mantenimento figli maggiorenni

Mantenimento figli maggiorenni: dovuto anche se fuori casa Mantenimento figli maggiorenni: l'obbligo permane anche se sono fuori casa per motivi di studio, se il genitore si occupa dei loro bisogni

Mantenimento figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema che continua a generare discussioni e controversie in ambito giuridico, soprattutto quando i figli vivono lontano dal domicilio familiare per motivi di studio o formazione. La recente ordinanza n. 30179/2024 della Corte di Cassazione, offre un’interessante panoramica sulla questione, precisando che l’allontanamento da casa dei figli maggiorenni per motivi di studio e formazione non fa venire meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori.

Genitori, figlie e obbligo di mantenimento

La controversia nasce dalla richiesta di un padre di essere esonerato dall’obbligo di versare alla ex moglie un assegno di mantenimento di 5.000 euro mensili destinato alle figlie. Il ricorrente sostiene che le figlie, ormai maggiorenni e residenti in altre città per motivi di studio, non convivono più con la madre. Questo elemento, secondo lui, farebbe venir meno il diritto di quest’ultima a ricevere l’assegno.

Il Tribunale di Napoli rigetta la richiesta, sostenendo che l’allontanamento delle figlie per motivi di studio non configura una cessazione della convivenza, ma solo una condizione di residenza temporanea fuori sede. Il padre inoltre non ha provato un’effettiva riduzione delle sue capacità reddituali.

Residenza stabile, non più temporanea

La Corte d’Appello, su reclamo del padre, invece accoglie la sua richiesta, ritenendo che le figlie abbiano ormai consolidato la loro posizione lavorativa e accademica nelle città in cui vivono, configurandosi in questo modo una residenza stabile e non più temporanea. Di conseguenza,  la madre non è più legittimata a richiedere l’assegno per conto delle figlie. Le stesse devono agire autonomamente per ottenere un eventuale contributo dal padre.

Per la Corte le figlie hanno raggiunto una sufficiente capacità lavorativa e, pur non essendo ancora pienamente autosufficienti, sono comunque in grado di proseguire il proprio percorso senza un vincolo diretto di coabitazione con la madre.

Allontanamento da casa: la convivenza non viene meno

La questione giunge fino alla Corte di Cassazione, dove vengono sollevate due questioni principali.

  1. La Corte d’Appello avrebbe pronunciato una decisione in contrasto con le richieste iniziali del padre, introducendo un tema nuovo, che è quello dell’indipendenza economica delle figlie, solo in sede di reclamo.
  2. Non è stata inoltre adeguatamente considerata la documentazione attestante il ritorno periodico delle figlie alla casa materna e la dipendenza economica dalle risorse anticipate dalla madre.

La Cassazione accoglie il secondo motivo, evidenziando che l’allontanamento delle figlie dalla casa materna per motivi di studio non implica automaticamente il venir meno della convivenza, soprattutto se la madre continua a rappresentare il punto di riferimento stabile per il loro sostentamento.

Obbligo oltre la coabitazione fisica

Un aspetto cruciale della sentenza è l’interpretazione del concetto di “convivenza” in relazione al mantenimento. La giurisprudenza più recente chiarisce che la convivenza non deve essere intesa come una mera permanenza fisica continua, ma come una relazione di sostegno materiale e morale. La Corte di Cassazione in questa decisione ribadisce che l’obbligo di mantenimento può sussistere anche se il figlio vive altrove per motivi di studio, a condizione che il genitore convivente sia ancora colui che si occupa materialmente delle sue necessità.

Questo principio si riflette anche nell’articolo 337-septies del codice civile, secondo il quale il contributo di mantenimento può essere versato al genitore con cui il figlio maggiorenne coabita, a meno che il giudice non stabilisca diversamente. È fondamentale che tale genitore continui a provvedere alle spese del figlio, anche in assenza di una coabitazione continuativa.

 

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affidamento figli

Affidamento figli: multa per la madre che ostacola il rapporto col padre Nell'affidamento dei figli se la madre tiene una condotta finalizzata a ostacolar il rapporto padre-figlio va sanzionata

Affidamento figli: madre sanzionabile art. 709 ter c.p.c.

Nel procedimenti per l’affidamento dei figli, va sanzionata la madre che tiene una condotta ostruzionistica e ostile solo per tenere lontano il figlio dal padre.

Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza n. 29690/2024, chiarendo il contenuto e l’applicazione degli articoli art. 709 ter c.p.c (confluito dopo la riforma Cartabia nell’art.  473-bis.39) e 614 bis c.p.c.

Ripristino della responsabilità genitoriale materna

Una madre presenta ricorso contro una decisione che ha decretato la sua decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio. Il provvedimento ha anche previsto  il collocamento del minore in una casa famiglia e la sospensione temporanea dei rapporti madre-figlio. I giudici del rinvio, dopo aver ascoltato il minore e condotto una nuova consulenza psicologica d’ufficio, hanno ristabilito la responsabilità genitoriale della donna limitatamente alla gestione ordinaria. Il minore è stato quindi collocato presso l’abitazione materna, ma sotto la supervisione dei servizi sociali per monitorarne lo sviluppo psicofisico.

Garantire la bigenitorialità nell’affidamento dei minori

Per l’autorità giudiziaria competente è fondamentale rispettare il principio di bigenitorialità per assicurare al minore una vita affettiva equilibrata con entrambe le figure genitoriali. Nel caso in questione, la constatazione di una violazione del diritto paterno alla genitorialità non implica automaticamente la revoca della responsabilità genitoriale della madre. Tuttavia, non si possono ignorare i risultati delle perizie e le dichiarazioni del minore. Il ragazzo, ormai tredicenne, percepisce separatamente la madre, che lotta contro le istituzioni per proteggerlo, e il padre, vissuto come un avversario che vuole allontanarlo dalla mamma. In questa situazione, il giovane appare ostile a qualsiasi intervento istituzionale e considera il padre un persecutore. Risulta quindi utile intraprendere un percorso terapeutico per aiutare il ragazzo a elaborare il dolore accumulato negli anni piuttosto che recuperare immediatamente il rapporto con il padre. Quest’ultimo deve avere pazienza e lavorare per ricostruire una relazione con il figlio nella speranza che col tempo questi comprenda gli sforzi compiuti.

Le autorità hanno preso le misure necessarie nei confronti della madre per prevenire ulteriori possibili danni al minore. L’affidamento ai servizi sociali è motivato invece dalla condotta ostruzionistica della donna verso tutte le decisioni adottate dal Tribunale dei minorenni e dalla sua incapacità di gestire adeguatamente la propria responsabilità genitoriale. La madre è stata infatti esortata a comprendere i danni causati dalla triangolazione emotiva cui è stato sottoposto il figlio e a incoraggiarlo a intraprendere un percorso psicoterapeutico per migliorare il suo benessere psicologico.

Condotta ostruzionistica della madre: sanzioni applicabili

Il padre ha contestato la decisione in Cassazione. La Corte d’appello non si è espressa sul suo diritto di visita e ha ignorato numerose violazioni dei diritti del minore. L’uomo  critica l’uso dei risultati dell’ascolto del figlio perché avvenuto sotto costrizione psicologica e si oppone al collocamento presso la madre a causa della sua personalità deviante. Inoltre, sostiene che la Corte non abbia, tra le altre cose, adottato misure sanzionatorie nei confronti della madre secondo quanto previsto dall’articolo 709 ter c.p.c., come una multa amministrativa pecuniaria.

Affidamento minori: sanzioni ex art. 709 ter c.p.c.

Secondo la Cassazione, se i primi cinque motivi del ricorso paterno sono infondati, non si può dire lo stesso riguardo alla richiesta di sanzioni applicabili alla madre a causa del suo comportamento. La Cassazione sottolinea che il motivo sollevato dal padre riguarda l’omessa applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile (ora sostituito dall’articolo 473-bis.39 c.p.c.) e dell’articolo 614 bis c.p.c.

La Corte ricorda che l’articolo 709 ter c.p.c. prevedeva misure punitive per i genitori che ostacolavano gravemente l’affidamento o arrecavano danno al minore, tra cui:

  • ammonizione del genitore inadempiente;
  • risarcimento dei danni a favore del minore o dell’altro genitore;
  • sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro.

Con la riforma del 2022, queste disposizioni sono state trasferite all’articolo 473-bis.39 c.p.c., ampliandone l’efficacia. L’articolo 614 bis c.p.c. invece consente al giudice di stabilire somme crescenti per ogni giorno di violazione con scopo coercitivo e preventivo (astreintes).

Nel caso specifico, il padre lamenta di come gli atteggiamenti ostativi della madre abbiano impedito rapporti tra lui e suo figlio. Sebbene la Corte d’Appello abbia riconosciuto il comportamento ostile della madre non ha però applicato né le sanzioni previste dal già citato art. 709 ter né quelle coercitive indirette dell’articolo 614 bis c.p.c.

Il padre aveva infatti richiesto sia sanzioni per impedimenti già avvenuti che per prevenirne di futuri. Secondo l’articolo 709 ter c.p.c., infatti:

  • il giudice può intervenire d’ufficio modificando provvedimenti vigenti;
  • sanzionando violazioni già accadute.

Tuttavia le astreintes dell’articolo 614bis c.p.c si applicano solo su istanza di parte in specifiche situazioni, ma nel presente giudizio tale richiesta non è stata valutata data l’assenza di sufficiente contestazione nel ricorso.

 

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matrimonio per prova

Matrimonio per prova: sì della Cassazione Il matrimonio per “prova” non produce un danno ingiusto meritevole di risarcimento del danno: lo afferma la Cassazione

Matrimonio per “prova”: no al danno ingiusto

La Cassazione ammette il matrimonio per “prova”. Lo stesso “non rappresenta il fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva”. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza  n. 28390/2024.

Riserva mentale: matrimonio nullo per il diritto ecclesiastico

Una coppia di coniugi si scontra in Tribunale. La moglie, dopo sei mesi dalle nozze avvia una causa presso il Tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità del matrimonio. La donna afferma di non aver mai creduto nella indissolubilità del legame matrimoniale. La stessa si è sposata “per prova”. Il Tribunale ecclesiastico dichiara nullo il matrimonio con sentenza. In seguito la donna avvia diversi procedimenti nei confronti del marito, compresi un procedimento penale e la separazione, opponendosi alla richiesta di dividere i beni in comunione e di divorziare.

Risarcimento del danno per il matrimonio per “prova”

Per tutte le ragioni suddette l’uomo agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali provocati dalla condotta della moglie. Il Tribunale però respinge la domanda e condanna l’uomo per responsabilità aggravata. Questa decisione viene confermata anche in sede d’appello. La questione giunge infine in Cassazione.

Il matrimonio per prova non produce un danno ingiusto

La Cassazione nel rigettare il ricorso precisa che nel caso di specie manca un comportamento produttivo di un danno ingiusto o in grado di configurare una responsabilità pre-negoziale.

Il ricorrente denuncia, come produttiva di danno, la mancata comunicazione da parte dell’ex moglie, prima della celebrazione del matrimonio, della propria riserva mentale.

Controparte infatti ha affermato di essersi voluta sposare per “prova”. La stessa era incerta sulla possibilità della futura insorgenza di fatti capaci di rendere intollerabile la convivenza. Il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato nullo il matrimonio. In sede civile però la Corte di appello non ha accolto la domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica. La stessa è contraria all’ordine pubblico “derivante dalla necessità di protezione dell’affidamento incolpevole del coniuge ignaro della riserva mentale, la quale è estranea al regime della nullità del matrimonio previsto dall’ordinamento civile.”

Ed è proprio l’assenza di una nullità rilevante per l’ordinamento civile a sgombrare il campo dalla responsabilità dell’ex moglie in malafede.

La presenza di un dubbio tale da spingere la donna a contrarre matrimonio per “prova” non genera una responsabilità risarcitoria a carico della stessa.

Ogni coniuge ha il diritto di separarsi e di divorziare

La Corte di legittimità ricorda che la SU n. 500/1999 hanno stabilito che “ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione all’ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente.”

Alla luce di questo principio gli Ermellini ricordano che la libertà matrimoniale è un diritto della personalità sancito dall’articolo 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Nel vigente diritto di famiglia ogni coniuge ha il diritto, a prescindere dalla volontà o dalle colpe dell’altro, di separarsi e di divorziare. In questo modo attua un diritto individuale di libertà da ricondurre all’articolo 2 della Costituzione.

“(…) Affinché tale libertà non sia compromessa dall’incombenza di una  conseguenza come la responsabilità risarcitoria derivante dall’inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione in discorso, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale. Alla luce della libertà della scelta matrimoniale non emergono, dalla mancata comunicazione dello stato d’animo di incertezza in questione, un interesse della controparte meritevole di tutela da parte dell’ordinamento con il riconoscimento e rimedio risarcitorio e, dunque, un danno ingiusto.”

 

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Fondo patrimoniale: vale per la famiglia nucleare Il Fondo patrimoniale deve soddisfare i bisogni della famiglia nucleare, è nullo l’atto  che non menziona la figlia della coppia beneficiaria

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo. La sua costituzione però deve essere finalizzata a soddisfare i bisogni della famiglia nucleare. Nell’ipotesi in cui venga costituito per atto tra vivi, richiede l’accettazione dei coniugi per il suo perfezionamento. E’ quindi nullo per mancanza di causa l’atto pubblico con cui i genitori della ex convivente costituiscono un fondo patrimoniale che non menziona la figlia minore della donna e dell’ex convivente. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 27792/2024.

Costituzione di fondo patrimoniale da parte di terzi

I genitori di una giovane donna con atto pubblico costituiscono un fondo patrimoniale. In esso fanno confluire l’immobile di famiglia, di cui la figlia è proprietaria al 50%. L’ex compagno ricorre in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto pubblico notarile con cui è stato costituito il fondo. Per l’uomo l’atto è nullo per illiceità della causa o del motivo o per mancanza del soggetto e dell’oggetto.

Il Tribunale però respinge la domanda, ma l’uomo non desiste e ricorre in appello.

La Corte dell’impugnazione questa volta accoglie le doglianze dell’ex compagno. In effetti il  tribunale ha respinto il ricorso perché ha ritenuto erroneamente che il fondo fosse stato costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia. In realtà nell’atto costitutivo la figlia minore della coppia non è stata menzionata.

Fondo patrimoniale: famiglia nucleare non parentale

La decisione viene impugnata in sede di legittimità. Nella motivazione la Cassazione ricorda come l’accordo con cui si costituisce un fondo patrimoniale rientri tra le convenzioni matrimoniali e che i beni che lo stesso comprende siano vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. La SU 21.658/2009 ha però ulteriormente chiarito che il fondo patrimoniale non si riferisce alla famiglia c.d. parentale, ma alla famiglia nucleare, che comprende oltre che i coniugi anche i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.” Il fondo patrimoniale può dunque costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull’unione civile (ex art.1, comma 13, 1.76/2016) e i beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni.”

Nullo se non soddisfa i bisogni della famiglia nucleare

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che nell’atto costituivo del fondo non era presente alcun riferimento alla figlia minore della coppia. Il fondo quindi non era stato costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia nucleare. Le parti dell’atto costitutivo erano solo i genitori della donna e la stessa, ma questa opzione non è contemplata, perché non può essere costituito un fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni di due distinte famiglie nucleari. L’unico nucleo dell’atto era quello costituito dai genitori della donna separata e dalla stessa. Per cui era privo di causa il conferimento nel fondo della quota di comproprietà che la donna aveva sulla casa coniugale, in comunione con l’ex convivente.

 

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Addio al mantenimento per la figlia adulta: ha diritto solo agli alimenti La Cassazione chiarisce che alla figlia adulta spettano solo gli alimenti, non il mantenimento dei genitori, ci sono le misure sociali di sostegno al reddito

Mantenimento figli maggiorenni

Mantenimento figli: la figlia adulta, maggiorenne da tempo, che ha concluso un suo percorso di studi,  convive e ha una bambina non può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa con il mantenimento dei genitori. È preferibile che la stessa faccia ricorso agli ausili sociali di sostegno al reddito. I genitori possono essere tenuti, al limite, a corrispondere gli alimenti in presenza di uno stato di bisogno. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27818/2024.

Separazione giudiziale: 200 euro mensili per la figlia adulta

Una coppia si separa giudizialmente. Il Tribunale accoglie la domanda di addebito dell’attrice e dispone a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, diventata nel frattempo maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, tramite il versamento dell’importo mensile di 200,00 euro e del 50% delle spese straordinarie.

L’uomo appella la decisione, ma la Corte respinge l’impugnazione per intero, condannando il soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Cessazione o riduzione del mantenimento per la figlia

Nel ricorso in Cassazione con il quarto motivo il padre contesta alla Corte d’Appello il rigetto della domanda con cui ha chiesto la cessazione o la riduzione dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. La stessa è oramai da tempo maggiorenne, ha concluso un suo percorso di studi, ma non si è mai impegnata nella ricerca di un lavoro.  Essa inoltre convive con un compagno, che lavora e da cui ha avuto una figlia.

Solo gli alimenti, basta mantenere la figlia adulta

La Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso del padre. Per stabilire la spettanza o meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne il giudice deve valutare diversi elementi come l’età, il raggiungimento di un effettivo livello di competenza tecnica e professionale e l’impegno investito nella ricerca di un lavoro.

Nel caso di specie la figlia, superata abbondantemente la maggiore età, non ha ancora reperito un’occupazione stabile o in grado comunque di remunerarla in misura da renderla economicamente autosufficiente e adeguata alle competenze acquisite. Il mantenimento dei genitori non può soddisfare le esigenze di una vita dignitosa e a cui ogni giovane adulto deve aspirare. La giovane donna deve quindi ricorrere preferibilmente ai diversi strumenti di ausilio sociale finalizzati a sostenere il reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare per provvedere alle esigenze di vita essenziali se si trova in uno stato di bisogno.

 

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cambio di sesso

Cambio di sesso: il matrimonio non va annullato Cambio sesso: negato l'annullamento del matrimonio per errore essenziale sull'identità del coniuge, è solo un adeguamento alla personalità

Cambio di sesso e annullamento del matrimonio

Il cambio di sesso non causa l’annullamento del matrimonio. Nel soggetto che presenta una disforia di genere questo cambiamento non muta l’identità. Esso si limita ad adeguare i caratteri esterni a quelli percepiti e sentiti come propri dalla persona. Se il marito non è a conoscenza della rettificazione di sesso da uomo a donna, questa mancata conoscenza non si può ricondurre a un errore essenziale sull’identità della persona, se l’uomo non ha mai approfondito le cause dell’incapacità a procreare della moglie. Questa la decisione del Tribunale di Livorno nella sentenza del 12 luglio scorso.

Cambio sesso da uomo a donna: marito chiede annullamento

Un uomo si rivolge al Tribunale di Livorno per chiedere l’annullamento del matrimonio. L’attore narra di aver contratto matrimonio civile con la convenuta e che da detta unione non sono nati i figli. Questo perché, in base a quanto riferito dalla moglie, la stessa avrebbe subito l’asportazione dell’utero a causa di una malattia. L’attore racconta poi che dopo la richiesta di adozione di un minore la coppia è entrata in crisi tanto che si sono separati.

Nel giugno del 2022, però, mentre il marito procedeva a un’ispezione ipotecaria e catastale degli immobili intestati alla moglie, scopriva che  la stessa in passato era un uomo. I riferiti problemi di infertilità sono quindi da ricondurre a questa circostanza.

Errore sull’identità del coniuge art. 122 c.c.

L’uomo sarebbe quindi incorso in quell’errore essenziale sull’identità della persona che ai sensi dell’articolo 122 del codice civile rende annullabile il matrimonio. Se infatti l’attore avesse saputo fin dall’inizio che la moglie in passato era stato un uomo e che le difficoltà a procreare erano riconducibili al cambio di sesso, sicuramente non si sarebbe sposato.

Costituitasi in giudizio la moglie chiede il rigetto della domanda attorea, stante l’impossibilità di ricondurre il loro caso all’errore invocato dal marito di cui all’articolo 122 del codice civile. La donna afferma infatti che l’attore era   al corrente, prima di contrarre matrimonio, del procedimento di rettificazione di sesso a cui si era sottoposta.

Errore sull’identità della persona se il marito sposa una donna che prima era uomo?

Il Tribunale, conclusa l’istruttoria ritiene che la domanda dell’attore debba essere rigettata. Nel caso di specie è emerso che l’attore in realtà non era stato informato dell’avvenuta rettificazione di sesso della moglie. Vero però che tale mancata conoscenza non è riconducibili giuridicamente all’errore previsto dall’articolo 122 del codice civile. L’uomo infatti, da parte sua, non ha mai  approfondito le vere cause dell’incapacità a procreare della convenuta. L’errore eccepito dal marito non ricade né sull’identità della persona né sulle sue qualità personali.

“Non vi è stato errore sulla identità della persona in quanto il (…) a tutti gli effetti, si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva di sposare (….), che all’epoca già risultava donna, tanto anagraficamente quanto sotto l’aspetto dei caratteri sessuali (…) l’identità (di genere) della (moglie) si è sempre identificata con quella femminile e non con quella maschile, tanto che, la stessa (…) in modo particolarmente significativo” in una conversazione telefonica … “per più di una volta, nel rispondere alle domande incalzanti del (marito) relative al fatto se fosse o se fosse stata in passato un uomo, ha ribadito “io non sono un uomo”, “io non ero un uomo”.

Il cambio di sesso infatti non modifica l’identità sessuale della persona, ma adegua  i caratteri somatici e le risultanze anagrafiche alla identità reale dell’individuo.

Il marito quindi non è caduto in alcun errore essenziale sulle qualità personali del coniuge, per cui la richiesta di annullamento del matrimonio va rigettata.

 

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non bastano i viaggi

Non bastano i viaggi col compagno per l’addio all’assegno Revoca assegno divorzile: non provano la una nuova famiglia di fatto della ex moglie i viaggi e le vacanze con il nuovo compagno

Revoca assegno divorzile

Non bastano i viaggi col compagno, per disporre la revoca dell’assegno divorzile. Non provano, infatti, la nuova famiglia di fatto nè i viaggi e le vacanze estive della coppia formata dalla ex moglie e dal nuovo compagno, nè la frequentazione domestica e la corresponsione di somme di denaro nel periodo in cui l’ex marito non le versava gli assegni. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 27043/2024.

Assegno divorzile: la Corte lo dimezza

Un ex marito si rivolge al Tribunale per chiedere la revoca dell’assegno di divorzio di 1000 euro mensili spettante all’ex moglie. L’autorità giudiziaria accoglie il ricorso con decreto. La Corte d’appello accoglie invece parzialmente il reclamo della ex moglie e riduce l’assegno a 500,00 euro a partire dal 22 giugno 2017.

Nuova famiglia di fatto giustifica revoca?

L’ex marito ricorre la decisione in Cassazione. L’uomo contesta alla Corte d’appello di non aver valorizzato l’esistenza della nuova famiglia di fatto della ex moglie solo a causa della non coabitazione. Nel secondo motivo lamenta la mancata valutazione di plurimi elementi indiziari che dimostrano l’esistenza della suddetta famiglia di fatto. Con il terzo motivo evidenzia la non contestazione da parte della ex moglie della relazione con il nuovo compagno dal 2010.

La revoca dell’assegno non è automatica

La Cassazione esamina i tre motivi di doglianza e li respinge perchè inammissibili.

Gli Ermellini ricordano che secondo il più recente orientamento la nuova stabile convivenza di fatto dell’ex partner, giudizialmente accertata, incide sul diritto all’assegno di divorzio, sulla sua revisione e sulla sua quantificazione. Il nuovo progetto di vita intrapreso con il terzo e i reciproci doveri di assistenza morale e materiale non determinano però automaticamente e integralmente la perdita dell’assegno divorzile. La coabitazione assume valenza indiziaria per dimostrare il rapporto di fatto, l’assenza di coabitazione, al contrario, non è decisiva ai fini della revoca. In assenza della stabile coabitazione occorre quindi accertare l’effettivo legame di convivenza per appurare se lo stesso costituisca un ostacolo al diritto all’assegno divorzile.

Viaggi e vacanze non provano la nuova famiglia di fatto

La Corte d’appello ha negato la revoca dell’assegno di divorzio perché dagli elementi emersi non è stata documentata con certezza la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte della ex moglie. Pacificamente assente la stabile convivenza (…) non documentano con sufficiente certezza la formazione di una famiglia di fatto, non essendo prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita e di impegni economici i viaggi e le vacanze estive della coppia, la frequentazione domestica documentata, né la dizione di somme di denaro nel periodo (marzo 2010-2018) in cui (lex marito) non le versava gli assegni.” 

La Corte di merito quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha valorizzato solo la mancata coabitazione. Dal corredo probatorio complessivo la Corte ha dedotto la mancata dimostrazione della nuova famiglia di fatto dell’ex moglie. I motivi di doglianza del marito non colgono nel segno perché sono diretti in modo improprio a ottenere una rivisitazione dei fatti nel merito, ossia dei fatti storici e dei risultati istruttori.

 

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carta per i nuovi nati

Carta per i nuovi nati: cos’è e a chi spetta La Carta per i nuovi nati prevista è destinata alle famiglie che devono affrontare le prime spese per neonati e figli adottivi

Carta per i nuovi nati nella legge di bilancio 2025

Il Governo italiano ha introdotto la Carta per i nuovi nati, una nuova misura di sostegno dedicato alle famiglie. L’obiettivo primario di questa misura è quello di incentivare la natalità e alleggerire il peso economico derivante dall’arrivo di un bambino. La Carta per i nuovi nati consiste in un bonus dell’importo di 1.000 euro spettante alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Carta per i nuovi nati: come funziona

La Carta per i nuovi Nati è una carta prepagata che potrà essere utilizzata solo per l’acquisto di beni e servizi destinati al neonato. I genitori pertanto potranno utilizzarla per acquistare pannolini, latte in polvere, vestitini, passeggini e tutto ciò che serve per la cura del bambino.

A chi spetta la Carta per i nuovi nati

Il bonus è rivolto a tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro, che hanno avuto un figlio o che hanno adottato un bambino. L’obiettivo di questa Carta è di  fornire un supporto economico alle famiglie con maggiori difficoltà economiche, che devono affrontare le prime e tante spese legate alla nascita o all’adozione di un bambino.

Come richiedere la carta

Le modalità precise per richiedere la carta verranno definite dettagliatamente dalla legge di bilancio 2025. Si prevede che la procedura sarà snella e che si potrà richiedere la carta presentando l’ISEE aggiornato nel momento in cui si inoltra la  domanda online.

Le misure a sostegno della famiglia nella manovra 2025

A sostegno delle famiglie con maggiori difficoltà la Manovra 2025 prevede altre importanti novità:

  • aumenta il bonus asilo nido per rendere accessibile questo servizio a un maggior numero di famiglie.
  • viene rifinanziata la Carta Dedicata a Te per aiutare le famiglie che vivono un disagio economico;
  • previste agevolazioni fiscali per le famiglie numerose;
  • rafforzati inoltre i congedi parentali per una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali tra mamma e papà.

 

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mantenimento ai figli

Mantenimento ai figli: può essere versato in ritardo Non è punibile per la Cassazione la violazione degli obblighi di mantenimento della prole se si tratta di un inadempimento occasionale

Tenuità del fatto

Mantenimento ai figli, se versato in ritardo e l’inadempimento è occasionale scatta la causa di non punibilità. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 21068/2024 con cui la sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso di una donna condannata in appello per il reato di cui all’art. 570-bis c.p.

La vicenda

Avverso tale sentenza, la ricorrente adiva il Palazzaccio lamentando travisamento della prova da parte della corte territoriale che aveva negato la produzione della documentazione attestante l’adempimento tardivo, dalla quale emergeva che la ricorrente aveva versato gli assegni di mantenimento in precedenza rimasti inadempiuti, provvedendo anche al regolare adempimento per le scadenze successive.
Sostiene la difesa che copia di tutti i bonifici era stata depositata alle udienze dibattimentali, sicchè il giudice di appello era incorso in un palese travisamento della prova, avendo ritenuto che la prova documentale non era stata mai prodotta in giudizio.
Con il secondo motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando come la Corte d’appello era stata fuorviata dal fatto di non aver riconosciuto l’adempimento tardivo, a fronte del quale le gravità della condotta avrebbe sicuramente meritato una diversa considerazione.

Produzione documentale

Per la S.C. il ricorso è fondato.
In relazione al primo motivo, a fronte della puntuale indicazione della produzione documentale, la Corte d’appello ha totalmente omesso l’esame della questione, limitandosi ad affermare che si trattava di una mera deduzione difensiva e senza verificare e confutare il dato specifico allegato dalla ricorrente. Per cui, nella specie, “il giudice di appello è incorso in un vizio di motivazione apparente, posto che a fronte della specificità del motivo dedotto in appello, la negazione della circostanza avrebbe reso necessaria l’esposizione delle ragioni per cui non poteva ritenersi fornita la prova documentale, procedendo in primo luogo alla verifica dell’effettività della produzione e, in caso di positivo riscontro, alla valutazione nel merito della documentazione”.
Tali doverosi passaggi sono stati del tutto pretermessi, “il che – proseguono i giudici – inficia di per sé la tenuta della motivazione, soprattutto ove si consideri la necessità di valutare la gravità e rilevanza dell’inadempimento”.
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, “la condotta incriminata dall’art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Sez.6, n. 47158 del 20/10/2022, Rv. 284023)”.

Particolare tenuità del fatto

L’omessa valutazione del tardivo adempimento incide direttamente anche sull’ulteriore profilo dedotto dalla ricorrente, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – ricordano dalla S.C. – è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez.6, n. 5774 del 28/1/2020, Rv. 278213)”.
L’applicazione di tale principio al caso di specie, imponeva, dunque, “la necessaria verifica della dedotta corresponsione, sia pur tardiva, degli assegni di mantenimento stabiliti in favore della prole, al fine di verificare se le concrete modalità della condotta potessero o meno dar luogo all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.”.
Anche con riguardo a tale profilo, pertanto, concludono gli Ermellini, “si rende necessario l’annullamento con rinvio, al fine di integrare le lacune valutative e motivazioni in cui è incorsa la sentenza impugnata”.

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Separazione giudiziale: impugnabile l’accordo sull’immobile L’accordo raggiunto in sede di separazione giudiziale relativo a un trasferimento immobiliare è impugnabile dai terzi

Separazione giudiziale e trasferimento immobiliare

Nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale l’accordo tra i coniugi relativo a un trasferimento immobiliare è impugnabile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce. Questo a tutela delle parti e dei terzi. La sentenza infatti assume valore meramente dichiarativo dell’accordo e non incide sulla natura contrattuale dell’accordo privato tra le parti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26127/2024.

Valore dichiarativo la sentenza di separazione

Una società dichiara di essere creditrice del fideiussore di una srl. Per questa ragione conviene in giudizio lo stesso e il coniuge. Nella domanda chiede di dichiarare inefficace il verbale di separazione e l’atto con cui il fideiussore ha ceduto alla moglie il diritto di abitazione e i diritti reali nella quota del 50% di un immobile.

La Corte di Appello, superata la questione di rito relativa alla legittimazione processuale della società, nel merito ritiene ammissibile l’azione revocatoria azionata. La sentenza di separazione giudiziale si è infatti limitata a recepire l’accordo economico dei coniugi.

Il trasferimento immobiliare non è avvenuto per adempiere ad un obbligo di mantenimento nei confronti della moglie. Esso inoltre deve essere qualificato come un atto dispositivo a titolo gratuito, anche se i coniugi lo hanno voluto qualificare come a titolo oneroso. Dal ricorso e dal provvedimento presidenziale emerge inoltre la consapevolezza della moglie del danno che tale trasferimento immobiliare avrebbe arrecato ai creditori. Il marito infatti versava in difficoltà economiche.

Sentenza di separazione giudiziale irrevocabile

Il marito, soccombente in appello, appella decisione. Nel secondo motivo evidenzia come il trasferimento immobiliare non si sia realizzato per mezzo del verbale di separazione consensuale, ma con sentenza passata in giudicato. L’atto dispositivo è un atto dovuto, non revocabile art. 2901 comma 3 c.c e impugnabile solo con l’opposizione del terzo di cui all’articolo 404 comma 2 c.p.c.

Impugnabile la sentenza che recepisce un accordo economico

Per la Cassazione però questo motivo è infondato. In base ad un orientamento costante della giurisprudenza l’azione pauliana è sempre esperibile. Questo anche quando l’atto traslativo è contenuto negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto.

La Cassazione ha affermato in diverse occasioni che: laccordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale (…) rispetto al quale li provvedimento di omologazione (…)  si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l’interesse di questi ultimi (…).”

Gli Ermellini ricordano che sono valide le clausole contenute nell’accordo di separazione che prevedono il trasferimento immobiliare. Esse possono qualificarsi come veri e propri contratti atipici e come tali in grado di ledere gli interessi dei creditori all’integrità patrimoniale del coniuge disponente.

Le conclusioni a cui la Cassazione è giunta varie volte sugli accordi dispositivi in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto trovano applicazione anche nel caso di specie, anche se tra le parti è intervenuta una separazione giudiziale.

Le SU nella decisione n. 21761/2021 hanno affermato in pratica che la sentenza di divorzio o di separazione ha valore meramente dichiarativo delle pattuizioni di natura economica. Corretta quindi la decisione della Corte di Appello nel punto in cui afferma che la sentenza di primo grado si è limitata a recepire l’accordo con cui si trasferiva alla moglie anche la comproprietà dell’immobile.

Sentenza di separazione: valore dichiarativo trasferimento immobiliare

La Cassazione nel rigettare il motivo del marito afferma in conclusione che: “l’accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della

sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.”

 

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