Cos’è la violazione di domicilio
Il reato di violazione di domicilio, disciplinato dall’art. 614 del Codice Penale, tutela il diritto inviolabile all’intimità domestica, sancito anche dall’art. 14 della Costituzione. Si configura quando un soggetto si introduce o si trattiene indebitamente nel domicilio altrui, senza il consenso del titolare o contro la sua volontà.
L’art. 614 c.p.
L’articolo 614 c.p. punisce chiunque si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui o nei luoghi privati destinati ad attività domestiche, senza autorizzazione. È considerata reato anche l’introduzione mediante inganno, minaccia o violenza.
Come è punito il reato di violazione di domicilio
Le sanzioni penali variano in base alle modalità di commissione del reato:
- reclusione da 1 a 4 anni, se l’introduzione nell’abitazione o nel luogo di privata dimora avviene contro la volontà espressa o tacita del soggetto che ha il diritto di escluderne l’ingresso o se il soggetto agente si introduce in luoghi suddetti e poi vi si intrattiene con inganno o in clandestinamente e contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo;
- Reclusione da 2 a 6 anni, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone, se il soggetto agente è palesemente armato.
Quando si configura il reato: elementi costitutivi
Elemento oggettivo
- Condotta: introduzione o permanenza abusiva nel domicilio altrui;
- Domicilio: qualsiasi luogo destinato alla vita privata, inclusi giardini, garage e uffici privati.
Elemento soggettivo
- Dolo generico: consapevolezza e volontà di violare il diritto altrui, indipendentemente dallo scopo.
Bene giuridico tutelato
Il reato di violazione di domicilio protegge la sfera privata e il diritto alla riservatezza di chi abita o possiede un immobile.
Procedibilità e denuncia
È un reato perseguibile a querela, salvo casi aggravati (es. violenza, minaccia, o violazione commessa da un soggetto palesemente armato), in cui si procede d’ufficio.
Giurisprudenza sulla violazione di domicilio
La Cassazione nelle sue sentenze ha delineato diversi e importanti aspetti di questo reato:
Cassazione, sentenza n. 31276/2020
In un domicilio condiviso, tutti i coabitanti hanno diritto all’inviolabilità dello stesso. Il dissenso, anche tacito, di un solo coabitante è sufficiente a impedire l’ingresso di terzi, configurando il reato di violazione di domicilio. Il consenso di un coabitante permette l’accesso solo agli spazi comuni e ai propri spazi esclusivi, mentre per gli spazi di esclusiva pertinenza di altri coabitanti è necessario il consenso di questi ultimi. La presunzione di consenso non si applica agli spazi individuali ed esclusivi.
Cassazione n. 33860/2021
Commette il reato di violazione di domicilio chiunque entri in un appartamento altrui, anche se usato come deposito e visitato solo occasionalmente, senza il consenso di chi ne ha il diritto. L’uso effettivo dell’appartamento non deve essere necessariamente continuo e non viene meno se il proprietario è assente. La “privata dimora” è un concetto ampio che include qualsiasi luogo utilizzato per atti di vita privata, anche temporaneamente.
Cassazione, sentenza n. 29742/2024
Chi è accolto per convivenza familiare in un’abitazione rischia il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) se, invitato a lasciare la casa, vi rimane senza consenso. Il diritto di escludere qualcuno dall’abitazione spetta a chi ha titolo per occuparla. In caso di permanenza illegittima, può essere emesso un ordine di allontanamento, poiché l’alloggio è assimilato a casa familiare.
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