organismo incompetente mediazione

Organismo incompetente mediazione: l’accordo salva il giudizio Organismo incompetente mediazione: la domanda è improcedibile, solo se le parti si accordano per un’altra sede il giudizio è salvo

Organismo incompetente mediazione

La sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, giudice Fabrizio Pasquale, l’11 dicembre 2024 ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni presentata contro un geometra a causa dell’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito. Nel decidere la questione di rito il tribunale sottolinea l’importanza di rispettare i criteri di competenza territoriale nella scelta dellorganismo di mediazione, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale. L’attore, avendo presentato l’istanza a un organismo incompetente, ha visto infatti rigettata la propria richiesta senza poter entrare nel merito. Solo l’accordo tra le partirebbe potuto salvare il giudizio.

Richiesta risarcitoria per responsabilità professionale

L’attore ha convenuto in giudizio il geometra incaricato della redazione di un frazionamento catastale, ritenuto responsabile di errori tecnici che avrebbero causato lesito sfavorevole di un altro contenzioso civile in cui l’attore era coinvolto. In particolare, l’attore ha richiesto un risarcimento danni di 60.000 euro, sostenendo che la perizia errata del geometra avesse influenzato negativamente le decisioni nei giudizi civili contro altri eredi in una controversia possessoria. Il convenuto ha contestato ogni addebito, chiedendo il rigetto della domanda.

Eccezione di improcedibilità

Alla prima udienza il geometra ha sollevato uneccezione preliminare di improcedibilità della domanda, sostenendo che il tentativo di mediazione obbligatorio era stato svolto dinanzi a un organismo territorialmente incompetente, in violazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

Il giudice ha quindi limitato il dibattito alla sola questione preliminare relativa alla validità della mediazione e ha fissato un’udienza per decidere su tale punto.

Competenza territoriale organismo di mediazione

Dalla documentazione è emerso che l’attore aveva avviato la mediazione presso lorganismo della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, con sede a Pescara. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che:

  • il foro competente per la controversia era il Tribunale di Vasto;
  • l’organismo di mediazione avrebbe dovuto avere una sede nel circondario del tribunale territorialmente competente;
  • il D.Lgs. n. 28/2010 prevede che la mediazione sia effettuata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente, salvo accordo tra le parti, che in questo caso non era stato raggiunto.

Ne è derivata la conclusione che la procedura di mediazione era stata svolta in violazione della legge e non poteva considerarsi valida ai fini della procedibilità della domanda.

Dichiarazione di improcedibilità: conseguenze

Secondo la giurisprudenza prevalente, la presentazione della domanda di mediazione a un organismo territorialmente incompetente comporta limprocedibilità dellazione giudiziale, poiché la condizione di procedibilità non può considerarsi soddisfatta.

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni dellattore, il quale sosteneva che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per ripetere la mediazione. Infatti, con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), è stata abrogata la possibilità per il giudice di assegnare un nuovo termine per la mediazione in caso di irregolarità.

Il Tribunale di Vasto ha quindi deciso di dichiarare improcedibile la domanda dell’attore.

 

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Allegati

querela di falso

Querela di falso Cos’è e quali sono i presupposti della querela di falso, istituto disciplinato dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile

Querela di falso: cos’è

La querela di falso è un istituto disciplinato dagli articoli 221 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che consente di contestare l’autenticità o la veridicità di un documento pubblico o di una scrittura privata autenticata. È uno strumento giuridico fondamentale per garantire la correttezza e la trasparenza nel processo civile, tutelando le parti da eventuali abusi.

Si tratta di una procedura specifica che mira a dimostrare che un documento è stato alterato, falsificato o non corrisponde alla realtà.

Questo strumento può essere attivato sia in via incidentale (nel corso di un processo già pendente) sia in via principale (con un procedimento autonomo).

Presupposti della querela di falso

Per proporre questo tipo di querela è necessario che:

  • il documento abbia rilevanza probatoria: la contestazione deve riguardare cioè un documento che potrebbe incidere sull’esito del giudizio;
  • esista un interesse concreto: chi propone la querela deve avere un interesse legittimo e attuale nel contestare il documento;
  • non sia già intervenuta una pronuncia sullautenticità: il documento non deve essere stato già dichiarato valido o invalido in un procedimento precedente.

La normativa di riferimento

Gli articoli 221-227 c.p.c disciplinano dettagliatamente la querela di falso. Vediamo cosa prevedono in breve le norme più importanti.

Art. 221 c.p.c: stabilisce che la querela di falso possa essere proposta in via principale o incidentale e dispone che la stessa, a pena di nullità, debba contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità.

Art. 222 c.p.c: regola le modalità di proposizione in via incidentale, prevedendo che il giudice, in presenza di un documento da utilizzare in causa, autorizzi la presentazione della querela e proceda all’ammissione dei mezzi istruttori stabilendo tempi e modi della loro assunzione.

Art. 223 c.p.c: si occupa del processo verbale di deposito nell’ambito dell’udienza in cui viene presentata la querela e ne definisce il contenuto.

Art. 225 c.p.c: disciplina la competenza, stabilendo che sulla querela di falso si debba pronunciare il Tribunale in composizione monocratica e sancisce che il giudice possa trattenere la causa in decisione in relazione alla querela, disponendo la continuazione della trattazione nel merito sulle domande che non dipendono dal documento oggetto di contestazione.

Art. 227 c.p.c:  stabilisce che le sentenze che decidono sulla querela di falso abbiano esecuzione dopo il passaggio in giudicato e che, se non la promuovono le parti, la stessa venga promossa dal Pubblico Ministero.

Giurisprudenza sulla querela di falso

La giurisprudenza ha più volte chiarito importanti aspetti della querela di falso.

Cassazione civile n. 2152/2021:

Il giudizio di verificazione di scrittura privata e la querela di falso hanno natura diversa: il primo accerta l’autenticità della sottoscrizione, mentre la seconda può riguardare anche la genuinità del contenuto del documento. La proposizione della querela di falso è preclusa solo se il giudizio di verificazione si è concluso con una sentenza definitiva che accerti l’autenticità della sottoscrizione, salvo il caso in cui la querela riguardi aspetti ideologici del documento. Se la querela è ammessa nonostante la preclusione, il giudicato del giudizio di verificazione prevale su quello del giudizio di falso.

Cassazione civile n. 12118/2020:

Nel proporre querela di falso, è possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova ordinario, comprese le presunzioni. Questo vale soprattutto nei casi in cui non venga contestata l’autenticità della sottoscrizione, ma si denunci il riempimento del documento senza accordo (“absque pactis”), mettendo in dubbio il legame tra il contenuto del testo e il suo autore.

Cassazione civile n. 12035/2017:

In caso di querela di falso proposta incidentalmente, dopo la decisione sul falso, il giudizio di merito, sospeso per legge, deve riprendere. Tuttavia, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice può disporre la sospensione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.c. Questo perché tra il processo sul falso e il merito esiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, previsto dall’art. 225, comma 2, c.p.c. In assenza di norme che impongano la sospensione fino al giudicato, si applica la sospensione facoltativa se ne ricorrono le condizioni.

Cassazione civile n. 19727/2003:

Il sequestro e il verbale di deposito del documento oggetto di querela di falso sono rimessi alla discrezionalità del giudice. Questi provvedimenti possono essere adottati se ritenuti necessari in base alle specificità del caso, senza che la legge preveda sanzioni di nullità per la loro omissione. Tali misure hanno una funzione ordinatoria, finalizzata alla risoluzione della controversia.

 

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invalidità

Invalidità: nuove regole per le visite di revisione INPS L'istituto chiarisce le nuove regole in materia di accertamento e revisione dell'invalidità alla luce della legge di bilancio 2025

Visite revisione INPS: cambiano le regole

Invalidità, cambiano le regole per le viste di revisione INPS. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto modifiche rilevanti nel processo di accertamento della disabilità. Con il messaggio n. 188/2025 l’Istituto nazionale di Previdenza Sociale ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle procedure per l’accertamento delle disabilità e dell’invalidità previdenziale.

Le nuove regole, valide sul piano nazionale, si applicano anche alle nove provincie in cui è in fase di sperimentazione la valutazione base.

La semplificazione punta a ridurre i disagi per i cittadini e a ottimizzare i tempi degli accertamenti.

Visite revisione INPS patologie oncologiche

Dal 1° gennaio 2025 e per tutto l’anno, gli accertamenti di revisione per patologie oncologiche si baseranno prioritariamente sulla documentazione sanitaria disponibile. L’interessato riceverà una comunicazione e dovrà fornire i documenti necessari nel termine di 40 giorni. Se la documentazione medica fornita risulterà completa, la Commissione medica potrà concludere l’accertamento senza sottoporre il richiedente a visita diretta. Gli interessati possono tuttavia  chiedere di essere sottoposti a una visita diretta, inviando specifica richiesta tramite posta elettronica.

Revisione patologie non oncologiche

Per i soggetti che risultano affetti da patologie non oncologiche, per tutto il 2025 varranno invece le regole di valutazione in vigore.

Semplificazione per accertamenti multipli

Il messaggio INPS informa che sono state semplificate anche le procedure per le visite di accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità e disabilità.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, l’INPS dovrà effettuare accertamenti sanitari in un’unica visita quando vengono presentate istanze simultanee per diversi benefici assistenziali e previdenziali. Le commissioni mediche, in questi casi, potranno integrare la propria composizione al fine di garantire un accertamento completo della condizione del richiedente.

Questo approccio dovrò essere seguito anche per le visite di revisione programmate entro l’anno, a condizione che non vi siano più di tre mesi tra due accertamenti.

 

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arbitro assicurativo

Arbitro assicurativo per le liti Arbitro assicurativo: istituito con il Decreto n. 215/2024 l’organismo che dovrà risolvere in via stragiudiziale alcune controversie assicurative

Arbitro Assicurativo per la risoluzione stragiudiziale

Dal 24 gennaio 2025 è in vigore il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 215 del 6 novembre 2024. Il provvedimento dei occupa della risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti assicurativi.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione delle controversie tra clienti e operatori assicurativi. Definisce inoltre la composizione degli organi decisionali e i tipi di controversie trattate. L’IVASS dovrà adottare nel giro di qualche mese le disposizioni tecniche e operative necessarie per il funzionamento dell’Arbitro Assicurativo. L’operatività dell’Arbitro sarà ufficializzata con un provvedimento IVASS che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

Istituzione dell’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo sarà gestito dall’IVASS e avrà competenza obbligatoria per le imprese assicurative e gli intermediari iscritti agli albi. Gli operatori in regime di libera prestazione di servizi potranno aderire volontariamente.

Competenza dell’Arbitro assicurativo

L’Arbitro si occuperà delle controversie relative ai contratti assicurativi entro determinati limiti economici:

  • contratti vita con prestazioni in caso di decesso: fino a 300.000 euro;
  • altri contratti vita: fino a 150.000 euro;
  • risarcimento diretto per responsabilità civile: fino a 2.500 euro;
  • altre controversie danni: fino a 25.000 euro.

Sono escluse le controversie che rientrano nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e quelle della CONSAP.

Composizione e funzionamento

L’Arbitro sarà organizzato in collegi di cinque membri, nominati dall’IVASS, tra rappresentanti dell’istituto, delle associazioni di categoria e dei consumatori. Il collegio opererà con il supporto di una segreteria tecnica.

Procedura stragiudiziale di risoluzione

Il procedimento sarà documentale e si potrà attivare dopo un reclamo all’impresa o all’intermediario. Se il reclamo non verrà risolto nei termini previsti o non sarà soddisfacente, il cliente potrà presentare ricorso entro dodici mesi. Il processo si svolgerà telematicamente e il collegio dovrà decidere entro 90 giorni, prorogabili una sola volta per casi complessi. Le decisioni saranno vincolanti e dovranno essere eseguite entro 30 giorni. In caso di inadempienza, l’IVASS pubblicherà il nome dell’impresa o dell’intermediario sul proprio sito.

 

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litisconsorzio necessario

Litisconsorzio necessario Il litisconsorzio necessario nell'art. 102 c.p.c definizione, applicazioni e differenza con il litisconsorzio facoltativo

Cos’è il litisconsorzio necessario

Il litisconsorzio necessario, disciplinato dall’art. 102 del codice di procedura civile, rappresenta uno degli istituti centrali per garantire il contraddittorio nei processi civili in cui siano coinvolte più parti. Questo istituto prevede la partecipazione obbligatoria di una pluralità di soggetti al processo quando la decisione non può essere utilmente adottata in loro assenza.

L’art. 102 del codice di procedura civile

L’art. 102 c.p.c. stabilisce che, qualora la decisione della causa non possa essere adottata senza la presenza di tutti i soggetti interessati, questi ultimi devono agire o essere convenuti nello stesso processo. Il litisconsorzio necessario nasce, quindi, dall’esigenza di tutelare l’integrità del giudizio e di evitare che una decisione possa risultare inefficace o pregiudizievole per i diritti di soggetti assenti. Il fondamento di tale istituto risiede nel principio del contraddittorio, sancito dall’art. 111 della Costituzione italiana, e nell’unità del rapporto giuridico controverso. È applicabile principalmente nei casi in cui vi sia un rapporto giuridico plurisoggettivo, ossia un vincolo indissolubile tra più soggetti rispetto al diritto controverso.

Quando è necessaria l’integrazione del contraddittorio

L’integrazione del contraddittorio è prevista dall’art. 102 c.p.c. nei casi in cui il giudizio sia iniziato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari. In tali situazioni, il giudice deve ordinare l’integrazione, indicando un termine perentorio entro il quale le parti mancanti devono essere chiamate in causa. Se l’integrazione non avviene nei termini indicati, il processo è dichiarato nullo, in quanto la decisione sarebbe inefficace o potenzialmente lesiva dei diritti degli interessati non coinvolti.

Esempi di litisconsorzio necessario si riscontrano:

  • nelle cause successorie, quando si discute della validità del testamento o della divisione dell’eredità, dove tutti i coeredi devono partecipare al giudizio;
  • nelle controversie relative a beni indivisi, in cui è indispensabile la presenza di tutti i comproprietari;
  • nei procedimenti concernenti rapporti obbligatori solidali o indivisibili, che coinvolgono più soggetti legati dallo stesso vincolo giuridico.

Differenza tra litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo

È importante distinguere il litisconsorzio necessario dal litisconsorzio facoltativo, regolato dall’art. 103 c.p.c.

Il primo implica la partecipazione obbligatoria di tutti i soggetti interessati al rapporto giuridico controverso; il secondo, invece, consente una partecipazione opzionale di più parti al processo, senza che ciò sia indispensabile per la validità del giudizio.

La differenza principale risiede quindi nella natura del rapporto giuridico:

  1. Litisconsorzio necessario: il rapporto giuridico controverso è unico e inscindibile, tale da richiedere la presenza di tutte le parti per garantire una decisione efficace e legittima.
  2. Litisconsorzio facoltativo: la pluralità di parti deriva dalla possibilità di trattare più controversie connesse nello stesso processo per motivi di economia processuale o per evitare decisioni potenzialmente contraddittorie. Il litisconsorzio facoltativo può verificarsi ad esempio in una causa contro più debitori solidali, in cui l’attore può scegliere di convenire in giudizio uno o più debitori, senza che sia necessario coinvolgerli tutti.

 

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morosità incolpevole

Morosità incolpevole: cos’è e come funziona il fondo Morosità Incolpevole: cos'è e come opera il fondo per sostenere gli inquilini in difficoltà con il canone di locazione

Morosità incolpevole: fondo 2025-2026

Con la legge di bilancio 2025, il Fondo per la Morosità Incolpevole ha ricevuto un rifinanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni per il 2026. Questo provvedimento è volto a fornire supporto agli affittuari in difficoltà economiche, ampliando anche la definizione di morosità incolpevole per ricomprendere situazioni in cui il pagamento dell’affitto risulti particolarmente oneroso. Analizziamo cosa si intende per morosità incolpevole e quali sono le caratteristiche del fondo creato per gestire questa problematica.

Definizione di morosità incolpevole

La morosità incolpevole si presenta quando un affittuario non riesce a pagare l’affitto a causa di eventi imprevisti che compromettono la sua capacità economica. È una condizione riconosciuta legalmente dal 2013, applicabile solo a situazioni sopravvenute successivamente alla stipula del contratto di locazione. Tra le cause riconosciute ci sono la perdita del lavoro, la riduzione delle ore lavorative dovuta ad accordi aziendali, la cassa integrazione, il mancato rinnovo dei contratti temporanei o atipici, la cessazione dell’attività imprenditoriale per forza maggiore, gravi patologie, incidenti o decessi familiari.

Con le nuove norme, la definizione di morosità incolpevole è stata estesa: ora include non solo l’impossibilità di pagare l’affitto ma anche i casi in cui ciò diventi estremamente complicato. Questa modifica rende il provvedimento più inclusivo, ampliando il sostegno a un maggior numero di famiglie bisognose.

Il Fondo per la morosità incolpevole

Il Fondo per la Morosità Incolpevole è stato creato nel 2013 con l’obiettivo di sostenere gli affittuari con difficoltà economiche e prevenire gli sfratti. È gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che distribuisce le risorse tra le regioni secondo criteri specifici.

Il fondo può essere utilizzato per sanare i debiti, garantire un deposito cauzionale o coprire alcune mensilità d’affitto in un nuovo contratto. Per accedere al contributo, l’inquilino deve possedere determinati requisiti:

  • reddito ISEE inferiore a 26.000 euro;
  • residenza nell’immobile oggetto dello sfratto da almeno un anno;
  • notifica di uno sfratto;
  • cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno;
  • assenza di altra abitazione idonea.

L’importo massimo erogabile è stabilito a 12.000 euro; tuttavia, il nuovo decreto potrebbe prevedere aggiornamenti su tale cifra e sui requisiti necessari.

Le novità della Legge di bilancio 2025

La legge rifinanzia il fondo con risorse limitate rispetto al passato, destinate a coprire solo una piccola parte degli sfratti per morosità. Nel 2023 sono stati emessi oltre 30.000 provvedimenti di sfratto per morosità; tuttavia, il fondo del 2025 potrà intervenire su circa 1.000 casi.

Oltre al rifinanziamento, è stato previsto l’aggiornamento del decreto ministeriale del 2016 riguardante i criteri e le modalità d’uso delle risorse. In particolare, sarà fissato un limite massimo alle annualità per cui l’inquilino potrà ricevere supporto e sarà possibile erogare aiuti direttamente al proprietario dell’immobile. Alcune disposizioni eccezionali adottate durante l’emergenza Covid non saranno riprese.

Supporto limitato

Nonostante il rifinanziamento e le nuove disposizioni legislative, il fondo rimane uno strumento con capacità limitata rispetto all’elevato numero annuale degli sfratti per morosità. Le risorse disponibili risultano insufficienti a fronteggiare efficacemente la crescente domanda di aiuto.

L’ampliamento della definizione della morosità incolpevole e l’aggiornamento delle modalità d’accesso rappresentano passi avanti; tuttavia, sono necessari ulteriori interventi affinché tale misura diventi più incisiva e inclusiva.

 

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shock tributario

Shock tributario: nessun risarcimento Shock tributario: non spetta il risarcimento alla professionista se non prova il nesso tra condotta del consulente e la patologia psichica

Shock tributario: niente risarcimento senza prova

Sul risarcimento del danno da shock tributario” si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1036/2025. Gli Ermellini hanno affrontato nello specifico il caso di una professionista che ha chiesto i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla negligenza del proprio consulente contabile, responsabile di inadempimenti che hanno costretto la donna a versare all’Erario più di 9000,00 euro.

Consulente inadempiente: sanzioni per più di 9000 euro

Una professionista subisce un accertamento fiscale in relazione all’anno 2009, conclusosi con il pagamento di oltre 9.000 euro in sanzioni. La donna attribuisce il problema alle omissioni del consulente contabile. A causa dello stress provocato dalla vicenda, la ricorrente ritiene di aver sviluppato una grave patologia psichiatrica, diagnosticata come disturbo delladattamento” con perdita significativa della capacità lavorativa. Nel 2015, la ricorrente chiude infatti la propria attività professionale, lamentando una riduzione del reddito di circa il 40%. Chiede quindi il risarcimento di oltre 500.000 euro per i danni patrimoniali e morali subiti.

Danno da “shock tributario”: manca la prova

Il Tribunale di Parma accoglie parzialmente accolto la domanda, riconoscendo però solo un risarcimento di 743,64 euro per il danno patrimoniale legato alle omissioni fiscali. Non ha invece ritenuto provati il danno alla salute e il lucro cessante.Il giudice esclude il nesso di causalità tra la condotta del consulente e la grave patologia psichica, considerando il danno non prevedibile secondo il criterio dell’art. 1225 c.c. L’autorità giudiziaria inoltre respinge la richiesta di una consulenza tecnica medico-legale. In appello, la Corte di Bologna conferma la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso per mancanza di elementi nuovi e condividendo la valutazione del Tribunale.

Shock tributario: danno prevedibile?

La ricorrente a questo punto impugnato la sentenza della Corte d’Appello davanti alla Corte di Cassazione. Tra i motivi del ricorso la ricorrente:

  • lamenta l’errata applicazione dell’ 1225 c.c in quanto il danno psichico era prevedibile, data la gravità delle omissioni del consulente;
  • contesta la non ammissione della CTU medico-legale perché ha impedito una corretta valutazione della patologia e del suo nesso causale con l’inadempimento;
  • considera del tutto errata valutazione delle prove perché la documentazione prodotta dimostra un chiaro legame tra l’accertamento fiscale e il danno subito.

Danno psichico non giustificato

La Cassazione respinge il ricorso, sottolineando che la prevedibilità del danno, secondo l’art. 1225 c.c., deve essere valutata in modo astratto. Il danno deve rientrare cioè nella normale alea del contratto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, ha motivato adeguatamente la decisione. L’assenza di risvolti penali nella vicenda fiscale e l’entità modesta delle sanzioni non giustificano un danno psichico così grave.

La Corte conferma anche la discrezionalità del giudice nell’ammettere o rigettare le richieste di consulenze tecniche. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione medica prodotta fosse insufficiente a dimostrare il nesso causale. Lo stesso inoltre ha valutato che la patologia denunciata fosse sproporzionata rispetto alla condotta del consulente.

 

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comodato

Comodato: la guida Breve guida al comodato: caratteristiche e disciplina del contratto, diritti e doveri del comodante e del comodatario. Aspetti fiscali e agevolazioni

Cos’è il comodato e come funziona

Il comodato è un contratto con cui un soggetto consegna ad un altro un bene mobile o immobile affinché quest’ultimo se ne serva fino a quando non debba restituirlo.

La caratteristica principale del contratto di comodato è la gratuità: il comodatario, cioè la parte che riceve il bene, non è tenuto a versare alcun corrispettivo. Ciò vale a distinguere il comodato dalla locazione, nel caso in cui oggetto del contratto sia un bene immobile.

Il comodato si distingue, inoltre, dal mutuo, in quanto può avere ad oggetto solo beni infungibili, essendo il comodatario tenuto alla restituzione del medesimo bene ricevuto, e non di beni dello stesso genere. Altra distinzione riguarda il comodato ed il contratto di deposito, poiché quest’ultimo non prevede la possibilità di utilizzo del bene da parte del depositario.

Il comodato gratuito: i diritti del comodatario

Il comodato è un contratto reale con effetti obbligatori, in quanto si perfeziona soltanto con la consegna del bene.

L’obbligo principale a carico del comodatario è quello di restituire il bene alla scadenza, se individuata, o una volta esaurito l’utilizzo.

Il comodatario è inoltre tenuto a sostenere le spese ordinarie necessarie per l’uso e la manutenzione della cosa, mentre le spese straordinarie necessarie per mantenere utile all’uso il bene incombono sul comodante; in caso di urgenza, il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie da lui anticipate.

Il comodatario deve inoltre aver cura di custodire e conservare con diligenza il bene, pur non rispondendo del suo normale deterioramento. Il comodante, da parte sua, risponde dei danni causati da vizi della cosa di cui non aveva informato il comodatario al momento della conclusione del contratto.

Quanto alla restituzione del bene, prevista in generale alla scadenza (se stabilita in contratto) o al termine dell’utilizzo, va precisato che il comodante ha anche il diritto di richiederla in via immediata in caso di necessità urgente e imprevedibile. Se non è prevista espressamente una durata determinata, la restituzione deve avvenire quando lo richieda il comodante.

Il c.d. comodato oneroso

Come detto, al comodante non spetta alcun corrispettivo, ma è configurabile il c.d. comodato oneroso se è previsto che il comodatario esegua a una determinata prestazione (ad esempio, il pagamento delle spese condominiali, o il rimborso di una parte delle imposte da pagare sull’immobile); l’importante, perché continui a configurarsi il comodato, è che l’entità di tale prestazione sia ridotta in relazione al valore del bene e quindi non possa essere considerata quale corrispettivo.

Aspetti fiscali del comodato

Quando il comodato è stipulato in forma scritta ed ha ad oggetto un bene immobile, è obbligatorio procedere alla sua registrazione entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di comodato verbale, la registrazione è obbligatoria solo se di tale atto viene fatta espressa enunciazione in un differente atto da registrare.

L’imposta di registro per il contratto di comodato ammonta in misura fissa ad euro 200.

La registrazione del contratto di comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (cioè tra genitori e figli) dà diritto alle agevolazioni sull’IMU e sulla TASI, riducendo del 50% la base imponibile su cui calcolare tali tributi.

Per godere della suddetta agevolazione, è necessario che:

  • non si tratti di immobile di lusso, cioè rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale
  • il comodante risieda nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato e che possieda solo un altro immobile nel territorio nazionale oltre alla casa principale.

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mediazione civile

Mediazione civile: correttivo in vigore dal 25 gennaio Mediazione civile: il correttivo al DLgs 149/2022 approdato in Gazzetta e in vigore dal 25 gennaio 2025 interviene anche sulla mediazione telematica

Mediazione civile: le novità del correttivo

Il correttivo al D.Lgs. 149/2022, adottato dal Consiglio dei Ministri, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 7/2025) ed è in vigore dal 25 gennaio 2025.

Le principali innovazioni del D.Lgs. n. 216/2024 puntano alla digitalizzazione degli atti, alla possibilità di incontri da remoto e alla durata della mediazione estesa da tre a sei mesi, con eventuali proroghe di tre mesi, come termine massimo.

Mediazione obbligatoria e procedibilità

Il decreto, composto da cinque articoli, chiarisce l’obbligatorietà della mediazione per alcune materie specifiche. Queste includono le controversie su condominio, diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, confermando in sostanza che la mediazione rappresenta la condizione necessaria per procedere con la domanda  “introduttiva del giudizio.”

Il giudice potrà disporre la mediazione fino alla remissione della causa in decisione, superando il precedente limite che fissava il termine alla precisazione delle conclusioni.

Regole per le cause improcedibili

Quando una causa risulta improcedibile per mancata mediazione obbligatoria o viene disposta dal giudice, la procedura avrà una durata di sei mesi. È possibile una proroga unica di tre mesi, previo accordo scritto tra le parti, da includere o allegare al verbale. La durata della mediazione non si interrompe durante il periodo feriale.

Delega per partecipare alla mediazione civile

Per porre fine alle numerose controversie giurisprudenziali, il correttivo, all’articolo 8, dopo il comma 4 introduce il seguente comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma quattro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento identità del delegante.”  

Innovazioni nella mediazione civile telematica

Lo schema modifica anche l’articolo 8 bis, regolando la mediazione telematica. Il mediatore forma gli atti digitali e li sottoscrive seguendo le norme del Codice dell’amministrazione digitale. Una volta conclusa la procedura, redige un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo. Dopo aver verificato firme, validità e integrità, il mediatore deposita il documento presso l’organismo di mediazione. La segreteria lo invia poi alle parti e agli avvocati coinvolti.

Partecipazione agli incontri da remoto

Il nuovo articolo 8-ter introduce la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione tramite collegamento audiovisivo da remoto. Tale sistema deve garantire la reciproca udibilità e visibilità delle parti. Se non tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo allegato al verbale necessita dell’omologazione del presidente del tribunale competente.

Spese di trasferta per gli avvocati

Una novità importante riguarda gli avvocati iscritti in un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’organismo di mediazione. Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 15 quinques chiarisce che a questi avvocati non spettano le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Modifiche alla negoziazione assistita

L’articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 132/2014 introduce una regola fondamentale: l’accordo di negoziazione deve concludersi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Anche la negoziazione assistita può avvenire in modalità telematica, previa richiesta di una delle parti. Gli atti del procedimento e l’accordo devono rispettare le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

Dichiarazioni di terzi escluse nella modalità telematica

Non è consentito acquisire dichiarazioni di terzi attraverso collegamenti audiovisivi o in modalità telematica. Questo garantisce un maggiore controllo sulla genuinità delle dichiarazioni rese.

Verso la semplificazione e la modernizzazione

Le nuove regole puntano a modernizzare e semplificare il sistema della mediazione civile e della negoziazione assistita. Digitalizzazione, flessibilità nelle modalità di svolgimento e una durata meglio definita delle procedure rappresentano passi importanti per rendere più efficiente l’accesso alla giustizia alternativa. L’obiettivo è bilanciare la velocità delle procedure con le garanzie necessarie per tutte le parti coinvolte.

 

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Allegati

processo esecutivo

Processo esecutivo: i cambiamenti alla luce del correttivo Cartabia Le principali modifiche al processo esecutivo apportate dal decreto legislativo n. 164/2024 (cd. Correttivo Cartabia)

Le novità del correttivo Cartabia sul processo esecutivo

Processo esecutivo: sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 164/2024 che contiene il correttivo al decreto legislativo n. 149/2022 che ha attuato la legge n. 206/2021 per la revisione del processo civile, compreso quello di esecuzione. Le novità sono in vigore dal 26 novembre 2024 e quelle più significative del processo esecutivo sono finalizzate a una maggiore digitalizzazione del processo, con lo scopo di renderlo più rapido ed efficiente.

Titolo esecutivo: duplicato informatico vale come l’originale

In base al nuovo primo comma dell’articolo 475 c.p.c il titolo esecutivo può essere rilasciato sia in copia attestata conforme all’originale che come duplicato informatico.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce infatti che il duplicato informatico è il documento informatico che si ottiene con la memorizzazione della stessa sequenza di valori binari del documento originario e che, se prodotto nel rispetto delle linee guida stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è ricavato. Questo documento quindi è identico all’originale, per cui una volta che il creditore ne è in possesso non è necessaria la richiesta di copia conforme.

La modifica dell’art. 475 ha comportato intervento anche sull’art. 479 c.p.c, il quale prevede ora che ai fini della notifica del titolo esecutivo è sufficiente la consegna del duplicato informatico o, in alternativa, la copia attestata conforme all’originale.

La modifica dell’art. 475 c.p.c ha richiesto anche l’innovazione del comma 2 dell’art. 488 c.p.c. La disposizione ora prevede che il creditore  debba presentare al giudice, su richiesta di questo, l’originale del titolo esecutivo, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale.

Precetto: dichiarazione di residenza o pec

Il nuovo art. 480 c.p.c prevede ora che nell’atto di precetto, contenente l’indicazione del giudice competente, se sottoscritto dalla parte personalmente, si possa indicare, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio o un indirizzo di posta elettronica certificata o lelezione di un domicilio digitale speciale. In assenza di queste indicazioni le notificazioni all’istante verranno effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia obbligato per legge a possedere una pec o un domicilio digitale.

Stop al deposito in cancelleria di domande e istanze

Le domande e le istanze rivolte al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 486 c.p.c non devono  essere più depositate in cancelleria, ma presentate al giudice dell’esecuzione in forma orale in udienza, con ricorso se proposte fuori udienza, sempre che la legge non disponga diversamente.

Comunicazioni e notificazioni al procuratore costituito

Il nuovo art. 489 c.p.c prevede che le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti si facciano presso il procuratore dopo la costituzione in giudizio, in base a quanto previsto  articolo 170 c.p.c. Poiché il creditore è rappresentato da un avvocato è infatti superfluo che dichiari la residenza o elegga il domicilio nell’atto di precetto.

Cambia il contenuto dell’atto di pignoramento

Il base al nuovo articolo 492 c.p.c l’atto di pignoramento deve contenere l’invito al debitore, in aggiunta alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio, di indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale speciale ai quali ricevere notificazioni e comunicazioni.

In mancanza di queste indicazioni le notificazioni e le comunicazioni successive verranno effettuate presso la cancelleria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 149 bis c.p.c.

Il correttivo ha poi sanato un difetto di coordinamento con l’art. 495 c.p.c, attraverso la  modifica del comma 3 dell’art. 492 c.p.c Ora entrambe le norme, ai fini della conversione del pignoramento, prevedono che la somma da depositare sia pari a 1/6 del credito.

Gli articoli  492-bis, 499, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 vengono modificati solo per ragioni di coordinamento con le altre norme.

Cambia l’art 587 c.p.c. per contrastare il riciclaggio

Il nuovo comma 1 dell’articolo 587 c.p.c  prevede la decadenza dell’aggiudicatario, l’incameramento della cauzione e un nuovo incanto anche quando, nel termine stabilito, questo soggetto non rende le informazioni necessarie e aggiornate per  dare modo ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio o non provvede al deposito del prezzo.

Opposizioni esecutive più rapide

Le modifiche apportate infine agli articoli 616 e 618 c.p.c vogliono garantire la rapida trattazione delle opposizioni esecutive. Il legislatore ha infatti previsto che, quando il giudizio di merito sull’opposizione viene introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, siano dimezzati i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter, per la costituzione dell’attore,  del convenuto, per le verifiche preliminari da parte e per il deposito delle memorie integrative.

 

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