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La Convenzione di Istanbul Convenzione di Istanbul: uno strumento fondamentale per combattere la violenza di genere

Cos’è la Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul è un trattato internazionale promosso dal Consiglio d’Europa, firmato nel 2011 a Istanbul e ratificato dall’Italia con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013. Rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante a livello europeo per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica.

Cosa prevede  

La Convenzione definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, includendo tutte le forme di violenza basate sul genere che colpiscono in modo sproporzionato le donne. Tra i punti chiave della Convenzione, troviamo:

  • definizione ampia di violenza: che include la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e la violenza domestica.
  • obblighi per gli Stati firmatari: di adottare misure legislative e politiche per prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili.
  • approccio integrato: che richiede la collaborazione tra diverse istituzioni e settori, come la polizia, la magistratura, i servizi sociali e sanitari.
  • protezione delle vittime: con l’istituzione di centri antiviolenza, case rifugio e servizi di assistenza.
  • perseguimento dei reati: con l’introduzione di norme penali specifiche per punire i responsabili di violenza.

Le 4 P della Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul si basa su quattro pilastri fondamentali, noti come le “4 P”:

  • prevenzione (Prevention): prevenire la violenza attraverso l’educazione, la sensibilizzazione e la promozione dell’uguaglianza di genere.
  • protezione (Protection): proteggere le vittime fornendo loro assistenza, supporto e alloggio sicuro.
  • punizione (Prosecution): perseguire i responsabili dei reati di violenza e garantire che siano puniti.
  • politiche integrate (Integrated Policies): adottare politiche e misure coordinate a livello nazionale e internazionale per affrontare la violenza di genere.

Ratifica della Convenzione in Italia

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013, impegnandosi così ad attuare le disposizioni del trattato. La ratifica ha comportato l’introduzione di nuove norme e misure per contrastare la violenza di genere, come il “Codice Rosso” (Legge n. 69/2019), che ha accelerato i tempi di intervento nei casi di violenza domestica.

L’importanza del documento

La Convenzione di Istanbul rappresenta uno strumento fondamentale per combattere la violenza di genere e proteggere le vittime. La sua attuazione richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e della società civile, al fine di creare una cultura del rispetto e dell’uguaglianza.

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bene culturale

Bene culturale: la definizione della Cassazione La Cassazione definisce il bene culturale ai fini penali, in tema di delitti contro il patrimonio culturale

Bene culturale, cosa si intende

In mancanza di una definizione legislativa di bene culturale, anche dopo l’introduzione nel codice penale dei delitti contro il patrimonio culturale (artt. 518-bis e ss. c.p.), deve ritenersi sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso (come la tipologia, la rarità, la localizzazione, ecc.). Questo è quanto affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 44354/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Firenze, rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica e avente ad oggetto una “lettera autografa” indirizzata a un vescovo del 1500, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 518 quater c.p.

Avverso tale provvedimento, l’imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, tra l’altro, l’insussistenza del reato presupposto e la mancata indicazione delle ragioni per le quali la missiva costituiva “un bene mobile di interesse religioso appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche”.

Bene culturale secondo la giurisprudenza

Per gli Ermellini, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. Preliminarmente, però i giudici ricordano che “in mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di tipo sostanziale ritenendo che l’accertamento dell’interesse culturale prescinda da un’espressa dichiarazione amministrativa reputandosi sufficiente che la ‘culturalità’ sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, n. 24988 del 16/7/2020), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri”.
Tale orientamento, per la S.C., “appare in linea con la definizione di bene culturale che si rinviene nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cui la legge n. 22/2022, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 518 bis e ss., costituisce strumento attuativo, che prescinde dalla preventiva dichiarazione di interesse culturale da parte dell’organo amministrativo”.

La Convenzione (lett. h del comma 2 dell’art. 2), inoltre riconduce alla categoria dei beni culturali i “manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni”.

La decisione

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale del riesame, che è giunto alla conclusione secondo cui, “a prescindere dal luogo del rinvenimento”, alla missiva consegnata ai Carabinieri può astrattamente attribuirsi la natura di “bene archivistico protetto e tutelato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria” si sottrae, quindi, alle censure difensive collocandosi nel solco segnato dal consolidato orientamento di legittimità innanzi indicato. Per cui, il ricorso è dichiarato inammissibile.

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