copertura inail

Copertura INAIL estesa ai lavori di pubblica utilità Copertura INAIL anche per i condannati che svolgono lavori di pubblica utilità e per i condannati volontari non remunerati

Copertura INAIL per condannati e volontari

La circolare n. 3 del 24 gennaio 2025 estende la copertura INAIL ai soggetti che sono stati condannati a svolgere lavori di pubblica utilità sostitutivi e ai condannati ammessi ai servizi fai volontariato e ad attività di pubblica utilità senza remunerazione.

La tutela assicurativa graverà sul Fondo previsto specificamente dal comma 312 della legge n. 208/2015 per reintegrare “l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni” occorsi ai soggetti suddetti.

Attivazione della copertura assicurativa: come fare

Al fine di attivare la copertura assicurativa è necessario fare domanda in modalità online almeno 10 giorni prima dell’attività di volontariato o di pubblica utilità. Nella domanda è necessario specificare l’attività prestata e il numero delle giornate in cui la stessa viene svolta. La copertura opera dal momento in cui l’INAIL comunica al richiedente che l’assicurazione è stata attivata.

Cosa prevede la circolare INAIL

La circolare specifica nel dettaglio quali sono i soggetti rientranti nelle due categorie di lavoratori condannati al lavoro sostitutivo di pubblica utilità e a quello volontario senza remunerazione e poi stila un elenco aggiornato di quelli a cui è estesa la copertura assicurativa.

Il documento specifica poi il funzionamento e la dotazione del Fondo, la cui dotazione rappresenta il limite inderogabile annuale entro il quale è ammessa la copertura assicurativa.

Il paragrafo 6 del documento fornisce importanti precisazioni sull’obbligo assicurativo previsto dal DPR n. 1124/1965 per i detenuti e gli internati impiegati nel servizio interno degli istituti e degli stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale, riepilogando anche le convenzioni stipulate tra il ministero della Giustizia e l’INAIL.

La circolare è corredata inoltre da 7 allegati:

  1. Decreto 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
  2. Polizza volontari Inail – Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Scheda 1 (aggiornata a dicembre 2024);
  3. scheda 2 (aggiornata a dicembre 2024)
  4. scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024);
  5. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  6. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  7. Decreto del 28.02.2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il testo della circolare e degli allegati sono disponibili alla seguente pagina dell’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

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dimissioni per fatti concludenti

Dimissioni per fatti concludenti: le indicazioni dell’INL Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata: l'Ispettorato fornisce i primi chiarimenti dopo il Collegato Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti

La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla procedura per le dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata del lavoratore. Il documento, pubblicato in risposta alle novità introdotte dal Collegato Lavoro, mira a fornire indicazioni utili per la corretta gestione di tali situazioni, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. L’INL ha messo a disposizione (allegato alla nota) anche un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata con cui i datori di lavoro potranno attivare la procedura.

Dimissioni per fatti concludenti nel Collegato Lavoro

In merito, specifica l’ispettorato, l’art. 19 della legge 203/2024 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.

La norma affida anzitutto l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine. Ciò ovviamente laddove il datore intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto la comunicazione, chiarisce l’INL, non va effettuata sempre e in ogni caso.

La procedura prevista dalla nota n. 579/2025

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà anzitutto verificare, si spiega nella nota, “che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza”.

A questo punto, la comunicazione effettuata alla sede territoriale dell’INL, preferibilmente a mezzo pec, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al fine di uniformare i contenuti e semplificare l’adempimento, l’INL mette a disposizione un modello ad hoc (allegato alla nota).

In base alla comunicazione pervenuta e ad altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, contattando anche il lavoratore.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Secondo la previsione del Collegato lavoro, il protrarsi dell’assenza ingiustificata e la comunicazione del datore di lavoro, fanno sì che il rapporti di lavoro si intenda risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’INL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà ad ogni modo essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Allegati

assicurazione casalinghe

Assicurazione casalinghe: tutto quello che c’è da sapere L’assicurazione casalinghe copre i danni causati da infortuni domestici riportati da soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Assicurazione casalinghe INAIL

L’assicurazione casalinghe è uno strumento importante di tutela contro gli infortuni domestici. Regolamentata dall’INAIL, questa forma di assicurazione è obbligatoria e offre una copertura essenziale per chi lavora in ambito domestico.

Chi deve sottoscrivere l’assicurazione?

Secondo la normativa italiana, l’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita il lavoro domestico. Ciò comprende attività come la pulizia, la manutenzione della casa e delle sue pertinenze (o delle parti condominiali comuni) la preparazione dei pasti e l’assistenza ai familiari.

È importante notare che questa assicurazione riguarda sia uomini che donne, sfatando il mito che sia riservata esclusivamente alle casalinghe. Anche studenti, pensionati e disoccupati, se dediti alla cura della casa, rientrano tra i soggetti obbligati.

Quanto costa l’assicurazione

Il premio annuo dell’assicurazione è accessibile e ammonta attualmente a 24 euro. In alcuni casi, l’assicurazione può essere gratuita, come per coloro che presentano un reddito basso (personale di Euro 4.648,11 o familiare di Euro 9.296,22) o rientrano in determinate fasce di esenzione. Gli interessati possono verificare i requisiti per l’esenzione sul sito ufficiale dell’INAIL.

Quali rischi copre

L’assicurazione copre gli infortuni gravi che avvengono durante lo svolgimento di attività domestiche, come cadute, ustioni o lesioni derivanti dall’uso di elettrodomestici. La protezione si estende a eventi che causano un’invalidità permanente pari o superiore al 16%. In caso di incidente, è prevista un’indennità commisurata al grado di invalidità, e, nei casi più gravi, una rendita vitalizia.

Come si sottoscrive

L’iscrizione all’assicurazione per le casalinghe è semplice e avviene con il pagamento premio, che può essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale dell’INAIL;
  • presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino precompilato disponibile sul sito INAIL.
  • con il supporto dei patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione delle pratiche.

Sanzioni per chi non si assicura

Non sottoscrivere l’assicurazione, pur essendo obbligatoria, espone a rischi importanti. In caso di infortunio domestico, chi non è assicurato non potrà accedere alle tutele previste, lasciando scoperta ogni forma di indennizzo.

 

 

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ispettori del lavoro

Ispettori del lavoro: indennità premiale e di amministrazione cumulabili La Corte Costituzionale ritiene che l'indennità premiale spettante agli ispettori del lavoronon possa essere scomputata dall'indennità di amministrazione corrisposta per la stessa annualità

Indennità premiale ispettori del lavoro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, nella parte in cui prevedeva lo scomputo dell’indennità premiale dalle somme corrisposte agli ispettori del lavoro per l’anno 2022 a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione. Tale disposizione riguardava esclusivamente il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e prevedeva una compensazione tra emolumenti aventi natura e finalità differenti.

Le censure del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, evidenziando un deficit di ragionevolezza nella norma impugnata. La compensazione era ritenuta inappropriata in quanto coinvolgeva due indennità con funzioni e caratteristiche divergenti, oltre a configurare una violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. La Corte costituzionale ha accolto la prima censura, dichiarando assorbita la seconda, poiché già la prima risultava sufficiente per annullare la disposizione.

La differenza tra le due indennità

La Corte ha chiarito la natura delle indennità in questione. L’indennità di amministrazione, regolata dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, è un compenso incentivante collegato alla presenza in servizio e non legato al raggiungimento di specifici obiettivi o condizioni straordinarie di lavoro. Al contrario, l’indennità premiale una tantum, introdotta dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, è stata riconosciuta per premiare l’impegno straordinario del personale dell’Ispettorato, richiesto per affrontare specifiche attività, tra cui:

  • Il contrasto al lavoro sommerso;
  • La vigilanza sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • L’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli aggravamenti di lavoro e l’ampliamento dell’organico

La Corte ha sottolineato come l’indennità premiale fosse giustificata dall’aumento dei carichi di lavoro straordinari verificatosi nel 2022, dovuto anche all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 146 del 2021. Tale normativa aveva ampliato le competenze dell’Ispettorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previsto un incremento di oltre mille unità nell’organico dell’ente. Tuttavia, i nuovi concorsi pubblici banditi per l’assunzione del personale si sono conclusi solo negli ultimi mesi del 2022, lasciando il personale in servizio a gestire carichi straordinari di lavoro.

La decisione finale della Corte

Secondo la Corte costituzionale, prevedere lo scomputo dell’indennità premiale dagli incrementi retributivi previsti per l’indennità di amministrazione è manifestamente irragionevole. La prima indennità era stata erogata per far fronte a carichi di lavoro eccezionali e temporanei, mentre la seconda è legata all’ordinaria attività lavorativa. Tale differenza di finalità rende inaccettabile qualsiasi compensazione tra i due emolumenti, a tutela del diritto dei lavoratori dell’Ispettorato nazionale del lavoro a ricevere entrambi i riconoscimenti economici spettanti.

bonus nuove assunzioni

Bonus nuove assunzioni: i chiarimenti del fisco L’Agenzia delle Entrate ha emanato apposita circolare per dettare chiarimenti sul bonus nuove assunzioni per imprese e professionisti

Bonus nuove assunzioni

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito alla proroga del bonus nuove assunzioni, misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato.

In cosa consiste il bonus nuove assunzioni

Il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023 ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, ricorda il fisco, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela.

Con la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.

A chi è rivolto il bonus nuove assunzioni

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, “a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno”.

La maggiorazione spetta soltanto se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

Maxideduzione per assunzioni a tempo indeterminato

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

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indennità di discontinuità

Indennità di discontinuità L'indennità di discontinuità è un sostegno economico erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dello spettacolo. Online fino al 30 aprile 2025 il servizio per la domanda IDIS

Indennità di discontinuità: cos’é

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo erogato dall’INPS. 

L’IDIS è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • subordinati a tempo determinato (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati e tecnici dipendenti; maschere, custodi, guardarobieri, autisti, lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film; ecc.);
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

Come fare domanda per l’IDIS

Dal 15 gennaio 2025 è possibile presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. L’istanza va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini sul portale INPS, tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Vai al servizio sul portale INPS

Il termine per presentare domanda è stato prorogato fino al 30 aprile 2025, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 al D.Lgs. n. 175/2023.

Le novità della legge di bilancio 2025

Con il messaggio 15 gennaio 2025, n. 149 l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni sull’Indennità di Discontinuità (IDIS), alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio al decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175.

Oltre al termine ultimo di presentazione della domanda, la Legge di bilancio 2025, infatti, ha introdotto modifiche migliorative ai requisiti per l’indennità, innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 30mila euro e riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

cessione del quinto

Cessione del quinto: la procedura INPS L'istituto ha implementato la procedura telematica "Quote Quinto" per il trasferimento sulle pensioni delle cessioni del quinto dello stipendio

Procedura “Quote Quinto”

Cessione del quinto, implementata la procedura telematica da parte dell’Inps.

“L’articolo 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio. In caso di pensionamento dell’interessato prima dell’estinzione del prestito, la cessione dallo stipendio viene trasferita in automatico sulla pensione” spiega in una nota l’istituto.

Con il messaggio 13 gennaio 2023, n. 244, l’INPS ha illustrato le nuove linee interpretative, che hanno consentito il superamento dei criteri adottati per la gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata: “Quote Quinto”.

Il progfetto di reingegnerizzazione di Quote Quinto

Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2830, l’Istituto comunica che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo, con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

Il messaggio tratta:

  • le traslazioni assoggettabili alla nuova procedura;
  • la notifica delle traslazioni stipendiali su pensione;
  • l’istruttoria e le dichiarazioni di benestare;
  • la gestione dei piani di ammortamento;
  • rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

Funzione automatica di controllo

Con il messaggio 10 gennaio 2025, n. 85 l’Istituto comunica, inoltre, che la procedura telematica “Quote Quinto” è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione nel caso in cui la relativa stipula sia antecedente al pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto.

contratti di rinnovo di cessione notificati prima dell’attivazione della funzione di blocco automatico, che sono nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territoriali competenti dell’INPS.

assegno di inclusione

Assegno di inclusione: le novità della manovra 2025 Assegno di inclusione: il messaggio INPS n. 148 illustra le novità apportate alla misura dalla manovra 2025

Novità assegno di inclusione e formazione e lavoro

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce rilevanti modifiche alle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Lo spiega l’INPS, con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025. A seguire i principali cambiamenti.

Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione subisce modifiche nelle soglie economiche per l’accesso e il calcolo del beneficio:

  • Valore ISEE aumentato da 9.360 a 10.140 euro.
  • Reddito familiare massimo elevato:
    • da 6.000 a 6.500 euro per famiglie ordinarie;
    • da 7.560 a 8.190 euro per famiglie con tutti i membri di età pari o superiore a 67 anni o in condizioni di grave disabilità.
  • Reddito familiare per nuclei in locazione: nuova soglia di 10.140 euro, dichiarata nella DSU per l’

Il valore massimo dell’integrazione per le famiglie in affitto passa da 3.360 a 3.640 euro.

Per nuclei con persone anziane o disabili gravi, il limite sale da 1.800 a 1.950 euro.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il SFL viene ampliato e potenziato:

  • la soglia ISEE e il reddito familiare massimo passano da 6.000 a 10.140 euro;
  • l’importo mensile aumenta da 350 a 500 euro;
  • la durata iniziale di 12 mesi è prorogabile di ulteriori 12 mesi se il beneficiario partecipa a corsi di formazione, previa revisione del patto di servizio personalizzato.

Decorrenza delle modifiche

Dal 1° gennaio 2025 si applicano le nuove soglie ISEE per l’accesso, per il calcolo del beneficio e il nuovo importo SFL.

Calendario dei pagamenti per gennaio 2025

  • 15 gennaio: pagamento mensilità arretrate ADI con soglie precedenti;
  • 17 gennaio: pagamento arretrati e dicembre 2024 SFL con soglie precedenti;
  • 27 gennaio: pagamento gennaio 2025 ADI e SFL con nuove soglie e importi nei casi dettagliati dal messaggio.

 

Vai alla guida Assegno di inclusione

ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali e sostegni al reddito e alle famiglie 2025 Ammortizzatori sociali e misure di sostegno per il reddito e le famiglie dopo il Collegato Lavoro e la manovra 2025: il punto dell'INPS 

INPS: sintesi novità manovra 2025 e Collegato lavoro

A seguito del Collegato Lavoro 2024, Legge n. 199/2024 e della Legge di Bilancio 2025), sono state introdotte modifiche significative in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni. E’ l’INPS a fare il punto con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025.

Ammortizzatori sociali

  • Compatibilità dei trattamenti con attività lavorativa: il Collegato Lavoro 2024 ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo che i lavoratori che svolgono attività subordinata o autonoma durante il periodo di integrazione salariale perdano il trattamento per le giornate lavorative svolte. È richiesta una comunicazione preventiva all’INPS per evitare la decadenza dal beneficio.
  • Fondi di solidarietà bilaterali: viene introdotta la possibilità per i fondi costituiti dopo il 1° maggio 2023 di accedere a risorse del Fondo di integrazione salariale.
  • Risoluzione del rapporto di lavoro: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini contrattuali (o 15 giorni in assenza di specifiche), il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore.

Misure di sostegno al reddito e alle famiglie

La legge n. 199/2024 estende la prestazione del Fondo di solidarietà bilaterale a lavoratori di settori specifici (tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e pelletteria). La misura copre fino a 12 settimane nel 2024 e inizio 2025, con un budget incrementato.

Ulteriori dettagli operativi verranno forniti con circolari future. Le novità mirano a rafforzare il sostegno a lavoratori e famiglie, garantendo una maggiore tutela in ambito occupazionale.

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Tra i principali interventi, 70 milioni di euro vengono destinati ai lavoratori di imprese in aree di crisi industriale complessa, per completare piani di recupero occupazionale.

È prevista la proroga e l’ampliamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione di attività.

Misure specifiche riguardano i dipendenti del gruppo ILVA, come l’integrazione salariale per attività di formazione e bonifica e il settore dei call center.

Le imprese strategiche nazionali potranno beneficiare di un ulteriore periodo di CIGS per piani di riorganizzazione complessi.

È prorogato il sostegno al reddito per lavoratori di aziende sequestrate o confiscate. Inoltre, continuano le misure straordinarie per transizioni occupazionali post-crisi aziendale.

Per i lavoratori disoccupati, vengono introdotti nuovi requisiti contributivi per accedere alla NASpI.

Si rafforza, infine, il congedo parentale, con indennità elevata all’80% per tre mesi entro i primi sei anni del bambino (o dall’ingresso in famiglia se il bambino è adottato o in affidamento), a beneficio dei lavoratori dipendenti.

smart working

Il disabile ha diritto allo smart working Smart working: ne ha diritto l’ipo-vedente che lo ha già svolto durante la pandemia, se il datore non è impossibilitato 

Lavoratore disabile e smart working

Nella sentenza n. 605/2025 la Cassazione si è espressa su un caso di discriminazione nei confronti di un lavoratore disabile in relazione al suo diritto di svolgere il lavoro in modalità smart working. Con questa sentenza, la Corte ha affermato, nello specifico, l’obbligo per i datori di lavoro di adottare “accomodamenti ragionevoli” per garantire la parità di trattamento ai dipendenti con disabilità.

Richiesta del disabile di lavorare in smart working

Un dipendente, assunto dal 1997 e inquadrato al quinto livello del contratto collettivo nazionale (CCNL) nel settore Customer Care, chiede di lavorare in smart working. A causa di gravi deficit visivi, raggiungere la sede lavorativa di Napoli è diventato estremamente difficile. L’azienda  però esclude i dipendenti della sua categoria (caring agents) dalle possibilità di lavoro agile, pur avendo adottato un accordo sullo smart working nel 2017.

La Corte di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, accoglie la domanda del lavoratore, ordinando all’azienda di consentirgli di svolgere le sue mansioni da remoto o dalla sede più vicina alla sua abitazione. La decisione si basa sull’obbligo legale di adottare misure ragionevoli per evitare discriminazioni, come previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 216/2003.

La società datrice però non accetta la decisione e la impugna davanti alla Cassazione, sostenendo:

  • l’assenza di una condotta discriminatoria;
  • la necessità, per lo svolgimento del lavoro agile, di un accordo specifico tra le parti, che nel caso di specie non è stato raggiunto.

Discriminatorio negare il lavoro agile al disabile

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso motiva la sua decisione sulla base di diverse fonti normative nazionali e internazionali.

  • La Direttiva 2000/78/CE stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di adottare soluzioni per garantire la parità di trattamento.
  • La Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione Europea sancisce il diritto dei disabili a misure che ne favoriscano l’autonomia
  • La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce il diritto a condizioni di lavoro eque per le persone con disabilità.

Per gli Ermellini quindi è pienamente condivisibile il ragionamento della Corte di merito. La mancata adozione di accomodamenti ragionevoli rappresenta una forma di discriminazione diretta, vietata dalla legge.

Smart working: obbligo del datore all’accomodamento

I datori di lavoro devono bilanciare gli interessi aziendali con quelli dei dipendenti disabili. È necessario infatti adottare misure che rendano compatibile l’ambiente lavorativo con le esigenze dei dipendenti, a meno che queste non comportino costi eccessivi. Nel caso specifico il lavoratore aveva già svolto le sue mansioni in smart working durante la pandemia. La richiesta del dipendente non richiedeva quindi investimenti finanziari sproporzionati. Il datore avrebbe dovuto accoglierla perché rappresentava un “accomodamento ragionevole”. In corso di causa inoltre l’azienda non aveva dimostrato l’impossibilità di adottare tali misure. La legge, come visto sopra, impone alle aziende di valutare le richieste dei lavoratori disabili e di trovare soluzioni condivise, nel rispetto delle norme antidiscriminatorie. In presenza di lavoratori disabili la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli costituisce una discriminazione diretta. Il lavoro agile non è infatti solo uno strumento di flessibilità organizzativa, ma anche una misura fondamentale per garantire l’inclusione e l’equità nel mondo del lavoro.

 

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