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SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA: cos'è, quando è necessaria, differenze con la CILA, quanto costa e giurisprudenza delle corti superiori

Cos’è la SCIA?

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è uno strumento previsto dal sistema normativo italiano che consente a chi intende eseguire determinati lavori edilizi di avviare l’attività senza dover attendere il rilascio di un’autorizzazione preventiva. Si tratta di un importante strumento di semplificazione amministrativa, che permette di ridurre i tempi e i costi per ottenere l’autorizzazione a realizzare interventi edilizi.

La SCIA è un procedimento amministrativo che consente di avviare i lavori edilizi senza attendere una risposta preventiva dall’amministrazione pubblica. In pratica, il cittadino o l’impresa edile, al momento della presentazione della SCIA, può iniziare i lavori immediatamente, dichiarando che l’intervento sarà eseguito in conformità alla normativa vigente. L’amministrazione ha poi il compito di verificare la conformità dell’opera rispetto agli strumenti urbanistici e alle altre normative edilizie.

La SCIA si distingue dal tradizionale permesso di costruire in quanto non richiede un’autorizzazione preventiva, ma una semplice segnalazione che attesta la conformità del progetto. Una volta inviata la SCIA, l’amministrazione ha dai 30 ai 60 giorni di tempo, a seconda del tipo di SSCIA richiesta, per esprimere il proprio parere; se non c’è risposta entro questo termine, si considera che l’autorizzazione sia implicitamente rilasciata.

Quando è necessaria la SCIA?

La SCIA è necessaria per interventi edilizi che non comportano modifiche sostanziali al territorio, alla volumetria o alla destinazione d’uso di un immobile. È utilizzata soprattutto per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni leggere, opere interne, e per quei lavori che non alterano la struttura urbanistica di un’area.

Alcuni esempi di lavori che richiedono la SCIA includono:

  • Manutenzione straordinaria: interventi che riguardano il restauro, la sostituzione o la modifica di parti strutturali di un edificio.
  • Ristrutturazioni leggere: lavori che modificano l’aspetto esteriore di un edificio, ma senza variare la volumetria o la destinazione d’uso
  • Apertura di attività commerciali: quando si intende avviare un’attività in un locale già esistente e conforme alle normative urbanistiche.

In generale, la SCIA è obbligatoria per quei lavori che non richiedono una modifica sostanziale del piano urbanistico o che non hanno un impatto significativo sull’ambiente e sulla sicurezza pubblica.

Differenze con la CILA

Molti tendono a confondere la SCIA con la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), ma tra i due strumenti vi sono differenze sostanziali:

SCIA

  • Necessità: la SCIA è necessaria per lavori che possono avere un impatto sul territorio, ma senza modificarne la destinazione d’uso o la volumetria.
  • Caratteristiche: consente di avviare i lavori senza attendere il rilascio di un’autorizzazione preventiva, ma l’amministrazione ha un termine di legge per effettuare eventuali controlli. Se non interviene, il permesso si considera rilasciato tacitamente.
  • Esempi: lavori di ristrutturazione leggera, ampliamenti, modifiche della facciata, interventi che non alterano le caratteristiche fondamentali dell’edificio.

CILA

  • Necessità: la CILA è utilizzata per lavori che non comportano modifiche sostanziali alla struttura dell’immobile e non incidono sulla volumetria. Viene usata principalmente per opere interne non invasive.
  • Caratteristiche: la CILA non richiede il parere dell’amministrazione, ma si deve allegare una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’ È utilizzata principalmente per lavori di manutenzione ordinaria o piccoli interventi.
  • Esempi: rifacimento degli impianti, lavori di restauro e risanamento conservativo che non incidono sulla struttura.

Differenze principali

  1. Impatto del lavoro: la SCIA si applica a interventi più complessi e che potrebbero alterare la configurazione dell’edificio, mentre la CILA è destinata a lavori meno invasivi.
  2. Responsabilità tecnica: la SCIA può essere presentata senza il supporto di una perizia asseverata, mentre la CILA richiede una dichiarazione tecnica da parte di un professionista.
  3. Tempi di risposta: con la SCIA l’amministrazione ha a disposizione un determinato periodo di tempo per intervenire; con la CILA, invece, non ci sono termini di risposta specifici da parte dell’amministrazione.

Costi della SCIA

I costi legati alla presentazione di una SCIA dipendono principalmente dalle tariffe comunali e dalle spese professionali per l’assistenza tecnica. I costi variano da comune a comune e possono includere:

  • diritti di segreteria: i comuni stabiliscono una tariffa per la presentazione della SCIA, che può variare in base all’entità dell’intervento;
  • compenso per il professionista: se necessario, è possibile dover pagare una parcella per l’assistenza di un tecnico abilitato, che deve redigere la documentazione e asseverare la conformità del progetto;
  • eventuali oneri di costruzione: in alcuni casi, anche se la SCIA non prevede un’autorizzazione preventiva, potrebbero essere richiesti dei contributi per la realizzazione dell’opera, come gli oneri di urbanizzazione.

I costi per l’intero procedimento variano in base alla tipologia dell’intervento edilizio e alle normative specifiche del comune in cui vengono eseguiti i lavori.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha avuto un ruolo importante nell’interpretare e applicare le norme relative alla SCIA, in particolare riguardo alla sua correttezza applicativa e alle tempistiche di risposta da parte dell’amministrazione.

Consiglio di Stato n. 1256/2025: la SCIA edilizia acquisisce piena validità decorsi 30 giorni dalla sua presentazione, momento oltre il quale il comune perde il potere di ordinare la demolizione delle opere realizzate. Qualora, invece, intervenga una sospensione dei lavori, il comune è tenuto a emettere un ordine di ripristino entro 45 giorni; in caso contrario, tale provvedimento decade e la SCIA si consolida definitivamente.

Consiglio di Stato n. 467/2022: solo gli interventi di “edilizia libera”, definiti dall’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’articolo 3, lettera e.5), possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio. La trasformazione di finestre in porte-finestre non rientra in questa categoria, poiché modifica i prospetti. Tale intervento è considerato manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/01 e richiede la presentazione di una SCIA (articolo 22, lettera b) del D.P.R. 380/2001).

Cassazione n. 15523/2019: anche se un intervento edilizio rientra nella categoria di quelli realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è indispensabile ottenere l’autorizzazione paesaggistica esplicita qualora l’opera si trovi in un’area sottoposta a vincolo. Il principio del silenzio-assenso, previsto dalla legge 241/1990, non si applica in questi casi, poiché esclude atti e procedimenti relativi al patrimonio culturale e paesaggistico. Pertanto, l’assenza di tale autorizzazione costituisce reato, giustificando il sequestro preventivo dell’opera.

 

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principi del procedimento amministrativo

I principi del procedimento amministrativo Principi del procedimento amministrativo: normativa di riferimento, applicazione pratica e giurisprudenza in materia

Procedimento amministrativo: i principi

Il procedimento amministrativo è regolato da una serie di principi fondamentali che garantiscono il corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione (PA). Tali principi, sanciti dalla legge n. 241/1990, assicurano che l’azione amministrativa sia efficiente, equa e trasparente. In questo articolo analizzeremo in dettaglio i principali principi: economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Normativa di riferimento

La disciplina del procedimento amministrativo è contenuta nella legge n. 241/1990, intitolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Questa legge ha introdotto un modello più moderno di amministrazione partecipata, ponendo l’accento su criteri di efficienza e tutela dei cittadini.

Tra gli articoli più rilevanti troviamo:

Articolo 1: stabilisce i principi generali dell’azione amministrativa;

Art. 3: impone alla PA di motivare i provvedimenti amministrativi;

Articolo 7 e seguenti: disciplinano la partecipazione al procedimento;

Art. 22 e seguenti: regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

I 5 principi del procedimento amministrativo

L’azione della PA e il procedimento amministrativo devono ispirarsi e rispettare i seguenti principi:

Economicità

Il riferimento normativo di questo principio si trova nell’art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990. Il principio di economicità impone alla PA di svolgere la propria attività ottimizzando risorse e costi. Ciò significa che le amministrazioni devono adottare soluzioni che garantiscano il miglior risultato possibile con il minore impiego di risorse pubbliche.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’economicità dell’azione amministrativa non deve tradursi in un risparmio fine a sé stesso, ma deve essere bilanciata con gli altri principi, come l’efficacia e l’imparzialità.

Efficacia

Il riferimento normativo del principio dell’efficacia è rinvenibile nell’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990. L’efficacia indica la capacità dell’azione amministrativa di raggiungere gli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile. Questo principio è strettamente collegato ai termini procedimentali previsti dalla legge, che devono essere rispettati per evitare ritardi ingiustificati.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che un provvedimento amministrativo è inefficace se non è idoneo a produrre effetti concreti e conformi agli obiettivi della normativa di riferimento.

Imparzialità

Questo principio è richiamato dall’art. 97 Costituzione e dall’art. 1, legge n. 241/1990. Il principio di imparzialità, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, impone alla PA di operare senza favoritismi o discriminazioni. Gli atti amministrativi devono essere adottati in modo neutro e obiettivo, senza influenze esterne o interessi personali.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2070/2009 ha chiarito che il principio di imparzialità, con quello di legalità e del buon andamento, rappresenta uno dei pilastri sui quali si poggia lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. L’articolo 97 della Costituzione rappresenta un parametro importantissimo di valutazione dell’attività amministrativa e della sua legittimità, perchè rappresenta una declinazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzionale.

Trasparenza

Il riferimento normativo per la trasparenza che deve caratterizzare l’azione della Pubblica Amministrazione si rinviene nel D.lgs. 33/2013 e nell’art. 1 della legge n. 241/1990. La trasparenza garantisce ai cittadini il diritto di conoscere l’azione amministrativa, favorendo il controllo diffuso sull’operato della PA. La normativa prevede che gli atti e i procedimenti siano accessibili e consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Il Tar Veneto n. 2548/2024 ha sancito che la Pubblica Amministrazione è tenuta a soddisfare le richieste di accesso civico generalizzato, a meno che non comportino un aggravio per le normali attività degli uffici, che la stessa deve dimostrare.

Pubblicità

Il riferimento normativo è rinvenibile nell’art. 22 della legge n. 241/1990 e del D.lgs. 33/2013.

Il principio di pubblicità impone alla PA di rendere conoscibili ai cittadini atti e provvedimenti, salvo i casi di riservatezza espressamente previsti dalla legge (ad esempio, per ragioni di sicurezza nazionale o tutela della privacy).

Consiglio di Stato n. 7470/2010: il principio di pubblicità nelle gare d’appalto si applica rigorosamente solo quando le decisioni del seggio di gara possono influenzare la partecipazione dei concorrenti. Tale interpretazione è supportata da precedenti giurisprudenziali della Sezione V, specificamente le sentenze n. 6311 del 14 ottobre 2009 e n. 2355 dell’11 maggio 2007.

Considerazioni conclusive

L’azione della pubblica amministrazione deve essere efficiente, equa e accessibile, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 241/1990 e dalla Costituzione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato l’importanza di questi principi, che rappresentano un baluardo contro abusi e inefficienze.

 

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Test medicina 2025: cosa cambia con la riforma Test medicina 2025: la riforma elimina il test di ingresso alla facoltà di medicina per incoraggiare la formazione di nuovi medici

Riforma test medicina: è legge

Il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la riforma del Test di Medicina 2025, con 149 voti favorevoli e 63 contrari. La nuova legge n. 26/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2025, per entrare in vigore il 2 aprile 2025, delega il Governo a rivedere, entro dodici mesi, le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria.

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Addio al test d’ingresso: arriva il semestre-filtro

La riforma abolisce il tradizionale test di accesso, sostituendolo con un semestre-filtro. Gli studenti potranno iscriversi liberamente al primo semestre, durante il quale dovranno sostenere esami caratterizzanti. Solo chi supererà con successo questi esami e otterrà i crediti formativi richiesti potrà proseguire al secondo semestre.

Obiettivi della riforma test medicina 2025

L’obiettivo principale della riforma è potenziare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) formando 30.000 medici in più nei prossimi sette anni. La riforma mira a garantire una selezione basata sul merito e non sulle capacità economiche, eliminando la necessità di costosi corsi di preparazione e riducendo l’emigrazione degli studenti all’estero.

I principi chiave della riforma

La riforma si fonda sui seguenti principi ispiratori:

  • iscrizione libera al primo semestre: gli studenti potranno accedere liberamente ai corsi di laurea in medicina e discipline affini;
  • esami caratterizzanti: Il superamento di esami specifici durante il primo semestre determinerà l’ammissione al secondo semestre;
  • uniformità dei programmi: saranno stabiliti programmi formativi standardizzati a livello nazionale;
  • monitoraggio delle esigenze del SSN: un sistema di controllo valuterà il fabbisogno di medici e garantirà l’allineamento tra formazione universitaria e necessità del sistema sanitario;
  • tutoraggio pratico: gli studenti potranno svolgere attività pratiche sotto la guida di medici esperti nelle strutture ospedaliere.

Vantaggi per gli studenti

La riforma del test d’ingresso apporta tutta una serie di vantaggi importantissimi per gli studenti che aspirano alla carriera medica. Vediamo i più importanti

Maggiore accessibilità: l’eliminazione del test elimina la discriminazione economica legata ai corsi di preparazione privati.

Formazione di qualità: il semestre-filtro consente di valutare le reali competenze degli studenti.

Opportunità alternative: i crediti ottenuti nel primo semestre saranno validi per altri percorsi formativi in ambito biomedico, sanitario e farmaceutico.

Tempistiche e attuazione

Il Governo ha dodici mesi per emanare uno o più decreti legislativi che daranno attuazione alla riforma. La legge prevede, inoltre, un sistema di monitoraggio continuo per garantire l’efficacia delle nuove modalità di accesso.

Con questa riforma, l’Italia compie un passo significativo per rispondere alla carenza di personale medico e migliorare l’accesso alle facoltà sanitarie, ponendo al centro il merito e la qualità della formazione.

 

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Allegati

baratto amministrativo

Baratto amministrativo Baratto amministrativo: cos’è, normativa di riferimento, chi può accedervi, come funziona, quali vantaggi offre

Cos’è il baratto amministrativo

Il baratto amministrativo è un’agevolazione prevista per i cittadini che permette di ridurre o esentarsi dal pagamento di tributi locali in cambio di attività di pubblica utilità. Introdotto per favorire la collaborazione tra cittadini e amministrazioni comunali, il baratto amministrativo rappresenta un’opportunità per chi si trova in difficoltà economica.

A cosa serve

Il baratto amministrativo consente, in sostanza ai cittadini di pagare tasse e tributi locali attraverso prestazioni lavorative a favore del Comune. Questo sistema prevede lo svolgimento di servizi come:

  • manutenzione del verde pubblico;
  • pulizia delle strade e degli spazi urbani;
  • recupero di edifici e beni comunali;
  • supporto in attività sociali e culturali.

In pratica, invece di versare l’importo dovuto per TASI, IMU o altri tributi locali, il cittadino può offrire il proprio contributo lavorativo, ottenendo uno sconto totale o parziale sulle imposte dovute.

Normativa di riferimento

Il baratto amministrativo è stato introdotto con l’art. 24 del D.L. n. 133/2014 (Sblocca Italia), poi convertito nella Legge n. 164/2014. Questa norma consente ai Comuni di attivare progetti specifici per la gestione del baratto amministrativo, stabilendo i criteri di accesso e i servizi richiesti.

Chi può accedervi

Le regole per accedere al baratto amministrativo sono definite dai singoli Comuni, ma in genere possono partecipare:

  • cittadini in difficoltà economica con un ISEE sotto una soglia stabilita dal regolamento comunale;
  • disoccupati o inoccupati;
  • persone con redditi bassi che faticano a pagare tributi locali;
  • associazioni e imprese sociali, se previsto dal Comune.

Per accedere al beneficio, è necessario presentare una domanda al Comune di residenza, allegando la documentazione richiesta (ISEE, certificati di disoccupazione, ecc.).

Come funziona

Il funzionamento varia a seconda del Comune, ma solitamente segue questi passaggi:

  1. il Comune pubblica un bando con le modalità di accesso e le attività richieste;
  2. i cittadini interessati presentano la domanda allegando i documenti necessari;
  3. l’amministrazione valuta le richieste e seleziona i beneficiari;
  4. il cittadino svolge l’attività assegnata secondo il numero di ore previsto;
  5. il Comune riduce o annulla il tributo locale in base al lavoro effettuato.

Vantaggi del baratto amministrativo

  • aiuta i cittadini in difficoltà a mettersi in regola con i tributi;
  • migliora il decoro urbano e la gestione dei servizi locali;
  • favorisce l’integrazione sociale attraverso attività di pubblica utilità;
  • offre un’alternativa equa per chi non può pagare le tasse.

 

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giurista risponde

Amministrazione separata dei beni demaniali gravati da usi civici In materia di beni demaniali gravati da usi civici spetta al Comune il potere di gestione e amministrazione dei beni frazionali di uso civico?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Deve ritenersi che al Comune spetta il potere di gestione e amministrazione dei beni frazionali di uso civico fino alla costituzione dell’amministrazione separata di tali beni (Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2024, n. 26598). 

I Giudici evidenziano che, in materia di demanio e patrimonio e, più nel dettaglio, di beni gravati da usi civici, deve ritenersi che al Comune spetti il potere di gestione e amministrazione dei beni frazionali di uso civico fino alla costituzione dell’amministrazione separata da tali beni, la quale succede all’ente locale e subentra nei rapporti da questo già instaurati.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che: “Già la L. 1766/1927, quanto all’individuazione del soggetto cui affidare la rappresentanza degli interessi della collettività, nonché l’amministrazione dei beni interessati da uso civico, optò a favore del Comune, in quanto individuato come ente particolarmente vicino ai fruitori del diritto. Ancorché, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza, la proprietà dei beni resti in capo alla collettività dei cittadini (trattandosi di un’entità che di norma preesiste alla stessa istituzione dell’ente locale), la citata legge, accanto ai Comuni ha altresì previsto, nel caso in cui i diritti di uso civico siano riferibili agli abitanti di una frazione, e non all’intero territorio comunale, che vengano costituite le amministrazioni separate, le quali, pur senza acquisire una personalità giuridica (nella legge statale), sono munite di una soggettività giuridica, in quanto centro di imputazione degli interessi della collettività installata nella frazione”.

Nello specifico caso esaminato, l’istituzione dell’amministrazione separata avvenuta solo successivamente all’entrata in vigore della legge della provincia di Trento 6/2005, ha comportato la legittima amministrazione e gestione da parte del Comune, in vista della tutela degli interessi degli abitanti della frazione.

 

(*Contributo in tema di “Amministrazione separata dei beni demaniali gravati da usi civici”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

decreto anziani

Decreto anziani: cosa prevede il correttivo Approvato dal CdM il correttivo al “Decreto Anziani”, che promuove la dignità e l’autonomia della popolazione anziana

Correttivo al decreto Anziani

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta modifiche al Dlgs 29/2024, riguardante le politiche a favore degli anziani. Queste nuove disposizioni, in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 33/2023, mirano a semplificare e accelerare l’accesso ai servizi sanitari e sociali per la popolazione anziana, rendendo il sistema più efficiente e accessibile.

Visita unica presso i SUAP

Una delle principali novità introdotte riguarda la valutazione multidimensionale degli anziani, fondamentale per individuare i loro bisogni assistenziali e sociali. Il decreto prevede la riduzione delle visite medico-legali necessarie per questa valutazione: si passerà da due visite a una sola presso i Punti Unici di Accesso (PUA). Questo cambiamento snellisce le procedure burocratiche e riduce i tempi di attesa per gli anziani che necessitano di supporto.

Rinviati i termini di adozione dei regolamenti

Inoltre, il decreto proroga di sei mesi il termine per l’adozione del regolamento che definirà i criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM) e lo strumento della valutazione multidimensionale unificata (VMU) omogeneo a livello nazionale. Questa proroga consentirà una definizione più accurata delle procedure e garantirà una maggiore uniformità nell’erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

Politiche anziani: fase pilota di 12 mesi per la VMU

Un’altra iniziativa significativa è l’introduzione di una procedura sperimentale della durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2026. Questa fase pilota prevede l’applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale unificata, con differenziazioni tra Nord, Centro e Sud Italia. L’obiettivo è testare l’efficacia delle nuove procedure e assicurare che il sistema di valutazione risponda adeguatamente alle esigenze degli anziani nelle diverse aree del paese.

 

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atti paritetici

Atti paritetici Atti paritetici della PA: definizione, normativa, caratteristiche, giurisprudenza e differenze con i provvedimenti amministrativi

Cosa sono gli atti paritetici

Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione sono atti giuridici che non esprimono un potere autoritativo, ma si pongono su un piano di parità tra lamministrazione e i destinatari. A differenza dei provvedimenti amministrativi, che impongono unilateralmente obblighi e vincoli, gli atti paritetici si basano su una relazione di tipo negoziale o dichiarativo.

Normativa di riferimento

Gli atti paritetici non trovano una regolamentazione specifica in un’unica norma, ma si inseriscono nel più ampio contesto del diritto amministrativo, regolato da:

  • Legge n. 241/1990 – Principi generali dell’azione amministrativa;
  • Codice Civile, per quanto riguarda gli atti negoziali della P.A.;
  • Giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito il confine tra atti autoritativi e atti paritetici.

Caratteristiche

Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione si distinguono per le seguenti caratteristiche:

  • Mancanza di autoritatività: non impongono obblighi o vincoli unilaterali ai destinatari;
  • Posizione di parità tra amministrazione e soggetti privati;
  • Possibilità di impugnazione solo se l’atto produce effetti lesivi per il destinatario;
  • Ricorso a strumenti di diritto civile, come i contratti.

Giurisprudenza di rilievo

Di seguito alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato in materia:

Consiglio di Stato n.1388/1996:  nell’ambito delle sanatorie edilizie, si distingue tra la natura regolamentare degli atti che stabiliscono i criteri generali per calcolare l’oblazione e i contributi, e la natura paritetica degli atti con cui il Sindaco, applicando tali criteri, determina l’importo dovuto. Solo le contestazioni relative ai criteri generali sono impugnabili come atti regolamentari, mentre tutte le altre controversie riguardanti l’ammontare delle somme dovute rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in relazione a diritti soggettivi, poiché l’Amministrazione agisce come un soggetto privato, limitandosi ad applicare parametri normativi predefiniti.

Consiglio di stato n. 12/2018: la determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione da parte della Pubblica Amministrazione non rappresentano un atto autoritativo, ma l’esercizio di un diritto di credito del Comune legato al rilascio oneroso del permesso di costruire. Questo rapporto obbligatorio, di natura paritetica, è soggetto alla prescrizione decennale. Di conseguenza, non si applicano le norme sull’autotutela amministrativa né le disposizioni relative agli atti autoritativi.

Atti paritetici e provvedimenti: differenze

Caratteristica Atti paritetici Provvedimenti amministrativi
Autoritatività No
Posizione tra le parti Paritaria Squilibrata (P.A. superiore)
Effetti giuridici Dichiarativi o negoziali Impositivi e unilaterali
Impugnabilità Solo se lesivi Sempre possibile

Conclusioni

Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione rappresentano quindi strumenti di gestione amministrativa che si differenziano dai provvedimenti autoritativi per la loro natura non impositiva e la posizione di parità tra le parti. Pur non essendo vincolanti in senso unilaterale, giocano un ruolo fondamentale nella regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e privati, garantendo trasparenza e certezza del diritto.

 

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giurista risponde

Dichiarazione di interesse culturale di un bene È legittimo il provvedimento della Soprintendenza di dichiarazione di interesse culturale di un bene che applichi in concreto, pur non facendone espressa menzione, i criteri individuati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, è legittimo il provvedimento anche alla luce della necessaria valutazione di tipo globale e sintetico e posto che l’interesse culturale dell’opera venga espresso in considerazione della norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’Amministrazione, per cui il privato ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso da quest’ultima sia scientificamente inaccettabile (Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285).

Il Collegio ricorda che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14, del D.Lgs. 42/2004, il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (il c.d. vincolo diretto) è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, in quanto implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Sulla scorta di tanto, l’accertamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecniche e del procedimento applicativo prescelto (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1510).

Emerge, dall’elaborazione a cui il Collegio dà continuità, che il presupposto del potere ministeriale di vincolo viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico, accertabile in via diretta dal giudice, bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’Amministrazione. Ne consegue, dunque, che se è vero che l’interessato può “contestare anche il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso” ha tuttavia l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile.

Dunque, nel caso di specie, l’Amministrazione, pur non avendone fatta espressa menzione, ha applicato in concreto i criteri individuati dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti nella seduta del 10 gennaio del 1974 (e recepiti dal D.M. 6 dicembre 2017, n. 537), approdando ad una valutazione finale supportata da adeguata motivazione. Motivazione in linea con i già indicati criteri che svolgono un ruolo di mero indirizzo rispetto alla spendita delle potestà di discrezionalità tecnica attribuite all’amministrazione tutoria e pongono parametri compositi da applicare, senza alcun automatismo, in maniera congiunta nell’ambito di un giudizio di tipo globale e sintetico.

 

(*Contributo in tema di “Dichiarazione di interesse culturale di un bene”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

elezioni 2025

Elezioni 2025: cosa prevede il decreto del Governo Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per le elezioni 2025

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali

Elezioni 2025: il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2025.

Le novità del decreto

Le norme introdotte, si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, prevedono, tra l’altro:

  • svolgimento delle votazioni in due giorni (domenica e lunedì), anziché in un solo giorno come previsto dalla disciplina vigente, per le elezioni amministrative e per le consultazioni referendarie del 2025;
  • le disposizioni applicabili in caso di svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali e referendarie, l’ordine di scrutinio delle schede e le modalità di ripartizione delle relative spese;
  • la possibilità di partecipazione alle consultazioni referendarie dell’anno 2025 per tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella di residenza;
  • il potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell’interno;
  • la sottoscrizione con firma elettronica qualificata delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre firma autografa.

Elezioni 25 e 26 maggio: decreto del Viminale

In seguito all’esame del decreto-legge, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha svolto una informativa al Consiglio dei Ministri in relazione alle date di svolgimento delle elezioni amministrative e al possibile abbinamento con le consultazioni referendarie. Il Ministro Piantedosi intende indire, con proprio decreto, le elezioni amministrative per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno. Pertanto, in considerazione della necessità di conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale, in un prossimo Consiglio dei ministri sarà deliberato di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi per i cinque referendum abrogativi in concomitanza del secondo turno delle amministrative, domenica 8 e lunedì 9 giugno.

scuola

Scuola: le nuove indicazioni del ministero Dal latino alle medie alla Bibbia e Harry Potter alla primaria, il MIM ha pubblicato le nuove linee guida per i programmi scolastici

Nuove indicazioni scolastiche MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove linee guida per i programmi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Le modifiche, previste a partire dall’anno scolastico 2026/2027, introducono significative innovazioni, tra cui l’insegnamento del Latino negli ultimi due anni delle scuole medie, della Bibbia e dei grandi classici, come l’Iliade e l’Odissea, fin dalla prima elementare, oltre che di libri come Harry Potter sul fronte della letteratura.

Riforma del curricolo scolastico: le novità principali

La proposta nasce dal lavoro della Commissione incaricata della revisione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che, si legge sul sito del Ministero, ha terminato i lavori di redazione della bozza di documento “Nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 2025”.

Il documento, al momento, è stato reso pubblico per avviare un dibattito aperto sulle nuove direttive educative.

La consultazione

Il testo infatti sarà oggetto di ampia consultazione, che coinvolgerà associazioni professionali e disciplinari, associazioni dei genitori e degli studenti e organizzazioni sindacali della scuola.

Il confronto sarà utile per avviare l’iter formale di adozione delle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione che andranno a sostituire dall’anno scolastico 2026/2027 quelle adottate nel novembre 2012.