vizi dell'atto amministrativo

Vizi dell’atto amministrativo Vizi dell'atto amministrativo: requisiti dell'atto amministrativo, tipologie di vizi, annullamento, nullità, correzione e conseguenze

Vizi dell’atto amministrativo: cosa sono

Per comprendere in cosa consistono i vizi dell’atto amministrativo occorre premettere che questo è lo strumento principe mediante il quale la Pubblica Amministrazione esercita il proprio potere. Gli atti amministrativi si possono classificare in tre categorie principali: gli atti amministrativi in senso stretto, gli atti amministrativi normativi e i provvedimenti amministrativi.

Affinché l’atto amministrativo sia valido ed efficace, deve rispettare determinati requisiti previsti dalla legge. Quando questi requisiti mancano o sono compromessi, si parla di vizi dell’atto amministrativo.

I vizi compromettono la legittimità dell’atto e possono portare alla sua annullabilità o nullità, con conseguenze rilevanti per la pubblica amministrazione e per i cittadini destinatari. L’atto però può anche presentare vizi di merito, come vedremo.

La disciplina dei vizi dell’atto amministrativo rappresenta uno dei pilastri del diritto amministrativo. Essa garantisce che la pubblica amministrazione operi nel rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficienza, tutelando al contempo i diritti dei cittadini. Conoscere i diversi tipi di vizi e le relative conseguenze è essenziale per capire il funzionamento corretto del potere amministrativo e il ruolo del controllo giurisdizionale nell’ordinamento italiano.

I requisiti dell’atto amministrativo

Per comprendere a fondo i vizi dell’atto amministrativo, è necessario esaminare gli elementi costitutivi dell’atto amministrativo:

  • il soggetto: l’autorità, l’ente competente a emanare l’atto;
  • la forma: il modo con cui l’atto si presenta all’esterno, esso in alcuni casi deve rispettare la forma scritta, mentre in altri casi la forma è libera;
  • l’oggetto: corrisponde al contenuto dell’atto, che deve essere lecito, possibile e determinato;
  • la motivazione: ossia l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui l’atto viene emanato;
  • le finalità o causa dell’atto, il quale deve perseguire sempre l’interesse pubblico, in quanto principio cardine dell’azione amministrativa;

La mancanza o l’errata configurazione di uno di questi elementi essenziali dell’atto amministrativo è causa di vizi dell’atto amministrativo

Tipologie di vizi  

I principali vizi dell’atto amministrativo sono classificabili in due categorie: i vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge previsti dall’art. 21 octies Legge n. 241/1990) e i vizi di merito.

Vizi di legittimità dell’atto amministrativo

1. Incompetenza: si ha incompetenza quando l’atto è adottato da un soggetto diverso da quello previsto dalla legge. L’incompetenza può essere:

  • assoluta: se l’atto è emanato da un’autorità priva di qualsiasi potere sull’oggetto;
  • relativa: se l’autorità appartiene alla stessa amministrazione, ma non è il soggetto specificamente competente (es. un dirigente invece del responsabile di settore).

L’incompetenza è generalmente causa di annullabilità, ma può portare alla nullità se è assoluta (es. un comune che emana un atto spettante allo Stato).

2. Violazione di legge: la violazione di legge si verifica quando l’atto è contrario a norme di legge, regolamenti o altre fonti normative. Questo vizio può riguardare:

  • la forma (es. mancanza della motivazione);
  • il procedimento (es. omessa partecipazione del privato);
  • il contenuto (es. provvedimento contrario a una norma imperativa).

La violazione di legge comporta l’annullabilità dell’atto amministrativo, salvo i casi più gravi.

3. Eccesso di potere: è un vizio tipico del diritto amministrativo e si ha quando l’atto, pur formalmente corretto, è illegittimo per un uso distorto del potere. Esso colpisce gli atti di natura discrezionale. Le forme più comuni di eccesso di potere sono:

  • lo sviamento di potere: quando l’amministrazione persegue un fine diverso da quello pubblico;
  • l’illogicità manifesta: se l’atto appare incoerente o irragionevole;
  • la contraddittorietà: quando l’atto è in contrasto con precedenti decisioni non motivate;
  • l’insufficienza di motivazione: l’atto presenta una motivazione vaga o assente;
  • il travisamento dei fatti: l’atto si basa su presupposti errati.

L’eccesso di potere determina l’annullabilità.

Vizi di merito dell’atto amministrativo 

L’atto amministrativo può presentare anche vizi di merito. In questo caso il vizio non è determinato dalla contrarietà a norme giuridiche, ma dal mancato rispetto del principio generale della buona amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione. L’attività della Pubblica amministrazione infatti deve essere esercitata avendo bene a mente la necessità di utilizzare i mezzi più idonei ed efficaci per il raggiungimento del fine. I vizi di merito possono quindi configurarsi quando non vengono rispettati i principi cardine dell’azione amministrativa come l’opportunità, l’eticità, l’economicità e l’equità.

La nullità dell’atto amministrativo

Secondo l’art. 21-septies della legge n. 241/1990, l’atto amministrativo è nullo (e quindi privo di effetti) nei seguenti casi:

  • mancanza di elementi essenziali;
  • difetto assoluto di attribuzione;
  • contenuto illecito (contrario all’ordinamento);
  • violazione o elusione di giudicato.

La nullità è rilevabile d’ufficio in ogni tempo, anche oltre i termini per l’impugnazione.

Annullamento dell’atto viziato

L’annullamento dell’atto viziato può essere:

  • giurisdizionale: se viene disposto dal giudice amministrativo su ricorso di un interessato;
  • d’ufficio: se esercitato dalla stessa amministrazione entro un termine ragionevole e nel rispetto dell’interesse pubblico (art. 21-nonies legge 241/1990).

Correzione dell’atto amministrativo viziato

Quando un atto amministrativo presenta un vizio di legittimità e risulta annullabile, la pubblica amministrazione può anche decidere di non ritrarlo, ma di “correggerlo” attraverso gli strumenti che la legge le mette a disposizione e che sono: la sanatoria, la convalida, la ratifica, la consolidazione e l’acquiescenza.

Conseguenze pratiche

I vizi dell’atto amministrativo incidono sull’affidamento del cittadino, sull’efficacia dell’azione pubblica e sulla legittimità dell’intervento amministrativo. È perciò fondamentale che la pubblica amministrazione:

  • rispetti le regole procedimentali;
  • fornisca motivazioni adeguatamente le proprie decisioni;
  • agisca con coerenza, imparzialità e razionalità.

L’ordinamento prevede meccanismi di controllo (interni e giurisdizionali) volti a tutelare i cittadini e garantire la legalità dell’azione amministrativa.

 

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raccomandata a mano

La raccomandata a mano La raccomandata a mano cos’è, che valore ha, differenze rispetto alla raccomandata a/r e formula per attestare il ricevimento

Raccomandata a mano: cos’è

La raccomandata a mano rappresenta una modalità diretta e personale di consegna al destinatario di determinati atti. Questa procedura si pone l’obiettivo di garantire che l’interessato abbia conoscenza effettiva della comunicazione e di assicurarne in questo modo la trasparenza e l’efficacia.

Valore legale

La raccomandata a mano prevede la consegna personale di una comunicazione da parte del mittente al destinatario, ottenendo una firma per ricevuta. Il suo valore legale però, se effettuato da un privato, è inferiore rispetto a una raccomandata con avviso di ricevimento inviata tramite servizio postale. Questo perché, in assenza di un intermediario ufficiale come il servizio postale, la prova della consegna si basa esclusivamente sulla firma del destinatario, che potrebbe sempre contestarla.

Differenze tra raccomandata a mano e a/r

Per comprendere meglio la differenza tra raccomandata a mano e raccomandata a/r per mezzo del servizio postale, occorre dire che quando il legislatore richiede l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata lo fa perché desidera che il destinatario la riceva o che comunque si trovi nella condizione di riceverla, anche se ha il diritto di rifiutare la comunicazione.

Fatta questa premessa occorre ricordare che la raccomandata a/r, che si realizza per mezzo del servizio postale garantisce il ricevimento della comunicazione. Il postino al momento della consegna al destinatario, ne accerta l’identità, attesta l’autenticità della sottoscrizione e indica la data in cui la firma viene apposta. Il postino infatti, nella sua qualità di pubblico ufficiale, conferisce valore legale alle sue attestazioni.

Il discorso cambia quando si parla di raccomandata a mano. Il mittente, per provare il ricevimento della comunicazione, deve far controfirmare la comunicazione al destinatario e deve acquisire la firma anche su una copia della comunicazione affinché la possa conservare come prova. Se il destinatario rifiuta di firmare la copia la lettera perde valore perché il mittente non può provare il ricevimento.

La raccomandata a mano ha quindi un valore inferiore rispetto a quella a/r effettuata dal postino, proprio perché il postino, come già detto, è un pubblico ufficiale e come tale conferisce valore legale alla attestazione contenuta nella ricevuta.

Per questo, se si devono fare delle comunicazioni importanti, è sempre meglio rivolgersi al servizio postale e inviare una raccomandata a/r con avviso di ricevimento.

Quando si utilizza?

I casi in cui la raccomandata a mano trova maggiore utilizzo sono i seguenti:

  • diffida ad adempiere un contratto;
  • messa in mora del conduttore in caso di tardivo pagamento dei canoni di locazione;
  • disdetta di un servizio a causa di continue disfunzioni;
  • convocazione all’assemblea condominiale;
  • reclamo per la cattiva esecuzione di un opera.

Formula ricevimento raccomandata a mano

Formula da apporre in fondo alla copia del documento, da far sottoscrivere al destinatario affinché  il mittente abbia la prova del ricevimento:

Io sottoscritto ___________________(nome e cognome del destinatario) dichiaro di ricevere in data ________ dal Sig. _______________(nome e cognome del mittente)  la raccomandata a mano contenente la comunicazione ______________________________

Data e Luogo _____________

Firma

_________________________

 

 

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interesse legittimo

Interesse legittimo Interesse legittimo: definizione, differenze rispetto al diritto soggettivo e  riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo

Interesse legittimo: definizione

L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio. Esso consiste nella pretesa che un privato vanta nei confronti della  pubblica amministrazione affinché questa eserciti il suo potere nel rispetto della legge. Mediante questa pretesa il cittadino può incidere sul corretto esercizio del potere della PA e realizzare l’interesse al bene della vita oggetto di un determinato provvedimento amministrativo.

L’interesse legittimo vantato dal singolo si scontra però e inevitabilmente con l’interesse pubblico di cui è portatrice la PA. La pubblica amministrazione infatti, con i suoi provvedimenti, può sia ampliare la sfera giuridica del singolo che restringerla.

Interessi legittimi: tipologie

Questa la ragione per la quale l’ordinamento contempla due tipi di interessi legittimi. Gli interessi legittimi pretensivi sono quelli che il soggetto vanta nei confronti della PA affinché questa adotti un certo provvedimento. Gli interessi legittimi oppositivi invece riconoscono al singolo il diritto di opporsi agli atti amministrativi che possono pregiudicare la sua sfera giuridica.

Diritto soggettivo

Nei confronti della PA il cittadino non vanta però solo interessi legittimi, ma anche diritti soggettivi. Il diritto soggettivo è un’altra posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento riconosce a un soggetto in relazione a un determinato bene, compresa la sua tutela giuridica.

Interesse legittimo e diritto soggettivo: differenze

L’elemento distintivo del diritto soggettivo rispetto all’interesse legittimo è rappresentato dalla assolutezza del primo rispetto al secondo, che gode per questo motivo di una tutela piena e diretta.  L’interesse legittimo è invece collegato all’esercizio del potere amministrativo e si caratterizza per la differenziazione e la qualificazione. Per differenziazione si intende la posizione del soggetto rispetto alla generalità dei consociati. La qualificazione invece deriva dal fatto che la norma sull’esercizio del potere della PA per perseguire il pubblico interesse deve necessariamente considerare anche l’interesse del singolo che è collegato a quello pubblico.

Giudice ordinario e Giudice Amministrativo

La distinzione analizzata tra interesse legittimo e diritto soggettivo è necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giuridico amministrativo.

Sul riparto di giurisdizione leggi anche Riparto giurisdizione controversie finanziamenti pubblici

Interesse legittimo e giurisdizione nella Costituzione

Dalla lettura degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione emerge infatti che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo è conseguenza della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

L’articolo 24 riconosce a tutti i cittadini di agire in giudizio per tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi. L’articolo 103 precisa invece che la giurisdizione amministrativa per la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi in determinate materie spetta per legge al Consiglio di Stato e agli altri organi della giustizia amministrativa.

L’articolo 113 infine riconosce la tutela contro gli atti della PA per la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi.

Tipologie di giurisdizione del GA

Per quanto riguarda nello specifico la giurisdizione del Giudice amministrativo, essa si distingue in tre diverse tipologie.

  • Giurisdizione generale di legittimità: riguarda le controversie che hanno ad oggetto gli atti, i provvedimenti e le omissioni della PA.
  • Giurisdizione esclusiva: è quella che riguarda le materie previste specificamente dalla legge ed elencate nell’articolo 133 del Codice del processo amministrativo.
  • Giurisdizione di merito: in questi casi il giudice si sostituisce alla Pubblica Amministrazione, ma ha poteri più ampi.

Giudice amministrativo: competenza

Il Giudice amministrativo si occupa delle materie in cui ha la competenza esclusiva indicate dall’art. 133 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010). Esso è competente anche nelle controversie che riguardano il risarcimento del danno derivante dalla commissione di un danno ingiusto causato dalla inosservanza colposa o dolosa del termine in cui dovrebbe concludersi il procedimento amministrativo.

Il Giudice amministrativo è competente inoltre nella tutela dei diritti soggettivi, ma solo in relazione a particolari materie indicate dalla legge che riguardano “l‘esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.