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Newsletter senza consenso? Scatta la multa La Cassazione conferma: inviare newsletter commerciali senza consenso viola il Codice Privacy. Una piccola internet company sanzionata con 10mila euro

Invio di newsletter non autorizzate

Con l’ordinanza n. 15881/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione di 10mila euro inflitta a una società digitale per invio illecito di comunicazioni promozionali. L’azienda, titolare di un sito di comparazione, aveva iscritto automaticamente i propri utenti a una newsletter periodica, senza aver raccolto un consenso esplicito ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).

Differenza tra vendita diretta e semplice registrazione

Il titolare del trattamento può inviare email promozionali senza nuovo consenso solo se le coordinate email sono state acquisite in fase di vendita diretta di prodotti o servizi propri, e l’interessato non si sia opposto. Tuttavia, nel caso di specie, l’utente si era solo registrato alla piattaforma, senza acquistare alcun servizio. Inoltre, il sito operava come aggregatore di offerte di terzi, non come venditore diretto.

Il principio stabilito dalla Cassazione

Secondo la Suprema Corte, l’uso dell’indirizzo email in questi casi richiede sempre il consenso preventivo e specifico dell’utente. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un trattamento illecito dei dati personali, sanzionabile dal Garante Privacy anche in assenza di danno concreto.

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Spese processuali

Spese processuali: niente compensazione se la giurisprudenza è chiara La Cassazione ribadisce: non si possono compensare le spese processuali se l’incertezza giurisprudenziale è già stata risolta da tempo. Accolto il ricorso di un cittadino contro la Regione Lazio

Stop alla compensazione automatica delle spese

Spese processuali: con l’ordinanza n. 21421/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere giustificata la compensazione delle spese di lite se al momento dell’introduzione del giudizio la questione giuridica era stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite.

Il caso

Il giudizio trae origine da una controversia tra un cittadino e la Regione Lazio in materia di tasse automobilistiche, per importi superiori a 4.000 euro. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’estratto di ruolo davanti alla Commissione tributaria provinciale (C.T.P.) di Roma, ma le spese processuali erano state compensate.

Tale decisione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria regionale, che ha giustificato la compensazione sulla base dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” derivanti dall’oscillante orientamento giurisprudenziale e dalla successiva modifica legislativa dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021.

Il ricorso e la posizione della Cassazione

Il contribuente ha impugnato la decisione ritenendo infondata l’argomentazione sull’incertezza giurisprudenziale, poiché già tre anni prima dell’inizio del giudizio era intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite (n. 20425/2017) che aveva risolto definitivamente la questione.

La Sezione tributaria della Cassazione, richiamando anche il precedente n. 6901/2025, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il richiamo all’incertezza interpretativa, affermando che essa può giustificare la compensazione solo se esistente al momento dell’introduzione della causa.

Nessuna compensazione per incertezze superate

Secondo la Suprema Corte, non è legittimo richiamare un orientamento oscillante quando la giurisprudenza si è già consolidata, e in particolare quando una sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito la questione in modo definitivo.

In tal caso, l’interpretazione della C.T.R., che ha ritenuto sussistente una causa eccezionale di compensazione, viola l’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in quanto non si può derogare al principio di soccombenza sulla base di un’incertezza che non esiste più al momento della lite.

Novità legislative non rilevanti ai fini della compensazione

La Corte ha infine escluso che l’introduzione di norme sopravvenute, come l’art. 3-bis del d.l. 146/2021, possa costituire fondamento per la compensazione. Una modifica legislativa posteriore alla causa, infatti, non incide sulla valutazione della condotta processuale delle parti, né può essere considerata incertezza giurisprudenziale, trattandosi di volontà del legislatore e non del giudice.

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negozio giuridico

Negozio giuridico: cos’è, differenze, elementi e vizi Cos'è il negozio giuridico, in cosa si differenzia da contratto e atto giuridico, quali sono i suoi elementi e le conseguenze dei vizi

Cos’è il negozio giuridico

Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, riconosciuti e disciplinati dall’ordinamento. Si tratta di un atto umano consapevole e volontario, con cui il soggetto si propone di costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.

L’ordinamento giuridico attribuisce efficacia normativa a tale manifestazione, purché conforme a determinati requisiti formali e sostanziali. I negozi giuridici possono essere unilaterali (come il testamento), bilaterali o plurilaterali (come i contratti).

Differenza con il contratto

Il contratto è una specie del genere “negozio giuridico”. In altre parole, ogni contratto è un negozio giuridico, non viceversa.

  • Il contratto implica un accordo tra due o più parti, come previsto dall’art. 1321 c.c., per produrre effetti giuridici (es. compravendita, locazione, appalto).
  • Il negozio giuridico, invece, include anche atti unilaterali o non negoziati, come la revoca di un mandato, l’accettazione di un’eredità o la disdetta.

La differenza sta quindi nella struttura: il contratto richiede il consenso reciproco, mentre il negozio può basarsi anche su una sola volontà.

Differenza con l’atto giuridico  

L’atto giuridico è un concetto più ampio e si riferisce a qualsiasi comportamento umano che produca effetti giuridici, sia esso volontario o meno. L’effetto giuridico non dipende dalla volontà dell’autore, ma è previsto direttamente dalla legge.

  • Un esempio di atto giuridico non negoziale è la denuncia di sinistro o il compimento di un atto illecito (es. diffamazione).
  • Il negozio giuridico, invece, ha effetti voluti e finalizzati dal soggetto che lo compie (es. donazione, testamento).

In sintesi, ogni negozio giuridico è un atto giuridico, ma non viceversa.

Gli elementi essenziali e accidentali

Perché un negozio giuridico sia valido, deve contenere determinati elementi essenziali (ex art. 1325 c.c., per i contratti), e può contenere elementi accidentali.

Elementi essenziali:

  1. la volontà delle parti, che deve essere libera, consapevole, espressa validamente;
  2. la causa, ossia la funzione economico-sociale che giustifica l’atto;
  3. l’oggetto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
  4. la forma, se richiesta a pena di nullità dalla legge (es. forma scritta per la donazione).

Elementi accidentali (facoltativi):

  • la condizione, che consiste in un evento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia del negozio;
  • il termine, ossia un evento certo nel tempo;
  • il modo, che si traduce in un obbligo accessorio imposto al beneficiario.

I vizi del negozio giuridico

Un negozio giuridico può essere invalidato quando presenta vizi della volontà o vizi che compiscono i suoi elementi essenziali.

Le conseguenze dei vizi sono:

  • la nullità: quando manca un elemento essenziale (es. oggetto illecito, causa illecita, forma mancante ove prevista). Il negozio è inefficace ab origine;
  • l’annullabilità: quando esiste un vizio nella volontà (es. errore, violenza, dolo – art. 1427 c.c.). Il negozio è efficace finché non viene annullato;
  • l’inefficacia: può derivare da cause diverse (es. condizione sospensiva non avverata, difetto di rappresentanza).

 

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Rito camerale

Rito camerale civile Rito camerale: cos’è, competenza, contenuto del ricorso, ruolo del giudice, decreto motivato,  reclamabilità, efficacia, modifica e revoca

Rito camerale: cos’è

Il rito camerale o in camera di consiglio, è un procedimento snello e informale, spesso utilizzato per questioni che richiedono una decisione rapida o riguardano lo stato delle persone, la famiglia o la gestione di patrimoni.  In alcuni casi, nel procedimento è coinvolto anche il Pubblico Ministero, in altri il giudice, prima di decidere, deve acquisire il parere di altri organi.

Normativa di riferimento

Il rito camerale o procedimento in camera di consiglio è disciplinato dagli articoli 737 – 742 bis c.p.c, norma di chiusura che individua negli articoli che la procedono, la disciplina di carattere generale applicabile ai procedimenti in camera di consiglio.

Rito camerale: competenza

Per quanto riguarda la competenza, nel rito camerale è necessario verificare di volta in volta la materia specifica e il territorio. Se il giudice competente per territorio non è espressamente indicato, per regola generale è necessario riferirsi al giudice del luogo di domicilio o residenza della persona nel cui interesse viene emesso il provvedimento, se questa informazione manca si prende come riferimento la residenza del ricorrente. Di solito, la competenza spetta al Tribunale ordinario o al Tribunale per i minorenni, ma esistono anche casi in cui la decisione è demandata al Giudice di Pace o al Presidente del Tribunale.

Avvio del rito camerale con ricorso

Generalmente, un procedimento in camera di consiglio si avvia su ricorso di soggetti specifici indicati dalla legge, o da chiunque sia direttamente o indirettamente interessato dagli effetti del provvedimento. Ci sono però eccezioni importanti: in alcuni casi specifici è il giudice stesso a promuovere il procedimento d’ufficio.

Contenuto del ricorso

Il ricorso, che rappresenta la domanda iniziale, deve esporre in modo sintetico, ma chiaro i fatti e le ragioni della richiesta. Una volta depositato presso la cancelleria del giudice competente, il ricorso va notificato solo se coinvolge gli interessi di soggetti diversi dal ricorrente.

Giudice del rito camerale: ruolo e funzioni

Nel rito camerale, non c’è un giudice istruttore, ma un giudice relatore, che ha il compito di istruire la causa, potendo anche ascoltare gli interessati. Sulla gestione delle prove e degli elementi istruttori, ci sono diverse interpretazioni: alcuni ritengono che il giudice relatore sia l’unico delegato al compimento dei mezzi istruttori, mentre altri sostengono che sia l’intero collegio (il gruppo di giudici) a dover decidere e assumere le prove, con il relatore che si limita a esporre la questione.

Decreto motivato: il reclamo

Il procedimento camerale si conclude solitamente con un decreto motivato.

I decreti possono essere contestati tramite reclamo al Tribunale in composizione collegiale, che a sua volta decide in camera di consiglio. Se il decreto è del Tribunale di primo grado in camera di consiglio, il reclamo deve essere proposto alla Corte d’Appello.

Soggetti legittimati a proporre reclamo

I soggetti legittimati a proporre reclamo sono le parti coinvolte nel giudizio di primo grado, chiunque subisca un pregiudizio diretto o indiretto dal provvedimento e il Pubblico Ministero. Non può invece proporre reclamo chi ha ottenuto un provvedimento conforme alla propria richiesta.

Termini per il reclamo

Il termine perentorio per presentare il ricorso di reclamo è di dieci giorni. Questo termine decorre dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria se il provvedimento riguarda una sola parte, o dalla notifica se coinvolge più parti.

Efficacia del decreto

Il decreto che viene emesso alla fine del rito camerale diventa efficace quando:

  • scadono i termini per il reclamo e questo non è stato presentato;
  • il reclamo viene rigettato o dichiarato inammissibile;
  • le parti accettano il provvedimento.

In situazioni di urgenza, il giudice che ha emesso il decreto può attribuirgli un’efficacia immediata. Il giudice chiamato a decidere sul reclamo, invece, può sospendere l’efficacia del decreto impugnato.

Decreto: modifica e revoca

Una caratteristica fondamentale dei decreti camerali è la loro modificabilità e revocabilità in ogni tempo, anche dopo che sono diventati efficaci. Questo significa che non acquisiscono mai la stabilità di un giudicato, il che permette di adattare il provvedimento a nuove circostanze. Tuttavia, un provvedimento negativo non può essere revocato, ma l’istanza può essere riproposta.

La richiesta di revoca o modifica si presenta tramite ricorso al giudice che ha emesso il decreto, da parte di tutti i soggetti che avrebbero potuto avviare il procedimento iniziale, inclusi quelli che non vi hanno partecipato.

Se il decreto non è stato impugnato, la competenza per la revoca è del giudice di primo grado; se invece è stato emesso in sede di reclamo, la competenza è del giudice di secondo grado. I decreti emessi d’ufficio dal giudice possono essere revocati o modificati anche d’ufficio.

Sono fatti salvi tuttavia i diritti acquisiti dai terzi in virtù di accordi precedenti alla modifica o alla revoca del decreto.

 

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giurista risponde

Mutuo con Euribor: il caso del cartello bancario che altera l’indice Il mutuo che utilizza l’Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse è nullo se tale indice risulta alterato da un cartello bancario, configurandosi il contratto come “negozio a valle” rispetto a un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE? Inoltre, la manipolazione del parametro Euribor può riflettersi sulla validità del contratto anche in assenza di una partecipazione o consapevolezza del mutuante?

Quesito con risposta a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo

 

Il mutuo che utilizza l’Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse è nullo se tale indice risulta alterato da un cartello bancario, configurandosi il contratto come “negozio a valle” rispetto a un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE? Inoltre, la manipolazione del parametro Euribor può riflettersi sulla validità del contratto anche in assenza di una partecipazione o consapevolezza del mutuante?

In relazione alle questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola per la determinazione del tasso di interesse parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni), poiché la Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale 287/1990), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza», occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2025, n. 6943 (determinazione del tasso di interesse).

Con ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rinviato a nuovo ruolo la trattazione della causa, ritenendo opportuno attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea su una questione interpretativa già sollevata con rinvio pregiudiziale dalla Corte d’Appello di Cagliari, sez. civ., ord. 25 gennaio 2025 di rilevanza sistemica.

La vicenda origina dal ricorso proposto da alcuni mutuatari i quali contestano la validità della clausola contrattuale che indicizza il tasso d’interesse all’Euribor, sostenendo che il parametro sarebbe stato oggetto di manipolazione da parte di un cartello bancario sanzionato dalla Commissione Europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016. I ricorrenti invocano l’illiceità della clausola sotto il profilo della nullità per violazione di norme imperative (art. 101 TFUE; art. 2 L. 287/1990), nonché per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale (artt. 1284, 1346, 1418 e 1825 1346 c.c.), in quanto fondato su un parametro falsato.

Il quesito giuridico di fondo è duplice: i) sotto il profilo antitrust, si pone il dubbio se i contratti bancari che recepiscono un parametro frutto di un’intesa illecita, seppur in mercati diversi da quello originariamente colpito (il mercato dei derivati), possano essere considerati nulli ex art. 101, comma 2, TFUE in quanto sbocco funzionale dell’intesa vietata, anche in difetto di partecipazione o consapevolezza da parte del mutuante o se – al contrario – in difetto di un collegamento funzionale tra l’accordo illecito e il singolo contratto bancario, debba escludersi la nullità di quest’ultimo, circoscrivendo gli effetti dell’intesa vietata al solo mercato dei derivati, indipendentemente dalla partecipazione o consapevolezza del mutuante di siffatta intesa anticoncorrenziale; ii) sotto il profilo civilistico, si discute se la manipolazione del parametro Euribor qualora accertata, incida sulla struttura causale del contratto e sulla determinabilità dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.), rendendo nulla la clausola di determinazione degli interessi ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., producendo effetti anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alla condotta anticoncorrenziale, oppure se tale alterazione possa essere considerata rilevante solo nel processo di formazione della volontà negoziale delle parti, laddove abbia determinato nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto generatore di un danno risarcibile.

Le Sezioni Unite, in considerazione della complessità e della rilevanza sistemica della questione, nonché dell’esistenza del rinvio pregiudiziale già pendente dinanzi alla CGUE ad opera della Corte d’Appello di Cagliari con ordinanza del 25 gennaio 2025, hanno optato per la sospensione del giudizio, in attesa dei chiarimenti della Corte europea.

È rilevante evidenziare che la Corte d’Appello ha investito la Corte del compito di chiarire se l’art. 101 TFUE implichi anche l’invalidità delle clausole dei contratti di mutuo, di finanziamento e in generale di qualunque rapporto giuridico che abbia recepito l’Euribor alterato oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza, pur operando in mercati formalmente distinti da quello dei derivati. Ha altresì sollevato il dubbio interpretativo circa l’efficacia vincolante delle decisioni della Commissione europea in merito alla manipolazione dell’indice, ai sensi dell’art. 16, par. 1, Reg. CE 1/2003.

La Corte d’Appello nell’ordinanza di rimessione ha condotto un’analitica ricognizione dei principali orientamenti giurisprudenziali formatisi in seno alla Corte di Cassazione, evidenziandone la coerenza o la divergenza rispetto alla questione oggetto di rinvio.

Una linea giurisprudenziale conforme riconosce l’incidenza dell’intesa restrittiva della concorrenza anche sui contratti bancari a valle, pur se formalmente esterni al mercato dei derivati originariamente colpito, valorizzando le decisioni della Commissione Europea quale prova privilegiata e vincolante per i giudici nazionali circa l’esistenza di una intesa illecita. Anche in assenza di una partecipazione diretta del mutuante, la clausola contrattuale che recepisce un parametro alterato come l’Euribor manipolato nel periodo oggetto dell’intesa risulta nulla, poiché rappresenta lo sbocco funzionale dell’intesa vietata (Cass., sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889).

In particolare, una volta accertata la manipolazione del parametro di riferimento, la clausola che vi rinvia viene ritenuta viziata nella sua struttura causale. L’alterazione comporta una sopravvenuta inidoneità del parametro a riflettere la volontà negoziale delle parti, causando l’indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e, conseguentemente, la nullità della clausola ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., anche se l’alterazione è imputabile a terzi e le parti ne erano ignare (Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007).

Sebbene riferita ad una differente tipologia contrattuale, anche la pronuncia in tema di fideiussioni conformi al modello ABI ha sancito il principio secondo cui la nullità dell’intesa a monte si estende necessariamente ai contratti a valle, quando questi costituiscano l’attuazione degli effetti distorsivi sul mercato. Tale impostazione è ritenuta dalla Corte d’Appello di Cagliari perfettamente applicabile anche ai contratti di mutuo che incorporano il parametro Euribor manipolato (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).

In termini ancor più generali, è stato riconosciuto che il consumatore, ancorché estraneo all’intesa, può agire per far valere la nullità della medesima e dei contratti derivati, in quanto strumenti con cui si realizza l’elusione della libertà concorrenziale e si limita la sua possibilità di scelta consapevole tra alternative di mercato (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207).

Accanto a queste pronunce, la Corte d’Appello di Cagliari segnala l’esistenza di un rilevante orientamento difforme, espresso dalla Cassazione (Cass., sez. I, 18 giugno 2024, n. 19900), secondo cui l’accordo illecito accertato dalla Commissione Europea avrebbe inciso unicamente sul mercato degli strumenti derivati (EIRD), senza estendersi ad altri settori, come quello dei mutui a tasso variabile. Di conseguenza, non vi sarebbe il collegamento funzionale necessario per ritenere che il contratto bancario costituisca lo sbocco dell’intesa vietata ai sensi dell’art. 101, comma 2 TFUE. La stessa pronuncia, inoltre, ridimensiona il valore probatorio delle decisioni della Commissione, escludendo che esse possano fungere da “prova privilegiata” nei giudizi nazionali, pur riconoscendo loro carattere vincolante sul piano giuridico.

 

(*Contributo in tema di “Mutuo con Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse: il caso del cartello bancario che altera l’indice ”, a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

conti correnti

Conti correnti: obbligo di apertura e divieto di recesso Conti correnti: ok della Camera alla proposta che prevede il diritto dei cittadini all’apertura del conto e vieta alla banca di recedere

Conti correnti: un diritto del cittadino

Il testo unificato di due proposte di legge (n. 1091 e n. 1240) appena approvato dalla Camera dei deputati all’unanimità (254 sì e nessun no) prevede importanti novità in materia di conti correnti. Le proposte mirano a introdurre l’art. 1857-bis nel codice civile e a modificare l’art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), che si occupa delle clausole vessatorie relative ai contratti intercorrenti tra consumatori e professionisti.

Vediamo in breve in che cosa consiste il provvedimento approvato che ora passa al Senato per il sì definitivo.

Conti correnti: il nuovo articolo 1857-bis c.c.

Il nuovo articolo 1857 bis codice civile prevede per la banca abbia l’obbligo di aprire un conto corrente a chiunque lo richieda. La stessa non potrà rifiutarsi di farlo, a meno che non ci siano motivi specifici legati alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo.

Se la banca dovesse negare l’apertura del conto a causa di queste normative, sarà tenuta a comunicarlo per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta, spiegando dettagliatamente il motivo del rifiuto.

Abrogazione comma 3 art. 33 Codice del Consumo

Il secondo comma dell’ articolo che compone il testo unificato prevede invece l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 33 del Codice del Consumo decreto legislativo n. 206/2005, che così dispone: “Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

  1. recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
  2. modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.”

Conti correnti: inclusione finanziaria

L’iniziativa legislativa vuole realizzare il principio dell’inclusione finanziaria, garantendo che chiunque possa avere accesso a un conto corrente. Ciò significa che la storia finanziaria personale, come precedenti segnalazioni alla Centrale Rischi, un passato da cattivo pagatore, protesti o insolvenze accertate, non potranno più rappresentare un ostacolo all’apertura del conto. L’unico caso in cui una banca potrà rifiutarsi di aprire un conto, o successivamente di chiuderlo, è la presenza di forti sospetti legati a pratiche di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, in base alle normative vigenti. Sempre nell’ottica dell’inclusione finanziaria la proposta prevede anche il divieto per le banche di recedere dal contratto di conto corrente in via unilaterale, se presenta un saldo attivo.

 

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persone scomparse

Persone scomparse: cosa prevede la proposta di legge approvata Persone scomparse: la Camera approva la proposta di legge che rafforza i poteri delle autorità per una tutela più efficace dei cittadini

Persone scomparse: Codice privacy e Giornata Nazionale

Il 15 luglio 2025, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una proposta di legge (leggi il dossier della Camera) che riguarda le persone scomparse. Il testo introduce significative modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003) e istituisce la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Queste novità mirano a rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità per la tutela della vita e dell’integrità fisica dei cittadini, specialmente in situazioni di emergenza.

Dati traffico telefonico, telematico e chiamate senza risposta

La principale modifica prevista riguarda l’articolo 132 del Codice della privacy, con l’introduzione del nuovo comma 3-bis.1. In virtù di questa modifica si consente l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, telematico e alle chiamate senza risposta, qualora siano ritenuti essenziali per la tutela della vita o dell’integrità fisica dell’interessato, anche al di fuori dei procedimenti penali. L’acquisizione avviene tramite decreto del pubblico ministero, su richiesta delle forze dell’ordine come Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Persone scomparse: procedura semplificata in caso d’urgenza

Per i casi urgenti, è prevista una procedura semplificata: il pubblico ministero può autorizzare l’acquisizione anche oralmente o telematicamente, con l’obbligo di conferma entro 48 ore con decreto motivato e informazione al Prefetto. Introdotto il divieto di utilizzare dati ottenuti in violazione della procedura, al fine di garantire la legalità dell’acquisizione.

Polizia locale: accesso al Centro Elaborazione dati

Un’ulteriore novità riguarda l’accesso al Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero dell’Interno. L’articolo 1 della Legge n. 203/2012 viene modificato per consentire al personale della polizia locale, specificamente agli agenti di pubblica sicurezza addetti ai servizi di polizia stradale, di consultare le denunce di scomparsa.

Persone scomparse: giornata nazionale dedicata 

L’articolo 2 della proposta di legge istituisce infine la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, che verrà celebrata ogni anno il 13 dicembre. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle persone scomparse e promuovere iniziative di solidarietà per le famiglie coinvolte. È importante sottolineare che l’istituzione di questa giornata non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché le attività connesse saranno gestite con le risorse disponibili.

 

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interessi moratori

Interessi moratori Interessi di mora: cosa sono, l'articolo 1224 c.c., differenze con quelli compensativi e corrispettivi, calcolo e transazioni commerciali

Cosa sono gli interessi moratori

Gli interessi moratori o di mora rappresentano una forma di risarcimento che il debitore deve al creditore quando ritarda nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, ovvero nel pagamento di una somma di denaro. La loro funzione principale è quindi di compensare il creditore per il danno subito a causa del mancato tempestivo incasso, danno che si presume esistere automaticamente con il ritardo.

Normativa di riferimento: l’articolo 1224 c.c.

Il principale riferimento normativo per  questi interessi è l’articolo 1224 c.c. Questo articolo stabilisce che, dal giorno in cui il debitore è in ritardo, ossia in mora, con il pagamento di una somma di denaro, sono dovuti gli interessi legali, anche se non erano previsti interessi prima del ritardo. Se, invece, prima della mora erano già dovuti interessi a un tasso superiore a quello legale, gli interessi moratori saranno calcolati su questa misura più alta.

Essi svolgono una funzione risarcitoria automatica. Il creditore infatti non deve dimostrare di aver subito un danno riconducibile al ritardo. E’ sufficiente la condizione di mora a far scattare il diritto agli interessi.

Onere probatorio

Come accennato, questi interessi si applicano dal giorno del ritardo senza che il creditore debba provare di aver subito un danno. Tuttavia, se il creditore ritiene di aver subito un danno maggiore rispetto a quello automaticamente risarcito dagli interessi moratori, ha il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento.

L’articolo 1224 c.c precisa però che questo risarcimento aggiuntivo non spetta se le parti hanno già convenuto la misura degli interessi moratori. La presunzione legale di danno da ritardo soccorre proprio quando le parti non hanno stabilito diversamente.

Interessi moratori: come si calcolano?

Il calcolo di questi interessi dipende da quanto stabilito tra le parti.

  • Se non sono stati concordati, gli interessi di mora corrispondono al tasso di interesse legale, che viene aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • Se invece le parti hanno concordato un tasso, questo deve essere applicato, a condizione che non superi i limiti dell’usura.

Transazioni commerciali e interessi moratori

Se il ritardo nel pagamento riguarda le transazioni commerciali (incluse quelle con professionisti o lavoratori autonomi), è previsto un regime speciale (Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).

Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il diritto a  questi interessi viene meno per il creditore solo se il debitore riesce a dimostrare che il ritardo nell’adempimento non è riconducibile a una causa a lui imputabile.

Tasso interessi di mora 2° semestre 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025 ha reso noto il tasso degli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Il nuovo tasso di riferimento, valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, è fissato al 2,15% (in luogo del 3,15% del 1° semestre).

Interessi moratori, corrispettivi e compensativi: differenze

È importante distinguere infine gli interessi di mora da altre tipologie di interessi:

  • interessi corrispettivi: sono dovuti sui crediti liquidi ed esigibili (cioè determinati nel loro ammontare e immediatamente richiedibili). Rappresentano una sorta di “prezzo” per l’utilizzo del denaro altrui e sono un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale;
  • interessi compensativi: sono dovuti in caso di “debiti di valore”, ovvero quando l’obbligazione non riguarda direttamente una somma di denaro e servono a compensare il ritardo nella messa a disposizione di tale valore.

Gli interessi di mora, a differenza dei corrispettivi e dei compensativi, nascono invece dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria già determinata.

 

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canone libero

Locazioni: canone libero non registrato, scatta l’adeguamento La Cassazione chiarisce: i contratti di locazione a canone libero non registrati prima del 2016 devono essere ricondotti a congruità solo da tale data, entro i limiti dei canoni concordati dalle associazioni

Locazioni canone libero: cosa dice la Cassazione

Con l’ordinanza n. 15891 del 2025, la Corte di Cassazione ha precisato che un contratto di locazione a canone libero, scritto ma non registrato, stipulato prima del 1° gennaio 2016, è soggetto alla cosiddetta “riconduzione a congruità” soltanto a partire da tale data.

Il canone che il giudice potrà stabilire, in sostituzione di quello pattuito, non potrà superare i limiti definiti dalle associazioni di categoria. Questo vale sia per i contratti a canone libero che per quelli a canone concordato.

Le tre ipotesi interpretative della Corte

I giudici hanno ricostruito il quadro normativo incrociando l’articolo 13, comma 6, della legge n. 431/1998 (nullità dei patti contrari alla legge) con l’articolo 2 della stessa legge (tipologie contrattuali). Le tre principali situazioni sono:

1. Contratto registrato ma con canone simulato

Se il contratto è registrato a canone libero, ma il canone effettivo supera quello dichiarato, il patto è nullo. È dovuto solo il canone risultante dal contratto registrato.

2. Contratto a canone concordato con canone eccedente

Nel caso di contratto a canone concordato, se il canone pattuito è superiore a quello stabilito dalle associazioni di categoria, il patto è nullo. Vale il canone concordato ufficialmente.

3. Contratto scritto e non simulato, ma non registrato

Questa è l’ipotesi affrontata dalla Cassazione. In mancanza di registrazione, il contratto è nullo. Il canone viene stabilito dal giudice entro il limite dei valori concordati dalle associazioni, a prescindere dal tipo di contratto (libero o concordato).

Effetti limitati al periodo post-2016

La Suprema Corte ha evidenziato che la riconduzione a congruità si applica esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della disciplina che ha previsto tale meccanismo.

In precedenza, l’assenza di registrazione comportava l’inefficacia del contratto, senza possibilità di adeguamento ex lege.

patrocinio a spese dello stato

Patrocinio a spese dello Stato 2025: sale il limite di reddito Patrocinio a spese dello Stato: in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia che fissa il nuovo limite di reddito

Nuovo limite di reddito per il patrocinio a spese dello Stato

Sale il limite di reddito per il patrocinio a spese dello Stato. Una novità importante per tutti coloro che potrebbero aver bisogno di assistenza legale, ma si trovano in difficoltà economiche.

Il Ministero della Giustizia ha infatti pubblicato il Decreto del 22 aprile 2025, che aggiorna i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questo significa che un numero maggiore di cittadini avrà la possibilità di accedere gratuitamente all’assistenza di un avvocato e di beneficiare della copertura delle spese legali.

Il patrocinio a spese dello Stato

Si ricorda in breve che il patrocinio a spese dello Stato è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Esso assicura a chi non ha i mezzi economici sufficienti di essere difeso in giudizio. In pratica, lo Stato si fa carico delle spese legali, permettendo a tutti, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria, di far valere i propri diritti in tribunale o di difendersi da accuse. Questo servizio è cruciale per garantire la parità di accesso alla giustizia, principio cardine del nostro sistema democratico.

Limite di reddito adeguato all’inflazione

L’aggiornamento dei limiti di reddito è un meccanismo automatico previsto dalla legge. L’articolo 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) stabilisce infatti che questi limiti vengano adeguati ogni due anni.

Il calcolo si basa sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel biennio precedente.

Questo adeguamento periodico è fondamentale per tenere conto dell’inflazione e del costo della vita. Se i limiti rimanessero invariati, con l’aumento dei prezzi, sempre meno persone riuscirebbero a rientrare nei requisiti.

Il nuovo limite di reddito 2025

Il precedente limite, fissato con decreto del 10 maggio 2023, era pari a 12.838,01 euro. Questo importo era stato calcolato tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per il biennio successivo, ovvero dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024, l’ISTAT ha rilevato un aumento dell’indice dei prezzi al consumo pari al 6,4%. In virtù di questo incremento, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha decretato il nuovo limite.

A partire dall’11 luglio 2025, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il reddito massimo annuale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato è stato aggiornato a 13.659,64 euro.

 

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