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Carta dedicata a te: pagamenti da settembre 2024 L'INPS fornisce le indicazioni per l'erogazione della "Carta Dedicata a te", la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno

Carta dedicata a te: le istruzioni INPS

La “Carta Dedicata a te“, la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti o in alternativa di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, introdotta dalla legge di bilancio 2023, diventa pienamente operativa.

Vedi anche la guida Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla

Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 4 giugno 2024, l’INPS, infatti, con il messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024 ha fornito le indicazioni operative per l’accesso alla misura.

Requisiti di accesso alla social card

I beneficiari della carta Dedicata a te, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto 4 giugno 2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: NASPI, DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Importo della carta e modalità di erogazione

La misura, ricorda l’istituto, consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Erogazione da settembre 2024

Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).

Cosa si può acquistare

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

reddito di emergenza rem

Reddito di emergenza: la guida Il Reddito di emergenza (REM) concesso in piena pandemia ha rappresentato un sostegno economico importante per le famiglie in maggiore difficoltà

Reddito di emergenza: cos’è

Il Reddito di emergenza (REM), ad oggi non più in vigore,  ha rappresentato un’importante forma di sostegno economico in epoca Covid per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia. Il REM è stato introdotto dal decreto legge n. 34/2020. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto poi la possibilità di poter richiedere una mensilità ulteriore di REM. Il successivo decreto n. 137/2020 ha previsto infine la possibilità di ottenere due quote ulteriori di REM per le mensilità di novembre e dicembre 2020.

Quest’ultima tranche di reddito di emergenza è stata riconosciuta:

  • d’ufficio ai nuclei familiari che avevano già beneficiato della misura in base al decreto legge n. 104/2020;
  • su domanda di parte per quei nuclei familiari che non avevano mai ottenuto il REM o che lo avevano ottenuto solo in virtù del primo decreto legge n. 34/2020.

La misura del beneficio prevista dai decreti n. 134/2020 e n. 137/2020 è stata riconosciuta in favore di quei nuclei familiari titolari di un reddito inferiore all’ammontare del beneficio.

Requisiti soggettivi ed economici dei beneficiari

Il reddito di emergenza è stato riconosciuto a quei nuclei familiari che, nel momento di presentazione  della domanda, presentavano i seguenti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:

  • residenza in Italia verificata in relazione al soggetto richiedente;
  • reddito familiare nei mesi di aprile, maggio e settembre 2020 inferiore all’importo del beneficio potenziale riconosciuto;
  • patrimonio immobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a 10.000 euro, soglia che saliva di 5000 euro in presenza di un componente aggiuntivo rispetto al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) o in presenza di un componente familiare affetto da disabilità grave o non autosufficiente;
  • ISEE documentato da DSU valida inferiore a 15.000 euro.

I primi tre requisiti potevano essere autocertificati all’interno della domanda, la veridicità di quanto dichiarato comportava la revoca del REM o la restituzione di quanto già percepito. Il requisito dell’ISEE era invece oggetto di verifica da parte dell’INPS nella DSU.

REM: modalità di presentazione della domanda

La domanda per la prima tranche di REM, prevista dal decreto legge n. 34/2020, poteva essere presentata entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 31 luglio 2020. La domanda per la mensilità prevista dal decreto legge 104/2020 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. La domanda per il REM prevista dal decreto legge n. 137/2020 poteva essere presentata infine dal 10 al 30 novembre 2020.

Le modalità di presentazione della domanda erano le seguenti:

  • in modalità telematica dal sito ufficiale dell’INPS, dopo essersi autenticati con il Pin, lo SPID almeno di livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica,
  • avvalendosi dei servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

Importo del Reddito di emergenza

Per il calcolo del reddito di emergenza mensile si doveva moltiplicare l’importo di 400 euro per il valore della scala di equivalenza. La scala di equivalenza presentava i seguenti valori di riferimento:

  • 1 per il primo componente del nucleo familiare, con un incremento:
  • di 0,4 per ogni altro componente oltre il primo purché maggiore di anni 18;
  • di 0,2 per ogni componente minore di età, fino a un massimo di 2, o di 2,1 in presenza di componenti familiari gravemente disabili o non autosufficienti.

L’importo massimo in ogni caso non poteva superare gli 800,00 euro mensili, che potevano salire a 840 euro, solo se nel nucleo familiare erano presenti disabili gravi o non autosufficienti.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il funzionamento. In presenza di un nucleo familiare composto da due adulti e da un minore la scala di equivalenza è pari a 1,6, risultato che si ottiene sommando al primo componente familiare di valore 1, il secondo componente maggiorenne di valore 0,4 e il terzo componente familiare minorenne di valore 0,2. Moltiplicando l’importo base di 400 euro per il valore della scala di equivalenza di 1,6 l’importo  del REM era pari a 640 euro.

Durata del reddito di emergenza

Il reddito di emergenza, come anticipato, ha rappresentato una misura straordinaria prevista durante il periodo della pandemia in favore delle famiglie in difficoltà. Il decreto n. 34/2020 e il decreto n. 137/2020 hanno previsto l’erogazione di due mensilità. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto invece il riconoscimento di tre mensilità.

Aiuti incompatibili con il REM

Il R.E.M. era incompatibile con altre forme di aiuti previsti in epoca COVID, come l’indennità per i lavoratori che erano stati danneggiati dalla dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, se all’interno del nucleo familiare, un soggetto era già percettore della suddetta indennità, il reddito di emergenza non poteva essere concesso.

La misura inoltre era incompatibile con la titolarità di una pensione diretta o indiretta, con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore alla soglia massima del reddito familiare e infine con la titolarità del reddito o della pensione di cittadinanza.

reddito energetico nazionale

Reddito energetico nazionale: come ottenere il bonus Come funziona il Reddito Energetico Nazionale e a chi spetta il bonus energie rinnovabili per aiutare le famiglie in difficoltà economica a realizzare un piccolo impianto fotovoltaico

Reddito Energetico Nazionale: cos’è

Il reddito energetico nazionale è una misura introdotta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Trattasi di un contributo per la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico da parte di famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Riferimenti normativi

Al reddito energetico nazionale sono dedicati tre provvedimenti:

Obiettivi del bonus energie rinnovabili

Il contributo è finalizzato a incrementare la crescita delle energie rinnovabili su tutto il territorio nazionale con benefici sull’ambiente e sull’economia.

Il Fondo infatti si pone l’obiettivo di realizzare almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccole dimensioni per aiutare le famiglie in difficoltà, contrastare la scarsità di energia e aumentare la cultura e la diffusione delle energie rinnovabili.

Le risorse disponibili

Per la misura sono stati stanziati 200 milioni di euro ripartiti nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità interessate ossia il 2024 e il 2025. Ogni anno l’80% delle risorse è destinato alle regioni del sud Italia come l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Il restante 20% delle risorse è destinato alle altre regioni.

Per quanto riguarda le risorse del 2024, è bene sapere che quando è stato aperto lo sportello del Gestore dei Servizi Energetici (GSA) alle ore 12:00 del 5 luglio 2024, sono state registrate oltre 10.500 domande di accesso da parte dei cittadini delle regioni del meridione d’Italia con conseguente esaurimento delle risorse stanziate.

Limiti reddituali

Come anticipato, la misura è destinata a favorire il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle famiglie che si trovano in una condizione di disagio economico. La misura è infatti destinata ai nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore ai 15.000 euro; importo che sale a 30.000 euro se nel nucleo sono presenti quattro o più figli a carico.

La situazione economica viene verificata mediante il controllo della DSU dell’anno precedente. Occorre inoltre una certificazione ISEE valida in grado di confermare i requisiti reddituali richiesti prima di inoltrare la domanda per il contributo, di cui si può beneficiare una sola volta.

Titoli dei soggetti richiedenti

L’accesso al contributo è condizionato inoltre dalla titolarità di un diritto reale valido come il diritto di proprietà, superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi su coperture o superfici di immobili, unità immobiliari e relative pertinenze o su spazi pertinenziali su cui dovrà essere realizzato l’impianto fotovoltaico.

Ovviamente il beneficiario o un altro soggetto facente parte del nucleo familiare ai fini ISEE deve essere intestatario di un contratto per la fornitura dellenergia elettrica per le utenze di consumo, che servono l’abitazione in cui ha la residenza anagrafica il nucleo familiare.

Requisiti degli impianti

Il contributo è soggetto anche a determinati requisiti degli impianti fotovoltaici, che devono essere di nuova realizzazione. Per poter accedere al contributo ogni impianto:

  • dovrà essere realizzato nel rispetto delle leggi vigenti;
  • l’attivazione potrà venire solo dopo aver avviato la domanda per ottenere l’agevolazione;
  • la potenza dell’impianto dovrà essere compresa tra i 2 e i 6 kilowatt;
  • l’impianto di produzione dovrà essere collegato a un punto di prelievo a cui non devono essere collegati altri impianti di produzione di energia;
  • l’impianto dovrà servire direttamente l’unità abitativa principale del beneficiario di categoria catastale A escluse le A1, A8, A9 e A10.

Domanda Reddito Energetico Nazionale

Dal 5 luglio, è aperto il portale per richiedere il Reddito Energetico Nazionale.

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici, che gestisce la misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è possibile inviare la richiesta di accesso al contributo in conto capitale. Sul sito è possibile reperire anche un manuale e la guida rapida per la presentazione dell’istanza.

La vetrina dei realizzatori

Il Ministero e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno realizzato una vetrina dei realizzatori, ossia un elenco degli installatori presenti sul territorio, aggiornati e formati nel rispetto degli obblighi di legge e in possesso delle qualifiche e dei requisiti necessari per effettuare sia l’installazione che la successiva manutenzione degli impianti fotovoltaici.

Bonus colonnine domestiche: via alle domande Dopo il decreto direttoriale del Mimit contenente le istruzioni per l'erogazione del bonus, dall'8 luglio aperte le prenotazioni per il bonus colonnine destinato a chi vuole installare un punto di ricarica presso la propria abitazione

Il bonus colonnine domestiche è un contributo che spetta a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici.

Con il decreto del Mimit del 12-6-2024 sono state definite, per l’anno 2024, le disposizioni procedurali per la concessione e l’erogazione di contributi per privati e condomini. Le date di avvio, per la prenotazione dei contributi, sono state rese note con avviso pubblicato sul sito del ministero e su quello di Invitalia. A partire dall’8 luglio 2024, ore 12, è possibile richiedere il bonus che copre l’80% del costo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica per privati e condomini.

Soggetti beneficiari e importo contributo

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomini per le parti di uso comune ex artt. 1117 e 1117- bis c.c.

Il contributo concedibile è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente; il limite di spesa è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.

Il contributo è erogato in unica soluzione e non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione Europea previste per la medesima spesa.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.

Tali spese possono comprendere:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Le spese, specifica il decreto, devono essere oggetto di pagamento tracciabile.

Come fare domanda

Il bonus colonnine domestiche è concesso sulla base di una procedura a sportello, le cui date di apertura e chiusura per il 2024 sono state pubblicate con avviso sul sito del Mimit. Come accennato, a partire da lunedì 8 luglio è possibile richiedere il contributo. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di accesso all’agevolazione.

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID, CIE o carta nazionale dei servizi (CNS), mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata.

Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Ultimata la compilazione dell’istanza, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione per confermare la corretta presentazione della stessa.

Allegati

banca dati sentenze tributarie

Sentenze tributarie: al via la banca dati Attivo il servizio di ricerca della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito del Mef

La banca dati delle sentenze tributarie

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato, rende noto il Mef, parzialmente con fondi europei nell’ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sentenze dal 2021

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.
Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Implementazioni del servizio

Sono in corso, inoltre, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

procura liti processo tributario

Procura alle liti: sanabile nel processo tributario La Cassazione ha precisato che una mera insufficienza o genericità della procura alle liti può essere sanata con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione

Nullità della procura

Nel caso di specie e per quanto qui rileva, il Giudice tributario di prime cure aveva condiviso le doglianze formulate dall’Agenzia delle entrate e per l’effetto aveva accertato la nullità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al difensore, ritenendo altresì che la produzione di valida procura nel successivo grado di giudizio non fosse idonea a sanare l’originario vizio della stessa.

Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel giudizio tributario si può sanare la procura

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12831/2024, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte tributaria di secondo grado.

Per quanto in particolare attiene al contestato vizio della procura alle liti, il Giudice di legittimità ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui l’art. 83, comma 3, c.p.c. “non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice (…) di segnalare alle parti i vizi della procura affinchè possano porvi rimedio”.

Inoltre, la Corte ha ricordato che, quando il giudice “rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione”.

La decisione

Nel caso di specie, ha evidenziato il Giudice di legittimità, la cd riforma Cartabia, che non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, “non ha inciso sulla materia tributaria che (…) prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura”.

La Corte, sulla scorta di quanto sopra riferito, ha concluso il proprio esame enunciando il seguente principio di diritto “il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso (…) deve invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”.

reverse charge iva

Reverse charge: cos’è e come funziona Con il reverse charge il debito Iva è a carico del cessionario committente, non del cedente prestatore, entrambi però devono essere soggetti Iva

Reverse charge: cos’è

Il reverse Charge è un meccanismo fiscale che riguarda l’Iva (imposta sul valore aggiunto) e che permette di effettuare l’inversione contabile di questa imposta sul destinatario a cui è ceduto il bene o a cui è reso il servizio, anziché sul soggetto che cede il bene o effettua la prestazione.

Di regola infatti, quando tra due soggetti viene effettuata un’operazione soggetta a Iva, chi fornisce il bene o presta il servizio applica l’aliquota Iva nella fattura. I debitori di imposta pertanto, di regola, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del D.P.R n. 633/1972, che contiene la disciplina Iva, sono i soggetti che cedono beni o prestano servizi imponibili. La regola prevede quindi che sia il cedente del bene o il prestatore del servizio a versare l’Iva all’Erario.

Questo meccanismo presenta però lo svantaggio di consentire l’evasione fiscale se i soggetti che dovrebbero versare l’imposta la trattengono. Con il meccanismo del reverse charge invece è chi riceve il bene o utilizza servizio a divenire debitore di imposta nei confronti dello Stato al posto del colui che ha ceduto il bene o ha prestato il servizio.

Reverse charge: soggetti coinvolti ed esclusi

L’applicazione del meccanismo del reverse charge richiede però che i soggetti coinvolti nella transazione siano entrambi soggetti passivi Iva. Chi riceve il bene o il servizio può essere anche un ente pubblico, un ente privato, un consorzio o un’associazione, anche nel caso in cui operino al di fuori di attività agricole o commerciali.

Ne consegue che non sono soggetti al regime del reverese charge le operazioni in cui uno dei due soggetti coinvolti non sia un soggetto passivo Iva. Per cui, tanto per fare un esempio, il reverse charge non riguarda le operazioni che un soggetto Iva compie in favore di un privato a cui cede un bene o presta un servizio.

Reverse charge: interno e comunitario

Il reverse charge si distingue nelle seguenti tipologie:

  • reverse charge interno: si applica a determinate operazioni identificate dall’articolo 17 del DPR n. 633/1972, che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, come il subappalto edilizio, le cessioni di oro da investimento, le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, i trasferimenti di quote di emissioni di gas con effetto serra, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, le cessioni di cellulari, PC, laptop e Tablet e le console da gioco, le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre e le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati;
  • – reverse charge comunitario: si applica alle operazioni che vengono compiute all’interno dell’Unione Europea, che vedono come protagonisti della transazione due soggetti passivi Iva “stabiliti” in due diversi paesi dell’Unione Europea.

L’art. 17 del D.P.R n. 633/1972 prevede inoltre un’apertura all’applicazione del reverse charge riconoscendo il potere al MEF di individuare operazioni ulteriori da sottoporre a questa inversione contabile tra quelle indicate dagli articoli 199 e 199 bis della Direttiva n. 112 del 2006 e tra le operazioni soggette al meccanismo di reazione rapida contemplate dall’art. 199 ter della stessa Direttiva.

Fattura con reverse charge

Il meccanismo del reverse charge, dal punto di vista pratico, pone a carico del soggetto cedente o prestatore l’emissione della fattura senza l’indicazione dell’Iva, con l’annotazione “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione dell’art. 17 del D.P.R n 633/1972. E’ questo il documento che rileva fiscalmente ai fini Iva, anche se l’imposta non viene addebitata all’altra parte.

Di contro il soggetto che riceve il bene o la prestazione ha il compito di integrare la fattura indicando l’aliquota Iva a cui è soggetta l’operazione e di registrare il documento sia sul registro Iva  vendita che su quello Iva acquisti entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento.

Sanzioni per omissioni o errori

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, che contiene la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte, al comma 9 bis punisce con la sanzione amministrativa da 500,00 a 20.000,00 euro l’omissione dell’inversione contabile che grava sul cessionario o committente.

Il successivo comma 9bis. 1 punisce invece con una sanzione variabile dai 250,00 ai 10.000,00 euro l’assolvimento erroneo dell’inversione contabile da parte del cedente o prestatore.

mercato maggior tutela bollette

Bollette: cosa cambia con la fine del mercato di maggior tutela Cosa cambia dal 1° luglio 2024 per chi ancora non ha scelto un fornitore del mercato libero dell’energia elettrica

Mercato libero: dal 1° luglio 2024 tutele graduali

Il 1° luglio 2024 entra in vigore il servizio a tutele graduali per l’energia elettrica. Si tratta di un meccanismo temporaneo che accompagna i clienti domestici non vulnerabili verso la fine del mercato tutelato, con l’obiettivo di favorire la completa liberalizzazione del mercato entro il 2027. Le tutele graduali rappresentano un passo verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Per i consumatori è importante essere informati e fare scelte consapevoli, valutando le proprie esigenze e confrontando le diverse offerte disponibili.

Cosa cambia?

I soggetti interessati al passaggio alle tutele graduali sono i clienti domestici non vulnerabili che, al 30 giugno 2024, non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero. Si tratta, come anticipato, di un passaggio morbido verso il mercato libero, che rappresenterà l’unica scelta possibile.

Fino alla fine del mese di giugno 2024 i clienti non vulnerabili riceveranno, in almeno due bollette, una comunicazione con cui vengono informati della possibilità di scegliere un fornitore e quindi un’offerta del mercato libero. Chi non dovesse fare una scelta in tale senso entro la scadenza del 1° luglio beneficerà del servizio a tutele graduali. Le condizioni contrattuali verranno definite da ARERA.

La “nuova” bolletta

La bolletta prevista per il regime delle tutele graduali comprende:

  • la spesa per la materia energia (basata sul PUN ossia il prezzo unico nazionale);
  • i costi di approvvigionamento e commercializzazione.

Il prezzo finale che verrà applicato dal fornitore varierà tuttavia in base ai parametri dell’area in cui lo stesso opera. In base ai calcoli di Arera, il risparmio in bolletta rispetto al regime di maggior tutela, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro all’anno.

Per i clienti “vulnerabili”, ossia gli over 75enni e i beneficiari di bonus sociali o delle agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non cambia nulla. La fornitura rimane nel mercato tutelato alle stesse condizioni.

Mercato tutelato e libero a confronto

Nel secondo semestre 2023 il prezzo medio nel mercato libero era superiore a quello del mercato tutelato (39,18 contro 28,11 centesimi/kWh). C’è da dire però che il mercato libero offre maggiore flessibilità perché prevede tariffe fisse o variabili, servizi aggiuntivi e la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Come scegliere il fornitore del mercato libero

I clienti che sceglieranno il mercato libero potranno confrontare le offerte sul portale https://ilportaleofferte.it/ e valutare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, valutando se sia migliore quella fissa, quella variabile, i servizi aggiuntivi di interesse, ecc.

Qualche consiglio

Per una scelta ponderata confrontare le offerte è fondamentale. Prima di aderire alle tutele graduali o scegliere un fornitore del mercato libero, è importante infatti confrontare le diverse proposte per trovare la soluzione più conveniente. É necessario poi valutare le proprie esigenze. La scelta tra tutele graduali e mercato libero dipende da vari fattori, come il profilo di consumo, la necessità di servizi aggiuntivi e l’avversione al rischio, che farà propendere per una prezzo fisso anziché variabile. Da ultimo, ma non per importanza, si consiglia di approfondire le novità. A questo proposito è opportuno consultare il sito web di Arera (https://www.arera.it/) e il portale https://ilportaleofferte.it/.

Abolizione del mercato tutelato

Il mercato tutelato viene abolito perché il decreto legge “Bersani” n. 79/1999 aveva avviato il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, in quanto recepiva le prescrizioni contenute nella Direttiva UE del 1996 per la creazione di mercato europeo unico dell’energia. Nel 2007 in Italia il mercato dell’energia è stato liberalizzato, ma sarà solo con la chiusura del mercato regolamentato che si avrà il passaggio definitivo al libero mercato, caratterizzato da un prezzo che si formerà grazie all’incontro di domanda e offerta.

decreto sanzioni tributarie

Decreto sanzioni tributarie: cosa prevede  In vigore dal 29 giugno 2024, il decreto dedicato alle sanzioni tributarie, attuativo della riforma fiscale

Decreto sanzioni tributarie in vigore dal 29 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024 ha approvato definitivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze (MEF) il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (c.d. decreto sanzioni) che attua la legge fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Il D.Lgs. n. 87-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, in vigore dal giorno successivo, modifica diverse leggi speciali e revisiona le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti, disponendo l’applicazione delle modificazioni a partire dal 1°settembre 2024.

Vediamo le principali novità.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto riformula la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti soggettivi e oggettivi o quelli oggetto di una falsa rappresentazione  causati documenti falsi o frutto di simulazioni o artifici.

I crediti non spettanti invece sono quelli che vengono fruiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge, quelli che vengono fruiti in una misura superiore rispetto a quanto sancito dalla legge e quelli privi si elementi aggiuntivi o requisiti specifici richiesti dalla legge.

Non punibili penalmente gli omessi versamenti

Il decreto conferma la non punibilità per gli omessi versamenti previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 se il debito è rateizzato regolarmente, anche per chi è decade dalla rateazione, a condizione che l’importo del debito non superi i 50.000 euro (art. 10 bis) e i 75.000 euro  (art. 10 ter).

Il contribuente ha il diritto di procedere in autonomia, rateizzando il debito con un numero di rate non superiori a 20 nelle more del risultato del controllo automatizzato eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle sanzioni

In caso di rinuncia del contribuente al ricorso nei casi di autotutela parziale in corso di giudizio è possibile beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni previste nell’atto di contestazione in caso di acquiescenza. La procedura pensata dal legislatore però non tiene conto del fatto che la presentazione di deduzioni difensive, alternativa alla definizione agevolata dell’atto con cui vengono contestate le sanzioni, si scontra con il principio del contraddittorio generalizzato contemplato dall’articolo 16 dello Statuto del contribuente, che impone il confronto e la dialettica tra le parti prima che venga emanato l’atto pregiudizievole.

Modifiche alle sanzioni penali

Chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute dovute in base a tale dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Prove nel processo penale

Sono utilizzabili come prova nel processo penale le sentenze definitive emesse nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte in sede amministrativa, inclusi quelli derivanti da adesione relativi a violazioni per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale.

Sentenze di assoluzione nel processo tributario

Le sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, hanno efficacia di giudicato in quest’ultimo, in ogni stato e grado, riguardo ai medesimi fatti. La sentenza penale irrevocabile può essere presentata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.

Sanzioni pecuniarie a società ed enti

La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, è a carico esclusivo della società o dell’ente.

Rimane invariata invece, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica siano stati costituiti o interposti fittiziamente, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Allegati

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Carta della cultura e del merito: come richiederle Cosa sono e come funzionano la carta della cultura e la carta del merito per i giovani e come richiederle entro il 30 giugno

Carta cultura giovani e carta del merito: cosa sono

La Carta della cultura giovani e la Carta del merito sono due bonus dedicati ai giovani, che prevedono l’erogazione di due voucher distinti del valore di 500 euro, come previsto dalla legge di bilancio del 2024 e poi confermato dalla successiva legge di bilancio 2024. Queste carte prepagate vanno a sostituire il  bonus cultura nella sua precedente formulazione, ampliando i vantaggi per i destinatari.

Carta cultura e carta del merito: disciplina

La  disciplina di dettaglio delle due carte è contenuta neldecreto del 29 dicembre 2023 n. 225del Ministero della cultura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 6 gennaio 2024 e vigente a partire dal 31 gennaio 2024.

Il regolamento si occupa di disciplinare sia i criteri che le modalità di attribuzione e utilizzo della carta della cultura giovani e della carta del merito.

Valore delle due carte

Come anticipato il valore nominale di ogni carta è di 500 euro. Tale valore non rappresenta reddito imponibile e  di esso non si tiene conto ai fini dell’ISEE. Ogni carta viene generata tramite una piattaforma informatica ed è utilizzabile mediante accesso Internet. I beneficiari della carta devono effettuare l’accesso con lo SPID o la CIE e registrarsi alla piattaforma dedicata presente sul sito del Ministero della Cultura, nelle modalità previste. Stessa formalità è posta a carico degli esercizi commerciali convenzionati che consentono l’utilizzo della carta per il pagamento degli acquisti. All’interno dell’area riservata di ogni beneficiario la piattaforma genera buoni spesa elettronici con un codice identificativo e spendibili solo per determinati beni e servizi.

Per tutti i dettagli sulla procedura di registrazione alla piattaforma e sull’utilizzo delle Carte leggi il manuale dedicato

Beneficiari della carta cultura e della carta del merito

  • La carta cultura giovani spetta ai residenti e a coloro muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che fanno parte di nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore ai 35.000 euro. La carta può essere assegnate utilizzata nell’anno successivo al compimento dei 18 anni di età.
  • La carta del merito spetta invece ai residenti e i titolari di permesso di soggiorno valido, che non oltre l’anno in cui hanno compiuto 19 anni, abbiano conseguito il diploma di scuola superiore con una votazione minima di 100 centesimi. In questo caso la carta è assegnata ed è utilizzabile l’anno successivo a quelli in cui è stato conseguito il diploma. Essa è cumulabile con la carta cultura giovani.

Le carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la  registrazione alla piattaforma da parte del destinatario.

Beni e servizi acquistabili con le carte

Con le due carte è possibile acquistare, anche online, biglietti per spettacoli teatrali, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, gallerie d’arte, parchi naturali e aree archeologiche.

È possibile utilizzarle anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici in formato digitale, prodotti dell’editoria audiovisiva, musica, corsi di teatro, di danza, di lingua straniera e di musica.

Domande entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno 2024 il termine ultimo per richiedere la Carta della Cultura giovani e la Carta del merito, che consentono ai titolari di poter effettuare acquisti di beni e servizi specifici entro il 31 dicembre 2024.