interessi di mora

Interessi di mora: tasso secondo semestre 2025 Interessi di mora: pubblicato in GU il comunicato del MEF che indica la percentuale del tasso del secondo semestre 2025

Interessi di mora: tasso 2° semestre 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025 il tasso degli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Il nuovo tasso di riferimento, valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, è fissato al 2,15% (in luogo del 3,15% del 1° semestre).

Cosa sono gli interessi di mora?

L’interesse di mora è l’importo che il debitore deve versare al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria derivante da una transazione commerciale. Questa misura ha lo scopo di compensare il creditore per il mancato incasso nei tempi previsti.

Aggiornamento semestrale del tasso

Il tasso di riferimento viene stabilito ogni sei mesi dal MEF, in base all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012).

Il nuovo valore del 2,15% segna una riduzione rispetto al 4,50% e al 4,25% applicati nei due semestri del 2024 e a quello del 3,15% applicato nel primo semestre 2025.

Regole per l’applicazione

Gli interessi di mora si applicano automaticamente nei contratti tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Se il ritardo si verifica nel secondo semestre del 2025, il tasso verrà aggiornato a partire dal 1° luglio dello stesso anno.

Obiettivo della normativa

La disciplina sugli interessi di mora mira a contrastare i ritardi nei pagamenti, garantendo maggiore tutela ai creditori. Questo meccanismo incentiva il rispetto delle scadenze e contribuisce a mantenere la liquidità nel sistema economico.

 

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Allegati

cessione d'azienda

Cessione d’azienda Cessione d’azienda: come funziona secondo il Codice civile, differenze rispetto alla vendita, conseguenze per le parti e regime fiscale

Cos’è la cessione d’azienda

La cessione d’azienda è un contratto con cui un imprenditore trasferisce a terzi l’azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Si tratta di un atto di trasferimento oneroso o gratuito che può riguardare l’intera azienda o un singolo ramo della stessa.

L’operazione può avere diverse finalità: la ristrutturazione societaria, la liquidazione, il trasferimento dell’attività per motivi strategici o familiari.

La disciplina normativa: articoli del Codice civile

La materia è regolata principalmente dagli articoli 2556-2562 del Codice civile. In particolare:

  • Art. 2556 c.c.: stabilisce la forma scritta ad probationem per la cessione d’azienda;
  • Art. 2557 c.c.: pone un divieto di concorrenza per il cedente;
  • Art. 2558 c.c.: dispone il subentro nei contratti;
  • Art. 2559 c.c.: regola il trasferimento dei crediti;
  • Art. 2560 c.c.: disciplina il passaggio dei debiti aziendali.

È inoltre fondamentale rispettare le norme sulla pubblicità nel Registro delle imprese. L’art. 2556, al co. 2 c.c. prevede infatti che i contratti con i quali si verifica il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, se questa è soggetta a registrazione, devono essere redatti nella forma pubblica o per scrittura privata autenticata e poi devono essere depositati presso il registro delle imprese, per procedere all’iscrizione, nel termine di 30 giorni a cura del notaio o del soggetto che ha autenticato la scrittura.

Differenza tra cessione e vendita d’azienda

Spesso si tende a usare i termini cessione e vendita d’azienda come sinonimi. Tuttavia, vi è una distinzione tecnica:

  • la cessione è un concetto diverso che comprende anche la cessione di un solo ramo dell’azienda, ossia di una parte della stessa e che si riferisce anche a trasferimenti di contratti, partecipazioni aziendali, non solo quindi dei beni o dei diritti dell’azienda;
  • la vendita d’azienda invece comporta il trasferimento del complesso aziendale nella sua interezza.

Il conferimento d’azienda p di un suo ramo è invece una forma di apporto da una società a un’altra in cambio di quote o azioni di quest’ultima.

Effetti della cessione d’azienda

Vediamo ora quali sono gli effetti principali del trasferimento aziendale.

  1. Continuità dei rapporti contrattuali: ai sensi dell’art. 2558 c.c., i contratti in corso passano al cessionario, salvo patto contrario o se intuitu personae.
  2. Trasferimento dei debiti: ex art. 2560 c.c., il cessionario risponde dei debiti anteriori se i creditori non hanno acconsentito alla sua liberazione.
  3. Crediti aziendali: la cessione dei crediti dell’azienda ceduta ha affetti nei confronti dei terzi anche in assenza di notifica o accettazione del debitore ceduto, dal momento in cui il trasferimento è stato iscritto nel registro delle imprese. Il debitore ceduto però è liberato se paga in buona fede all’alienante.
  4. Divieto di concorrenza: il cedente non può iniziare una nuova attività in concorrenza, salvo patto contrario (art. 2557 c.c.).
  5. Mantenimento dei rapporti di lavoro: ex art. 2112 c.c., i rapporti proseguono con il cessionario, che ne assume diritti e obblighi.

La cessione di ramo d’azienda

La cessione di ramo d’azienda riguarda una parte funzionalmente autonoma dell’impresa, in grado di operare in modo indipendente. Anche in questo caso si applicano le norme generali sulla cessione d’azienda, purché il ramo ceduto sia identificabile e organizzato.

Occorre che il ramo abbia un’autonomia gestionale, economica e funzionale, riconosciuta anche ai fini lavoristici e fiscali.

Aspetti fiscali 

Dal punto di vista fiscale, la cessione d’azienda genera plusvalenze tassabili per il cedente ai sensi dell’art. 86 TUIR, se il valore di cessione è superiore al valore contabile.

L’operazione è soggetta a:

  • imposta di registro: si applicano le aliquote distinte a cui sono assoggettati i diversi  beni e diritti che costituiscono l’azienda se dall’atto o dai suoi allegati risulta per ogni bene una imputazione distinta di una quota parte del corrispettivo. In assenza di tale distinzione si applica l’aliquota più alta. La base imponibile si ottiene sommando i valori delle attività e sottraendo le passività che risultano dalle scritture contabili;
  • IVA: ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art. 2 del DPR n. 633/1972 Non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda (ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale)”, di conseguenza non sono soggette al campo di applicazione Iva, fatte salve alcune situazioni particolari;
  • imposte ipotecarie e catastali: previste in presenza di beni immobili.

 

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giochi online

Giochi online nei locali pubblici: illegittimo il divieto assoluto Per la Corte Costituzionale è illegittimo il decreto Balduzzi nella parte in cui vieta in modo assoluto i giochi online nei locali pubblici

Giochi online e locali pubblici

Con la sentenza n. 104/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 3-quater, del cosiddetto “decreto Balduzzi” (d.l. 158/2012), che vietava l’installazione nei locali pubblici di dispositivi che consentono l’accesso a piattaforme di giochi online, sia legali sia illegali.

Il divieto imposto dal decreto Balduzzi

La norma censurata vietava espressamente la disponibilità, all’interno di qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che permettessero ai clienti di accedere a giochi d’azzardo online, anche se erogati da concessionari autorizzati. Il divieto si applicava in modo indifferenziato, sia in caso di utilizzo esclusivo delle apparecchiature a fini di gioco, sia nel caso di utilizzo occasionale o accessorio.

I motivi della declaratoria di illegittimità

La Corte ha riconosciuto che l’intento della norma – il contrasto alla ludopatia – è senz’altro legittimo e costituzionalmente rilevante. Tuttavia, la disposizione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata, poiché colpisce comportamenti eterogenei, con differenti livelli di offensività, senza alcuna distinzione o graduazione.

In particolare, la Corte ha sottolineato che:

  • la norma è eccessivamente generica e inclusiva;

  • equipara situazioni profondamente diverse (uso occasionale vs. strutturato);

  • non distingue tra gioco legale e illegale, trattandoli alla stessa stregua;

  • non rispetta il principio di proporzionalità, essendo troppo penalizzante rispetto agli obiettivi.

Illegittima anche la sanzione da 20.000 euro

A seguito della declaratoria di illegittimità della norma primaria, la Corte ha esteso l’incostituzionalità anche alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 208/2015, che comminava una sanzione fissa di 20.000 euro per la violazione del divieto.

La sanzione, priva ora di base legale, non potrà più essere applicata.

Compiti futuri del legislatore

La Corte ha concluso invitando il legislatore a intervenire con misure più equilibrate ed efficaci per contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Le strategie future dovranno rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, graduando le restrizioni in base alla reale pericolosità delle condotte.

incapacità di testare

Incapacità di testare Incapacità di testare: cos’è, in quali casi è presente, effetti e cosa prevede l’art. 591 del codice civile

Cos’è l’incapacità di testare?

L’incapacità di testare è una condizione giuridica che impedisce a una persona di disporre del proprio patrimonio tramite testamento. Il Codice Civile, all’articolo 591, disciplina i casi in cui un soggetto non può redigere un testamento valido, garantendo la tutela degli interessi degli eredi e della volontà testamentaria.

L’incapacità di testare si verifica quando un soggetto non è in grado, per legge o per condizioni personali, di esprimere una volontà testamentaria valida. Il testamento redatto da un soggetto incapace può essere pertanto impugnato da chiunque vi abbia interesse, nel termine di prescrizione di 5 anni che dicono dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Casi di incapacità di testare previsti dall’art. 591 c.c.

L’art. 591 c.c individua tre categorie principali di soggetti incapaci di testare:

1. Minori di età

I minori di 18 anni non possono fare testamento, anche se emancipati. La ratio della norma è che i minori non abbiano la maturità sufficiente per disporre consapevolmente del proprio patrimonio.

2. Interdetti per infermità di mente

Le persone dichiarate interdette giudizialmente a causa di una grave patologia mentale non possono testare. L’interdizione viene pronunciata dal tribunale e comporta la totale incapacità legale di agire.

3. Incapaci di intendere e di volere al momento del testamento

Anche se una persona non è formalmente interdetta, il testamento può essere impugnato se il testatore, al momento della redazione, si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere dovuto, ad esempio, a:

  • malattie psichiatriche;
  • intossicazione da farmaci o sostanze stupefacenti;
  • grave infermità fisica che comprometta la lucidità mentale.

Effetti della dichiarazione di incapacità di testare

Se viene accertata l’incapacità del testatore, il testamento può essere dichiarato nullo su richiesta di chiunque vi abbia interesse (eredi legittimi o altri aventi diritto). La nullità comporta:

  • l’invalidità delle disposizioni testamentarie;
  • il ritorno all’eredità secondo le regole della successione legittima;
  • l’esclusione degli eredi nominati nel testamento invalido.

Giurisprudenza sull’incapacità di testare

Cassazione n. 9534/2025: Il fatto che una persona si esprima a monosillabi o con gesti del capo non invalida il testamento, a patto che queste siano le uniche modalità di comunicazione possibili a causa di un deficit motorio che non compromette la sua capacità di intendere e di volere, né la possibilità di esprimere in modo comprensibile le sue intenzioni. Non si può negare la validità di un consenso manifestato in questo modo, né contestare l’autenticità e la completezza dell’espressione di volontà, soprattutto se il giudice ha riscontrato queste condizioni in concreto e la sua motivazione è priva di vizi.

Corte Appello Milano n. 2731/2024: Anche senza una documentazione medica chiara e lineare che attesti le condizioni mentali del testatore, per annullare un testamento ai sensi dell’articolo 591, comma 3, del codice civile, l’incapacità del defunto può essere desunta dal contenuto del testamento stesso e, in particolare, dalle modalità con cui è stato redatto

Cassazione n. 42124/2021: Quando si tratta di dimostrare l’incapacità di un testatore al momento della stesura del testamento, l’articolo 591, comma 2, n. 3, del codice civile stabilisce che tale incapacità deve essere provata proprio in quel momento specifico. Tuttavia, questa norma non significa che le prove debbano limitarsi esclusivamente a quel frangente. Al contrario, il giudice può considerare le condizioni mentali del testatore sia prima che dopo la redazione del testamento, utilizzando queste informazioni come base per una presunzione. In definitiva, l’incapacità può essere dimostrata attraverso qualsiasi mezzo di prova disponibile.

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equa riparazione

Equa riparazione anche per le persone giuridiche La Cassazione conferma che anche le società hanno diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo

L’equa riparazione spetta anche a società ed enti collettivi

Con l’ordinanza n. 14749/2025, la Cassazione ribadisce che il diritto all’equa riparazione per la durata eccessiva di un processo riguarda anche le persone giuridiche, come società ed enti collettivi.
La violazione del termine ragionevole di durata del giudizio, stabilito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e recepito in Italia dalla legge Pinto (L. n. 89/2001), genera un danno non patrimoniale che si presume esistente, salvo prova contraria.

Il caso concreto

La vicenda trae origine dal fallimento di una società, durato oltre quattordici anni, a fronte di un termine di sei previsto per tali procedure. Due società creditrici, dopo aver presentato istanza di ammissione al passivo, avevano chiesto l’indennizzo per il ritardo.
La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, ma solo per il periodo coincidente con la permanenza in carica dei legali rappresentanti, ritenendo che il danno si identificasse nel disagio psicologico degli amministratori.
Questa impostazione è stata censurata dalla Cassazione, che ha chiarito che il danno appartiene alla società in quanto soggetto titolare del diritto, non ai suoi organi.

La natura del danno non patrimoniale per le persone giuridiche

Secondo la Suprema Corte, il danno non patrimoniale derivante da un processo eccessivamente lungo ha una componente oggettiva, diversa dallo stress o dall’ansia che possono colpire le persone fisiche.
Il pregiudizio consiste nella “deminutio” dell’immagine e della sfera giuridica dell’ente, che subisce una compromissione della sua posizione a causa del protrarsi dello stato di incertezza.
Proprio per questa ragione, la Cassazione ha ribadito che la durata della carica dell’amministratore è irrilevante ai fini della quantificazione del danno, che si radica nel patrimonio e nella dimensione giuridica della persona collettiva.

La presunzione del danno e l’onere della prova contraria

La decisione ripercorre un orientamento consolidato secondo cui il danno extrapatrimoniale, pur non essendo un danno “automatico”, si presume normalmente in base all’id quod plerumque accidit, ossia all’evento che di regola si verifica.
Questa presunzione è superabile soltanto se l’amministrazione resistente dimostra circostanze particolari che escludano la sussistenza del pregiudizio (ad esempio, l’infondatezza manifesta della pretesa azionata o altri elementi che dimostrino l’assenza di danno concreto).
Tuttavia, la Cassazione precisa che il mutamento degli organi societari durante la procedura non incide sulla spettanza dell’indennizzo alla persona giuridica.

I limiti soggettivi dell’indennizzo per la durata irragionevole

L’ordinanza si sofferma anche su un altro aspetto rilevante: il diritto all’equa riparazione spetta esclusivamente al soggetto che ha partecipato al giudizio che si è protratto oltre il termine ragionevole.
Di conseguenza, gli amministratori o i soci, se non hanno assunto la veste di parte processuale, non possono richiedere in proprio l’indennizzo per la durata del procedimento.
Questo principio, già affermato in altre decisioni, garantisce una corretta delimitazione dei soggetti legittimati a pretendere il risarcimento.

procedure concorsuali

Durata procedure concorsuali: legittimo il limite di sei anni La Corte costituzionale conferma la legittimità del termine di sei anni per la durata delle procedure concorsuali previsto dalla legge n. 89/2001

Durata ragionevole delle procedure concorsuali è legittima

Con la sentenza n. 102/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Venezia in merito alla previsione normativa sul termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali.

Il limite temporale previsto dalla legge è compatibile con la CEDU

La norma oggetto di scrutinio è l’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, che stabilisce un limite di sei anni, estensibile a sette nei casi di particolare complessità, per il riconoscimento dell’equa riparazione.
Secondo la Consulta, tale previsione è coerente con lo standard di ragionevolezza richiesto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come costantemente interpretato dalla Corte EDU.

Il giudice conserva il potere di valutazione concreta

La Corte ha inoltre sottolineato che la predeterminazione del termine da parte del legislatore non comporta automatismi, poiché resta in capo al giudice il potere-dovere di valutare la fattispecie concreta nel procedimento per equa riparazione.
Tale interpretazione è conforme all’impianto della stessa legge n. 89/2001, che regola la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo anche nelle procedure concorsuali.

Nessuna violazione del giusto processo

La sentenza della Corte costituzionale ribadisce che la previsione normativa di un termine ragionevole non viola il principio del “giusto processo”, in quanto si inserisce in un sistema equilibrato che consente comunque al giudice di tenere conto della complessità del singolo caso.

In sintesi, la durata delle procedure concorsuali fino a sei anni (estensibile a sette) è costituzionalmente legittima, purché il giudice continui a esercitare una valutazione individualizzata, nel rispetto dei diritti garantiti dalla CEDU.

assegno di invalidità

Assegno di invalidità: va integrato anche con sistema contributivo La Corte costituzionale ha stabilito che l’assegno di invalidità deve essere integrato al minimo anche se calcolato interamente con il metodo contributivo

Integrazione assegno di invalidità

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha dichiarato illegittima la norma che esclude l’integrazione al minimo per l’assegno di invalidità liquidato con il solo sistema contributivo. La questione di legittimità era stata sollevata dalla sezione lavoro della Cassazione, che aveva denunciato la violazione degli artt. 3 e 38, II comma, Cost.

La disciplina dell’integrazione al minimo e la Riforma Dini

L’art. 1, comma 16, della l. n. 335/1995 (Riforma Dini) ha escluso l’applicazione delle norme sull’integrazione al minimo per tutti i trattamenti pensionistici calcolati con il sistema contributivo. Tuttavia, la Corte ha ricordato che l’assegno ordinario di invalidità ha sempre avuto una disciplina peculiare e più favorevole rispetto alle altre prestazioni previdenziali.

Sin dalla sua introduzione nel 1984, l’assegno è stato concepito per fronteggiare situazioni di bisogno conseguenti alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Lo stesso prevede un’integrazione finanziata con la fiscalità generale, non con i contributi dei lavoratori.

Le ragioni della particolare tutela dell’assegno di invalidità

La Corte ha evidenziato che l’assegno ordinario di invalidità risponde a esigenze specifiche:

  • può essere necessario molto prima dell’età per accedere all’assegno sociale;

  • tutela soggetti che, per l’invalidità, hanno perso la capacità di generare un montante contributivo adeguato;

  • si rivolge a situazioni di bisogno meritevoli di particolare protezione costituzionale.

In assenza dell’integrazione al minimo, il lavoratore invalido con un assegno di importo ridotto rischia di rimanere per anni privo di un sostegno economico adeguato. Ciò specialmente se non possiede altri requisiti per accedere a prestazioni assistenziali.

La violazione del principio di uguaglianza

Secondo la Consulta, assimilare l’assegno ordinario di invalidità alle pensioni contributive ordinarie e sottrarlo all’integrazione al minimo determina un’irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost.

Il trattamento si differenzia per finalità e modalità di finanziamento dalle altre prestazioni previdenziali e non può essere ricondotto alla logica punitiva verso chi esce anticipatamente dal lavoro senza aver maturato un’adeguata anzianità contributiva.

Decorrenza differita degli effetti della sentenza

Pur dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, la Corte ha stabilito che gli effetti della decisione decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di evitare un improvviso e ingente aggravio finanziario per lo Stato, dovuto al riconoscimento degli arretrati per il periodo anteriore.

pegno

Pegno: cos’è, come funziona e differenze con l’ipoteca Pegno: cos’è, come si costituisce, tipologie, effetti giuridici, differenze con l’ipoteca e giurisprudenza recente della Cassazione

Che cos’è il pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia che si costituisce su un bene mobile, su un’ universalità di beni mobili, su diritti aventi ad oggetto beni mobili e su crediti, a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione. La funzione principale di questo diritto di garanzia è di attribuire al creditore la possibilità di soddisfarsi sul bene che ne costituisce l’oggetto in caso di inadempimento del debitore, con prelazione rispetto agli altri creditori.

Normativa di riferimento

La disciplina di questo diritto di garanzia si trova principalmente nel Codice Civile, agli articoli 2784-2807 c.c. Tali norme ne definiscono la modalità di costituzione, i diritti e gli obblighi delle parti, l’estinzione della garanzia e gli effetti nei confronti di terzi.

Come si costituisce il pegno

Il pegno si perfeziona mediante:

  • un contratto scritto, che individua il credito garantito e il bene oggetto di garanzia;
  • la consegna materiale della cosa al creditore o a un terzo designato (cosiddetto depositario), oppure notifica al debitore ceduto in caso di pegno su crediti.

La mancanza di consegna impedisce la costituzione del diritto.

Caratteristiche principali

I principali tratti distintivi di questo istituto sono:

  • è una garanzia reale, cioè grava direttamente sul bene;
  • ha carattere accessorio rispetto al credito garantito (se viene meno il credito, si estingue anche il pegno);
  • conferisce al creditore la priorità di soddisfazione sul bene in caso di esecuzione;
  • il creditore ha il diritto di ritenzione, in quanto può trattenere il bene fino al pagamento.

Tipologie di pegno

Questo diritto di garanzia può riguardare:

  • beni mobili materiali (es. gioielli, merci, titoli al portatore);
  • diritti che hanno ad oggetto beni mobili;
  • crediti (es. somme di denaro che un terzo deve al debitore);
  • universalità di mobili, come un insieme di cose determinate (ad esempio le scorte di magazzino).

Effetti del pegno

Gli effetti principali di questa garanzia per il creditore sono i seguenti:

  • ha il diritto di espropriare il bene oggetto di pegno in caso di inadempimento, seguendo le procedure di vendita previste dalla legge;
  • può percepire eventuali frutti, imputandoli in conto interessi o capitale;
  • ha diritto di essere soddisfatto prima di eventuali altri creditori.

Estinzione del pegno

Questo diritto di garanzia si estingue nei casi previsti dalla legge, tra i quali figurano i seguenti:

  • pagamento del debito garantito;
  • rinuncia del creditore;
  • restituzione volontaria del bene;
  • perimento del bene oggetto di garanzia.

In caso di estinzione, il creditore deve restituire immediatamente il bene al debitore.

Differenze con l’ipoteca

Il pegno si distingue dall’ipoteca per diversi aspetti:

Pegno Ipoteca
Grava su beni mobili o crediti Grava su beni immobili o mobili registrati
Richiede consegna del bene Non richiede consegna
Si costituisce con contratto e traditio Si costituisce con iscrizione nei registri
Immediata apprensione del bene Il bene resta nel possesso del debitore

Giurisprudenza sul pegno

Di seguito massime recenti della Cassazione sul pegno:

Cassazione n. 9811/2025

Quando il pegno è costituito su beni fungibili come il denaro, si configura come pegno irregolare solo se alla banca è stata espressamente data la facoltà di disporre della somma.Se, invece, questa facoltà non è stata conferita alla banca (come accertato dalla corte d’appello nel caso specifico), si ricade nella disciplina del pegno regolare. In questo scenario, la banca garantita non acquisisce la proprietà della somma e, di conseguenza, non ha l’obbligo di restituire al debitore la stessa quantità di denaro (il tantundem).

Cassazione n. 27501/2023

Il pegno rotativo è una forma di pegno che si sviluppa progressivamente, permettendo la sostituzione dei beni dati in garanzia. Tuttavia, questa natura “progressiva” non elimina la necessità di rispettare le formalità richieste per la sostituzione dei titoli. È fondamentale che ogni sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e da un riferimento all’accordo originario (come richiamato dalla Cassazione n. 25796 del 2015). L’unica eccezione a questa regola si verifica quando è la stessa clausola di rotatività a predeterminare in modo esplicito le modalità con cui dovranno avvenire le sostituzioni, rendendo superflua la necessità di ulteriori specificazioni ad ogni singola operazione.

 

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tribunale online

Tribunale online: come funziona Attivo dal 1° marzo 2024 il tribunale online. La sperimentazione coinvolge sette sedi: Catania, Catanzaro, L'Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona. Dal 1° luglio 2025 anche Roma

Tribunale online

Tribunali più smart per una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini. E’ questo l’obiettivo della sperimentazione del progetto “Tribunale online” attivo in sette sedi (Catania, Catanzaro, L’Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona) dal 1° marzo 2024.

Dal 1° luglio 2025 si entra nella seconda fase di sperimentazione con l’ampliamento dell’offerta di servizi con nuove tipologie di istanze disponibili online, tra cui la nomina del cancelliere o del notaio incaricato dell’inventario, l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, l’istanza di proroga per l’inventario e le autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
Contestualmente, cresce anche la rete dei Tribunali coinvolti nella sperimentazione: alle sette sedi giudiziarie già attive – Catania, Catanzaro, L’Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona – si aggiunge il Tribunale di Roma.

L’iniziativa, realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, è stata finanziata nell’ambito del Pon Governance 2014-2020, in coerenza con le priorità indicate dal Pnrr.

Caratteristiche

Il portale, fruibile da qualsiasi dispositivo, è costituito da una sezione pubblica accessibile a tutti, di natura informativa, e da una sezione riservata, in cui i cittadini dotati di identità digitale (SPID, CIE o CNS) possono depositare autonomamente alcune istanze nei procedimenti di volontaria giurisdizione e monitorarne lo stato di avanzamento.

Il portale Tribunale Online è disponibile all’indirizzo https://smart.giustizia.it/to e raggiungibile dal portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia https://pst.giustizia.it.

All’interno dell’area pubblica, liberamente accessibile, sono contenute informazioni su iter procedurali, attori, tempi e costi dei servizi, modulistica completa e istruzioni sul deposito presso i Tribunali, oltre a una sezione dedicata alle domande frequenti.

La sperimentazione del Tribunale Online ha reso possibile ad oggi, il deposito telematico delle istanze in alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, come l’amministrazione di sostegno, la gestione di eredità giacente e la nomina del curatore. Dal 1° luglio 2025, l’offerta di servizi si amplia ulteriormente. Con la seconda fase, infatti, la piattaforma si arricchisce di nuove funzionalità, offrendo ai cittadini la possibilità di svolgere un numero crescente di attività in modo sempre più semplice, rapido e digitale.

Nei prossimi mesi, il Tribunale Online continuerà ad evolversi con l’introduzione di ulteriori servizi e strumenti pensati per migliorare e ampliare l’esperienza d’uso, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente a tutti i Tribunali sul territorio nazionale, per una giustizia sempre più accessibile e vicina alle persone.

Procedimenti ammessi

I procedimenti ammessi al deposito telematico attraverso la piattaforma sono: amministrazione di sostegno (art.473-bis.58 c.p.c.); gestione dell’eredità giacente e nomina del curatore (art.782 c.p.c.); richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione in favore di minori (art. 320, 374 c.p.c.); autorizzazione al rilascio di passaporto o documento valido per l’espatrio per figli minori (art 3, lett.a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

La piattaforma è predisposta altresì per la consultazione di molteplici procedimenti nell’ambito della volontaria giurisdizione. Nei casi in cui il procedimento, o il Tribunale di riferimento, non sia tra quelli coinvolti nella sperimentazione, l’utente avrà la possibilità di recepire informazioni utili all’avvio dell’iter per l’atto di interesse, con indicazione e riferimenti dell’ufficio giudiziario di competenza territoriale.

Il deposito per l’utenza non qualificata sarà possibile attraverso la compilazione online con procedura guidata e l’invio della domanda direttamente dalla piattaforma.

Le notifiche cartacee da parte dell’ufficio giudiziario, spedite tramite raccomandata postale, saranno sostituite dalle notifiche di avvenuta consegna visualizzabili nell’area riservata del portale.

La modulistica eterogenea tra uffici giudiziari sarà sostituita da una modulistica standard, disponibile nell’Area pubblica del portale.

bagaglio a mano

Bagaglio a mano: nuove regole dall’UE per chi vola Bagaglio a mano senza costi aggiuntivi: questa una delle novità della proposta approvata dalla Commissione trasporti UE

Novità dall’UE: niente costi aggiuntivi per il bagaglio a mano

Per il bagaglio a mano in aereo niente costi aggiuntivi. Questa è solo una delle novità contenute nella proposta di riforma della normativa UE approvata dalla Commissione trasporti del Parlamento UE il 24 giugno 2025. La proposta deve essere ancora sottoposta all’esame della plenaria della Eurocamera per essere infine concordata con il Consiglio Europeo. Tra il 7 e il 10 luglio la proposta potrebbe ricevere l’approvazione del Parlamento UE.

Le nuove regole si pongono l’obiettivo, dietro la spinta delle associazioni dei consumatori, di tutelare i passeggeri dalla previsione di inutili costi aggiuntivi, con un occhio di riguardo per i soggetti più fragili e di garantire una maggiore trasparenza in fase di acquisto e di rimborso del biglietto aereo.

Vediamo quali sono le altre novità in arrivo per i passeggeri.

Nuovi servizi gratuiti per i passeggeri: bagaglio a mano gratis

Prevista la possibilità di prenotare gratuitamente un posto accanto ai minori di anni 12. Nessun costo aggiuntivo neppure per chi porta a bordo un piccolo bagaglio a mano (peso inferiore a 7 kg e dimensione complessiva di 100 cm) e un oggetto personale di piccole dimensioni (40x30x15 cm).

Gratuito anche l’accompagnatore del passeggero con mobilità ridotta. Previsto inoltre il risarcimento del danno qualora l’animale che assiste il disabile o la sedia a rotelle subiscano danni.

Prezzi più trasparenti e rimborsi più semplici

La proposta approvata prevede anche che gli intermediari indichino in modo trasparente e completo il costo di acquisto complessivo del biglietto, indicando eventuali commissioni aggiuntive e modalità per la richiesta di rimborso.

Per il rimborso è prevista l’introduzione di un modulo unico, anche in modalità precompilata, che deve essere inviato nel termine di 48 ore dal disservizio subito.

Gli intermediari che hanno venduto il biglietto hanno a disposizione 14 giorni di tempo per procedere al rimborso.

Viaggi con diversi mezzi di trasporto, coincidenze e ritardi

Per i viaggi che prevedono l’impiego di diversi mezzi di trasporti è previsto l’obbligo di informare l’utente sulla tipologia di biglietto da acquistare (unico, combinato, separato).

Qualora il biglietto sia unico il  cambio da un mezzo di trasporto a un altro non deve comportare la perdita del diritto all’assistenza in caso di mancata coincidenza.

In presenza di un ritardo minimo di 60 minuti causato dalla mancata coincidenza il passeggero dovrebbe avere diritto a bevande, pasto e alloggio gratuito in caso di necessità.

Risarcimento in caso di informazioni errate

In presenza di problemi provocati dal mancato rispetto dell’obbligo di informativa corretto da parte del venditore del biglietto, il passeggero potrebbe essere destinatario di un rimborso e di un risarcimento pari al 75%.

 

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