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Sospeso l’avvocato che chiama “parassiti” le controparti Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che l'uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive non è aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l'avvocato deve conformarsi

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Espressioni offensive dell’avvocato

Sospeso l’avvocato che dà del “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali” alle controparti. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 323/2024, pubblicata il 2 febbraio 2025, ha ritenuto, infatti, configurata la violazione di cui all’art. 52 Cdf, poichè “il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi”.

Sospeso l’avvocato: la vicenda

Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal Cdd del Veneto, a seguito di procedimento disciplinare, per una serie di violazioni deontologiche, con la sospensione dalla professione forense per 9 mesi.

In sede disciplinare, peraltro, l’avvocato aveva precisato che “Nessuna parola utilizzata – era – stata scelta in maniera casuale”. Inoltre, che “ogni espressione – era – stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato”.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

La decisione ribadisce l’importanza per gli avvocati di mantenere un comportamento rispettoso e conforme ai principi deontologici, anche in situazioni di conflitto. L’uso di un linguaggio offensivo non solo lede la dignità delle persone coinvolte, ma compromette anche l’integrità e il decoro della professione forense.

Tra l’altro, le giustificazioni addotte dall’incolpato, che ha fermamente rivendicato la “piena e lucida consapevolezza del significato delle espressioni usate”, non sono state valutate dal Cnf, neanche come “sincera resipiscenza, quanto piuttosto come un mero e strumentale espediente difensivo, inidoneo in quanto tale a supportare la richiesta di proscioglimento”.

Per cui, per il Consiglio, la valutazione operata dal Cdd merita piena condivisione e il ricorso è rigettato.

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