riforma fiscale

Riforma fiscale: imposte successioni e donazioni più razionali Riforma Fiscale: il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che mira a semplificare diverse imposte e tributi indiretti

Riforma fiscale in vigore

Nell’ambito della complessa opera di Riforma fiscale il Consiglio dei Ministri ha approvato il 7 agosto 2024 un decreto legislativo, in esame definitivo.

Il testo (D.Lgs. 139/2024) che vuole razionalizzare l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e gli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, per entrare in vigore il giorno successivo, anche se le disposizioni saranno operative soltanto dal 1° gennaio 2025.

Tra le novità più rilevanti, quelle sulla riforma delle successioni e donazioni.

Novità su trust, successioni e dichiarazione integrativa

Il provvedimento attua la legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Queste le novità  più importanti:

  • tassazione dei trust;
  • dichiarazione integrativa a favore del contribuente;
  • svincolo di somme per gli eredi fino a 26 anni.

Queste misure mirano a semplificare e rendere più efficiente il sistema fiscale italiano e a garantire maggiore equità e trasparenza in materia di imposte indirette.

Tassazione dei Trust

Il decreto stabilisce che, per quanto riguarda la tassazione dei trust, se il disponente o il trustee versano il tributo quando i beni vengono conferiti o quando si apre la successione (l’imposta viene quindi determinata in base al valore dei beni nel momento del conferimento e in base al rapporto esistente tra disponente e beneficiario), qualora non sia possibile determinare con certezza la categoria dei beneficiari (classe di parenti o affini per i quali è omogenea l’aliquota della tassazione e la franchigia) al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, verrà applicata l’aliquota più elevata senza considerare le franchigie.

Dichiarazione integrativa per il contribuente

Un’altra importante novità è l’estensione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Questa facoltà, già prevista per le imposte sui redditi, IRAP e IVA, viene estesa all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Questo consente ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni nelle loro dichiarazioni, compresi quelli che hanno determinato un maggiore o minore credito o debito.

Svincolo delle somme per gli eredi fino a 26 anni

Il decreto introduce anche nuove disposizioni per facilitare lo svincolo di somme per gli eredi fino a 26 anni. Le banche e altri intermediari finanziari potranno permettere lo svincolo delle attività ereditate prima della presentazione della dichiarazione di successione. La condizione necessaria è che vi siano beni immobili nell’asse ereditario e che le somme vengano utilizzate per pagare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Tasso di interesse per imposte superiori a quelle dichiarate

Il decreto fissa il tasso di interesse al 4,5% per le somme dovute dai contribuenti in seguito a rettifiche e liquidazioni di imposte superiori rispetto a quanto dichiarato.

Coefficienti rendite vitalizie

Alle rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), se il tasso di interesse legale è uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti definiti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 302 del 30 dicembre 2015.

 

Leggi anche Riforma fiscale: modelli semplificati

Allegati

rottamazione quater

Rottamazione quater: pagamento della sesta rata L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, archiviato il pagamento della quinta rata, pubblica le indicazioni sulle prossime scadenze della definizione agevolata

Rottamazione quater: passata da pochi giorni la scadenza del 23 settembre 2024, entro la quale i contribuenti hanno dovuto versare la quinta rata (prorogata dal D.Lgs. n. 108/2024), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un avviso sul proprio sito ricordando le prossime scadenze della definizione agevolata.  

Pagamento sesta rata entro il 9 dicembre

Per mantenere i benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), ricorda preliminarmente l’ADER, è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il 30 novembre 2024.
Tuttavia, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

In caso di mancato pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, specifica l’Agenzia, “si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Inoltre, può essere richiesta, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Per chi intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, rammenta, infine, l’Ader, può usare il servizio “ContiTu”.

tachimetro partite iva

Tachimetro Partite Iva: cos’è e come funziona Tachimetro Partite Iva: strumento di verifica dell’affidabilità fiscale che incentiva il ricorso al concordato preventivo biennale

Tachimetro Partite Iva: cos’è

Il tachimetro Partite Iva, pensato e realizzato da Sogei e Agenzia delle Entrate, è un meccanismo di valutazione, che attribuisce un punteggio all’affidabilità fiscale del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, tramite il tachimetro, vuole incentivare il ricorso al concordato preventivo biennale a cui si può aderire entro il 31 ottobre 2024 e premiare le condotte virtuose dei contribuenti.

Dal punto di vista pratico il tachimetro è una funzionalità presente nel cassetto fiscale, che consente di tenere sotto controllo la propria situazione fiscale dal 20 settembre 2024.

Una volta attivato, il tachimetro mostra un indicatore che misura il rischio di evasione fiscale del singolo contribuente.

Esso tiene conto, ai fini del conteggio, delle incongruenze tra i dati che il contribuente dichiara e quelli medi del settore a cui appartiene. Il punteggio rappresenta il livello di rischio di evasione del singolo.

Riferimento normativo

Il tachimetro Partite Iva è uno degli strumenti di controllo preventivo previsti dalla legge n. 238/2021. Il fine è quello di ridurre l’evasione fiscale perché il contribuente può capire in tempo reale la propria posizione fiscale, il rischio che ne è associato e rimediare agli errori commessi.

In questo modo i controlli diventano più efficaci, il sistema fiscale più trasparente e i soggetti in regole non subiscono pressioni.

Come funziona il tachimetro Partite Iva

Il tachimetro si basa su un meccanismo di attribuzione di un punteggio che varia dal valore 0 al valore 10. Questi valori sono suddivisi in tre fasce. A ogni fascia, di colore diverso, corrisponde un grado di affidabilità diversa.

  • La fascia di colore rosso, che comprende un punteggio che varia da 0 a 5,99 corrisponde un indice di scarsa affidabilità fiscale. I contribuenti compresi in questa fascia possono migliorare il punteggio dichiarando ulteriori elementi positivi previa verifica dei dati dichiarati.
  • La fascia di colore giallo, che varia da 6 a 7,99, corrisponde a un grado di affidabilità media e suggerisce quali potrebbero essere le anomalie che precludono l’accesso ad alcuni benefici premiali. Poiché il gradi di affidabilità non è elevato è sempre consigliabile effettuare delle verifiche e correggere eventuali errori.
  • La fascia di colore verde che si riferisce a un punteggio compreso tra 8 e 10 è quella a cui appartengono i contribuenti virtuosi. Essi possono accedere a benefici premiali.

Chi conserva un punteggio basso rischia meno controlli perché non viene inserito nelle liste dei controlli.

Vantaggi del tachimetro Partite Iva

Chi adotta il tachimetro e aderisce al concordato preventivo biennale beneficia di tutta una serie di vantaggi molto interessanti:

  • esonero dalla garanzia per rimborsi Iva fino a 70.000,00 euro;
  • possibilità di optare per un imposta sostitutiva con aliquote che variano dal 10% al 15% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito dichiarato nel periodo di imposta 2023;
  • calcolo delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla base delle proposte di concordato 2024 e 2025.

Da un punto di vista più generale il tachimetro riduce la pressione fiscale nel suo complesso, realizzando nel contempo un miglioramento dei saldi di finanza pubblica grazie all’emersione di redditi non dichiarati.

 

Leggi anche: “Concordato preventivo biennale: le istruzioni del fisco

precompilata

Precompilata verso lo sprint finale C'è tempo fino al 30 settembre per l'invio del 730 precompilato mentre è scaduto ieri il termine ultimo per il pagamento della quinta rata della rottamazione

Precompilata entro il 30 settembre

Conto alla rovescia per la precompilata. Manca una settimana al termine per l’invio del 730 precompilato, fissato al prossimo lunedì, 30 settembre. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Dai primi dati, oltre il 50% dei modelli già restituiti al Fisco è stato trasmesso con la nuova modalità semplificata, che guida l’utente fino al click finale con un percorso più facile e parole di uso comune. Tra i 730 semplificati più di 4 su 10 sono stati accettati dai cittadini senza modifiche.

Nel frattempo è scaduto proprio ieri, ricorda il fisco, il termine ultimo per il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle. L’ultimo giorno utile per il pagamento era fissato per lunedì 23 settembre, dopo la proroga del dlgs n. 108/2024.

Precompilata ‘semplificata’

Da quest’anno, chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia senza campi e codici e più facile da navigare.

In questo caso, è il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio, più della metà dei 730 sono stati inviati in modalità semplificata, il 52%. Sempre considerando i 730 semplificati, il 42% sono stati accettati così come predisposti dal Fisco.

Come inviare il 730

Per consultare e inviare il proprio modello occorre entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Resta ferma la possibilità di “affidare” la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia: è possibile attivare l’abilitazione direttamente online nella propria area riservata, inviando una pec o ancora facendo richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 30 settembre 2024; un mese in più per il modello Redditi, la cui deadline è fissata al 31 ottobre.

Le guide e i tutorial

Un video-tutorial pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia spiega i passi fondamentali per consultare e inviare la dichiarazione mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Il fisco ha inoltre messo a disposizione online la guida La dichiarazione precompilata 2024. Quest’anno i dati precaricati – tra cui spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui, ecc. – ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni.

testo unico

Testo Unico Riscossione 2024 Testo Unico in arrivo sulla riscossione dei tributi dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024

Riscossione dei tributi: in arrivo il Testo Unico in materia

In arrivo un Testo Unico in materia di riscossione dei tributi. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 è frutto dell’iniziativa del Ministro Giorgetti, al fine di attuare la delega governativa per la riforma fiscale.

Questo Testo Unico, collegato al decreto riscossione n. 110/2024 insieme a quelli relativi alla giustizia tributaria, ai tributi erariali minori e alle sanzioni tributarie tende al perseguimento degli obiettivi governativi della semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale nel suo complesso.

Si ricorda che il termine per l’adozione di tutti i testi unici, fissato inizialmente per 29 agosto 2024, è slittato al 31 dicembre 2025, per garantire maggiore organicità e completezza.

Leggi a questo proposito l’articolo Riforma tributaria: testi unici entro il 31 dicembre 2025

Riscossione dei tributi: struttura del Testo Unico

Il Testo Unico dedicato alla fase della riscossione riunisce al suo interno le disposizioni vigenti sparse nei vari testi normativi in un unico contenitore.

La sua struttura segue un preciso iter logico, che è quello che viene seguito in via ordinaria per l’acquisizione delle entrate:

  • riscossione spontanea;
  • riscossione imposte sul reddito (ritenute e acconti);
  • rimborsi redditi e Iva;
  • riscossione tramite ruoli;
  • riscossione coattiva;
  • funzionamento del servizio nazionale di riscossione;
  • estensione della riscossione tramite ruolo ad alcune entrate, anche non tributarie;
  • recepimento della Direttiva 2010/24 UE sulla mutua assistenza tra Stati UE per la riscossione dei crediti erariali;
  • disposizioni transitorie e finali, che individuano le disposizioni abrogate e quelle di coordinamento.

Il Testo è corredato anche da tre allegati che riguardano:

  • le forme societarie e le imposte sui redditi dei Paesi UE;
  • i canoni pagati alle società non residenti o che hanno un’organizzazione stabile in un altro paese UE;
  • le disposizioni che contengono l’interpretazione autentica.

Favorita la riscossione spontanea

Il titolo I del Testo Unico rende più efficienti le procedure di riscossione spontanea e stabilisce limiti alle compensazioni distinguendo i maxi debiti superiori ai 100.000 euro dai debiti minori che superano i 1500 euro.

Non sono compensabili i debiti relativi a imposte erariali e accessori di importo superiore a 100.000 euro a meno che, in relazione a detti importi non siano stati disposti piani di rateizzazione non ancora decaduti.

Non si possono auto compensare debiti che risultano iscritti a ruoli definitivi se l’importo supera i 1500 euro e il termine di pagamento è giù scaduto, salvo eccezioni.

Queste regole puntano a rafforzare la riscossione e a evitare che i contribuenti ricorrano alla compensazione per commettere abusi.

Soglie di riscossione aggiornate

Non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione se l’importo di ogni credito (comprese sanzioni e interessi) risulta inferiore a 30 euro, rispetto ai precedenti 16,53 euro.

Grazie alla riduzione del numero di iscrizioni a ruolo le operazioni amministrative subiscono così un positivo snellimento.

Riscossione dei tributi: fino a 10 anni per saldare le cartelle 

Il nuovo meccanismo di dilazione di pagamento che entrerà in vigore nel 2025 consentirà ai contribuenti di estinguere i loro debiti con più calma. I piani di pagamento potranno prevedere fino a un massimo di 120 rate a cadenza mensile, per la durata quindi di 10 anni.

Rateizzi elastici a garanzia della riscossione

Le rate però non avranno lo stesso importo, ma aumenteranno progressivamente in base all’entità del debito e alla documentata e temporanea situazione di difficoltà del debitore. In questo modo si evita di mettere il contribuente sotto pressione e grazie a termini di dilazione più lunghi, si limita il rischio del mancato rispetto del piano. Una novità che proietta il sistema fiscale italiano verso una concezione più moderna del fisco e del suo rapporto con il contribuente.

Riscossione coattiva in quella spontanea e tramite ruolo

La riscossione coattiva viene inserita nella sezione della riscossione spontanea e tramite ruolo. In questo modo la gestione delle varie modalità di riscossione risulta omogenea e unificata.

Questo tipo di approccio riduce il contenzioso, rende il sistema fiscale di riscossione più efficiente e trasparente e riesce a bilanciare la necessità di gestire le entrate con i diritti dei contribuenti.

concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: le istruzioni del fisco Online la circolare dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sul concordato preventivo biennale. Deadline al 31 ottobre 2024

Concordato preventivo biennale per forfetari e Isa

Pronte le indicazioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), l’istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E, traccia le linee generali e spiega le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa). Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto del Cpb. Nell’ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Cpb può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

Chi può accedere al Cpb

Possono accedere al Concordato preventivo i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa. Tra le condizioni per l’adesione, non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. Il Cpb è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo. Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

I benefici fiscali

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini Iva.

Come aderire

I contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). In entrambi i casi, la deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

Le risposte ai quesiti

Il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta Cpb, è ancora in tempo per formalizzare l’adesione all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre. È una delle risposte fornite dall’Agenzia nel documento di prassi. Viene inoltre specificato che nel caso in cui un contribuente esercita due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.

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zes unica

ZES unica: pronto il modello per il credito d’imposta Approvato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello per trasmettere la comunicazione relativa al tax credit "Zona economica speciale per il Mezzogiorno"

Comunicazione credito d’imposta investimenti ZES unica

ZES unica: l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal Dl 113/2024.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 9 settembre 2024 detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento (risalente al giugno scorso).

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

Come trasmettere la comunicazione

Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e va trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente dalle Entrate.

Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

Il contributo

Il contributo, istituito dall’articolo 16 del Dl 124/2023, è sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”).

Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200mila euro.

Addio alle cartelle esattoriali Il Decreto Riscossione sancisce l'"addio" alle cartelle esattoriali: per riscuotere esecutivamente le somme spazio agli atti e agli avvisi di accertamento

Addio alle cartelle esattoriali: spazio ad atti e avvisi

Addio alle cartelle esattoriali: il decreto legislativo n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024 ha riformato il meccanismo di recupero dei crediti tributari.

Da quanto emerge dall’articolo 14 del testo sembra che il decreto voglia “abbandonare”o quanto meno ridurre l’utilizzo le cartelle esattoriali come sistema di riscossione forzata dei crediti.

In realtà le cartelle non spariranno  completamente, ma verranno utilizzate per effettuare la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Cosa sono e come funzionano ruolo e cartella

Quando il contribuente risulta a debito nei confronti di qualche ente impositore (creditore), le somme dovute dallo stesso vengono iscritte a ruolo. In questo modo si avvia la procedura di riscossione forzata.

Il ruolo

Ma che cos’è il ruolo? Il ruolo è un elenco che viene redatto dall’ente creditore e che raccoglie tutti i nominativi dei debitori e le somme che devono essere ancora saldate. Una volta che l’ente creditore lo ha formato, lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

La cartella

L’Agenzia, quando riceve il ruolo, prepara la cartella da notificare al debitore per riscuotere le somme.

Questo documento contiene infatti il nominativo del debitore, le somme che deve ancora versare all’ente creditore, gli interessi che decorrono dalla data di iscrizione a ruolo del debito e l’aggio, ossia l’importo forfettario da rimborsare all’agente di riscossione.

La cartella di pagamento ha una duplice natura e funzione.

  • Essa rappresenta una vera e propria intimazione di pagamento perché contiene l’ordine al debitore di pagare all’agente di riscossione l’importo indicato nel termine di 60 giorni dalla sua notifica.
  • In più costituisce un avviso di mora perché avverte il debitore che, in caso di mancato pagamento, l’agente incaricato di procedere alla riscossione, può agire esecutivamente nei suoi confronti senza l’obbligo di avvisarlo ulteriormente.

La cartella rappresenta quindi il titolo esecutivo  per eccellenza che la PA utilizza per recuperare i propri crediti.

Decreto riscossione: procedura mediante accertamento esecutivo

La procedura che prevede l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della cartella, a ben vedere, appare piuttosto complessa.

Per questo il legislatore ha deciso di ampliare l’ambito applicativo  della procedura mediante accertamento esecutivo. In questo modo l’attività di riscossione risulta concentrata grazie al il ricorso ad atti e avvisi immediatamente esecutivi.

In questo modo non è più necessario il doppio passaggio di iscrizione ruolo e notifica della cartella. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 110/2014 intitolato “Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nellaccertamento stabilisce infatti l’immediata esecutività.

Esecutività immediata: atti e avvisi

In pratica il decreto prevede la possibilità di attivare subito le procedure esecutive (pignoramento dei beni del debitore) e cautelari (iscrizione di ipoteca immobiliare, fermo dei beni mobili registrati) di una serie di atti dell’agenzia delle Entrate.

Vediamo quali:

  • Atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione (…); di irrogazione delle sanzioni; di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica.
  • Avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti (…); di rettifica e liquidazione; di accertamento e liquidazione; di rettifica e liquidazione; di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo.

 In virtù della riforma prevista dal decreto riscossione il debitore riceverà pertanto solo l’atto/avviso di accertamento. In seguito, con raccomandata, la lettera di presa in carico da parte dell’ente incaricato della riscossione.

 

Leggi anche: “Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle

processo tributario

Processo tributario: nuove regole in vigore dal 2 settembre 2024 Il processo tributario, riformato dal decreto legislativo n. 220/2023 è soggetto a regole in vigore dal 4 gennaio 2024 e dal 2 settembre 2024

Processo tributario: in vigore il decreto n. 220/2023

Il processo tributario, disciplinato dal decreto legislativo n. 546/1991, è soggetto a nuove regole dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 220/2023. Per il testo del provvedimento di riforma sono previste due date per l’entrata in vigore delle varie norme.

L’articolo 4 prevede infatti che “1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto”.

Il regime di entrata in vigore del decreto n. 220/2023 si verifica quindi in due tempi. Una parte delle norme sono infatti già in vigore dal 4 gennaio 2024, altre invece dal 2 settembre 2024.

Riforma processo tributario: le norme in vigore dal 2 settembre 2024

Tralasciando il contenuto delle norme già entrate in vigore del decreto legislativo n. 220/2023 contenente disposizioni in materia di processo tributario, vediamo cosa cambia dal 2 settembre 2024.

Procura alle liti del difensore nel processo tributario

In relazione ai giudizi di primo e di secondo grado che vengono instaurati dopo il 1° settembre 2024 il decreto prevede che:

  • qualora il cliente conferisca l’incarico al legale con forma digitale, l’avvocato non ha più l’obbligo di procedere con l’autentica della sottoscrizione;
  • se però la procura viene conferita in modo tradizionale, ossia su un documento cartaceo, il difensore è tenuto ad autenticare il documento depositando una copia dello stesso in formato immagine, attestandone la conformità con specifica dichiarazione.

Atti processuali: chiarezza e sinteticità

L’avvocato a la parte devono redigere gli atti del processo tributario nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità. Chi viola questi principi ne subisce le conseguenze sulle spese di giudizio. I provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie privi della sottoscrizione digitale sono nulli.

Deposito telematico per la costituzione in giudizio

Il ricorrente e il resistente devono costituirsi in giudizio tramite il deposito telematico del ricorso notificato. La regola vale sia nel caso in cui questi soggetti decidano di agire da soli sia nell’ipotesi in cui si facciano assistere da un legale.

Comunicazioni e notificazioni a mezzo pec

Il relazione ai giudizi instaurati a partire dal 2 settembre 2024 con ricorso notificato e poi depositato telematicamente, tutte le comunicazioni e le notificazioni da parte delle segreteria devono essere effettuate  in modalità telematica.

A tal fine il difensore o la parte che redige il ricorso deve indicare nell’atto il proprio indirizzo pec.

In caso di variazione dell’indirizzo pec del difensore o della parte, è necessario che i difensori ne diano comunicazione alla segreteria della Corte di giustizia tributaria. Qualora la variazione non venga comunicata la segreteria non ha l’obbligo di cercare il nuovo indirizzo o procedere con la comunicazione tramite deposito in segreteria.

Qualora una parte sia assistita da più difensori, la comunicazione si perfeziona se uno di loro la riceve. In questo caso spetta all’avvocato comunicare agli altri difensori il contenuto della comunicazione di segreteria.

Deposizioni dei testimoni: forma e notifica

Quando il processo tributario è nella fase istruttoria ed è necessario notificare le intimazioni a comparire ai testimoni, si può procedere alla notifica dell’atto e del modulo di deposizione anche in modalità telematica.

Qualora il testimone sia munito di firma digitale, il difensore che lo ha citato deposita in modalità telematica il modulo di deposizione che gli è stato inviato compilato e sottoscritto digitalmente.

Fascicolo telematico

Il fascicolo telematico non deve essere depositato nelle fasi del giudizio successive al primo o nei gradi successivi.

Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione gli atti e di documenti cartacei a meno che non sia stata depositata una copia informatica conforme degli stessi.

Deposito telematico della sentenza

L’autorità giudiziaria deve pubblicare la sentenza con deposito telematico presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo e secondo grado nel termine di 30 giorni che decorrono dalla sua deliberazione.

 

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bonus psicologo 2024

Bonus psicologo 2024: online le graduatorie L'INPS ha pubblicato le graduatorie degli aventi diritto al bonus psicologo 2024, chiarendo le modalità per la consultazione e l'ottenimento del contributo

Bonus psicologo 2024

Bonus psicologo 2024: sono online le graduatorie degli aventi diritto al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Lo rende noto l’INPS che, con il messaggio n. 2976 del 6 settembre 2024, illustra le modalità per consultare le graduatorie attraverso il servizio online Bonus psicologo.

Si ricorda che il bonus psicologo è un contributo economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta di psicoterapia, per un importo massimo variabile in base al reddito ISEE. In particolare, il contributo è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che:

  • hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro;
  • hanno avuto gravi conseguenze di natura psicologica a causa della pandemia;
  • vogliono intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Le graduatorie INPS

Le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei richiedenti, sono state elaborate tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del decreto interministeriale 24 novembre 2023, come ripartite nella tabella 1 allegata al medesimo decreto.

Come consultare la graduatoria

Con il messaggio 2976, l’istituto comunica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla Homepage del portale istituzionale, digitando nella barra del motore di ricerca le parole “bonus psicologo”.

Una volta completato l’accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati:

  • “Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024;
  • “Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle Province autonome, è riconosciuto in misura parziale l’importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma;
  • “Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome.

Sulla base dei fondi al momento stanziati per l’anno 2023, le domande per l’anno 2024 attualmente accolte, precisa l’INPS, sono pari a 3.325.