decreto fiscale 2025

Decreto Fiscale 2025: le novità della legge In vigore la legge di conversione del decreto fiscale n. 84/2025: novità per autonomi, società, proroghe per regime di vantaggio e forfettari

Decreto Fiscale 2025 è legge: quali novità

In Gazzetta Ufficiale la legge n. 108/2025 di conversione con modificazioni del Decreto fiscale n. 84/2025 approvato in via definitiva da parte del Senato in data 29 luglio 2025.

La nuova legge è in vigore dal 2 agosto 2025.

Il testo, che ha subito qualche modifica in sede di conversione, introduce diverse novità in vari settori. Vediamo le più importanti.

Le modifiche principali

Il decreto fiscale 2025 prevede le seguenti modifiche:

  • Le spese per vitto, alloggio e trasporto purchésostenute nel territorio italiano con mezzi di pagamento tracciabili non concorreranno al reddito da lavoro dipendente. Le spese sostenute all’estero invece non richiederanno pagamenti tracciabili per la detassazione.
  • I rimborsi delle spese sostenute in Italia per, vitto alloggio, trasporto e viaggio saranno inclusi invece nel reddito imponibile da lavoro autonomo se non sono saranno sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili. Non è richiesta la tracciabilità invece per i rimborsi spese relativi a trasferte fuori dal territorio italiano.
  • Dal 2025, i dipendenti delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) che ricevono compensi sotto forma di bonus e stock option saranno esentati dall’addizionale IRPEF del 10%. Questo chiarisce e restringe l’ambito di applicazione di tale addizionale, che prima includeva anche queste società.
  • Reddito da usufrutto e diritti reali. La nuova interpretazione distingue:

– se si concede l’usufrutto/diritto reale ma si mantiene un diritto sull’immobile (es. nuda proprietà), il reddito è considerato reddito diverso imponibile;

– Se ci si spoglia completamente del diritto, si genera una plusvalenza tassabile.

  • Gli interessi e i proventi derivanti dall’esercizio di arti e professioni non saranno considerati redditi di lavoro autonomo, ma di capitale. Saranno considerati invece redditi diversi le plusvalenze che derivano dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società professionali.
  • L’applicazione del beneficio fiscale è considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali relative a società controllate o comunque riconducibili, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Eliminato il riferimento alle società collegate.
  • Il termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA, destinati ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e ad altri soggetti (come quelli in regime forfetario), è stato posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025. Di conseguenza, per l’anno 2025, questi versamenti potranno essere effettuati entro i 30 giorni successivi al 21 luglio 2025, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • Ampliato il regime del reverse charge alle imprese che si occupano di logistica e di trasporto e alle agenzie per il lavoro.
  • È ora obbligatorio specificare, sia nell’atto di autorizzazione che nel processo verbale, le ragioni e le condizioni che rendono necessario un accesso per la verifica fiscale.
  • Nuove regole per la determinazione del reddito in caso di partecipazioni in associazioni e società artistiche o professionali.
  • Semplificata la riduzione delle perdite riportabili, basandosi ora su un criterio più diretto: il doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, eliminando il riferimento al patrimonio netto. Questa nuova logica si applica anche alle fusioni, dove la riduzione delle perdite riportabili seguirà lo stesso criterio.
  • La disciplina fiscale delle società estere controllate (CFC) viene allineata agli standard internazionali di tassazione minima globale. A partire dal 1° luglio 2025, lo split payment non si applicherà più alle società quotate FTSE-MIB per le operazioni fatturate.
  • Più tempo per le aliquote Imu 2025. Entro il 15 settembre 2025, i Comuni potranno approvare le delibere con il prospetto delle aliquote, anche se in ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2025 o se hanno approvato le aliquote in modo difforme rispetto al prospetto.
  • Per i debiti oggetto della “Rottamazione-quater”, i giudizi in corso si estinguono automaticamente al momento del pagamento della prima rata della definizione agevolata. Il giudice, su richiesta, dichiarerà l’estinzione, rendendo inefficaci le sentenze non definitive. Le somme già versate in tali giudizi non saranno rimborsabili e rimarranno acquisite.

 

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bullismo e cyberbullismo

Bullismo e cyberbullismo: cosa prevede il decreto attuativo Bullismo e cyberbullismo: in vigore dal 16 luglio 2025 il decreto legislativo che rafforza la prevenzione e il contrasto in attuazione della legge n. 70/2024

Bullismo e cyberbullismo: il decreto in vigore

Il decreto legislativo n. 99/2025, approvato dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’1 luglio 2025 per entrare in vigore il 16 luglio 2025.

Il testo recante”Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo“, mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto a entrambi i fenomeni, in attuazione della legge n. 70/2024, con cui si pone quindi in linea di continuità.

Bullismo e cyberbullismo: emergenza infanzia

Il nuovo decreto potenzia il servizio telefonico “emergenza infanzia 114”, estendendone l’operatività anche a questi fenomeni per tutelare i minori. Il 114, attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7, offrirà una prima assistenza psicologica e giuridica, oltreché una consulenza psicopedagogica e segnalerà i casi gravi alle autorità. L’app del 114 includerà anche la geolocalizzazione (previa acquisizione del consenso) e un servizio di messaggistica istantanea. Il tutto ovviamente nel rispetto della privacy. I dati anonimi sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, raccolti dal 114, saranno trasmessi annualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito per programmare azioni di sensibilizzazione. Il sito web del 114 garantirà inoltre un’ ampia accessibilità ai servizi.

Indagini statistiche su bullismo e cyberbullismo

L’ISTAT condurrà rilevazioni biennali su questi fenomeni giovanili la fine di identificarne le caratteristiche, i soggetti a rischio, i fattori e le conseguenze psicologiche che producono. La Presidenza del Consiglio dei Ministri invierà alle Camere un rapporto di sintesi con i risultati ISTAT e lo stato di attuazione delle misure nelle scuole secondarie.

Più responsabilità genitoriale

Il decreto aggiorna inoltre le comunicazioni dei fornitori di servizi online, richiamando però sul punto anche la responsabilità genitoriale prevista dall’ articolo 2048 del codice civile per i danni causati dai figli minori nel mondo online.

Campagne su uso responsabile della rete

La Presidenza del Consiglio promuoverà campagne informative sull’uso consapevole della rete e sui suoi rischi. Il Ministero dell’Istruzione e le scuole promuoveranno infine la conoscenza del numero 114, strumento fondamentale per esternare il disagio e chiedere aiuto.

 

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tutela animali

Tutela degli animali: pene più severe per legge In vigore dal 1° luglio 2025 la legge in materia di tutela degli animali. Pene più severe, tra carcere e multe, ecco cosa prevede

Tutela degli animali: legge in vigore dal 1° luglio 2025

Dopo l’approvazione definitiva del 29 maggio scorso da parte del Senato, la nuova legge n. 82/2025 che mira a a rafforzare la tutela degli animali, in linea con la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che riconosce la protezione degli animali come valore fondamentale, è entrata in vigore l’1 luglio 2025.

Il testo introduce numerose modifiche al codice penale, intensificando le sanzioni per i reati contro gli animali e prevedendo nuove misure di prevenzione e contrasto.

Queste modifiche rappresentano un passo avanti nella tutela giuridica degli animali, con pene più severe, nuove aggravanti e misure preventive. Le legge sottolinea il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e introduce strumenti concreti per combattere la crudeltà e promuovere il loro benessere.

Sanzioni penali più elevate a tutela degli animali

L’articolo 1 modifica il Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, riformulando il titolo in “Dei delitti contro gli animali”. Questo cambiamento elimina il riferimento al “sentimento per gli animali”, concentrandosi sulla tutela diretta degli animali come esseri senzienti. Ecco un riepilogo delle principali modifiche introdotte:

Organizzazione di spettacoli con sevizie (art. 544-quater)

La pena pecuniaria passa da 3.000-15.000 euro a 15.000-30.000 euro. Verrà inoltre punito anche chi, al di fuori dei casi di concorso, si limita a partecipare a questi spettacoli e manifestazioni.

Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)

La reclusione per questo reato aumenta da 1-3 anni a 2-4 anni. La pena per i partecipanti, in precedenza limitata ai proprietari degli animali, si estende a chiunque partecipi ai combattimenti (reclusione 3 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro).

Uccisione di animali (art. 544-bis)

La reclusione sale da 4 mesi-2 anni a 6 mesi-3 anni, con l’aggiunta di una multa di 5.000-30.000 euro.

Aggravante: sevizie o sofferenze prolungate sono punite con reclusione da 1 a 4 anni e una multa 10.000-60.000 euro.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter)

La reclusione passa da 3-18 mesi a 6 mesi-2 anni, la multa (5.000-30.000 euro) diventa obbligatoria e si estende l’aggravante in caso di somministrazione di sostanze dannose agli animali.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638)

Chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, verrà punito con la pena della reclusione minima di un anno e massima di 4 anni.

Abbandono di animali (art. 727)

La multa minima passa da 1.000 a 5.000 euro. L’ammenda resta invece fissata nella misura massima di 10.000 euro.

Protezione della fauna selvatica (art. 727-bis)

Per l’uccisione, la cattura e la detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette la reclusione aumenta da 1-6 mesi a 3 mesi-1 anno. La multa invece passa da 4.000 a 8.000 euro.

Distruzione di habitat protetti (art. 733-bis)

Per chi distrugge o deteriora un habitat all’interno di un sito protetto la reclusione passa da un massimo di 18 mesi a 3 mesi-2 anni, mentre la multa minima diventa 6.000 euro.

Aggravante comune (art. 544-septies)

Viene introdotta un’aggravante a effetto comune per i reati di cui agli articoli 544 bis c.p, 544 ter c.p, 544 quater c.p, 544 quinquies c.p e 638 c.p, commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali, o con diffusione attraverso strumenti telematici.

Misure preventive e procedurali a tutela degli animali

La legge tutela la salute psico fisica-degli animali, introducendo   importanti novità anche sotto il profilo procedurale.

Sequestro e confisca di animali

Gli animali vittime di reato non potranno essere abbattuti o ceduti fino alla sentenza definitiva. Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale regola il sequestro, consentendo l’affidamento degli animali a enti, associazioni o privati dietro cauzione. Chi commette reati abituali contro gli animali potrà essere soggetto a misure di prevenzione previste dal codice antimafia.

Responsabilità amministrativa di enti e società

L’introduzione dell’art. 25-undevicies nel decreto legislativo 231/2001 prevede sanzioni specifiche per gli enti coinvolti in reati contro gli animali.

Divieto di catene

Sarà vietato tenere gli animali legati con catene o strumenti simili, salvo esigenze documentate. La violazione sarà punita con una multa da 500 a 5.000 euro.

Traffico illecito di animali da compagnia

La reclusione aumenta a 4-18 mesi e la multa da 6.000 a 30.000 euro. Sanzioni più severe sono previste per l’introduzione illecita di animali sul territorio nazionale.

Banca dati dei reati contro gli animali

Sarà creata una sezione specifica nella banca dati delle Forze di polizia, con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente per il coordinamento.

Divieto di commercio di pellicce di gatti domestici

Sarà vietato utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce della specie Felis catus.

 

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PNRR scuola

PNRR Scuola: legge in vigore PNRR scuola: in vigore dal 7 giugno la legge che prevede, tra le varie misure, un bonus per favorire l’assunzione dei ricercatori

PNRR Scuola: in vigore la legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025 la legge n. 79/2025 PNRR Scuola di conversione del decreto n. 45/2025.

La legge in vigore dal 7 giugno 2025 si occupa di argomenti piuttosto eterogenei.

Le misure per la scuola

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica il provvedimento stanzia nuovi fondi per la costruzioni di nuovi edifici,  e la messa in sicurezza di quelli esistenti. Si assisterà a una vera e propria riforma degli istituti tecnici. La legge introduce nuovi indirizzi e orari. Aumentano gli stanziamenti per i libri di testo. La carta del docente dal prossimo anno scolastico 2025-2026 avrà un importo massimo annuale di 500 euro. Gli esercenti avranno 90 giorni di tempo dalla validazione del buono per inviare le fatture. Scaduto il termine perderanno il diritto al rimborso.

Da menzionare anche le novità che riguardano la professione di guida turistica, il sistema di reclutamento del personale scolastico, la riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, la rimodulazione delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione e la mobilitazione straordinaria dei dirigenti scolastici

Bonus assunzione ricercatori 2025

Una delle misure più interessanti da segnalare però, è senza dubbio la misura finalizzata a favorire l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese italiane.

L’articolo 3 septies, contenente disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese, prevede un credito di imposta di 10.000 euro per ogni ricercatore assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

Questa norma va a modificare l’articolo 26 del DL n. 13/2023, che contiene disposizioni urgenti per attuare il PNRR e il PNC, al fine di perseguire gli obiettivi dell’investimento 3.3, Missione 4, componente 2 PNRR.

La disposizione va a modificare in particolare i commi 1, 2, 3 prevedendo alcune e importanti novità. La prima novità è rappresentata appunto dal bonus di 10.000 euro. Novità questa contenuta nel comma 1, che comporta l’abrogazione del comma 2 che prevedeva invece l’esonero dal versamento dei contributi.

La modifiche del comma 3 invece comportano la soppressione del concerto tra il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il decreto attuativo delle predette disposizioni e il periodo di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro, che ora va dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

 

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