conducenti taxi e ncc

Conducenti taxi e Ncc: no alla residenza nella regione La Consulta ha dichiarato illegittimo costituzionalmente il requisito della residenza nella regione per i conducenti di taxi e Ncc

Conducenti taxi e Ncc, requisito residenza

“Non è costituzionalmente legittimo il requisito della residenza in uno dei comuni della regione per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di NCC”. Così la Consulta (sentenza n. 183/2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994. La norma imponeva come requisito per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente (NCC) il fatto di essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria. La Corte ha ritenuto tale disposizione incompatibile con la Costituzione, in particolare con i principi di ragionevolezza e concorrenza.

Il contesto della norma regionale e il giudizio del TAR Umbria

La norma regionale in questione era stata già censurata dal TAR Umbria, che aveva rilevato come il requisito della residenza fosse lesivo del principio di ragionevolezza e ostacolasse la libera concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea. Secondo il TAR, tale disposizione impediva l’ingresso di nuovi lavoratori o imprese nel “bacino lavorativo” regionale, limitando di fatto la possibilità di accesso al mercato per chi non fosse residente in Umbria. Il tribunale amministrativo aveva inoltre invocato la violazione dell’art. 117 della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e la violazione dei principi della legge quadro n. 21 del 1992 riguardante il trasporto pubblico locale non di linea.

La posizione della Corte Costituzionale

La Corte ha accolto la questione sollevata, ritenendo che la norma regionale violasse sia il vecchio che il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, il sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni è cambiato, ma alcuni limiti posti all’esercizio della potestà legislativa regionale sono rimasti invariati, tra cui la tutela della concorrenza. Questo principio, che la Corte ha riconosciuto come uno dei valori fondanti del diritto dell’Unione Europea, deve essere rispettato anche dalla legislazione regionale, in quanto impone limiti all’esercizio della legislazione autonoma da parte delle Regioni.

La tutela della concorrenza e il principio di ragionevolezza

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, che ha sempre riconosciuto la libera concorrenza come un principio ordinatore fondamentale del diritto europeo, ma anche dell’ordinamento interno, in quanto presidiato dall’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica. Secondo la Corte, anche prima della riforma del Titolo V, la concorrenza costituiva un limite all’esercizio della potestà legislativa regionale, e tale limite non può essere ignorato nemmeno nel nuovo sistema di riparto delle competenze.

L’inadeguatezza del requisito della residenza

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il requisito della residenza fosse lesivo anche del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione. La Corte ha osservato che tale requisito, che impone una localizzazione geografica come condizione per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti, rappresenta uno strumento sproporzionato rispetto allo scopo che la norma intendeva perseguire, ossia garantire l’adeguata professionalità e la conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti. La Corte ha ritenuto che il principio di ragionevolezza esiga che i mezzi utilizzati per raggiungere un obiettivo non siano eccessivi rispetto al fine da conseguire.

decreto tariffe

Decreto Tariffe: le nuove cure gratuite per i cittadini Decreto Tariffe: dal 30 dicembre 2024 i cittadini potranno usufruire di nuove cure del tutto gratuite da parte del Servizio Sanitario nazionale

Decreto Tariffe: accordo Conferenza Stato- regioni

Il nuovo decreto tariffe per l’accesso ai nuovi LEA, che modifica il DM  del 23.06.2023, rappresenta un aggiornamento storico per la sanità pubblica italiana. Il provvedimento segna un infatti significativo passo avanti nel miglioramento dell’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il testo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e redatto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, introducendo modifiche sostanziali al nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza protesica, aggiornati rispettivamente dopo 28 anni e 25 anni.

Aggiornamento necessario

Il nomenclatore tariffario vigente, fermo al 1996 per la specialistica ambulatoriale e al 1999 per lassistenza protesica, non rispondeva più alle esigenze del sistema sanitario e alle innovazioni medico-scientifiche degli ultimi decenni. Il nuovo decreto è stato elaborato con l’obiettivo di allineare il sistema tariffario ai progressi tecnologici e garantire unequità nellaccesso alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. Questo aggiornamento coinvolge 1.113 prestazioni, che rappresentano il 35% del totale di quelle incluse nel nomenclatore, composto da 3.171 voci.

Impatto economico e finanziario

Dal punto di vista economico, il nuovo decreto prevede un impatto finanziario significativo. Rispetto alle tariffe vigenti dal 2012, l’aggiornamento comporterà un incremento delle risorse pari a 550 milioni di euro, dimostrando un forte impegno del governo nel migliorare la qualità e l’accessibilità delle prestazioni sanitarie. L’introduzione del nuovo nomenclatore tariffario, rispetto a quello pubblicato nel 2023, avrà inoltre un impatto di 147,3 milioni di euro sul bilancio pubblico, garantendo rimborsi più congrui per tutti gli operatori sanitari, sia pubblici che privati.

Decreto Tariffe: metodologia

La stesura del nuovo decreto è avvenuta con una metodologia innovativa, che ha tenuto conto di diversi parametri, tra cui i valori tariffari attualmente applicati nelle 21 regioni e province autonome italiane e il costo pieno delle prestazioni, calcolato grazie all’aiuto di moltissime strutture sanitarie pubbliche e private.

Il processo ha visto un’ampia partecipazione di esperti e rappresentanti di settore, con numerose interlocuzioni tecniche condotte insieme alle organizzazioni più rappresentative. La proposta finale è stata approvata dalla Commissione nazionale tariffe, composta da membri delle Regioni, del MEF e di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Aggiornamento dei LEA e novità

Uno degli obiettivi principali del nuovo decreto è quello di garantire la piena implementazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti nel DPCM del 2017. Grazie al nuovo tariffario, verranno superate le disomogeneità assistenziali che ancora oggi penalizzano i cittadini di alcune aree del Paese, consentendo di usufruire di prestazioni aggiornate e innovative.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Tra le principali novità per la specialistica ambulatoriale troviamo:

  • Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): le prestazioni saranno rese uniformi su tutto il territorio nazionale, migliorando l’accesso per le coppie che necessitano di questi trattamenti.
  • Diagnosi e monitoraggio di malattie rare e celiachia: saranno incluse prestazioni specifiche per il riconoscimento precoce e la gestione di queste patologie.
  • Diagnostica per immagini avanzata: introduzione di procedure ad alta precisione come l’enteroscopia con microcamera ingeribile, che migliora l’accuratezza diagnostica.
  • Consulenza genetica: verrà offerta a chi si sottopone a indagini per confermare o escludere diagnosi sospette, aumentando la precisione e personalizzazione dei percorsi diagnostici.
  • Radioterapia innovativa: saranno incluse nuove tecniche come la radioterapia stereotassica, l’adroterapia e la radioterapia con braccio robotico, garantendo trattamenti di alta qualità e meno invasivi.

Prestazioni per l’assistenza protesica

Anche l’assistenza protesica subisce un importante aggiornamento, con l’introduzione di dispositivi tecnologicamente avanzati:

  • Ausili informatici e di comunicazione: inclusi strumenti come i comunicatori oculari e tastiere adattate per persone con disabilità gravissime, migliorando significativamente la qualità della vita e l’autonomia di questi pazienti.
  • Apparecchi acustici digitali: aggiornamento degli apparecchi acustici, che saranno dotati delle più recenti tecnologie digitali per garantire una migliore qualità dell’
  • Domotica e sensori di comando e controllo ambientale: dispositivi per l’automazione domestica e il controllo degli ambienti saranno disponibili per facilitare la vita quotidiana dei pazienti con difficoltà motorie.
  • Protesi avanzate: inclusione di arti artificiali ad alta tecnologia, con funzionalità potenziate grazie a sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.

Aggiornamenti nomenclatore necessari

L’adozione del nuovo nomenclatore rappresenta solo un primo passo verso un sistema sanitario più aggiornato e inclusivo. Il Ministero della Salute ha già predisposto due decreti (un DM e un DPCM) che estenderanno ulteriormente i LEA, introducendo nuove prestazioni e ampliando gli screening neonatali per includere patologie gravi come l’atrofia muscolare spinale (SMA). L’incremento delle risorse per l’assistenza ambulatoriale e protesica sarà di circa 700 milioni di euro rispetto al 2012.

Legge di bilancio: revisione biennale delle tariffe

Inoltre, il Ministero ha proposto un emendamento nella Legge di Bilancio per permettere l’aggiornamento delle tariffe già nel corso del 2025. Tale norma prevede una revisione biennale delle tariffe, basata sull’analisi dei costi rilevati in un panel di strutture sanitarie pubbliche e private, garantendo così un tempestivo adeguamento dei rimborsi agli operatori.

 

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liste d'attesa

Liste d’attesa: il decreto contro i ritardi Liste d’attesa: un nuovo decreto del Governo riconosce poteri sostitutivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Liste d’attesa: il nuovo decreto del Governo

Le lunghe liste d’attesa per le prestazioni sanitarie rappresentano un problema cronico nel nostro Paese. Le legge n. 107/2024, che ha convertito il decreto legge n. 73/2024 e che è in vigore da agosto 2024 si è occupata dettagliatamente del problema al fine di ridurre i tempi.

Ora però è pronto il nuovo decreto del Governo che attribuisce al Ministero della Salute poteri più incisivi per rendere più concreta la legge e attuarne gli obiettivi in modo più efficiente. Il decreto  individua infatti modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.

Organismo di controllo per il rispetto delle liste d’attesa

Al centro del nuovo decreto c’è infatti l’attribuzione di importanti poteri sostituivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dipendente dal Ministero della Salute.

Questo organismo ha il compito di monitorare costantemente le attività delle Regioni e di intervenire in caso di ritardi o inadempienze nell’erogazione delle prestazioni.

In caso di mancata individuazione del Ruas o di ripetute violazioni degli obiettivi fissati dal decreto n. 73/2023, l’Organismo può infatti esercitare il potere sostitutivo, intervenendo direttamente nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria regionale.

Tempi e modi dell’ intervento sostitutivo

Il decreto prevede una procedura dettagliata per l’esercizio del potere sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal decreto.

L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dopo avere contattato il ritardo o l’inadempimento, previa comunicazione al Ministero, concede all’amministrazione un termine massimo 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni o porre rimedio alla situazione.

Decorso questo termine, l’Organismo può decidere di sostituirsi alla Regione o di indicarle le linee operative da seguire. La sostituzione viene comunicato al Ministero della Salute.

Nei casi più complessi, in cui il potere sostitutivo sia durevole, il potere del soggetto titolare non è escluso e costui può anche chiedere di esercitarlo. L’Organismo da parte sua può anche autorizzarlo assegnando però un termine entro il quale il titolare deve provvedere.

Concluso il procedimento se il titolare ha tenuto un comportamento attivo l’Organismo può anche revocare il provvedimento adottato in sostituzione.

Relazioni per una maggiore trasparenza

L’Organismo che esercita detto potere sostitutivo deve renderne edotto il Ministero. A tale fine è  tenuto a redigere una relazione dettagliata sulla  propria attività, garantendo così la massima trasparenza e rendicontazione da consegnare anche all’amministrazione interessata.

 

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decreto salva infrazioni

Decreto Salva Infrazioni: legge in vigore Il decreto Salva infrazioni UE, dopo l'ok definitivo del Parlamento al ddl di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 15 novembre

Decreto Salva infrazioni UE

Il decreto Salva infrazioni UE (Decreto legge n. 131/2024) che si pone l’obiettivo di risolvere le procedure di infrazione e pre-infrazione che gravano sullo Stato Italiano, è stato convertito in legge dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno successivo.

Il testo del decreto era stato approvato mercoledì 4 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri per risolvere 16 casi di infrazioni contestate.

Vediamo cosa prevede il testo della nuova legge n. 166/2024, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Scarica il testo coordinato (del dl 131/2024 con la legge di conversione 166/2024)

Decreto Salva infrazioni UE: procedure interessate

Le procedure di cui si occupa la nuova legge spaziano dai contratti a termine, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari al recepimento della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, fino alle misure adeguate per migliorare la qualità dell’aria.

Contratti a termine

L’articolo 11 della nuova legge si occupa dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per la violazione della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato. La legge italiana (art. 28, co. 2, Dlgs 81/2015) era contestata per i paletti previsti nel computo dell’indennità, in quanto prevedeva una misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, quale somma onnicomprensiva.

La nuova disposizione, invece, permette al lavoratore di ottenere un’indennità superiore se lo stesso dimostra di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione (comma 3) che prevedeva la riduzione della metà dei minimi e massimi del risarcimento allorquando i CCNL prevedano l’assunzione di già occupati con contratti a termine in specifiche graduatorie.

Magistrati onorari

Tra le procedure interessate il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), il diritto di avvalersi di un difensore  in alcuni atti di indagine e il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad un altra persona di fiducia in caso di arresto e di fermo (n. 2023/2006)”.

Ministero giustizia

Il testo si occupa poi delle: “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), del corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090), del completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231) e della procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092)”.

Concessioni balneari

Tra le procedure di infrazione di maggior rilievo ci sono quelle che riguardano le concessioni balneari. La soluzione al problema è il risultato della collaborazione tra Roma e Bruxelles.

Il compromesso raggiunto tiene conto della necessità di aprire il mercato delle concessioni, tutelando nel contempo le aspettative degli attuali concessionari.

Per raggiungere questo obiettivo le concessioni balneari attualmente in essere vengono prorogate fino al 30 settembre 2027. Il decreto prevede però l’obbligo di avviare le gare per le nuove concessioni entro giugno 2027.

Le nuove concessioni potranno avere una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni. In questo modo il concessionario può ammortizzare i costi sostenuti per il personale e gli investimenti sostenuti. Non solo, il concessionario subentrante sarà tenuto a riconoscere a quello uscente un indennizzo. L’importo dovrà essere “pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente unequa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.”

Miglioramento della qualità dell’aria

Di estremo interesse le misure finalizzate a superare le procedure di infrazione  n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

La norma, modificata alla Camera prevede lo stanziamento di risorse per concorrere all’attuazione efficace degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei  relativi interventi in materia di mobilità e per finanziare gli interventi nelle zone in cui è intervenuto il superamento dei valori limiti di qualità dell’aria.

Previsto poi un Piano elaborato dalla cabina di regia e approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata della durata di 24 mesi, prorogabile di altri 24, sulla cui attuazione è tenuto a monitorare il Ministero dell’Ambiente.

Vedi il dossier della Camera

Ti interessa l’argomento? Leggi “Concessioni balneari: la proroga viola la Bolkestein

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studenti plusdotati

Studenti plusdotati: piani formativi ad hoc Studenti plusdotati: al Senato un ddl che prevede piani didattici personalizzati e un referente dedicato

Studenti plusdotati: ratio del ddl n. 180

Per gli studenti plusdotati sono in arrivo piani di formazione personalizzati. Lo prevede il disegno di legge n. 180, in corso di esame in Commissione al Senato da lunedì 11 novembre 2024.

Il disegno di legge nasce dall’iniziativa del parlamentare Pierantonio Zanettin ed è composto da 10 articoli.

Con questo disegno di legge ci si propone di uniformare la legislazione italiana a quella di diversi paesi europei, che da anni si preoccupano di valorizzare gli alunni plusdotati per fornire loro insegnamenti appropriati per valorizzare e potenziare le loro capacità.

Gli Stati Uniti hanno molto a cuore questo tema. Nelle scuole di questo paese i ragazzi plusdotati vengono inseriti fin dai primi anni scolastici in programmi speciali.

I ragazzi più dotati devono infatti poter disporre di programmi adeguati, che consentano loro di saltare alle classi superiori e terminare prima il percorso di studi.

Una disciplina specifica è necessaria sia per sviluppare pienamente il potenziale di questi ragazzi, sia per preparare un personale docente in grado di supportare le esigenze di apprendimento di questi studenti capaci e precoci.

Pari opportunità agli studenti plusdotati

Il disegno di legge all’articolo 1 individua la finalità primaria dell’intervento normativo, ossia garantire pari opportunità di formazione agli studenti più dotati, senza trascurare le loro necessità sociali ed emotive.

Questa finalità si può perseguire però con il necessario coinvolgimento anche di insegnanti, genitori e specialisti.

Riconoscimento del potenziale cognitivo

L’articolo 2  prevede che il riconoscimento del potenziale dello studente debba essere individuato da specialisti come neuropsichiatri infantili, psichiatri e psicologi specializzati.

Al riconoscimento possono procedere sia medici delle strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate. Il riconoscimento, una volta effettuato, viene comunicato alla famiglia e, in accordo con la stessa, alla scuola frequentata dal figlio.

Referente scolastico per l’alto potenziale

L’articolo 3 del ddl prevede la figura del referente scolastico presso ogni scuola di ordine e grado.

Questa figura è tenuta a partecipare a corsi di aggiornamento specifici della durata di 20 ore il primo anno e 15 ore negli anni a seguire. Il tutto presso università, associazioni accreditate e strutture private.

Al termine del percorso il soggetto deve sostenere un esame per ottenere il certificazione di abilitazione alla funzione di referente. Il ddl assegna a questo soggetto il compito di predisporre piani didattici personalizzati e in accordo con le famiglie propone il passaggio dellalunno alle classi superiori, la cui iscrizione è consentita ai sensi dell’art. 5 del ddl.

Formazione personale scolastico

Gli insegnanti e lo psicologo delle scuole di ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi di formazione presso università associazioni e strutture, sull’alto potenziale della durata minima di 10 ore il primo anno e a seguire di 5 ore. In questo modo potranno individuare più facilmente gli alunni con potenziale e adottare le iniziative e le misure più idonee.

Misure didattiche per studenti capaci e precoci

Il ddl prevede che all’inizio di ogni anno scolastico le scuole debbano adottare programmi didattici personalizzati che tengano conto anche delle necessità relazionali ed emotive di questi alunni.

Questi piani possono contemplare anche la frequentazione di classi superiori per apprendere nuove materie o approfondirne una o più.

Le misure didattiche devono essere periodicamente monitorate per valutarne l’efficacia.

Per tutte queste attività e scuole possono avvalersi dell’aiuto di figure professionali.

Attuazione ddl

Il ddl richiede per la sua attuazione l’adozione di un regolamento con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di intesa con il Ministero della salute.

Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome possono procedere all’attuazione del ddl nel rispetto delle loro competenze e dei loro Statuti.

 

Leggi anche: Ddl Valditara: le nuove misure per la scuola

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riuso edilizio

Riuso edilizio: la pronuncia della Consulta La Corte Costituzionale boccia alcune norme della regione Sardegna in materia di riuso edilizio e aggiudicazione dei contratti pubblici

Riuso edilizio e aggiudicazione dei contratti pubblici: la Consulta, con la sentenza n. 174/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, impugnate dal Governo.

Il riuso edilizio

La prima disposizione (art. 4, comma 1, lettera a, numero 1), modificando l’art. 124, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2023, prevede che gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra degli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico edilizie comunali e regionali.

La Corte ha ritenuto che “una simile disciplina contrasta con la necessità che le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore regionale siano connotate dall’eccezionalità e dalla temporaneità, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica espresso dall’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942”.

La norma impugnata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui consente, in via stabile, di superare gli indici volumetrici, in violazione del suddetto principio, che limita la competenza legislativa regionale primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto).

Aggiudicazione contratti pubblici

La seconda disposizione (art. 7, comma 16) inserisce nell’art. 37 della legge regionale n. 8 del 2018 un nuovo comma 3-bis, prevedendo che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa «costituisce requisito di ammissione dell’offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica stessa».

La Consulta ha ritenuto che il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, abbia leso l’autonomia di scelta delle stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte, in contrasto con l’art.108 del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023).

Conseguentemente, “la disposizione impugnata ha superato i limiti che le norme di tale codice sulla scelta del contraente, adottate dallo Stato in nome della tutela della concorrenza, pongono alla potestà legislativa regionale primaria in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» (art. 3, primo comma, lettera e, dello statuto)”.

Il giudice delle leggi ha osservato, inoltre, che la garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita dell’autonomia delle stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Ha sottolineato, inoltre, che tale autonomia – anche al fine di favorire la concorrenza – è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni, come è chiaramente dimostrato dalle importanti norme contenute nei primi tre articoli del codice, dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2) e principio dell’accesso al mercato (art. 3). L’autonomia delle stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all’aggiudicazione del contratto.

decreto sud

Decreto Sud legittimo La Consulta decidendo il ricorso della regione Campania sui fondi di coesione e sulla Zes unica del decreto Sud ha ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità

Il Decreto Sud è legittimo. La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 175/2024, sul ricorso con cui la regione Campania ha impugnato diverse disposizioni contenute nel dl. n. 124/2023 (meglio noto come Decreto Sud).

Nessuna lesione all’autonomia regionale

Il ricorso della regione lamentava, in primo luogo, che alcune disposizioni contenute nel “decreto Sud” in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ledessero, per più aspetti, l’autonomia regionale.

Fondi di coesione

Con la sua pronuncia, la Corte ha ritenuto, innanzitutto, non fondati i dubbi di costituzionalità della previsione secondo cui la stipula dell’Accordo per la coesione tra Stato e Regione possa intervenire solamente una volta «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione» (art. 1, comma 178, lettera d, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 2023).

Secondo la sentenza, il riferimento ai risultati dei precedenti cicli di programmazione non impone alla Regione destinataria dei fondi di dare prova dell’avvenuto completamento dei progetti, ma si traduce in un «adempimento istruttorio nel corso del quale viene operata una ricognizione dei progetti in essere al fine di verificare la maggiore o minore fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro».

Nel complesso, la sentenza ha ritenuto che la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato perché è finalizzata a «rimuovere gli squilibri economici e sociali» e assolve, pertanto, “a finalità perequative, secondo quanto previsto dagli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, quinto comma, Cost.

Accanto a ciò, la Corte ha chiarito che, secondo un ordinato assetto dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, è necessario tenere distinte le risorse destinate a «finanziare integralmente le funzioni pubbliche» attribuite alle regioni medesime e agli enti locali e le risorse aggiuntive di cui all’art. 119, quinto comma, Cost., «la cui finalità resta quella di sostenere interventi di natura diversa dall’esercizio delle funzioni ordinarie, in quanto connessi a obiettivi di natura strutturale rivolti al necessario riequilibrio tra le diverse aree del Paese e la cui realizzazione è demandata a progetti specifici»”.

Zes unica

Con un secondo gruppo di doglianze, la Regione Campania ha impugnato l’insieme degli articoli con cui, nel “decreto Sud”, vengono disciplinati l’istituzione e il funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

In relazione all’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, che istituisce la ZES unica, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della rinuncia al ricorso avanzata dalla Regione.

Legge Pinto: taglio degli interessi nella manovra 2025 Legge Pinto: le modifiche della manovra 2025 per razionalizzare i costi e rispettare gli obiettivi del PNRR

Le modifiche della manovra alla Legge Pinto

La manovra 2025 interviene anche sulla legge Pinto. L’obiettivo delle modifiche è di razionalizzare i costi che derivano dalla violazione del termine di durata ragionevole dei processi. Il tutto anche per rispettare gli obiettivi del PNRR che riguardano il settore giustizia.

La norma dedicata a innovare la disciplina contenuta nella legge Pinto n. 89/2001 è l’articolo 109, nella formulazione attualmente disponibile del testo della manovra 2025.

Le modifiche convergono tutte nella direzione di provvedere al pagamento se il richiedente provvede a inviare la domanda e la documentazione necessaria e completa nei tempi previsti. Pena la perdita degli interessi.

Dichiarazioni e documentazione (art 5 sexies)

La manovra richiede ora al creditore di impegnarsi a tramettere, insieme alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies, tutta la documentazione necessaria (in base ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia di cui ai commi 3 e 3 bis) per la pratica di richiesta dell’indennizzo e di comunicare ogni eventuale variazione dei dati e dei documenti che ha già trasmesso.

La manovra precisa che la dichiarazione di cui al comma 1 art. 5 sexies, con cui il creditore attesta la mancata riscossione del credito per lo stesso titolo, le somme che gli sono ancora dovute, i modi in cui desidera ottenere il pagamento devono essere presentate previa compilazione dei moduli predisposti e nelle modalità telematiche individuate dai decreti del Ministero dell’Economia e del Ministero della Giustizia.

Legge Pinto: un anno per l’invio

L’invio delle dichiarazioni e dei documenti dovrà avvenire nel termine di un anno. La decorrenza di questa termine ha inizio dalla data di pubblicazione del decreto che accoglierà la domanda di equa riparazione.

Decorso di questo termine, fino alla presentazione della dichiarazione, non decorreranno interessi.

La dichiarazione avrà inoltre una durata biennale e dovrà essere rinnovata se la Pubblica amministrazione lo richiede. Anche in questo caso il creditore dovrà presentarla nei modi e nelle forme richieste dai decreti del Ministero del’Economia e del Ministero della Giustizia di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 5 sexies.

Trasmissione irregolare e perdita degli interessi

Il nuovo comma 4 dell’art. 5 sexies sanziona con la perdita degli interessi la mancata, incompleta e irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione dovuta per tutto il periodo necessario a integrare la dichiarazione o la documentazione. A questo inadempimento segue anche l’impossibilità di emettere l’ordine di pagamento.

Il nuovo comma 12 bis dispone inoltre che, al fine di ottenere in tempi più rapidi il pagamento, i creditori delle somme che sono state liquidate ai sensi della legge Pinto e sino al 31 dicembre 2021, potranno rinnovare la richiesta di pagamento nei modi stabilii dai decreti dei commi 3 e 3 bis.

Sarà il Ministero della Giustizia a dare notizia di questa facoltà di rinnovo della domanda pubblicando specifico avviso sul proprio sito istituzionale.

Sarà sempre il Ministero della Giustizia infine a monitorare e valutare l’efficienza delle procedure di pagamento e dei risparmi di spesa.

 

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ricette mediche digitali

Ricette mediche digitali: dopo le rosse anche le bianche Ricette mediche digitali: comprenderanno anche le ricette bianche con cui i medici prescrivono farmici a carico del paziente

Ricette mediche digitali: novità manovra 2025

Ricette mediche digitali, anche quelle bianche avranno questo formato. A stabilirlo è la bozza della legge di bilancio 2025. Dopo le ricette rosse in formato digitale anche quelle bianche, che contengono prescrizioni di farmaci a carico del cittadino, saranno emesse in questo formato.

Ricette mediche digitali anche per farmaci a pagamento

La ricetta elettronica, soprattutto dopo il periodo della crisi pandemica, è diventata familiare ai cittadini italiani, per questo il Governo ha voluto inserire questa previsione all’interno della Legge di bilancio. Dalla lettura dell’articolo 54 della bozza della manovra 2025 risulta che: “Al fine di potenziare il monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico (…) ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19”.

Criticità per le ricette “bianche”

La novità legislativa, per il vicesegretario della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) presenta però due elementi di criticità di particolare rilievo.

  • Il primo è rappresentato dalla presenza di farmaci che non possono essere dematerializzati come i sonniferi, ad esempio.
  • Il secondo invece e il più importante è legato agli anziani e alle loro difficoltà a utilizzare i device e le nuove tecnologie. Per sopperire a questo problema sarebbe necessario realizzare sportelli o servizi di assistenza dedicati, per evitare l’esclusione sociale dei più anziani dall’innovazione tecnologica che da anni riguarda la Sanità nel suo complesso.

 

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giurista risponde

Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e discrezionalità dell’Ente locale È legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per l’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel piano educativo individualizzato (P.E.I.)?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, è legittimo, non essendo il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale in relazione al complesso delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089).

Il Collegio osserva che è legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e richiesto dal dirigente scolastico, non essendo il P.E.I. vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica, in relazione al complesso delle risorse disponibili.

È necessario ricordare che vi è una distinzione tra ore di sostegno didattico, quali funzioni scolastiche stricto sensu, di competenza dell’ufficio scolastico regionale (USR), e le misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra le quali le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni, oggetto della decisione, per le quali i comuni attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di conferenza unificata.

Emerge, in ogni caso, il carattere prevalente del diritto alla salute ed all’integrazione del disabile rispetto a vincoli di bilancio genericamente allegati; da qui l’obbligo per l’ente locale di misurarsi con le condizioni del caso concreto e tendere sempre al raggiungimento di un punto di equilibrio che assicuri la massima tutela possibile al disabile.

(*Contributo in tema di “Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e discrezionalità dell’Ente locale”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 78 / Ottobre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)