reato di rapina impropria

Reato di rapina impropria Reato di rapina impropria: definizione, differenze con la rapina propria, configurabilità del tentativo e giurisprudenza

Cos’è la rapina impropria

La rapina impropria è disciplinata dall’articolo 628, comma 2, del Codice Penale italiano. Si configura quando, dopo aver commesso un furto, l’autore utilizza violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o garantirsi l’impunità. Questo reato si distingue dalla rapina propria, prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Nella rapina propria infatti la violenza o la minaccia precedono o accompagnano l’atto di sottrazione del bene.

Differenza tra rapina impropria e rapina propria

La principale differenza tra rapina impropria e rapina propria risiede nel momento in cui si manifesta la violenza o la minaccia:

  • Rapina propria: la violenza o la minaccia sono utilizzate per vincere la resistenza della vittima e appropriarsi del bene.
  • Rapina impropria: la sottrazione del bene avviene senza l’uso di violenza o minaccia. Queste vengono impiegate successivamente, al fine di mantenere il possesso del bene sottratto o per assicurarsi l’impunità.

Configurabilità del tentativo di rapina impropria

La giurisprudenza ha affrontato la questione della configurabilità del tentativo per questo tipo di reato. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35425 del 27 giugno 2023, ha stabilito che il tentativo è configurabile quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei e inequivocabili diretti alla sottrazione della cosa altrui, utilizza violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, anche se la sottrazione non si è concretamente realizzata. Questo orientamento conferma che, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente l’uso di violenza o minaccia in seguito ad atti preparatori al furto, indipendentemente dal completamento della sottrazione.

Giurisprudenza rilevante

  • Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 34952 del 19 aprile 2012: ha chiarito che, per il perfezionamento della rapina impropria, è sufficiente l’apprensione del bene altrui, senza necessità di un effettivo impossessamento, inteso come acquisizione di una signoria autonoma sul bene sottratto.
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 190 del 31 luglio 2020: nel confrontare questo tipo di rapina con figure similari la Consulta ha affermato: 1. Il ricorso alla violenza o alla minaccia nella rapina propria e impropria non segue sempre uno schema fisso. Spesso un furto inizialmente non violento degenera in rapina propria se la vittima oppone resistenza o se l’oggetto è difficile da sottrarre. Al contrario, una rapina impropria può essere pianificata, prevedendo l’uso della violenza per garantirsi la fuga. 2.La rapina impropria non richiede il pieno possesso del bene da parte dell’agente per consumarsi, ma ciò non giustifica un trattamento giuridico diverso dalla rapina propria. Ciò che rileva è la contestualità tra la violenza e l’aggressione patrimoniale, che rende il reato più grave del semplice furto. 3. L’immediatezza della violenza è essenziale per equiparare la rapina impropria a quella propria, giustificando misure come l’arresto in flagranza e il diritto alla legittima difesa, che cessano quando tale contestualità viene meno.
  • Corte Costituzionale n. 86/2024: illegittimo dal punto di vista costituzionale l’ 628, secondo comma, del codice penale, poiché non prevede una riduzione di pena fino a un terzo nei casi in cui il fatto di rapina risulti di lieve entità, considerando natura, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, nonché la tenuità del danno o del pericolo. Per effetto di questa decisione, la corte ha esteso l’illegittimità anche al primo comma dello stesso articolo, con analoga previsione di riduzione della pena in presenza di fatti di minore gravità.

 

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violenza privata

Violenza privata: guida al reato ex art. 610 c.p. Il reato di violenza privata: in cosa consiste, normativa di riferimento, configurazione del reato e giurisprudenza

Cos’è il reato di violenza privata?

Il reato di violenza privata è previsto e punito dall’art. 610 del codice penale italiano. Questo reato si configura quando un soggetto, mediante violenza o minaccia, costringe un altro soggetto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. La violenza privata è considerata un delitto contro la libertà personale. La norma tutela infatti la libertà morale, ossia il diritto di ciascun individuo a decidere autonomamente delle proprie azioni.

Normativa di riferimento

L’articolo 610 del codice penale stabilisce che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”. La pena è aumentata se il fatto è commesso ad esempio con l’uso di armi o da più persone riunite.

Come si configura il reato di violenza privata?

Il reato si configura attraverso due elementi principali:

  1. Violenza o minaccia: l’uso della forza fisica o la prospettazione di un male ingiusto e imminente per costringere la vittima.
  2. Costrizione: la vittima è obbligata a compiere, tollerare o omettere un’azione contro la propria volontà.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato

Elemento oggettivo: consiste nella condotta violenta o minacciosa che porta alla costrizione della vittima. La violenza può essere fisica o morale, mentre la minaccia deve essere tale da incutere il timore nella vittima di un male ingiusto.

Elemento soggettivo: richiede il dolo generico, ossia la volontà cosciente di costringere un’altra persona a compiere un atto contro la propria volontà. Non è necessario che il soggetto agente persegua un fine specifico, ma basta la consapevolezza della natura costrittiva dell’atto.

Come viene punito il reato di violenza privata?

Il reato di violenza privata è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena può essere aumentata in presenza di aggravanti, come:

  • l’uso di armi;
  • il compimento del fatto da più persone riunite;
  • la recidiva specifica o reiterata del reato.

Aspetti procedurali del reato di violenza privata

Azione penale: il reato è punibile previa querela della persona. Offesa. E’perseguibile d’ufficio invece quando il reato viene commesso in danno di un soggetto incapace a causa dell’età o dell’infermità o quando è commesso in presenza delle aggravanti indicate nel comma 2 della norma.

Competenza: la competenza per il giudizio è del tribunale monocratico.

Prescrizione: il reato si prescrive in sei anni, salvo interruzioni dovute a atti processuali.

Misure cautelari: In presenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice può disporre misure cautelari personali.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza italiana ha fornito interpretazioni significative per chiarire i confini del reato di violenza privata:

Cassazione n. 10360/2019: l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 610 c.p. consiste nell’uso della violenza o della minaccia con lo scopo di costringere qualcuno a compiere, tollerare o omettere un’azione. Affinché si configuri il reato, la violenza o la minaccia devono essere finalizzate a determinare un effetto ulteriore, ossia la costrizione della vittima. Ne consegue che l’atto violento o minaccioso non deve coincidere con l’evento stesso di costrizione: se la violenza si esaurisce nella mera imposizione a tollerare, senza un ulteriore effetto coercitivo, il delitto di cui all’art. 610 c.p. non può ritenersi integrato.

Cassazione penale n. 32534/2020: il reato di violenza privata previsto e disciplinato dall’art. 610 c.p è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia l’auto all’interno del cortile condominiale in modo da impedire agli altri condomini l’accesso ai propri garage.

Cassazione penale n. 1174/2020: Il reato di violenza privata ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui la vittima subisce una costrizione che limita la sua libertà di scelta e di azione. Non ha rilevanza il fatto che gli effetti di tale costrizione possano perdurare nel tempo o che la persona offesa possa successivamente liberarsene.

 

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legittima difesa

Legittima difesa Legittima difesa: cos’è, quali sono i suoi presupposti, cosa è cambiato con la riforma del 2019, eccesso e giurisprudenza rilevante

Cos’è la legittima difesa

La legittima difesa, disciplinata dall’art. 52 del Codice Penale, è una causa di giustificazione che esclude la punibilità di chi commette un reato per proteggere un diritto proprio o altrui da un’aggressione ingiusta. Il principio si fonda sull’idea che la reazione difensiva sia necessaria e proporzionata all’offesa ricevuta.

Con la riforma della legittima difesa introdotta nel 2019 (L. 36/2019), il legislatore ha introdotto significative novità, soprattutto in tema di difesa domiciliare. Tuttavia, la giurisprudenza continua a giocare un ruolo cruciale nel definire i limiti tra difesa legittima ed eccesso colposo.

Definizione e disciplina (art. 52 c.p.)

L’articolo 52 del Codice Penale prevede:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

In sintesi, per essere legittima, la difesa deve avere queste caratteristiche:

  • Necessità: non esiste un’altra via per proteggere il diritto minacciato.
  • Attualità del pericolo: la minaccia deve essere imminente e concreta.
  • Ingiustizia delloffesa: l’aggressione deve essere illegittima.
  • Proporzionalità: la reazione deve essere commisurata all’offesa subita.

Presupposti

Perché possa applicarsi la scriminante della difesa legittima, devono sussistere contemporaneamente i seguenti presupposti:

  1. Pericolo attuale di un’offesa ingiusta:
    • Il pericolo deve essere immediato e concreto. Non è sufficiente un semplice timore generico.
    • L’offesa deve riguardare un diritto proprio o altrui (vita, integrità fisica, proprietà).
  2. Necessità della difesa:
    • La difesa è legittima solo se è l’unica possibilità per evitare il danno.
    • Non devono esserci alternative come la fuga o la richiesta immediata di aiuto.
  3. Proporzionalità tra offesa e difesa:
    • La reazione deve essere adeguata e commisurata alla gravità della minaccia.
    • Non è necessario che ci sia simmetria, ma la difesa non deve essere eccessiva rispetto al pericolo.

La riforma del 2019: cosa è cambiato

Nel 2019, la Legge n. 36/2019 ha modificato l’art. 52 c.p., introducendo nuove disposizioni, soprattutto in materia di difesa domiciliare.

  1. Presunzione di legittima difesa in casa (art. 52, comma 2 e 3 c.p.)
  • È sempre considerata legittima la difesa quando l’offesa avviene nella propria abitazione.
    o in un luogo di privata dimora (es. ufficio, negozio, garage).
  • Si presume la proporzionalità della difesa se l’aggressore entra con violenza, minaccia o inganno.
  1. Esclusione della punibilità per eccesso colposo (art. 55 c.p.)
  • L’eccesso colposo (reazione sproporzionata per errore o paura) è escluso quando l’azione difensiva è avvenuta in una situazione di grave turbamento, determinata dal pericolo per la propria o altrui incolumità.

Quando c’è eccesso di legittima difesa (art. 55 c.p.)

L’eccesso colposo di legittima difesa, previsto dall’art. 55 c.p., si verifica quando la reazione:

  • È sproporzionata rispetto al pericolo.
  • Non è necessaria per evitare l’
  • È frutto di colpa (imprudenza, negligenza, errore nella valutazione del pericolo).

Esempi concreti:

  • Sparare all’aggressore in fuga, quando il pericolo è cessato.
  • Colpire mortalmente un ladro disarmato, che non rappresenta una minaccia immediata.

Riforma 2019:
In caso di grave turbamento emotivo (es. un’aggressione notturna in casa), l’eccesso colposo può essere non punibile.

La legittima difesa putativa

La legittima difesa putativa (art. 59 c.p.) si verifica quando il soggetto:

  • Crede erroneamente di trovarsi in una situazione di pericolo attuale.
  • Reagisce come se fosse necessario difendersi.

È rilevante solo se l’errore è giustificabile dalle circostanze (es. buio, rumori sospetti, contesto minaccioso).

Esempio:

Una persona spara a un intruso credendo sia armato, ma si scopre che l’aggressore era disarmato. La legittima difesa putativa potrebbe essere riconosciuta, se l’errore era oggettivamente plausibile.

Giurisprudenza sulla legittima difesa

Ecco una serie di massime della Cassazione in materia:

Cassazione, sentenza n. 49883/2019

La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha introdotto una specifica causa di non punibilità per chi, agendo per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, si trovi in stato di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Tuttavia, tale causa di non punibilità non è applicabile quando l’azione difensiva illecita, pur riconducibile a un eccesso colposo, non sia motivata dalla volontà di proteggere la propria o altrui incolumità, ma sia invece esclusivamente finalizzata alla difesa dei beni propri o altrui. In altre parole, se l’azione difensiva, pur viziata da un eccesso colposo, è volta a salvaguardare l’incolumità personale, essa può rientrare nella causa di non punibilità prevista dall’art. 55, co. 2, c.p., anche in presenza di uno stato di minorata difesa o grave turbamento.

Cassazione n. 37427/2020

L’attenuante della provocazione e l’esimente della legittima difesa si distinguono nonostante entrambe derivino da un’offesa ingiusta altrui. La differenza principale risiede nella necessità, per la legittima difesa, che l’offesa sia in corso al momento della reazione, mentre per la provocazione ciò non è richiesto. In particolare, la provocazione può essere riconosciuta anche quando l’offesa si è già conclusa, purché permanga nello stato d’animo dell’agente un’ira determinata da essa. Al contrario, la legittima difesa presuppone un pericolo attuale: se l’offesa è cessata, non può essere invocata. Tuttavia, se l’offesa è ancora in atto e la reazione è proporzionata, la legittima difesa risulta applicabile.

Cassazione n. 46921/2023

La legittima difesa putativa si basa sugli stessi presupposti di quella reale, con la differenza che il pericolo, anziché essere effettivo, è solo supposto dall’agente a causa di un errore nella valutazione dei fatti. Tale errore esime da responsabilità se scusabile, mentre comporta colpa ai sensi dell’art. 59 u.c. c.p. se dovuto a negligenza. In ogni caso, deve derivare da circostanze concrete che, sebbene mal interpretate, possano giustificare la convinzione di trovarsi in pericolo. Non basta, quindi, il solo stato d’animo dell’agente: l’errore deve trovare riscontro in elementi oggettivi che abbiano indotto la falsa percezione del pericolo. La legittima difesa putativa è dunque configurabile solo se l’erronea convinzione della necessità di difendersi si basa su dati reali, seppur inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da rendere plausibile la percezione soggettiva di una minaccia, in relazione al contesto in cui si svolge l’azione difensiva.

Casistica: quando è legittima difesa e quando no

Caso È legittima difesa? Motivazione
Spara a un ladro che entra di notte con un’arma  Sì Difesa proporzionata e pericolo attuale.
Colpisce un aggressore che lo minaccia con un coltello  Sì Necessità di difendere l’incolumità.
Insegue e spara all’aggressore in fuga  No Pericolo cessato, è eccesso colposo.
Spara per errore a una persona che credeva armata Dipende Possibile difesa putativa.
Reagisce a un’aggressione notturna in casa, colpendo mortalmente l’aggressore Sì (2019) Applicabile la presunzione di legittima difesa.

Differenze con lo stato di necessità (art. 54 c.p.)

Aspetto Legittima difesa (art. 52 c.p.) Stato di necessità (art. 54 c.p.)
Pericolo Proviene da un’aggressione ingiusta di terzi Deriva da cause naturali o situazioni indipendenti da terzi
Reazione Contro l’aggressore Può danneggiare anche soggetti innocenti
Necessità Difesa di sé o di altri Salvaguardia della propria o altrui incolumità
Esempio Difesa da un ladro armato Sfonda una porta per salvarsi da un incendio

 

 

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processo penale minorile

Il processo penale minorile Il processo penale minorile in Italia: disciplina, principi ispiratori, e fasi procedurali e esiti possibili

Processo penale minorile: disciplina

Il processo penale minorile in Italia è disciplinato dal D.P.R. 448/1988, noto come Codice del processo penale minorile, e dal D.Lgs. 272/1989, che ne stabilisce le disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie. Questo sistema processuale è stato concepito con un approccio educativo e rieducativo, ponendo al centro il minore e la sua crescita, piuttosto che la sola punizione.

Principi fondamentali del processo penale minorile

Il processo penale minorile si basa su alcuni principi fondamentali:

Prevalenza della funzione rieducativa: l’obiettivo principale è il recupero sociale del minore, evitando la stigmatizzazione, anche nel rispetto di quanto sancito dall’art. 27 della Costituzione.

Specializzazione degli organi giudiziari: la competenza, dopo la riforma Cartabia, è affidata alle sezioni distrettuali dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le. Famiglie, composto da magistrati e giudici onorari. Al Tribunale si affiancano altri organismi della magistratura i cui ruoli vengono integrati dai Servizi minorili.

Personalizzazione del procedimento: le decisioni devono tenere conto della personalità del minore e delle sue esigenze educative.

Minimizzazione dell’intervento giudiziario: si privilegia l’applicazione di misure alternative al processo.

Le fasi del processo penale minorile

Il processo penale minorile si sviluppa in modo simile al processo penale ordinario, attraverso fasi determinate che  possono concludersi con esiti diversi.

Indagini preliminari e misure cautelari

Le indagini preliminari nel processo minorile presentano alcune peculiarità.

Il pubblico ministero può disporre accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 D.P.R. 448/1988).

Il minore deve essere assistito da un difensore fin dal primo atto.

Le misure cautelari devono essere adottate con estrema cautela e privilegiano soluzioni non detentive, come la permanenza in casa o il collocamento in comunità.

Udienza preliminare

L’’udienza preliminare, che nel processo minorile funge da filtro per smaltire i giudizi dibattimentali può concludersi con:

  • Sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva su richiesta del PM,
  • Sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o irrilevanza del fatto.
  • Messa alla prova, una misura alternativa che sospende il processo per consentire al minore di partecipare a un percorso rieducativo (art. 28 D.P.R. 448/1988).
  • Rinvio a giudizio, se vi è un quadro probatorio sufficiente.

Dibattimento e sentenza

Se il processo prosegue, perché nella fase precedente il minore non ha scelto un rito alternativo o è stato ritenuto non colpevole, si arriva alla fase dibattimentale, che si svolge con rito camerale a porte chiuse per garantire la riservatezza del minore. Le sentenze possono prevedere:

  • lassoluzione, se non viene dimostrata la colpevolezza.
  • la  condanna con misure rieducative, come la libertà vigilata o il collocamento in comunità.
  • la sospensione del processo e messa alla prova del minore, con successiva estinzione del reato in caso di esito positivo.

Le misure alternative e la messa alla prova

Uno degli strumenti più innovativi del processo minorile è la messa alla prova, che consente di sospendere il procedimento per verificare se il minore possa essere rieducato senza necessità di condanna. Se il percorso viene completato con successo, il reato viene estinto.

 

 

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violazione di domicilio

La violazione di domicilio Il reato di violazione di domicilio: definizione, elementi costitutivi, sanzioni penali e giurisprudenza della Corte di Cassazione

Cos’è la violazione di domicilio

Il reato di violazione di domicilio, disciplinato dall’art. 614 del Codice Penale, tutela il diritto inviolabile all’intimità domestica, sancito anche dall’art. 14 della Costituzione. Si configura quando un soggetto si introduce o si trattiene indebitamente nel domicilio altrui, senza il consenso del titolare o contro la sua volontà.

L’art. 614 c.p.

L’articolo 614 c.p. punisce chiunque si introduce o si trattiene nellabitazione altrui o nei luoghi privati destinati ad attività domestiche, senza autorizzazione. È considerata reato anche l’introduzione mediante inganno, minaccia o violenza.

Come è punito il reato di violazione di domicilio

Le sanzioni penali variano in base alle modalità di commissione del reato:

  • reclusione da 1 a 4 anni, se l’introduzione nell’abitazione o nel luogo di privata dimora avviene contro la volontà espressa o tacita del soggetto che ha il diritto di escluderne l’ingresso o se il soggetto agente si introduce in luoghi suddetti e poi vi si intrattiene con inganno o in clandestinamente e contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo;
  • Reclusione da 2 a 6 anni, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone, se il soggetto agente è palesemente armato.

Quando si configura il reato: elementi costitutivi

Elemento oggettivo

  • Condotta: introduzione o permanenza abusiva nel domicilio altrui;
  • Domicilio: qualsiasi luogo destinato alla vita privata, inclusi giardini, garage e uffici privati.

Elemento soggettivo

  • Dolo generico: consapevolezza e volontà di violare il diritto altrui, indipendentemente dallo scopo.

Bene giuridico tutelato

Il reato di violazione di domicilio protegge la sfera privata e il diritto alla riservatezza di chi abita o possiede un immobile.

Procedibilità e denuncia

È un reato perseguibile a querela, salvo casi aggravati (es. violenza, minaccia, o violazione commessa da un soggetto palesemente armato), in cui si procede dufficio.

Giurisprudenza sulla violazione di domicilio

La Cassazione nelle sue sentenze ha delineato diversi e importanti aspetti di questo reato:   

Cassazione, sentenza n. 31276/2020

In un domicilio condiviso, tutti i coabitanti hanno diritto all’inviolabilità dello stesso. Il dissenso, anche tacito, di un solo coabitante è sufficiente a impedire l’ingresso di terzi, configurando il reato di violazione di domicilio. Il consenso di un coabitante permette l’accesso solo agli spazi comuni e ai propri spazi esclusivi, mentre per gli spazi di esclusiva pertinenza di altri coabitanti è necessario il consenso di questi ultimi. La presunzione di consenso non si applica agli spazi individuali ed esclusivi.

Cassazione n. 33860/2021

Commette il reato di violazione di domicilio chiunque entri in un appartamento altrui, anche se usato come deposito e visitato solo occasionalmente, senza il consenso di chi ne ha il diritto. L’uso effettivo dell’appartamento non deve essere necessariamente continuo e non viene meno se il proprietario è assente. La “privata dimora” è un concetto ampio che include qualsiasi luogo utilizzato per atti di vita privata, anche temporaneamente.

Cassazione, sentenza n.  29742/2024

Chi è accolto per convivenza familiare in un’abitazione rischia il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) se, invitato a lasciare la casa, vi rimane senza consenso. Il diritto di escludere qualcuno dall’abitazione spetta a chi ha titolo per occuparla. In caso di permanenza illegittima, può essere emesso un ordine di allontanamento, poiché l’alloggio è assimilato a casa familiare.

 

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falso ideologico

Il falso ideologico Falso ideologico: definizione del reato, normativa di riferimento, tipologie, aspetti procedurali e giurisprudenza

Cos’è il falso ideologico

Il falso ideologico si realizza quando un soggetto attesta in un documento, che non viene alterato dal punto di vista materiale, un contenuto che non corrisponde alla realtà.

Il falso ideologico può essere messo in atto da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio, ma anche da un privato quando si attesta no o si certificano falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, senza alterare materialmente il documento. In altre parole, il documento è autentico nella sua forma, ma contiene informazioni non veritiere.

Esempio tipico è quello di un pubblico ufficiale che redige un verbale falso, attestando la presenza di una persona a un evento cui non ha partecipato, o che certifica come avvenuto un controllo mai effettuato. Il falso ideologico è uno dei reati contro la fede pubblica disciplinato da diversi articoli del Codice Penale.

Normativa di riferimento

Il reato di falso ideologico è regolato principalmente dagli articoli 476 e seguenti del Codice Penale. Le norme più rilevanti includono:

  • 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): quando il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
  • 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative): riguarda la falsa attestazione in certificati o autorizzazioni.
  • 481 c.p. (Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): punisce chi, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l’atto deve provare la verità.
  • Art 483 c.p: (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): punisce il privato che attesta falsamente a un pubblico ufficiale  fatti dei quali l’atto deve provare la verità.

Come si configura il reato

Perché il reato di falso ideologico si configuri, è necessario che sussistano alcuni elementi:

  • Soggetto attivo: Il reato può essere commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni e dal privato.
  • Atto pubblico: Deve trattarsi di un atto pubblico destinato a provare fatti giuridicamente rilevanti, come verbali, certificati o autorizzazioni.
  • Falsità ideologica: La falsità riguarda il contenuto dell’atto, non la sua forma o la sua esistenza materiale. Il documento è autentico, ma il contenuto è falso.
  • Dolo: Il reato richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di attestare il falso.

Come viene punito il falso ideologico

La pena per il falso ideologico varia in base alla gravità e al tipo di atto falsificato:

  • Falso ideologico in atti pubblici (art. 479 c.p.): reclusione da 1 a 6 anni.
  • Falso ideologico in certificati amministrativi (art. 480 c.p.): reclusione da tre mesi a due anni.
  • Falso ideologico commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): reclusione fino a un anno e con la multa da 51 a 516 euro.
  • Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): reclusione fino a due anni. Se le false attestazioni riguardano gli atti dello stato civile: reclusione non inferiore a tre mesi. 

Aspetti procedurali del reato

Il reato di falso ideologico rappresenta una grave violazione della fiducia pubblica nei confronti dei documenti e degli atti ufficiali. La normativa italiana disciplina in modo rigoroso questo delitto, prevedendo pene severe per i pubblici ufficiali e i privati che commettono questo reato. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la definizione di falso ideologico, includendo anche le omissioni e le dichiarazioni reticenti. Essendo un reato perseguibile d’ufficio, l’azione penale si attiva automaticamente quando emergono elementi di falsità in atti pubblici.

  • Azione penale: il reato di falso ideologico è procedibile d’ufficio, quindi non è necessaria una querela da parte della vittima per l’avvio delle indagini.
  • Competenza territoriale: la competenza territoriale è generalmente del tribunale del luogo dove l’atto falso è stato redatto o ha prodotto i suoi effetti.
  • Misure cautelari: in caso di gravi indizi, possono essere applicate misure cautelari personali, come la sospensione dallesercizio della funzione pubblica.
  • Prescrizione: il termine di prescrizione per il falso ideologico segue le regole di cui all’ 157 c.p che, per l’estinzione del reato, prevede un termine non inferiore a sei anni.

Giurisprudenza sul falso ideologico

La giurisprudenza ha chiarito vari aspetti applicativi dei diversi reati di falso ideologico:

Cassazione n. 2477/2025: “il falso ideologico è configurabile anche in atti a contenuto dispositivo (ossia in quegli atti, come la sentenza, che si sostanziano non in una rappresentazione o descrizione di un fatto, ma in una manifestazione di volontà), investendo la falsità, in queste ipotesi, le attestazioni, anche implicite, contenute nel documento e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo (Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007; Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995).

Cassazione n. 33056/2024: “integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi (art. 480 cod. pen.), la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e di direttore dei lavori, attesti falsamente l’ultimazione e l’esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, considerato che dette attestazioni non costituiscono giudizio di valore, puramente soggettivo, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione.”

Cassazione n. 45369/2024: “delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) … ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un’aggravante.”

Cassazione n. 43299/2024: “… le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica ex art. 481 cod. pen., in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.”

 

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oltraggio a pubblico ufficiale

Oltraggio a pubblico ufficiale Oltraggio a pubblico ufficiale: cos’è, cosa prevede l’art. 341-bis c.p., quando si configura, aspetti procedurali e giurisprudenza

Cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale

L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato previsto e punito dall’articolo 341-bis del Codice penale, introdotto per rafforzare la tutela della dignità e dell’autorevolezza degli appartenenti alla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. La norma punisce chiunque, con offese o insulti, manifesti pubblicamente disprezzo nei confronti di un pubblico ufficiale, ledendo il prestigio delle istituzioni.

Normativa di riferimento: art. 341-bis c.p.

L’art. 341-bis c.p. dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa è commessa con violenza o minaccia.”

Il reato è stato reintrodotto nel 2009 con la legge n. 94/2009 “pacchetto sicurezza”, dopo essere stato abrogato nel 1999. La sua finalità consiste nel tutelare il rispetto delle istituzioni attraverso la protezione dell’onore e del prestigio dei pubblici ufficiali.

Quando si configura il reato

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura quando sussistono contemporaneamente i determinati elementi, analizziamoli uno per uno.

Offesa allonore o al prestigio: l’offesa può avvenire con parole, gesti, espressioni o atteggiamenti che umiliano il pubblico ufficiale.

Il reato deve essere commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico: l’atto deve avvenire in uno spazio accessibile a più persone (strade, piazze, uffici pubblici).

La condotta criminosa deve realizzarsi alla presenza di più persone: l’offesa cioè deve essere pubblica, ossia compresa da almeno due persone oltre il pubblico ufficiale.

L’illecito penale deve verificarsi durante o a causa delle funzioni pubbliche: il pubblico ufficiale deve essere nellesercizio delle sue funzioni o l’offesa deve derivare proprio dal suo ruolo.

Qualche esempio concreto di condotte che integrano il reato:

  • insultare un agente di polizia durante un controllo stradale;
  • offendere un medico del pronto soccorso mentre presta assistenza pubblica;
  • minacciare un vigile urbano nel momento in cui sta elevando una multa.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato

Lelemento oggettivo, ossia la condotta materiale del reato deve consistere in espressioni offensive, ingiuriose o minacciose rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone oltre all’offeso.

Lelemento soggettivo, ossia lintenzione del colpevole deve tradursi in un dolo generico, il soggetto deve avere cioè la consapevolezza e la volontà di offendere il prestigio del pubblico ufficiale. Non è necessario che vi sia un intento specifico di umiliare la persona, basta che l’atto sia volontario e cosciente.

Chi è il pubblico ufficiale secondo il Codice Penale

Per comprendere la qualifica della persona offesa di questo reato occorre comprendere chi è il pubblico ufficiale. A questo proposito è di aiuto la definizione fornita dall’articolo art. 357 c.p.. Questa norma definisce il pubblico ufficiale come il soggetto che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa o di certificazione o attestazione pubblica.

Sono pubblici ufficiali gli agenti di polizia, i carabinieri, i vigili urbani, gli insegnanti pubblici, i medici ospedalieri, i magistrati e i vigili del fuoco.

Procedibilità reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è procedibile dufficio, esso non necessita di querela per essere perseguito ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Pene previste per l’oltraggio a pubblico ufficiale

L’art. 341-bis c.p. prevede:

La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. L’aumento di pena è previsto nei seguenti casi:

  • se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola;
  • se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Il reato è estinto se prima della giudizio l’imputato ripara il danno per intero risarcendo il soggetto o l’ente a cui lo stesso appartiene.

Giurisprudenza su oltraggio a pubblico ufficiale

Riportiamo alcuni stralci di sentenze che si sono occupate del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui hanno precisato alcuni e importanti aspetti:

Cassazione n. 3079/2025: La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, modificandone la condotta tipica. Pur mantenendo il legame tra l’offesa e le funzioni del pubblico ufficiale, ha richiesto che l’ingiuria offenda sia l’onore che il prestigio del soggetto e che avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza di più persone. Questo requisito, prima considerato un’aggravante, è ora un elemento essenziale del reato (art. 341-bis c.p.). L’offesa deve ledere sia la dignità personale del pubblico ufficiale che la sua considerazione sociale, giustificando così una tutela rafforzata rispetto ai cittadini comuni, poiché danneggia anche la reputazione della Pubblica Amministrazione. Inoltre, affinché il reato sussista, è sufficiente che l’ingiuria possa essere udita dai presenti, in quanto ciò genera un disagio psicologico che può compromettere l’operato del funzionario.

Cassazione n. 33020/2024: Nel reato di oltraggio, l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire davanti ad almeno due persone, escluse quelle che assistono nell’ambito delle loro funzioni. Il requisito della pluralità di persone è soddisfatto solo dalla presenza di civili o di pubblici ufficiali che si trovino nel contesto per ragioni diverse da quelle legate all’atto d’ufficio in cui si verifica l’offesa.

Cassazione n. 211/2023: La legge tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione non solo quando l’offesa è diretta al singolo pubblico ufficiale, ma anche quando l’offesa può essere percepita da altri pubblici ufficiali presenti che in quel momento svolgono funzioni diverse da quelle della persona offesa. La condotta dell’agente, in questi casi, compromette la prestazione del PU perché disturbato da una situazione sfavorevole.

Differenza tra oltraggio, ingiuria e diffamazione

Reato Articolo c.p. Dove avviene Chi è l’offeso Procedibilità
Oltraggio a pubblico ufficiale 341-bis c.p. Luogo pubblico, davanti a più persone Pubblico ufficiale D’ufficio
Ingiuria (depenalizzata) Art. 594 c.p. (depenalizzato) In presenza della persona offesa Privato Sanzione civile
Diffamazione 595 c.p. Assente la persona offesa Chiunque Su querela

 

 

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malversazione a danno

Malversazione a danno dello Stato Il reato di malversazione a danno dello Stato: normativa, caratteristiche, aspetti procedurali e giurisprudenza

Malversazione a danno dello Stato: in cosa consiste

Il reato di malversazione a danno dello Stato è previsto e punito dall’art. 316-bis del codice penale italiano. Questo reato si configura quando un soggetto, avendo ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, utilizza tali risorse per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi. Si tratta di un illecito che mira a tutelare l’integrità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.

Quando viene integrato il reato di malversazione?

Il reato si integra quando:

  1. Erogazione di fondi pubblici: il soggetto riceve contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
  2. Destinazione illecita: le risorse ricevute vengono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dai bandi o dai contratti di concessione;
  3. Assenza di restituzione: il mancato utilizzo conforme delle somme non è accompagnato dalla restituzione dei fondi.

Non è necessario che il comportamento abbia causato un danno economico all’amministrazione pubblica; è sufficiente l’uso difforme rispetto alle finalità stabilite.

Come viene punita la malversazione

L’art. 316-bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque commetta il reato. La pena può variare in base alla gravità del fatto e alla quantità di risorse indebitamente utilizzate. In alcuni casi, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici.

Aspetti procedurali del reato di malversazione

  • Competenza: la competenza per il giudizio è generalmente del tribunale ordinario.
  • Indagini preliminari: le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica, con il supporto della Guardia di Finanza per le verifiche contabili.
  • Prescrizione: il reato di malversazione si prescrive in sei anni, salvo interruzioni dovute a atti processuali.
  • Restituzione e attenuanti: la restituzione spontanea delle somme può costituire una circostanza attenuante, riducendo la pena.

Giurisprudenza malversazione

La giurisprudenza italiana ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 316-bis c.p.:

Cassazione n. 3770/2025: “con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell’art. 316-bis cod. pen.:

  • le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
  • al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dall’imputato che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus.”

Cassazione n. 11732/2024: Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto dal contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio per cui i fondi sono stati erogati. Tuttavia, può consumarsi anche prima, qualora risulti impossibile destinare le risorse alla finalità pubblica prevista, ad esempio a causa della violazione di vincoli o condizioni ulteriori, la cui inosservanza comprometta irrimediabilmente la tutela garantita dalla norma.

Cassazione n. 23927/2023: il reato di malversazione di erogazioni pubbliche consiste nell’omessa destinazione delle somme ricevute agli scopi previsti, distinguendosi così dalla truffa aggravata, che si configura quando l’ottenimento dei fondi avviene inducendo in errore l’ente erogatore mediante artifici o raggiri.

 

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reato di minaccia

Reato di minaccia (612 c.p.) Il reato di minaccia (612 c.p.) si configura qualora un soggetto minacci un altro di un danno ingiusto, se aggravato è punito con la reclusione

Reato di minaccia: cos’è

Il reato di minaccia è contemplato dall’art. 612 del codice penale. Esso si configura quando un soggetto minaccia un altro soggetto di cagionargli un danno ingiusto. La norma tutela la libertà morale e psichica contro ogni tipo di condotta in grado di creare un turbamento derivante dal prospettare un male ingiusto alla vittima. Il danno minacciato può consistere in una lesione o nella sola messa in pericolo di un interesse che ha rilievo giuridico. L’ingiustizia del danno si riferisce ai danni che vengono cagionati da condotte illecite.

Il reato di minaccia è definito “di pericolo” perché non richiede il verificarsi di un evento, è sufficiente che il male venga  prospettato e che questo induca nella vittima il timore che il danno minacciato si potrebbe effettivamente verificare.

Procedibilità del reato di minaccia

Il reato di minaccia è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d’ufficio se:

  • la minaccia si realizza in uno dei modi contemplati dall’articolo 339 del codice penale;
  • la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti con effetto speciale diverse dalla recidiva;
  • la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Minaccia aggravata: art. 339 c.p.

La minaccia è aggravata se il soggetto agente la commette:

  • durante manifestazioni che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • con l’uso delle armi;
  • da un soggetto dal volto coperto;
  • da più soggetti riuniti;
  • con uno scritto anonimo;
  • ricorrendo alla forza intimidatorie di associazioni segrete, esistenti o anche solo supposte;
  • lanciando o utilizzando corpi contundenti o altri oggetti idonei a offendere come i fuochi d’artificio, tutti oggetti che creano situazioni di pericolo per le persone.

Elemento soggettivo

Per integrare il delitto di minaccia la legge richiede che il soggetto agisca con dolo generico ossia con la coscienza e la volontà di minacciare un altro soggetto di un danno ingiusto.

Come è punito il reato di minaccia

Il reato di minaccia viene punito con una multa che può arrivare fino a 1.032,00 euro.

Se la minaccia è grave o è commessa nei modi previsti dall’articolo 339 c.p il reato è punito con la pena della reclusione fino a un anno.

Minaccia: rapporto con altri reati

Il reato di minaccia può essere confuso con altri reati contro la persona, ma può anche rappresentare una componente di altre condotte illecite complesse. La Cassazione nel tempo ha fornito importanti chiarimenti al riguardo.

Minaccia in concorso con violenza privata

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 50702/2019 ha chiarito che: “il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro.”

Minacce assorbite dal reato di maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17599/2021 ha precisato che il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe il delitto di minaccia previsto dall’art. 612 c.p. purché le minacce rivolte alla persona offesa non siano il risultato di una condotta criminosa autonoma e indipendente, ma costituiscano una delle condotte per mezzo delle quali si mette in atto il reato di maltrattamenti.

Minacce assorbite o in concorso con il reato di stalking

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 12720/2020 ha sancito che il delitto di minaccia contemplato dall’art. 612 c.p. è assorbito da quello di atti persecutori disciplinato dall’art. 612 bis c.p a condizione che le minacce vengano poste in essere nello stesso contesto temporale e fattuale che integrano lo stalking. Qualora invece le minacce risalgano a un periodo anteriore all’inizio degli atti persecutori allora le minacce concorrono con il reato di stalking.

 

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decreto giustizia

Decreto giustizia: tutte le novità Decreto giustizia n. 178/2024: legge di conversione in vigore. Tutte le novità sul sistema giudiziario e sulla tutela delle vittime

Decreto giustizia: in vigore la legge

Il ddl di conversione del Decreto giustizia n. 178/2024, contenente “Misure urgenti in materia di giustizia”, approvato definitivamente dalla Camera  (C. 2196) il 21 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio per entrare in vigore il 25 gennaio 2025.

Vedi il dossier sul ddl di conversione del Decreto giustizia

La legge (4/2025), composta da 11 articoli, introduce diverse disposizioni per rafforzare il sistema giudiziario. Il testo dedica anche particolare attenzione alla tutela delle vittime di violenza di genere, alla gestione delle misure cautelari e all’organizzazione interna della magistratura.

Vai al testo coordinato del decreto legge 178/2024 con la legge di conversione n. 4/2025 

Vittime di violenza: novità sul braccialetto elettronico

Il decreto giustizia potenzia gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria per proteggere le vittime di violenza di genere e atti persecutori. In particolare, vengono perfezionate le norme sulle modalità di utilizzo del braccialetto elettronico. La polizia giudiziaria, prima che il giudice decida la misura cautelare, deve verificare la fattibilità tecnica e operativa dello strumento e non più solo la sua disponibilità materiale.

Questo controllo tiene conto dei seguenti aspetti:

  • caratteristiche dei luoghi coinvolti;
  • distanze e copertura della rete;
  • qualità del collegamento e tempi di invio dei segnali;
  • capacità gestionale dello strumento.

Un rapporto dettagliato su queste verifiche deve essere trasmesso all’autorità giudiziaria, senza ritardo e comunque entro 48 ore. Se il braccialetto non è tecnicamente od operativamente idoneo, il giudice può adottare misure più severe, anche in combinazione con quelle già in atto.

In caso di violazioni gravi o reiterate delle prescrizioni imposte, il giudice ha la facoltà di revocare gli arresti domiciliari e optare per la custodia cautelare in carcere, ad eccezione di quei casi in cui il fatto sia di lieve entità.

Proroga elezioni giudiziarie e misure magistratura

Un’altra importante disposizione della nuova legge 4/2025 riguarda la proroga delle elezioni per i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che il decreto, ora differisce ad aprile 2025. Questa decisione permette di riallineare le date elettorali alle recenti modifiche normative e assicurare una gestione più fluida delle procedure di rinnovo.

Il decreto giustizia modifica inoltre i criteri per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti (anche superiori) di legittimità, riservandoli ai magistrati che garantiscono almeno due anni di servizio prima del collocamento a riposo, anziché quattro.

In vista della piena operatività del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia, si introduce una deroga temporanea ai limiti di permanenza nell’incarico per i magistrati già assegnati a procedimenti familiari. La deroga vale fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione sulla GU del decreto legislativo n. 149/2022, che ha attuato la Riforma Cartabia. La misura intende incentivare l’integrazione dei magistrati esperti nella nuova struttura.

Formazione e impiego dei giudici onorari

La legge di conversione del decreto giustizia inoltre prevede per i magistrati che abbiano già ottenuto il conferimento o che si siano visti confermare incarichi direttivi di primo o secondo grado l’obbligo di frequentare, entro sei mesi dal conferimento dello stesso, corsi di formazione. La modifica, che posticipa l’obbligo formativo rispetto al conferimento, riduce i tempi burocratici, agevolando una più rapida assegnazione delle responsabilità.

Il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo è ridotto da due anni a 6 mesi (termine questo ridotto ulteriormente in Commissione, rispetto al precedente termine annuale). Questa decisione punta a rendere più efficiente l’impiego delle risorse selezionate, velocizzando il loro contributo concreto all’attività giudiziaria.

Emergenza carceraria ed edilizia penitenziaria

Modificata anche la disciplina che riguarda il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, il cui incarico viene esteso fino al 31 dicembre 2026, rispetto al termine del 31.12.2025 previsto. L’obiettivo è di affrontare con maggiore efficienza la crisi del sistema carcerario, migliorando le strutture e ottimizzando l’allocazione delle risorse.

Il Commissario riceverà un compenso, che sarà stabilito “in ragione della complessità dell’incarico” e ogni anno, entro il 30 giugno, dovrà inviare una relazione sullo stato di attuazione del programma al Ministero della Giustizia, a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e a quello dell’Economia e delle Finanze.

Insolvenza, INAIL e lavori di pubblica utilità

Il provvedimento all’articolo 8 chiarisce alcune disposizioni transitorie relative al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stabilendo la vigenza di alcune disposizioni in relazione a determinati procedimenti e la validità, senza necessità di rinnovo, di alcuni atti procedimentali.

Si introducono anche misure specifiche per estendere la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, pena sostituiva per reati che vengono puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni. Questa previsione amplia le tutele per i lavoratori, garantendo un maggiore riconoscimento della loro attività.

 

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