emissione del decreto penale di condanna passa attraverso fasi determinate.

  • Richiesta del pubblico ministero: il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari (GIP) la richiesta di emissione del decreto, corredata dalle prove.
  • Emissione del decreto: se il GIP ritiene fondata la richiesta, emette il decreto penale di condanna, che viene notificato all’
  • Notifica e termine per l’opposizione: l’imputato ha 15 giorni dalla notifica per presentare opposizione.

Quando viene emesso

Il decreto penale di condanna è emesso in caso di reati di minore entità, come ad esempio:

  • guida in stato di ebbrezza;
  • lesioni personali lievi;
  • reati contro il patrimonio di modesta entità;
  • violazioni amministrative con rilevanza penale.

L’emissione è subordinata alla presenza di prove evidenti e all’assenza di necessità di ulteriori accertamenti.

Opposizione al decreto penale di condanna

L’imputato che riceve un decreto penale di condanna ha la possibilità di opporsi entro 15 giorni dalla notifica. L’opposizione comporta:

  • Richiesta di giudizio ordinario: l’imputato può chiedere di essere giudicato con il rito ordinario o con rito abbreviato.
  • Richiesta di patteggiamento: l’imputato può chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
  • Decisione del giudice: il giudice fissa l’udienza per valutare il caso solo nei casi in cui l’imputato si opponga al decreto penale, negli altri casi il contraddittorio con l’imputato non sussiste.

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di presentare l’opposizione anche in via telematica, semplificando le procedure.

Giurisprudenza decreto penale

La giurisprudenza italiana ha affrontato diverse questioni relative a questo istituto, chiarendo le modalità e i limiti del procedimento:

Cassazione 2773/2025:  Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo l’emissione del decreto penale di condanna, respinge la richiesta di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del codice della strada, senza disporre il giudizio immediato, risulta anomalo alla luce della normativa introdotta dall’art. 28 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Corte Costituzionale n. 209/2024:   infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale dopo aver respinto la precedente per inadeguatezza della pena indicata dal pubblico ministero.

Cassazione 138/2016: in caso di richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna, l’onere dell’istante si limita ad allegare le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento notificato. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla L. n. 67/2014, deve verificare se l’interessato abbia effettivamente ignorato la notifica. Se permane un’incertezza oggettiva sulla tempestiva conoscenza del decreto e l’istante ha adempiuto al proprio onere, il giudice deve concedere la restituzione nel termine.

 

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giurista risponde

Furto di energia elettrica e aggravante (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) È legittima la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. al soggetto che, al fine di procurarsi un profitto e soddisfare il proprio fabbisogno elettrico, si impossessi di energia elettrica sottraendola dalla società fornitrice Servizio Elettrico Nazionale?

Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez

 

 

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, essendo idoneo a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone e a soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica (Cass., sez. IV, 31 ottobre 2024, n. 40161).

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare i confini e i limiti applicativi della circostanza aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio. Ad un maggior grado di dettaglio, ai giudici di legittimità viene domandato se l’energia elettrica, oggetto di sottrazione e impossessamento, rappresenti un bene destinato a pubblico servizio.

I fatti di causa possono essere riassunti come segue. I giudici di merito non avevano riconosciuto l’aggravante in commento, sulla scorta dell’argomentazione che l’imputato si era limitato ad ottenere – con l’uso della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo – l’illecito fine di usufruire dell’energia senza pagarne il prezzo. Non vi sarebbe, pertanto, pregiudizio per il servizio pubblico cui la risorsa è destinata in quanto detta condotta incide solo sul rapporto contrattuale tra utente e società distributrice della fornitura. Ne derivava la pronuncia ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625, comma 2, n. 1 c.p.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica per violazione di legge. Si deduceva, quindi, la sussistenza dell’aggravante in parola poiché l’allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata risultava incidente sulla destinazione della cosa al pubblico servizio. Il precipitato della contestazione dell’aggravante è rappresentato dalla procedibilità di ufficio del delitto, anche in seguito alla modifica apportata dall’art. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

I giudici di legittimità rammentano la nozione di destinazione a pubblico servizio: questa non è data dalla fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che viene destinato alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Cass. 3 dicembre 2013, n. 698). La Corte, inoltre, ricorda come a fianco di una lettura soggettiva del concetto di servizio pubblico, si staglia una lettura oggettiva che riconosce rilevanza alle prestazioni dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento.

Da tali considerazioni consegue che la destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, legittima la punizione più severa dell’azione ablativa dell’agente in quanto pertinente ad un bene che, per volontà del proprietario, ovvero per la qualità ad essa inerente, serve ad un uso di pubblico vantaggio. Dalla corretta applicazione della circostanza aggravante di cui al comma settimo dell’art. 625 c.p. deriva la procedibilità d’ufficio del reato ascritto.

Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Pubblica Accusa, al quale consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza cassata e la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l’ulteriore corso del processo.

 

(*Contributo in tema di “Furto di energia elettrica e circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p.”, a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez, estratto da Obiettivo Magistrato n. 80 / Dicembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

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MAE: la protezione internazionale non è un ostacolo assoluto Il riconoscimento della protezione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce la consegna del cittadino straniero a un altro Stato membro che abbia emesso un regolare mandato d’arresto europeo

Mae e protezione internazionale

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5793/2025, ha stabilito un principio di rilievo in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) e protezione internazionale. Secondo i giudici di legittimità, il riconoscimento della protezione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce la consegna del cittadino straniero a un altro Stato membro che abbia emesso un regolare mandato d’arresto europeo.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine dalla richiesta di consegna da parte della procura di Salonicco (Grecia) di un cittadino straniero residente in Italia, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso per il reato di tentato furto. L’uomo, tuttavia, aveva ottenuto in Italia lo status di rifugiato richiedente asilo politico e lavorava in Italia come aiuto cuoco. Da qui il ricorso al Palazzaccio, dove la difesa lamentava che la Corte di appello aveva negato lo status di rifugiato benchè dal permesso di soggiorno risultasse la richiesta di asilo politico. Inoltre, rappresentava che poichè l’uomo risiedeva e lavorava in Italia sussistevano “le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna” per il suo interesse a che la pena fosse eseguita in Italia.

Protezione internazionale e MAE

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.

A prescindere dalla carenza o meno della prova dello stato di rifugiato richiedente asilo politico deve rammentarsi, osservano i giudici, “che essendo il mandato d’arresto europeo un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all’interno dell’area territoriale propria dell’Unione, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69”.

Non refoulement

Invero, “il rilievo che il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo è palesemente infondato, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del ‘non refoulement’ riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri (Sez. 6, n. 9821 del 10/03/2021)”.

MAE: presupposti del rifiuto

Quanto al motivo di rifiuto correlato alla residenza la S.C. rileva l’assoluta genericità della doglianza atteso che alcun documento è stato sottoposto alla Corte di appello a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale.
Al riguardo, osservano da piazza Cavour “che anche dopo la modifica dell’art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 1 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato. La modifica ha riguardato, invero, solo l’ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che al Corte stessa disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno”.
In altri termini, “solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.”.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Allegati

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Malversazione a danno dello Stato Il reato di malversazione a danno dello Stato: normativa, caratteristiche, aspetti procedurali e giurisprudenza

Malversazione a danno dello Stato: in cosa consiste

Il reato di malversazione a danno dello Stato è previsto e punito dall’art. 316-bis del codice penale italiano. Questo reato si configura quando un soggetto, avendo ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, utilizza tali risorse per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi. Si tratta di un illecito che mira a tutelare l’integrità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.

Quando viene integrato il reato di malversazione?

Il reato si integra quando:

  1. Erogazione di fondi pubblici: il soggetto riceve contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
  2. Destinazione illecita: le risorse ricevute vengono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dai bandi o dai contratti di concessione;
  3. Assenza di restituzione: il mancato utilizzo conforme delle somme non è accompagnato dalla restituzione dei fondi.

Non è necessario che il comportamento abbia causato un danno economico all’amministrazione pubblica; è sufficiente l’uso difforme rispetto alle finalità stabilite.

Come viene punita la malversazione

L’art. 316-bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque commetta il reato. La pena può variare in base alla gravità del fatto e alla quantità di risorse indebitamente utilizzate. In alcuni casi, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici.

Aspetti procedurali del reato di malversazione

  • Competenza: la competenza per il giudizio è generalmente del tribunale ordinario.
  • Indagini preliminari: le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica, con il supporto della Guardia di Finanza per le verifiche contabili.
  • Prescrizione: il reato di malversazione si prescrive in sei anni, salvo interruzioni dovute a atti processuali.
  • Restituzione e attenuanti: la restituzione spontanea delle somme può costituire una circostanza attenuante, riducendo la pena.

Giurisprudenza malversazione

La giurisprudenza italiana ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 316-bis c.p.:

Cassazione n. 3770/2025: “con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell’art. 316-bis cod. pen.:

  • le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
  • al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dall’imputato che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus.”

Cassazione n. 11732/2024: Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto dal contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio per cui i fondi sono stati erogati. Tuttavia, può consumarsi anche prima, qualora risulti impossibile destinare le risorse alla finalità pubblica prevista, ad esempio a causa della violazione di vincoli o condizioni ulteriori, la cui inosservanza comprometta irrimediabilmente la tutela garantita dalla norma.

Cassazione n. 23927/2023: il reato di malversazione di erogazioni pubbliche consiste nell’omessa destinazione delle somme ricevute agli scopi previsti, distinguendosi così dalla truffa aggravata, che si configura quando l’ottenimento dei fondi avviene inducendo in errore l’ente erogatore mediante artifici o raggiri.

 

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