accertamento tecnico preventivo

Accertamento tecnico preventivo (ATP) L’accertamento tecnico preventivo è un mezzo istruttorio che può essere richiesto prima dell’instaurazione del giudizio: presupposti e disciplina dell’ATP

Cos’è un accertamento tecnico preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo, detto anche ATP, è un mezzo istruttorio che viene assunto in condizioni di urgenza, in vista dell’instaurazione di un giudizio (e quindi prima del giudizio stesso), per accertare lo stato dei luoghi o la condizione di cose in un preciso momento.

Lo scopo dell’ATP è quello di accertare tali condizioni prima che possano cambiare e rendere conseguentemente impossibile un successivo rilievo.

Come si richiede l’ATP ex art. 696 c.p.c.

Il procedimento finalizzato all’accertamento tecnico preventivo rientra tra quelli di istruzione preventiva disciplinati dal codice di procedura civile ed è regolato dall’art. 696 c.p.c. 

L’ATP si richiede con ricorso al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito (o, in casi di eccezionale urgenza, al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta), in cui devono essere indicati i motivi che giustificano l’urgenza del provvedimento richiesto.

Se ritiene di accogliere il ricorso, in considerazione della ragionevole fondatezza dell’istanza (fumus boni iuris) e del possibile pregiudizio paventato dal richiedente derivante dall’eventuale inerzia (periculum in mora), il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) e fissa l’udienza a cui partecipano le parti in contraddittorio e il consulente stesso.

Il ricorso per ATP, ove accolto, deve essere notificato alla controparte insieme al decreto di fissazione dell’udienza.

Se il CTU accetta l’incarico, il giudice fissa la data dell’inizio delle operazioni peritali e assegna al consulente un termine per il deposito della relazione conseguente all’accertamento.

Chi paga il CTU in un accertamento tecnico preventivo?

Il carattere di urgenza dell’accertamento tecnico preventivo può essere dovuto a svariate motivazioni, come la deperibilità di un oggetto, il pericolo di alterazione dello stato dei luoghi o la necessità improcrastinabile di provvedere al ripristino degli stessi, senza poter attendere i tempi di un giudizio.

Si tratta, in sostanza, di un procedimento cautelare volto a “immortalare” le condizioni di un luogo o di una cosa, prima che le stesse possano cambiare.

Al sopralluogo finalizzato all’accertamento tecnico preventivo possono presenziare anche i consulenti tecnici di parte (CTP), delle cui osservazioni il CTU deve dar conto.

Una volta depositata la relazione, il procedimento di istruzione preventiva si chiude, con addebito delle relative spese in capo al richiedente. Salva la possibilità che le stesse vengano poi rifondate in caso di instaurazione del giudizio di merito e accoglimento della domanda con contestuale condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Le valutazioni del CTU nell’accertamento tecnico preventivo

Nel corso del tempo, la disciplina dell’accertamento tecnico preventivo è stata affinata dal legislatore, anche sulla scorta di alcune pronunce della Corte Costituzionale.

In particolare, è stata ammessa la possibilità di svolgere l’ATP anche sulla persona del richiedente o, ove vi sia consenso, sula persona nei cui confronti è diretta l’istanza.

Inoltre, dopo la novella legislativa in vigore dal 2006, l’accertamento tecnico preventivo può anche comprendere valutazioni del CTU sulle cause e sui danni provocati dall’evento sul bene oggetto di accertamento.

L’accertamento preventivo sui crediti ex art. 696 bis

Un’altra novità introdotta dalla novella del 2005 è la possibilità di esperire la consulenza tecnica preventiva anche in assenza di pericolo di dispersione della prova, per l’accertamento e la determinazione di crediti derivanti da fatto illecito o dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali (art. 696-bis c.p.c.).

In tal caso, al consulente è demandato anche l’esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.

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oblio oncologico

Oblio oncologico: le faq del Garante Oblio oncologico: dal Garante Privacy informazioni utili e indicazioni per cittadini e imprese sul diritto introdotto dalla legge n. 193/2023

Oblio oncologico, cos’è

Che cos’è il diritto all’oblio oncologico? Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le faq del Garante

L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche.

Il documento, pubblicato nella newsletter del 9 agosto 2024, oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Le FAQ sull’oblio oncologico insieme ad un’utile scheda in materia sono consultabili sul sito internet del Garante privacy.

Cosa stabilisce la legge sull’oblio oncologico

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

 

Leggi anche Articolo di stampa e diritto all’oblio

processo civile telematico

Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre Il processo civile telematico si aggiorna: deposito libero di file, pignoramenti via pec, più spazio per la busta telematica. Le nuove regole in un provvedimento del Mingiustizia

Cambiano le regole del Processo civile telematico

Nuove regole per il processo civile telematico. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il  Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024 ha emanato nuove specifiche tecniche che riguardano il processo civile telematico e che entreranno in vigore da lunedì 30 settembre 2024.

Specifiche processo civile telematico: fonte

Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico attuano le previsioni contenute nell’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 contenente il regolamento delle regole tecniche per l’adozione, anche nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Depositi telematici di audio e video

Da fine settembre i soggetti autorizzati potranno allegare agli atti depositati telematicamente anche i documenti informatici in formato:

  • audio (.mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife);
  • video (.mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi);
  • testo (.pdf; .rtf; txt);
  • ipertesto (.xml; .html);
  • posta elettronica (.eml; msg);
  • compresso (.zip; .rar; .arj);
  • immagini (.jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm).

Busta telematica più grande

La busta telematica raddoppia le dimensioni. Da 30 Mb si passerà quindi a 6o Mb. In questo modo si eviteranno i depositi multipli spesso necessari a causa delle dimensioni dei file.

Depositi telematici: accettazione automatica

Quando gli addetti provvederanno al deposito telematico si attiverà una procedura di accettazione automatizzata. Grazie ad alcuni controlli preliminari il sistema sarà in grado di segnalare la presenza di eventuali problemi suddivisi in tre distinte categorie:

  • Warn: segnalazione che non blocca la procedura;
  • Error: anomalia che blocca il deposito e che richiede l’intervento della cancelleria;
  • Fatal: anomalia che blocca il procedimento e che rappresenta un’anomalia non gestibile o  non gestita.

Sul deposito telematico leggi anche questa interessante nota alla Cassazione n. 16552/2024 “Pec non funzionante: nuovo deposito entro 20 giorni.”

Processo civile telematico: notifica UNEP

Gli avvocati potranno chiedere all’UNEP di provvedere alla notifica telematica a mezzo pec nei confronti del destinatario, semplificando così la procedura di notifica.

Notifica via pec e deposito della relativa prova

Gli avvocati che effettueranno le notifiche a mezzo pec dovranno provvedere poi al deposito dei documenti che dimostrano l’avvenuta operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e quella di accettazione.

Richiesta copie di atti e documenti

I soggetti non abilitati potranno chiedere il rilascio di copia di atti e documenti per mezzo di un servizio disponibile nel punto  di accesso e sul PST. In questo modo il soggetto interessato potrà individuare il documento o l’atto, pagare e inviare infine la richiesta effettiva della copia. Sarà possibile anche richiedere copie di diverso tipo e in diversi formati alla cancelleria.

L’impossibilità di evadere la richiesta verrà comunicata al richiedente in modo automatico.

Rilascio di copie di atti e documenti

La copia informatica di atti e documenti verrà inviata al richiedente come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata.

Attestazione di conformità su documento separato

Nei casi in cui sarà necessario attestare la conformità di una copia informatica l’attestazione andrà inserita in un documento in formato PDF che dovrà contenere la descrizione sintetica del documento e il nome del file. Il soggetto che compirà l’attestazione di conformità lo dovrà quindi firmare con firma digitale o elettronica qualifica.

Leggi anche Il processo telematico non è pronto per audio e video

organismi di mediazione

Organismi di mediazione: adeguamento a gennaio Per gli organismi di mediazione, il ministero della Giustizia ha rinviato il termine per l'adeguamento dei requisiti di iscrizione al 31 gennaio 2025

Organismi di mediazione, ok alla proroga

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il ministero della Giustizia ha rinviato l’adeguamento ai requisiti di iscrizione per gli organismi di mediazione e i responsabili degli stessi.

Adeguamento prorogato al 31 gennaio 2025

Il decreto ministeriale del 9 agosto 2024 ritenuta l’opportunità, stante l’approssimarsi della scadenza originaria del 15 agosto 2024 e la complessità della procedura amministrativa di adeguamento, infatti, il differimento al 31 gennaio 2025 dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, ultima parte, e 43, comma 1, del Dm Giustizia n. 150/2023

Accolte le istanze dell’avvocatura

In tal modo, vengono accolte le istanze dell’avvocatura consentendo a organismi e mediatori di avere più tempo per conformarsi alle nuove disposizioni. Sia il Consiglio Nazionale Forense che l’Organismo Congressuale Forense (OCF) nei giorni scorsi infatti avevano chiesto a gran voce la proroga data la complessità delle procedure di adeguamento e dell’avvicinarsi della scadenza iniziale del 15 agosto.

diritto di proprietà

Diritto di proprietà Il diritto di proprietà nell’ordinamento italiano: il contenuto, i modi di acquisto e i limiti imposti dalla legge. In particolare: la funzione sociale prevista dalla Costituzione

Cosa si intende per diritto di proprietà

Il diritto di proprietà è il più importante ed esteso dei diritti reali, cioè di quei diritti che individuano il potere del soggetto su una cosa. Come dispone l’art. 832 del codice civile, il titolare del diritto di proprietà su un bene ha diritto di goderne in modo esclusivo e di disporne a proprio piacimento (ad esempio, di venderlo o di donarlo), entro i limiti previsti dall’ordinamento.

Per comprendere quali siano tali limiti, occorre fare riferimento al dettato costituzionale in tema di proprietà.

Il diritto di proprietà nella Costituzione. La funzione sociale

Secondo l’art. 42 della Costituzione, la proprietà deve avere una funzione sociale. Ciò significa che lo scopo di tale istituto non è meramente quello di soddisfare l’interesse del suo titolare: esempi di limitazioni del diritto di proprietà per perseguire una funzione sociale sono la previsione di un prezzo calmierato per gli affitti (si pensi al c.d. equo canone, nell’esperienza dell’ordinamento italiano), l’acquisto per usucapione (di cui si dirà oltre) e l’espropriazione del bene.

Quest’ultima ipotesi è espressamente prevista dal terzo comma della norma appena citata, il quale dispone che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo il riconoscimento di un indennizzo in favore del titolare. L’entità di tale indennizzo deve essere giusta, a norma dell’art. 834 c.c., pur non dovendo corrispondere al valore di mercato del bene; a tal riguardo, la Corte Costituzionale ha parlato di “serio ristoro” del sacrificio del privato (in questo senso, vedasi la risalente sentenza Corte Cost. n. 5/1980).

Come si può acquistare il diritto di proprietà?

Su un piano più generale, l’art. 42 Cost. dispone che la proprietà può essere pubblica o privata (a seconda della natura del soggetto titolare del bene) e che la stessa è “riconosciuta e garantita” dalla legge, che ne determina i modi di acquisto ed i limiti.

Quanto ai modi di acquisto, essi possono essere a titolo originario (cioè, quando l’acquisto avviene indipendentemente dalla volontà di un altro soggetto) o a titolo derivativo, come avviene nelle comuni compravendite o donazioni (atti inter vivos) o nelle successioni (atti mortis causa, richiamati anche dall’art. 42 Cost. ultimo comma); particolari modi acquisto della proprietà sono, inoltre, l’espropriazione per pubblica utilità, di cui si è detto sopra, o la confisca.

I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono puntualmente elencati dall’art. 922 del codice civile e sono l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, la specificazione, l’unione o commistione e l’usucapione.

Quest’ultima, come più sopra accennato, si sostanzia in un istituto che tutela la funzione sociale della proprietà e valorizza l’operato del soggetto che, pur non effettivo titolare della proprietà sul bene, ne ha esercitato il possesso per un determinato periodo di tempo come se ne fosse stato il proprietario (ad esempio, un soggetto che abbia coltivato, e quindi reso fruttuoso anche per la collettività, un terreno non suo).

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a Usucapione e buona fede

La disciplina civilistica della proprietà

Con particolare riguardo alla proprietà fondiaria (terreni e costruzioni), la normativa civilistica pone una dettagliata disciplina in tema di rispetto delle distanze tra gli immobili, dell’apertura di luci e vedute (es. finestre), di comunione forzosa dei muri, di scarico delle acque etc. (artt. 873 e ss. cod. civ.).

Analogamente, viene disciplinata l’estensione della proprietà, la quale si estende lungo la sua superficie in orizzontale (con diritto del proprietario di recintarne i confini) e in modo verticale, “nella sua proiezione verso il sottosuolo e verso lo spazio aereo soprastante” (artt. 840 e ss. c.c.).

Le azioni a difesa della proprietà

In questo breve excursus sulle linee generali che definiscono il diritto di proprietà nel nostro ordinamento, vanno necessariamente ricordate le azioni a difesa della proprietà, previste dal codice civile, e in particolare le c.d. azioni petitorie previste dagli artt. 948 ss. del codice civile.

Nello specifico, l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) mira a consentire al proprietario che abbia perso il possesso del bene di rivendicare lo stesso e recuperarlo. Con l’azione negatoria (art. 949 c.c.), invece, il proprietario mira a far accertare il proprio diritto e a far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa.

In tema di diritto di proprietà, ricordiamo anche alcuni casi specifici, come la comunione (in cui la proprietà su un bene spetta a più soggetti) e il condominio; la c.d. proprietà intellettuale su opere e invenzioni (si veda l’articolata disciplina su marchi e brevetti); e la c.d. proprietà fiduciaria.

volontaria giurisdizione

Volontaria giurisdizione La volontaria giurisdizione è un tipo di giurisdizione che gestisce negozi giuridici o affari che richiedono l'intervento del Giudice

Volontaria giurisdizione: cos’è

Per volontaria giurisdizione si intende un tipo particolare di attività giurisdizionale, che si occupa di diritti soggettivi fondamentali tutelati dalla Costituzione. L’autorità giudiziaria in questi casi deve amministrare interessi privati, di rilievo super-individuale, per evitare la lesione degli stessi.

Procedimento

Il procedimento di volontaria giurisdizione è avviato con una domanda, che prende il nome di istanza o ricorso.

Il ricorso o l’istanza mirano a ottenere un provvedimento giudiziale che soddisfi e realizzi l’interesse di cui è portatore il richiedente. Il giudice, nell’emanare il provvedimento, non è vincolato dalla domanda. L’autorità giudiziaria è infatti libera di emanare il provvedimento che ritiene più conveniente per tutelare quell’interesse.

Fase istruttoria e decisione

Dopo la presentazione dell’istanza o del ricorso il Giudice avvia la fase istruttoria per verificare la situazione di fatto indicata nella domanda. Conclusa la fase istruttoria il giudice emette un provvedimento che, come anticipato, non deve corrispondere necessariamente a quanto richiesto.

L’autorità giudiziaria infatti, nell’ambito della volontaria giurisdizione, svolge una funzione di controllo di natura repressiva e ispettiva in tutti quei casi in cui non siano rispettati certi doveri o l’attività da svolgere per perseguire lo scopo non venga compiuta.

Forma del procedimento

Il procedimento si svolge nella forma del procedimento in Camera di Consiglio disciplinato dall’art. 737 e seguenti del codice di procedura civile. L’articolo 737 c.p.c dispone in particolare che i provvedimenti che l’autorità giudiziaria è chiamata a pronunciare in Camera di Consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente per materia e per territorio e hanno la forma del decreto motivato, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. In alcuni casi infatti l’autorità giudiziaria emette il provvedimento finale nella forma dell’ordinanza.

Volontaria giurisdizione: materie

La volontaria giurisdizione si occupa di alcune importanti materie.  Molte riguardano la realizzazione di interessi personali o familiari.  Ne sono un esempio le domande finalizzate a ottenere:

Rientrano nell’ambito della volontaria giurisdizione però anche altre questioni, come ad esempio, le procedure finalizzate a ottenere la riabilitazione da un protesto cambiario o il ricorso contro il rifiuto di iscrizione di una società nel registro delle imprese.

nuovo digitale terrestre

Nuovo digitale terrestre (DVB-T2): chi deve cambiare tv Il Ministero per le imprese e il made in Italy annuncia l'arrivo del nuovo digitale terreste DVB-T2 dal 28 agosto

Al via dal 28 agosto il nuovo standard trasmissivo. Da questa data inizia la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione DVB-T2. Lo rende noto il ministero per le imprese e il made in Italy.

Il nuovo standard del segnale televisivo del digitale terreste sarà fruibile sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2, ed in simulcast anche in DVB-T.

Questa nuova tecnologia assicura il Mimit, “migliorerà l’esperienza televisiva degli spettatori grazie alla qualità superiore dell’immagine e alla fruizione di un numero potenzialmente sempre più alto di canali ad alta definizione”.

Chi deve cambiare la tv

Per la ricezione del segnale DVB-T2 non è necessario cambiare l’antenna né tantomeno modificare l’impianto TV. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale DVB-T sono già perfettamente idonei alla ricezione del segnale DVB-T2.

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre mentre, per quelli acquistati in precedenza, sarà necessario dotarsi di decoder o, eventualmente, di televisore idoneo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero al seguente link Televisione (mimit.gov.it)

e-state in privacy

E-state in privacy Il Garante pubblica i suggerimenti su selfie e foto, acquisti uso di app e social quando si è in vacanza e non solo

E-state in privacy: il vademecum

E-state in privacy è la campagna informativa del Garante con suggerimenti vari sui comportamenti corretti da adottare in ordine a selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza (e non solo).

Di seguito i 13 suggerimenti del Garante:

1. Sotto il sole estivo, non esporti troppo con selfie e foto: protezione alta soprattutto per i minori

Non tutti vogliono apparire online, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovano durante le ferie estive.

Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d’accordo, specie se si inseriscono poi anche dei tag con nomi e cognomi.

È abitudine diffusa condividere foto e video dei propri figli. È bene essere sempre consapevoli che le immagini dei  minori pubblicate on line possono finire anche nelle mani di malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle”, oppure almeno utilizzare alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per “pixellare” i volti, semplici da usare e disponibili anche gratuitamente online, o posizionando semplicemente sopra una “faccina” emoticon). Altra possibilità è quella di limitare le impostazioni di visibilità delle immagini alle sole persone fidate.

2. Geolocalizzati anche in ferie

Per una maggiore riservatezza e per non far sapere a tutti dove si trascorrono le vacanze estive, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet (se non indispensabili per specifici servizi), oltre a quelle dei social network e delle app utilizzate.

3. I “social-ladri” non vanno in vacanza

Spesso, con la comprensibile voglia di condividere esperienze e pensieri con gli altri, disseminiamo online informazioni che possono esporci a rischi imprevisti.

Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere a eventuali malintenzionati che in casa non c’è nessuno.
Il pericolo aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie.

Il suggerimento di base è quello di evitare SEMPRE di diffondere online informazioni molto personali come l’indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento. Da queste ultime, in particolare, potrebbero essere ricavate indicazioni sulle misure di protezione (tipologia delle serrature e delle finestre, presenza di telecamere, allarmi o inferriate, ecc.), oppure sulla presenza in casa di oggetti di valore (tv, quadri, ecc.).

Altra precauzione importante è anche quella di evitare di lasciare online indicazioni (anche indirette) sul fatto che si è partiti lasciando incustodito il proprio mezzo di trasporto personale (auto, moto, scooter, ecc.), magari fornendo anche involontariamente informazioni su dove si trova.

4. Non “abbandonare” la tua casa

Se sono presenti in casa prodotti e sistemi domotici, ricorda che questi utili dispositivi – al pari di tutte le tecnologie connesse online – possono essere esposti ad attacchi informatici, virus e malware.

Laddove possibile, è quindi bene assicurarsi che siano protetti, ad esempio impostando password sicure e aggiornando costantemente il software per garantire una maggiore protezione.
Prima di partire si può decidere di spegnere o disconnettere tutti i dispositivi smart che non hanno necessità di rimanere attivi. Per quelli che restano operativi, si possono eventualmente impostare sistemi di alert per controllare a distanza il loro funzionamento e magari monitorare anche lo stato della casa.

5. Metti anche la privacy in valigia

Anche in vacanza, è bene controllare le impostazioni privacy dei social network utilizzati, limitando magari la visibilità e la condivisione dei post ai soli amici. Altra buona regola è fare attenzione a non accettare sconosciuti nella cerchia di amicizie online.

In generale, se disponibili, è bene attivare particolari misure di sicurezza come, ad esempio, il controllo degli accessi al proprio profilo social oppure un codice di sicurezza da ricevere via SMS o e-mail nel caso si acceda ai social network da dispositivi diversi da quelli abituali. In questo modo è possibile accorgersi in tempo di eventuali accessi abusivi alle proprie pagine social e di furti di identità.

Se durante un viaggio capita di utilizzare il computer di un Internet caffè o una postazione web messa a disposizione dall’albergo per controllare l’e-mail personale, stampare biglietti di viaggio o consultare i social, è importante ricordare – una volta terminata la navigazione – di “uscire” dagli account, rimuovendo così ogni impostazione che consenta di salvare le proprie credenziali nei browser di navigazione.

6. Attenzione ai “pacchi”

È bene fare attenzione a eventuali messaggi con straordinarie offerte su viaggi e affitti di case per le vacanze, da ottenere, ad esempio, cliccando su link che richiedono dati personali o bancari. Virus informatici, software spia, ransomware phishing possono essere in agguato.

Truffe molto frequenti riguardano messaggi o telefonate su presunti ritardi o annullamenti di aerei, treni, alloggi, ecc., problemi con la prenotazione della camera o dell’appartamento, addebiti o mancati pagamenti per viaggi, soggiorni o vacanze. All’utente viene chiesto di fornire dati personali, stipulare contratti sostitutivi o inviare con urgenza pagamenti, con la pressione di dover agire immediatamente per non perdere l’agognata vacanza.

In tutti questi casi, se si hanno dei dubbi sulla veridicità del messaggio, è fondamentale non cliccare istintivamente sui link eventualmente presenti, non rispondere direttamente ai messaggi ricevuti e non chiamare eventuali numeri indicati (si potrebbe essere vittima di spoofing o di altri tentativi di truffa o sottrazione di dati). Meglio ricercare online i contatti dei presunti mittenti dei messaggi (aziende di trasporto, hotel, ecc.) e chiedere informazioni ricorrendo a canali ufficiali e sicuri.

Un altro tipo di minaccia informatica che non va in vacanza è quella dei siti fraudolenti, come ad esempio quelli che si presentano come copie estremamente realistiche di siti ufficiali molto conosciuti nel settore dei pacchetti vacanze, dei viaggi aerei, delle prenotazioni di hotel o di altre strutture ricettive, o che comunque cercano di apparire come legittimi. È quindi bene fare sempre estrema attenzione ai dettagli (errori nei testi, stranezze nella grafica, ecc.) che possono rivelare che si tratta di un sito fraudolento. Altri elementi che dovrebbero insospettire, sono offerte a un prezzo significativamente più basso rispetto alla media del mercato, discrasie tra il nome della struttura e il destinatario del pagamento o richieste di bonifici internazionali.

Accortezze utili possono essere quelle di controllare che l’indirizzo internet dei siti su cui si fanno pagamenti online non appaia anomalo (ad esempio, verificando se corrisponde al nome dell’azienda che dovrebbe gestirlo) e che vengano rispettate le procedure di sicurezza standard per i pagamenti online (ad esempio, la URL – cioè l’indirizzo – del sito deve iniziare con “https” e avere il simbolo di un lucchetto).

In generale, se si utilizzano servizi online per prenotare hotel, viaggi aerei, automobili a noleggio, ecc., è più prudente usare carte prepagate o altri sistemi di pagamento che permettono di evitare la condivisione del proprio conto bancario o della carta di credito.

Per tenere sotto controllo eventuali addebiti non autorizzati è utile controllare spesso le transazioni sul conto corrente bancario e sulle carte di credito, magari impostando sistemi di alert in tempo reale sui servizi di e-banking. In caso di anomalie, rivolgersi subito alla propria banca o al gestore delle carte.

7. App-prova di estate

In vacanza molti utenti di smartphone e tablet scaricano film, app per giochi, suggerimenti turistici, ecc.. Questi prodotti possono anche nascondere virus o malware (cioè, software pericolosi).

Per proteggersi, si possono mettere in pratica alcune precauzioni di base:

– scaricare le app dai market ufficiali;

– leggere con attenzione le descrizioni delle app (se, ad esempio, nei testi sono presenti errori e imprecisioni, c’è da sospettare);

– consultare eventuali recensioni degli altri utenti per verificare se sono segnalati problemi di sicurezza dei dati nell’uso di una determinata app, di una piattaforma per il download di film, di un sito, ecc.;

– evitare che i minori possano scaricare film, app o altri prodotti informatici da soli, magari impostando limitazioni d’uso sul loro smartphone o creando profili con impostazioni d’uso limitate se usano quello dei genitori.

Per saperne di più, guarda anche la pagina informativa sulle App.

8. Wi-fi sicuro sottto l’ombrellone

È sempre meglio utilizzare con cautela le connessioni Wi-fi aperte in spiaggia o in altri luoghi pubblici, perché possono nascondere rischi per i propri dati personali. Nel caso si abbiano dubbi su chi stia fornendo il servizio o comunque sulla sicurezza della connessione, è meglio evitare le operazioni più delicate, come la lettura della posta elettronica di lavoro o l’accesso al proprio home banking che implicano la trasmissione sulla rete di propri dati personali, tra cui le credenziali di accesso.

Quando ci si collega alla rete Internet attraverso connessioni Wi-fi pubbliche e si ha l’esigenza di accedere a risorse private, come ad esempio al PC in ufficio, è buona norma farlo unicamente se il gestore del sistema remoto ha predisposto una VPN (Virtual Private Network, cioè Rete Privata Virtuale). La connessione VPN è una sorta di “tunnel virtuale” attraverso cui transitano in forma cifrata le informazioni che l’utente scambia con il sistema informativo remoto (credenziali di accesso e altri dati personali, o informazioni aziendali). Grazie alla VPN dati e informazioni riservate sono protette perché inintelligibili ad eventuali soggetti terzi malintenzionati che abbiano accesso alla medesima Wi-fi pubblica.

9. Scegliere una protezione alta per non rimanere “scottati”

Aggiornamenti software costanti e programmi antivirus, magari dotati anche di anti-spyware e anti-spam, possono essere buone precauzioni per evitare furti di dati o violazioni della privacy.

È bene mantenere aggiornati anche i sistemi operativi di tutti i dispositivi utilizzati per garantirsi una maggiore protezione.

Per proteggere meglio gli account personali (della posta elettronica, dei social media, delle app, dei sistemi domotici, dei servizi online, ecc.) è buona prassi impostare una autenticazione a due fattori, che ormai molti siti e fornitori di servizi digitali rendono possibile configurare. L’autenticazione a due fattori prevede l’immissione di un ulteriore fattore oltre alla password. L’ulteriore fattore può essere, ad esempio, un codice ricevuto via SMS o e-mail, o può consistere nell’autorizzare l’accesso tramite l’apposita app del fornitore del servizio. In questo modo, i malintenzionati trovano una doppia linea di difesa da penetrare.

Per preservare il livello di sicurezza aggiuntivo sotteso al meccanismo del doppio fattore è necessario fare attenzione ai messaggi di dubbia provenienza che chiedono di condividere o utilizzare codici di sicurezza. Spesso si stratta di “trappole” ideate da malintenzionati per accedere agli account personali al fine di sottrarre dati o addebitare costi, o addirittura per impossessarsi dell’account stesso e compiere illeciti.

10. Smartphone e tablet pronti a “partire”

Durante le vacanze, può purtroppo accadere che smartphone e tablet siano smarriti o vengano rubati: è quindi bene seguire alcune accortezze.

In generale, è opportuno non conservare mai dati troppo personali sui device (ad esempio, password o codici bancari) e prendere altre piccole precauzioni, come quella di evitare che i browser e le app memorizzino le credenziali di accesso a siti e servizi (ad esempio, posta elettronica, social network, e-banking).

Per proteggere i dati contenuti nei dispositivi, conviene impostare un codice di accesso sicuro e conservare con cura il codice IMEI, che si trova sulla scatola al momento dell´acquisto e che serve a bloccare il dispositivo a distanza.

Prima di partire se non si ha già l’abitudine (consigliata) di farlo periodicamente, potrebbe inoltre essere utile fare un backup di tutte le informazioni (numeri di telefoni, foto, ecc.).

11. Per navigare tranquilli nel mare dei messaggi

Alcuni messaggi ricevuti sullo smartphone (SMS o messaggistica) potrebbero contenere virus, malware o esporre al rischio di smishing. È sempre bene fare molta attenzione prima di scaricare programmi, aprire eventuali allegati o cliccare su link presenti nel testo o nelle immagini dei messaggi ricevuti.

Altra utile e semplice precauzione è non rispondere mai a messaggi provenienti da sconosciuti.

12. Per chi porta il drone in vacanza

Se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera su una spiaggia o in un altro abituale luogo di vacanza, è meglio evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone.

Occorre poi evitare di riprendere e diffondere immagini che contengono dati personali come targhe di macchine, ecc. Le riprese che violano gli spazi privati altrui (es: la casa delle vacanze, la camera d’albergo, ecc.) sono invece sempre da evitare, anche perché si potrebbero violare norme penali. Non si possono usare droni per captare volontariamente conversazioni altrui.

13. Non lasciare a casa il buon senso

La miglior difesa anche nel periodo delle vacanze è usare con consapevolezza e attenzione le nuove tecnologie e gestire con accortezza i nostri dati personali, ricordando semplici regole che tutti possono mettere in campo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare anche la sezione Diritti del sito web www.gpdp.it e le campagne di comunicazione del Garante. È inoltre possibile rivolgersi per informazioni, chiarimenti o segnalazioni all´Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Garante.

società cooperativa

Società cooperativa La società cooperativa è un modello di società a capitale variabile che non persegue un fine di lucro, ma di tipo mutualistico

Società cooperativa: definizione

Il codice civile definisce la società cooperativa come quella che si caratterizza per il capitale variabile e lo scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico si configura quando ai soci della cooperativa che persegue questo obiettivo vengono forniti servizi, beni, occasioni di lavoro o condizioni di maggiore vantaggio rispetto a quelle presenti sul mercato. Per queste caratteristiche distintive rispetto alle società lucrative, le società cooperative hanno un albo dedicato, ossia “l’albo delle società cooperative”.

Società cooperativa nella Costituzione

L’articolo 45 della Costituzione riconosce il ruolo sociale della cooperazione e della mutualità senza fini speculativi. La legge promuove e favorisce l’incremento delle società cooperative perché rappresentano un modello virtuoso. Essa ne assicura anche il carattere mutualistico e gli obiettivi con i controlli più opportuni.

Disciplina delle società cooperative

La società cooperativa nasce, si modifica e si scioglie nel rispetto delle regole del Codice civile. Il capo I del titolo IV, del Libro V del Codice civile contiene infatti la disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. Queste ultime sono soggette in parte alle stesse regole delle società cooperative.

A mutualità prevalente e cooperative diverse

Le cooperative si distinguono in due tipologie:

  • a mutualità prevalente;
  • cooperative diverse a mutualità non è prevalente.

Le società cooperative, in base all’articolo 2512 c.c, sono a mutualità prevalente quando:

  • svolgono la loro attività soprattutto in favore dei soci, dei consumatori e degli utenti di beni e servizi;
  • nello svolgimento della loro attività tipica si avvalgono del lavoro dei soci;
  • nello svolgimento della loro attività si avvalgono dei beni e dei servizi che vengono apportati dai soci.

I successivi articoli 2513 e 2514 del Codice civile stabiliscono i criteri per la definizione della prevalenza e i requisiti che devono possedere le cooperative a mutualità prevalente.

Società cooperative: regole

Il codice civile detta tutta una serie di regole che disciplinano tutta la vita della società cooperativa e tutte le vicende che la riguardano e che la contraddistinguono.

Denominazione

La denominazione di questa società deve contenere l’indicazione di “società cooperativa”. Le società che non hanno scopo mutualistico non possono utilizzare la denominazione di “società cooperativa.”

Rapporti con i soci

Nel costruire e nell’eseguire i rapporti mutualistici si deve rispettare il principio di parità di trattamento.

Responsabilità limitata dei soci

La società cooperativa che assume obbligazioni sociali risponde solo con il suo patrimonio. Essa si caratterizza quindi per una autonomia patrimoniale perfetta.

Costituzione della società cooperativa

La società cooperativa si deve costituire obbligatoriamente con atto pubblico, che deve contenere tutta una serie di requisiti ed elementi sulla società, i soci, i conferimenti l’oggetto sociale, il collegio sindacale, gli amministratori, gli utili e le quote (art. 2521 c.c).

Il notaio che riceve l’atto deve depositarlo presso l’ufficio del registro entro 20 giorni.

Per costituire una società è necessaria inoltre la presenza di almeno 9 soci. Si può costituire anche una cooperativa con tre soli soci, ma devono essere tutti persone fisiche e la società deve adottare le stesse regole previste per le società a responsabilità limitata.

Capitale variabile

Queste società non determinano il capitale nel suo preciso ammontare quindo nascono, inoltre se nuovi soci entrano nella società non è necessario procedere alla modifica dell’atto costituivo. Questa regola però non è rigida. La società infatti può deliberare aumenti di capitale con modifica dell’atto costitutivo.

Valore di quote o azioni

Ogni quota o azione non può avere un valore nominale inferiore ai 25 euro e nessun socio può avere quote superiori ai 100.000 euro, a meno che la legge non disponga diversamente. Se i soci sono più di 500 questi limiti possono essere superati.

Il socio che non paga le quote o le azioni può essere escluso.

Soci della cooperativa

I soci devono essere in possesso dei requisiti indicati nell’atto costitutivo. Chi vuole entrare a far parte della cooperativa come socio deve fare domanda. L’ammissione o il rigetto sono deliberati da chi amministra la società.

Il socio che vuole trasferire la sua quota deve comunicarlo agli amministratori con lettera a/r.

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costituivo ed essere escluso ai sensi dell’art. 2533 c.c.

Organi sociali delle società cooperative

Gli organi sociali delle società cooperative sono l’assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. La nomina di quest’ultimo organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 2477 e quando la società emette strumenti finanziari di natura non partecipativa.

Vicende della società cooperativa

Una società cooperativa può perdere la qualifica “a mutualità prevalente”. Le società che non sono a mutualità prevalente possono trasformarsi in altri tipi di società. La società cooperativa infine può sciogliersi per diverse cause, come la perdita del capitale sociale.

Cooperative: esempi

I tipi di società cooperative più diffusi sono le banche popolari, le cooperative di credito, di consumo, di produzione e lavoro, sociali, di abitanti, edilizie, agricole o della pesca.

ddl intelligenza artificiale

Ddl Intelligenza artificiale: parere favorevole del Garante Il Garante Privacy ha dato parere favorevole al ddl intelligenza artificiale chiedendo però ulteriori misure a protezione dei dati personali

Ddl Intelligenza artificiale, sì ma con le dovute cautele

Ddl Intelligenza artificiale: parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di disegno di legge governativo sull’IA, recante anche delega legislativa per l’adeguamento al Regolamento Ue sull’Intelligenza Artificiale (n.2024/1689 – AI Act).

Leggi l’articolo sul ddl varato dal Governo

Il disegno di legge disciplina ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale (IA) nei diversi settori della società (sanità, giustizia, lavoro e professioni, sicurezza e difesa nazionale, etc.).

Maggiore tutela dei dati personali

Nel dare il proprio parere favorevole al testo, il Garante ha tuttavia chiesto al Governo di integrarlo in più parti per garantire una maggiore tutela dei dati personali dei cittadini.

In particolare l’Autorità ha chiesto di introdurre un nuovo articolo per precisare che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare la normativa privacy nazionale ed europea.

Age verification

Il testo, inoltre, dovrà essere integrato con uno specifico riferimento a sistemi adeguati di verifica dell’età (c.d. age verification) in grado di garantire limitazioni o divieti all’uso dei sistemi di IA da parte dei minori.

Nel caso poi di utilizzo di sistemi di IA in ambito sanitario ad alto rischio, il Garante ha chiesto di indicare particolari limitazioni per l’utilizzo dei dati (conservazione, divieto di trasmissione, trasferimento o comunicazione) e la preferenza per l’uso di dati sintetici o anonimi.

Autorità competente

È stato inoltre richiesto di indicare il Garante – come previsto nell’AI Act – quale Autorità competente per i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio utilizzati ad es. per le attività di law enforcement, identificazione biometrica remota, riconoscimento delle emozioni, gestione delle frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici.