violenza donne legge 168 2023

Violenza donne: la legge n. 168/2023 Le innovazioni della L. 168/2023, il clamore suscitato dal caso Cecchettin, l'iter legislativo e la ratio della legge

Il clamore suscitato dal «caso Cecchettin» e la L. 168/2023

L’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, spesso perpetrati con modalità agghiaccianti, come nel caso di Giulia Cecchettin, che ha destato sconcerto anche per la giovane età della vittima e per l’ambiente familiare in cui è maturato il delitto, ha indotto il Parlamento ad approvare celermente e all’unanimità la L. 168/2023.

In particolare, la L. 24-11-2023, n. 168, recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24-11-2023, in vigore dal 9-12-2023, impone, per la rilevanza dei temi affrontati e per le numerose disposizioni introdotte, un primo approfondimento per consentirne l’immediata e puntuale applicazione. Il provvedimento si compone di 19 articoli.

Alla luce dell’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, l’obiettivo perseguito dal Governo è quello di rendere, da una parte, più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi; dall’altra, di ampliare la tutela, in generale, delle vittime di violenza. Riveste, infatti, particolare importanza l’attenzione verso la prevenzione della violenza sulle donne, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti «reati spia», ovvero delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi.

Tra gli interventi di maggior rilievo, troviamo il rafforzamento della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore e di informazione alle vittime di violenza; l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l’introduzione di norme finalizzate a velocizzare i processi in materia di violenza di genere e domestica, l’applicazione di misura cautelare personale e la possibilità di disporre l’applicabilità del controllo tramite il cd. braccialetto elettronico.

Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché l’introduzione di una provvisionale, ovvero una somma di denaro liquidata preventivamente a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza.

La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le principali modifiche contenute nella L. 168/2023

Si riportano di seguito, in maniera sintetica, le più rilevanti innovazioni disciplinari contenute nella legge, consistenti:

  • nell’ampliamento del novero dei reati per i quali il questore può disporre l’ammonimento del presunto responsabile di violenza domestica, ricomprendendovi anche i reati che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti «reati spia») quali le fattispecie di violenza privata, di minaccia aggravata, di atti persecutori, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cd. revenge porn), di violazione di domicilio e di danneggiamento;
  • nell’aumento, fino a 1/3, delle pene dei reati che configurano una violenza domestica, specificamente elencati, se il fatto è commesso da soggetto già ammonito;
  • nella procedibilità d’ufficio, anche per alcuni reati che oggi richiederebbero la querela, qualora il fatto che integra la fattispecie è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito;
  • nella facoltà riconosciuta al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica qualora, per fatti riconducibili a reati di violenza domestica, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte.

Novità in materia di misure di prevenzione personali per indiziati di gravi reati

Ulteriori novità sono tese al potenziamento delle misure di prevenzione e si sostanziano in modifiche al Codice antimafia.

Tali modifiche, peraltro, estendono l’applicabilità delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e domestica (reati di omicidio, lesioni gravi, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale).

Tra le novità, viene ampliato l’utilizzo della misura della sorveglianza speciale con le modalità del braccialetto elettronico, rispetto al quale l’obbligo di verificare preventivamente la disponibilità degli apparati da parte della polizia giudiziaria viene sostituito con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica.

L’applicazione del braccialetto elettronico è comunque soggetta al consenso dell’interessato; in caso di diniego, è imposta l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

La priorità nei processi

Ulteriore elemento di novità è da individuarsi nel fatto che la L. 24-11-2023, n. 168 amplia le fattispecie per le quali è assicurata priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.

Detta priorità (già assicurata per i casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori) è estesa alle ipotesi di:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;
  • costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate;
  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • interruzione di gravidanza non consensuale;
  • diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti;
  • stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L’arresto in flagranza differita e la provvisionale anticipata

Per effetto del provvedimento in esame è stato, altresì, reso possibile l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Tra le novità della legge, infine, si segnala l’introduzione della possibilità di corrispondere in favore della vittima di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, vale a dire una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva.

L’iter legislativo e la ratio della legge

Il provvedimento, composto da 19 articoli, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti «reati spia» possano poi degenerare in fatti più gravi. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.

L’intento del Governo è quello di:

  • rendere più veloci le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva; rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Per ciò che concerne l’iter legislativo, come si vedrà, caratterizzato da una rapida approvazione, il relativo disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294, recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica veniva presentato alla Camera dei Deputati il 12-7-2023.

L’esame in Commissione Giustizia iniziava il 6-9-2023 e si concludeva in poco più di un mese, il 19-10-2023. La Camera approvava all’unanimità il testo il 26-10-2023.

La Commissione giustizia del Senato della Repubblica esaminava il testo nella sola seduta del 21-11-2023 e il Senato lo approvava definitivamente il giorno successivo, il 22-11-2023, con votazione unanime. Negli interventi in Commissione e in aula si segnalava l’urgenza dell’intervento: «con riguardo ai provvedimenti in materia di violenza contro le donne dimostra quanto il tema, anche alla luce dei tristi e frequenti episodi di cronaca, sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta. Anche nel dibattito svoltosi ieri in Commissione giustizia, tutti i Commissari hanno ribadito all’unanimità l’assoluta urgenza che il Parlamento approvi il prima possibile il disegno di legge, che rappresenta una prima risposta alla drammatica escalation di femminicidi alla quale stiamo assistendo».

Il Presidente della Repubblica promulgava la legge il 24-11-2023; lo stesso giorno il testo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La celerità dell’approvazione, le ragioni su indicate e l’unanimità della votazione costituiscono chiari elementi di cui l’interprete deve tenere conto sia nell’esame del significato delle nuove norme, sia nella concreta attuazione.

Quanto, invece, alla ratio della legge, fin dall’epigrafe, con la medesima, per la prima volta il legislatore indica espressamente il contrasto alla violenza sulle donne (e non solo alla violenza di genere o domestica), prendendo atto del contenuto e delle finalità della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, ratificata ai sensi della L. 77/2013. La legge in esame, finalmente, menziona direttamente la citata Convenzione.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294, poi divenuto legge con alcune modifiche, indica con chiarezza l’obiettivo: «contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi; il disegno di legge si muove […] nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXIIbis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere».

Conclusioni

Il contrasto alla violenza domestica ed in particolare sulla donna è – e deve restare – una priorità del Legislatore.

La violenza di genere, soprattutto in ambito domestico, come abbiamo innanzi annotato, continua a far rilevare dei dati allarmanti, nonostante la fine dell’emergenza pandemica e le novità introdotte dalla L. 69/2019 (cd. Codice Rosso). Infatti, continuano a essere tantissime le donne costrette a subire violenze di ogni genere, sia fisiche che psicologiche. Ogni condotta che mira ad annientare la donna nella sua identità e libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e professionale, è una violenza di genere ed è su questa che si misura il grado di civiltà di una comunità. È necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esiste tolleranza né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne e la consapevolezza condivisa della gravità del problema, come spesso succede nel campo dei comportamenti sociali, costituisce il presupposto indispensabile perché, davvero, si realizzi un concreto cambiamento.

A fronte di tale ineludibile esigenza, l’intervento normativo qui esaminato pone una specifica attenzione all’inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza.

Vengono inoltre previste norme che, seppur prive di rilievo processuale, introducono una tempistica serrata nella valutazione del rilievo cautelare di vicende spesso nebulose, tempistica la cui violazione, seppur priva di alcun rilievo processuale, potrà determinare altre forme di responsabilità.

A fronte di tale esigenza securitaria, marcata invece è l’esigenza di una crescita culturale e sociale che passi dalle formazioni intermedie secondo quanto riportato nel preambolo della Convenzione di Istanbul:

  • riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
  • riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
  • riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La legge in questione costituisce certamente un passo in avanti per il contrasto dell’odioso fenomeno di cui trattasi. Tuttavia, come ormai riconosciuto da tutte le parti politiche, è indispensabile anche un’operazione socio-culturale, lunga e difficile, che richiede l’intervento coordinato di tutti gli attori istituzionali. In primo luogo, dovrà essere potenziata ulteriormente con adeguati finanziamenti l’attività dei Centri Antiviolenza che sono in prima linea nel contrasto a tale fenomeno.

In conclusione, il fenomeno della violenza di genere ha nel nostro Paese consolidate radici culturali e psicologiche che potranno essere estirpate o quantomeno ridotte, solo con una forte azione sinergica posta in essere da parte di tutti i settori della società civile e che deve trovare il suo fulcro nelle scuole e, quindi, nella formazione dei nostri giovani.

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci, è una violazione dei diritti umani e dunque, come tale, si tratta di una battaglia non solo delle donne ma un impegno di tutti coloro, donne e uomini, che credono nell’eguaglianza, nei diritti della persona e nella democrazia.

corruzione di minorenni reato

Corruzione di minorenni: il reato ex art. 609-quinquies c.p. Il reato di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.) è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Corruzione di minorenni: interesse tutelato e normativa

A seguito dei correttivi operati sulla previsione di cui all’art. 609-quinquies c.p. dalla L. 172/2012, successivamente dal D.Lgs. 39/2014, nonché, da ultimo, dalla L. 238/2021 (cd. Legge europea 2019-2020), la norma in esame consta di quattro commi, i primi due costituenti le figure-base della fattispecie, mentre il terzo e quarto configurazioni aggravate.

In particolare, ai sensi della disposizione in commento, risponde penalmente chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere (comma 1), nonché chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali (comma 2).

Il bene giuridico tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri.

Corruzione di minorenni: l’ipotesi di cui al comma 1

Come anticipato, il comma 1 della disposizione sanziona penalmente chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

L’elemento oggettivo di tale configurazione consiste nel compimento di atti sessuali in presenza del minore. Appare condivisibile quella dottrina che ritiene che la pura e semplice esibizione degli organi genitali al minore, qualunque sia la sua finalizzazione, non costituisca compimento di «atti sessuali» in senso stretto.

Per converso, in giurisprudenza si afferma che nella nozione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato in esame rientra qualsiasi comportamento, anche di mero intenzionale esibizionismo, collegabile alle manifestazioni della vita sessuale.

Basta la presenza del minore

Occorre, poi, sottolineare che il delitto in esame richiede la sola presenza del minore: infatti, se gli atti sessuali coinvolgono direttamente il minore infraquattordicenne, ovvero di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, se legato dai vincoli di parentela o di familiarietà all’agente previsti dall’art. 609quater, comma 1, n. 2), ricorrerà il reato di atti sessuali con minorenne.

È opportuno precisare che a differenza della fattispecie di cui all’art. 609bis, ai fini della sussistenza del reato di corruzione assumono rilievo anche gli atti di bestialità o necrofilia commessi alla presenza di un minore.

La rilevanza del consenso del minore

Si pone, infine, il problema della rilevanza o meno del consenso del minore. In particolare, se il minore volontariamente assiste al compimento di atti sessuali, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 50 c.p. (atteso che il consenso proviene da persona incapace di prestarlo consapevolmente); se, invece, il minore infraquattordicenne viene costretto ad assistere agli atti sessuali ricorrerà tanto il reato di cui all’art. 609quinquies, tanto il reato mezzo commesso per coartare la volontà del minore (violenza privata, minaccia, sequestro di persona).

Esibizione di foto pedopornografiche

Ai fini della configurabilità del delitto, inoltre, è sufficiente l’esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (ad esempio, minori con genitali in mostra), in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale. Si afferma, altresì, che il delitto sia configurabile anche nel caso in cui tali atti, pur compiuti a distanza, siano condivisi con il minore mediante videochat, nel corso della loro commissione, posto che il mezzo di comunicazione telematica, volutamente utilizzato dall’agente, consente di ritenere gli atti commessi in presenza della persona offesa (Cass. 12-4-2023, n. 15261).

Corruzione di minorenni: l’ipotesi di cui al comma 2

Si è detto come, ai sensi del comma 2 della disposizione in commento, è sanzionato penalmente chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

Trattasi di figura inedita, introdotta dalla L. 172/2012, nota come legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, ed avente carattere sussidiario, in quanto configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

In particolare, attraverso tale disposto si sono ampliati i margini di tutela del minore, inserendo nella norma condotte oggettivamente più gravi. Se, infatti, in entrambe le configurazioni-base, il disvalore del reato si sostanzia essenzialmente nel fatto che un minore assista al compimento di atti sessuali, privo del necessario «bagaglio» di maturità psico-fisica, nella prima figura tale situazione costituisce lo scopo perseguito dal reo, mentre nella seconda la medesima situazione, come anche il mostrare materiale pornografico, sono finalizzati ad indurre il minore a compiere o subire atti sessuali.

Si tratta di un autonomo delitto comune doloso, la cui configurazione sostanzialmente colma lacune di tutela, in più occasioni, segnalate, presenti nella previgente corruzione di minorenni, della quale peraltro ripropone il medesimo trattamento sanzionatorio per come rimodulato dalla novella del 2012. Si afferma in giurisprudenza che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica – pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima – sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 609quinquies, comma 2, c.p., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori (si pensi all’invio di materiale pornografico a mezzo di «whatsapp») (Cass. 11-5-2020, n. 14210).

Figure circostanziali aggravanti

La novità disciplinare dovuta, invece, al D.Lgs. 39/2014 si traduce nella previsione di talune figure circostanziali aggravanti. In particolare, per effetto del neointrodotto comma 3 della disposizione in esame, si prevede un incremento sanzionatorio, nel caso in cui il fatto sia commesso da più persone riunite, da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività, o con violenze gravi, ovvero ancora se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Il novero di tali figure circostanziali è stato, da ultimo, integrato dalla cd. Legge europea 2019-2020, al caso in cui dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. 

Come già per le fattispecie di cui agli artt. 602ter e 609ter, il legislatore opera analogo correttivo anche in relazione al delitto che si esamina. Ancora una volta, a trovare attuazione è il disposto dell’art. 9, lett. f) della Direttiva 2011/93/UE, il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia considerata quale aggravante, con riferimento ai reati sessuali su minori (specificamente indicati negli artt. da 3 a 7 della direttiva stessa) la circostanza per la quale «l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore».

Sempre nel novero delle aggravanti rientra la norma (stavolta dovuta alla L. 172/2012) applicabile al caso in cui il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

Elemento soggettivo

Sul piano soggettivo, in entrambe le configurazioni (quella originaria e quella frutto dei correttivi del 2012) rileva il dolo specifico, dovendo la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte tipizzate essere finalizzata nei modi anzidetti. Si ritiene in giurisprudenza che tale dolo specifico sia incompatibile con la configurazione eventuale.

Si è precisato, altresì, che il delitto di corruzione di minorenne commesso mediante esibizione di materiale pornografico è caratterizzato, stante il fine di indurre il minore infraquattordicenne a compiere o subire atti sessuali, dal dolo specifico, la cui sussistenza può essere desunta anche dalle circostanze di tempo e luogo della condotta, laddove indicative delle specifiche finalità dell’atto (Cass. 2-8-2022, n. 30435).

Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma col compimento degli atti sessuali alla presenza del minore. Il tentativo appare senz’altro configurabile. Si configura il reato anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti.

Pena e procedibilità

La pena è la reclusione da 1 a 5 anni per le due configurazioni di base, aumentata fino ad un terzo, per l’ipotesi aggravante di cui al comma 3, e fino alla metà per quella di cui al comma 4.

L’arresto in flagranza è facoltativo mentre il fermo non è consentito.

Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

Leggi anche Prostituzione minorile: art. 600-bis c.p.

costrizione o induzione al matrimonio

Matrimonio forzato: il reato ex art. 558-bis c.p. Il reato di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 558-bis c.p., introdotto dalla legge 69/2019 (Codice Rosso) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvo aggravanti

Reato di costrizione o induzione al matrimonio

La figura di reato ex art. 558-bis c.p., introdotta dalla L. 19-7-2019, n. 69 (cd. «Codice rosso») ha natura di reato comune, potendo essere posto in essere da chiunque. Trattasi di norma che mira a tutelare le vittime dei cosiddetti «matrimoni forzati».

Soggetto attivo e interesse tutelato

Si tratta di una piaga che affligge in modo particolare alcune regioni del mondo «in via di sviluppo», specialmente Africa e Asia, ma è riscontrabile sempre più spesso anche nelle odierne società multiculturali e multietniche, sia in Europa, sia oltreoceano. Qui le vittime sono principalmente, anche se non esclusivamente, giovani donne provenienti da comunità e famiglie immigrate, spesso di seconda generazione, di varia origine. Con l’espressione «matrimonio forzato» (dall’inglese forced marriage) si definisce un matrimonio rispetto al quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti non era in realtà libero e pieno ed è stato estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione.

Nella normativa sovranazionale, l’obbligo di sanzionare penalmente i matrimoni forzati è sancito dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica, il cui art. 37 impone agli Stati firmatari di assicurare la repressione penale delle condotte consistenti nel «costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio» e nell’«attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio». In Italia, diversamente da molti altri Paesi europei, non era ancora stata introdotta alcuna disposizione ad hoc per queste condotte, la cui repressione penale poteva essere in qualche modo assicurata, de iure condito, attraverso il ricorso ad alcune fattispecie (in particolare quelle degli artt. 572, 605, 610, 609bis, 609quater c.p.), i cui estremi possono risultare integrati nell’ambito di una vicenda di matrimonio forzato.

Quanto all’interesse tutelato, nonostante la collocazione sistematica della fattispecie tra i delitti contro il matrimonio, esso non è identificabile con la sola tutela dell’istituzione matrimoniale, ma è costituito, soprattutto, dalla salvaguardia della libertà individuale in relazione alle scelte di vita che coinvolgono la sfera affettiva.

Le condotte rilevanti

La disposizione si articola in due figure criminose distinte (disciplinate nei primi due commi della norma) ed egualmente sanzionate.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 è punito chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile.

La costrizione al matrimonio

Trattasi della cd. costrizione al matrimonio, figura criminosa che ricalca la struttura oggettiva del delitto di violenza privata, prevedendo unicamente la violenza e la minaccia come modalità di coercizione; la sola differenza è che il «fare», costituente l’evento del reato di cui all’art. 610 c.p., nel caso di tale disposizione (qualificabile come «speciale») è individuato nella contrazione di un matrimonio o di un’unione civile. Orbene, per alcuni, un limite della previsione andrebbe ravvisato proprio nel puntualizzare, quale evento lesivo, i soli «matrimonio o unione civile», senza che sia chiaro se la fattispecie abbracci soltanto vincoli con effetti civili, o anche riti considerati come matrimonio dagli agenti. L’espressa menzione di unione civile e matrimonio indurrebbero a ritenere, infatti, che vadano incluse nel novero delle ipotesi punibili unicamente le unioni dotate di effetti civili per l’ordinamento italiano. Una tale interpretazione, peraltro, rischierebbe di ridurre in modo considerevole la portata applicativo-precettiva della norma e la sua efficacia, posto che un gran numero di matrimoni contratti «forzatamente» – specialmente quelli celebrati all’estero – non ha effetti civili. Per evitare tale problema, parte della dottrina auspica una puntualizzazione normativa che conferisca un’accezione più ampia al termine «matrimonio», ricomprendendovi anche unioni valide ai sensi di ordinamenti stranieri, convivenze more uxorio e riti considerati come matrimonio nella comunità di riferimento, come del resto era previsto in uno dei disegni di legge, successivamente accantonati, in cui veniva impiegata la formula «vincolo di natura personale da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell’unione civile» (soluzione, peraltro, già adottata nel 2014 in Inghilterra).

A norma del comma 2, viene, altresì, sanzionato penalmente chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

L’induzione

Nella nozione di induzione rientrano quella per persuasione e quella mediante frode: la prima configurabile quando l’agente, abusando della qualità o dei poteri, fa leva su di essi per suggestionare, persuadere, convincere la propria vittima, persuasa allo scopo di evitare un male peggiore: in tale ipotesi, la volontà del privato cede il passo a causa della preminenza di colui che induce il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, ingenera nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle sue decisioni per evitare il rischio di subire un pregiudizio maggiore; la seconda si configura quando, in conseguenza di un inganno, il privato aderisce al modus operandi proposto da colui che induce, temendo le conseguenze derivanti dall’assunzione di una condotta non conforme alle esigenze artificiosamente palesate dal reo.

Orbene, nella lettera della previsione, le modalità coercitive son state tipizzate in modo tale da poter abbracciare tutte quelle ipotesi in cui il consenso della persona venga ottenuto attraverso violenze psicologiche più sottili e, in generale, abusando dell’autorità genitoriale o familiare. Ipotesi molto frequenti, se non addirittura «tipiche» del fenomeno in esame, che rendono difficile l’applicazione del reato di violenza privata e dunque parziale la tutela che questa norma sarebbe in grado di fornire.

Inoltre, l’impiego del termine «induzione» per descrivere la condotta dell’agente richiama, sul piano definitorio, una coercizione «anomala» e più lata, perseguita con mezzi meno diretti rispetto alle classiche violenze fisiche e minacce, ma che comunque hanno lo scopo ed il risultato di condizionare e viziare il consenso di una persona a contrarre un’unione in realtà non voluta. Il legislatore dunque, anziché prevedere in un’unica fattispecie tutte le possibili modalità di condotta con le quali si può imporre il matrimonio, ha preferito distinguere due forme, in base all’entità e alla tipologia della coazione esercitata, attribuendo però ad entrambe il medesimo trattamento sanzionatorio, a conferma del fatto che si tratta pur sempre, in entrambi i casi, di un consenso estorto con violenza, intesa nel senso estensivo anzidetto.

Circostanze aggravanti

I commi 3 e 4 della previsione in esame riconoscono la sussistenza di un surplus di disvalore penale, prevedendo una circostanza aggravante per il caso in cui uno i fatti indicati nei precedenti commi siano commessi in danno di minori (con risposa sanzionatoria ancor più intensa, e natura dell’aggravante «ad effetto speciale» ove trattasi di infraquattordicenni).

Nei commenti alla riforma, si è osservato, peraltro, che, ferma restando l’ovvia opportunità di un incremento sanzionatorio, in presenza di minore età della vittima (tra l’altro, in linea con i principi del nostro ordinamento), probabilmente sarebbe stato opportuno che il legislatore configurasse un’ipotesi delittuosa autonoma in cui, al di sotto di determinate soglie d’età, il reato fosse integrato a prescindere da condotte coercitive, anche in considerazione del fatto che i matrimoni precoci, contratti con persona minorenne, sono sempre considerati come «forzati» in tutti i numerosi strumenti normativi delle organizzazioni internazionali, salvo naturalmente le specifiche eccezioni disciplinate dalle leggi statali (ad esempio, in Italia, nei casi di «emancipazione»). L’adozione di tale opzione normativa – sul modello di quella scelta con il delitto di atti sessuali con minorenne, ex art. 609quater c.p. – si ritiene, potrebbe fornire una tutela ancora più ampia a coloro che, a causa della loro minore età, non sono in grado di esprimere un consenso pieno e libero rispetto ad un fatto della vita importante come un’unione coniugale (per tal via evitando il rischio, altresì, di veder neutralizzata la risposta sanzionatoria inasprita attraverso il gioco «perdente» del bilanciamento circostanziale con eventuali, concorrenti, circostanze attenuanti).

Limiti di applicabilità

La fattispecie si chiude precisando che le relative disposizioni trovano applicazione anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. 

Trattasi di deroga al principio di territorialità, costruita sulla falsariga di quella, di analogo tenore, introdotta in occasione della creazione di un’altra fattispecie di reato dalle spiccate connotazioni internazionali: il delitto di «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», previsto e punito dall’art. 583bis c.p. Si è osservato come tale norma estensiva sia da ritenersi assolutamente condivisibile, allo scopo di reprimere efficacemente un fenomeno caratterizzato da una grande transnazionalità. L’evento tipizzato dalle figure criminose previste dalla norma, infatti, si realizza molto spesso all’estero, ai danni e ad opera di soggetti che risiedono stabilmente (e talvolta hanno avuto i loro natali) nel territorio dello Stato. Peraltro, la previsione di una deroga dal tenore anzidetto è espressamente richiesta anche dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica (in particolare all’art. 44, dedicato alla giurisdizione, paragrafo 2).

Elemento soggettivo e consumazione

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, richiedendosi la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte costrittivo-induttive anzidette, a prescindere dalle finalità concretamente perseguite dal reo. Il reato si consuma con la contrazione del matrimonio o dell’unione civile.

Pena e procedibilità

La pena è la reclusione da uno a cinque anni, aumentata fino ad un terzo se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, mentre è la reclusione da due a sette anni se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

L’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo consentito solo nella seconda ipotesi aggravata.

Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

reato atti sessuali minorenne

Atti sessuali con minorenne L'art. 609quater c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque compie atti sessuali con minori di anni 14 o di anni 16 quando il colpevole è un familiare o tutore

Nozione e scopo dell’art. 609quater c.p.

L’art. 609quater c.p. sanziona penalmente, con la pena prevista dall’art. 609bis, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici (comma 1, n. 1) ovvero non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (comma 1, n. 2).

In tale ultima ipotesi, rileva il titolo dell’affidamento del minore, che determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali, e non il luogo in cui vengono consumati gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell’affidamento.

Il comma 2

Il comma 2 di tale previsione sanziona penalmente, ma in misura attenuata (e sempre fuori dai casi in cui sia configurabile una violenza sessuale ex art. 609bis c.p.) i medesimi soggetti elencati nel comma  1, n. 2), i quali, con l’abuso dei poteri connessi alla loro posizione, compiano atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

Oggetto giuridico

Oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma è il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore; in particolare, essa stabilisce l’assoluta intangibilità sessuale per il minore di quattordici anni, e quella relativa (in particolari situazioni) per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso.

Il legislatore muove, dunque, da una presunzione di incapacità di una consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuali, delle persone che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in esame. Si parla, perciò, in tali casi di violenza sessuale presunta secondo una terminologia già in precedenza adoperata per le corrispondenti ipotesi previste e punite dall’art. 519 c.p. nn. 1) e 2).

Il delitto non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l’agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l’uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti sessuali da parte dell’altra (Cass. 21-6-2023, n. 26809).

Atti sessuali con minorenne e legge n. 238/2021: l’inedito comma 3

Sulla portata precettiva della disposizione in esame ha inciso, da ultimo, la L. 23-12-2021, n. 238 (nota come Legge europea 2019-2020), correttivi tradottisi nell’introduzione di un inedito comma 3 e nella riscrittura (in senso estensivo) dell’originario comma 3, già introdotto dal cd. «Codice rosso» del 2019.

Partendo, dunque, dal primo dei segnalati correttivi, fuori dei casi di configurabilità delle ipotesi di reato appena descritte, viene sanzionato penalmente chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

La modifica deve ritenersi volta ad attuare quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva 2011/93/UE, che al par. 5, lett. i), prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di chi compie atti sessuali con un minore, e a tal fine abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore.

Il comma 4, dopo la legge europea

Come anticipato, il secondo dei correttivi dovuti alla cd. legge europea si è tradotto nella riscrittura dell’originario comma 3 della disposizione in commento, per effetto della quale si prevede un incremento sanzionatorio:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L’integrale sostituzione del comma 3 della previsione in commento si traduce, ad un tempo, nella conferma della preesistente aggravante ad efficacia comune, consistente nel mercimonio di atti sessuali con minori infraquattordicenni in cambio anche della mera promessa di denaro o utilità, già introdotta dalla L. 69/2019, cd. Codice rosso, cui si aggiunge una integrazione di figure aggravanti che rende, in tal parte, la norma sovrapponibile al comma 8 dell’art. 602ter, alla cui lettera si rinvia.

La causa di non punibilità di cui al comma 5

Il comma 5 prevede una causa di non punibilità a beneficio del minorenne che al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

La scelta di dar rilievo al consenso del minore ultratredicenne, pur incapace di agire (cfr. art. 2 c.c.), si inserisce nella più ampia tendenza al riconoscimento, nel mondo giuridico, delle capacità di autodeterminazione (sia pure a precise condizioni) dei minori. Per la migliore dottrina si tratta di una causa di non punibilità di carattere soggettivo.

Figure circostanziali (commi 6 e 7)

I commi 6 e 7 dell’art. 609quater prevedono una circostanza attenuante ed una aggravante: la prima ricorre nei casi di minore gravità, consentendo la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi; la seconda ricorre quando la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Si afferma che, in tema di atti sessuali con minorenne, per l’applicazione dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609quater, comma 6, c.p. il giudice deve valutare l’intensità dell’offesa all’integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale, considerando tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto (Cass. 27-1-2021, n. 3241).

Più di recente, si è precisato che per il riconoscimento della suddetta attenuante è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Cass. 1-3-2023, n. 8735).

Elemento soggettivo

La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, che presuppone la volontà dell’atto sessuale con la coscienza di tutti gli elementi essenziali del fatto.

Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma con il compimento dell’atto sessuale. In particolare, il reato ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, ossia con il compimento dell’atto sessuale che ne esaurisce l’offesa (Cass. 5-7-2022, n. 25619). È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l’appagamento degli istinti sessuali dell’agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Possono essere in astratto indici rivelatori dell’idoneità dell’azione la ripetitività degli episodi ed il modo pressante della richiesta. È, però, necessario, al fine di riscontrare anche l’estremo dell’univocità, inserire il comportamento nelle concrete modalità di spazio e di tempo, per verificarne la direzione all’effettiva perpetrazione dell’illecito e la coincidenza della fattispecie concreta con quella legale.

Pena ed istituti processuali

La pena prevista per il reato in esame è la stessa del reato di cui all’art. 609bis (da sei a dodici anni di reclusione) ma per il comma 2 è la reclusione da 3 a 6 anni (aumentata fino ad un terzo per la neointrodotta ipotesi aggravata).

Per il comma 3, la pena è la reclusione fino a 4 anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’art. 609ter, comma 2, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. L’arresto è obbligatorio (commi 1 e 2) ed il fermo consentito (commi 1 e 7).

Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale collegiale.

lavoro donne vittime violenza

Donne vittime di violenza: al via lo sgravio contributivo L'INPS fornisce le istruzioni necessarie per presentare la domanda di sgravio contributivo per le donne vittime di violenza

Esonero contributivo assunzioni donne vittima di violenza

La legge di bilancio 2024 ha previsto in favore delle donne disoccupate vittime di violenza la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, grazie a un’agevolazione concessa ai datori di lavoro. Chi assume donne vittime di violenza è infatti esonerato nella misura del 100% dal versamento dei contributi previdenziali fino al limite massimo di 8.000 euro, fatta eccezione per i premi e i contributi INAIL.

Durata dell’esonero variabile in base al contratto di lavoro

Qualora il contratto d lavoro venga stipulato fin dall’inizio a tempo indeterminato l’esonero dal versamento dei contributi ha una durata di 24 mesi dall’assunzione.

Se invece il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato, anche nella forma della somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dall’assunzione.  Se poi il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero è prorogato fino al 18º mese, decorrente dalla data del contratto

Come fare domanda: le istruzioni INPS

Sull’esonero contributivo l’INPS ha già emanato la circolare n. 41 del 5 marzo 2024. Con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 l’istituto fornisce tutte le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda da parte del datore di lavoro per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva.

Per fare domanda occorre andare sul sito dell’INPS e seguire il seguente percorso:

  • entrare nell’applicazione “Portale delle agevolazioni”;
  • cliccare sulla voce “Imprese e liberi professionisti”;
  • quindi sulla voce “Esplora imprese libere professionisti
  • in seguito sezione ”Strumenti”
  • infine “Vedi tutti”: al cui interno è disponibile il modulo per presentare l’istanza online ERLI.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici della lavoratrice assunta;
  • codice della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro nuovo o trasformato;
  • importo della retribuzione lorda mensile comprese 13ª e 14ª;
  • indicazione della percentuale eventuale di lavoro part-time;
  • misura dell’aliquota contributiva oggetto dello sgravio.

Controlli INPS

Una volta che il datore ha presentato la domanda per l’esonero contributivo l’INPS effettua tutta una serie di controlli:

  • verifica l’esistenza del rapporto di lavoro;
  • calcola l’incentivo spettante al datore;
  • controlla la disponibilità finanziaria per la copertura dell’esonero contributivo (se le risorse sono sufficienti per tutto il periodo l’istituto informa il datore e indica l’importo massimo dell’agevolazione).

In caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro relativa al contratto part-time il beneficio non potrà comunque superare l’importo già autorizzato. In caso invece di variazione in diminuzione della percentuale dell’orario di lavoro, spetta al datore ricalcolare l’incentivo spettante.

Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse il datore può beneficiare dell’importo in quote mensili a decorrere dal mese in cui è venuta l’assunzione per il periodo spettante.

L’INPS procede a ulteriori controlli anche dopo aver autorizzato e riconosciuto l’agevolazione.

Esposizione dati e istruzioni contabili

Il messaggio INPS nei paragrafi  2, 3 e 4 fornisce le informazioni di dettaglio sulle:

  • modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nella sezione “POSContributiva” del flusso UNIEmens;
  • modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione “POSAgri” per i datori di lavoro agricoli autorizzati a fruirne dell’esonero;
  • modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione “Lista PosPA” per i datori con lavoratrici iscritte alla “gestione pubblica”.

Per quanto riguarda le istruzioni contabili, considerato che per quanto riguarda la rilevazione contabile dell’esonero l’onere è a carico dello Stato, viene istituito nella “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno” il conto GAW37255 per l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di donne vittime di violenza che beneficiano del “Reddito di Libertà”.

Allegati

reato adescamento minorenni

Adescamento di minorenni L'adescamento di minorenni è un reato previsto e punito dall'art. 609undecies del codice penale con la reclusione da uno a tre anni

Reato di adescamento di minorenni: definizione e natura

Ai sensi dell’art. 609undecies c.p., introdotto dalla L. 172/2012, risponde penalmente chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600quater.1, 600quinquies, 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies, adesca un minore di anni sedici.

La norma ha, dunque, lo scopo di attuare i precetti della Convenzione di Lanzarote del 25-10-2007, per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Nello specifico, si attua il disposto dell’art. 23 della suddetta convenzione, rubricato «Adescamento di bambini a scopi sessuali».

La fattispecie ha carattere sussidiario, essendo configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

Tentativo o consumazione

Il reato è, dunque, configurabile solo se non siano ancora realizzati gli estremi del tentativo o della consumazione del reato-fine, in quanto, nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all’art. 609undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall’agente si risolverebbe in un antefatto non punibile.

Nozione rilevante di «adescamento»

La norma tipizza la nozione di adescamento, per tale dovendosi intendere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Nel concetto di adescamento rientra quel complesso di condotte (identificate all’estero con il termine «grooming», da «to groom», «curare») impiegate per indebolire la volontà di un minore in modo da ottenerne il massimo controllo, inducendolo gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica, al fine di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori. In giurisprudenza si afferma che costituisce «lusinga» idonea a «carpire la fiducia del minore» qualsiasi allettamento — fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni – con cui l’agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall’art. 609undecies c.p. (ad esempio, anche attraverso messaggistica telefonica) (Cass. 9-9-2022, n. 33257).

Circostanze aggravanti

Per effetto della cd. «Legge europea 2019-2020» (L. 238/2021), sono state introdotte talune ipotesi circostanziali aggravanti ad efficacia comune configurabili:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Trattasi, dunque, di previsione che mira ad introdurre, anche in relazione a tale fattispecie, talune ipotesi aggravanti già esistenti o, a loro volta, neointrodotte in altri reati sessuali su minori, come gli atti sessuali con minorenne o la corruzione di minorenne.

Elemento soggettivo e consumazione

Quanto all’elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, richiedendosi la cosciente e volontaria realizzazione della condotta adescatrice, finalizzata alla commissione di uno o più dei reati indicati dalla norma. In giurisprudenza si afferma che la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600quater c.p., deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta (Cass. 8-7-2022, n. 26266). Più in generale si afferma che il dolo specifico, consistente nell’intenzione di commettere i reati anzidetti, non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche aliunde (Cass. 9-7-2020, n. 20427).

Quanto, invece, alla consumazione, avviene nel tempo e nel luogo in cui l’agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto (Cass. 28-8-2019, n. 36492).

Pena e procedibilità

La pena è la reclusione da uno a tre anni (aumentata fino ad un terzo nelle ipotesi aggravate). L’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti.

Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

body shaming

Body shaming Cos'è il body shaming e cosa prevede la proposta di legge che vuole istituire la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico

Cos’è il body shaming

Il body shaming è l’atto di deridere o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Questo comportamento prende di mira qualsiasi caratteristica fisica, colpendo chiunque non aderisca ai canoni estetici della società. Questi standard estetici, spesso irrealistici e non rappresentativi della maggioranza, possono indurre vergogna e colpevolizzazione nelle vittime, causando problemi di autostima, ansia, depressione, disturbi alimentari e, in casi estremi, suicidio. Il fenomeno colpisce soprattutto gli adolescenti, le ragazze in particolare, ma non sono immuni da derisioni e offese neppure gli adulti. I canali più utilizzati sono i social network, che hanno un impatto considerevole a causa della potenziale capacità diffusiva dei messaggi denigratori.

Body shaming: giornata nazionale per la sensibilizzazione

La proposta di legge A.C. 1049, presentata dalla parlamentare Martina Semenzato, mira a istituire una Giornata Nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico 16 maggio di ogni anno. Questa iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico sui danni del body shaming, un fenomeno odioso di derisione e discriminazione basato sull’aspetto fisico delle persone.

Il testo della proposta, presentata il 28 marzo 2023, è in corso di esame alla Commissione Affari sociali in sede referente.

Proposta di legge: cosa prevede

La proposta di legge si articola in sei punti principali:

  • Istituire una Giornata Nazionale contro il body shaming il 16 maggio con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui comportamenti offensivi e promuovere le iniziative necessarie per prevenirli.
  • Invitare le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni a promuovere eventi e campagne informative per contrastare il body shaming nella giornata dedicata, favorendo l’accettazione del proprio corpo e il rispetto per gli altri.
  • Dare le disposizioni necessarie alle scuole di ogni ordine e grado affinché organizzino iniziative didattiche e momenti di riflessione sul fenomeno del body shaming e le sue conseguenze in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale.
  • Rimettere alle istituzioni pubbliche e alle associazioni la promozione di campagne di sensibilizzazione sui media, informando il pubblico sulle gravi conseguenze del body shaming e incoraggiando un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali.
  • Assicurare che il servizio pubblico radiotelevisivo dedichi spazio adeguato ai temi legati alla Giornata Nazionale, sensibilizzando il pubblico attraverso la programmazione nazionale e regionale.

L’importanza della sensibilizzazione

La proposta di legge sottolinea l’importanza di una disciplina unitaria a livello nazionale per affrontare il body shaming. La sensibilizzazione attraverso campagne informative, eventi nelle scuole e l’uso responsabile dei media e delle tecnologie digitali rappresenta un passo cruciale per combattere questo fenomeno e promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.

revenge porn

Revenge Porn In cosa consiste e come è punito il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)

Cos’è il revenge porn

L’espressione «revenge porn», che tradotta letteralmente significa «vendetta porno» o «vendetta pornografica», è nata nel mondo inglese e sta ad indicare quella odiosa pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l’ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato che lo ritrae.

Per «revenge porn», si intende, dunque, la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti l’ex partner.

Una delle motivazioni più comuni di tale condotta è, infatti, la vendetta del partner dopo la rottura della relazione. Lo stesso termine, però, è utilizzato anche in senso più ampio per indicare offese diverse portate con la stessa modalità.

Il fenomeno del revenge porn negli ordinamenti anglosassoni

Il reato conosciuto agli onori di cronaca come «revenge porn» è stato introdotto e disciplinato quale autonoma fattispecie criminale dapprima nei paesi di Common Law: tra i precursori in Europa troviamo l’Inghilterra, che ha inserito nel Criminal Justice and Courts Act 2015 (CJCA 2015) la «Section 33», intitolata «Disclosure of private sexual photographs and films with intent to cause distress», ovverosia il reato di divulgazione di fotografie o video di carattere sessuale e privato, compiuta senza il consenso della persona ritratta nella foto o nel video, con lo «scopo di causare sofferenza»; allo stesso modo la Scozia nel 2016 ha introdotto nell’ordinamento il reato di «Abusive behavior and sexual harm».

In particolare, la prima definizione del fenomeno risalirebbe addirittura al 25-9-2007 con lo slang anglosassone contenuto nel dizionario online conosciuto con il nome di Urban Dictionary: si tratterebbe dell’«homemade porn uploaded by ex girlfriend or (usually) ex boyfriend after particularly vicious breakup as a means of humiliating the ex or just for own amusement». L’espressione, originariamente di chiaro tenore colloquiale, si è diffusa al punto di penetrare finanche il prestigioso dizionario Cambridge, che lo definisce «private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them».

Entrambe le definizioni delineano gli elementi essenziali per la configurabilità del reato de quo: la creazione consensuale, all’interno di un contesto sentimentale di coppia, di immagini (video o foto) sessuali, o comunque intime, e la loro non consensuale pubblicazione da parte dell’ex partner, al fine di vendicarsi a seguito della rottura – spesso burrascosa («vicious breakup») – della relazione amorosa. Il mezzo utilizzato per la diffusione è Internet: difatti, secondo il Cambridge Dictionary, le immagini «are put on the internet», per l’Urban Dictionary sono «uploaded» in rete.

Studi stranieri dimostrano infatti la tendenza ad utilizzare le immagini intime – non per forza realizzate consensualmente o, addirittura, consapevolmente – come uno strumento di coercizione e di controllo, attraverso la minaccia di diffusione delle stesse in caso di rottura della relazione, di abbandono o di mancata sottomissione ad atti sessuali.

A livello sovranazionale vengono inquadrati nella violenza di genere gli abusi perpetrati attraverso immagini sessualmente esplicite. Sul fronte convenzionale, vanno segnalate le sentenze CEDU Volodina c. Russia, 9-7-2019, e Volodina c. Russia (n. 2), 14-9-2021, che qualificano la disseminazione non consensuale di immagini intime come una forma di «violenza contro le donne».

Sul fronte comunitario, invece, pende una proposta di direttiva da parte della Commissione europea (dell’8-3-2022) volta a contrastare la violenza di genere e armonizzare le legislazioni degli Stati membri. Tra le disposizioni, l’art. 7 prevede che gli Stati assicurino l’incriminazione delle condotte di diffusione di immagini intime, anche manipolate.

Le vicende ispiratrici della riforma: i casi Cantone e Sarti

L’intervento legislativo è giunto subito dopo il caso di Tiziana Cantone, che ha avuto una notevole eco nell’opinione pubblica. La donna, dopo la diffusione in Internet contro la sua volontà di alcuni filmati hard di cui era protagonista, era stata oggetto di pesanti e continue offese e aggressioni al suo onore e alla sua reputazione che l’avevano spinta a togliersi la vita il 13-9-2016. Il caso aveva rivelato la straordinaria pericolosità del fenomeno, reso incontrollabile dagli strumenti telematici che, non solo rendono pressoché impossibile porre un argine alla diffusione delle immagini e ai commenti, ma consentono anche agli aggressori di colpire in anonimato. Pochi giorni dopo la morte di Tiziana Cantone è stato presentato il primo progetto di legge per l’introduzione di un reato specifico. Un’altra vicenda, che ha coinvolto la deputata Giulia Sarti, ha ulteriormente accelerato l’iter di approvazione, che si è concluso con la promulgazione della L. 69/2019, nella quale è stato inserito il nuovo reato di cui all’art. 612ter c.p.

L’allarmante dilagare del fenomeno maggiormente noto alla cronaca e nelle aule di tribunale con il neologismo anglosassone «revenge porn» – locuzione che intende, in maniera ad oggi generalizzata, definire la condotta che abbia ad oggetto la diffusione di immagini a contenuto pornografico contro, ovvero in assenza, di esplicito consenso da parte del soggetto ritratto – è stato il moto propulsore per il legislatore italiano nell’introduzione dell’art. 612ter c.p. , volto a sopperire una lacuna normativa nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il delitto di cui all’art. 612ter c.p., perlomeno in alcune sue manifestazioni, è stato pertanto inquadrato non solo all’interno della cornice della violenza di genere, come ormai riconosciuto con sempre maggiore nettezza a livello sovranazionale, ma anche nella sua sottospecie della violenza domestica. Studi stranieri dimostrano infatti la tendenza ad utilizzare le immagini intime – non per forza realizzate consensualmente o, addirittura, consapevolmente – come uno strumento di coercizione e di controllo, attraverso la minaccia di diffusione delle stesse in caso di rottura della relazione, di abbandono o di mancata sottomissione ad atti sessuali. In questo senso, l’abuso è facilitato dallo strumento tecnologico.

Legge 69/2019: la collocazione del reato

L’art. 10 della L. 19-7-2019, n. 69 (cd. Codice rosso) inserisce nel codice penale l’art. 612ter: il cd. delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

La figura di reato costituisce una delle più rilevanti novità disciplinari dovute al cd. Codice rosso del 2019, provvedimento legislativo di amplissima portata precettiva, la cui denominazione deriva dalla terminologia sanitaria, per alludere ad un percorso preferenziale e d’urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia, funzionale alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, percorso procedurale introdotto proprio dal citato provvedimento.

Il reato in esame è inserito nella L. 69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nei primi commenti alla riforma, si è ritenuta poco opportuna la sua collocazione sistematica fra i delitti contro la libertà morale, per tal via inquadrandola nel novero dei delitti lato sensu di minaccia, ancorché, il più delle volte, l’autore del reato agisca, rispetto alla vittima, con finalità diversa da quella minatoria; ne consegue che sarebbe stata più opportuna la sua collocazione in un autonomo titolo, che avrebbe potuto rubricarsi «Tutela della riservatezza sessuale» ed essere inserito dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell’attuale Sezione III del Titolo XII.

Il bene giuridico protetto

Secondo la lettera del delitto di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» tale delitto sussiste quando: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi in cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

Il delitto è sistematicamente collocato nell’ambito dei «Delitti contro la persona», in particolare tra i «delitti contro la morale».

Emerge chiaramente che la nuova norma mira a garantire non solo la libertà morale (come si potrebbe erroneamente ritenere, prima facie, in ragione della collocazione dopo il reato di «atti persecutori» o cd. «stalking», nel titolo XII, sezione III del c.p.), ma soprattutto la privacy sessuale e la reputazione della potenziale vittima.
«Il reato è inserito tra quelli a tutela della libertà morale individuale e si rivolge alla sfera di intimità e della privacy, intesa quale diritto a controllare l’esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un’ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale» (Sez. 5, sent. 14927 del 7-4-2023 (ud. 22-2-2023) rv. 284576-01).

Il nuovo art. 612ter c.p. è, dunque, un reato plurioffensivo: i beni giuridici protetti dalla fattispecie in parola sono la libertà di autodeterminazione dell’individuo – con riferimento alla reputazione e al decoro – la libertà personale e il diritto alla riservatezza della sfera sessuale.

Clausola di riserva e rapporto con altri reati

La disposizione esordisce con l’inciso: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». Volendo analizzare la lettera e la relativa portata precettiva di tale previsione, appare quanto mai opportuna la clausola di sussidiarietà, collocata nell’incipit della fattispecie, in virtù della quale il delitto è punibile «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Appare evidente la finalità di rendere applicabile la più grave norma incriminatrice dell’estorsione nel caso in cui la diffusione delle immagini o dei video, lungi dall’avere una, sia pur censurabile, finalità vendicativa, sia, invece (in via concorrente o esclusiva) strumentale all’ottenimento di danaro o di altre utilità, facendo leva, quale strumento coercitivo della volontà, proprio sulla minaccia di diffusione del suddetto materiale.

Del tutto escluso è l’assorbimento nei reati di violenza sessuale (artt. 609bis e ss., c.p.), trattandosi di fatti diversi (violenza/diffusione). La diffusione di immagini pedopornografiche (art. 600ter c.p.), invece, è condotta perfettamente sovrapponibile. Tra le due norme incriminatrici, pertanto, vi sarebbe un concorso apparente, che esclude il concorso formale anche in assenza della clausola di riserva. Il nuovo reato, tuttavia, dà rilevanza penale – ancorché limitata dalla procedibilità a querela – alla diffusione di immagini pedopornografiche autoprodotte (cosiddetti selfie) da parte di chi le riceve e poi le inoltra a terzi senza il consenso della persona ritratta. Tale ulteriore diffusione resta fuori dalla portata dell’art. 600ter c.p., che esclude dal proprio campo di applicazione il materiale autoprodotto e cioè realizzato senza «utilizzo» di minori. La clausola di riserva, invece, opererebbe con i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e istigazione al suicidio aggravata dal suicidio (artt. 572, 612bis, 580 c.p.), tutti puniti – i primi due grazie all’innalzamento di pena apportato dalla medesima L. 69/2019 – in modo più severo. La clausola di riserva sembra, dunque, destinata a non avere un esteso campo di applicazione, se non nei casi più gravi, come quello di Tiziana Cantone, con l’effetto – paradossale – di escludere l’applicazione del nuovo reato nei casi più gravi e simili a quello che ne ha ispirato l’introduzione. La clausola non è replicata al comma 2, che prevede un reato autonomo, e conseguentemente deve intendersi valere solo per il reato del primo comma.

Condotte rilevanti: ipotesi di cui al comma 1

La norma tipizza un primo nucleo di condotte:

• la consegna si traduce nel donare qualcosa a qualcuno perché la custodisca e ne abbia cura per un periodo di tempo determinato; la cessione consiste nel donare ad altri qualcosa rinunciando a un possesso o a un godimento;

• l’invio evidenzia il perseguimento delle suddette finalità attraverso la fisica trasmissione dell’oggetto ceduto o consegnato aventi tutte, come comune denominatore, il fatto di tradursi in ipotesi di trasferimento (anche attraverso la rete, ma non solo) delle immagini tra due persone. È, infatti, fenomeno tristemente noto che la vendetta venga posta in essere anche attraverso l’invio dei materiali intimi a soggetti determinati (come il datore di lavoro, familiari, nuovi compagni di vita) nella speranza che da ciò consegua un danno professionale e/o relazionale per la vittima presa di mira dalla condotta illecita. Integra un «invio» rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612ter c.p. quello che venga effettuato «verso chiunque» purché senza il consenso della persona ritratta, da parte di chi, «in qualsiasi modo» – fatte salve le condotte che rientrano nella sfera di operatività del primo comma della disposizione – abbia acquisito l’immagine o il video a contenuto sessualmente esplicito. Il reato, infatti, è configurabile come istantaneo, secondo la lettera normativa, e si consuma nel momento in cui avviene il primo invio dei contenuti sessualmente espliciti, non importa se diretto a familiari della vittima, che possano, eventualmente, avere interesse a non alimentare una successiva diffusione (Sez. 5, sent. 14927 del 7-4-2023 (ud. 22-2-2023 ) rv. 284576-01);

• la pubblicazione, ricorre nei casi in cui immagini o video vengano inseriti su siti internet, di natura pornografica, social network e su qualunque altra piattaforma che operi in rete;

• la diffusione si ritiene identificabile nella distribuzione senza intermediari ad un’ampia platea di destinatari (ne sono classici esempi le chat di messaggistica istantanea o le mailing list).

L’oggetto delle condotte

Costituiscono oggetto comune a tutte le anzidette condotte illecite, le tipizzate «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito». Orbene, in uno dei passaggi parlamentari del provvedimento introduttivo di tale fattispecie, si pensò di corredarne la figura criminosa con la relativa nozione, prevedendosi che per «immagini o video privati sessualmente espliciti» dovesse intendersi «ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali». Pur se l’anzidetta nozione appare illuminante sulla portata oggettiva della fattispecie in esame, si ritiene opportuna la scelta operata dal legislatore del 2019 di affidare all’esegesi giudiziaria la concreta definizione del concetto di «sessualmente esplicito», evitando difficoltà applicative (segnalate in dottrina nell’esperienza giurisprudenziale britannica, ove già presente è una fattispecie ad hoc).

La nuova figura di reato richiede che le immagini divulgate abbiano una «contenuto sessualmente esplicito». Questo è senza dubbio l’elemento della fattispecie dai contorni più sfumati. La giurisprudenza ha già cercato di definirlo con riferimento all’art. 600ter c.p., includendo anche la esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica o anche della semplice nudità, se idonea a eccitare le pulsioni erotiche del fruitore. Si tratta evidentemente di criteri molto soggettivi poiché la lascivia, come la bellezza, è nell’occhio di chi guarda. Di difficile valutazione è, per esempio, il nudo artistico, nel quale è impossibile separare l’aspetto erotico da quello artistico. Escluso dall’applicazione della nuova norma è il fenomeno della raccolta, di solito nel deep web e cioè in pagine non accessibili dai comuni motori di ricerca, di immagini neutre, prese anche da social network o in pubblico, di persone ritenute attraenti per caratteristiche fisiche o atteggiamenti. Questo fenomeno è molto pericoloso perché spesso le immagini sono corredate, oltre che da commenti denigratori, da dati personali (nomi, indirizzi e numeri di telefono) che permettono di identificare e rintracciare la persona. Tali immagini, essendo del tutto prive di riferimenti alla sessualità, certamente non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 612ter c.p.

Oggetto delle condotte incriminate, sono immagini e video non solo «sessualmente espliciti» ma anche «destinati a rimanere privati». In una prima pronuncia di merito, tale requisito è stato interpretato in modo stringente, mettendo di fatto in dubbio l’applicazione del nuovo delitto in relazione a tutte le ipotesi nelle quali le immagini non sono create nell’intimità, privata, di un contesto di coppia.

La giurisprudenza della S.C. con una prima sentenza ha ritenuto che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612ter c.p., la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità» (Cass. n. 14927 del 7-4-2023).

In una successiva pronuncia la medesima Corte, proprio rifacendosi ai principi ivi stabiliti, ha ritenuto «sessualmente espliciti» alcuni video nei quali la denunciante era raffigurata «in biancheria intima» (Cass. n. 32602/2023).

Anche in dottrina, si è ritenuto che «sarebbe eccessivamente limitante circoscrivere la punibilità esclusivamente alle immagini che ritraggono pratiche sessuali in senso stretto (rapporto sessuale o autoerotismo). Appartengono al fenomeno in commento e risulterebbero, a nostro avviso, idonee ad integrare la fattispecie e a offendere i beni giuridici tutelati anche rappresentazioni erotiche di nudità focalizzate sugli organi genitali, sul seno o sulle natiche» (M. Bianchi, L’incriminazione del «revenge porn») .

Presupposto comune alle condotte del primo comma è che il soggetto attivo sia il medesimo che abbia realizzato il relativo materiale (cioè scattato le foto o girato i video) o lo abbia sottratto (più o meno fraudolentemente).

Deve, inoltre, trattarsi di materiali destinati a rimanere privati (la loro natura sessuale non costituisce, dunque, l’unico requisito richiesto con riguardo alle immagini e ai video, richiedendosi, altresì, che siano stati creati in un contesto intimo e riservato, nel quale sarebbero dovuti rimanere se non fosse stata posta in essere una delle condotte tipiche) e, ovviamente, «senza il consenso delle persone rappresentate», cioè in assenza del consenso espresso liberamente prestato e non viziato (da errore, violenza o dolo), dell’avente diritto.

La presenza del consenso ovviamente determinerà la persona offesa a non sporgere querela, mentre un consenso tardivo potrà portare ad una remissione di querela.

Nei casi di procedibilità d’ufficio il consenso avrà un peso ancora maggiore determinando il venir meno ab origine del reato.

Elemento soggettivo (comma 1)

L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato di cui al primo comma è il dolo generico: l’agente agisce rappresentandosi e volendo realizzare la condotta descritta dalla norma. Da tale assunto risulta ictu oculi fuorviante e limitante l’utilizzo del neologismo «revenge porn» ai fini di una corretta definizione ed identificazione della condotta tipizzata dalla norma di cui all’art. 612ter c.p., in quanto non è specificato che il fine perseguito dall’agente sia (solo) la vendetta, essendo sufficiente l’intenzionalità di realizzare l’antigiuridica condotta descritta. La condotta, difatti, è sanzionata indipendentemente dal perseguimento di un determinato fine. Tuttavia, come si è detto, ad oggi la locuzione racchiude una molteplicità di condotte penalmente rilevanti, che trascendono dalla specifica volontà vendicativa.

Condotte rilevanti: ipotesi di cui al comma 2

Il comma 2, invece, estende la punibilità in capo ai «secondi distributori», ossia coloro che non erano originariamente nella disponibilità del materiale, non avendolo realizzato o sottratto materialmente, ma che hanno collaborato alla sua divulgazione.

Il capoverso della norma ha una evidente funzione complementare rispetto alle tutele predisposte dal comma precedente (funzione evidenziata dalla scelta di riservarne medesima risposta sanzionatoria, con conseguente analoga considerazione, sul piano del grado di disvalore penale). Trattasi, in particolare, di previsione concepita per sanzionare i cd. «distributori di secondo livello», coloro cioè che, ricevute le immagini (da colui che le ha prodotte, nel senso anzidetto, sulla base delle condotte di cessione, invio o consegna di cui sopra, ma anche da altri soggetti), ovvero avendole comunque acquisite (ad esempio, scaricandole dalla rete), pone in essere una o più delle condotte traslative (le medesime descritte analizzando la fattispecie di cui al primo comma, a cui si rinvia) per tal via rendendo tali video o immagini, come si dice in gergo tecnico, «virali».

Il fondamento politico-criminale di tale disposto riposa nella presa d’atto, da parte del legislatore, della circostanza che spesso è la stessa vittima dell’illecita cessione ad aver consegnato le immagini o i video che la riguardano all’autore del reato e che, spesso, la loro diffusione avviene da parte di soggetto diverso da chi le immagini o i video ha realizzato o sottratto. Si è, dunque, inteso sanzionare, per un verso, la condotta di chi sia venuto in possesso dei suddetti materiali senza averli realizzati personalmente o, comunque, in assenza di sottrazione e, per altro verso, quella, altrettanto esecrabile, dei «condivisori» delle immagini illecitamente diffuse dall’autore del reato. In tal caso è, tuttavia, richiesto che il reo agisca al fine specifico di recare nocumento alla persona rappresentata nelle immagini o nei video diffusi: si esige, in altri termini, che la condotta del soggetto attivo sia animata dal dolo specifico, fattore che restringe fortemente l’area della rilevanza penale di tal genere di comportamenti, confinando nell’area del penalmente irrilevante condotte non meno censurabili, quali quelle di chi, senza il consenso della vittima, ne diffonda immagini o video di contenuto sessualmente esplicito per farsene vanto o per ragioni ludiche. Del resto, in altri ordinamenti, come quello inglese o californiano, in cui già esistono da anni tali disposizioni, e le cui norme richiamano la finalità vendicativa, richiedendo per la configurazione del reato un equivalente del nostro dolo specifico incentrato sulla volontà di causare un severo stress alla vittima, tale struttura della fattispecie ha provocato forti limitazioni applicative alla medesima.

Elemento soggettivo (comma 2)

A differenza del comma 1, il secondo richiede il dolo specifico, che emerge dall’inciso «al fine di creare nocumento» alla persona offesa. La norma indica, dunque, il fine determinato perseguito dall’agente affinché la condotta astrattamente tipizzata sia integrata. Si precisa che il «nocumento» secondo la giurisprudenza di legittimità è «un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattatisi riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita» (Cass. pen., sez. III, sent. 23-11-2016, n. 15221).

Il legislatore non ha ritenuto sufficiente, per dare rilevanza penale alla condotta, la mera consapevolezza di recare nocumento (dolo diretto, che rientra nel dolo generico), ma richiede il dolo specifico e cioè l’intenzione di danneggiare la persona ritratta. Il dolo specifico mancherà in tutti i casi, che saranno i più frequenti, in cui chi riceve e diffonde le immagini non conosce la persona ritratta oppure, anche conoscendola, le invia a sua volta solo perché le ritiene interessanti. Il dolo specifico restringe molto l’ambito di applicazione del comma 2, creando uno squilibrio nella risposta penale tra le due condotte.

Consumazione del reato

Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest’ultimo e la persona ritratta (sussiste una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell’imputato che, senza il consenso della vittima, aveva inviato immagini ritraenti la «ex» amante in situazioni sessualmente esplicite ai soli familiari della stessa, interessati a non alimentarne la successiva diffusione a terzi estranei: Sez. 5, sent. 14927 del 7-4-2023).

Annota la Corte che con il primo invio, la diffusione è già avvenuta, per quanto stabilito dalla disposizione incriminatrice, che non fa questione di reiterazione della condotta diffusiva né «quantifica» o qualifica in alcun modo la diffusione lesiva del bene protetto; il reato è inserito tra quelli a tutela della libertà morale individuale e si rivolge alla sfera di intimità personale e della privacy, intesa quale diritto a controllare l’esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un’ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale.

Le circostanze aggravanti: ipotesi di cui al comma 3

Il comma 3 prevede che la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Trattasi di circostanze comuni ad effetto comune che comportano un aumento di pena fino ad un terzo (ex art. 64, comma 1, c.p.).

In particolare, in unità di intenti politico criminali con la legge «anti-stalking», anche in questo caso la maggior carica di disvalore penale è stata riconosciuta alla condotta tipizzata, ove posta in essere in presenza di un rapporto sentimentale che, pregresso o ancora presente all’epoca del fatto (in ciò la norma ha beneficiato, nel suo tenore letterale, della evoluzione normativa, in senso «estensivo», concernente il delitto di stalking), legava l’autore del reato e la persona offesa (trattasi dei casi di revenge porn più diffusi e lesivi, oltre che rientranti fra le ipotesi di violenza di genere, secondo la definizione fornita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25-10-2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, secondo la quale, nella relativa nozione va ricompresa «la violenza nelle relazioni strette»). Si è osservato, peraltro, che, ferma l’indubbia opportunità di tale disposizione, non può non rilevarsi che la sua concreta formulazione debba ritenersi carente di tipizzazione, a causa della mancata inclusione, nel novero dei soggetti attivi, della parte di un’unione civile.

A maggiori critiche è stata sottoposta, fin dai suoi esordi, l’ulteriore configurazione aggravata, derivante dall’uso di strumenti informatici o telematici. Si afferma, fra l’altro, che gli strumenti telematici presuppongano quelli informatici, dunque non possono porsi come alternativi, ma soprattutto che, mentre l’analoga configurazione aggravata relativa allo stalking ha più senso, in quanto gli atti persecutori possono anche prescindere dall’impiego di tali tecnologie strumentali, il disvalore penale del «revenge porn» si incardina in gran parte proprio sull’uso delle tecnologie digitali, che lo rendono al contempo estremamente semplice da realizzare (specie con le più moderne evoluzioni tecnologiche del settore telematico) e particolarmente lesivo nelle conseguenze. È pur vero che sussistono ipotesi di divulgazione delle immagini che non passano attraverso Internet o mediante strumenti informatici (come testimonia il fatto che il «revenge porn» esisteva ancor prima dell’affermarsi e del diffondersi delle tecnologie informatiche), ma resta il fatto che la fattispecie aggravata rischia di trovare una applicazione enormemente superiore di quella «base», destinata a restare meramente residuale.

Le circostanze aggravanti di cui al comma 4

Il citato comma, infine, prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, funzionale a predisporre una tutela «rafforzata» nei confronti di taluni soggetti in condizione di oggettiva «fragilità», in primis le persone in condizione di inferiorità fisica o psichica. L’opportunità di tale opzione normativa viene evidenziata da coloro che rilevano, per esperienza, la maggior facilità con la quale le persone nelle suddette condizioni possano esser convinte a creare materiali intimi e ad inviarli, previo inganno sulle finalità dell’invio. Per converso, si censura (in ciò inopportunamente discostandosi dall’analoga previsione concernente il delitto di atti persecutori) la mancata inclusione, fra i soggetti meritevoli di speciale tutela, dei minori, pur se, si afferma, ciò potrebbe trovare fondamento nel fatto che il legislatore abbia ritenuto adeguatamente protettiva la preesistente normativa di contrasto alla pedopornografia, a tutela degli adolescenti, senza dubbio la categoria potenzialmente più esposta al «revenge porn» (si ricordi, in proposito, l’opportuna clausola di sussidiarietà posta nell’incipit della previsione, diretta a captare l’applicabilità di quanto evidentemente si sovrappone alle condotte tipizzate dall’art. 600ter c.p.).

Altra categoria cui si riserva una speciale protezione sono le donne in stato di gravidanza, si ritiene, sul presupposto che siano oggettivamente da considerarsi, per la loro fragilità, in condizioni assimilabili alla «minorata difesa». Si afferma, peraltro, come non sia chiaro nella previsione se lo stato di gravidanza debba sussistere al momento della creazione dei materiali incriminati ovvero nel momento della loro condivisione, in modo da produrre stress psicologico alla donna. Inoltre, si afferma, mentre negli atti persecutori il reo interagisce con la vittima, per cui si rende conto dello stato di gravidanza, il delitto in esame può giungere a consumazione anche a distanza di tempo, quando il reo potrebbe non essere a conoscenza delle condizioni della vittima.

Procedibilità del revenge porn

L’ultimo comma della previsione in esame, infine, è dedicato alle regole di procedibilità. Trattasi di disposto anch’esso costruito in unità di intenti politico-criminali col delitto di «atti persecutori» (il cui corrispondente precetto, se si eccettua per l’ipotesi di querela irrevocabile, è sostanzialmente sovrapponibile). In particolare, si prevede la ordinaria procedibilità a querela degli illeciti e la proponibilità della querela nel termine di sei mesi (si noti, peraltro, che il medesimo provvedimento ha adottato, come si vedrà, diversa opzione normativa, in relazione ai delitti di violenza sessuale, ex art. 609septies, raddoppiando l’originario termine di sei mesi e portandolo a dodici), pur disponendosi, per un verso, che la sua remissione possa avvenire solo in sede processuale, allo scopo di garantire che l’esercizio della relativa facoltà avvenga in presenza e sotto vigilanza giudiziaria e, per altro verso, che si proceda, invece, d’ufficio in presenza dell’aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 (diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di donna in stato di gravidanza) .

I casi di cui al quarto comma sono quelli che integrano due aggravanti speciali: quando la vittima è «persona in condizione di inferiorità fisica o psichica» o «una donna in stato di gravidanza». La ratio del primo caso è quella di tutelare una persona nei confronti della quale il reato è particolarmente odioso e per la quale è più difficile manifestare l’istanza punitiva. Anche nel caso della gravidanza sembra tenere conto del particolare stato di fragilità della persona offesa. Essendo l’aggravante elemento accessorio al fatto-diffusione, infatti, lo stato di gravidanza deve esistere al momento della diffusione e non a quello delle riprese.

Ulteriore ipotesi di procedibilità di ufficio ricorre quando l’illecito sia connesso con altro procedibile di ufficio.

addebito separazione

Addebito della separazione: basta una sola violenza La Cassazione afferma che ai fini dell’addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il giudice deve verificare se siano stati compiuti comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio

Violazione dei doveri coniugali e crisi dei coniugi

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12662-2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal marito e condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Per quanto qui rileva, il ricorrente ha contestato la decisione del Giudice di merito nella parte in cui la separazione personale era stata addebitata al marito in ragione della lesione personale contestata dalla moglie e consistente in un piccolo ematoma sul labbro inferiore.

Sul punto, la Corte ha rilevato che è principio generale quello secondo cui il giudice deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite con l’istruttoria, se siano stati compiuti comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art 143 c.c., nonché accertare la sussistenza del nesso causale tra questi ultimi ed il verificarsi della situazione d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Ne consegue, ha riferito il Giudice di legittimità che “la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione della crisi coniugale”.

La rilevanza dell’unico episodio violento

Ciò posto, la Corte ha precisato che i comportamenti del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge rappresentano, anche quando venga provato un unico episodio violento, “causa determinante dell’intollerabilità della convivenza”.

Invero, il comportamento sopra descritto, spiega la Corte è idoneo “a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.

Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Corte non ha pertanto accolto il ricorso dell’ex marito e ha confermato, per quanto rileva nella presente trattazione, le argomentazioni e gli esiti cui era giunto il Giudice di merito.

Allegati

violenza sessuale vittima ubriaca

E’ violenza sessuale se la vittima ubriaca perde coscienza La Cassazione afferma che in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso deve perdurare nel corso dell’intero rapporto sessuale senza soluzione di continuità

Condizioni di inferiorità psichica

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., poiché, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica determinate dall’abuso di sostanza alcoliche da parte della vittima, l’aveva indotta a subire atti sessuali consistiti in una penetrazione vaginale.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’attualità del consenso

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19638-2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.

La Corte ha anzitutto rilevato come il Giudice di merito aveva correttamente ricostruito i fatti e valutato l’intero compendio probatorio, spiegando altresì i motivi sulla base dei quali la persona offesa non era in grado di esprimere un valido consenso all’atto sessuale, trovandosi in stato d’incoscienza a causa dell’abuso di alcol.

Nella specie, era stato evidenziato come, dalla dinamica dei fatti, era emerso che la giovane donna, dopo aver perso i sensi a causa di un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, aveva perduto i sensi durante il rapporto sessuale e pertanto non aveva potuto acconsentire allo stesso.

La Corte ha in particolare evidenziato come, il consenso della persona offesa, se pur inizialmente manifestato, avrebbe dovuto persistere durante tutto il rapporto sessuale, posto quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità sul punto, ovvero che “in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga “in itinere” una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà”.

Per quanto invece attiene alla posizione dell’imputato, il Giudice di legittimità ha evidenziato che la sua lucidità “era desumibile innanzitutto dalle dichiarazioni dell’amico (…) il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito che una volta raggiunto l’imputato gli aveva fatto un sorriso per far intendere che era stato consumato un rapporto sessuale con la persona offesa”, inoltre, ha proseguito la Corte, l’imputato “si era alzato prontamente tirandosi su la zip dei pantaloni per poi allontanarsi per paura di ripercussioni da parte dei buttafuori”.

Dall’insieme di questi elementi era dunque possibile desumere che l’imputato era “nel pieno delle proprie capacità e quindi in grado di comprendere la situazione di incoscienza della vittima”.

La Corte ha pertanto concluso il proprio esame rilevando che la sentenza impugnata non può essere annullata in sede di legittimità e ha, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto.

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