testamento no interpretazione

Testamento: no all’interpretazione troppo “tecnica” No a un’interpretazione troppo tecnica del testamento, occorre valutare cultura, mentalità e ambiente di vita del de cuius

Disputa tra eredi e interpretazione del testamento

Testamento, no a un’interpretazione troppo “tecnica”, quando si deve individuare la volontà espressa dalla de cuius. Si deve andare oltre il dato letterale se si vogliono rispettare i veri desideri della testatrice. A tal fine è necessario tenere conto anche della sua cultura, della sua mentalità e dell’ambiente in cui è vissuta. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 26951/2024.

Riparto delle quote tra eredi come da supplemento della CTU

Gli eredi testamentari di una donna agiscono in giudizio affinché il giudice dichiari la validità di tre schede testamentarie redatte dalla de cuius. Gli stessi chiedono anche l’accertamento, la dichiarazione di apertura della successione e lo scioglimento della comunione ereditaria per procedere alla formazione del progetto divisionale e all’attribuzione a ciascuno della quota spettante.

Gli attori nell’agire in giudizio contestano all’esecutore di aver svincolato dei buoni fruttiferi per pagare il premio unico di una assicurazione. Gli stessi criticano poi la condotta del nipote, unico erede testamentario. Costui infatti avrebbe annullato una polizza, per mettere a sua disposizione la liquidazione e stipularne una nuova intestata a se stesso. Detta somma però, per gli attori, doveva essere restituita alla massa ereditaria e distribuita tra gli eredi.

Il giudice di primo grado stabilisce che il riparto dell’eredità debba avvenire nel rispetto delle quote indicate nel supplemento della CTU. La decisione viene appellata, ma la Corte respinge l’appello. Si giunge così in sede di Cassazione.

Errata l’interpretazione troppo tecnica del giudice di primo grado

Il ricorrente solleva 5 motivi di doglianza, lamentando in sostanza l’errata interpretazione delle disposizioni testamentarie e la conseguente errata attribuzione delle quote della de cuius.

La Cassazione, tra tutti i motivi sollevati, accoglie solo il secondo perché fondato. Dichiara invece infondati il quarto e il quinto, inammissibili il primo e il terzo.

Per verificare però la fondatezza del secondo motivo gli Ermellini fanno riferimento alla quarta censura in appello. In questa censura l’appellante ha contestato al giudice di primo grado l’errata applicazione delle norme sull’interpretazione del testamento.

Occorre andare oltre il significato delle parole

Per l’appellante, nel rispetto della volontà della testatrice, il giudice avrebbe dovuto andareoltre il significato letterale delle espressioni adoperate (logicamente non avrebbe senso pensare che il de cuius sia sempre un tecnico del diritto da cui si possa pretendere l’uso, con cognizione di causa, del linguaggio giuridico)” e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale“, come /a cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo.

Tenendo conto di questi elementi l’appellante ha fornito in effetti una diversa lettura delle schede testamentarie. D’altro canto il giudice  ha ignorato il rapporto particolare, anche di natura lavorativa, che legava l’appellante alla de cuius, così come la cultura modesta della donna, tutti elementi che avrebbero dovuto condurre a una lettura non troppo tecnica delle espressioni usate.

 

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coerede risponde dei debiti

Coerede risponde dei debiti solo per la sua quota Per la Cassazione, il coerede deve rispondere pro quota dei debiti del cuius in presenza di altri eredi o di un litisconsorzio

Coerede: risponde pro quota dei debiti del defunto

Il coerede deve rispondere dei debiti ereditari pro-quota o come litisconsorte in presenza di altri coeredi. Se però questa qualità sopravviene durante il processo introdotto nei confronti del de cuius tra i coeredi si realizza un litisconsorzio necessario. Deve quindi applicarsi l’art. 754 c.c, che prevede che ogni coerede risponda dei debiti nei limiti della propria quota ereditaria. Questo in sintesi il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 26833/2024.

Decreto ingiuntivo e pagamento pro quota a carico degli eredi

Una S.p.a chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento pro-quota a carico degli eredi del debitore di 139.697,07 euro oltre interessi. La somma è dovuta a titolo di anticipazione su crediti in conto corrente per obbligazioni contratte dalla fallita S.n.c, dal suo amministratore e dal suo fideiussore.

Opposizione al decreto: coerede con beneficio di inventario

Gli eredi si oppongono al decreto, dichiarando di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario. La S.p.a però, nel costituirsi in giudizio, chiede il rigetto delle opposizioni ed eccepisce che l’accettazione è intervenuta tardivamente, perché gli eredi erano già nel possesso dei beni. In ogni caso, anche qualora l’accettazione con beneficio sia intervenuta tempestivamente, gli eredi sono ormai decaduti dal beneficio. Gli stessi infatti non hanno iniziato la procedura nel termine dei tre mesi dal decesso, come previsto dalla legge.

Succede poi che nel corso del giudizio un altro debitore viene a mancare. Gli eredi portano avanti la causa con atto di costituzione volontaria, ma uno degli eredi rinuncia alla propria quota.

Il Tribunale istruisce la causa, accoglie in parte le opposizioni, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento della somma di 94.718,41 euro e della somma di euro 37.029,96 per sconto delle cambiali presentate. Gli eredi di uno dei debitori devono considerarsi accettanti l’eredità con beneficio di inventario perché non decaduti dallo stesso.

Appello: mancata notifica a tutti gli eredi

La società appella la decisione sollevando tre motivi di doglianza, ma gli eredi eccepiscono che l’appello non è stato notificato a tutti gli eredi dei debitori. La sentenza quindi deve considerarsi passata in giudicato nei confronti di questi eredi e l’effetto favorevole della limitazione di responsabilità derivante dal beneficio di inventario deve estendersi agli altri eredi. La corte d’appello però rigetta l’impugnazione e conferma integralmente la sentenza di primo grado.

Litisconsorzio necessario anche se ogni erede risponde pro quota

La società soccombente contesta la decisione della corte d’appello ricorrendo in Cassazione. La società con il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione degli articoli 102 e 331 c.p.c per error in procedendo. La sentenza inoltre è nulla per omessa integrazione del contraddittorio e falsa applicazione dell’articolo 752 c.c. La Corte ha infatti escluso una situazione di litisconsorzio necessario, richiamando il principio secondo il quale ogni erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari pro quota anche se l’oggetto del contendere è rappresentato dall’accertamento della circostanza relativa alla qualità di erede puro e semplice o beneficiato. Dopo il decesso si è creata una situazione di litisconsorzio necessario. La corte d’appello però ha negato questa condizione in virtù del principio per il quale ogni erede risponde dei debiti pro quota, anche se l’oggetto del contendere è rappresentato dalla necessità di accertare le qualità di eredi puri e semplici (per aver proceduto tardivamente all’accettazione o per essere decaduti dal beneficio) o beneficiati.

Coerede obbligato pro quota

La Cassazione accoglie il primo motivo perché fondato. Assorbiti tutti gli altri.

Gli Ermellini precisano che il coerede convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario deve eccepire la propria qualità di obbligato pro-quota in presenza di altri coeredi. Qualora tale qualità sopravvenga nel corso di un processo introdotto in origine nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura un litisconsorzio necessario processuale. Va quindi applicata la regola di quell’articolo 754 c.c. secondo la quale ciascuno degli eredi risponde nei confronti del creditore nei limiti della propria quota ereditaria. Nel caso di specie la morte di uno dei debitori si è verificata in corso di causa. Tale evento interruttivo ha determinato la trasmissione della legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, che si sono trovati in una posizione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. In fase di appello doveva  essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di chi non si era costituito nel giudizio di gravame a differenza degli altri eredi.

 

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bannati dai social

Bannati dai social? In arrivo l’Appeals Center Europe I bannati dai social come Facebook, Tik Tok e YouTube da dicembre potranno rivolgersi all’Appeals Center Europe

Per i bannati dai social arriva il Centro Europeo per le controversie

I bannati dai social potranno rivolgersi all’Appeals Center Europe, il Centro Europeo per le controversie. Questo organo di controllo dei social media, che sarà operativo da dicembre 2024, ha ricevuto l’ok per essere certificato come piattaforma dell’Unione Europea per la gestione dei reclami.

Il Centro dovrà esaminare le decisioni delle piattaforme e verificare la loro conformità alle politiche interne dei social e il rispetto contestuale dei diritti umani. All’inizio il Centro si occuperà di monitorare le dispute interne all’Unione Europea che riguarderanno You Tube, Facebook  e Tik Tok. Con il tempo però c’è l’intenzione di ampliare le competenze di questo organismo.  Il tutto in base a quanto previsto dal Digital Service Act, contenuto nel Regolamento Europeo 2022/2065.

Primo step: gestione interna dei reclami

L’utente bannato, infatti, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento UE, in prima battuta, può opporsi ad esempio al provvedimento di espulsione dalla piattaforma social, presentando un reclamo alla stessa. L’articolo 20 del Digital Service Act prevede infatti che i fornitori di piattaforme online forniscano ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l‘accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all’atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online.” 

Reclamo respinto: organismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie

Il reclamo, una volta inoltrato, può essere accolto o respinto. In questo secondo caso l’utente ha un’altra possibilità per contestare la decisione. L’articolo 21 del Regolamento UE 2022/2065 prevede infatti che coloro che abbiano presentato segnalazioni e che siano stati destinatari delle decisioni assunte dal sistema interno di gestione dei reclami della piattaforma, possano rivolgersi a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In questo modo l’utente può appellare la decisione che ha respinto il reclamo davanti a un organismo certificato.

La piattaforma potrà rifiutarsi di adire l’organismo se la controversia è già stata risolta.

L’utente però ha ancora una carta da giocarsi se in sede stragiudiziale il suo reclamo non viene preso in considerazione o respinto. Il comma 3 dell’art. 21 del regolamento prevede infatti che resta impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.”

 

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animali domestici e separazione

Animali domestici e separazione: senza accordo a chi spettano? Animali domestici e separazione: cosa accade in caso di mancato accordo? Chi e come decide il loro destino

In caso di separazione cosa succede agli animali domestici?

Animali domestici e separazione sono i due termini di un problema spesso difficile da risolvere. Quando una coppia si separa può litigare perché entrambi si contendono lo stesso animale o perché al contrario, nessuno dei due vuole assumersi gli stessi impegni del matrimonio una volta riacquistata la propria libertà. Cosa fare in questi casi? Tutto dipende dal percorso di separazione che le parti hanno deciso di intraprendere.

Separazione consensuale e animali domestici

Nel caso in cui i coniugi abbiano optato per una separazione consensuale, con l’assistenza dei loro avvocati e tanta buona volontà possono inserire nell’accordo anche le condizioni di assegnazione dell’animale domestico, la suddivisione delle spese di cura, mantenimento e dei compiti quotidiani di accudimento.

In questo caso il giudice non farà altro che omologare l’accordo e la questione, anche se modificabile, in futuro, può dirsi temporaneamente risolta.

Animali domestici e separazione giudiziale: la decisione al giudice?

Le cose cambiano quando la separazione è conflittuale e i coniugi sono protagonisti di una separazione giudiziale. In questo caso è molto difficile che il Tribunale prenda una posizione sugli animali domestici.

In Italia però ci sono stati dei Tribunali che hanno preso decisioni coraggiose su questo tema.

Il tribunale di Cremona ad esempio ha optato per l’affido condiviso di un cane e la conseguente suddivisione a metà delle spese per il mantenimento dell’animale.

Il Tribunale di Foggia invece ha stabilito l’assegnazione esclusiva di un cane a uno dei coniugi, riconoscendo all’altro un diritto di visita regolare.

Il Tribunale di Sciacca infine ha deciso di assegnare il gatto di casa a un coniuge e il cane a entrambi, senza tenere conto dell’intestazione risultante dal microchip.

In questa decisione il criterio discriminante è stata la valutazione della capacità dei soggetti  coinvolti di garantire il miglior sviluppo e le migliori condizioni di cura all’animale.

Animali domestici: l’affidamento segue l’interesse dei figli

Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice civile in caso di separazione giudiziale, il Giudice potrebbe rifarsi però anche a un altro criterio per stabilire le sorti dell’animale domestico.

In una famiglia con figli gli animali spesso e volentieri vengono acquistati o adottati soprattutto se sono presenti dei bambini. Il Giudice deve quindi indagare, prima di tutto, quale tipo di rapporto lega l’animale di casa ai figli. Il Tribunale infatti quando assume le decisioni che riguardano la coppia in presenza di figli minori, deve tenere conto dell’interesse primario di questi ultimi, per cui se i bambini sono particolarmente affezionati all’animale, allora il giudice, nel loro interesse morale e materiale può decidere di assegnare l’animale al genitore a cui vengono anche assegnati i figli.

Benessere dell’animale domestico

Un altro criterio però che può far propendere il giudice per l’affidamento di un animale a uno solo dei due coniugi è rappresentato dal benessere dell’animale. Chi dei due per spazio, tempo e possibilità è in grado di garantire un maggior benessere all’animale? Anche in questo caso la proprietà formale dell’animale viene messa in secondo piano per dare priorità al pet, alle sue esigenze fisiche e psicologiche.

Se poi l’animale è affezionato a entrambi, i coniugi se ne occupano con la stessa amorevole attenzione, la custodia a settimane alterne o a giorni alterni potrebbe essere la soluzione migliore. In questo modo  infatti l’animale manterrebbe il contatto con entrambe le figure di riferimento.

La custodia condivisa ovviamente deve includere tutti gli aspetti di vita dell’animale, dalle vacanze, alle cure mediche, dall’alimentazione alle passeggiate quotidiane. In questi casi è importante anche definire a priori chi, in caso di difficoltà o impossibilità di gestire l’animale, se ne deve occupare.

La mediazione per gestire i conflitti

La mediazione è una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie che può risultare molto utile in caso di conflitti che hanno per protagonisti gli animali domestici. Il percorso si basa sulla collaborazione delle parti e sulla guida di un mediatore, che è un soggetto terzo, ed estraneo che, in caso di difficoltà, può intervenire con una proposta conciliativa soddisfacente per entrambi. In sede di mediazione è possibile anche avvalersi dell’aiuto e dell’esperienza di consulenti come veterinari ed esperti del comportamento. Se le parti hanno a cuore il benessere dell’animale non avranno problemi a seguire le indicazioni sull’ambiente e sulla persona più adatta a prendersi cura dell’amato pet.

 

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Decreto ingiuntivo: titolo inoppugnabile per ammissione al passivo Decreto ingiuntivo: inoppugnabile per l’ammissione al passivo se il giudizio si è estinto e sono decorsi i 10 giorni per il reclamo

Decreto ingiuntivo opposto e ammissione al passivo

Il decreto ingiuntivo opposto acquisisce efficacia di giudicato sostanziale e diventa titolo idoneo per l’ammissione al passivo del fallimento a condizione che il giudizio di opposizione si sia estinto e nel momento in cui viene emessa la sentenza di fallimento, il termine di 10 giorni per proporre il reclamo verso l’ordinanza di estinzione sia già decorso. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22125/2024.

Titolo inidoneo se diventa definitivo dopo il fallimento

Una banca vorrebbe partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili che la debitrice fallita ha ceduto a un’altra società fallita. Sui beni immobili la banca aveva iscritto un’ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il giudice del fallimento ritiene rituale la domanda avanzata dalla banca. Costui però la respinge perché l’ipoteca si fonderebbe su un decreto ingiuntivo, che è stato dichiarato esecutivo in via definitiva dopo il fallimento delle due società, quella cedente e quella cessionaria.  

Decreto ingiuntivo definitivo dopo il fallimento: ipoteca inopponibile

La banca presenta la sua opposizione al fallimento ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare. Il Tribunale però la respinge per due ragioni.

  • Il titolare di ipoteca non può avvalersi del procedimento di verifica del passivo nella procedura fallimentare. Occorre instaurare un contraddittorio con il debitore e far valere il suo diritto nelle modalità previste dagli articoli 602-604 c.p.c.
  • L’ipoteca giudiziale non è opponibile al fallimento perché il decreto è diventato esecutivo in via definitiva dopo il fallimento.

Titolo definitivo dopo l’estinzione dell’opposizione

La banca ricorre quindi in Cassazione per contestare le ragioni del rigetto.

Nel primo motivo precisa di aver presentato una domanda di partecipazione al riparto di quanto ricavato dalla vendita degli immobili.

Con il secondo motivo invece chiarisce che il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo in via definitiva dopo l’estinzione del giudizio di opposizione a causa della mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare.

Decreto ingiuntivo, giudicato sostanziale e ammissione al passivo

La Corte, nel respingere il primo motivo di doglianza richiama la Cassazione a sezioni unite n. 8557/2023 e i principi in essa sanciti ossia che “i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito (…) possono (…)  intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore.” 

Nell’accogliere il secondo motivo invece la Cassazione spiega che il decreto ingiuntivo della banca ricorrente è divenuto definitivo nei confronti della debitrice principale con la sentenza con cui il tribunale ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento della società a cui la debitrice principale aveva ceduto i propri immobili a cui quindi doveva ritenersi opponibile.

Decreto ingiuntivo opposto dal debitore fallito

L’ordinanza n. 9933/2018 della Cassazione sul punto aveva precisato che: il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c.” 

Alla luce di questa e di altre decisioni  ribadisci Ermellini sanciscono infine che “il decreto ingiuntivo, in caso di opposizione, acquista efficacia di giudicato sostanziale idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, purché il relativo giudizio si sia estinto e, al momento della sentenza di fallimento, sia già decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione.”

 

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cid digitale

CID digitale: sostituirà quello cartaceo? Un CID digitale in sostituzione di quello cartaceo. E' la proposta dell'IVASS ma associazioni e periti segnalano le problematiche

Arriva il CID digitale

Il CID digitale rimpiazzerà quello cartaceo? Al momento non c’è nulla di certo, è solo un’ipotesi. L’Ivass sta pensando di apportare questa modifica in sede di revisione del regolamento Isvap n. 13/2008. In questo modo non sarebbe più necessario compilare il modulo blu cartaceo. La denuncia di sinistro potrà essere effettuata avvalendosi di applicazioni mobile o web.

L’obiettivo è quello di semplificare la normativa e di renderla omogenea rispetto alla dematerializzazione del contrassegno e alla digitalizzazione di diversi documenti assicurativi.

CID Digitale: le associazioni dei consumatori e i periti dicono no

Le associazioni dei consumatori, ma anche i periti assicurativi non ritengono che il CID digitale sia una novità da accogliere con favore. Essi riscontrano infatti numerosi rischi nell’adozione del CID digitale. A preoccupare è soprattutto la tutela della privacy. In presenza di feriti potrebbe essere necessario inserire nel modulo i dati sensibili di natura sanitaria di questi soggetti.

C’è però un altro problema, di non poco conto. In Italia il modulo blu è documento molto utile perché  se viene firmato da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro significa che tutti concordano sulla dinamica del sinistro. In questo modo le assicurazioni hanno la possibilità di gestire il sinistro in tempi decisamente più rapidi. Qualora dovesse essere introdotto il CID digitale il rischio è che, in caso di sinistro, soggetti poco “tecnologici” si scoraggino e non si dimostrano disponibili a firmare l’accordo sulla dinamica.

Anche i periti hanno manifestato gli stessi dubbi. I periti che fanno parte dell’Aiped (Associazione nazionale periti estimatori danni) ritengono che a oggi non tutti gli utenti della strada hanno le competenze necessarie per poter utilizzare un’applicazione. Quando si verifica un sinistro, nessuno dei soggetti coinvolti dovrebbe trovarsi in una condizione di svantaggio rispetto agli altri solo perché ha una minore competenza digitale.

CID digitale: meglio la doppia opzione

Le associazioni, alla luce di tutti i dubbi sollevati sul possibile inserimento del CID digitale, propongono la doppia opzione. Le assicurazioni devono essere obbligate a consegnare al cliente il modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo. Il CID digitale dovrebbe rappresentare solo un’opzione, ma dovrebbe essere fornito da un terzo soggetto, per evitare che, qualora il cliente cambi compagnia, sia costretto a scaricare  una nuova e diversa applicazione.

Non si può trascurare inoltre il fatto che un applicazione scaricata sul telefono potrebbe presentare problemi a causa della mancata copertura. Il contraente dovrebbe essere lasciato libero, nell’immediatezza di un sinistro, ossia in un momento impegnativo anche dal punto di vista emotivo, di scegliere il metodo che lo faccia sentire più a suo agio.

CID o CAI? Facciamo chiarezza

Il vecchio CID, acronimo di Convenzione Indennizzo Diretto, noto anche come modulo blu, è un termine che viene ancora utilizzato, ma in modo improprio. Il modulo di cui stiamo parlando in realtà è il CAI, acronimo di Constatazione Amichevole di Incidente, che ha preso il posto del vecchio CID.

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vendita con riserva

Vendita con riserva o rent to buy: quale scegliere Vendita con pagamento dilazionato del prezzo, quale istituto prediligere: la vendita con riserva della proprietà o il rent to buy?

Rent to buy e vendita con patto di riservato dominio

Il rent to buy e la vendita con patto di riservato dominio sono soluzioni che consentono all’acquirente di acquistare un immobile senza dover affrontare un esborso iniziale elevato.

Il rent to buy

Il rent to buy è un istituto di derivazione anglosassone che è stato definitivamente disciplinato dall’art. 23 del d.l. n. 133/2014 (decreto c.d. “Sblocca Italia”). Tale istituto prevede che il proprietario dell’immobile conceda in godimento l’immobile a fronte del pagamento di un canone, con possibilità per il conduttore di esercitare il suo diritto di acquisto nei termini convenuti. Le parti dovranno, dunque, espressamente prevedere la quota del canone che sarà imputata a titolo di corrispettivo per il godimento del bene e la quota di canone che, invece, sarà destinata al prezzo dell’eventuale acquisto.

La vendita con riserva di proprietà

La vendita con riserva di proprietà, anche definita vendita con patto di riservato dominio, è disciplinata dagli articoli 1523 e seguenti del Codice civile. Tale istituto prevede che l’acquirente possa godere dell’immobile sin della sottoscrizione del contratto e che il passaggio di proprietà in favore dell’acquirente avvenga al pagamento dell’ultima rata.

Le differenze

Tra i due istituti vi sono alcune differenze sostanziali:

  • La prima differenza riguarda la facoltà/obbligo di acquisto. Nel rent to buy il conduttore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di acquistare l’immobile al termine del periodo di locazione. Nella vendita con riserva di proprietà, invece, il passaggio di proprietà avviene ‘automaticamente’ al momento del pagamento integrale del prezzo.
  • La seconda differenza riguarda la ‘gravità’ dell’inadempimento che legittimerebbe la risoluzione. Nel rent to buy, la risoluzione può essere determinata dal mancato pagamento di un numero minimo di canoni, liberamente stabilito dalle parti, non inferiore ad 1/20. Nella vendita con patto di riservato dominio la risoluzione può essere determinata unicamente dal mancato pagamento di una rata superiore ad 1/8 del corrispettivo.
  • In caso di risoluzione per inadempimento, inoltre, le conseguenze sono diverse. Nel rent to buy, in caso di inadempimento del conduttore, il venditore può trattenere tutti i canoni pagati del conduttore a qualsiasi titolo imputati. Tuttavia, è importante sottolineare che nelle ipotesi di inadempimento non rientra il mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, in quanto questo è un diritto e non un obbligo.

Nella vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., il venditore è tenuto a restituire le rate di prezzo riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso del bene e per il risarcimento del danno, che potrà essere ridotto ad equità dal giudice.

Sul punto, l’articolo 1526, comma 3, c.c. estende l’ipotesi di riduzione ad equità della penale a tutti i casi in cui il contratto sia configurato come una locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita dal conduttore per effetto del pagamento dei canoni.

A tal proposito, per non figurare l’esclusivo intento della vendita, con conseguente riduzione della penale, appare ragionevole evitare che la quota del canone imputata a corrispettivo non si discosti troppo dal valore di mercato del bene e che la quota imputata a godimento sia conforme ai canoni medi di locazione.

Di conseguenza, solo la valutazione dell’intera operazione complessiva e della causa in concreto consente di stabilire se le parti vogliono realizzare un rent to buy o una vendita sotto forma di locazione.

Scelta in base alle intenzioni delle parti

In conclusione, la scelta tra rent to buy e vendita con patto di riservato dominio dipende principalmente dalle intenzioni delle parti coinvolte:

  • se l’acquirente desidera una maggiore flessibilità, senza l’obbligo di acquistare l’immobile e con la possibilità di recuperare almeno una parte dei pagamenti, il rent to buy potrebbe essere la soluzione preferibile;
  • se, invece, le parti desiderano una vendita definitiva, ma con la possibilità di dilazionare il pagamento, dove il passaggio di proprietà avviene automaticamente al completamento del pagamento del prezzo, la vendita con riserva di proprietà – sebbene presenti il rischio per il venditore di riduzione ad equità della penale – appare l’istituto più adatto.

In generale, il rent to buy potrebbe risultare più vantaggioso per l’acquirente che non è completamente sicuro di voler acquistare l’immobile, mentre la vendita con riserva di proprietà potrebbe essere la soluzione più indicata quando l’intenzione è quella di procedere ad un acquisto definitivo, anche se dilazionato nel tempo.

 

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notifica irrilevante

Notifica irrilevante se prima c’è avviso di intimazione? Se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto con avviso di intimazione la notifica risulta irrilevante? I chiarimenti della Cassazione

Notifica atto e avviso di intimazione

Notifica irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dell’atto con un avviso di intimazione notificato in precedenza? A questa domanda ha risposto la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 24613/2024 esprimendosi sul ricorso di un contribuente.

La vicenda

Nella vicenda, la CTR Lombardia rigettava l’appello proposto dall’uomo nei confronti della sentenza della CTP di Lecco che, a sua volta, aveva respinto il ricorso dello stesso avverso un avviso di intimazione IVA ed altri tributi per l’anno d’imposta 2011. L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione.
La CTR respingeva l’appello di evidenziando che:

a) gli avvisi di rettifica erano stati notificati al contribuente e
risultava agli atti che questi ne aveva avuto conoscenza, sicché era irrilevante la regolarità della notificazione avvenuta con il rito degli irreperibili;

b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata con allegazione dell’intimazione in formato pdf, non essendo derivato da tale modalità di notificazione alcun pregiudizio per il ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione contestando, in sostanza, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza il deposito della raccomandata informativa.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.

La decisione

Per la S.C., il motivo è fondato.
La CTR ha affermato l’irrilevanza della regolarità della notifica nei confronti del contribuente degli avvisi di rettifica per la conoscenza che quest’ultimo ha avuto dei predetti avvisi in ragione di un avviso di intimazione precedentemente notificato, sicché ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
In realtà, osservano gli Ermellini, “la sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica l’intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati”.

Pertanto, ha errato la CTR, “nel ritenere la sussistenza di una sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in assenza di una impugnazione e in ragione della semplice conoscenza che il ricorrente ha avuto aliunde dell’avviso di rettifica, ritenendo altresì irrilevante procedere all’esame della regolarità della notificazione”.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.

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CTU discordanti: la scelta tra le due va motivata

Se tra due CTU discordanti, che giungono cioè a conclusioni opposte sulla responsabilità medica di un’azienda ospedaliera e di alcuni dottori, se il giudice dell’appello preferisce la seconda deve motivare specificamente le ragioni per le quali l’ha scelta ai fini del decidere.

Non basta affermare che la seconda CTU ha chiarito dubbi e criticità presenti nella prima relazione. La Cassazione fornisce questi importanti chiarimenti nell’ordinanza n. 18308/2024.

Danni celebrali alla neonata: genitore chiede i danni

Il genitore di una bambina cita in giudizio un’azienda ospedaliera. L’uomo chiede il risarcimento dei danni derivanti dalle omesse o tardive diagnosi e terapie post partum. Le condotte dei medici hanno compromesso gravemente le funzioni celebrali della figlia appena nata. La struttura chiama in causa le compagnie assicurative e i sanitari coinvolti nella vicenda.

CTU discordanti: decisioni opposte in primo e secondo grado

Il Tribunale per appurare le responsabilità dispone una CTU. Conclusa l’istruttoria il giudice di primo grado accoglie le richieste del genitore. La sentenza riconosce all’attore e alla figlia un risarcimento danno superiore agli 800.000,00.

I convenuti soccombenti impugnano la decisione. In appello i giudici dispongono una nuova CTU. La decisione della Corte ribalta l’esito del giudizio di primo grado. La consulenza tecnica afferma infatti che il ritardo psicomotorio della bambina non è riconducibile a una ipossia celebrale verificatasi durante il parto, ma ad una patologia genetica.

Obbligatorio motivare perché si preferisce una delle due CTU

Il genitore della bambina impugna la decisione in sede di Cassazione sollevando 11 motivi di doglianza. Solo l’undicesimo viene accolto con conseguente rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente in diversa composizione.

In questo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Corte di appello, pur esistendo una CTU precedente e contraria a quella che si è svolta in appello, non ha preso in considerazione le note critiche del difensore. L’esistenza di contestazioni specifiche sulla consulenza avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a fornire una motivazione reale e non meramente apparente alla sua preferenza per le conclusioni della CTU successiva.

Motivazione apparente

La Cassazione accoglie questo motivo perché risulta in effetti fondato. Gli Ermellini ricordano che in una precedente pronuncia (n. 19372/2021) la stessa aveva precisato che se nel corso di un giudizio di merito vengono eseguite due consulenze tra loro difformi il giudice deve indicare le ragioni per le quale preferisce una delle due.

In particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.” 

Nel caso di specie però la Corte ha affermato di ritenere necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica di primo grado. La stessa però, nella motivazione, dopo l’illustrazione del contenuto della consulenza del secondo grado di giudizio e delle osservazioni alla stessa si limita ad affermare che:le risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta nel presente grado hanno consentito di chiarire e superare quelle che, a parere di questa Corte, erano le criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale, e dunque ritenendone di condividere le conclusioni, deve essere integralmente rivista la decisione impugnata che sulle prime aveva fondato il suo convincimento”. 

Tale motivazione è apparente, perché il giudice dell’appello non chiarisce quali erano le criticità del primo elaborato che sono state chiarite con la consulenza di secondo grado. La Corte in sostanza non chiarisce per quali ragioni ritiene di preferire la seconda consulenza rispetto alla prima. Il richiamo generico ai dubbi e alle criticità relative alla prima consulenza non riesce da solo a colmare la lacuna motivazionale.

 

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Riforma Cartabia: costituzionale l’art. 473.bis-17 c.p.c.? Riforma Cartabia: dubbi sulla costituzionalità del termine di 10 giorni che ha l'attore per esercitare il suo diritto di difesa

Riforma Cartabia: i dubbi di costituzionalità

La Riforma Cartabia concede all’attore 10 giorni per prendere posizione sulle difese del convenuto, precisare e modificare le proprie conclusioni, proporre domande ed eccezioni  in conseguenza della domanda riconvenzionale e formulare istanze di prova. Questa regola però viola i principi sanciti dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Il nuovo art. 473bis.17 c.p.c, che prevede questo termine, non consente all’attore di esercitare il proprio diritto di difesa come il convenuto. Lo ha sancito il Tribunale di Genova che, accogliendo le rimostranze di parte attrice, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta con l’ordinanza del settembre 2024.

Domanda per la modifica delle condizioni della separazione

Nella vicenda, una donna agisce in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni della separazione sancita con una sentenza del 2016. Nella domanda chiede l’aumento del contributo dovuto dall’ex marito in favore della figlia maggiorenne, affetta da serti disturbi dell’apprendimento. Il marito si costituisce in giudizio, si oppone alle richieste della ex moglie e in via riconvenzionale chiede il divorzio.

Parte ricorrente con memoria 473bis.17 c.p.c. eccepisce l’inammissibilità della domanda di divorzio. Per l’attrice essa non presenta alcuna connessione oggettiva con la domanda principale. In udienza le parti raggiungono un accordo sul mantenimento e sulle spese straordinarie in favore della prole. La causa viene rinviata e le parti depositano note scritte per tentare di trovare un punto di incontro su tutte le questioni patrimoniali pendenti.

Costituzionale l’art. 473bis.17 c.p.c.?

Il giudice prende atto dell’impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa sul divorzio a causa dell’eccezione sollevata da parte attrice. Essa ha sollevato infatti un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis. 17 introdotto dalla Riforma Cartabia nel procedimento in materia di persone e famiglia. Per la ricorrente il termine di 10 giorni che viene concesso alla parte attrice per prendere posizione sulle domande nuove del convenuto sono insufficienti e lesivi dei principi sanciti dall’articolo 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo).

Il Tribunale di Genova, nel pronunciarsi sulla dubbia legittimità costituzionale dell’art. 473bis. 17, dopo aver analizzato gli articoli 473 bis 11 si sofferma sull’art. 474bis. 17. Questo articolo al comma 1 dispone che: “entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis. 12, terzo comma”.

Il convenuto ha 30 giorni per impostare la difesa, l’attore solo 10

Analizzando la normativa in questione emerge che il convenuto ha 30 giorni di tempo per impostare la difesa, sollevare le sue eccezioni e formulare eventuali domande riconvenzionali. L’attore invece, per prendere posizione sulle domande e sulle difese del convenuto, modificare le proprie domande, sollevare eventuali accezioni e proporre domande nuove in conseguenza delle domande e dei mezzi di prova del convenuto ha solo 10 giorni, spesso 9 o meno ancora se la comparsa conclusionale viene depositata lultimo giorno disponibile e scaricata dalla Cancelleria il giorno successivo.”

In un caso come quello di specie, in cui parte attrice si è limitata a chiedere la modifica delle condizioni per il mantenimento della prole mentre parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale il divorzio, quest’ultima mette in discussione tutto quanto stabilito fino a quel momento tra la coppia in materia di diritti patrimoniali e non patrimoniali. Per questo parte attrice lamenta di non aver avuto abbastanza tempo per formulare la domanda per l’assegno divorzile conseguente alla domanda di divorzio di controparte.

Compressione ingiustificata dei termini: l’attore non può difendersi

L’articolo 474bis.17 c.p.c. prevede una compressione ingiustificata del diritto di difesa dell’attore previsto dall’articolo 24 della Costituzione in violazione del principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 e di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione.

“Il termine di soli dieci giorni previsto dall’art. 473 bis.17 c.p.c in favore dell’attore per modificare e precisare le domande e formulare domande nuove e quindi anche i relativi mezzi di prova, si reputa assolutamente incongruo, non rinvenendosi nei vari riti previsti dal nostro ordinamento per i giudizi a cognizione piena una tempistica così ristretta”.

Basti pensare ai tempi previsti dagli articoli 166 e 171 ter del processo a cognizione ordinaria, a quelli indicati dall’art. 281 duodecies c.p.c, che disciplina il rito ordinario semplificato, ai termini del rito lavoro di cui all’art. 481 c.p.c o a quelli previsti dall’art. 166 ante riforma.

Come più volte affermato dalla Consulta “Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino” (Corte Cost. 10/02/2023, n. 18)”.

 

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