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Critiche offensive sui social: il CNF ribadisce i limiti deontologici Il CNF ribadisce i limiti deontologici alla libertà di critica verso l’ordine: offese e accostamenti criminali sui social violano la deontologia forense

limiti deontologici

Critiche offensive sui social e limiti deontologici

Critiche offensive e limiti deontologici: la libertà di manifestare il proprio pensiero non può trasformarsi in un attacco denigratorio contro le Istituzioni Forensi. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 415/2024, pubblicata l’8 giugno 2025 sul sito ufficiale del Codice Deontologico, che richiama con fermezza gli avvocati al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e rispetto verso l’Ordine professionale e l’intera Avvocatura.

I fatti: accuse offensive e accostamenti inaccettabili

Il caso trae origine dalla condotta di un avvocato che, attraverso un utilizzo improprio dei social network, ha pubblicato contenuti offensivi e denigratori rivolti alle Istituzioni Forensi, accostandole ad organizzazioni criminali e utilizzando espressioni gravemente lesive della dignità dell’Ordine. I post, pur esprimendo un pensiero critico, hanno oltrepassato la soglia del lecito per assumere i tratti della vera e propria invettiva personale.

La decisione del CNF

Nel confermare la sanzione disciplinare irrogata in primo grado, il CNF ha sottolineato che: “La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale.”

Il giudice deontologico ha precisato che la libertà di espressione, pur costituzionalmente garantita, non è assoluta, soprattutto quando si esercita in ambiti professionali regolati da obblighi di condotta. È pertanto incompatibile con la dignità della professione l’utilizzo dei social per esprimere dissenso con toni deplorevoli, gravemente offensivi o denigratori.

Il confine tra critica e offesa

Secondo il CNF, esprimere opinioni o critiche sull’operato dell’Ordine o delle istituzioni dell’Avvocatura è legittimo, ma solo se svolto nel rispetto delle forme e dei principi di civile confronto. Quando la critica degenera in accostamenti infamanti o insinuazioni diffamatorie, si concretizza una grave violazione deontologica, poiché si compromette non solo il decoro del singolo avvocato, ma l’immagine dell’intera categoria.